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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2007 32.2006.146

18 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,035 parole·~25 min·7

Riassunto

Nuova domanda di rendita invalidità, presentata da assicurata sofferente sul piano sia somatico che psichico. Dal profilo organico, nessuna modifica rilevante. Da quello psichico, causa rinviata a UAI per approfondimento aspetto diagnostico e incidenza patologia psichica su capacità lavorativa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.146   mm/td

Lugano 18 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 32.2001.19 del 21 novembre 2002 – integralmente confermata dal TFA con giudizio I 871/02 del 20 aprile 2004 -, questa Corte, facendo capo alle conclusioni della perizia 17 luglio 2002 del dott. __________, Primario della Clinica di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità.

                                         In particolare, il TCA ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura del 60/70% in attività adeguate, alternative a quella abituale di cameriera/donna di servizio, e ha quantificato, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, in un 24.3% la perdita di guadagno da lei subita, insufficiente a fare nascere appunto il diritto a una rendita di invalidità (doc. 65).

                               1.2.   Nel corso del mese di marzo 2005, RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc. 73).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’UAI, con decisione formale del 29 settembre 2006, ha nuovamente negato il diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che i presupposti di cui all’art. 87 OAI non sarebbero soddisfatti (doc. 97).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 6 ottobre 2006, RI 1, patrocinata dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto all’amministrazione per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente pretende, con riferimento al referto 22 settembre 2006 del suo psichiatra curante, di essere inabile al lavoro, rispettivamente, al guadagno in misura del 60% circa, donde il diritto a una mezza rendita AI (doc. I).

                               1.5.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

                               1.6.   In corso di causa, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                                         L’amministrazione ha preso posizione in merito il 24 novembre 2006 (doc. VII).

                               1.7.   Il 28 giugno 2007, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande riguardanti lo stato di salute psichica dell’assicurata (doc. IX).

                                         Il suo referto è pervenuto in data 17 luglio 2007 (doc. X).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 13 agosto 2007 (doc. XII + allegato), mentre l’insorgente è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, p. 38, consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991, p. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (cfr. STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalla sentenza 32.2001.19 del 21 novembre 2002 di questo Tribunale si evince che alla base del rifiuto di riconoscere all’assicurata una rendita di invalidità, vi era innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal perito giudiziario dott. __________, Primario della Clinica di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________.

                                         In effetti, con perizia del 16 luglio 2002, il dott. __________, formulate le diagnosi di stato dopo frattura malleolare a sinistra e artrosi post-traumatica dell’articolazione femorale sinistra, stato dopo artrodesi dell’articolazione femorale, intolleranza al carico dell’articolazione femorale, lombaggini e stato depressivo, aveva dichiarato RI 1 abile nelle professioni di cameriera o di donna delle pulizie in misura del 50%, rispettivamente, in misura del 60/70% in attività più leggere, da svolgere in posizione alternata (cfr. doc. 60, p. 3 e risposta ai quesiti 2, 4 e 6).

                                         Per quanto qui di interesse, alla questione di sapere se le condizioni di salute dell’assicurata erano suscettibili di migliorare oppure di peggiorare, l’esperto incaricato dal TCA aveva enunciato le considerazioni seguenti:

"  È difficile rispondere a questa domanda. La paziente soffre inoltre di uno stato depressivo che in futuro potrebbe naturalmente determinare anche il suo stato fisico. Considerando l’artrodesi dell’articolazione femorale, c’è da supporre che portando scarpe adeguate, la situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo dello stato psichico della paziente.”

                                         (doc. 63, p. 6)

                                         Questa Corte, ritenuta una capacità lavorativa residua del 65% in attività alternative adeguate, aveva quindi proceduto al raffronto dei redditi, dal quale era scaturito un grado di invalidità del 24.3%, insufficiente a fare nascere il diritto alla rendita (doc. 65).

                               2.4.   Nel corso del mese di marzo 2005, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di rendita di invalidità (doc. 73).

                                         Con rapporto del 7 aprile 2005, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato di avere in sua cura RI 1 a far tempo dal 10 giugno 2003 a causa di un disturbo doloroso cronico legato alle note problematiche e di un disturbo depressivo ricorrente di gravità medio-grave, determinato da una storia costellata da eventi stressanti da un profilo psicopatologico.

