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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 32.2006.164

17 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,379 parole·~27 min·8

Riassunto

Versamento della rendita completiva per figlio e del coniuge al non titolare della rendita AI; versamento degli arretrati, prescrizione i casu non data; interessi di mora; assistenza giudiziaria

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.164   BS/td

Lugano 17 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2006 di

1.  RI 1   2.  RI 2   tutti rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 settembre 2006 emanata da

          in relazione al caso:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità     __________

rappr. da: avv. __________,

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 24 giugno 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________ una rendita intera d’invalidità ed una rendita completiva per il marito RI 1 ed il figlio RI 2 (nato nel 1990), il tutto con effetto dal 1° giugno 2001 (doc. AI 45-1). Avendo l’assicurata contestato l’attribuzione della rendita completiva per il coniuge, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2003, cresciuta in giudicato, l’amministrazione ha confermato la detta prestazione (doc. AI 48-1).

                               1.2.   Con scritto 7 luglio 2003 RI 1, rappr. dall'avv. RA 1, ha chiesto all’amministrazione il versamento diretto della rendita completiva per se stesso, rispettivamente per il figlio. Egli ha allegato la decisione cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________, mediante la quale i coniugi __________ erano stati autorizzati a vivere separatamente, il figlio  RI 2 era affidato al padre e la madre condannata a versare al marito un contributo alimentare per il mantenimento del figlio (sub doc. VII/3).

                                         Con decisione del 14 luglio 2003, confermata con decisione su opposizione del 7 ottobre 2003, l’Ufficio AI ha comunicato a __________ che, a far da tempo dal 1° agosto 2003, la rendita completiva per il coniuge e la rendita per il figlio venivano versate direttamente a RI 1, il quale ne aveva fatta espressa istanza (doc. AI 49-1).

                               1.3.   A seguito della richiesta del 22 ottobre 2003 dell’avv. RA 1 volta ad ottenere il pagamento delle due rendite completive con effetto retroattivo prima dell’agosto 2003 (sub. doc. VII/3), mediante lettera del 29 ottobre 2003 la Cassa __________, dopo aver esposto la normativa applicabile alla fattispecie, ha confermato il versamento a RI 1 delle suddette rendite unicamente dall’agosto 2003, mese successivo la notifica (7 luglio 2003) dell’istanza di versamento diretto delle rendite completive in cui era stato allegato il decreto cautelare del 12 marzo 2002 (sub doc. VII/3).

                                         Dopo aver contestato il 30 ottobre 2003 la presa di posizione della Cassa (sub doc. VII/3), il rappresentante di RI 1 ha nuovamente sollecitato il versamento retroattivo delle rendite completive anche per il periodo precedente il mese di agosto 2003 (doc. 50-1).

                                         Con scritto del 17 dicembre 2003 l’Ufficio AI, a firma del giurista, ha confermato il diniego della succitata richiesta, evidenziando quanto segue:

"  Con riferimento al suo scritto 15 dicembre 2003, con il quale in relazione alla rendita assegnata alla signora __________ ci ha richiesto il versamento degli arretrati della rendita completiva AI per il figlio RI 2 direttamente al padre, signor RI 1, si conferma quanto già chiarito con il nostro scritto 29.10.2003. Secondo le Direttive dell'UFAS sulle rendite tale possibilità è data su domanda del coniuge separato o ex coniuge che non percepisce la rendita principale se esso ha l'autorità parentale ed il figlio vive con lui: la giurisprudenza ha chiarito che l'amministrazione deve informarlo di questa possibilità quando risulti dall'incarto che l'avente diritto alla rendita ed il suo coniuge sono separati giudiziariamente (Sentenza TFA 18.2.2000 in re A.H.), ciò che nel caso in esame è stato comunicato con la richiesta 7.7.2003 alla quale è stato allegato il Decreto cautelare 12.3.2003 che ha assegnato la custodia del figlio al padre con l'onere contributivo della madre." (Doc. AI 51)

