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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2007 32.2006.141

16 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,248 parole·~56 min·4

Riassunto

Domanda AI: confermata perizia reumatologica e psichiatrica. Rinvio atti perché con l'ausilio di un perito l'Ufficio AI chiarisca la cumulabilità o meno dei gradi d'inabilità lavorativa da un punto di vista psichiatrico e reumatologico. Negata a torto l'assistenza giudiziaria in sede amministrativa.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.141   FS/td

Lugano 16 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 agosto 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale venditrice fino al 30 aprile 1998 (doc. AI 7/1-3), nell’aprile 1998 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4/1-7).

                                         L’assicurata è stata posta al beneficio di una riformazione professionale dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e dal 1° settembre 2000 al 30 giugno 2001 (doc. AI 22/1 e 31/1, comunicazioni 5 agosto 1999 e 14 agosto 2000 l’Ufficio AI) conseguendo l’Attestato di capacità federale quale creatrice di tessili e superando l’esame di maturità professionale artistica presso il Centro __________ (doc. AI 29/4-5 e 38/2-3).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui due perizie reumatologiche (a cura del dr. __________ rispettivamente del dr. __________), con decisione 16 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 108/1-2).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA 1 – con la quale ha chiesto il versamento di una rendita per un grado d’invalidità superiore al 50% e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. AI 113/1-4) – con decisione su opposizione 22 agosto 2006 (doc. AI 150/1-10), dopo aver ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 135/1-21), l’Ufficio AI ha stabilito che:

                                                      "1.   L’opposizione del 12 febbraio 2004 è accolta e conseguentemente la decisione impugnata del 16 gennaio 2004 è annullata.

                                                       2.   All’assicurata viene riconosciuto il diritto al quarto di rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile 2003 ed il diritto alla mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003 in avanti.

                                                       3.   L’istanza dell’opponente tendente ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                                       4.   La procedura è gratuita." (doc. AI 150/9)

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato il riconoscimento di una rendita intera. Ella ha inoltre contestato il rifiuto dell’assistenza giudiziaria per la procedura amministrativa e chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Sostanzialmente l’insorgente contesta il reddito da valido in quanto già a quell’epoca era parzialmente incapace di affrontare gli impegni lavorativi (non comprende pertanto come mai di tale situazione non si sia tenuto conto nella commisurazione della rendita arretrata) e sostiene che, con la correzione apportata (sette mesi dopo la visita e quattro mesi dopo la perizia), il perito psichiatrico si è contraddetto.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione e chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Il 20 marzo 2007 il rappresentante dell’assicurata ha scritto una lettera al TCA delle cui argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi successivi.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la valutazione medico-teorica e economica operata dall’Ufficio AI che, non ritenendo cumulabili i gradi di incapacità lavorativa riconducibili alle patologie psichica e reumatologica, ha concluso per una capacità residua del 40%, riconoscendo il diritto al quarto di rendita dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile 2003 ed alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 in avanti. L’assicurata sostiene che il suo reddito da valida sarebbe maggiore, non comprende perché la sua situazione valetudinaria non sia stata considerata nella commisurazione della rendita arretrata e contesta la perizia psichiatrica.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA – con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.  presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.  è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         Dal 1° gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.

                                         Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

                                         Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

                                         Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.5), questo Tribunale, fatta salva la conclusione dell’Ufficio AI che – sulla sola indicazione del medico SMR (doc. AI 107/1 e 146/1) – ha escluso un cumulo tra la patologia reumatica e quella psichiatrica, non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, dr. __________, FMH in reumatologia, e dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, i quali, nelle rispettive perizie 3 giugno 2002 e 13 dicembre 2005 (doc. AI 55/1-10 e 135/1-21), sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata in un’attività adeguata.

                            2.6.1.   Il dr. __________, nella perizia 3 giugno 2002 (doc. AI 55/1-10), posta la diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di:

"  Sindrome lombospondilogena cronica

      -    osteocondrosi L3/L4, osteocondrosi L4/L5 con modica protrusione discale a base larga senza neurocompressione, importante osteocondrosi L5/S1 con modico edema sottocondrale, modica protrusione discale a base larga senza neurocompressione

      -    minimo atteggiamento scoliotico dorsolombare

Dolori cronici di tipo meccanico dito I dei 2 piedi

      -    recidiva di alluce valgo bilaterale con incipiente artrosi della MTP I

      -    diminuzione della mobilità delle MTP I ddp

      -    stato dopo osteotomia valgizzante del I° metatarso e osteosintesi con viti il 15.7.1997. Asportazione del materiale di osteosintesi il 7.10.1997

Cervicalgie croniche

      -    discopatia C5/C6

Iperlassità

      -    9/9 criteri secondo Beighton." (doc. AI 55/6)

                                         si è così espresso circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione:

"  (…)

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.     MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale va segnalata la depressione, verosimilmente reattiva, diagnosticata ca. 21/2 anni fa dal Dr. __________ di __________ e curata con Dogmatil. Da non specialista ritengo che, al momento della mia visita, l'assicurata non mostri sintomi o segni per una rilevante depressione. Poiché la paziente è già stata valutata a livello psichiatrico, potrebbe però essere utile richiedere l'opinione del Dr. __________ a riguardo. Non è inoltre escluso che, in futuro, visti i crescenti problemi fisici e sociali con cui la paziente è confrontata, possa evolvere negativamente e divenire rilevante per la valutazione della capacità di lavoro.

Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in dettaglio in precedenza.

Nell'ambito sociale vi sono attualmente evidenti problemi descritti in dettaglio in precedenza.

2.     CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1 COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

La problematica ai piedi, descritta in dettaglio in precedenza, limita la paziente in attività che richiedano lunghi spostamenti o di dover rimanere in piedi oltre 1 ora consecutivamente senza pausa oppure oltre 6-7 ore al giorno.

La problematica della colonna lombare, descritta in dettaglio in precedenza, limita la paziente in modo molto importante per ogni attività pesante a mediamente pesante e per ogni attività che richieda movimenti ripetuti di flessione-estensione o rotazione del tronco. Limita la paziente in misura minore per lavori che richiedano posizioni statiche mantenute fino a 45 minuti-1 ora e permettano in seguito una pausa di ca. 10-15 minuti per riposare e cambiare posizione. Il fatto di doversi chinare anche frequentemente sul banco per assistere gli allievi di disegno non rappresenta a mio avviso una limitazione importante. Questa mia opinione non è però condivisa dalla paziente.

La signora __________ è inoltre preoccupata a causa dei "bloccaggi" mensili che ritiene determinino una completa incapacità di lavoro per ca. 10 giorni. Ritiene che nessun datore di lavoro la assumerebbe a queste condizioni. Vi sarebbero inoltre problemi assicurativi.

La mia opinione è che non sia possibile stabilire in anticipo e a priori che un paziente con una sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative lombari, pur importanti, avrà in futuro esacerbazioni mensili di lunga durata. Questa evoluzione non corrisponde all'esperienza clinica in pazienti con problemi analoghi. Generalmente le fasi dolorose sono intercalate da lunghi intervalli in cui il paziente, se non del tutto asintomatico, è in grado di avere una vita privata e lavorativa normale. Evoluzioni diverse si vedono in pazienti in cui intervengono fenomeni di cronificazione che non possono però, a mio avviso, essere automaticamente assimilati a una maggiore incapacità lavorativa.

La valutazione della capacità lavorativa che segue tiene conto della probabilità che l'assicurata possa essere, di tanto in tanto, totalmente inabile al lavoro per alcuni giorni, anche in una attività adatta.

2.2 ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INTATTE E DELLA CAPACITA DI CARICO

Vedi allegato capacità funzionale residua.

2.3 L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Le attività a cui l'assicurata ha teoricamente accesso con la maturità professionale artistica (docente presso scuole pubbliche o private o in laboratori protetti o nell'ambito di corsi per adulti, decoratrice di vetrine, pittrice di ceramiche, creatrice di stoffe, animatrice dei tempo libero presso istituti o attività in proprio) sono praticabili almeno nella misura del 75-85%. La paziente può assumere queste attività durante 6-7 ore effettive al giorno con la possibilità di pause delle durata di ca. 10-15 minuti all'incirca ogni 45-60 minuti per riposare, sgranchirsi e cambiare posizione. In caso di lavoro a tempo pieno (8 ore consecutive) può essere presente una diminuzione del rendimento del 15-25 %, giustificata dalla necessità di tali pause e da probabili assenze periodiche per alcuni giorni.

2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?

Dal 1997.

2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Per quanto riguarda i piedi la situazione è soggettivamente e oggettivamente stazionaria.

Per quanto riguarda la colonna lombare vi è soggettivamente un lento e progressivo peggioramento dei dolori soprattutto nell'ultimo anno, che non corrisponde però a mio avviso a un peggioramento parallelo della capacità di lavoro. Ritengo che la capacità di lavoro sia da ritenere relativamente stazionaria o minimamente diminuita, rispetto a quanto è possibile dedurre dall'esame clinico e dallo studio degli atti. L'assicurata soffre di lombalgie resistenti alle misure terapeutiche almeno dal 1997 e, nonostante questo, ha beneficiato di una riqualifica professionale con il conseguimento della maturità professionale artistica. Ha quindi potuto affrontare tutte le prestazioni richieste in questo ambito (posizioni statiche prolungate) ottenendo ottimi risultati fino alla maturità professionale nel 2001. La paziente afferma vi sia stato un netto peggioramento nell'ultimo anno. Oggettivamente però non ho evidenza per nuove rilevanti lesioni che siano intervenute in questo lasso di tempo.

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.     È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Sì, penso potrebbe entrare in linea di conto un aiuto al collocamento.

2.     È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

A seconda del lavoro che la paziente dovesse svolgere sono molto importanti, soprattutto a scopo preventivo, misure ergonomiche come, nel caso del disegno, un tavolo di lavoro regolabile in altezza e altri accorgimenti che permettano di lavorare in parte in posizione in piedi e in parte in posizione seduta. In un'aula di disegno potrebbe trovare posto uno sgabello a rotelle che permetta alla docente di assistere gli allievi da seduta, senza doversi flettere restando in piedi. Anche in una situazione ergonomicamente ottimale persisterebbe però un'incapacità di lavoro residua del 15-25%.