                                         Il curante ha inoltre fatto stato di una difficile condizione psico­sociale legata la fatto che, citiamo: "... questa donna da sola vedova e poi divorziata madre dell'unica figlia superstite deve provvedere al mantenimento di se stessa e della figlia vivendo da anni sotto assistenza sociale in quanto una domanda inviata a suo tempo per le problematiche ortopediche sarebbe stata respinta non arrivando la paziente alla percentuale minima di perdita d'incapacità al guadagno.". Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa, la ricorrente è stata dichiarata abile al lavoro in misura del 30/40% (doc. 76).

                                         Da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che l'assicurata soffre di un, citiamo: "quadro algico di tipo cronico all'arto inferiore sinistro dovuto certamente all'artrodesi della caviglia che ha portato uno squilibrio anatomico e statico di tutto l'arto inferiore. Il tutto con ripercussioni dolorose che vanno dalla colonna lombare verso l'articolazione sacro-iliaca e lungo l'arto inferiore sx. Inoltre da segnalare la presenza di un'entesopatia cronica a livello del trocantere maggiore a sinistra. Raccorciamento dell'arto inferiore sx di 1.5 cm con prescritto rialzo a sx.". Per lo specialista appena citato la ricorrente, il cui stato clinico è certamente peggiorato, sarebbe in grado di svolgere, in ragione di 3/4 ore al giorno (capacità lavorativa residua del 40% circa), citiamo: "... un lavoro misto tra lo stare seduta e deambulare per brevi tragitti e solo per brevi periodi stare in posizione seduta causa i dolori legati alla colonna lombare." (doc. 82).

                                         In data 7 giugno 2005, lo psichiatra dott. __________, interpellato dall'amministrazione, ha precisato che RI 1 soffre, ormai da diversi anni, di, citiamo: "... costanti episodi di depressione che hanno avuto diversi gradi di gravità. La paziente si presenta perennemente incapace di perseguire con metodo e successo una qualsiasi attività esistenziale limitandosi a sopravvivere a se stessa occupandosi in modo come già detto incostante e ambivalente dell'unica figlia attualmente adolescente. Anche in occasione degli ultimi incontri la tematica dominante della morte del figlio maschio primogenito pervade ancora adesso costantemente qualsiasi attività psichica dell'interessata. È evidente anche in questa condizione l'accendersi costante di ripetuti sensi di colpa per non aver saputo intervenire o per non aver ottenuto chiarezza in questa brutta vicenda." Egli ha quindi valutato nel 60/70% l'incapacità lavorativa presentata dall'insorgente nella sua abituale professione, negando peraltro che essa sia in grado di svolgere delle attività lavorative alternative (doc. 85).

                                         Nel corso del mese di dicembre 2005, l'assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica e ortopedica) presso il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona.

                                         L'aspetto psichiatrico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In occasione del consulto del 7 dicembre 2005, egli ha posto la diagnosi di tratti depressivi e simbiotici di personalità. Queste le considerazioni che sono state espresse a proposito della patogenesi del disturbo:

"  II comportamento manifestato dall'A. è caratterizzato dall'angoscia della perdita del figlio deceduto probabilmente nell'ambito delle conseguenze di una assuefazione alle sostanze stupefacenti. L'A. non è riuscita a scrollarsi di dosso il senso di colpa per non essere stata in grado di intervenire o forse per essersi in qualche modo astenuta dal farlo non trovando ciò una misura appropriata. Essendo per natura materna, integrativa, costante, le è sembrato di avere mancato profondamente al suo compito di legare durevolmente a sé la persona amata in modo da ottenere una tranquillizzante sensazione di appartenenza reciproca. E ciò indipendentemente dalla situazione che molto probabilmente non le permetteva di comportarsi altrimenti quindi risultando consapevole di aver fatto probabilmente la cosa più giusta. L'A. si è trovata e forse si trova ancora adesso nel dilemma tra il giudicare oggettivamente una situazione prendendo delle decisioni a partire da basi razionali e il lasciarsi trascinare dai sentimenti di appartenenza e condizionare dai sensi di colpa. La cosa migliore sarebbe che prendesse finalmente avvio il processo di, elaborazione del lutto."

(doc. 91-22)

                                         Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa, il dott. __________, in assenza di, citiamo: "... alterazioni psicopatologiche rilevanti fatta eccezione per gli aspetti intrapsichici riconducibili a una mancata elaborazione dell'angoscia della perdita del figlio", ha dichiarato l'assicurata abile al lavoro in misura completa (doc. 91-22).

