Raccomandata
Incarto n. 32.2006.139 FC/sc
Lugano 8 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona In materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, di professione contabile, amministratrice e segretaria, il 22 ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente da esiti di rottura di aneurisma cerebrale il 28 dicembre 2002 (doc. AI 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 21 settembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 54%, per il periodo dal 1. dicembre 2003 al 31 maggio 2004 e negato ogni prestazione a partire dal 1. giugno 2004 ritenuto come dal marzo 2004 il grado di invalidità fosse da fissare al 19% (doc. AI 36).
1.2. Avverso la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica (doc. AI 42).
Dopo aver esperito ulteriori accertamenti e in particolare aver visionato i certificati medici del curante dr. __________ e aver interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 50), con provvedimento del 17 luglio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione confermando integralmente la precedente decisione (doc. AI 51).
1.3. Contro la decisione su opposizione, in data 14 settembre 2006 l’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA chiedendo in via principale il riconoscimento di un’invalidità del 68,5% almeno oltre che la concessione dell’assistenza giudiziaria e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti completivi, argomentando tra l’altro come segue:
" (...)
5. L'esame della fattispecie deve indirizzarsi su due fattori: (1) tempo trascorso e (2) situazione di mercato.
5.1 Dall'intervento del 10.01.2003 alla (unica) visita __________ del 21.10.2004 corrono 659 giorni (ca. 1 anno e 10 mesi); dall'intervento all'ultima visita __________, precedente il referto peritale, quella del 18.02.2006, ne corrono 1134 (ca. 3 anni ed un mese).
Mentre __________ sostiene, sulla base del fascicolo AI, che l'assunzione del Relpaxâ permetterebbe di tenere sotto controllo l'affezione la __________, la specialista per la terapia di encefalee, rimane incerta sulle strategie da proporsi, dopo tre visite (non una sola) in mirata soluzione di continuità e ripetuti tentativi con agenti terapeutici vari.
Come fa il SMR, giudicando a tavolino, affermare che le emergenze della perizia __________ no siano minimamente messe in forse dalla successiva e più specifica perizia __________? Oggettivamente non si tratta forse dei pareri sostanzialmente divergenti? Non si tratta forse di professionisti di pari competenza professionale?
Alla lettura della decisione impugnata si direbbe che una perizia assurge a prova incontrovertibile (quasi fosse verità rivelata) se si presenta (1) completa, motivata coerente e (2) non presenta alcun spunto di critica, ma soprattutto (3) è stata ordinata dall'AI.
Intanto il criterio di completezza, motivazione e coerenza, riflette meramente l'abilità redazionale del perito. Passa in secondo piano, dal profilo scientifico, rispetto alla critica.
Stando a __________ le crisi si possono manifestare "in qualunque momento della giornata, generalmente 2-3 volte al giorno" fra l'altro in seguito al lavoro al PC di 10-15 minuti. Come si può ragionevolmente affermare che la ricorrente può lavorare al PC 4 ore (due al mattino e due al pomeriggio) tenendo conto della durata delle crisi e del successivo periodo di spossatezza?
Due sono i punti critica, ambedue fondamentali: (1) l'efficacia degli agenti terapeutici e (2) l'elemento scatenante la crisi in un soggetto labile. Sicuramente errata l'opinione __________ sull'effetto benefico degli agenti terapeutici: egli indica il Relpaxâ che "... funzionerebbe abbastanza bene ..." ma i cui effetti non ha verificato.
Rilevato __________ usa il condizionale "permetterebbe" deresponsabilizzandosi così dall'enunciato.
__________, invece, ci conferma, che dopo tentativi e verifica sulla paziente (non sul fascicolo AI) non ha sinora trovato agente terapeutico idoneo a curare l'affezione, o perlomeno limitarne gli effetti.
A tutt'oggi i sanitari non sono riusciti a tenere il problema sotto controllo ed hanno quindi imboccato la ben nota strada del sostegno psichiatrico. Come dire: non c'è speranza.
In secondo luogo, __________ non ha tenuto in debito considerazione che il lavoro al PC ha un effetto scatenante sulla crisi di cefalea. Parlando di "netto peggioramento della cefalea con associato difficoltà a concentrarsi ..." __________ non fa alcuna distinzione fra cefalea di tipo tensivo cronico, forma costante, continua e gli episodi di crisi, come lo fa invece __________.
Sono le crisi che rendono la ricorrente inabile a qualsiasi lavoro d'ufficio: frequenti, ma imprevedibili, scatenati da PC, oggigiorno strumento assolutamente indispensabile per lavori d'ufficio.
5.2 Il lavoro svolto dalla ricorrente, è quello di amministrazione generale (contabilità, corrispondenza ecc.) che incombe al titolare di una piccola azienda (p.e. artigiano) che non raggiunge le dimensioni per assumere una persona e che non si sente sufficientemente sicuro per occuparsene personalmente. Mandati che richiedono un impegno sì limitato nel tempo, ma pur sempre regolari e, per quanto concerne la contabilità, con punte di scadenze IVS (trimestrali) e di chiusura dei conti d'esercizio e dei bilanci.
Per soddisfare simili esigenze di mercato la capacità lavorativa della persona in esame deve essere garantita (a) regolarmente (b) per un periodo minimo. IN altri termini: le quattro ore al giorno di idoneità al lavoro deve essere una costante minima e non una media su un periodo prolungato, sì da garantire al mandante un ritmo regolare di produzione quando il prodotto è richiesto.
(...)
In altri termini: la situazione (a) giuridica e (b) fattuale al momento della decisione amministrativa è criterio di giudizio determinante.