3.     L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

Sì. L'assicurata è in grado di svolgere qualunque attività leggera e adatta nella misura del 75-85 %. Un'attività leggera e adatta è un'attività che non richieda spostamenti superiori a 4 km al giorno, che eviti movimenti ripetuti di flessione-estensione o rotazione del tronco (il doversi chinare al tavolo dove disegnano gli allievi non rientra a mio avviso in questo ambito), eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate (oltre 45 minuti-1 ora senza pausa) e permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena. In attività pesanti a mediamente pesanti e come cameriera l'assicurata è invece definitivamente totalmente inabile al lavoro.

(…)." (doc. AI 55/7-9)

                                         Ritenuto che con scritto 14 aprile 2003 il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, ha attestato un peggioramento dello stato di salute e ha chiesto una rivalutazione (doc. AI 79/1), l’Ufficio AI ha ordinato una nuova valutazione (doc. AI 84/1 e 88/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia 20 agosto 2003 (doc. AI 96/1-5), posta la diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra più che a destra su discopatia pluri-segmentale, soprattutto a livello L4/L5 e L5/S1, con importanti osteocondrosi, nonché spondilosi anteriore. Discopatie di minor entità a livello L3/L4 – metatarsalgie, in particolar modo del metatarso I bilateralmente su piede piano, transverso, nonché stato dopo intervento nel 1997 per alluce valgo bilateralmente” (doc. AI 96/4), si è così espresso circa il “grado di capacità in % nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività abituale svolta antecedentemente al danno alla salute”:

"  (…)

La paziente presenta quale reperto principale una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra più che a destra. Attualmente non vi sono segni clinici per una compressione di tipo radicolare. La paziente presenta una mobilità della colonna vertebrale ancora normale, con dei dolori in particolar modo alla flessione in avanti, sia in posizione eretta che in posizione a quattro gambe. Questo fatto non permette di oggettivare clinicamente la presenza di un'eventuale instabilità lombosacrale per altro non è evidente nemmeno in modo indiretto alle radiografie convenzionali da me eseguite in data 16.07.2003. D'altro canto si apprezza su queste radiografie una discopatia plurisegmentale che interessa i segmenti da L 3 fino a S1, con particolare riduzione dello spazio intervertebrale a livello del segmento L5/S1 ed in minor misura a livello del segmento L4/L5, su delle osteocondrosi assai pronunciate. II reperto radiologico attuale dimostra una progressione di questi reperti se confrontati con le radiografie antecedentemente eseguite nell'anno 2000 dal dr. __________. In particolar modo si apprezza un peggioramento dell'osteocondrosi sia a livello dei segmento L5/S1 che a livello del segmento L4/L5.

La RM eseguita nell'anno 2002 non permetteva di evidenziare delle compressioni di tipo radicolare, fatto questo che correla ancora attualmente con i reperti clinici e soggettivi. Per quanto riguarda la valutazione clinica fatta dal Dr. __________ nell'anno 2002, vi era a quel momento una maggiore limitazione della mobilità della colonna lombare, anche se per quanto riguarda la misurazione dello Schober, i reperti sono praticamente identici, con uno Schober lombare misurato dal Dr. __________ di 15-20 cm, misurato da me di 10-14,5 cm. Anche il dr. __________ come il sottoscritto non evidenzia reperti neurologici all'esame clinico.

La paziente presenta inoltre dolori a livello dell'avampiede bilateralmente, su delle alterazioni di tipo statico con piede piano transverso bilaterale, nonché stato dopo intervento nel 1997 di alluce valgo bilaterale. Le indagini radiologiche a livello del piede eseguite in data 14.05.2002, sono state già ampiamente descritte nella perizia del Dr. __________. Vista praticamente l'assenza di modifiche sostanziali dal punto di vista clinico, non ho eseguito delle ulteriori radiografie di controllo a livello dei piedi. Non ho riscontrato a livello dei piedi segni per sinoviti o per alterazioni degenerative rilevanti. Sono presenti delle chiare metatarsalgie su delle alterazioni statiche. Durante la mia valutazione, non ho riscontrato per altro patologie di rilievo a livello della colonna cervicale e non ho riscontrato nemmeno dei disturbi ed una clinica relazionabili ad un reumatismo delle parti molli. In considerazione di quanto sopraindicato, possiamo ritenere quindi che per quanto riguarda la colonna lombare, vi sia una progressione dei reperti radiologici, senza un chiaro peggioramento dal punto di vista clinico. In particolar modo non sono subentrati nel decorso segni sicuri per un'instabilità lombosacrale o dei disturbi a carattere radicolare.

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti, ritengo che la paziente presenti un'incapacità lavorativa nella forma completa per quanto riguarda l'attività professionale di cameriera e di venditrice di articoli di confezione. Ritengo che nella professione in cui la paziente è stata riqualificata, in particolar modo in quella di docente presso le scuole pubbliche o private o laboratori protetti di educazione visiva di lavoro manuale e disegno, nonché in altre attività simili ed in particolar modo in attività inerenti alle sue capacità di disegnatrice e creatrice di tessili, vi è ancora una capacità residuale tra il 50% ed il 60%. Questo a dipendenza dell'attività professionale e del posto di lavoro. Da evitare in ogni caso la posizione statica tenuta per lungo tempo in particolar modo se con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Da evitare anche che la paziente rimanga seduta per più di 45 minuti di seguito. Dovrebbe poter quindi alternare questa posizione seduta con la deambulazione e con il cambiamento di appoggio. Da evitare il dover alzare dei pesi ripetutamente superiori ai 5 kg e di dovere camminare in salita o in discesa.