                               1.4.   Con “ricorso” datato 2 febbraio 2004 RI 1, agente per se stesso e per conto del figlio RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della “decisione” 17 dicembre 2003 ed il conseguente versamento nelle mani del padre della rendita completiva per coniuge e per figlio connesse alla rendita d’invalidità principale erogata a __________, con effetto retroattivo al 1° giugno 2001, oltre a interessi del 5% su ogni singola mensilità. In sostanza RI 1 è dell’opinione che prima del 7 luglio 2003 l’amministrazione sapeva dell’esistenza dei presupposti per versare le rendite completive direttamente a lui. Inoltre, egli ha formulato istanza di d’assistenza giudiziaria (doc. VII/3).

                                         Con sentenza 5 febbraio 2004 il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’emissione di una decisione formale soggetta ad opposizione (inc. 32.2004.6).

                               1.5.   Dando seguito dalla summenzionata sentenza, con decisione 14 giugno 2004 l’Ufficio AI ha formalizzato il versamento diretto delle due rendite completive a RI 1, con effetto dal 1° agosto 2003 (doc. AI 56).

                               1.6.   Con decisione 26 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione di RI 1, agente per sé e per il figlio Gabriele, ribadendo che prima del 7 luglio 2003 (data dell’istanza di versamento diretto delle rendite completive da parte del coniuge non beneficiario della rendita) non poteva sapere, né aveva concreti indizi per ritenere i coniugi __________ fossero separati e che era in corso una procedura di divorzio, tantomeno sapeva dell’esistenza del decreto cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________. Con la stessa decisione l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. (doc. AI 70-1).                                   

                               1.7.   Con il presente ricorso RI 1, agente per proprio conto e per conto di suo figlio RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, ha chiesto la modifica della decisione su opposizione 26 settembre 2006 nel senso di condannare l’Ufficio AI al versamento nelle sue mani della rendita completiva per coniuge e per figlio, con effetto dal 1° giugno 2001, ma al più tardi dal 1° maggio 2002 per complessivi fr. 33’488, oltre ad interessi al 5% su ogni singola mensilità.

                                         Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che giudiziario.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.8.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso (III).

                               1.9.   Su richiesta del TCA, RI 1 ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (VI).

                             1.10.   Accertato che la presente vertenza concerne anche __________, in data 20 luglio 2007 lo scrivente Tribunale ha trasmesso a quest’ultima la decisione contestata ed il ricorso con assegnazione di un termine per presentare delle osservazioni (VIII).

                                         Il 5 settembre 2007 __________ (già __________), rappresentata dall’avv. __________, ha preso posizione in merito alla vertenza, postulando la reiezione del ricorso (XV).

                                         Invitate le parti dal TCA a presentare delle osservazioni su quanto sostenuto da __________, con scritto 17 settembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa (XVII), mentre in data 24 settembre 2007 il ricorrente ha ribadito le proprie tesi ricorsuali (XX).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI deve versare direttamente a RI 1 la rendita completiva per se stesso e per il figlio RI 2, connesse alla rendita d’invalidità di __________, anche per il periodo precedente al 1° agosto 2003, vale a dire (come da richiesta ricorsuale) con effetto retroattivo dal 1° giugno 2001 o, al più tardi, dal 1 maggio 2002.

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 vLAI, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2003 (con la 4a revisione LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, la rendita completiva per coniugi è stata soppressa; tali rendite assegnate precedentemente continuano tuttavia ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo la revisione legislativa, cfr. al riguardo le disposizioni finali 21 marzo 2003 lett. e sulla garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti), le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva può essere assegnata solo se l’altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure ha il domicilio e la residenza abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (lett. b).

                                         Lo scioglimento del matrimonio per divorzio non estingueva automaticamente il diritto alla rendita completiva.

