Raccomandata
Incarto n. 32.2006.165 cs
Lugano 13 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________, venditore indipendente di auto usate, il 23 aprile 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “danno alle coronarie (cuore)” (doc. 1).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, in quanto, nonostante il danno alla salute (cardiopatia ischemica in stato dopo by-pass, arteriopatia ostruttiva periferica), dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, di tipo semplice, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o di esercizio, tipo gruista, controllo materiali, riordino attrezzi ordinari, sorveglianza sui cantieri stradali, autista di veicoli leggeri adibiti al trasporto di operai o di materiali sfusi. Anche il settore industriale e in una certa misura quello artigianale possono offrire un apprezzabile campo di impiego, sia in attività di produzione sia in attività d’esercizio (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, ecc.). Dopo aver effettuato il raffronto del reddito, è risultata una perdita di guadagno del 4%. Per cui non esistono i presupposti per il diritto a provvedimenti professionali e neppure per una rendita (doc. A).
B. Contro la predetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto. L’insorgente, oltre a chiedere di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, afferma che mancano accertamenti medici circa le difficoltà, e quindi i disturbi, palesati poco tempo dopo che il ricorrente rimane seduto. Questo impedirebbe l’assunzione di lavori che richiedono detta posizione (come assemblaggio di pezzi, ecc.). Anche la professione di autista sarebbe preclusa, poiché l’interessato, oltre a non possedere la licenza di condurre, è affetto da una malattia soggetta a continui peggioramenti. L’insorgente esclude pure di poter esercitare il lavoro di gruista (visto lo sforzo notevole per accedere alla cabina di comando), magazziniere (poiché l’uso di scale fisse e mobili è costante e giornaliero), di poter riordinare gli attrezzi.
Anche il controllo di cantieri stradali non sarebbe compatibile con la sua situazione valetudinaria, così come le attività nel settore industriale ed artigianale.
L’insorgente rileva inoltre che vista l’età e la sua patologia avrebbe difficoltà a trovare un lavoro e difficilmente potrebbe essere assicurato quale nuovo dipendente, poiché i rischi per il nuovo istituto assicuratore sarebbero troppo elevati. L’interessato non potrebbe pertanto acquisire alcun salario. Per cui il grado d’invalidità sarebbe integrale, ciò che darebbe all’assicurato, oltre al diritto ad una rendita intera, anche il diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione (doc. I).
C. Con risposta del 22 novembre 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
D. L’11 dicembre 2006 il ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (test di simulazione dello sforzo ed esame delle arterie delle gambe), affermando che “per economia di giudizio, vale a dire per non dover ripetere quelle che potrebbero essere considerate prove di parte, si ritiene indispensabile che le prove qui richieste vengano ordinate da questo Tribunale” (doc. VII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Il TCA è chiamato a stabilire il grado di invalidità dell’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, per quanto attiene all’aspetto medico, la decisione dell’amministrazione di non accordare nessuna rendita trova il proprio fondamento nella perizia del Dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia, confermata dal dr.med. __________, medico SMR.
Il 4 agosto 2004 il __________. __________, primario dell’Ospedale __________ di __________, specialista FMH __________, __________ e __________, aveva rammentato che l’insorgente è un paziente con una gravissima coronaropatia con affezione travasale e con progressione constatata sui vasi nativi e sui vasi di by-pass: il paziente è stato sottoposto all’età di 33 anni ad un intervento di by-pass aorto-coronarico duplice; vi è stata una progressione massiccia sui vasi nativi che ha portato ad una dilatazione ad alto rischio in data 27 giugno 2002 del tronco principale dell’arteria coronaria sinistra. La prognosi a breve-medio periodo è infausta. Un intervento di trapianto cardiaco per una coronaropatia terminale entra poco probabilmente in linea di conto, constatato che il paziente ha una cattiva compliance medicamentosa (doc. 16-2) e lo ha ritenuto inabile al lavoro al 75% per attività che comportano sforzi fisici anche di grado leggero (doc. 17-1).