Se al momento della domanda la situazione fattuale poteva essere quella evidenziata dalla perizia __________ non lo era sicuramente più, quando fu allestita la perizia __________. Particolari che nella prima perizia o non sono stati presi in considerazione (tipologia delle cefalee) o risultano sostanzialmente modificati nei due anni che separano le due perizie. Seconda perizia (per il TF soggettivamente ed oggettivamente di pari rango e dignità professionale alla prima) la cui valenza medica è stata accantonata dal SMR senza alcuna motivazione scientifica. Appunto, senza motivazione "nach-vollziebar": verificabile e condivisibile. Dire che il __________ abbia eseguito i suoi accertamenti con cura e serietà (ci mancherebbe!) è un misero palliativo all'esame scientifico-comparativo delle opposte emergenze peritali. Sino a prova del contrario ambedue i periti hanno eseguito i loro accertamenti con serietà e competenza professionale. Il fatto che la __________ lasci aperti certi dubbi e che __________ postuli nuovi accertamenti completivi, non incrina minimamente la validità di questi accertamenti peritali e delle valutazioni tratte dall'esperienza di medico curante. Al contrario: i due rifuggono da giudizi categorici (in contrasto con il SMR) dando così prova di correttezza deontologica e la competenza scientifica.
Ne consegue che la decisione impugnata è fondata su accertamenti medici parzialmente superati e silenti su elementi fattuali di fondamentale rilevanza giuridica.
Prove: documenti (inc. AI); perizie.
8. Concetto economico di invalidità - situazione di mercato RCC 191, pag 332, cons. 3b, citazione: "Lors de l'évaluation de l'invalidité, la détermination du revenu raisonnablement exigible malgré l'atteinte à la santé ne saurait être fondé sur des possibilités d'emploi irréalistes. On ne peut en particulier parler d'une activité au sens de l'art. 28 al. LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché de travail général ne connaît pas".
A prescindere dal peggioramento, accertato con visite in soluzione di continuità dal medico curante, prima, ed evidenziate con referto peritale pure fondato su ripetute visite in soluzione di continuità, un mercato di lavoro (in senso lato, indipendentemente dal regime, contratto di lavoro o mandato che disciplina giuridicamente l'attività) per una persona in età (60 anni) soggetta a crisi di encefalea (costanti, ma imprevedibili nel tempo) è oggigiorno un'invenzione puramente teorica.
Ciò premesso va riconosciuta alla ricorrente un'invalidità totale per quanto concerne l'attività lucrativa. Il calcolo della correlativa rendita si presenta come segue:
attività lucrativa 50% 100% 50%
casalinga 50% 37% 18.5%
68.5%" (Doc. I)
1.4. Mediante risposta del 22 settembre 2006 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata (III).
1.5. Con successivi scritti del 27 settembre, 10, 27 e 30 ottobre 2006 la ricorrente, tramite il suo legale, ha paventato la produzione di ulteriore documentazione medica. Con scritto 12 dicembre 2006 ha infine prodotto una certificazione del 14 novembre 2006 del dr. __________ (doc. XI).
Con riferimento alla documentazione prodotta, l’amministrazio-ne, interpellato il medico SMR, ha fatto presente:
" (...)
Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2006
in fase di ricorso viene presentato:
esame neuropsicologico clinica __________ del 27.11.2006:
- prestazioni ai test globalmente nella norma
- l'assicurata deve mobilitare una quantità elevata delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi con seguente comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una difficoltà a mantenere una concentrazione prolungata.
valutazione
- attuale valutazione neuropsicologico conferma i problemi già riscontrati nella valutazione neuropsicologico eseguita in occasione della perizia dr. __________ (in pratica aumentata affaticabilità). Nella valutazione peritale si è tenuto conto dell'aumentata affaticabilità dell'assicurata e della cefalea riconoscendo un impedimento del 50%
- la documentazione presentata non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________." (doc. (XIIIbis)
A sua volta l’avv. RA 1, con scritto 16 gennaio 2007, ha precisato:
" Con riferimento alle osservazioni di data 9 gennaio 2007 dell'ufficio dell'assicurazione invalidità mi pregio rilevare quanto segue:
A) In ordine: contesto formalmente allo scritto Annotazione del medico qualità di documento probatorio. Senza firma l'autore non si è inequivocabilmente identificato quale responsabile intellettuale di quanto ivi affermato.
B) Nel merito:
1) Il dottor __________ ci presenta le seguenti conclusioni:
- "Da un punto di vista neuropsicologico lo stato di salute della paziente sembra piuttosto (sic) stabile e sembra (sic) difficile che un piano di riabilitazione possa modificare in modo significativo la situazione attuale.
- Con un'adeguata (sic) terapia preventiva delle cefalee si riesce in genere (sic) a ridurre nettamente la frequenza e l'intensità di cefalee, è difficile valutare (sic) se questo comporterebbe un miglioramento della capacità lavorativa."
Analizzando questa perizia con la necessaria buona fede - data per scontata una correlativa capacità di assimilazione intellettuale - appare evidente che l'autore non esprime alcun giudizio categorico: partendo da una premessa probabilistica, evidenziata dai termini "piuttosto" e "sembra", ponendo successivamente (a) una condizione, espressa dai termini "adeguata terapia preventiva", e (b) un rinvio al generico (esso, per intrinseca natura, disgiunto dal caso concreto) col termine "in genere" arriva (c) ad eludere il giudizio categorico (suggerito dalla domanda che gli era stata fatta) con un "è difficile valutare".
È falso affermare che il Dott. __________ abbia valutato, non lo ha fatto e tanto meno in modo categorico: il giudizio categorico è stato successivamente creato a tavolino dal SMR.
Infatti, sino ad oggi non si è trovata una terapia adeguata per questa paziente, premessa fondamentale perchè, secondo __________, ch'essa possa raggiungere al massimo una capacità lavorativa di 4 ore al giorno. Le espressioni "al massimo" e "raggiungere" sono in diretta opposizione alle espressioni "in media" e "di regola".
Invero, capacità lavorativa presuppone ch'essa sussista "di regola", vale a dire: in assenza di condizioni debilitanti, rispettivamente (appunto in caso di limitata capacità) in assenza di condizioni debilitanti non inerenti a quelle già presenti. Il grado di capacità lavorativa deve comunque rappresentare "una media" sostenibile per tempo indeterminato e non una "prestazione di punta" sostenibile solo per breve tempo manco fosse lo sforzo di una gara agonistica.
2) Ammesso per ipotesi che le "Annotazioni del medico" siano proprio del SMR, debbo purtroppo constatare che l'autore dimostra una limitata dimestichezza con l precisa semantica scientifica, che recepisce con grossolana approssimazione: è lo spazio d'equivoco verbale dell'approssimazione che gli permette di giungere ad un giudizio qualitativamente e quantitativamente categorico, non all'accertamento fattuale.
