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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 32.2006.134

25 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,326 parole·~42 min·6

Riassunto

Domanda di revisione. Provato il peggioramento dello stato di salute, a ragione UAI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 01.08.05 (mese in cui é stata inoltrata la domada di revisione). Non é possibile una reintegrazione vista l'inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.134   FS/td

Lugano 25 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione del 11 luglio 2006 emanata da

          in relazione al caso:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità     PI 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   PI 1, classe __________, di professione cameriera, nel mese di settembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisioni 25 novembre e 10 dicembre 2004, cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 50%) dal 1° ottobre 2003, ritenuto che l’attività svolta presso il __________ risulta essere l’unica attività esigibile e ideale dal profilo medico teorico (doc. AI 26/1-7 e 27/1-5).

                               1.2.   Visto il rapporto medico 18 agosto 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 32/1-2) e ritenuto che secondo il dr. __________, medico SMR, “(…) tenendo presente le attuali complicanze e il rapporto medico della psi. curante si considera un possibile peggioramento duraturo e pertanto si giustifica una revisione anticipata delle prestazioni AI (…)” (doc. AI 37/1), l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione.

                                         In quest’ambito, esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 11 luglio 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicu-rata il diritto a una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° agosto 2005 (doc. B2).

                               1.3.   Contro questa decisione la __________ Cassa Pensioni ha interposto tempestivo ricorso al TCA, sostenendo che a torto l’Ufficio AI ha accordato all’interessata una rendita intera dal 1° agosto 2005 senza valutare se sussistono possibilità di reintegrazione. La ricorrente ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

4.  Secondo il DTF 99 V 288 ff l’alcolismo di per sé stesso non motiva un'invalidità ai sensi della legge. In base agli atti si può desumere che l'alcolismo ha causato una depressione. Secondo il rapporto del dott. med. __________, del 30 agosto 2006, l'assicurata è affetta da una dipendenza cronica da alcool e benzodiazepina, la quale ha causato stati di depressione ed un unico caso di epilessia tipo grande male. L'esigua dose di Anafranil non parla a favore di una depressione di media gravità e non lo fa nemmeno il rapporto del dott. __________ del 31 agosto 2005, che diagnostica uno stato neuropsicologo normale con cognizione normale e memoria verbale stabile.

In base a questa dichiarazione si deve presumere che sussiste solo una leggera depressione che limita la capacità lavorativa solo leggermente.

5.  Determinante è però il fatto che i disturbi siano reversibili. In base al rapporto del dott. med. __________, del 30 agosto 2006, la capacità lavorativa, senza l'abuso di alcool e benzodiazepina, ammonta come minimo al 50 %, avvicinandosi però di più al 100 %. Epilessia e depressioni devono essere considerate connesse all'abuso di alcol. L'epilessia è reversibile e le depressioni si potrebbero curare più adeguatamente, unitamente alla sospensione di alcool e benzodiazepina, e anch'esse sono reversibili. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Secondo l'art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Nel caso presente non è mai stata eseguita una terapia di disintossicazione dall'alcool, quindi l'assicurata non è stata sottoposta alle cure e alle misure d'integrazione, il che significa che non sussiste alcuna incapacità al guadagno ai sensi dell'art. 7 LPGA e così neanche un'invalidità ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA.

6.  L'Ufficio Al avrebbe dovuto esaminare, prima di concordare le prestazioni, le esigibilità dall'assicurata dell'obbligo di ridurre il danno. Questo non l'ha fatto e così ha violato il principio inquisitorio. La riduzione del danno secondo l'art. 21 cpv. 4 LPGA sarebbe a parer nostro esigibile e prometterebbe successo. Una decisione sulla rendita si può eseguire dopo la conclusione della riduzione del danno. Approvando una rendita, senza prendere in considerazione la riduzione del danno, l'Ufficio Al ha applicato la legge in modo sbagliato.

(…)." (doc. II)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e osservato:

"  (…)

1.  Preso atto della documentazione medica trasmessa in fase di ricorso, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno sottoporre il referto medico del 30 agosto 2006 del Dr. med __________ prodotto con il ricorso (doc. A2/B1 del ricorso) all'attenzione del SMR.

