Raccomandata
Incarto n. 32.2006.13 FC/sc
Lugano 26 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, nel dicembre 1999 ha presentato una domanda volta ad ottenere prestazioni AI dichiarando di soffrire dal 1981 di “esaurimento” (doc. AI 3-1). Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI ha respinto la domanda con decisione del 11 giugno 2002 ritenendo che il danno alla salute di cui l’assicurata era portatrice non era invalidante (doc. AI 31-1). Detta decisione, contestata dalla ricorrente, è in seguito stata confermata dal TCA con giudizio del 20 febbraio 2003 (inc. 32.2002.88) e, successivamente, anche dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) mediante pronuncia del 12 luglio 2004 (I 188/03).
1.2. Nel mese di luglio 2004 l'assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 41-1). Dopo gli accertamenti del caso, con decisione 13 dicembre 2004 l'Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni con le seguenti motivazioni:
" Gentile Signora RI 1
Abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Disposizioni legali
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). Dal 1° gennaio 2004 (entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione della LAI), un grado d'invalidità del 60 al 69 % da diritto a tre quarti di rendita e a partire dal 70 % a una rendita intera.
Per determinare il grado d'invalidità delle persone senza attività lucrativa si verifica la limitazione nell'esecuzione delle abituali mansioni domestiche, rispetto a come venivano svolte prima dell'insorgenza del danno alla salute (art. 27 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Esito degli accertamenti:
● Dall'esame della documentazione medica acquisita agli atti, si evince che non vi é stato alcun cambiamento di rilievo dello stato di salute rispetto alla nostra precedente valutazione che ha portato alla decisione di rifiuto del 11.06.2002. Contro tale decisione é stato presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale lo ha respinto con sentenza del 20.02.2003.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni, con sentenza del 12.07.2004, ha confermato la validità della nostra presa di posizione.
● La nuova documentazione medica prodotta descrive in pratica una situazione sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia psichiatrica del 2001. Pertanto, lo stato di salute si può ritenere invariato e si conferma un impedimento quale casalinga del 25% per la problematica reumatologica.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 53-1)
1.3. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, per il tramite della signora __________, assistente sociale a __________, la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d’invalidità, in data 12 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha emanato una decisione su opposizione confermando il precedente provvedimento con le seguenti motivazioni:
" (...)
4. Nella determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti medici per prendere posizione e all'occorrenza, su documenti provenienti da altri specialisti. II compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare (DTF 125 V 261 cons. 4). Inoltre, le informazioni mediche sono fondamentali per valutare quali siano le prestazioni lavorative ancora esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 cons. 4).
5. In concreto l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione chiedendo una nuova valutazione della situazione.
Come visto la documentazione all'incarto, segnatamente il rapporto medico stilato dal Dr. __________ del Servizio Psicosociale di __________ il 1. ottobre 2004, è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR). Quest'ultimo, per il tramite del Dr. __________, ha avuto modo di indicare che la situazione indicata dal Dr. __________ è in pratica sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia stilata dal Dr. __________ nel luglio 2001.
Considerato tuttavia come l'assicurata in sede di opposizione ha trasmesso un nuovo certificato del Dr. __________ datato 20 gennaio 2005 il dossier è stato nuovamente sottoposto al SMR. Il Dr. __________ ha avuto modo di riconfermare che, dal punto di vista medico, lo stato di salute e le diagnosi non si sono modificate rispetto alla precedente valutazione che ha portato l'amministrazione ad emanare una decisione di rifiuto di prestazioni.
II certificato del Dr. __________ 20.1.2005 risulta infatti del tutto generico, privo delle diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive, e non può quindi essere considerato atto a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta.
In definitiva risulta che la decisione impugnata appare corretta e merita quindi conferma.
L'Ufficio AI del Canton Ticino pertanto
risolve:
1. L'opposizione è respinta.
2. La procedura è gratuita. (...)" (Doc. AI 60-3+4)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato il provvedimento amministrativo e ribadito quanto chiesto con l’opposi-zione, argomentando:
" Egregio signore, Gentile signore,
Con la presente inoltro ricorso entro i termini legali alla decisione emessa dall'Ufficio delle assicurazioni sociali il 12.12.2005.