3) Ciò premesso e ritenuto in particolare come la visita del Prof. __________ abbia come finalità precipua di trovare "un'adeguata terapia preventiva" che sinora nessuno (tanto meno lo SMR) ha trovato, terapia che a sua volta costituisce, secondo il Dr. __________, la condizione fondamentale perchè la ricorrente possa svolgere con regolarità il proprio lavoro, si chiede formalmente che la perizia venga ammessa, sebbene l'ultimo termine fissato da questo Tribunale non possa essere rispettato. Si tratta (a) di un tema centrale alla presente vertenza sul quale (b) continua a sussistere incertezza." (Doc. XV)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità anche per il periodo successivo al 1. giugno 2004.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi da comparare risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI; cfr. consid. 2.6), e, quindi, secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. D’altro canto, se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.9. Nella fattispecie l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.
Dopo aver richiamato parte della documentazione fiscale, e interpellato i precedenti datori di lavoro di RI 1, e acquisito agli atti la lettera di dimissione relativa alla degenza dell’assicurata presso il reparto di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Lugano dal 31 dicembre 2002 al 18 gennaio 2003 per emorragia subaracnoidea, ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, spec. FMH in cardiochirurgia, il quale nel suo rapporto del 2 ottobre 2003, ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" (...)
4. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
- Aneurisma cerebrale rotturato con emorragia subaracnoidea (arteria cerebri media destra) 31.12.2003
- Cefalee post craniotomia osteoclastica persistente dal 10.1.2003 - Stato ansio-depressivo." (Doc. AI 12-1)
oltre ad una serie di altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (fra le altre: stato post-gastrite, tabagismo, ipertensione arteriosa, ipotireosi, ipercolesterolemia), e l’ha dichiarata inabile al lavoro quale impiegata di banca nella misura del 100% dal 30 dicembre 2002 al 1. ottobre 2003 giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 12-1).
Interpellato dall’amministrazione, il prof. dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel suo rapporto medico del 20 ottobre 2003, riferendosi all’emorragia e alla relativa operazione di clipping eseguita nel gennaio 2003, ha affermato:
" RI 1, __________, __________, __________
N. Assicurato __________
Questa paziente, vittima di un'emorragia subaracnoidea acuta WFNS I-Fischer IV il 27.12.2002 è stata sottoposta il 10.1.2003 ad un intervento di craniotomia pterionale ds con clipping ed esclusione completa di un aneurisma bilobato dell'arteria cerebri media ds. L'evoluzione clinica è stata eccellente con trasferimento sul reparto normale di degenza già l'indomani dall'intervento e mobilizzazione progressiva.
Al controllo postoperatorio del 03.3.2003 l'evoluzione rimaneva molto soddisfacente, i postumi emorragici caratteristici (affaticabilità aumentata, disturbi della concentrazione, di memoria, ecc.) erano stati decisamente poco pronunciati in questa paziente e la situazione risultava a quel momento normalizzata. Ella aveva infatti ripreso una vita del tutto normale e la propria attività professionale (ufficio) nella misura dell'80%.
L'esame TCA non presentava alterazioni particolari.
A partire dal quel momento non disponiamo di informazioni sull'ulteriore decorso.
Per quel che riguarda l'aspetto neurochirurgico del problema la questione può essere considerata risolta (esclusione dell'aneurisma) senza deficit oggettivabili.
Tenuto conto del fatto che il decorso è stato senz'altro molto favorevole non vediamo dal nostro punto di vista argomenti a sostegno di provvedimenti professionali, a meno che la paziente non abbia constatato difficoltà di concentrazione e di memoria sotto carico che ne riducono il rendimento. In tal caso occorrerebbe documentare queste difficoltà per il tramite di un esame neuropsicologico nell'ambito di una valutazione medica complementare come abbiamo suggerito nel paragrafo precedente di questo formulario." (Doc. AI 15-3)
Dal canto suo, il dr. __________, curante dell’assicu-rata dal settembre 2003, nel suo rapporto medico del 11 marzo 2004 ha posto come diagnosi:
" (...)
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Depressione ricorrente.
Stato dopo emorragia subaracnoidea con ematoa temporale
dx WFNS I-Fisher IV in presenza di un aneurisma bilobato
rotturato della biformazione dell'A. cerebri media dx.
Stato dopo craniotomia osteoplastica e cliping dell'aneurisma
il 10.01.2003.
(Doc. AI 19-1)
e concluso per un’incapacità lavorativa totale dal 22 settembre 2003 (doc. AI 19-1), osservando:
" (...)
La paziente già in mia cura per una depressione ricorrente, trattata e guarita, si ripresenta nel settembre 2003 dopo che improvvisamente al 27.12.2002 un malessere che era stato subito inquadrato come la rottura di un aneurisma intracerebrale e conseguentemente trattato chirurgicamente dal Professor __________. La paziente nei mesi successivi dell'intervento neurochirurgico che le ha slavato la vita presentava nuovamente, insidiosamente e progressivamente un malessere di carattere depressivo con componenti di organicità (deficit cognitivi globali, della memoria ecc.) e un tormentoso mal di testa cronico. Soprattutto quest'ultimo determinava una ridotta qualità di vita in una paziente in precedenza intellettualmente.
Attualmente la paziente è sotto trattamento psicofarmacologico con una buona remissione sintomatologica che però non modifica la valutazione della prognosi lavorativa." (Doc. AI 19-2)
Sentito il medico del SMR (doc. AI 22-1), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad una perizia neurologica e neuropsicologica eseguita dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, con rapporto 9 dicembre 2004 ha posto le seguenti diagnosi :
" (...)
4. Diagnosi:
1. Stato dopo emorragia subaracnoidea con ematoma temporale destra su rottura di un aneurisma bilobato della fiborcazione dell'arteria cerebri media destra il 27.12.2002 con:
● Stato dopo clipping dell'aneurisma il 10.1.2003.
● Deficit neuropsicologici persistenti di moderata entità nell'ambito della memoria verbale di fissazione e accentuata affaticabilità visiva.