                                         Infatti ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 vLAI, le persone divorziate hanno diritto alla rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse una rendita di invalidità o di vecchiaia. Secondo la giurisprudenza, trattasi di coniuge divorziato che provvede in maniera preponderante ai figli affidati nel caso in cui le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate dall’altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi (cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti).

                                         L’art. 34 cpv. 4 vLAI prevede che, in deroga all’art. 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto:

                                         - su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non

                                           provvede al sostentamento della sua famiglia (lett. a): - su sua richiesta, se i coniugi vivono separati (lett. b):

                                         d’ufficio, se i coniugi sono divorziati (lett. c).

Infine, il capoverso 5 dell’art. 34 vLAI dispone che nei casi esposti al capoverso 4, sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

                               2.3.   Per quel che concerne la rendita per figli, l’art. 35 cpv. 1 LAI (tuttora in vigore) dispone che le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Il capoverso 4 dell’art. 35 cpv. 1 LAI, entrato in vigore il 1° gennaio 1997 con la 10.a revisione dell’AVS, recita:

"  4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.”

                                         Solo con la contemporanea modifica dell’AVS e dell’AI del 14 novembre 2001, entrata in vigore al 1° gennaio 2002 (cfr. DTF 129 V 366 consid. 3.4; SVR 2002 IV nr. 5 consid.3), il Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie separate o divorziate, introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua volta, rinvia all’art. 71 ter OAVS.

                                         Giusta l’art. 71 ter OAVS, riguardante il versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati, prevede:

“1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.”

                                         Prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 cpv. 4 LAI, secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di genitori non sposati, separati o divorziati, le rendite per figli erano versate al genitore non beneficiario a condizione che egli possedeva l’autorità parentale, i figli non vivevano con il genitore beneficiario della rendita e l’obbligo di mantenimento del titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese (DTF 103 V 134 consid. 3; cfr. marg. 1270 delle Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996). L’obbligo di mantenimento del genitore titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese se le prestazioni a suo carico non raggiungevano il contributo calcolato secondo la cosiddetta tabella Winzel, utilizzata dall’Ufficio dei giovani del Cantone Zurigo (DTF 129 V 362 consid. 3.2; cfr. marg. 1271 delle Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996).                                                                                

                               2.4.  

                            2.4.1.   Nel caso in esame il diritto di RI 1 di percepire direttamente la rendita per coniuge e la rendita per figlio, con effetto dal 1° agosto 2003 è incontestato. Con decreto cautelare 12 marzo 2002 il Pretore di __________, attestata la separazione dei coniugi __________, aveva attribuito l’abitazione coniugale a RI 1 e stabilito l’affidamento di RI 2 al padre (doc. VII/3). Se da un lato, la decisione cautelare civile obbligava la madre a versare al padre un contributo alimentare di fr. 1'200 per il mantenimento del figlio, dall’altro, vista la situazione finanziaria della prima, il contributo è stato dapprima sospeso dal luglio 2002 (cfr. verbale udienza 29 luglio 2002 in atti della Pretura __________ richiamati) ed in seguito soppresso dal 1° ottobre 2002 (cfr. decreto 5 novembre 2002).

                                         Infine, con sentenza pretorile 28 giugno 2004 il matrimonio è stato sciolto per divorzio ed il figlio definitivamente affidato al padre. Secondo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore, l’Ufficio AI è stato obbligato a versare direttamente al padre la rendita completiva per il figlio RI 2 (doc. 5-20 inc. AI RI 1).

                                         Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI doveva versare a RI 1 le rendite completive anche per il periodo precedente al 1° agosto 2003.

                                         Il ricorrente sostiene che al momento della decisione 24 giugno 2003 relativa alla rendita d’invalidità attribuita a sua moglie, l’amministrazione doveva sapere che era già separato e che il figlio RI 2 gli era stato affidato.

                                         L’amministrazione nega questa cirostanza ribadendo che solo con lo scritto 7 luglio 2003 essa ha preso conoscenza del decreto cautelare del 12 marzo 2002 e, di conseguenza, dell’avvenuta separazione dei coniugi __________ e dell’affidamento del figlio RI 2 al padre.