Come da decisione allegata la mia prima richiesta di prestazioni inerenti la mia incapacità lavorativa é stata inoltrata nel 1999 con rifiuto dalle diverse istanze di ricorso e conclusa nel 2002.
● Nel 2004 ho inoltrato una nuova domanda di prestazioni all'ufficio invalidità avvalendomi delle nuove valutazioni dei medici curanti Dr. __________, psichiatra e Dr. __________, medico generico per un peggioramento della mia salute.
● Questi rapporti come pure l'intera pratica é stata in sede di istruttoria, esaminata dall'Ufficio delle assicurazioni sociali tramite il Servizio Medico Regionale il quale ha ribadito che l'incapacità lavorativa riguarda il 25% e che nessuna variazione riguardo alla mia salute è certificabile.
● In tal senso mi oppongo a __________ decisione in quanto non sono stata sottoposta, in questa nuova valutazione, ad ulteriori accertamenti e il Dr. __________ si é basato unicamente sui rapporti a sua disposizione senza richiedere verifiche ulteriori.
● Chiedo che sia richiesta una perizia ad un terzo medico competente per certificare lo stato di salute. Di mia iniziativa e in accordo con il mio medico curante, Dr. __________, mi farò visitare da un nuovo medico e sarà mia premura inviarvi tale documento al più presto.
Vi ringrazio di accordarmi quindi un termine per apportare quest'ulteriore elemento di valutazione.
● Chiedo che la mia incapacità lavorativa non sia limitata alle attività di ordine domestico in quanto la mia malattia e le sue manifestazioni sono insorte nel 1980 quando lavoravo presso una ditta di camicerie.
Proprio a seguito della malattia e dopo aver beneficiato per lungo tempo della perdita di guadagno la mia attività professionale ne è stata influenzata. Da allora ho cercato di trovare degli impieghi che non fossero dipendenti dalla mia instabilità. Il trovarmi già confrontata a delle difficoltà per quello che riguarda le mansioni della vita domestica, a cui devo ricorrere all'aiuto di famigliari e per diverso tempo ai servizi di aiuto domiciliare, mi impedisce ed influenza la mia prospettiva inerente ad un'attività lavorativa.
Gli svenimenti ed i relativi disturbi mi confrontano alla mia limitatezza e non posso garantire una continuità agli impegni.
Sarà mia premura al più presto inviarvi ulteriori valutazioni mediche in complemento alla documentazione che vi verrà sottoposta e mi auguro che rivaluterete la mia situazione nell'ambito dell'opposizione." (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato come nel suo gravame l’assicurata sollevasse in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha confermato il contenuto della decisione su opposizione chiedendo la reiezione del gravame (III).
1.6. In data 13 febbraio 2006 il dr. __________, specialista in psichiatria, ha presentato una propria valutazione dello stato di RI 1, dopo averla visitata il 9 febbraio 2006, con le seguenti conclusioni:
" (...)
Commento conclusivo al protocollo
La valutazione complessiva del protocollo indica la presenza di uno stato di tensione e di ipersensibilità dell'intero spettro emotivo nell'ambito di un soggetto caratterizzato da tratti istrionici.
4. DIAGNOSI
Disturbo di personalità istrionico (ICD10-F60.4)
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD1O-F45.4) Immaturità e ipersensibilità emotiva
5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO
Tenuto conto dell'immaturità e dell'ipersensibilità emotiva con risorse di mentalizzazione carenti in una struttura di personalità istrionica fortemente disadattata e incapace di fare fronte a buona parte delle sue mansioni quotidiane ritengo che la paziente presenti una incapacità lavorativa nella misura del 50% in qualità di casalinga e nella misura dell'100% in qualità di operaia." (Doc. V)
1.7. Alla luce delle “Annotazioni” redatte il 27 febbraio 2006 dal medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI, con risposta del 28 febbraio 2006, ha osservato:
" (...)
II certificato medico di cui sopra è stato sottoposto come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con annotazioni 27 febbraio 2006 qui allegateVi come non vi siano nel caso concreto elementi oggettivi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in oggetto, escludendo di conseguenza un eventuale peggioramento dello stato di salute di quest'ultima.
Il Dr. __________ del SMR dell'AI ha specificato nelle proprie annotazioni in fine di cui sopra che: "[...] In conclusione l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di constatare una modifica sostanziale dello stato di salute, stato di salute caratterizzato da un noto disturbo di tipo isterico. Oltre al disturbo conversivo/istrionico non risulta la presenza di un altro disturbo psichiatrico di tipo invalidante".