Con il suo referto datato 16 febbraio 2006 il dr. med. __________ ha ricordato che l’assicurato, nato il __________, di origine __________, alla fine degli anni ’80, quando lavorava a __________, si è sottoposto ad accertamenti a causa di palpitazioni. Dal 25 al 26 settembre 1989 sono apparsi ripetuti dolori toracici con irradiamento al braccio sinistro fino al gomito, della durata di qualche minuto. Il 27 settembre 1989 il paziente si è recato all’Ospedale __________ di __________ e il 6 ottobre 1989 è stato sottoposto a by-pass aorto-coronarico duplice (LIMA su RIVA e RIMA su RIVP). Il decorso postoperatorio è stato complicato da problemi respiratori dovuti a versamenti pleurici e ad atelettasie bilaterali che hanno richiesto una broncoscopia. L’interessato ha ripreso a lavorare al 100% fino al 2000-2001, quando ha ridotto l’attività al 50% a causa della riapparizione di disturbi cardiaci. All’inizio del 2002 ha lamentato crescenti dolori retrosternali sotto sforzo e a riposo e il 31 gennaio 2002 è stato sottoposto a coronarografia al __________ di __________, dove è stato proposto un nuovo intervento di by-pass aorto-coronarico. L’interessato è stato sottoposto ad ulteriori esami ed interventi ed in data 4 agosto 2004 il Prof. __________ ha rilevato come si tratti di un paziente sfortunato e poco compliante che ha avuto una progressione notevole dell’arteriosclerosi coronaria con persistenza, malgrado i vari interventi di rivascolarizzazione, di una stenosi significativa a livello del by-pass arterioso sulla RCA e ha rilevato che si è constatata una situazione sempre relativamente precaria e che la prognosi a media-lunga distanza sembra relativamente compromessa.
Per quanto concerne i dati soggettivi dell’assicurato, lo specialista osserva come la capacità di sforzo viene limitata soprattutto dai dolori alle gambe che insorgono dopo una tratta di circa 500-1000 m in pianura. I disturbi sono più marcati ai polpacci che non alle cosce e sono più forti alla gamba destra. Quando il paziente si ferma, senza avvertire particolare dispnea o disturbi toracici, la sintomatologia regredisce nel giro di qualche minuto. Piuttosto di rado, vi è un dolore alla parete laterale del torace a sinistra con intensità variabile, della durata di ore, senza peggioramento sotto sforzo.
Il perito ha posto la diagnosi di cardiopatia ischemica (stato dopo by-pass aorto-coronarico duplice (LIMA su RIVA e RIVA su RIVP) il 6.10.1989; stato dopo dilatazione del tronco comune con 2 PTCA/stent il 27.06.2002; stenosi del 95% del RIVA prossimale, stenosi del 75% nel by-pass arterioso sul ramo discendente posteriore della RCA; ventricolo sinistro di dimensioni normali, lieve ipocinesia settale e apicale, FE normale; FRCV: tabagismo 30 p/y, ipercolesterolemia probabilmente familiare, diabete mellito tipo II subclinico anamnestico) e arteriopatia ostruttiva periferica claudicatio intermittens 2 a/b con dolore ai polpacci e alle cosce, più marcatamente a destra, occlusione dell’arteria femorale superficiale a sinistra nel terzo prossimale-medio, multiple stenosi nel terzo prossimale e medio dell’arteria femorale superficiale a destra.
Lo specialista ha inoltre accertato la presenza di dolori alla parete laterale del torace a sinistra di probabile origine extracardiaca e una sindrome lombovertebrale.
