Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2007 32.2006.167

2 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,891 parole·~29 min·7

Riassunto

Invalidità psichica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.167   FC/td

Lugano 2 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

Statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006 interposto da

 RI 1    

contro  

la decisione del 20 settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,

                               1.1.   Nel mese di febbraio 2006, RI 1, nata nel __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da depressione e problemi neurologici, presenti dal 2005 (doc. AI 1-5).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  Abbiamo esaminato il diritto a rendita e provvedimenti professionali.

L'invalidità è l'incapacità al guadagno permanente o di lunga durata - di regola un anno - causata da un danno alla salute. L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p.es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).

In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è portatrice ha comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno limitata nel tempo.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale bancaria è proponibile in misura nulla limitatamente dal febbraio 2005 al dicembre 2005 a causa delle diagnosi invalidanti. Dal gennaio 2006 tuttavia l'abilità lavorativa è completa.

Essendo la malattia circoscritta a 11 mesi, non viene raggiunto l'anno di carenza necessario per determinare la malattia di lunga durata e, di conseguenza, aprire le prestazioni di rendita AI.

Decidiamo pertanto:

•    La richiesta di prestazioni è respinta. (doc. AI 17-1)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sulla scorta di due certificati medici psichiatrici, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione facendo valere:

"  In merito alla vostra decisione emessa nel corso del 20 settembre 2006 in merito alla mia richiesta di prestazione AI, intendo inoltrare ricorso a questa vostra decisione.

Contrariamente a quanto scritto anche nel corso del 2006 non ho mai esercitato alcuna professione e sono sempre stata ritenuta inabile al lavoro al 100%.

Il mio numero di AVS è il seguente: 629.64.545.214.

In allegato vi trasmetto un rapporto redatto dal Dr. med. __________ di __________, psichiatra e perito dell'Assicurazione __________, ed un certificato redatto dal mio medico curante Dr. med. __________ e dalla psicologa-psicoterapeuta __________ di __________." (Doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa l’amministrazione, riferendosi alle allegate Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha affermato:

"  con la propria richiesta di prestazioni, la Signora RI 1 ha segnalato la presenza di "depressione -problemi neurologici' dal 2005.

il 7 marzo 2006 il medico curante Dott. __________ (medicina interna e angiologia) giudicava l'attività abituale ancora proponibile dalle sei alle otto ore al giorno, senza diminuzione del rendimento. Lo stato di salute dell'assicurata era giudicato suscettibile di miglioramento.

Con rapporto ed allegato 25 marzo 2006, la specialista Dott.ssa __________ (psichiatria e psicoterapia) indicava un'incapacità lavorativa per l'ultima attività esercitata del 100% da febbraio 2005 a dicembre 2005, mentre nulla da gennaio 2006.

Con allegato al rapporto medico 31 marzo 2006, la Dott.ssa __________ (medicina interna) confermava una capacità lavorativa per otto ore al giorno (anche se con una diminuzione di rendimento "Molto difficile da valutare dato che è limitata al periodo della crisi"), prevedendo un miglioramento dello stato di salute.

Stante quanto precede, il 7 agosto 2006 il Servizio medico regionale (SMR) ha potuto stabilire: "Inabile al lavoro dal febbraio al dicembre 2005. II danno della salute determinante l'inabilità lavorativa era la reazione depressiva prolungata. Nell'ottobre 2005, la Dr.ssa __________ intravedeva una prognosi favorevole con possibilità di ripresa del lavoro dall'inizio del 2006. Nel suo rapporto del 25 marzo 2006 ne dà la conferma: abile al lavoro al 100% dal gennaio 2006. L'emicrania non comporta un'inabilità lavorativa di lunga durata. Provvedimenti professionali non s'impongono".

Con decisione 20 settembre 2006 l'UAI ha constatato: "non viene raggiunto l'anno di carenza necessario per determinare la malattia di lunga durata e, di conseguenza, aprire le prestazioni di rendita AI".

Ora, con ricorso 19/20 ottobre 2006 la Signora RI 1 sostiene: "anche nel corso del 2006 non ho mai esercitato alcuna professione e sono sempre stata ritenuta inabile al lavoro al 100%", allegando della nuova documentazione medica.