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Va detto ancora che qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);
2.8. Successivamente all’emanazione della pronunzia 12 luglio 2004 del TFA, confermativa della STCA del 20 febbraio 2003 e, quindi, del diniego di prestazioni stabilito dall’amministrazione con provvedimento del 11 giugno 2002 (cfr. sopra consid. 1.1), l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, nella quale ha fatto valere di essere sofferente, dal 1980, di “problemi importanti all’apparato locomotore, fibriomalgia, depressione”. L’Ufficio AI ha innanzitutto chiesto alla richiedente di precisare e documentare, mediante produzione di un certificato medico, l’avvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI 47-1). In data 16 agosto 2004 il dr. __________, specialista in psichiatria e medico curante dell’assicurata dal mese di ottobre 2003, ha fatto pervenire un certificato medico del seguente tenore:
" La signora RI 1 è in nostra cura dal 20.10.2003, segnalata dal medico curante Dr. __________, per peggioramento della situazione clinica.
In particolare acutizzazione della sindrome depressiva cronica e sindrome somatoforme associata a crisi isteriche, così come sindrome lombo-spondilogena cronica. Questa situazione rende la capacità lavorativa attualmente nulla." (Doc. AI 48-1)
In seguito, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 1. ottobre 2004, ha posto come diagnosi “Stato depressivo cronico con sindrome somatoforme associata a crisi isteriche in personalità immatura con scarse risorse mentali, Vittima di violenze fisiche dal fratello, QI 72, Sindrome lombospondilogena cronica” dichiarandola inabile al lavoro nella misura del 50% come casalinga e argomentando come segue:
" (...)
4. Disturbi soggettivi
La paziente lamenta dolori generalizzati, disturbi del sonno, dell'umore, dello slancio vitale con incapacità al lavoro sia all'esterno che in casa come casalinga dove è fortunatamente aiutata dalla madre e dalla sorella.
5. Constatazioni
Si tratta di una paziente con aspetto seduttivo, le risorse psicologiche e cognitive molto scarse.
Le esternazioni rivolte al pessimismo e alla negatività, crisi depressive e crisi d'isteria sono state manifestate a più riprese al servizio con pseudo svenimenti, tremori, cadute, afasia.
La paziente non ha risorse migliori per far fronte alla situazione attuale, ha comunque per la prima volta potuto difendersi dalle aggressioni del fratello con la denuncia alla polizia.
Al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione, proponiamo il riconoscimento dell'invalidità alla signora quale casalinga al 50%." (Doc. AI 50-4+5)
Nel suo Rapporto medico del 9 dicembre 2004, il dr. __________, medico SMR, osservato come l’attuale referto del dr. __________ descrivesse in pratica una situazione sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia psichiatrica del 2001, ha concluso per uno stato di salute invariato con un impedimento quale casalinga del 25% per la problematica reumatologica e, quindi, esposto:
" Rapporto medico
Diagnosi principale
- disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7 - disturbo somatoforme indifferenziato F 45.1
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Perizia Dr. __________ 5.2002 sindrome fibriomialgia alterazioni degenerative del rachide lombare cifoscoliosi lombare decondizionamento muscolare nota sindrome del tunnel carpale bilaterale
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL
Limiti funzionali
Carichi fino a 15 kg Possibilità di cambiare spesso posizione del rachide Non movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale Quale casalinga rendimento ridotto del 25% Quale cucitrice rendimento ridotto del 10%
IL in %
Attività abituale
25
Attività adeguata
Inizio IL duratura Mese/anno
Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)
(...)
Altre osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.