● Cefalea vasomotorica.
● Minimi deficit della sensibilità profonda all'arto inferiore sinistro.
Diagnosi senza ripercussioni sull’abilità:
Depressioni ricorrenti (...)" (Doc. AI 30-8)
esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
1. Menomazione (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Da un punto di vista psichico, lo psichiatra curante descrive un episodio di depressione nel settembre 2003 in paziente con note depressioni ricorrenti, mi risulta difficile stabilire se questo episodio depressivo sia legato all'emorragia e all'ematoma temporale subito o se è indipendente da questo evento. In ambito sociale la paziente riferisce che a cause delle sue cefalee non riuscirebbe più a frequentare i cinema o dei concerti.
2. Conseguente dei disturbi sull'attività attuale:
Nella sua attività attuale di indipendente, occupandosi di contabilità, gestione del personale, segretariato, la paziente può sostenere ancora un ritmo di 4 ore al giorno suddivise in 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio.
La possibilità di lavorare quale indipendente al proprio domicilio permetta alla paziente anche di organizzarsi le sue giornate lavorative secondo le sue esigenze. Già prima dell'evento del 27.12.2002 la paziente ha lavorato per sua scelta al 50%, che corrisponde alle 4 ore quotidiane di lavoro sostenibili attualmente.
Vedo solo una limitata ripercussione dell'attuale stato di salute sull'attività di casalinga, ma lavori pesanti come lavare i vetri o lavare i pavimenti non sono più sostenibili.
C. CONSEGUENZE SULLE CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti di integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Da un punto di vista neuropsicologico lo stato di salute della paziente sembra piuttosto stabile e sembra difficile che un piano di riabilitazione possa modificare in modo significativo la situazione attuale.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Con un'adeguata terapia preventiva delle cefalee si riesce in genere a ridurre nettamente la frequenza e l'intensità delle crisi di cefalee, è difficile valutare se questo comporterebbe anche un miglioramento della capacità lavorativa.
3. L'assicurata è in grado di svolgere altre attività?
Anche in altre attività con caratteristiche simili all'attuale attività la paziente raggiunge al massimo la possibilità di lavorare 4 ore al giorno." (Doc. AI 30-8+9)
Lo specialista ha pure allegato una valutazione datata 22 ottobre 2004 eseguita dalla dr. __________, logopedista e neuropsicologa, che ha concluso quanto segue:
" (...)
Conclusione
La valutazione neuropsicologica effettuata a poco meno di 2 anni di distanza dall'evento con questa paziente orientata e collaborante, che dice di aver perso lo slancio vitale e lamenta un certo smussamento emotivo, mette in evidenza:
- affaticabilità, soprattutto a livello visivo
- memoria verbale di fissazione moderatamente deficitaria.
Le restanti funzioni cognitive sono senza problemi.
Le difficoltà rilevate sono compatibili con quanto la paziente lamenta nella vita professionale e quotidiana: l'affaticabilità e la comparsa di cefalea importante compromettono in parte il rendimento, e le difficoltà di memoria possono aumentare il rischio di errori." (Doc. AI 30-11)
Con rapporto medico del 18 gennaio 2005 il medico SMR ha osservato:
"
Diagnosi principale
Esiti dopo emorragia subaracnoidea con ematoma temporale destra su rottura di aneurisma biforcazione a cerebri media destra dicembre 2002 con - deficit neuropsicologici persistenti di moderata entità nell'ambito della memoria verbale di fissazione e accentuata affaticabilità visiva - cefalea vasomotoria - minimi deficit della sensibilità profonda arto inferiore sinistro senza ripercussione sulla funzionalità
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi sen-za influsso sulla CL
Depressioni ricorrenti
Limiti funzionale
A livello neuropsicologico: affaticabilità, deficit della memoria verbale di fissazione di medio entità
IL in %
Attività abituale Casalinga
IL 50% Grado di impedimento da determinare
Attività adeguata
IL 50%
Inizio IL duratura Mese/anno
IL 100% dal 28.12.2002 IL 70% dal marzo 2003 IL 50% dal marzo 2004
Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)
IL 50%
Raccomandazioni, proposte SMR Riassunto caso vedi proposta SMR del 10.08.2004. Perizia neurologica Dr. __________ compreso valutazione neuropsicologica del 09.12.2004: diagnosi e limiti funzionali neurologici-neuropsicologici v.s. Buona remissione della sintomatologia depressiva sotto trattamento con antidepressivi senza attualmente note depressive rilevanti. Capacità lavorativa: può lavorare quattro ore/di nell'attuale attività lavorativa indipendente (lavori di contabilità, gestione del personale e segretariato), preferibilmente due ore al mattino e due ore al pomeriggio. Come casalinga, limitazione unicamente per lavori maggiori tipo lavare vetri e pavimenti. Per quanto concerne l'evoluzione della capacità lavorativa dal dicembre 2002 (evento vascolare), dal punto di vista puramente neurologico-neuropsicologico la situazione già a distanza di pochi mesi si era stabilizzata (vedi rapporto prof. __________), con persistenza comunque dei deficit sopramenzionati. Nell'ulteriore decorso è comunque subentrato in modo insidioso e progressivo una componente psichica (depressione ricorrente) necessariamente presa a carico psichiatrica dal settembre 2003, con buona remissione della sintomatologia depressiva sotto trattamento adeguato entro sei mesi (vedi rapporto medico psichiatra Dr. __________: consultazione del 20 febbraio 2004 con buona remissione). Si può quindi ammettere fino a marzo 2004 una limitazione della capacità lavorativa del 70% (capacità lavorativa limitata a 12-14 ore settimanali come quelle effettivamente effettuate in quel periodo), con seguente miglioramento della capacità lavorativa al 50% dal marzo 2004, dal momento della descritta remissione della sintomatologia depressiva e diventando quindi esigibile una attività lavorativa di quattro ore/di per quanto concerne i deficit neuropsicologici residui.
(Doc. AI 32-1+2)
Dal canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 22 aprile 2005, con rapporto 2 maggio 2005 ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 37% motivando quanto segue:
" (...)