Al SMR è stata quindi richiesta una presa di posizione sulla perizia psichiatrica fiduciaria del 19 luglio 2006 (Dott. __________, visite del luglio 2006) e su quanto scritto il 19 ottobre 2006 dal Dott. __________ e dalla psicologa e psicoterapeuta __________ (trattamento da marzo 2006).

II 27 novembre 2006 i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno concluso: "si conferma sulla base della valutazione peritale del Dr. __________ una IL del 100% dal 17.2.2005 anche oltre il 9.1.2006 per problematica psichica. S'impone però rivalutazione peritale (se non già effettata dall'__________) per la fine del 2006 per determinare evoluzione patologia psi che dovrebbe avere prognosi favorevole" (cfr. annotazioni allegate).

Stante quanto precede, rilevato come il SMR ritenga corretto completare l'istruttoria procedendo a perizia psichiatrica, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia retrocedere gli atti allo scrivente Ufficio al fine d'espletare i necessari accertamenti medici atti a meglio definire i diritti della Signora RI 1." (Doc. IV)

                               1.4.   Dal canto suo, l’assicurata, in uno scritto del 5 gennaio 2007, ha fatto valere quanto segue:

"  Ho preso conoscenza delle note del medico dott. __________ e osservo:

che la mia situazione medica continua a peggiorare. A proposito mi riferisco alla relativa documentazione già inviata all'AI.

Richiamo ancora i documenti medici allegati al mio ricorso del 19.10.2006

Chiedo che il Tribunale disponga una perizia medica indipendente, pluridisciplinare che tenga conto di tutte le affezioni di cui soffro e che il mio ricorso venga preso in considerazione ed accolto." (Doc. VI)

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Ricevuta la domanda di prestazioni presentata da RI 1, l’amministrazione ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, specialista in medicina interna, il quale nel suo rapporto medico 7 marzo 2006, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “cefalee di tipo emicranico, poliallergia e sindrome ansioso-depressiva”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 17 febbraio 2005, allegando diversa documentazione medica relativa alla paziente (doc. AI 7).

Nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 15 marzo 2006, la dr.ssa __________, psichiatra, posta la diagnosi di “Distimia e Disturbo di personalità ansioso-dipendente” , ha certificato un’incapacità lavorativa completa dal febbraio al dicembre 2005, ritenendo l’assicurata in seguito nuovamente abile in misura completa nella sua attività professionale di impiegata di banca (doc. AI 9). 

La dr.ssa __________, internista specialista in cefalee, nel suo rapporto medico all’AI del 31 marzo 2006, ha dal canto suo attestato una completa inabilità lavorativa dal febbraio 2005 per le diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva, Probabile emicrania con aura” , dichiarando tuttavia che la situazione era suscettibile di miglioramento (doc. AI 12).

                                         L’Ufficio AI ha provveduto a richiamare gli atti relativi a RI 1 da __________, assicurazione collettiva di malattia dell’ultimo datore di lavoro della richiedente (doc. AI 1-1 e segg.). In particolare, nella sua relazione del 6 febbraio 2006, il dr. __________, internista, ha attestato la totale incapacità lavorativa dell’assicurata dal febbraio al dicembre 2005 per motivi psichiatrici ritenuta comunque la necessità di predisporre ulteriori accertamenti di natura neurologica (doc. AI 1-8). Dal canto suo la dr.ssa __________, in data 29 dicembre 2005 e 25 gennaio 2006, ha certificato l’inabilità completa dell’assicurata dal 29 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 (doc. AI 1-11, 15). Nel suo rapporto a Allianz del 14 ottobre 2005, la dr.ssa __________, attestata la presenza di “Sindrome ansioso-depressiva, disturbo di personalità immaturo e dipendente” che aveva reso inabile al lavoro la paziente dal febbraio 2005, ha ritenuto comunque possibile una ripresa in misura completa dell’attività lavorativa dall’inizio del 2006 (doc. AI 1-24, 27, 29).

Il dr. __________del SMR in data 7 agosto  2006 ha osservato:

Domanda di rendita.