Assicurata sottoposta a perizia psichiatrica nel 2001 (Dr. __________) con allora diagnosi di: - disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7 - disturbo somatoforme indifferenziato F 45.1 disturbi allora soggettivi: sensazioni di svenimenti ripetuti, tremori, pochi contatti fuori casa oggettivi: intelligenza al limite inferiore, personalità poco differenziata e poco introspettiva, analfabeta rapporto attuale del Dr. __________: diagnosi: stato depressivo cronico con sindrome somatoforme associata e crisi isteriche in personalità immatura con scarse risorse mentali viene indicata una evoluzione depressiva dal 1981 I disturbi descritti si sovrappongono a quelli già fatti notare nel 2001: chiusura su se stessa, crisi di pianto, svenimenti, necessita di aiuto da terzi per le attività di casalinga. Questi disturbi (presenti in pratica dagli anni 80 come affermato dal Dr. __________) sono un'espressione delle note diagnosi di disturbo di conversione con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato. Dall'attuale documentazione medica non risulta un peggioramento dello stato di salute di rilievo, anzi dall'anamnesi risulta che l'assicurata riesce attualmente a difendersi dalle aggressioni del fratello mostrando quindi una reattività migliore.
(Doc. AI 52-1+3)
Sulla base di queste conclusioni, l’amministrazione, con decisione 13 dicembre 2004, ha nuovamente negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado d’invalidità della richiedente inferiore al 40% (doc. AI 53-1; cfr. sopra consid. 1.2).
2.9. In sede di opposizione, l’assistente sociale che segue RI 1 ha affermato quanto segue:
" Gentili signore, Egregio Signori,
Ci permettiamo In qualità di assistente sociale del comune di inoltrare, per e con l'interessata, opposizione Inerente alla vostra decisione di rifiuto alle prestazioni.
La situazione di salute anche in collaborazione con il medico psichiatra Dr. __________ non può essere sovrapponibile a quella presente In occasione delle vostre valutazioni del 2001.
Ricordiamo inoltre che oltre all'aggravarsi sotto il plano psichiatrico restano sempre dei disturbi fisici già più volte documentanti che confermano le condizioni precarie di salute.
Infatti la signora anche per i compiti domestici deve avvalersi regolarmente del servizio aiuto domiciliare (ca. due volte per settimana). Inoltre nei momenti acuti anche i famigliari, in particolare il marito, deve occuparsi della faccende domestiche.
Le condizioni di salute psichici e fisici della signora implicano un'incostanza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.
Vi chiediamo di rivedere la situazione sia alla luce dell'ulteriore rapporto medico redatto dal Dr. __________ nel mese di ottobre 2004 e di fare delle nuove valutazioni.
Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi informazioni complementari e porgiamo con la presente I nostri distinti saluti." (Doc. AI 55-1)
Dal canto suo, il dr. __________, in uno scritto del 20 gennaio 2005, ha affermato che in occasione della visita della paziente del 19 gennaio 2005 aveva trovato la sua situazione clinica “peggiorata rispetto all’anno scorso” (doc. AI 54-1).
Nelle sue “Annotazioni” del 31 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha dichiarato:
" Vedi rapporto SMR del 9.12.2004
In fase di opposizione non vengono forniti nuovi elementi clinici di rilievo.
Dal punto di vista medico non vi sono modifiche dello stato di salute e delle diagnosi che hanno portato al rifiuto di prestazioni in precedenza. Il tipo di patologia psichiatrica che l'assicurata presenta difficilmente muterà nel tempo. II funzionamento sociale e familiare dipende il prima linea da fattori sociali e familiari, fattori non invalidanti nel senso dell'AI." (Doc. AI 58-1)
Con la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005, l’amministrazione, rilevato come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 60; cfr. consid. 1.3).
2.10. Con il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.4).
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
2.11. Nella fattispecie, nel giugno 2004 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo in sostanza valere i medesimi problemi alla salute lamentati in occasione della procedura amministrativa sfociata nella decisione 11 giugno 2002.
L’Ufficio AI ha quindi chiesto all’assicurata di produrre un certificato medico attestante l’avvenuto peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 47-1). RI 1 ha esibito un certificato del medico curante dr. __________, psichiatra, datato 16 agosto 2004, alla luce del quale l’amministrazione ha chiesto più dettagliate informazioni a questo sanitario, il quale vi ha dato seguito mediante il suo rapporto medico del 1. ottobre 2004 (doc. AI 50; cfr. sopra consid. 2.7).
In sede risorsuale l’assicurata, ai fini di documentare l’addotto peggioramento delle sue condizioni, ha altresì prodotto un referto del dr. __________, psichiatra, datato 13 febbraio 2006 (doc. V; cfr. consid. 1.6).