                            2.4.2.   Come segnalato dal giurista dell’AI nella lettera 17 dicembre 2003, in una sentenza del 18 febbraio 2000 nella causa A.H. pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 228 il TFA ha stabilito che nel caso in cui l’amministrazione assegna una rendita d’invalidità con rendita completiva per coniuge, essa deve rendere attenti i coniugi che vivono separati sul diritto della rendita del rispettivo coniuge e sulla possibilità che la rendita completiva venga versata separatamente, a condizione che dagli atti risulti che essi non vivono insieme (cfr. anche marg. 10010/10012 delle Direttive concernenti la rendite AVS e AI).

                                         Qualora l’amministrazione non dà seguito a tale informazione, la  giurisprudenza (DTF 103 V 136 consid. 5) relativa al versamento della rendita a terze persone, ossia che la rendita viene pagata a partire dal momento della richiesta di versamento e che la stessa non sia stata nel frattempo erogata, non trova applicazione (Pratique VSI 2001 consid. 3b pag. 230). Lo stesso principio vale anche in caso di rendita per figli (STFA inedita 9 settembre 2002, I 134/01, consid. 3.2.1)

                                         Ritornando al caso in esame, dagli atti risulta che nella perizia 24 aprile 2002, eseguita dal dr. __________ per conto dell’Ufficio AI nell’ambito dell’istruttoria riguardante la domanda AI inoltrata da __________, si evince che a quell’epoca essa non viveva più in famiglia e che era avviata la procedura di divorzio (“Subisce [__________ n.d.r]) anche  delle (omissis) che la inducono a chiedere dapprima la separazione, e poi, il divorzio, la cui procedura è tutt’ora in corso”, pag. 2; “ A causa della sua situazione clinica … i figli sono stati momentaneamente affidati al marito…”, pag. 2; “La paz. non ha più ripreso alcuna attività lavorativa e vive oramai separata dal marito …”, pag. 4; “... dichiara che i figli sono stati affidati al padre perché …”, pag. 5).

                                         Inoltre, il 5 agosto 2002 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) aveva scritto all’Ufficio AI quanto segue:

"  il nostro Ufficio nell'ambito dell'apposita legge, anticipa la pensione alimentare dovuta dalla signora __________ a favore del figlio RI 2 (2.4.1990) in base alla sentenza del Pretore di __________ del 12 marzo 2002. Siamo stati informati in questi giorni che la signora __________ ha presentato una richiesta per l'ottenimento della rendita AI. A dipendenza degli anticipi effettuati e che si effettueranno, vogliate prendere atto che la completiva AI che sarà riconosciuta a favore del figlio sarà rivendicata dal nostro Ufficio retroattivamente al mese di giugno 2002." (Doc. AI 31, sottolineature del redattore).

                                         Pertanto, al più tardi con il succitato scritto l’amministrazione aveva preso conoscenza dell’esistenza del decreto cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________ motivo per cui, stante la massima d’ufficio, avrebbe dovuto chiederne una copia alla diretta interessata.

                                         Non solo, l’amministrazione doveva dedurre che i coniugi __________ erano almeno separati, altrimenti la rivendicazione dell’__________ non trovava spiegazione. Al momento dell’intimazione della decisione di rendita del 24 giugno 2003 l’Ufficio AI avrebbe pertanto dovuto informare - mediante un separato scritto oppure inviando una copia della decisione (al riguardo cfr. Pratique VSI 2001 consid. 3b pag. 20; STFA inedita 9 settembre 2002 nella causa Z., I 134/01, consid. 3.2.1) – RI 1, ancorché rappresentato da un legale, del suo diritto a percepire direttamente la rendita per coniugi e per il figlio.