Diagnosi:

- Evoluzione ansioso-depressiva (ICD-10 F43.21)

- Disturbo di personalità immaturo e dipendente (ICD-10 F60.7)

- Probabile emicrania con aura (2005)

- Leggera pollinosi su ipersensibilità ai pollini di graminacee

- Intolleranza al lattosio

- Obesità (IMC = 32.3 kg/m2)

Inabile al lavoro dal febbraio al dicembre 2005. Il danno della salute determinante l'inabilità lavorativa era la reazione depressiva prolungata. Nell'ottobre 2005, la Dr.ssa __________ intravedeva una prognosi favorevole con possibilità di ripresa del lavoro dall'inizio del 2006. Nel suo rapporto del 25 marzo 2006 ne dà la conferma: abile al lavoro al 100% dal gennaio 2006.

L'emicrania non comporta un'inabilità lavorativa di lunga durata. Provvedimenti professionali non s'impongono. Propongo di rifiutare le prestazioni.

Attività abituale: impiegata di banca (consulente alla clientela). Licenziata." (Doc. AI 15)

Di conseguenza, l’Ufficio AI, con provvedimento del 20 settembre 2006, preceduto da un progetto di decisione del 9 agosto (doc. AI 16-1), ha statuito il diniego delle prestazioni ritenendo che la documentazione all’inserto aveva evidenziato un’incapacità lavorativa completa circoscritta a 11 mesi e, quindi, a un periodo insufficiente per fondare il diritto a prestazioni dell’AI. In effetti, secondo l’amministrazione dal gennaio 2006 la richiedente andava considerata completamente abile nella sua attività di impiegata di banca  (doc. AI 17-1 e sopra consid. 1.1).

                               2.6.   Unitamente al suo ricorso, RI 1 ha prodotto un certificato medico del 19 ottobre 2006 del dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata dal marzo 2006, attestante quanto segue:

"  (…) La signora RI 1 è dal febbraio 2005 che si trova inabile al lavoro e da allora non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.

Ella ha attraversato momenti di scompenso per i quali si è reso impossibile trovare una nuova occasione lavorativa.

Gli scompensi sono stati caratterizzati da momenti di agitazione psicomotoria e con una difficoltà nel gestire  le proprie pulsioni che a tratti l'hanno portata ad assumere dei comportanti inadeguati al contesto.

Ella vive ancora tuttora una sofferenza interiore che è stata spesso caratterizzata da atteggiamenti impulsivi e poco razionali (svariati giri in macchina, irrequietezza motoria per la quale non riusciva a stare ferma per più di cinque minuti, pedinamenti a persone alle quali si è attaccata in maniera morbosa e inadeguata) che l'hanno portata, a più riprese, a richiedere un aiuto da parte nostra sia da un punto psichiatrico sia da un punto di vista psicologico.

Ella ha seguito dei colloqui psicoterapici che avevano come scopo quello di ridarle un certo equilibrio interiore che le permettesse di riorganizzare la propria vita sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista lavorativo.

Nel corso del mese di marzo 2006 le abbiamo somministrato una terapia psicofarmacologica antidepressiva ed ansiolitica che però ha mal sopportato.

Le abbiamo quindi in seguito somministrato dapprima un altro ansiolitico (Solatran 30 mg) con un neurolettico (Seroquel 25 mg) e questa terapia sembra essere stata sopportata senza troppi effetti collaterali da parte della paziente.

Malgrado la signora si sia sottoposta alle cure il quadro psicopatologico non è migliorato in maniera significativa da poter intravvedere una ripresa anche solo parziale di un'attività lavorativa.

La notizia della separazione imminente e il recente aggravamento delle condizioni di salute della sorella alla quale è legata in una maniera quasi morbosa, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione sintomatologica della signora RI 1 la quale ha manifestato ulteriori atteggiamenti preoccupanti (una fuga in __________ senza una meta particolare, problemi d'insonnia malgrado i medicamenti assunti, una difficoltà nel mantenere un atteggiamento adeguato con l'ambiente circostante, ecc.).

Ella appare quindi fragilizzata ulteriormente.

Ella vive in maniera sempre molto dispersiva sia negli atteggiamenti sia per ciò che concerne l'organizzazione della sua vita quotidiana per cui un qualsiasi suo inserimento professionale anche in misura parziale appare tuttora impossibile.

Riteniamo che per questa paziente sia necessaria una presa a carico di lunga durata ed a causa degli antecedenti la sua prognosi non appare favorevole soprattutto per una ripresa nel lavoro esercitato finora.