Il perito ha poi affermato:
" Il paziente soffre di una forma assai precoce di arteriosclerosi con interessamento sia delle arterie coronariche che di quelle degli arti inferiori. All’ecocardiografia si nota un ventricolo sinistro di dimensioni normali con una ipocinesia settale probabilmente dovuta agli esiti di pericardiotomia e una ipocinesia apicale quale possibile residuo dell’evento acuto occorso nel 1989. La FE è nella norma. All’ultima coronarografia si è riusciti a ricanalizzare il tronco comune. Non è stata per contro trattata la stenosi che si trova nella regione dell’anostomosi del RIMA su RIVP. Questa viene valutata attorno al 75%. Dopo la dilatazione del tronco comune il paziente non ha più avvertito dolori toracici sospetti per ischemia. La sua capacità di movimento è andata però vieppiù peggiorando, come dimostrato dalle diverse cicloergometrie, a causa di una claudicatio intermittente alle gambe su conosciute gravi alterazioni ad ambo gli assi iliaci. All’attuale cicloergometria, il paziente raggiunge un carico massimo di soli 80 Watt (nel 2002 125 Watt, nel 2004 100 Watt) contro un valore teorico di 150 Watt. Vista la complicata situazione anatomica delle arterie femorali e una limitazione giudicata non ancora grave, per il momento si è deciso di adottare un atteggiamento conservativo. Purtroppo il paziente continua a fumare 1 pacchetto al giorno. Vista la situazione nel suo complesso, la precocità delle alterazioni arteriosclerotiche nonché il continuato tabagismo, la prognosi a medio-lungo termine è da considerarsi sfavorevole.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico-mentale, malgrado la difficile situazione di salute e finanziaria, non sembrano esserci patologie rilevanti. Nell’ambito fisico la limitazione maggiore è data dalla claudicatio che insorge tra i 500 e i 1000 m quando il paziente cammina in pianura. Guardando al risultato delle cicloergometrie degli ultimi anni, si nota un progressivo peggioramento del carico massimo raggiunto. Non si può escludere anche una certa componente dovuta a decondizionamento muscolare. In questa situazione non è possibile valutare appieno la presenza di una eventuale ischemia miocardica.
2. Conseguenze dei disturbi sulla capacità attuale
2.1 Riduzione della capacità lavorativa
2.2 Dal lato cardiologico, considerate anche le aggravanti di una malattia coronaria inabitualmente avanzata per l’età, il paziente è da considerarsi inabile al 100% per attività pesanti e moderate. Il problema clinico principale è attualmente dovuto alla claudicatio. Tenendo conto di questo fattore, nella sua attività di rivenditore di auto, si può valutare che il paziente è abile al 50%. Vista la tendenza degli ultimi anni vi è da aspettarsi una ulteriore progressione della malattia. Per meglio definire l’impatto della arteriopatia periferica sulla capacità lavorativa, consiglierei una valutazione angiologica.
(…)
C. Conseguenza sulla capacità d’integrazione
(…)
1.1 Dal punto di vista cardiaco, il paziente potrebbe venir reintegrato in attività strettamente leggere nella misura di circa il 100%. Visto il decorso della malattia arteriosclerotica degli ultimi anni, è possibile che in futuro si verificherà un’ulteriore diminuzione della capacità lavorativa.
(…)
2.1 Accertamenti angiologici per valutare l’eventuale indicazione per rivascolarizzazione a livello femorale.
(…)
3.1 Attività strettamente leggere nella misura del 100%.
(…)
3.4 Inabilità lavorativa al 100% per attività pesanti e moderate.” (doc. 34.1, sottolineature del redattore)
La valutazione dello specialista è stata avallata dal dr. med. __________, medico SMR dell’AI. In particolare, interpellato dall’UAI circa la necessità di effettuare una valutazione angiologica per definire la capacità lavorativa residua, il medico SMR ha affermato che “la valutazione derivante dalla perizia del dr. __________ può bastare, l’assicurato può definirsi con IL 100% in attività pesante dal gennaio 2002, IL 50% nell’attuale attività di rivenditore di auto dal gennaio 2002 (ridotto rendimento, tempo pieno), CL 100% in attività adeguata di tipo leggero, che non prevedano attività di marcia per tragitti medio-lunghi), dal gennaio 2002. L’assicurato deve essere diffidato nel sottoporsi a cure adeguate e a smettere di fumare (essenziale!!!), rivalutazione ad un anno.” (doc. 36.1)
4. In concreto le parti sono concordi nel ritenere l’interessato completamente inabile in attività pesanti e moderate. L’UAI ritiene per contro l’assicurato abile al 100% nelle attività leggere descritte nella decisione impugnata.
Secondo l'insorgente tuttavia il mercato del lavoro non offrirebbe posti adeguati alle sue condizioni di salute; di conseguenza non sarebbe assolutamente integrabile (“Il presente ricorso contesta le conclusioni alle quali è giunto l’Ufficio AI in merito alla capacità di inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza all’assenza di un grado di invalidità che comporti prestazioni a favore del ricorrente. Essendo assodati i danni alla salute e rimanendo da accertare la questione relativa ai disturbi causati dallo stare seduto, il presente ricorso si accentra sull’incapacità lavorativa soggettiva ed oggettiva (mercato del lavoro) dell’interessato; quindi sul grado di invalidità”).