2.  Esaminato l'incarto, vagliato il rapporto del Dr. med. __________, il SMR ha rilevato, come già evidenziato in occasione della perizia SAM, che l'assicurata presenta una patologia psichiatrica sottogiacente alla problematica dell'abuso etilico con inoltre un'anamnesi carica di fattori negativi. Quindi non si tratta di caso di abuso etilico primario. Il SMR ha inoltre rilevato come l'attuale inabilità lavorativa sia stata causata da problematiche somatiche con influsso sulla capacità lavorativa, risultando pertanto irrilevante sapere se queste complicazioni somatiche (crisi epilettiche, frattura vertebrale) siano state causate da una problematica di dipendenza. Dalla documentazione risulta pure che l'assicurata è stata sottoposta a trattamento di disintossicazione con periodo di astinenza confermato medicalmente della durata di 3 mesi. Durante questo periodo lo stato di salute psichico è rimasto, però, sempre compromesso e, secondo la psichiatra curante, non compatibile con un'attività lavorativa regolare.

Inoltre gli esami di laboratorio riscontrati in occasione del ricovero presso la __________ (14.11.2005) mostrano solo lievi alterazioni dei valori epatici, valori che quindi non confermano una problematica legata ad abuso etilico continuo e importante.

3.  In conclusione, il SMR ritiene che la documentazione raccolta agli atti giustifica la completa inabilità lavorativa da aprile 2005 fino almeno a dicembre 2005 dell'assicurata, per quanto concerne il danno alla salute psichiatrico con abuso secondario, oltre alla problematica epilettica e di frattura vertebrale.

L'adeguamento del grado Al risolto dall'Ufficio Al in fase di revisione è stato quindi medicalmente giustificato.

(…)." (doc. II)

                               1.5.   Invitata dal TCA a prendere posizione sul ricorso, quale parte interessata, con scritto 5 ottobre 2006 la signora PI 1 ha comunicato quanto segue:

"  (…)

ho ricevuto il ricorso della cassa pensione contro la decisione dell’Ufficio Assicurazione invalidità e chiedo che la decisione dell’AI sia confermata e che il ricorso sia respinto.

Attualmente mi trovo ricoverata presso la Clinica __________ a causa del peggioramento del mio stato psichico, ingestibile per me senza l’aiuto dei medici.

(…)." (doc. IV)

Tale scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI, con un termine di 10 giorni per presentare una presa di posizione in merito (doc. VI).

Con lettera 30 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare (doc. IX).

                                         Detta lettera è stata trasmessa per conoscenza alla __________ Cassa Pensioni (doc. XI).

                               1.6.   Il TCA ha inoltre trasmesso alla ricorrente, con copia per conoscenza alla parte ricorrente, la risposta di causa dell’Ufficio AI e le osservazioni della signora PI 1, assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova e osservazioni scritte in merito alle “Annotazioni del medico” dell’11 ottobre 2006 allegate alla risposta di causa (doc. V + V/1).

                                         Con scritto 8 novembre 2006 la __________ Cassa Pensioni ha osservato:

"  (…)

Nel rapporto del dottore __________ non è indicato perché una persona con uno stato psichico normale (vedi rapporto del dottore __________ del 12 maggio 2005) deve avere una depressione grave e perché ad una persona con una depressione media grave è prescritto di prendere solamente la metà d’una pasticca d’Anafranil.

Negli rapporti medici non è visibile che l’abuso alcolico ha un influsso secondario.

L’epilessia e la depressione sono fattori tipici formati sotto l’abuso dell’alcole e essi scompaiono se l’abuso è curato. Il dottore __________ non dice niente sopra questo punto che il dottore __________ ha messo in questione.

Anche che l’assicurato è insicuro a piedi può significare che esiste un abuso di alcole. L’Ufficio AI avrebbe dovuto chiarire questi punti messi in questione.

(…)." (doc. X)

                                         Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI e alla parte interessata (doc. XII e XIII).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

                                         Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicu-rato.”

                                         Nel caso in esame, si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato all’interessata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2005, come stabilito nella decisione impugnata, oppure se, secondo la tesi della __________ Cassa Pensioni, l’amministrazione è giunta alla decisione contestata senza prima accuratamente vagliare e approfondire l’aspetto medico e reintegrativo.

                                         L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo assicurativo della __________ Cassa Pensioni, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.

                                         L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

                               2.5.   Nella concreta fattispecie, dall’esame della documentazione medica agli atti, risulta che la signora PI 1 è affetta da problemi psichici fin dal mese di gennaio 2001, così come attestato dalla specialista curante, dr.ssa __________.