(…)." (doc. AI 96/4-5)

                                         Il dr. __________, medico SMR, con lettera 30 ottobre 2003 – osservato che “(…) nella discussione afferma che la situazione clinica a livello lombare e a livello dei piedi sia in pratica rimasta invariata rispetto alla perizia del Dr. __________ nel 2002 ma nelle conclusioni attesta una capacità lavorativa solamente del 50-60% in attività adeguata rispetto [al] 75-85% del Dr. __________ (…)” – ha chiesto al dr. __________ di specificare se “(…) si tratta di una diversa valutazione di un stesso danno alla salute o vi sono delle altre ragioni che hanno portato a questa conclusione ? (…)” (doc. AI 101/1).

                                         Con scritto 7 gennaio 2004 il dr. __________ ha risposto che “(…) la mia valutazione si basa essenzialmente sulle mie constatazioni cliniche, nonché sulla mia valutazione della documentazione radiologica. Per quanto riguarda l’incapacità lavorativa essa si discosta da quella posta dal dr. __________. Si tratta quindi di una diversa valutazione da parte mia rispetto alla valutazione posta dal dr. __________. Non vi sono altre ragioni che hanno portato a questa conclusione (…)” (doc. AI 105/1).

                                         Viste le risultanze mediche sopra riprodotte, considerato che – conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (consid. 2.5) – alla perizia 3 giugno 2002 del dr. __________ va riconosciuta forza di prova piena e ritenuto che il dr. __________ – posta una situazione clinica a livello lombare e a livello dei piedi invariata rispetto alla perizia del dr. __________ “(…) vista praticamente l’assenza di modifiche sostanziali dal punto di vista clinico, non ho eseguito ulteriori radiografie di controllo a livello dei piedi. […] In considerazione di quanto sopra possiamo ritenere quindi che per quanto riguarda la colonna lombare, vi sia una progressione dei reperti radiologici, senza un chiaro peggioramento dal punto di vista clinico. In particolar modo non sono subentrati nel decorso segni sicuri per un’instabilità lombosacrale o dei disturbi a carattere radicolare (…)” (doc. AI 96/5) – ha espresso una diversa valutazione di una situazione sovrapponibile, a giusta ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’abilità lavorativa del 75% nell’attività in cui l’assicurata è stata riformata.

                                         In questo senso ha concluso il dr. __________, medico SMR, nella proposta 14 gennaio 2004: “(…) in conclusione la situazione reumatologica (stato di salute reumatologico) è rimasta invariata confrontata con la perizia Dr. __________ che la valutava abile in misura superiore del 75% in attività adatta. La valutazione precedente del Dr. __________ viene quindi confermata (…)” (doc. AI 107/1).

                            2.6.2.   Il dr. __________, nella perizia 13 dicembre 2005 (doc. AI 135/1-21), posta la diagnosi, esistente dal 2000, di “episodio depressivo prolungato tra medio e grave, senza sintomi psicotici, con solo appena velate tendenze suicidali (ICD-10 F 32.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” (doc. AI 135/18), in merito alla valutazione psichiatrica complessiva – riferendosi al paventato possibile peggioramento dal punto di vista psichiatrico segnalato dal dr. __________ – ha osservato che:

"  (…)

Purtroppo la peritanda attualmente è arrivata a questo punto. Il coincidere dell'evoluzione dei dolori fisici, la delusione professionale, il rischio di perdere il suo unico motivo di vita, e cioè le proprie figlie, ma anche il fatto che il padre malato e ultrasettantenne rischia anche di morire presto, hanno portato a una depressione collegata in parte come causa, in parte come conseguenza alla sindrome dolorosa, e ci fa trovare davanti a una situazione per cui il perito ritiene che la peritanda sia da ritenere inabile al lavoro al 60% per ragioni psichiche. Se si tiene in considerazione la menomazione somatica, non resta nient'altro, con questa donna relativamente giovane, a cedere al fatto che un ritorno al mondo del lavoro sia con grande probabilità impossibile.

(…)." (doc. AI 135/17)

                                         Ai seguenti quesiti peritali il dr. __________ ha così risposto:

"  (…)

2.7. Da quando esiste una limitazione della capacità al lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 2002.

2.8. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità al lavoro?

Peggiorato fino ad un’inabilità complessiva del 100%.

(…)." (doc. AI 135/20)

                                         Con lettera 21 dicembre 2005 il dr. __________, medico SMR, ha scritto al dr. __________ quanto segue:

"  (…)

Nel cap. A 6. (p 17), l'inabilità lavorativa è quantificata con 60% per ragioni psichiche. Nel cap. B 2.8 è indicata un'inabilità lavorativa complessiva del 100%. Per poter valutare la capacità lavorativa residuale (=40% dal punto di vista psichiatrico), La prego di indicare in dettaglio i limiti funzionali dell'assicurata, dovuti al danno di salute psichica.