                                         Che __________ non abbia segnalato all’Ufficio AI né l’avvenuta separazione né il decreto 12 marzo 2002 non può essere imputato al ricorrente. Solo con scritto 26 giugno 2003 l’allora legale della moglie, avv. __________, aveva informato l’avv. RA 1 (che rappresentava il marito) dell’attribuzione della rendita d’invalidità (sub doc. VII/3).

                                         In queste circostanze, l’assunto del ricorrente secondo cui, in virtù del principio di collaborazione intradipartimentale la richiesta 9 settembre 2002 da lui presentata allo IAS per l’assegno integrativo – alla quale aveva allegato, tra l’altro, il decreto cautelare 12 marzo 2002 - avrebbe dovuto essere trasmessa all’Ufficio AI, non necessita di approfondimento.

                                         Fatto sta che, non avendo l’Ufficio AI tempestivamente informato il ricorrente della possibilità di richiedere il versamento diretto della rendita completiva per coniuge, esso dovrà versarla da aprile 2002, mese successivo al decreto cautelare 12 marzo 2002 (cfr. Pratique VSI 2001 pag. 230s). Al riguardo, va ricordato che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 vLAI il coniuge separato aveva diritto rendita alla rendita completiva (cfr. Pratique VSI 2001 pag. 230 consid. 3b).

                                         Per quanto concerne la rendita per figlio, conformemente ai combinati art. 82 cpv. 1 OAI e art. 71 ter OAVS, tale rendita è versata al genitore non beneficiario della rendita nel caso sia titolare dell’autorità parentale e che il figlio viva con lui. Nel caso concreto questi presupposti sono dati, visto che con decreto cautelare 12 marzo 2002 l’affidamento del figlio RI 2 è stato assegnato al padre. Ricordato come la madre non abbia versato alcun contributo alimentare per il figlio, il versamento retroattivo, conformemente all’art. 71ter. cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.3) a RI 1 può avvenire integralmente. Infine, dagli atti non risulta che la madre abbia utilizzato la rendita per il figlio versata retroattivamente per il mantenimento di quest’ultimo. Gli arretrati sono stati infatti compensati con le prestazioni anticipate all’assicurata sia dalla Cassa malati __________ che dall’__________ (vedi retro della decisione 24 giugno 2001; doc. AI 45-1).

                               2.5.   Secondo l’art. 85 cpv. 1 prima frase OAI, l’art. 77 OAVS è applicabile in analogia al recupero d’indennità giornaliere, rendite ed assegni per grandi invalidi.

                                         Tale articolo, disciplinante il versamento retroattivo di prestazioni, recita:

"  Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all’articolo 46 LAVS.”

                                         Va poi ricordato che, conformemente all’art. 48 cpv. 1 LAI, in relazione all’art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui la prestazione era dovuta e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.

                                         Detta regolamentazione è rimasta praticamente invariata rispetto al vecchio art. 48 cpv. 1 vLAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 e modificato, al 1° gennaio 2003, dall’introduzione della LPGA.

                                         Essendo dato al 1° aprile 2002 il diritto del pagamento arretrato delle rendite completive per coniuge e per figlio, al momento della richiesta formale 7 luglio 2003 non erano ancora trascorsi cinque anni, motivo per cui le prestazioni arretrate non sono prescritte ai sensi dell’art. 48 LAI.

                                         Spetta infine all’Ufficio AI valutare se chiedere ad __________ la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse. A quest’ultima va comunque fatto presente che la restituzione non può essere chiesta se essa era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà economiche (art. 25 cpv. 1 LPGA).

                               2.6.   RI 1 ha chiesto la corresponsione di interessi di mora.

                            2.6.1.   Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

                                         Secondo l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo 26 capoverso 2 LPGA, l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).

                                         L’art. 7 OPGA prevede infine:

"  1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

                                         Va qui precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (cfr. marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306).

                                         Tuttavia, prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante giurisprudenza del TFA, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano assegnati solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti illegali o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).