                                         La dr.ssa __________ , FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 12 dicembre 2003, posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva grave (ICD-10 F 41.2) – pregressa sindrome delirante a sfondo erotomanico – dipendenza da sostanze alcoliche, attualmente astensione assoluta dalle stesse con presa regolare di Antabus (ICD-10 F 10.2) (…)” (doc. AI 12/1), aveva rilevato:

"  (…)

4. Disturbi soggettivi:

Ansia, insonnia, angoscia, astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di attenzione.

5. Constatazioni:

La paziente si presenta ansiosa e tesa, il tono dell'umore è deflesso, senza idee suicidali; non presenta disturbi psicotici; presenta disturbi della concentrazione e dell'attenzione imputabili al quadro depressivo.

7. Provvedimenti terapeutici/prognosi:

Si tratta di una paziente che grazie a un importante sostegno in famiglia della sorella fino a qualche anno fa (quando poi la stessa ha avuto uno scompenso depressivo), riusciva a mantenere uno stato di compenso tale da poter continuare a svolgere un'attività lavorativa semplice come cameriera-commessa a tempo pieno.

In seguito al cambio del posto di lavoro, da venditrice è tornata a fare la cameriera con ripresa dell'abuso di sostanze alcoliche su una base ansioso-depressiva. Ha difficoltà ad accettare l'autonomizzazione del figlio 15 enne e difficoltà con il coniuge.

La paziente ha presentato un nuovo scompenso ansioso-depressivo grave, tuttora in corso, da due anni.

L'inabilità lavorativa al 50% appare duratura e permanente, sembra già un ottimo risultato il riuscire a mantenere tale attività lavorativa parziale che viene mantenuta, in quanto la paziente lavora dalla sorella che tollera tutte le sue difficoltà, incapacità e incompetenze, essendo molto legata dal punto di vista affettivo.

Ritengo che pertanto il caso debba essere trattato per una mezza rendita di invalidità.

(…)." (doc. AI 12/4)

                                         Nell’ambito della perizia pluridisciplinare 24 maggio 2004 a cura del Servizio accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 17/1-31), il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità emotivamente instabile in stato dopo problemi di maltrattamento infantile – abuso etilico – instabilità emotiva e psicosomatica (…)” (doc. AI 17/15), nel suo consulto 26 marzo 2004 si era così espresso:

"  (…)

GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO

Quest'Assicurata ha svolto delle attività lavorative poco costanti. Anamnesticamente risulta che ella ha lavorato al 100% per pochi anni presso una pasticceria per poi iniziare un'attività al 50%.

E probabile che queste sue scelte lavorative siano state dettate dagli elementi psicopatologici citati.

La situazione socio economica e famigliare risulta ora precaria anche perché il marito è invalido.

I problemi personali Intrapsichici di questa Assicurata risalgono all'età infantile con un peggioramento dopo la nascita del figlio, e questo In relazione anche alle difficoltà coniugali.

RISPOSTE Al QUESITI

1. Descrivere l'evoluzione delle problematiche psichiatriche segnalate agli atti.

L'Assicurata segue un trattamento psichiatrico e psicoterapeutico e psicofarmacologico presso la Dr.ssa __________. Dopo diversi tentativi di cure psicofarmacologiche senza successo, l'Assicurata assume ora una medicazione ipnoinduttrice in qualità di ansiolisi.

2. Quali sono le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A. nell'attività attuale quale cameriera dovute ai disturbi psichiatrici constatati?

L'Assicurata ha scelto di lavorare al 50% e questo per tutta una serie di problemi emotivi, sociali e famigliari.

3. L'attività da ultimo svolta dall'A. è ancora praticabile dal punto di vista psichiatrico? Se si, In quale misura (ore al giorno)?

Sì, e questo nella misura del 50%.

4. Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico? Qual è stato da allora lo sviluppo delle limitazioni della capacità lavorativa fino ad oggi?

A questo quesito è difficile rispondere vista la storia personale della signora PI 1.

5. Ritiene possibile effettuare dei provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?Se si come giudica l'abitudine al processo lavorativo e l'utilizzazione delle risorse disponibili da un punto di vista psichiatrico? Se no, può indicarcene le ragioni ?

L'Assicurata ha sempre operato nell'ambiente della ristorazione e non penso che dei provvedimenti d'integrazione professionale possano migliorare le sue capacità lavorative.

6. Ritiene possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale dal punto dl vista psichiatrico? Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Eventualmente sì. Bisogna però tener conto che l'Assicurata lavora presso il ristorante della sorella e non sono certamente i problemi psichici che le Impediscono le attività finora svolte.

7. Ritiene [che] dal punto di vita psichiatrico l'A sia in grado di svolgere altra attività? Se si, quali esigenze dovrà rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisognerà tenere soprattutto conto?

No.

8. In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)? Se non sono possibili altre attività, per quali motivi?

Sia per i suoi problemi ortopedico-reumatologici sia per i problemi psico affettivi, penso che sia difficile che quest'Assicurata possa inserirsi in un'attività lavorativa superiore a quella che ora sta effettuando.

9. In che misura l'Assicurata può svolgere l'attività di casalinga?

A questo livello non vi sono dei limiti di tipo psichiatrico.

10. Come valuta la prognosi valetudinaria a medio-lungo termine dal punto di vista psichiatrico?

L'Assicurata sta continuando un trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico intenso. Non penso però che la terapia attualmente in atto abbia come obiettivo un miglioramento della sua situazione lavorativa, anche perché l'Assicurata non auspica un aumento lavorativo.

(…)." (doc. AI 17/16-17)

                                         Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 29 luglio 2004 aveva indicato che:

"  (…)

Dopo il SAM del marzo 2004 che reputo ben redatto nella globale valutazione specialistica clinica e della esigibilità lavorativa si valuta quale ideale dal lato specialmente psichico l’attuale attività di cameriera presso il ritrovo gestito dalla sorella.

La situazione a livello sempre psichico appare attualmente discretamente stabilizzata dopo abuso etilico esistito da anni con impianto di Antabus sc.

La prognosi medico teorica visto il decorso ad oggi non è favorevole e degna di migliorare a medio termine l’abilità lavorativa.

(…)” (doc. AI 21/1)

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 18 agosto 2005 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 32/1-2), ha segnalato un peggioramento dello stato di salute osservando che:

"  (…)

Visto il peggioramento del quadro psichico e fisico della paziente nel corso degli ultimi mesi è mia premura segnalare il caso al Vostro servizio, per una rivalutazione urgente.

La paziente è infatti beneficiaria di una rendita di invalidità al 50% dal 1. ottobre 2003 e dal 1. aprile 2005 è inabile al 100% in maniera continua.

Vista l’evoluzione sfavorevole appare del tutto improbabile che la paziente possa riprendere un’attività lavorativa al 50% così come nel corso dell’ultimo anno.

Tengo infatti che tale inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi di lunga durata.

Vi prego per tanto di convocare la paziente per una valutazione del suo caso ed un adeguamento del grado della rendita.

(…)” (doc. AI 32/2)

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2005, ha osservato che “(…) ho valutato gli atti medici della prima decisione incluso SAM e tenendo presente le attuali complicanze e il rapporto medico della psi. curante si considera un possibile peggioramento duraturo e pertanto si giustifica una revisione anticipata delle prestazioni AI. A livello medico prego inviare un rapporto ai curanti (in ogni caso sia a dr.ssa __________ che a dr. __________ neurologo). (…)” (doc. AI 37/1).

                                         Il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 28 novembre 2005, posta la diagnosi di “(…) disturbo schizzo-affettivo con transitorio abuso etilico, stato da crisi convulsiva inaugurale nel 04.05 (…)” (doc. AI 39/1), ha espresso la seguente prognosi:

"  (…)

Non conosco bene la P., nell’11.03 era stata operata per decompressione del n. mediano ds al canale carpale con decorso prolungato, nel 4.05 è stata ricoverata all’__________ per una crisi convulsiva inaugurale, in una P. che presentava disturbi psichiatrici di tipo schizzo-affettivo con transitorio abuso etilico poi stabilizzato sotto terapia con Antabuse. Mi è stata inviata l’ultima volta per un controllo EEG nell’8.05 (rapporto allegato), rimane attualmente in cura psichiatrica presso la Dr.ssa __________. Negli ultimi mesi è probabilmente rimasta inabile al lavoro in misura completa, ma non sono al corrente dei periodi esatti di incapacità lavorativa. La prognosi sia per quel che concerne lo stato di salute che la capacità lavorativa dipende essenzialmente dal problema psichiatrico.

(…)” (doc. AI 39/2)

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico di decorso 6 dicembre 2005 (doc. AI 40/3-5), poste le diagnosi note, ha riferito dei seguenti ricoveri:

                                         -  dal 6 al 15 aprile 2005 presso l’ospedale __________ di __________ per una crisi convulsiva inaugurale con stato confusionale febbrile transitorio. Il decorso è stato solo lentamente favorevole, ed il consulto neurologico aveva evidenziato un quadro sia clinico che elettroencefalografico compatibile con un encefalopatia mista verosimilmente su base epilettica medicamentosa e parainfettiva;

                                         -  dal 15 aprile 2005 al 12 maggio 2005 presso la clinica __________ di __________ per il proseguio delle cure con miglioramento del quadro neurologico ma con un permanere di uno stato ansioso depressivo grave;

                                         -  dal 5 al 15 luglio 2005 presso la clinica __________ di __________ per la presenza di una stato confusionale dopo 3 o 4 giorni di abuso di sostanze alcoliche. Alla dimissione fu introdotta una terapia avversiva con Antabus che la paziente ha assunto regolarmente fino al 31 ottobre 2005;

                                         -  dal 14 al 28 novembre 2005 presso l’ospedale la __________ di __________ in quanto portata in pronto soccorso per uno stato di coscienza ridotto. Dopo consulto psichiatrico e consulto telefonico neurologico, l’ipotesi più probabile era quella di una crisi conversiva nell’ambito della patologia psichiatrica. Fu eseguita anche una TAC della colonna toracale in quanto la paziente lamentava dolori alla colonna toracale dopo una caduta alcune settimane prima che evidenziava una frattura delle vertebre AT9 in consolidazione. La paziente fu pertanto trasferita alla clinica __________ di __________, dove è tutt’ora degente.

                                         Circa la prognosi la dr.ssa __________ ha riferito che “(…) la paziente attualmente è degente presso la clinica __________ di __________. Riceve una terapia antidepressiva, ansiolitica, neurolettica. Ha beneficiato di una terapia psichiatrica ambulatoriale senza evidenti miglioramenti del quadro ansioso depressivo peggiorato dalla scorsa primavera. Al momento attuale per quanto riguarda la prognosi rispetto alla capacità lavorativa, ritengo la stessa sfavorevole e vista l’evoluzione mi sembra del tutto improbabile che la paziente possa riprendere l’attività lavorativa al 50% così come era avvenuto nel corso dell’ultimo anno. Ritengo che tale inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi di lunga durata. Al momento attuale il quadro psicopatologico complessivo è ancora estremamente instabile (…)” (doc. 40/5).

                                         La dr.ssa __________, nell’allegato al rapporto medico, ha attestato poi che “(…) la sindrome ansioso depressiva attualmente grave, con le difficoltà di concentrazione, attenzione e memorizzazione impedisce alla paziente di dare coerenza e continuità ad ogni attività lavorativa (…)” certificando che l’attuale attività non è più proponibile e che l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività (doc. AI 40/7).

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 18 maggio 2006, ha rilevato:

"  (…)

R 50% dal 10.2003 in attuale revisione anticipata per peggioramento documentato

  -  sia della grave patologia psichiatrica con disturbo di personalità instabile noto ed associazione attuale a sindrome mista depressiva grave

  -  sia di nuova apparizione di ricorrenti crisi convulsive con ricoveri ospedalieri a ripetizione (aprile – agosto e novembre 2005) in assenza di abuso etilico (ultima alcoolemia al PS 11.2005 0,1‰)

  -  sia per apparizione di nuova complicanza osteoporotica dorsale con frattura Th9 in fase di stabilizzazione

dopo queste osservazioni e la nuova documentazione a dossier da parte della dr.ssa __________ psichiatra e dr. __________ neurologo oltre alla documentazione delle ospedalizzazioni Osp. __________ si giustifica senza nuovi accertamenti medico assicurativi una IL 100% per ogni tipo di attività dal 4.2005 in avanti per grave compromissione clinica globale e diminuito rendimento e continuità di esigibilità lavorativa.

La prognosi appare molto sfavorevole considerando le patologie presenti, l’alto degrado clinico attuale ed il decorso ad oggi e personalmente sono dell’avviso che anche se vi sarà una ristabilizzazione clinica essa non porterà ad un miglioramento dell’esigibilità futura lavorativa. Dopo ciò a livello medico è indicata solo revisione a lungo termine.

(…)” (doc. AI 45/1)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della signora PI 1 è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione del SMR, che – visto il peggioramento dello stato valetudinario documentato dalle certificazioni della dr.ssa __________, del dr. __________ e dalle attestazioni concernenti i diversi ricoveri subiti – ha ritenuto l’assicurata completamente inabile al lavoro, in qualsiasi attività, a partire dal mese di aprile 2005.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, rispondendo a delle domande postegli dalla __________, nello scritto 30 ottobre 2006 ha sostenuto che l’incapacità lavorativa è dovuta sostanzialmente ad una problematica di abuso etilico e di benzodiazepine: “(…) aus dem Studium der Akten ergibt sich klar, dass es sich bei der Erkrankung von Frau PI 1 mit überwiegender wahrscheindlichkeit um eine chronische Alkohol- und Benzodiazepinabhängigkeit handelt, die jetzt, in fortgeschrittenem Alter, zu depressiven Zuständen und (gesichert) zu einmaliger Grand- Mal- Epilepsie geführt hat. Sowohl die Depression als auch epileptische Anfälle sind Folgen des langjährigen übermässigen Konsums von Alkohol; in Kombination mit Benzodiazepinen tritt die Epilepsie vermehrt auf. (…)“ (doc. A2).

                                         Alle domande:

                                                      “1.   Wie hoch ist die Restarbeitsfähigkeit in der bisherigen und in einer angepas-sten Tätigkeit nach Sistierung des Alkoholkonsums?

                                                       2.   Sind die Epilepsie und di Depressionen alkoholbedingt?

                                                       3.   Sind die Epilepsie und di Depression reversibel?“

                                         il dr. __________ ha risposto

                                                      “1.   Die Restarbeitsfähigkeit schätze ich auf mindestens 50%, eher gegen 100%, wenn die Versicherte weder Benzodiazepine noch Alkohol konsumierte.

                                                       2.   Der einmalige (eventuelle zweimalige) Epilepsieanfall ist mit überwiegender Wahrscheindlichkeit auf den chronischen Alkoholkonsum (als Entzugsepilep-sie im Spital, ein oft zu beobachtendes Phänomen!) zurückzuführen; ebenso muss die Depression im Zusammenhang mit del langjährigen Alkoholkonsum gesehen werden.

                                                       3.   Dass die Epilepsie reversibel ist, bestätigt der Bericht des Neurologen, Dr. med. __________ vom 31.08.05.

                                                              Die Depression könnte adäquater, mit vermehrten therapeutischen Gesprä-chen und allenfalls höheren Dosen von Antidepressiven Medikamenten (es gibt bessere als Anafranil, auch gegen die Ängste), nebst Sistieren des Alkoholtrinkens und Entzug von den Benzodiazepinen, behandelt werden, ist folglich eine reversible Störung.“

                                         Nell’ambito della procedura sfociata con le decisioni 25 novembre e 10 dicembre 2004, con le quali l’Ufficio AI le aveva riconosciuto il diritto a una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 50%) a contare dal 1. ottobre 2003 (doc. AI 26/1-4 e 27/1-5), era emerso che l’assicurata soffre di una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 dicembre 2003, aveva attestato che “(…) l’inabilità lavorativa del 50% appare duratura e permanente, sembra già un ottimo risultato il riuscire a mantenere tale attività lavorativa parziale che viene mantenuta, in quanto la paziente lavora dalla sorella che tollera le sue difficoltà, incapacità e incompetenze, essendo molto legata dal punto di vista affettivo (…)” (doc. 12/4, sottolineatura del redattore).

                                         Il dr. __________, nel consulto 26 marzo 2004 all’attenzione del SAM (doc. AI 17/14-17), ai seguenti quesiti aveva così risposto:

"  (…)

2. L’attività da ultimo svolta dall’A. è ancora praticabile dal punto di vista psichiatrico? Se sì, in quale misura (ore al giorni)?

Sì, e questo nella misura del 50%.

(…)

7. Ritiene [che] dal punto di vista psichiatrico l’A. sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, quali esigenze dovrà rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisognerà tenere soprattutto conto?

No.

8. In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)? Se non sono possibili altre attività, per quali motivi?

Sia per i suoi problemi ortopedico-reumatologici sia per i problemi psicoaffettivi, penso che sia difficile che quest’Assicurata possa inserirsi in un’attività lavorativa superiore a quella che ora sta effettuando.

(…)” (doc. AI 12/4)

                                         Il dr. __________, FMH in gastroenterologia, nel consulto 29 marzo 2004 all’attenzione del SAM (doc. AI 17/24-26), posta la diagnosi di “(…) stato dopo epatite B adesso guarita – stato dopo abuso etilico intermittente – attualmente la situazione epatica è normale, senza segni per epatopatia in atto, senza segni per insufficienza epatica (…)”, aveva osservato che:

"  (…)

Nel novembre del 2002 è stato fatto l’intervento per impiantare le pastiglie di Antabus nella parete addominale dopodiché la paziente non ha più bevuto e si può pensare che l’incapacità lavorativa per i problemi dell’abuso etilico sono durati ancora per qualche mese, l’ulteriore incapacità lavorativa era dovuta prevalentemente all’affezione psichiatrica.

(…)” (doc. 17/26, sottolineatura del redattore)

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 4 maggio 2004 all’attenzione del SAM (doc. AI 17/18-23), ha indicato che “(…) nel caso particolare la valutazione è resa più difficile dalla presenza di un importante componente psicoreattiva depressiva, con tendenza alla somatizzazione. (…)” (doc. AI 17/21, la sottolineatura è del redattore).

                                         Viste le risultanze mediche appena esposte, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia probatoria di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve innanzitutto concludere che non è possibile ritenere, come ha fatto il dr. __________, che l’incapacità lavorativa sia riconducibile unicamente ad una problematica di abuso etilico e di benzodiazepine.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che, come risulta dal rapporto medico di decorso 6 dicembre 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 40/3-5), nonostante la terapia avversiva con Antabus, i disturbi psichiatrici sono continuati: “(…) dall’inizio del mese di luglio la paziente iniziò nuovamente ad abusare di sostanze alcoliche, dopo 3 o 4 giorni di tale abuso per la presenza di uno stato confusionale fu nuovamente ospedalizzata presso la clinica __________ dal 05 luglio al 15 luglio 2005 e alla dimissione fu introdotta una terapia avversiva con Antabus che la paziente ha assunto regolarmente fino al 31.10.2005. Durante i mesi di settembre e ottobre u.s. permaneva uno stato depressivo medio grave ed uno stato ansioso non sufficientemente controllato dalla terapia in corso con difficoltà di attenzione e di concentrazione, e labilità della memoria verbale a breve termine. […] In data 02.11.2005 rivedevo la paziente che mi informava di aver sospeso l’assunzione di Antabus presso la clinica __________ e di ricevere a quel momento l’Antabus dal marito. Presentava sempre un tono dell’umore deflesso, senza idee suicidali, senza disturbi psicotici, senza allucinazioni. Permaneva in primo piano una grave componente d’ansia con tensioni e crisi d’angoscia (…)” (doc. AI 40/4).

                                         Inoltre, all’entrata presso l’ospedale __________ di __________, dai dati del 14 novembre 2005, risultava un’alcolemia dello 0,1‰ (doc. AI 40/11).

                                         Ritenuti poi i diversi ricoveri a cui ha dovuto essere sottoposta – dal 6 al 15 aprile 2005 per una crisi convulsiva inaugurale presso l’ospedale __________ di __________ (doc. AI 32/5-7) con trasferimento e degenza per tre settimane di convalescenza presso la Clinica __________ di __________ (doc. AI 32/1-2); dal 5 al 15 luglio 2005 presso la Clinica __________ (doc. AI 32/3-4), dal 14 al 28 novembre 2005 presso l’ospedale __________ di __________ con trasferimento alla clinica __________ per la presa a carico della problematica psichiatrica (doc. AI 40/8-10) – questo Tribunale non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni espresse dal dr. __________ nelle annotazioni 18 maggio 2006, secondo il quale “(…) si giustifica senza nuovi accertamenti medico assicurativi una IL del 100% per ogni tipo di attività dal 4.2005 in avanti per grave compromissione clinica globale e diminuito rendimento e continuità di esigibilità lavorativa. (…)” (doc. AI 45/1).

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 11 ottobre 2006, in merito al rapporto 30 agosto 2006 del dr. __________, ha espresso la seguente valutazione: “(…) come già evidenziato in occasione della perizia SAM l’assicurata presenta una patologia psichiatrica sottogiacente alla problematica dell’abuso etilico con inoltre un’anamnesi carica di fattori negativi. In questo senso sicuramente non si può parlare di abuso etilico primario. Inoltre l’attuale IL è stata causata da problematiche somatiche con influsso sulla capacità lavorativa, in questo senso risulta irrilevante se queste complicazioni somatiche (crisi epilettiche, frattura vertebrale) siano state causate da una problematica di dipendenza. Dalla documentazione risulta pure che l’assicurata è stata sottoposta a trattamento di disintossicazione con un periodo di astinenza confermato medicalmente di 3 mesi. Durante questo periodo lo stato di salute psichico è rimasto però sempre compromesso e secondo la psichiatra curante non compatibile con un’attività lavorativa regolare. Gli esami di laboratorio riscontrati in occasione del ricovero presso la __________ (14.11.2005) mostrano solo lievi alterazioni dei valori epatici, valori che parlano contro una problematica di abuso etilico continuo e importante. In conclusione la documentazione raccolta da parte dell’UAI permette di concludere per una IL completa da aprile 2005 fino almeno 12.2005, questo per un danno alla salute psichiatrico con abuso secondario oltre a problematica epilettica e di frattura vertebrale. L’adeguamento del grado AI è stato quindi medicalmente giustificato. L’ulteriore evoluzione della capacità lavorativa dipenderà dall’evoluzione della patologia psichiatrica anche se la lunga cronistoria e l’età dell’assicurata sono da considerarsi quali fattori prognostici negativi. (…)” (doc. V/1).

                                         Pertanto, stante quanto sopra, non vi sono, a mente del TCA, ragioni per ritenere non corretto l’agire dell’amministrazione. A fronte delle chiare attestazioni sia della specialista curante che degli specialisti del SAM e delle risultanze dei diversi ricoveri a cui è stata sottoposta, non contraddette da altri validi certificati medico-specialistici e considerate sufficientemente motivate e concludenti da parte del medico SMR e non necessitanti dunque di ulteriori approfondimenti, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha accordato all’interessata una rendita intera, per un grado d’invalidità del 100%, a partire dal 1° agosto 2005 (mese della richiesta di revisione; cfr. doc. AI 32/1-2 e art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di sostanziale accordo tra parere del medico curante e valutazioni del SMR, come nel caso di specie.

                               2.8.   Quanto alla censura della ricorrente concernente la mancata presa in considerazione, prima di esaminare se sussistesse o meno il diritto ad una rendita d’invalidità, di eventuali provvedimenti d’integrazione, questo Tribunale rileva che tale critica non ha ragione d’essere, ritenuto che, come accertato in precedenza (cfr. consid. 2.7.), l’interessata dal punto di vista medico non dispone di una capacità lavorativa residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il principio della priorità della reintegrazione sulla rendita (art. 16 LPGA): di conseguenza, l’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d'integrazione (DTF 123 V 271). Nel caso di una domanda di rendita l'amministrazione deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5; 121 V 190; 108 V 212 seg.).

                                         Tale principio non trova tuttavia applicazione nel caso di specie, ritenuto che, come visto, l’assicurata non risulta abile al lavoro, nemmeno in misura ridotta, in nessuna attività lavorativa.

                                         Privo di fondamento è infine anche il richiamo all’art. 21 cpv. 4 LPGA.

                                         Infatti, dagli atti non risulta in alcun modo che l’assicurata abbia rifiutato delle cure che le sono state indicate. Al contrario la dr.ssa __________ ha attestato che alla dimissione dalla clinica __________ il 15 luglio 2005 “(…) fu introdotta una terapia avversiva con Antabus che la paziente ha assunto regolarmente fino al 31.10.2005. […] In data 02.11.2005 rivedevo la paziente che mi informava di aver sospeso l’assunzione di Antabus presso la clinica __________ e di ricevere a quel momento l’Antabus dal marito. (…)” (doc. AI 40/4).

                                         Inoltre, anche se il dr. __________, nel rapporto 31 agosto 2005 (doc. AI 39/3-4), ha riferito che “(…) secondo il marito assume i medicamenti in modo irregolare. (…)” (doc. AI 39/3), secondo il dr. __________, gli esami di laboratorio del 14 novembre 2005 (doc. AI 40/11-15) “(…) mostrano solo lievi alterazioni dei valori epatici, valori che parlano contro una problematica di abuso etilico continuo e importante. (…)” (doc. V/1).

                               2.9.   Visto tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale è da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa totale, in qualsiasi attività, a partire dal mese di aprile 2005.

L’Ufficio AI, vista la domanda di revisione del 18 agosto 2005 (doc. AI 32/1-2), ha pertanto correttamente attribuito all’inte-ressata il diritto alla rendita intera a partire dal 1° agosto 2005 ex art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

La decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Silvana Beltrami-Rossi, Via al Calvario 29, 6644 Orselina  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.134 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 32.2006.134 — Swissrulings