Fino al gennaio 2004, l'assicurata era considerata abile al lavoro per un'attività nell'abito della riqualificazione professionale portata a termine. Dall'aprile 2004 è indicata un'inabilità lavorativa totale da parte del Dr. __________. La prego di concretizzare l'evoluzione della capacità lavorativa, nel cap. A 4.1 è indicato che le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa sono esistenti dal 2000, nel cap. B 2.7 esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno 20% dal 2002.

Attendo con interesse le Sue informazioni complementari e La ringrazio d'anticipo per la Sua disponibilità.

(…)." (doc. AI 136/1)

                                         Con scritto 31 marzo 2006 il dr. __________ ha precisato:

"  (…)

Inabilità lavorativa:

Dal punto di vista psichiatrico, ritengo inabile al lavoro al 60% la peritata, mentre nel capitolo B2 punto 8 dei quesiti ho semplicemente descritto l'andamento reale di un peggioramento fino all'inabilità totale della signora. Mi scuso per questa imprecisione, visto che dal punto di vista prettamente psichiatrico posso solo esprimermi sul 60% di inabilità ritenuti provocati da problemi psichici.

Inizio della sintomatica psichiatrica e evoluzione della capacità lavorativa:

Sulla base dei documenti e del colloquio ritengo visibili nel 2000 i primi segni di un disturbo psichico che oggi sono motivo dell'inabilità lavorativa al 60% (inizio della cura psichiatrica presso il dr. __________), come dichiarato nel capitolo A4.1 dei suoi quesiti. Sull'inabilità lavorativa effettiva dovuta a motivi psichici invece mi sento di prendere posizione solo a partire dal 2002 (dopo che la peritata ha ottenuto la maturità professionale artistica e con l'inizio del circolo vizioso della ricerca di posti di stage per la realizzazione dei suoi obiettivi professionali). E' vero che il non trovare un posto di stage in sé non è un fatto invalidizzante, ma è pure vero che il veloce circolo vizioso, in combinazione con altri "life events", ha presto ottenuto un valore patologico. Il fatto che il dr. __________ abbia dichiarato inabile la signora dal mese di aprile 2004, corrisponde all'usanza che un medico curante di solito attesta un'inabilità solo a partire dal momento in cui prende a carico un paziente. Questa data quindi non deve corrispondere a quanto, sulla base di documenti e colloqui, il perito ritiene come inizio di un grado della depressione che crea un'inabilità minima del 20%.

(…)." (doc. AI 141/1-2)

                                         Viste le risultanze mediche sopra riprodotte, considerato che - conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (consid. 2.5) - alla perizia 13 dicembre 2005 del dr. __________ va riconosciuta forza di prova piena - in particolare la perizia non può essere ritenuta      “inaccettabile”, come sostenuto dall’assicurata, per il solo fatto che tra la visita e la sua stesura siano passati tre mesi e che solo dopo altri tre mesi il perito ha [peraltro giustificando il ritardo] fornito le precisazioni richieste - e ritenuto che il perito non si è contraddetto bensì, con scritto 31 marzo 2006, ha solo precisato di essere incorso in un’imprecisione allorquando si è pronunciato in modo globale e non solo prettamente dal punto di vista psichiatrico, a giusta ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’inabilità lavorativa del 60% in ogni attività sotto questo aspetto.

                                         In questo senso il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 aprile 2006 ha osservato che “(…) in conclusione, l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è [del] 60% per ogni attività a partire dal mese di settembre 2002 (vedi rapporto Dr. __________ del 20 giugno 2003) (…)” (doc. AI 142/1).

                            2.6.3.   Il dr. __________, medico SMR, nella proposta 14 gennaio 2004 (dopo aver confermato la valutazione del dr. __________ nella perizia 3 giugno 2002), ha osservato che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’attività per la quale l’assicurata è stata riformata risulta proponibile in larga misura (l’eventuale limitazione psichiatrica è già largamente compresa nella limitazione dovuta alla problematica reumatologica) (…)” (doc. AI 107/1, sottolineatura del redattore).

                                         In una annotazione (del funzionario AI) 21 luglio 2006 si legge inoltre che “(…) in merito alla concomitanza della patologia psichiatrica (IL 60%) e della patologia reumatologica (riduzione del rendimento del 25%) ho interpellato il servizio medico regionale nella figura del Dr. __________. Egli mi conferma che la condizione non è cumulativa e determina di conseguenza un’incapacità massima del 60% che tiene conto dei due aspetti psichico e somatico (…)” (doc. AI 146/1, sottolineatura del redattore).