                            2.6.2.   Nel caso in esame, si tratta del versamento di prestazioni arretrate dal 1° aprile 2002 al 31 luglio 2003.

                                         Per quel che concerne il periodo 1° aprile – dicembre 2002, secondo la giurisprudenza allora in vigore, non sono dati gli estremi per la corresponsione di interessi moratori, non potendo addebitare all’Ufficio AI un comportamento illecito o defatigatorio. Sussiste invece un diritto agli interessi moratori per le mensilità dal 1° gennaio al 31 luglio 2003, essendo ampiamente trascorsi 24 mesi dal diritto alla corresponsione degli arretrati.

                               2.7.   RI 1 contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

                                         Secondo questa Corte la fattispecie in esame presenta elementi di difficoltà giuridica e non rientra nella consueta casistica, motivo per cui l’assistenza di un legale è da ritenere necessaria. Le conclusioni dell’opposizione interposta dal ricorrente non erano del resto prive di possibilità di esito favorevole, visto che con la presente sentenza il TCA le ha in buona parte confermate.

                                         Per quanto concerne la situazione economica di RI 1, va detto che, su richiesta del TCA, con scritto 5 dicembre 2006 il legale del ricorrente ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione giudiziaria (VI). Pur essendo datato 5 ottobre 2001 (il certificato è stato utilizzato nell’ambito della procedura di divorzio, sulla base del quale il Pretore ha posto il ricorrente al beneficio dell’assistenza giudiziaria), il legale ha precisato che la situazione è peggiorata.

                                         Dagli atti relativi alla sua domanda di prestazioni AI si evince inoltre che al 31 ottobre 2004 RI 1 ha cessato qualsiasi attività lucrativa (doc. AI 9-2 inc. RI 1). Non risulta alcuna ripresa di un’attività lucrativa, anche perché il 21 marzo 2005 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, respinta con decisione formale 2 giugno 2006 (doc. AI 37-1 inc. RI 1) ed impugnata con opposizione 24 luglio 2006 (doc. AI 42 inc. RI 1). Per questi motivi, l’istante è da ritenere indigente.

                                         In accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente sull’importo spettante al ricorrente (cfr. DTF 131 V 153).

                               2.8.   Con il ricorso RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Analoga richiesta è stata inoltrata da __________ (già __________) (XV), convenuta in giudizio.

                            2.8.1.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                            2.8.2.   Nel caso, in esame, essendo il ricorrente parzialmente vincente e patrocinato da un legale, egli ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili parziali, ciò che rende in tale misura l’istanza di gratuito patrocinio priva di oggetto. Nella misura in cui egli è (parzialmente) soccombente, egli può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, essendo, come riportato al considerando precedente, adempiuti tutti i requisiti di legge, riservato tuttavia l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                            2.8.3.   Dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che __________, beneficiaria di una rendita d’invalidità di fr. 2'752.--  mensili, non può far fronte alle spese di complessivi fr. 2'903.-- (fr. 1'100.-- d’importo base mensile per persona singola secondo calcolo del minimo esistenziale LEF; fr. 1'270.-- di affitto; fr. 326.-- di oneri sociali; fr. 207.-- d’imposte).

Ritenuto inoltre che, come detto, l’intervento dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato e che le argomentazioni da essa sostenute nella more della presente procedura non apparivano di primo acchito prive di esisto favorevole, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve quindi essere accolta.                                                                                

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 26 settembre 2006 è modificata nel senso che l’Ufficio AI verserà direttamente a RI 1 le rendite completive per coniuge e per figlio arretrate, anche dal 1° aprile 2002 e sino al 31 luglio 2003, con interessi di mora del 5% sulle mensilità dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.

                                         §§ L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa è accolta. Gli atti sono di conseguenza rinviati all’Ufficio AI affinché determini l’importo dovuto.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500 di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da RI 1, in quanto non priva di oggetto, è accolta.

                                   4.   L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da __________ (già __________) è accolta.

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.164 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 32.2006.164 — Swissrulings