Ora, questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che l’assicurata circoscrive l’addotto peggioramento essenzialmente alla problematica psichiatrica, non avendo per contro prodotto alcuna certificazione che documenti un eventuale aggravamento della componente reumatologica/ortopedica.
Per quanto concerne le patologie psichiatriche di cui è affetta la ricorrente, questo TCA, tutto ben valutato e sulla base delle motivazioni che seguono, ritiene che non siano presenti elementi tali da giustificare un peggioramento rilevante delle patologie diagnosticate.
In occasione della prima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva incaricato il dr. __________, psichiatra e direttore del Settore sottoceneri dell’OSC, di eseguire una perizia psichiatrica. Nel dettagliato e completo referto 30 luglio 2001, lo specialista, dopo aver esposto in modo esaustivo anamnesi e situazione della paziente e proceduto a numerosi colloqui, aveva posto la seguente diagnosi: disturbo di conversione con sintomatologia mista (ICD 10: F 44.7) e disturbo somatoforme indifferenziato (F 45.1). Lo specialista ha descritto il quadro sintomatologico di tipo conversivo, ovvero caratterizzato da palpitazioni, “cadute”, stati di agitazione psicomotoria, rilevando come alla paziente fossero da anni stati prescritti antidepressivi e tranquillanti dai suoi medici curanti.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ aveva precisato:
" (…)
Da un punto di vista medico-psichiatrico, le menomazioni qualitative e quantitative sono legate essenzialmente ai sintomi conversivi descritti sopra. Secondo il nostro parere essi non sono tuttavia di una gravità tale da compromettere l'attività di casalinga. Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta precedentemente (cucitrice) il grado d'inabilità dipenderà essenzialmente dalla valutazione somatica. Riteniamo tuttavia che ci sia una chiara tendenza all'aggravamento inconsapevole della paziente, anche per quanto concerne i dolori lamentati alle braccia. Da un punto di vista medico-psichiatrico, ferma restando l'esclusione di patologie somatiche particolari, la riteniamo abile al 100% nell'attività precedentemente svolta (cucitrice). (…)"
(Doc. AI 28 pag. 7)
Infine, egli ha ritenuto che “ dei provvedimenti ’integrazione non ci sembrano necessari, considerato che la paziente è potenzialmente e teoricamente in grado di riprendere il genere di lavoro abituale e di svolgere l’attività di casalinga” (doc. AI 28; cfr. STCA del 20 febbraio 2003).
Dal canto suo, nel suo rapporto del 1. ottobre 2004, il medico curante dell’assicurata, dr. __________, ha posto come diagnosi “Stato depressivo cronico con sindrome somatoforme associata a crisi isteriche in personalità immatura con scarse risorse mentali” ritenendola incapace come casalinga nella misura del 50% (cfr. consid. 2.7).
I disturbi soggettivi elencati dallo specialista (che essenzialmente li ritiene presenti sin dal 1981), quali dolori generalizzati, pseudo svenimenti, tremori, disturbi del sonno, dell’umore, dello slancio vitale e incapacità di affrontare le faccende quotidiane, coincidono essenzialmente con quelli evidenziati dal dr. __________ nel suo referto del 30 luglio 2001 (cfr. doc. AI 19-3 risp. 50).
Secondo il medico SMR dr. __________, interpellato in merito il 9 dicembre 2004, tale sintomatologia sarebbe un’espressione delle note diagnosi di disturbo di conversione con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato. Con motivazioni pertinenti, il sanitario SMR ha quindi ritenuto non oggettivabile un peggioramento di rilievo delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. consid. 2.7, doc. AI 52).
In effetti, la valutazione della capacità lavorativa espressa dal dr. __________ non appare sorretta da argomentazioni sufficienti e tali da poter in qualche modo modificare la pertinenza delle conclusioni basate sull’approfondita valutazione esperita nel 2001 dal dr. __________. Si rilevi in proposito che il curante della ricorrente raccomanda all’Ufficio AI il riconoscimento di un grado di inabilità del 50% come casalinga “al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione”, e, quindi, con un fine parzialmente terapeutico. Fine, questo, che tuttavia non rientra in quelli tutelati dall’AI.
Non permette di concludere altrimenti nemmeno la certificazione del dr. __________ datata 20 gennaio 2005 giacché essa si limita essenzialmente a evidenziare un ulteriore peggioramento della situazione clinica (doc. AI 54). Tale attestazione risulta in effetti del tutto generica e carente dal profilo della descrizione dei sintomi e della diagnosi.