                                         Al riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In quell’evenienza, anche se gli specialisti intervenuti avevano confermato al giudice delegato che i gradi di inabilità lavorativi relativi alle due affezioni non andavano cumulati, il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.4 Un attento esame degli atti induce questa Corte a concludere che la documentazione medica su cui si è fondato il giudice di prime cure difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio definitivo senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

5.4.1 Le due principali patologie (l'una fisica, l'altra di natura psichica) all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità lavorativa del ricorrente differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare pertanto per nulla scontata l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di inabilità lavorativa non sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di primo acchito appare al contrario ben più probabile la conclusione opposta, atteso che le conseguenze inabilitanti concernono due aspetti differenti tra loro. Così, si osserva da un lato che la patologia fisica è stata ritenuta inabilitante in quanto limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e imporrebbe la possibilità di cambiare posizione. Dall'altro, invece, l'affezione psichica inciderebbe sulla concentrazione e la memoria nonché sul tono dell'umore. In simili condizioni, la malattia psichica sarebbe tale da limitare la capacità organizzativa e amministrativa dell'interessato, mentre la malattia fisica inciderebbe sulle facoltà manuali (quali il trasporto di casse, il servizio a tavola, i lavori di pulizia, ecc.).

5.4.2 Orbene, le (opposte) conclusioni del medico dell'UAI e dei dott. M.________ e A.________ non sono (sufficientemente) motivate e non spiegano il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale mancanza l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del grado di incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in considerazione «l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza dell'affezione reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico» (dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice delegato cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha considerato anche l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere dell'affezione psichiatrica, ma non tuttavia che ha tenuto conto delle conseguenze sulla capacità lavorativa della malattia reumatologica. Giudizio, quest'ultimo, che peraltro nemmeno sarebbe stato di sua competenza.

(…)” (STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. I 606/03)

                                         Nel caso concreto, ritenute le diverse patologie di cui soffre l’assicurata (reumatologica e psichiatrica con le relative limitazioni e conseguenze), visto che i periti non si sono espressi sull’eventuale cumulabilità di dette affezioni e considerato che il medico SMR non ha per nulla motivato per quali motivi l’incapacità lavorativa del 60% tenga conto dei due aspetti psichico e somatico, conformemente alla giurisprudenza federale appena enunciata si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché con l’ausilio di un perito, sulla base delle perizie 3 giugno 2002 del dr. __________ e 13 dicembre 2005 del dr. __________, chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e reumatologico e si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________ non sembrerebbe escludere un cumulo visto che nello scritto 31 marzo 2006 ha precisato che “(…) dal punto di vista psichiatrico, ritengo inabile al lavoro al 60% la peritata, mentre nel capitolo B2 punto 8 dei quesiti [ndr.: dove alla domanda circa lo sviluppo della limitazione della capacità al lavoro ha risposto: “(…) peggiorato fino ad un’inabilità complessiva del 100% (…)” (doc. AI 135/20, sottolineatura del redattore)] ho semplicemente descritto l’andamento reale del peggioramento fino all’inabilità totale della signora. Mi scuso per questa imprecisione, visto che dal punto di vista prettamente psichiatrico posso solo esprimermi sul 60% di inabilità ritenuti provocati da problemi psichici (…)” (doc. AI 141/1).

                            2.6.4.   Con il ricorso l’assicurata – producendo una lettera 2 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, al suo rappresentante (doc. A5) – ha chiesto “(…) un accertamento medico d’ufficio completo e definitivo, finalmente attendibile, privo di contraddizioni (…)” (doc. I, pag. 4).

                                         Anche nella lettera 20 marzo 2007 l’assicurata ha chiesto “(…) se sono previsti degli atti istruttori ed in particolare se verrà ordinata una perizia medica che accerti, alla luce della sindrome patologica complessiva di cui è affetta l’assicurata, quale sia (anche temporalmente) il grado di incapacità lavorativa medico-teorica ed eventualmente una perizia che accerti, (anche temporalmente), il grado di incapacità al guadagno per motivi di salute (…)” (doc. V, pag. 5).

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame il TCA ha concluso che alle perizie 3 giugno 2002 del dr. __________ e 13 dicembre 2005 del dr. __________ va riconosciuta forza probatoria piena (consid. 2.6.1 e 2.6.2).

                                         Inoltre, nello scritto 3 febbraio 2006, il dr. __________ non ha evidenziato delle patologie su cui i suddetti periti non si siano già espressi e ha solo sostenuto, in modo del tutto generico, che “(…) ritengo dal mio punto di vista come ampiamente discusso che la paziente abbia esaurito da tempo qualsiasi capacità lavorativa residua a causa delle sue condizioni compromesse (…)” (doc. A5).

                                         Non è pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria nel senso richiesto dall’insorgente.

                                         Per quanto attiene invece all’aspetto temporale – nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile 2003 ed alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 – il TCA rileva quanto segue.

                                         Il dr. __________, nella perizia 3 giugno 2002, ha concluso che l’assicurata è in grado di svolgere qualunque attività leggera e adatta nella misura del 75-85% e che una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% sussiste dal 1997 (doc. AI 55/8-9).

                                         In base alla perizia 13 dicembre 2005 del dr. __________ e alle sue precisazioni 31 marzo 2006 nonché al rapporto medico 20 giugno 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 95/1-2) – in detto rapporto il dr. __________ aveva attestato che “(…) l’evoluzione del quadro clinico della persona succitata, dal mio ultimo scritto a tutt’oggi è stata purtroppo negativa. Poco dopo il mio rapporto del mese di agosto 2002 la paziente mi ha ricontattato per l’aumento del tenore d’angoscia, ansia, risvegli notturni e difficoltà di controllo degli impulsi. Ho notato che è molto irritabile ed aggressiva, e lei stessa si rende conto che il suo comportamento sia inaccettabile. […] Purtroppo ora siamo di fronte ad un episodio depressivo d’entità considerevole, incompatibile con un’attività qualsiasi. La prognosi è incerta e nonostante la buona compliance della paziente, la risposta alla terapia è ancora deficitaria (…)” (doc. AI 95/1-2) – il dr. __________, medico SMR, ha concluso che dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è inabile al lavoro per ogni attività al 60% dal mese di settembre 2002 (doc. AI 142/1).