Ella rimane tuttora inabile al lavoro come lo è sempre stata a partire dal 17 febbraio 2005 fino a tuttora.

Facciamo quindi richiesta di rivedere da parte nostra la situazione della signora in merito ad una eventuale rendita AI rispetto alla decisione presa nel corso del mese di settembre 2006.

In allegato troverete il rapporto redatto dal Dr. med. __________, medico psichiatra perito dell'Assicurazione __________ a complemento di questo scritto." (Doc. A2)

                                         Ha inoltre presentato una perizia psichiatrica allestita il 19 luglio 2006 per conto di __________ dal dr. __________, psichiatra, attestante la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, sindrome ansiosa mista con alternanza di episodi ansiosi generalizzati e somatizzazioni di tipo ansioso e conversivo in un contesto di stress psicosociale, disturbo di personalità misto” e concludente, tra l’altro, come segue:

"  Decorso clinico e terapeutico

Decorso clinico

Il disturbo psichico di cui soffre attualmente la paziente inizia nella primavera 2004 sotto forma di una reazione ansioso-depressiva ad un inasprimento del conflitto di coppia, si aggrava repentinamente a seguito della misura di licenziamento del febbraio 2005 e peggiora ulteriormente tra fine 2005 ed inizio 2006 con l'emergenza di una sintomatologia ansiosa mista che alterna fasi di ansia generalizzata a somatizzazioni (le più eclatanti sono le tre crisi sincopali ma parallelamente la paziente si lamenta di disturbi somatici vari e presenta accessi di ipertensione).

Inoltre, e nel corso degli ultimi 3-4 mesi, il quadro clinico si è aggravato con l'emergenza di una sintomatologia depressiva più franca ed evidente.

Ai nostri incontri mi sono trovato confrontato con una paziente apprensiva, abulica, anedonica, incapace di seguire il filo del discorso, discordante e caotica sul piano cognitivo e disforica. Segnala una perdita di continuità-senso-coerenza nella gestione del quotidiano, una notevole incapacità nell'organizzarsi, un'alternanza di fasi iperattive a momenti di totale inedia, pessimismo, sbalzi di umore con frequenti momenti di abbattimento, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria e disattenzione.

• Inabilità lavorativa a decorrere dal 9.1.2006 e in quale misura è da ritenere in nesso di causalità con la patologia invalidante insorta prima del 30.6.2005

Il disturbo psichico di cui soffre la paziente giustifica sia l'attuale totale inabilità lavorativa in corso dal 9.1.2006 e in correlazione con quella iniziata il 17.2.2005, che il prolungamento della stessa per un periodo attualmente non determinabile ma di certo superiore ai 2-3 mesi.

Sussiste dunque un nesso di causalità diretta tra la patologia psichica attuale e quella insorta prima del 30.6.2006 (vedi: "Diagnosi e causalità" e "Decorso clinico e terapeutico"). Se tempestivamente potenziato sia sul piano ambulatoriale che stazionario, il trattamento psichiatrico psicoterapeutico potrebbe favorire un recupero delle capacità lavorative con conseguente entrata in disoccupazione entro fine ottobre 2006.

• Proposte ed eventuali.

Vedi decorso terapeutico.

• Prognosi.

Vedi "inabilità lavorativa...". Estremamente riservata nei prossimi 3-6 mesi sui piani clinico esistenziale e socio-ocupazionale. Prognosi ancora incerta a più lungo termine con effettivo rischio di persistenza sintomatica e cronicizzazione sia del disturbo depressivo­ansioso che del dissesto nel funzionamento della personalità (vedi : "Modificazione duratura della personalità successiva a malattia mentale" nell'ICD 10 - F 62.1) e conseguente prolungamento sine die della totale incapacità di lavoro/guadagno con rischio di ricorso a misure Al.

• Eventuali

Nel caso in cui l'inabilità lavorativa dovesse prolungarsi oltre metà ottobre propongo una seconda valutazione specialistica alla mia consultazione." (Doc. A3)

In proposito, nelle sue “Annotazioni” del 27 novembre 2006, il dr. __________ del SMR ha ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:

"  decisione UAI del 20.9.2006:

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale bancaria è proponibile in misura nulla limitatamente dal febbraio 2005 al dicembre 2005 a causa delle diagnosi invalidanti. Dal gennaio 2006 tuttavia l'abilità lavorativa è completa.