                                         II 6 dicembre 2005 RI 1 è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Il citato sanitario ha diagnosticato uno stato dopo artrodesi della tibio-tarsica a sinistra con disturbo funzionale/contrattura della sotto-astragalica, del Chopart e del Lisfranc a sinistra, una sindrome vertebrale lombare in presenza di un'anomalia della transizione lombo-sacrale con 6 segmenti lombari liberi, neoartrosi lombo-sacrale, accentuazione della componente lordotica, una sindrome del muscolo periforme a sinistra, nonché nozione di irritazione del nervo peroneo superficiale a sinistra (doc. 91-16).

                                         Secondo il dott. __________, rispetto alla visita peritale eseguita nel marzo 2002 dal dott. __________, il quadro clinico è rimasto

sostanzialmente immutato, perlomeno da un profilo morfologico (doc. 91-17: "Dal punto di vista somatico/strutturale, il decorso dei referti oggettivabili confrontando l'esame attuale con quello descritto nella perizia giudiziaria del 16.7.2002 non fornisce degli elementi di giudizio che lascino presagire con sufficiente attendibilità dei cambiamenti significativi a medio termine. Sul piano dei disturbi funzionali, nel contesto di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, la signora RI 1 segnala un'estensione dei disturbi a suo tempo non riscontrata/riportata dal dr. __________: una potenziale evoluzione in tal senso veniva tuttavia già preconizzata a quel momento."). Quindi, egli ha sostenuto che la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal perito giudiziario ha mantenuto tutta la sua validità (doc. 91-18: "In assenza di un peggioramento significativo dei referti strutturali oggettivabili, dal punto di vista somatico le considerazioni espresse dal dr. __________ attinenti all'esigibilità medica al lavoro mantengono tuttora la loro validità. Questo a più forte ragione nel caso in cui essa abbia la possibilità di inserire una pausa prolungata verso la metà della giornata." - il corsivo è del redattore).

                                         L'amministrazione ha fatto proprie le conclusioni contenute nel referto peritale 12 aprile 2006 del SAM e ha quindi negato la realizzazione delle condizioni poste dall'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI (cfr. doc. 97).

                                         Unitamente all'impugnativa, RI 1 ha prodotto un nuovo rapporto, datato 22 settembre 2006, del proprio psichiatra curante.

                                         Quest'ultimo ha rimproverato al dott. __________ di non avere formulato alcuna diagnosi e di non avere effettuato test psicometrici, psicologici, né di personalità.

                                         Egli ha inoltre sottolineato di avere formulato le diagnosi di disturbo depressivo ricorrente e di sindrome somatoforme da dolore persistente, sulla base di un'osservazione clinica regolare durata oltre tre anni, mentre il perito dell'amministrazione avrebbe posto la sua in occasione di un unico colloquio durato neppure un'ora.

                                         D'altro canto, sempre secondo il curante, "gli aspetti psico-sociali non sono determinanti per la diagnosi che è indipendente, così come è indipendente dai disturbi algici legati a fattori post­traumatici come al disturbo doloroso cronico.". Per concludere, il dott. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento per quanto concerne sia l'aspetto diagnostico, sia quello legato all'esigibilità lavorativa (doc. C).

                                         Chiamato dall'UAI a prendere posizione sul contenuto del referto del dott. __________, il dott. __________, medico del SMR, ha concluso che quest'ultimo, citiamo: "... non aggiunge elementi nuovi rispetto alla valutazione SAM, si confermano quindi le conclusioni precedenti." (doc. III bis).

                                         In data 28 giugno 2007, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei termini seguenti:

"  Ai fini dell'istruttoria di causa e con riferimento al suo referto del 10 dicembre 2005, la invito a rispondere - entro il termine di 20 giorni a contare dalla ricezione della presente - ai seguenti quesiti:

1. Qual è l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurata in base a una classificazione riconosciuta?

2. Come valuta la diagnosi formulata dallo psichiatra curante dell'assicurata, dott. __________ ("disturbo depressivo ricorrente [F 33.1] accompagnato da una sindrome somatoforme da dolore persistente")?

3. Da quando è presente l'affezione?

4. Qual è stato il decorso della stessa?

5. Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione? 6. Qual è, a suo avviso, la prognosi?

7. In che misura la prognosi può essere influenzata dall'applicazione

    di provvedimenti terapeutici?

8. Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurata? 9. In quale misura lo stato psichico dell'assicurata è da ricondurre a

    problemi di carattere sociale?"

(doc. IX)

                                         Queste le sue risposte, pervenute al TCA il 17 luglio 2007:

"  1-   Qual'è l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'Assicurata in base a una classificazione riconosciuta?