                  Alla luce di quanto appena esposto, se effettivamente, ai fini della valutazione dell'incapacità lavorativa, le patologie di cui soffre l’assicurata (reumatologica e psichiatrica) non vanno cumulate, allora, in ossequio all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4), è a giusto titolo che l’Ufficio AI – ritenuto che nel mese di febbraio 2003 l’assicurata ha raggiunto i 360 giorni d’incapacità media al lavoro in misura almeno del 40% (6 mesi al 25% da marzo a agosto 2002 e 6 mesi al 60% da settembre 2002 a febbraio 2003, pari a una media retrospettiva del 42.5% [510 : 12 = 42.5%]) – le ha riconosciuto il diritto al quarto di rendita dal 1° febbraio 2003 (dopo l’anno di carenza) e alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 (conformemente a quanto disposto dall’art. 88a cpv. 2 OAI). Diversamente, meglio, se dagli accertamenti da effettuare (vedi consid. 2.6.3) dovesse risultare che le patologie vanno invece cumulate, allora l’Ufficio AI dovrà procedere ad un nuovo calcolo della media retrospettiva e pronunciarsi nuovamente anche sugli aspetti temporali del diritto a prestazioni.

                               2.7.   L’assicurata ha contestato il reddito da valido considerato dall’Ufficio AI adducendo che nel 1998 era già parzialmente incapace di affrontare gli impegni lavorativi e che pertanto, se non avesse avuto quegli impedimenti di salute, essa avrebbe potuto sicuramente raggiungere un reddito molto più elevato.

                                         Al riguardo, nel rapporto finale 27 giugno 2006, la consulente in integrazione professionale ha considerato che “(…) come venditrice presso il negozio __________ di __________ nel 1998 l’A. percepiva un salario annuo di Fr. 36'673.--. Aggiornando questo dato al 2004 tramite l’indice d’aumento dei salari nominali editi da La Vie Economique (tabella B. 10.2) risulta un reddito di Fr. 39'644.-- (…)” (doc. AI 147/2).

                                         Dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 7/1-3) risulta che l’assicurata è stata impiegata dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1998 presso la __________. Ella ha lavorato a tempo pieno fino al 31 gennaio 1998 e in seguito al 50%. Il suo ultimo reddito annuo ammontava a fr. 2'821.-- per 13 mensilità. Durante il periodo in cui è stata impiegata l’assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 al 23 marzo 1997 e dal 14 luglio 1997 al 31 gennaio 1998, al 50% dal 1° febbraio al 30 aprile 1998. L’ex datore di lavoro ha indicato che “(…) il rapporto di lavoro con la Signora RI 1 non corrisponde alle nostre aspettative e non è per noi soddisfacente (…)” precisando che “(…) il licenziamento non ha nessun legame con l’attuale stato di salute (…)” (doc. AI 7/1-2).

                                         L’assicurata ha subito un intervento all’alluce valgo a destra il 15 luglio e a quello a sinistra il 7 ottobre 1997 (vedi i referti operatori sub doc. A3).

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia e medicina generale, nella lettera 10 marzo 1998 indirizzata al dr. __________, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata e ha solo osservato di aver “(…) visto per la prima volta la paziente il 17.11.1997 perché accusa dolori alla deambulazione e presentava impossibilità a sollevare l’alluce (…)” e che “(…) ha rivisto la paziente il 4 marzo 1998, i dolori ai piedi sono sempre presenti, la deambulazione avviene zoppicando con conseguenti problemi alla schiena. Nonostante abbia ripreso l’attività lavorativa al 50% il 1.2.98 è stata licenziata (…)” (doc. A2).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 9 aprile 1998 (doc. AI 12/1-3), non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata osservando che: “(…) non rispondo perché non mi sembra giustificata una richiesta di invalidità dopo intervento di alluce valgo a sx e a dx. Non ho elementi per poter giudicare e rispondere alle vostre domande (…)” (doc. AI 12/3).

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico 9 marzo 1999 (doc. AI 16/1-3), ha rilevato che “(…) la paziente è stata valutata anche da due colleghi ortopedici Prof. __________ a __________ e dal Dr. __________ spec. a __________ a causa dei disturbi dopo operazione bilaterale di alluce valgo eseguita nel 97 in altra sede. Tenendo conto dei disturbi attuali la paziente è inabile nella misura del 50% per un lavoro da svolgersi parzialmente in piedi e parzialmente camminando. E’ abile al 100% in un’attività da svolgersi in posizione seduta (…)” (doc. AI 16/1).