Essendo la malattia circoscritta a 11 mesi, non viene raggiunto l'anno di carenza necessario per determinare la malattia di lunga durata e, di conseguenza, aprire le prestazioni di rendita Al.

in fase di ricorso vengono presentati:

-    rapporto dr. __________ del 19.10.2006:

    ○   viene indicato che l'assicurata è in cura da 3.2006

    ○   diagnosi di scompenso ansioso-depressivo di media gravità con sindrome ansiosa generalizzata in un contesto di disagio psico-sociale multiplo su

           ▪  licenziamento

           ▪  separazione coniugale

           ▪  malattia della sorella (Hodgkin)

    ○   viene indicato un peggioramento in seguito alla separazione imminente e alle condizioni di salute della sorella

documentazione __________:

-    visita dr. __________ del 6.2.2006 per conto __________:

    ○   viene riferito l'insorgenza di manifestazioni ripetute di sintomatologia complessa probabilmente funzionali

    ○   viene proposta l'esecuzione di ulteriori accertamenti neurologici, e che se normali, viene confermata l'abilità lavorativa completa dal 1.1.2006

-    rapporto dr. __________ del 26.1.2006: rapporto basato su visita del 25.1.2006. Si parla di un miglioramento della situazione psicologica con accavallamento di numerose problematiche di disturbi vari (emicrania, disturbi intestinali, fitte toracali, in ultimo episodi vertiginosi).

-    certificato dr.ssa __________ del 29.12.2005: viene certificata una IL dal 29.12.2005 al 28.2.2006

-    certificato dr.ssa __________: IL 0% dal 9.1.2006

-    perizia psichiatrica dr. __________ su richiesta __________ del 19.7.2006: diagnosi

    ○    episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici F32.11 (peggiorato negli ultimi 3-4 mesi)

    ○   sindrome ansiosa mista con alternanza di episodi ansiosi generalizzati e somatizzazione di tipo ansioso e conversivo (episodi sincopali) F 41.3 in contesto di

           ▪  stress psicosociale (perdita della traiettoria professionale, conflitto coniugale, tumore maligno della sorella, recente decesso per tumore (primavera 2006) di uno zio materno

    ○   disturbo di personalità misto con tratti di personalità immatura, dipendente e emotivamente instabile, tipo borderline F 61.0

    ○   in conclusione viene confermata una IL completa continua dal 17.2.2005 con prognosi però favorevole entro circa la fine ottobre 2006.

Valutazione: in conclusione si conferma sulla base della valutazione peritale del Dr. __________ una IL del 100% dal 17.2.2005 anche oltre il 9.1.2006 per problematica psichica. S'impone però rivalutazione peritale (se non già effettata dall'__________) per la fine del 2006 per determinare evoluzione patologia psi che dovrebbe avere prognosi favorevole." (Doc. IVbis)

                               2.7.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità ritenendo non adempiuto il periodo di carenza di un anno prescritto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, considerato come l’assicurata era stata incapace al lavoro nella misura del 100% nel periodo dal febbraio 2005 al dicembre 2005, mentre che dal gennaio 2006 andava considerata nuovamente abile al lavoro in misura completa (doc. AI 17). 

Tale tesi è stata contestata dalla ricorrente, la quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere rimasta inabile al lavoro anche dopo la fine del 2005.

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 20 settembre 2006 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti dall’interessata in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione psichiatrica dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata.

Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurata abbiano limitato la sua capacità lavorativa anche nel periodo susseguente alla fine del 2005 e che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

                                         Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta della problematica psichica di cui è sofferente la richiedente dal febbraio 2005 (cfr. IV e IVbis).

Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti nel periodo successivo alla fine del 2005 e sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362).

                               2.9.   Mentre la ricorrente ha postulato l’effettuazione di una perizia medica indipendente ordinata dal Tribunale (cfr. VI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti, ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici (IV).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

                                         D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'CO 1, affinché predisponga i necessari accertamenti medici, segnatamente di natura psichiatrica, intesi a valutare l’evoluzione delle patologie di cui soffre la ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa anche nel periodo seguente al 31 dicembre 2005.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 20 settembre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.167 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2007 32.2006.167 — Swissrulings