      • Ad. 1 - Per quel che riguarda la classificazione mi rifaccio all'ICD10 (Decima revisione della classificazione internazionale delle malattie psichiche e comportamentali). Sulla base di questa classificazione l'Assicurata presentava in quel momento una struttura di personalità stabile caratterizzata da elementi depressivi e simbiotici. Questa descrizione rientra nel capitolo relativo ai disturbi della personalità (ICD10-F60) e viene definita come disturbi della personalità non specificati (ICD1O-F60.9).

2-   Come valuta la diagnosi formulata dallo psichiatra curante dell'Assicurata, Dott. __________ ("disturbo depressivo ricorrente, F33. 1, accompagnato da una sindrome somatoforme da dolore persistente') ?

      • Ad. 2 - La diagnosi psichiatrica formulata dal collega Dr. __________ corrisponde ad un livello di gravità clinicamente rilevante e decisamente superiore a quello da me indicato, livello che secondo la mia osservazione comportava esclusivamente dei conflitti intrapsichici ma non evidenziava alterazioni attestabili a carico delle principali funzioni psichiche (in particolare a livello della timia che risultava normale all'esame psichico) che sono tra l'altro elementi clinici necessari per la formulazione di una diagnosi psichiatrica F33.1.

3-   Da quando è presente l'affezione?

      • Ad. 3 - L'affezione considerata nel suo complesso è presente presumibilmente dalla data del decesso del figlio primogenito dell'Assicurata.

4-   Qual è stato il decorso della stessa?

      •                               Ad. 4 - Il decorso è stato caratterizzato da una reazione depressiva a cui ha fatto seguito una elaborazione del lutto insufficiente e complicata dall'insorgenza di conflitti intrapsichici che ne hanno frenato e impedito la sua risoluzione.

5-   Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione?

      • Ad. 5 - L'affezione concerneva la coscienza dell'Assicurata che risultava turbata da conflitti intrapsichici. Ciò comportava un dilemma interiore in quanto la risoluzione dei conflitti intrapsichici che sono all'origine del senso di colpa l'avrebbero portata a superare l'evento della morte del figlio senza il necessario processo di elaborazione del lutto, ciò che avrebbe determinato un incremento del livello dell'angoscia di perdita con eventualmente anche la possibilità di un scivolamento in uno stato depressivo conclamato. Ribadisco che al momento della valutazione peritale non ho però constatato alterazioni oggettive dei parametri clinici.

6-   Qual è, a suo avviso, la prognosi?

      • Ad. 6 - Tenuto conto dell'evoluzione dell'affezione che era giunta ad una fase di stallo caratterizzata dalla conflittualità intrapsichica ritengo che la stessa era destinata ad andare verso la cronicizzazione.

7-   In che misura la prognosi può essere influenzata dall'applicazione di provvedimenti terapeutici?

      • Ad. 7 - L'approccio ideale all'affezione consisterebbe a mio avviso in una psicoterapia del profondo che fosse in grado di portare alla luce il dilemma interiore dell'Assicurata permettendole in un secondo tempo di iniziare e portare a termine adeguatamente il processo della elaborazione del lutto in modo da sgravarla dai suoi sensi di colpa e di aiutarla a superare l'angoscia in fondo.

8-   Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale dell'Assicurata.

      • Ad. 8 - L'Assicurata coerentemente con la sua irrisolta problematica psicologica profonda tendeva a concentrare la sua attenzione sulla figlia rimastale non trovando significati da realizzare all'infuori del compito di madre oblativa. Ciò a mio avviso rischiava di sovraccaricare emotivamente il rapporto con la figlia diciassettenne mentre per quel che riguardava il funzionamento dell'Assicurata fungeva da impedimento a vivere in maniera piena la propria vita interferendo in modo particolare sulla sua integrazione sociale.

9-   In quale misura lo stato psichico dell'Assicurata era da ricondurre a problemi di carattere sociale?

      • Ad. 9 - Non ritengo che lo stato psichico dell'Assicurata era da ricondurre a problemi di carattere sociale."

(doc. X)

                               2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che, da un punto di vista strettamente somatico, il caso di specie sia stato compiutamente delucidato grazie alla perizia 3 aprile 2006 del chirurgo ortopedico dott. __________, la quale adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza federale affinché a un apprezzamento medico possa essere riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a).

                                         Questa Corte non ignora che il dott. __________, con la sua certificazione del 25 aprile 2005, ha fatto stato di un peggioramento dello stato clinico, che si tradurrebbe in una capacità lavorativa limitata al 40% circa in un’attività idonea (cfr. doc. 82).