La signora RI 1 lamenta un'emicrania continua, localizzata a livello della cicatrice, che si aggrava nello svolgere attività o se le è richiesta concentrazione. È in grado di seguire i programmi televisivi solo per una decina di minuti, e verso la fine del nostro incontro dimostra molta fatica nel proseguire la conversione. Sostenere sforzi mentali rappresenta una sollecitazione eccessiva, che accresce i dolori e li rende insostenibili. Risente un'importante affaticabilità e spiega di non poter mantenere una continuità nei lavori svolti, ma di doversi interrompere ogni 15 - 30 minuti, a dipendenza dell'impegno sostenuto. Riferisce inoltre di capogiri e vuoti di memoria. L'inattività a cui è ora costretta è motivo di grande sconforto, e ricorda l'efficienza con cui in passato svolgeva ogni attività. (...)" (Doc. AI 34-1)
(...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
La signora RI 1 ammette di non aver più la memoria di un tempo e di essere facilmente vittima di dimenticanze, che la costringono ad annotare ogni cosa. Non segnala tuttavia ostacoli nel provvedere ad una corretta pianificazione della giornata.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
12%
L'assicurata non ha modificato le abitudini culinarie ed assume ancora interamente la preparazione dei pasti, ma segnala un maggior dispendio di tempo. È infatti velocemente colta da un'importante spossatezza e deve interrompere il lavoro di frequente per potersi riposare e riprendere le energie. Si occupa personalmente delle pulizie del locale, pur ricevendo un'importante collaborazione da parte del marito.
In ragione del minor rendimento e dell'importante affaticabilità, valuto una percentuale media annua del 30%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
40 %
percentuale di invalidità
8 %
La signora RI 1 deve evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi per non aggravare l'emicrania.
Dopo l'insorgere del danno alla salute, ha suddiviso i compiti con il marito che, nonostante l'età avanzata, sostiene la moglie in svariate mansioni. L'assicurata garantisce la regolare pulizia della cucina e del locale bagno, mentre il coniuge si incarica degli altri locali e assume i lavori più gravosi quale la pulizia dei pavimenti. Per le pulizie dei vetri si rivolge regolarmente ad un aiuto domestico. La signora RI 1 conosce la facilitazione derivata dal ridotto nucleo famigliare, tuttavia non sarebbe in grado di garantire delle pulizie accurate e complete senza l'importante intervento del marito.
Il minor rendimento e l'impossibilità di svolgere lavori pesanti, giustificano una percentuale d'impedimento del 40%.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
3 %
Al venerdì mattina viene accompagnata da un'amica per provvedere alle spese settimanali. La lista della spesa deve essere dettagliata: se non annota ogni prodotto non è più in grado di ricordarlo. Recarsi nei negozi è motivo di un importante affaticamento e di un aggravamento dell'emicrania, dettato dalla confusione e dai rumori presenti. Anche in questo ambito, gli sforzi eccessivi sono controproducenti, e l'amica la sostituisce nel trasporto di pesi.
Da sempre suddivide i compiti amministrativi con il marito.
La signora RI 1 è ancora in grado di garantire spese e acquisti diversi evitando il trasporto di prodotti pesanti, ma segnala un importante disagio fisico e l'aggravamento della sintomatologia algica. Considero un impedimento del 30%
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
2 %
Il locale lavanderia dispone di un'asciugatrice. L'assicurata assolve personalmente ogni compito considerato, ma nuovamente segnala un elevato dispendio di tempo nel dedicarsi allo stiro.
Il minor rendimento giustifica un'inabilità del 20%.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
-.-
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
La signora RI 1 si dedicava a lavori di giardinaggio e curava personalmente le piante di casa, inclusi alcuni bonsai. Gli eccessivi sforzi che richiede un tale impegno, l'hanno costretta a rivolgersi a un giardiniere per le attività più pesanti, che non è più in grado di assumere. "Ogni piccolo sforzo mi fa salire il sangue alla testa, e poi sembra che scoppia".
Praticava attività artistiche pitturando oggetti di porcellana: le esalazioni delle assenze e della trementina le causano ora violenti mal di testa e ha dovuto rinunciare anche a questa attività.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
37 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
Il coniuge e un aiuto domestico.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
Attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
Salariata
Casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di dicembre 2002." (Doc. AI 34-4+5+6)
Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 21 settembre 2005, attribuitale una rendita d’invalidità intera per il periodo dal 1. dicembre 2003 al 31 maggio 2004, ha invece negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità successivamente al 31 maggio 2004 avendo accertato un grado d’invalidità complessivo del 19% successivamente al mese di marzo 2004 e, quindi, non attingente più il grado minimo del 40%. Ha motivato il provvedimento come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti
Dal 28.12.2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.
Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale salariata/indipendente in misura del 50%. Il rimanente 50% è dedicato alle mansioni consuete.
L'evoluzione della capacità lavorativa dal dicembre 2002 (evento vascolare), dal punto di vista puramente neurologico-neuropsicologico la situazione già a distanza di pochi mesi si era stabilizzata, con persistenza comunque dei deficit.
Nell'ulteriore decorso è subentrato in modo insidioso e progressivo una componente psichica, la quale ha necessitato di una presa a carico psichiatrica dal settembre 2003, con buona remissione della sintomatologia depressiva sotto trattamento adeguato entro sei mesi.
Si può quindi ammettere fino al marzo 2004 una limitazione della capacità lavorativa del 70%, con conseguente miglioramento della capacità lavorativa al 50 % dal marzo 2004, dal momento della descritta remissione della sintomatologia depressiva e diventando quindi esigibile un'attività lavorativa di quattro ore al giorno per quanto concerne i deficit neuropsicologici residui.
Gli atti economici confermano le valutazioni mediche che attestano un'incapacità lavorativa del 70%; infatti senza il danno alla salute avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 26'400.-- (nelle precedenti attività - impiegata) mentre nel 2003 ne ha conseguito Fr. 6'874.-- (NT 2003).
Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 37%.
Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 50 % 70 % 35 %
Casalinga 50 % 37 % 18.5 %
Grado d'invalidità 54 %
Visto il miglioramento sopraccitato, dal marzo 2004 risulta il seguente grado AI:
Salariata 50 % 0 % 0 %
Casalinga 50% 37 % 18.5 %
Grado d'invalidità 19 %
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.12.2003 (trascorso l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità - con grado AI del 54%. La stessa viene versata limitatamente fino al 31.05.2004 (tre mesi dopo il miglioramento del 03.2004 art. 88° cpv. 1 OAI)." (Doc. AI 36-1+2)
2.10. Successivamente all’opposizione presentata dall’assicurata, è stato versato agli atti un certificato 30 ottobre 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna e curante dell’assicurata, del seguente tenore:
" La ringrazio per avermi cortesemente inviato la documentazione medica in suo possesso che concerne la mia paziente. Essa è stata di utile complemento per la mia valutazione del caso.
Considero le attuali condizioni di salute della signora RI 1 non compatibili con un proficuo esercizio della attività professionale da lei precedentemente svolta. Infatti i postumi dell'evento acuto di cui fu vittima e dell'indispensabile intervento chirurgico ad esso successivo sono a mio giudizio responsabili dei sintomi che ella tuttora lamenta.
Dal momento che tali sintomi sembrano essere cronicamente presenti e addirittura peggiorati, ho ritenuto opportuno sottoporre la paziente ad un complemento di indagini specialistiche che permetta di apprezzare l'attuale stato di salute. Tali indagini richiederanno qualche settimana di tempo per poter essere effettuate: vi chiedo cortesemente di tener presente questa necessità.
Nel frattempo compiego il certificato medico da me redatto utile ai fini della opposizione alla decisione dello scorso 21.09.05, inoltrata dalla paziente." (Doc. AI 45-1)
e nel certificato di pari data:
" Certifico che la signora RI 1, __________, è mia paziente ed attualmente in mia cura per:
- sindrome cefalgica di origine mista: sequela di emorragia subaracnoidea complicata da ematoma parietale destro e di craniotomia osteoplastica pterionale destra (10.01.2003);
- disturbi neuropsicologici quali sequele dell'evento cerebrovascolare nel territorio temporale destro (flessione del tono dell'umore, difficoltà di concentrazione e marcata affaticabilità sotto sforzo intellettuale).
Vi è ragionevole dubbio che la sintomatologia accusata dalla paziente e causa di credibile importante riduzione della esigibile abilità lavorativa sia peggiorata rispetto allo scorso anno 2004: per tale motivo ho previsto un complemento di indagini specialistiche nell'immediato prossimo futuro." (Doc. AI 45-2)
Con un ulteriore scritto del 15 marzo 2006 il dr. __________ ha prodotto una valutazione 3 marzo 2006 della dr.ssa __________, internista e specialista in cefalee, la quale ha concluso:
" (...)
VALUTAZIONE E PROCEDERE
Sulla base dei dati anamnestici riferiti, le due forme di cefalea descritte hanno tipicamente le caratteristiche della cefalea di tipo tensivo cronico (classificazione IHCD-II 2.3), la forma costante continua, e della probabile emicrania senza aura (classificazione IHCD-II 1.7), gli episodi che si manifestano ripetutamente nell'arco della giornata (viene definita "probabile" in quanto questi episodi hanno tutte le caratteristiche di una forma di emicrania senza aura, escluso la durata).
Questa situazione potrebbe essere ulteriormente complicata da una probabile cefalea da abuso di analgesici (classificazione IHCD-II 8.2.
In effetti, dai dati bibliografici, risulta come in circa 25% dei pazienti sottoposti ad interventi di questo genere, persista una cefalea invalidante, come nel caso di questa signora.
La situazione terapeutica tuttavia è, come già discusso telefonicamente, estremamente complessa.
In occasione della prima visita (09.12.2005) avevo suggerito di provare un trattamento con Trypotizol 10 mg alla sera, dato che questo farmaco è l'unico in grado di agire come terapia di profilassi, sia per l'emicrania che per la cefalea di tipo tensivo e di associare Indocid retard 75 mg 2 cp al giorno (1-0-1), pensando che la forma simil-emicranica potesse rientrare in alcune forme particolari sensibili all'indometacina).
In occasione della visita successiva (14.01.2006), la signora mi ha riferito di aver sospeso l'assunzione di Trypotizol dopo circa 7 giorni per effetti collaterali (intense vertigini, scotomi scintillanti, nausea e gastralgie al risveglio) e, successivamente, di aver sospeso anche l'indocid per le intese gastralgie, senza però comunque aver notato nessun particolare beneficio, per cui continuava ad esserci una cefalea di base quotidiana cui si aggiungevano le solite 2-3 crisi al giorno, di durata forse leggermente inferiore ma di intensità maggiore, che regredivano spontaneamente.
Stava inoltre passando un periodo di notevole tensione emotiva a causa di un problema di salute (ictus) del marito verificatosi il 31.12.2005, per cui il paziente è stato ricoverato fino al 11.01.2006 ed è residuato un leggero disturbo del linguaggio.
In tale occasione ho pertanto suggerito di aggiungere alla terapia di base, che ovviamente rimaneva invariata (Seropram e Atacand), Inderal 40 mg al giorno (1-0-0), iniziando con ½ compressa al giorno per una settimana e successivamente passando ad una compressa.
In occasione dell'ultima visita (18.02.2006), mi ha riferito che la situazione era praticamente invariata cioè continuava ad esserci la cefalea di base continua a cui si aggiungono le usuali 2-3 crisi al giorno, che l'Inderal era ben tollerato, tolto un'intensa stanchezza.
Ho suggerito pertanto di provare ad aumentarlo ulteriormente portandolo a 80 mg al giorno (1-0-1) e provare ad aggiungere Apranax 550 cp (1-1-1), associando una protezione gastrica con Omeprazolo (0-0-1).
Chiaramente, come già discusso, si tratta di una situazione molto particolare e anche estremamente rara, per cui risulta molto difficile trovare indicazioni dettagliate al riguardo, per questo motivo secondo il mio parere, si tratta di provare le varie stategie terapeutiche che si possono adottare per queste forme di cefalea e sperare di riuscire ad ottenere un risultato, eventualmente anche parziale, che possa però permettere alla signora di svolgere, almeno in parte, la sua attività e di avere una qualità di vita migliore rispetto a quella attuale." (Doc. AI 49-4+5)
Richiesta in merito, la dr.ssa __________ del SMR ha così osservato nel rapporto 11 luglio 2006:
" (...)