A prescindere quindi dalle considerazioni che si impongono, giusta la giurisprudenza, sul tema del valore probatorio delle certificazioni del medico di fiducia (cfr. consid. 2.9), ne discende che dalle attestazioni del curante dell’assicurata non è possibile dedurre un sostanziale peggioramento del suo stato di salute.
D’altro canto nemmeno il referto del 13 febbraio 2006 del dr. __________, psichiatra, permette di giungere a conclusioni diverse.
In effetti, lo specialista ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento delle condizioni che tuttavia non è sostanziato né precisato, non indicandone né la misura né l’esatta eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il disturbo dell’umore riscontrato nella paziente, e già noto, tenderebbe a cronicizzarsi, non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato.
In questo senso si è del resto pertinentemente espresso nelle Annotazioni del 27 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il certificato del dr. __________, affermando:
" Assicurata casalinga
Diagnosi: disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7
Disturbo somatoforme indifferenziato
Sindrome fibromialgica
Alterazioni degenerative del rachide lombare
Cifoscoliosi lombare
Decondizionamento muscolare
Nota sindrome del tunnel carpale bilaterale
Valutazione precedente basata su perizia reumatologica dr. __________ 5.2002 e psichiatrica dr. __________ 7.2001.
Il perito dr. __________ ritenne che la problematica psichica non avesse ripercussioni sulla capacità lavorativa quale casalinga.
Con decisione confermata dal tribunale 2.2003 venne negato il diritto a rendita all'assicurata. Decisione confermata con sentenza del 12.7.2004 dal tribunale federale delle assicurazioni.
Nuova richiesta Al del 20.7.2004
- rapporto del dr. __________, psichiatra SPS, descrive una situazione in pratica invariata rispetto al 2001
Rifiuto di rendita con decisione del 13.12.2004 in assenza di modifica di rilievo dello stato di salute, decisione confermata in fase di opposizione.
In fase di ricorso viene presentato rapporto dr. __________ del 13.2.2006, rapporto basato su visita del 9.2.2006. II dr. __________ conclude con le seguenti diagnosi:
disturbo di personalità istrionico F 60.4
sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4
immaturità e ipersensibilità emotiva
sulla base di queste diagnosi egli conclude per una inabilità lavorativa del 50% quale casalinga e del 100% quale operaia.
Valutazione: dalla descrizione data dal dr. __________ prevale tuttora una problematica "isterica" codificata dal dr. __________ sotto disturbo di personalità istrionico F 60.4 mentre il dr. __________ precedentemente l'aveva codificato sotto disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7. Si tratta qui in pratica di una codificazione differente di un stesso problema denominato in passato quale "disturbo isterico". Questi disturbi sono soventi associati a disturbi di personalità, disturbi d'ansia e disturbi somatoformi. Nel caso della presente assicurata l'isteria è associata ad un disturbo somatoforme, valutazione condivisa dal dr. __________ e dal Dr. __________, disturbo rimasto invariato in questi anni.
Confrontando lo stato psichiatrico attuale con quello descritto in precedenza dal dr. __________ la differenza risulta essere la presenza di un tono d'umore orientato al polo negativo senza che possa essere posta la diagnosi di depressione. Dalla descrizione del dr. __________ risulta preponderante la problematica isterica conversiva con comportamento teatrale con "svenimento" della durata di 10 minuti. In presenza di un comportamento teatrale risulta anche difficile accertare la presenza o no di una vera modifica del tono d'umore. Risulta pure invariato il trattamento medicamentoso con Dogmatil (Sulpiride) e Seropram con inoltre Temesta al bisogno.