                                         Tuttavia, nella misura in cui il curante appena menzionato non ha affatto precisato in cosa sarebbe consistito il preteso aggravamento, essa non appare suscettibile di sminuire il peso probatorio della perizia elaborata dal dott. __________, il quale ha basato invece la propria valutazione del caso su un accurato esame clinico e radiologico (cfr. doc. 91/14-16).

                                         Da un profilo somatico, occorre quindi concludere che le condizioni di salute della ricorrente non si sono modificate in maniera rilevante, rispetto a quelle che erano state refertate nella perizia del 16 luglio 2002 del dott. __________ (servita da fondamento alla sentenza di rifiuto della rendita di invalidità), di modo che, da questo profilo, RI 1 va considerata ulteriormente abile in un’attività alternativa adeguata in misura del 60/70%.

                                         A detta dell’amministrazione, lo stato di salute dell’insorgente non si sarebbe modificato nemmeno da un punto di vista psichico, accertato che, in base alla perizia elaborata dal dott. __________, essa non presenterebbe alcuna patologia a carattere invalidante.

                                         Tutto ben considerato, secondo questo Tribunale, al referto del dott. __________ non può essere fatto pieno affidamento, soprattutto per quel che è della valutazione dell’aspetto diagnostico.

                                         Innanzitutto, nella sua perizia non è stata né considerata, né tantomeno approfondita la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente.

                                         Eppure questa patologia é stata diagnosticata come tale dallo psichiatra curante dott. __________ (cfr. doc. 76, 85 e C) e degli elementi in tal senso sono emersi pure dal rapporto 3 aprile 2006 del dott. __________ (cfr. doc. 91-17: “Il quadro clinico attuale mette tuttavia in evidenza dei referti di natura piuttosto funzionale (vedi sindrome dei muscoli piriformi, entesiopatia nella regione del trocantere, disturbi lungo il tratto ilio-tibiale, dolenzia all’altezza del tubercolo di Gerdy, sensazione di pressione lungo la fibula, …) a suo tempo non puntualizzati/descritti dal dr. __________. (…). Sul piano dei dolori funzionali, nel contesto di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, …” – il corsivo è del redattore).

                                         Del resto, già il dott. __________, nell’ambito del mandato peritale affidatogli a suo tempo dal TCA, aveva evocato la possibilità che le condizioni di salute fisica venissero influenzate negativamente dallo stato psichico dell’assicurata (cfr. doc. 60-5).

                                         In proposito, è utile ancora segnalare che lo specialista consultato dall’amministrazione ha evitato di confrontarsi con la succitata diagnosi, anche nel rispondere ai quesiti che questa Corte gli ha sottoposto in corso di causa (cfr. doc. X). Nondimeno, gli era stato esplicitamente domandato di pronunciarsi sulla diagnosi formulata dal dott. __________, quindi disturbo depressivo ricorrente accompagnato da una sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. doc. IX).

                                         D’altra parte, non convince appieno neppure la tesi secondo cui RI 1 non presenterebbe alcuna alterazione delle funzioni psichiche, segnatamente della timia (doc. 91-22 e doc. X, p. 2).

                                         Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), questo Tribunale non può considerare priva di qualsiasi significato la circostanza che il dott. __________, il quale conosce bene l’assicurata per averla seguita ininterrottamente a partire dal mese di giugno 2003, ha costantemente diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo ricorrente (cfr. doc. 76, 85 e C).

                                         In questo contesto, merita inoltre di essere sottolineato che, in sede di perizia amministrativa, il dott. __________ aveva omesso di porre una diagnosi in base a una classificazione riconosciuta (cfr. doc. 91-22) e che, nel rispondere alle domande postegli dal TCA, egli ha diagnosticato dei disturbi della personalità non specificati (ICD-10: F60.9).

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di giungere a un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute psichica dell'assicurata e sulle sue (eventuali) ripercussioni invalidanti (a proposito della sindrome somatoforme dolorosa cfr. ad esempio la STFA I 404/03 del 23 aprile 2004).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché disponga i necessari approfondimenti di natura psichiatrica, intesi a delucidare avantutto l’aspetto diagnostico e, in secondo luogo, la ripercussione dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 800 all’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 29 settembre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli   accertamenti di cui al consid. 2.6. e renda una nuova                            decisione.

                                   2.   Le spese, per fr. 200, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre alla ricorrente fr. 800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.146 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2007 32.2006.146 — Swissrulings