Opposizione dell'ottobre 2005:
Il curante Dr. __________, in presenza di diagnosi invariati, suppone un peggioramento dell'abilità lavorativa annunciando un complemento di indagini specialistiche "nell'immediato prossimo futuro".
Solo in data odierna viene trasmesso un rapporto di visita dell'internista dr.ssa __________ del 03.03.2006.
Da questo rapporto emerge un peggioramento dello stato di salute in confronto alla valutazione specialistica peritale neurologica e neuropsicologica del 12/2004: si riferisce essenzialmente al problema della nota cefalea insorta dopo l'episodio cerebrovascolare, persistente dopo l'intervento e persistente sinora, con considerazioni essenzialmente di tipo eziologico e di tipo terapeutico.
Il problema delle cefalee è già stato valutato in modo esauriente in occasione della valutazione peritale neurologica e preso in dovuta considerazione per quanto concerne l'impatto sulla capacità lavorativa: la frequenza e la durata delle note crisi non sono nel frattempo aumentati.
Quindi con la documentazione medica inviata non è stato oggettivato un peggioramento dello stato di salute in confronto alla valutazione peritale neurologica del Dr. __________ e non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa espressa dal perito nella misura di quattro ore quotidiani. Trattandosi di una attività indipendente svolta a domicilio, l'A. può liberamente disporre nel distribuire le ore lavorative sull'arco della giornata." (Doc. AI 50-3)
Con decisione su opposizione del 17 luglio 2006, l’amministrazione, concludendo per un grado di invalidità globale del 19% per il periodo successivo al mese di marzo 2004, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento respingendo l’opposizione e osservando:
" (...)
5. In concreto l'assicurata ritiene che il suo stato di salute non le permette di esercitare l'attività indipendente nel ramo amministrativo/contabile in misura di 4 ore al giorno.
Per quanto riguarda il lato medico, come visto, il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi patologica remota, personale, sistematica, scolastica e professionale, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive, ha potuto indicare, come già citato in precedenza, che l'attività svolta è ancora esigibile in misura di 4 ore al giorno; la possibilità di lavorare in modo indipendente al proprio domicilio permette all'opponente di organizzare le giornate lavorative secondo le sue esigenze.
Per quanto attiene al volere probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è stato pure sottoposto al Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.
A seguito delle osservazioni e della nuova documentazione medica trasmessa in sede di opposizione il dossier è stato nuovamente sottoposto all'SMR, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata precedentemente in modo approfondito.
Il Dr. __________ in ottobre 2005, in presenza comunque di diagnosi invariate, supponeva un peggioramento dell'abilità lavorativa annunciando un complemento di indagini specialistiche.
Dal rapporto stilato dalla Dr.ssa __________ il 3 marzo 2006 non emerge un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione specialistica del Dr. __________ del dicembre 2004. Il rapporto si riferisce essenzialmente al problema della nota cefalea insorto dopo l'episodio cerebrovascolare, persistente dopo l'intervento sinora, con considerazioni essenzialmente di tipo eziologico e terapeutico.
Il medico SMR indica che il problema delle cefalee è già stato valutato in modo esauriente in occasione della valutazione peritale neurologica ed è stato preso in dovuta considerazione per quanto concerne l'impatto sulla capacità lavorativa; la frequenza e la durata delle note crisi non sono ne frattempo aumentate.
In sostanza il medico SMR indica che non ci sono motivi per discostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa espressa dal Dr. __________ nella misura di 4 ore al giorno.
6. Per quanto riguarda la limitazione stabilita nell'economia domestica bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto d'inchiesta in quanto, come già indicato al punto 4 dei consideranti, lo stesso è stabilito sulla base di criteri uniformi per quanto attiene ai lavori casalinghi e offre la garanzia di un giudizio affidabile quanto alla capacità di compierli.
Al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Dette in altri termini l'amministrazione non ha in concreto validi motivi che giustificherebbero una disattenzione del parere espresso dall'assistente sociale anche perchè le osservazioni presentate in fase di opposizione non sono tali da poter mettere in dubbio l'operato della stessa per cui il rapporto stilato, e la relativa limitazione del 37%, va pienamente confermato." (Doc. AI 51-4+5)
2.11. Con il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa valere di essere inabile almeno nella misura del 68.5% (cfr. IeVe sopra consid. 1.3 e 1.4) sulla base anche di un certificato del 27 novembre 2006 del dr. __________, neuropsicologo, che conclude quanto segue:
" (...)
Conclusioni
L'esame neuropsicologico odierno sembrerebbe escludere la presenza di disturbi neuropsicologici primari, poiché le prestazioni ai test somministrati sono globalmente nella norma. Tuttavia, per ottenere tali prestazioni, la paziente deve mobilitare un'elevata quantità delle proprie risorse cognitive. Ciò determina un comportamento visibilmente meno fluido e rallentato, oltre ad una riduzione dell'attenzione sostenuta, ovvero della capacità di mantenere la concentrazione per un periodo di tempo prolungato. Tali aspetti, pur essendo con ogni probabilità secondari alla costante presenza di cefalea (presente anche durante l'esame) possono limitare in modo significativo il funzionamento sociale e professionale della paziente." (Doc. XI/bis)
In proposito, il medico SMR dr. __________, nelle Annotazioni del 22 dicembre 2006, ha osservato:
" Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2006
in fase di ricorso viene presentato:
esame neuropsicologico clinica __________ del 27.11.2006:
- prestazioni ai test globalmente nella norma
- l'assicurata deve mobilitare una quantità elevata delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi con seguente comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una difficoltà a mantenere una concentrazione prolungata
valutazione:
- attuale valutazione neuropsicologico conferma i problemi già riscontrati nella valutazione neuropsicologico eseguita in occasione della perizia dr. __________ (in pratica aumentata affaticabilità). Nella valutazione peritale si è tenuto conto dell'aumentata affaticabilità dell'assicurata e della cefalea riconoscendo un impedimento del 50%
- la documentazione presentata non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________." (Doc. XII/bis)
2.12. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata attiva professionalmente nella misura del 50% e casalinga per il restante 50% applicando il metodo misto.