L’insorgente contesta l’esigibilità lavorativa così come l’hanno tracciata i medici, sostenendo che taluni aspetti sarebbero stati valutati in maniera imprecisa. In particolare l’assicurato ritiene che mancano accertamenti medici circa le difficoltà e quindi i disturbi palesati poco tempo dopo che il ricorrente rimane seduto. Ciò impedirebbe l’assunzione di lavori che richiedono detta posizione (assemblaggio di pezzi, ecc., pag. 2 doc. I). L’11 dicembre 2006 l’interessato ha inoltre chiesto l’assunzione di due nuove prove e meglio l’esecuzione di un test di simulazione dello sforzo (“questo tipo di test è necessario visto che con la ciclorgometria, potendo il ricorrente raggiungere un carico massimo di soli 80 W, non è possibile stabilire quale sia la soglia oltre la quale il muscolo cardiaco comincia a sentire dolori”) e un nuovo esame delle arterie delle gambe, “per stabilire la situazione attuale, dato che, come risulta dagli accertamenti medici già agli atti, le patologie delle quali soffre il ricorrente sono soggette a costante ma non lineare peggioramento.” (doc. VII).
5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
6. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI, malgrado lo stesso perito, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia, abbia in due occasioni, consigliato una valutazione angiologica (doc. 34-4: “per meglio definire l’impatto della arteriopatia periferica sulla capacità lavorativa, consiglierei una valutazione angiologica”, e doc. 34-5: “accertamenti angiologici per valutare l’eventuale indicazione per rivascolarizzazione a livello femorale”) non ha debitamente approfondito la patologia.
Da una parte, infatti, l’amministrazione ha correttamente sottoposto l’assicurato ad un accurato esame cardiologico, incaricando il dr. med. __________ di eseguire una perizia specialistica in merito alla patologia cardiaca e al suo eventuale influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato.
In tale contesto, il 16 febbraio 2006, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività “strettamente” leggere, rispettose dei suoi limiti (il lavoro non deve comportare un lavoro pesante a livello cardio-circolatorio), attirando l’attenzione dell’amministrazione circa la necessità di procedere ad una valutazione angiologica sia per meglio definire l’impatto della arteriopatia sulla capacità lavorativa, sia per valutare l’eventuale indicazione per rivascolarizzazione a livello femorale (doc. 34-4 e 5).
Nonostante ciò l’autorità amministrativa non ha reputato necessario compiere ulteriori accertamenti al fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A tal proposito il medico SMR si è limitato ad annotare, 12 aprile 2006, che la valutazione derivante dalla perizia del dr. __________ può bastare (doc. 36-1).
A mente di questo Tribunale, a fronte della richiesta dello stesso perito, FMH in medicina interna e cardiologia, di procedere ad approfondimenti, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici al fine di valutare la loro incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato prima dell’emissione della decisione impugnata, tenuto conto delle, forti, limitazioni cui l’insorgente deve far fronte (“carico massimo di soli 80 Watt” e “claudicatio che insorge tra i 500 e i 1000 m quando il paziente cammina in pianura”).
Alla luce di quanto sopra esposto non può pertanto affermarsi con la necessaria tranquillità e senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, che la valutazione del dr. med. __________ possa bastare senza la necessità di far capo ad una valutazione angiologica atta a modificare il giudizio sul grado di abilità lavorativa residuo dell’assicurato in attività adeguate (cfr. STFA del 20 aprile 2005, K 154/03, consid. 5).
Occorre qui ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
In particolare, l’Alta Corte ha rilevato:
" La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid. 5.5)
Per questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STFA citata, consid. 6).
In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia che valuti anche l’aspetto angiologico, prenda in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni. In queste condizioni l’assunzione delle prove chieste dall’insorgente si rivela superflua (test di simulazione dello sforzo ed esame delle arterie delle gambe).
A questo proposito va evidenziato come, per garantire una doppia istanza di giudizio, è opportuno rinviare l’incarto all’UAI per esperire i necessari accertamenti.
Visto l’esito del ricorso, le altre censure dell’assicurato, in particolare quelle circa la capacità di reinserimento nel mondo del lavoro, non vanno qui esaminate.
7. Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI delle ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T.).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 6.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti