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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2007 32.2006.133

18 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,179 parole·~21 min·6

Riassunto

Per motivi medici teorici non é giustificata una revisione della rendita. Rinvio atti perché l'Ufficio AI, una volta stabiliti i redditi da valido (se possibile concretamente) e da invalido e appurato quale attività può svolgere l'A, si pronunci nuovamente sulla revisione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.133   FS

Lugano 18 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione del 29 agosto 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisioni 13 giugno 2003, RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale aiuto cucina, servizio mensa e piccoli lavoretti in atelier, in un ambiente protetto presso la __________ (doc. AI 6/1-3 e 10/1), è stata posta al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità 70%) a contare dal 1° febbraio 2002 per ragioni psichiatriche (doc. AI 18/1, 23/1-2 e 24/1-2).

                               1.2.   Nel dicembre 2005 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 26/1).

                                         In questo contesto, appurata la stazionarietà della situazione psichiatrica (doc. AI 30/1-2 e 33/1), ritenuto un guadagno annuo di fr. 16'900.-- conseguito presso la __________ e considerato un reddito da valido di fr. 40'360.--, con progetto d’assegnazione di rendita 20 giugno 2006 l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a prestazioni dell’assicurata a una mezza rendita visto il grado d’invalidità del 58% (doc. AI 34/1-3).

                                         Con decisione 29 agosto 2006 l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2006 (doc. AI 38/1-2).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA adducendo che il suo rapporto di lavoro presso la ditta __________ di __________ è stato disdetto per il 5 settembre 2006, di essere in cura presso il dr. __________ e che per motivi di salute non è in grado di riprendere una nuova attività lavorativa.

                               1.4.   Il 5 ottobre 2006 il TCA ha ricevuto in copia il certificato medico 29 settembre 2006 del dr. __________ che è stato notificato all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di confermare la decisione impugnata osservando che “(…) parte ricorrente afferma di avere subito un peggioramento dello stato di salute con effetto dal 28 agosto 2006 che le impedisce di svolgere la sua attività lavorativa. […] Ne consegue che l’eventuale peggioramento dello stato di salute, essendo stato certificato a seguito dell’emissione della decisione dell’Ufficio AI (e a seguito del progetto di decisione), dovrà essere valutato dall’Ufficio AI all’interno della procedura di revisione. (…)” (doc. V).

                                         Riguardo al certificato medico 29 settembre 2006 del dr. __________ l’Ufficio AI ha ribadito che “(…) il peggioramento dello stato di salute (certificato medicalmente dal 28.08.2006), avvenuto a seguito della decisione impugnata, dovrà essere rivalutato in fase di revisione. (…)” (doc. IX).

                               1.6.   Con osservazioni 20 ottobre 2006 l’assicurata ha prodotto il contratto di lavoro e la disdetta della __________ di __________ adducendo che:

"  (…)

-    ho smesso l’attività quale donna delle pulizie presso la __________ poiché il mio stato di salute non mi permetteva di proseguire un lavoro simile. Ho iniziato un’attività più leggera e confacente al mio stato di salute in qualità di operaia presso la ditta __________ di __________.

-    Il salario che percepivo presso la ditta __________ ammontava a fr. 1'100.--mensili , salario che sarebbe aumentato a fr. 1'200.-- se avessi continuato tale attività. Attività che ho dovuto smettere poiché sono in malattia al 100%.

-    L’Ufficio Invalidità per stabilire il grado d’invalidità ha preso come riferimento l’attività svolta alla __________ dove percepivo fr. 16'900.-- annui. Vorrei invece far presente che il salario sul quale basarsi per il calcolo del grado d’invalidità è quello percepito presso la ditta __________ ovvero fr. 1'200.-- mensili. Prendendo in considerazione tale stipendio risulta una perdita lucrativa del 64%. Quindi il diritto a tre quarti di rendita e non a una mezza rendita.

(…)” (doc. VII)

                               1.7.   Con osservazioni 6 novembre 2006 l’Ufficio AI ha rilevato che:

"  (…)

-    l’Ufficio AI ha redatto il progetto di decisione del 20 giugno 2006 inoltrandolo all’assicurata;

-    l’assicurata non ha presentato osservazioni alcune nei 30 giorni che le sono stati concessi;

-    l’Ufficio AI non poteva quindi sapere che nel frattempo l’assicurata avesse nuovamente cambiato datore di lavoro, quindi rettamente ha emesso la decisione del 29 agosto 2006 considerando quale reddito ipotetico da invalido quello di fr. 16'900.-- indicato dalla ditta __________, precedente datore di lavoro dell’assicurata;

-    era dovere dell’assicurata informare l’Ufficio AI in merito alle modifiche rilevanti del suo stato lavorativo, pertanto essendo la medesima inadempiente, le manchevolezze non possono essere ascritte all’Uffico AI;

-    dal contratto di lavoro con la __________ (contratto ignorato dallo scrivente Ufficio per manchevolezze dell’assicurata) si rileva che il medesimo ha avuto inizio con effetto dal 01.07.2006. Tuttavia, parte ricorrente non ne ha informato l’Ufficio AI, che aveva nel frattempo emesso il progetto di decisione;

-    dagli atti all’incarto emerge inoltre che parte ricorrente, dopo la disdetta del rapporto lavorativo con la __________, si sia annunciata presso l’assicurazio-ne disoccupazione per la ricerca di un posto di lavoro al 100%.

(…)” (doc. XI)

                               1.8.   Con lettera 19 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA copia della scheda dell’Ufficio Regionale di Collocamento dell’assicurata nella quale figura la seguente osservazione: “(…) per info vi comunico che l’assicurata dal 23.11.06 è di nuovo abile al lavoro (…)” (doc. XIII/Bis).

                                         I doc. XIII e XIII/Bis sono stati trasmessi alle parti con possibilità di inoltrare osservazioni scritte.

                                         Con osservazioni 9 gennaio 2007 l’Ufficio AI si è riconfermato nelle proprie allegazioni.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l’ufficio AI era legittimato a ridurre in via di revisione, da intera a mezza, con effetto dal 1° ottobre 2006, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

                               2.5.   Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che il 6 febbraio 2003, nell’ambito della richiesta di prestazioni AI 18 dicembre 2001 (doc. AI 1/1-7), la segretaria/ispettrice __________ aveva richiesto un parere medico adducendo:

"  (…)

Trattasi di Ata 48enne attualmente impiegata presso il __________ e precedentemente quale operaia di fabbrica inabile causa problemi psi.

(…)

Impiegata nel 2001 nell’ambito di un programma occupazionale presso la __________ a fr. 2600 mensili.

In seguito aiuto cucina presso il __________ fino a fine agosto 2002.

Il dr. __________ nel suo rapporto del 16.1.02 certifica un’IL pressoché totale (rendimento ridotto del 70%) quale impiegata di fabbrica.

Il dr. __________ nel suo rapporto del 22.1.02 certifica un’abilità totale in ambito protetto con insorgenza di un’IL totale nei periodi di maggiore scompenso.

IL del 50% dal 2.01 continua con periodi di IL oscillanti tra il 20 e l’80%.

(…)” (doc. AI 17/1)

                                         Nella proposta 25 febbraio 2003 il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

"  (…)

Diversi ricoveri a carattere psichico nel passato con attuale regolare psicoterapia medicamentosa e sostegno con colloqui.

La patologia psichiatrica è invalidante con solo parziale attività possibile in ambito protetto secondo gli atti medici a dossier.

Propongo rendita completa.

Qualora verrà documentata una regolare attività in ambito protetto per un periodo di tempo prolungato si procederà a rivalutazione della rendita e presa in discussione di atti reintegrativi.

(…)” (doc. AI 18/1)

                                         Con comunicazione 7 aprile e decisioni 13 giugno 2003 all’assicurata è stato quindi riconosciuto il diritto a una rendita intera in base a un grado d’invalidità del 70% dal 1° febbraio 2002 (doc. AI 22/1-2 e 23/1-2 e 24/1-2).

                               2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera di invalidità.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’agosto 2006 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata abbiano subito una modifica tale da giustificare la riduzione della rendita.

                            2.6.1.   Per quanto riguarda l’evoluzione dello stato valetudinario, durante la prima procedura sfociata con l’assegnazione di una rendita intera a contare dal 1° febbraio 2002, dagli accertamenti medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico e nel suo allegato 16 gennaio 2002 (doc. AI 5/1-5), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiodepressiva con fasi maniacali” (doc. AI 5/1), aveva attestato che il danno alla salute causava una flessione del rendimento nella sua attività presso il __________ e che quale impiegata presso la ditta __________ la flessione era del 70% (doc. AI 5/5).

                                         Sempre il dr. __________, nel rapporto di decorso 22 settembre 2002, aveva attestato che lo stato di salute era peggiorato precisando che l’assicurata “(…) non riesce a svolgere un lavoro fuori un ambito protetto (…)” (doc. 16/1).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico e nel suo allegato 22 gennaio 2002 (doc. AI 7/1-6), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo subacuto psicotico di tipo prevalentemente delirante (ICD-10 F 23.3)”, aveva attestato, dal febbraio 2001, una “(…) inabilità oscillante tra 20 e 80%, con periodi abbastanza lunghi di buon funzionamento in ambito protetto (…)” (doc. AI 7/1) precisando che “(…) malgrado una grande volontà e collaboratività, la paziente diventa facilmente interpretativa, sentendosi minacciata da ogni piccolo avvenimento, perdendo la concentrazione. Mantiene però un contatto affettivo buono con colleghi e superiori e fino a un certo punto può essere rassicurata e mantenuta almeno fisicamente al lavoro. Questa situazione richiede un ambito protetto. […] La paziente ha un ottimo carattere, ma malgrado la sua formazione di odontotecnica in __________, oggi un’attività più differenziata da quella di operaia o cameriera, non è proponibile (…)” (doc. AI 7/4).

                                         Sempre il dr. __________, nel rapporto di decorso 18 settembre 2002, aveva confermato il suo rapporto 22 gennaio 2002, attestato che lo stato di salute era stazionario e osservato che “(…) la paziente riesce a mantenere un buon equilibrio grazie alla terapia farmacologica, alla psicoterapia e all’occupazione presso un posto di lavoro semi-protetto, cioè più tollerante e con orari ridotti (…)” (doc. AI 15/1).

                                         Nell’ambito della revisione, intrapresa d’ufficio nel dicembre 2005, il dr. __________, nel rapporto di decorso 13 gennaio 2006, ha attestato uno stato di salute stazionario senza modifiche delle diagnosi (doc. AI 27/1).

                                         Anche il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 febbraio 2006 (doc. AI 30/1-2), ha attestato uno stato di salute stazionario senza modifica delle diagnosi puntualizzando che “(…) la paziente ha attraversato un periodo abbastanza burrascoso nel contesto della menopausa e del distacco inevitabile dai suoi figli: il peso psicologico del figlio, abbastanza difficile, è diminuito, malgrado non tutti i problemi siano risolti. Al livello operativo, e nel senso di un inserimento professionale, coordinato dal responsabile dei posti riabilitativi esterni della __________ del __________, __________, dal 1 aprile 2005 la paziente è impiegata all’80% presso la ditta __________ di __________ come ausiliaria di pulizie. Il suo stipendio mensile ammonta a fr. 1'300.--. Un’occupazione nel libero mercato fallirebbe presto per via dei vissuti interpretativi che emergono regolarmente quando si sente sotto pressione (…)” (doc. AI 30/2).

                                         Dalle risultanze mediche appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a giustificare una modifica della rendita in via di revisione.

                                         In questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 giugno 2006, ha osservato che “(…) in effetti la situazione psichiatrica presente è del tutto stazionaria e prognosticamente non sono da aspettarsi dei miglioramenti sostanziali clinicamente tali da presupporre un cambiamento delle esigibilità. Attualmente ricordo che la Ata sta effettuando una attività in ambiente apparentemente di tipo occupazionale protetto mentre se si trattasse di occupazione nell’ambito del mercato libero come espresso dallo psichiatra curante essa sarebbe non possibile. Propongo pertanto a livello medico teorico di riconvalidare le attuali prestazioni (…)” (doc. 33/1).

                            2.6.2.   Per quanto riguarda la situazione economica va qui rilevato quanto segue.

                                         Con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). L’incapacità al guadagno è data dalla perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili (art. 7 cpv. 1 LPGA).

                                         L’invalidità è quindi un concetto economico e non medico.

                                         Certo che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito del medico consiste quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

                                         Tuttavia, come è già stato rilevato in numerose sentenze, la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         Detto diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

                                         In concreto l’Ufficio AI, in sede di revisione, effettuando un confronto tra il reddito senza invalidità di fr. 40'360.-- e quello da invalido di fr. 16'900.-- (doc. AI 34/2), ha riconosciuto un grado d’invalidità del 58%.

                                         Per stabilire il reddito senza l’invalidità l’amministrazione si è basata sui dati statistici in base alle RSS.

                                         Il dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico AI 22 gennaio 2002, ha rilevato che:

"  (…)

Seguo la signora RI 1 dal 27 ottobre 1995, segnalatami dal suo medico curante, dr. __________, a causa della prima comparsa di ansie ipocondriache con insonnia in seguito ad una delusione affettiva.

(…) Nel 1988 il matrimonio è sfociato nel divorzio a causa del carattere difficile e talvolta violento del marito.

Dopo il divorzio la signora è andata a vivere con i figli, ed ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica.

(…)

A causa delle sue paure e dei suoi disturbi, la signora RI 1, malgrado la sua insistenza di lavorare non appena poteva, ha perso nel corso degli anni diverse giornate di lavoro e, per la fine di giugno 1998 è stata licenziata per questo motivo. (…)” doc. AI 7/5)

                                         Sempre il dr. __________, nel rapporto medico 16 gennaio 2002, ha attestato che l’assicurata “(…) nel 1994 lavorava, presso la ditta __________, in fabbrica di produzione, era molto apprezzata (…)” (doc. AI 5/2)

                                         Prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurata ha dunque lavorato come operaia di fabbrica.

                                         Pertanto il reddito da valido deve essere stabilito in modo concreto e meglio ritenendo l’ultimo reddito che l’assicurata ha percepito prima del danno alla salute adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).

                                         Infatti, soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Di conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, una volta stabilito il reddito da valido (secondo i dati statistici solo nel caso in cui si rilevasse impossibile stabilirlo concretamente), si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005.

                                         Dai soli atti di causa non è nemmeno possibile stabilire quale sia il reddito da invalido dell’assicurata.

                                         Infatti, il dr. __________, nel certificato medico 29 settembre 2006 (doc. III), ha attestato un peggioramento dello stato di salute a contare dal 28 agosto 2006.

                                         Al riguardo va qui ricordato che secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI, che regola la modificazione del diritto, si deve tenere conto di un miglioramento dello stato di salute allorché esso è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

                                         Ora, durante la sua attività iniziata il 1° aprile 2005 presso la __________, con un salario mensile di fr. 1'300.-- per tredici mensilità, l’assicurata ha avuto dei periodi di incapacità totale al lavoro nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2005 e gennaio 2006 (doc. AI 28/1-3).

                                         Inoltre, a suo dire, l’attività per la __________ ha dovuto essere interrotta per motivi di salute e la nuova occupazione presso la __________, con un salario di fr. 1'100.-- mensili, non è durata nemmeno tre mesi essendo in malattia al 100% (doc. VII, B1 e B2).

                                         In simili circostanze, senza i necessari accertamenti, non è dunque possibile ritenere, come fatto dall’amministrazione, l’importo di fr. 16'900 (fr. 1'300.-- x 13) quale reddito da invalido.

                                         Anche per questa ragione gli atti devono pertanto essere rinviati all’Ufficio AI perché appuri quale attività lavorativa può effettivamente ancora svolgere l’assicurata e quale è il suo reddito da invalida.

                                         Nel pronunciarsi nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005 l’Ufficio AI dovrà quindi valutare compiutamente la situazione valetudinaria dell’assicurata oltre che tenere conto delle risultanze degli accertamenti economici da effettuare.

                                         Questo vale anche se nella scheda dell’Ufficio regionale di collocamento vi è la seguente osservazione: “(…) per info vi comunico che l’assicurata dal 23.11.06 è di nuovo abile al lavoro (…)” (doc. XIII/Bis). Infatti, oltretutto non sapendo su cosa si fonda tale osservazione, se dovesse risultare inabile al lavoro l’assicurazione contro la disoccupazione potrebbe chiedere la restituzione di prestazioni versate indebitamente.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come sopra indicato.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.2.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.133 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2007 32.2006.133 — Swissrulings