                                         Viste le risultanze appena esposte – abilità totale nella sua attività svolta a tempo pieno fino all’operazione bilaterale all’alluce valgo nel luglio e ottobre 1997 e insorgenza di disturbi giustificanti un’inabilità al 50% per un lavoro da svolgersi parzialmente in piedi e parzialmente camminando solo dopo l’operazione – questo Tribunale deve concludere che a ragione la consulente in integrazione professionale ha ritenuto quale reddito da valido aggiornato al 2004 l’importo di fr. 39'644.-- (reddito annuo nel 1998 di fr. 36'673 [fr. 2'821.-- x 13] aggiornato al 2004, doc. AI 145/1).

                                         Va qui confermato anche il reddito da invalido, rimasto incontestato, pari a fr. 19'292.-- (cfr. doc. 147/3).

                               2.8.   Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’as-sicurata contestualmente all’opposizione 12 febbraio 2004 (doc. AI 150/1-10 e 113/1-4).

                             2.8.1   L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

                                         Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

                                         Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, pag 6, in fine).

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

                                         La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 21, pag. 400-401).

                                         In una sentenza del 4 dicembre 2006 nella causa F. (I 928/05), in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.

5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30. Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist somit im Ergebnis zu bestätigen.

(…)“ (STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)

                                         Nella citata STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R. (I 746/06) il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

"  (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

                                         Per un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità dell’assi-stenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, vedi la STFA del 14 agosto 2006 nella causa B. (I 319/05).

                            2.8.2.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso – ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e perché – non essendo sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

                                         Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.

                                         Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza del 2 febbraio 2007 nella causa G. (I 911/06), si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)

                                         La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.8.1).

                                         Ora, nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto ad una rendita AI dopo che l’assicurata ha beneficiato di una riformazione professionale conclusa nel giugno 2001, per stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha dovuto ricorrere a due perizie reumatologiche (reperti 3 giugno 2002 del dr. __________ e 20 agosto 2003 del dr. __________, doc. AI 55/1-10 e 96/1-5) e, dopo l’opposizione 12 febbraio 2004 (su ripetuta richiesta del suo legale, doc. AI 119/1-2, 121/1-2) a una perizia psichiatrica (reperto 13 dicembre 2005 del dr. __________, doc. AI 135/1-21). Sia la perizia del dr. __________ che quella del dr. __________ hanno richiesto delle ulteriori precisazioni (doc. AI 101/1, 105/1, 136/1 e 141/1-2). Prima della perizia psichiatrica la situazione dell’assicurata sotto questo aspetto aveva già dovuto essere a più riprese aggiornata e la stessa non appariva per nulla fluida (doc. AI 57/1, 61/1, 89/1, 95/1-2, 102/1 e 103/1). Si trattava poi di stabilire – visti i diversi gradi d’incapacità lavorativi riconducibili alle diverse patologie e attestati dagli esperti – quale fosse la capacità lavorativa globale dell’assicurata, ovvero (ciò che non ha fatto l’Ufficio AI e per questa ragione la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati per ulteriori accertamenti) grazie all’aiuto di un perito bisognava stabilire se le inabilità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici andavano o meno cumulati e, se sì, in quale misura. A tutto ciò va aggiunto che l’insuccesso nella ricerca di un posto di lavoro, dopo che aveva terminato bene la sua riformazione professionale, aveva sensibilmente peggiorato la situazione valetudinaria dell’assicurata: “(…) l’evoluzione del quadro clinico della persona succitata, dal mio ultimo scritto a tutt’oggi è stata purtroppo negativa. Poco dopo il mio rapporto del mese d’agosto 2002 la paziente mi ha ricontattato per l’aumento del tenore d’angoscia, ansia, risvegli notturni e difficoltà di controllo degli impulsi. Ho notato che è molto irritabile ed aggressiva, e lei stessa si rende conto che il suo comportamento sia inaccettabile. Questa situazione è insorta quando la paziente ha capito che non riuscirà a trovare un posto di lavoro, nonostante la riqualifica e tutti gli investimenti a scuola con ottimi risultati finali. Le numerose ricerche nelle aree più svariate sono rimaste senza risposta. […] La situazione è rimasta gestibile fino all’inizio della primavere 2003 quando si sono accumulate tante ricerche infruttuose del posto di lavoro, rafforzando così l’ideazione negativa, perdita d’autostima, la perdita d’energie e una crescente aggressività ed irritabilità. […] Purtroppo ora siamo di fronte ad un episodio depressivo d’entità considerevole, incompatibile con un’attività qualsiasi. La prognosi è incerta e nonostante la buona compliance della paziente, la risposta alla terapia è ancora deficitaria (…)” (doc. AI 95/1-2, risposta 20 giugno 2003 del dr. __________ al dr. __________).

                                         Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

                                         Per quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscerle il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

                                         Le conclusioni dell’opposizione interposta dall’assicurata non erano prive di possibilità di esito favorevole visto che con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI l’ha accolta (doc. AI 150/1-10).

                                         L’assicurata è infine chiaramente indigente visti i certificati per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione prodotti sia in sede di opposizione che in sede ricorsuale (doc. AI 113/7-9 e doc. A1).

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente sull’importo spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).

                               2.9.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio affinché proceda come indicato ai considerandi 2.6.3, 2.6.4 e 2.8.2.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.141 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2007 32.2006.141 — Swissrulings