A questa suddivisione va data piena conferma.
Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, ha lavorato per la __________ in qualità di segretaria contabile al 50% e che la medesima ha inoltrato disdetta alla datrice di lavoro citata nel novembre 2002 con effetto alla fine di gennaio 2003 nell’intenzione di dedicarsi, sempre a metà tempo, all’attività indipendente - occupandosi di eseguire contabilità, lavori amministrativi, gestione del personale - già esercitata in precedenza, dal settembre 2002, a titolo accessorio (doc. AI 4). A partire dal 1 febbraio 2003 l’assicurata ha quindi effettivamente iniziato a svolgere tale attività a titolo indipendente e parziale, pur già lamentando gli esiti della rottura dell’aneurisma cerebrale avvenuta alla fine dell’anno 2002. Come indicato dall’interessata stessa nel corso della procedura amministrativa, è da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura.
Del resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.
2.13.
2.13.1. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è affetta essenzialmente da esiti da rottura di aneurisma cerebrale avvenuta nel dicembre 2002. L’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal dr. __________ il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. AI 30 e per esteso sopra al consid. 2.9).
2.13.2. Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.13.3. Per quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente, vale a dire lo stato dopo emorraggia subaracnoidea su rottura di aneurisma avvenuta il 27 dicembre 2002, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel suo rapporto peritale 9 dicembre 2004 (doc. AI 30). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che le conclusioni cui è arrivato il dr. __________ sono supportate anche dal rapporto del 22 ottobre 2004 della dr.ssa __________ (doc. AI 30-11).
Dalla documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata, portatrice di esiti di rottura di un’aneurisma cerebrale avvenuto alla fine del 2002, ha presentato un’incapacità lavorativa inizialmente completa, in seguito del 70% e infine, dal marzo 2004, del 50%, come attestato dal perito nel suo dettagliato referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________ l’assicurata, nella sua attività indipendente, potrebbe essere attiva nella misura del 50%, inteso come un massimo di quattro ore giornaliere (cfr. doc. AI 30-8; cfr. per esteso al consid. 2.9).
A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.12.2).
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione sulla base delle conclusioni esposte nel rapporto medico all’AI del 30 ottobre 2005 (e 15 marzo 2006, doc. AI 49-2) dal dr. __________, internista e medico curante dall’assicurata. Infatti tale referto non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza delle problematiche evidenziate dal dr. __________ (cfr. doc. AI 45-1 e cfr. consid. 2.10).
Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano stati analizzati dal perito e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In realtà, il dr. __________ ha attestato le patologie già note, segnatamente la sindrome cefalgica e i disturbi neuropsicologici, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero, a suo dire, la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 45).
Né del resto tale referto consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la data decisiva del provvedimento su opposizione in lite del 17 luglio 2006, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; cfr. consid. 2.13.2) e dal tema di sapere se le certificazioni del dr. __________ siano comunque meritevoli di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per giungere, con alta verosimiglianza, a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione o per ammettere l’intervento di un peggioramento di rilievo.
Analoghe osservazioni si impongono con riferimento al rapporto allestito il 3 marzo 2006 dalla dr.ssa __________ (doc. AI 49-4 e consid. 2.10). In effetti, dallo stesso non emerge un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla perizia del dr. __________. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr.ssa __________ nelle sue osservazioni del 11 luglio 2006, la specialista si limita invero ad approfondire il caso dal punto di vista eziologico e terapeutico non apportando elementi idonei a sovvertire le conclusioni peritali o a indiziare l’intervento di una sostanziale modifica della situazione (doc. AI 50-3 e sopra consid. 2.10). In effetti, il problema delle cefalee è già stato valutato in modo esauriente dal perito dr. __________, il quale ne ha del resto ammesso, e in misura tutt’altro che trascurabile, l’incidenza sulla capacità lavorativa della paziente.
D’altra parte, nemmeno nel corso della procedura ricorsuale è stata prodotta alcuna certificazione medica rilevante o fatto valere alcun elemento oggettivo che possa in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente intervenuto tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la decisione impugnata del 17 luglio 2006.
Come osservato dal dr. __________ del SMR nelle osservazioni del 22 dicembre 2006, nemmeno la valutazione neuropsicologica del dr. __________, neuropsicologo, permette di concludere altrimenti. La stessa infatti si limita essenzialmente a confermare i problemi già riscontrati dal dr. __________ (in particolare l’aumentata affatticabilità di cui soffre la ricorrente) e non consente di concludere per una diversa valutazione in punto alla capacità lavorativa o per l’esistenza di un peggioramento di rilievo (doc. XIII). In effetti, il dr. __________ segnalando la presenza di un comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una riduzione dell’attenzione sostenuta, conclude affermando che tali fattori “possono limitare in modo significativo il funzionamento sociale e professionale della paziente” (XIbis). Tale affermazione non appare in alcun contrasto con le conclusioni espresse dal dr. __________, considerato come il perito abbia riconosciuto un impedimento nell’attività lavorativa del 50% - e, quindi, tutt’altro che indifferente – proprio a motivo della maggiore affaticabilità e delle crisi di cefalea (doc. AI 30 e sopra consid. 2.9).
Non da ultimo con riferimento alle censure mosse dalla ricorrete in merito ai pareri espressi dai medici SMR, il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr.ssa __________, eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da un’esaustiva perizia specialistica, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
D’altra parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
D’altra arte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica atta a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dal dr. Karau.
Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente destituite da supporto probatorio e concreto, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che successivamente al mese di marzo 2004 e sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è portatrice -. A detta del perito inoltre, l’interessata subisce invece solo modeste limitazioni nello svolgimento delle attività domestiche, segnatamente unicamente in quelle pesanti.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.14.
2.14.1 Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto datato 2 maggio 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che concludeva per una modesta limitazione nello svolgimento delle faccende domestiche più pesanti (cfr. doc. AI 34 e sopra consid. 2.9), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 37% (cfr. doc. AI 34 e consid. 2.9).
2.14.2. Come è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
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