In conclusione l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di costatare una modifica sostanziale dello stato di salute, stato di salute caratterizzato da un noto disturbo di tipo isterico. Oltre al disturbo conversivo/istrionico non risulta la presenza di un altro disturbo psichiatrico di tipo invalidante." (Doc. VIIbis)
In effetti, il dr. __________ segnala la presenza dei medesimi disturbi lamentati da anni dalla paziente quali stanchezza, dolori, infelicità, oppressione, preoccupazione oltre che il manifestarsi di pseudo svenimenti accompagnati da tremori. Anche la diagnosi cui giunge questo specialista “Disturbo della personalità istrionico, Sindrome somatoforme da dolore persistente” coincide essenzialmente con le diagnosi poste dai precedenti colleghi, con l’eccezione che il dr. __________, rispetto al dr. __________, non pone più la diagnosi di depressione. Si noti che la diagnosi di sindrome isterica era già stata posta nel 1983 dal dr. __________, il quale ne aveva tuttavia esclusa la valenza invalidante. Del resto tutti i sanitari interpellati hanno pure sottolineato la rilevanza nella paziente di una personalità poco differenziata, di risorse personali scarse e assenza di formazione professionale specifica con intelligenza al limite inferiore della norma; trattasi di fattori indubbiamente rilevanti nel caso specifico, ma che non sono di pertinenza dell’AI.
Bisogna quindi concludere che dall’attestazione del 13 febbraio 2006 del dr. __________ non si rilevano elementi che permettano di ammettere, con alta verosimiglianza, l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avvallato dai medici del SMR.
In realtà, a parità sostanziale di diagnosi, il dr. __________, stima l’incapacità lavorativa nel 50%, rispettivamente 100% come operaia motivandola con l’”immaturità, l’ipersensibilità emotiva con risorse di mentalizzazione carenti in una struttura di personalità istrionica fortemente disadattata e incapace di far fronte a buona parte delle mansioni quotidiane” (doc. V). Si tratta quindi di una valutazione diversa, in termini di ripercussioni sulla capacità lavorativa, delle medesime problematiche psichiatriche, la cui terapia medicamentosa (basata su antidepressivi e tranquillanti) è rimasta sostanzialmente invariata.
Rilevato anche come questo Tribunale abbia già avuto modo, nella sentenza del 20 febbraio 2003 (STCA 32.2002.88; cfr. sopra consid. 1.1), di esporre esaurientemente i motivi per cui non vi fossero ragioni per non far proprie le conclusioni cui era giunto il dr. __________ nella sua dettagliata e approfondita perizia del 30 luglio 2001, rispecchiando detto referto tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, appurato d’altra parte come i nuovi atti medici all’inserto non documentino una variazione di rilievo del quadro clinico, che sostanzialmente appare invariato seppur codificato dai medici in modo parzialmente differente, il provvedimento di diniego impugnato deve essere confermato.
Ne consegue che questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici così come quella sul tema della rilevanza della sindrome da dolore somatoforme (consid. 2.10), deve ritenere concludenti e prive di contraddizioni le conclusioni cui è giunto il medico SMR, il quale non intravvede ragioni per ammettere un peggioramento significativo delle condizioni psichiatriche della ricorrente intervenuto tra la perizia del dr. __________ e la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005.
Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Non è superfluo inoltre osservare come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico del 13 febbraio 2006 del dr. __________ (cfr. doc. V) non potrebbe di principio essere preso in considerazione, poiché attestante una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 12 dicembre 2005.
Ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).
In concreto, il rapporto medico in discussione non è sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante (in casu peggioramento) dello stato di salute dell’assi-curata.
Al proposito va altresì ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Per competezza va ribadito infine che con riferimento agli altri problemi alla salute lamentati dalla ricorrente, segnatamente reumatologici e ortopedici, non vi sono all’inserto atti medici che permettano di concludere per un peggioramento e, quindi, per una limitazione rilevante. Né del resto la ricorrente ha in questa sede sostenuto altrimenti, segnatamente nel senso che dette affezioni abbiano subito un deterioramento di rilievo.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa superiore al 60%.
Va tuttavia fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.12. Quanto infine all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente, per la quale a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente salariata, la stessa non può mutare all’esito del presente contendere.
Va qui ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni dopo il matrimonio, celebrato nel 1973, e ha poi interrotto ogni attività lucrativa nel 1980 (doc. AI 3-1), senza poi più riprenderla. Va detto inoltre che l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha mai dichiarato chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro.
Alla luce di queste considerazioni le affermazioni per cui la ripresa di un’attività lucrativa sarebbe essenzialmente ostacolata dal suo stato di salute risultano quantomeno poco credibili.
Ma a prescindere da queste costatazioni, va detto che anche volendo considerare l’assicurata parzialmente salariata, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe comunque la soglia pensionabile del 40%, considerato come sulla base degli accertamenti esperiti è emerso che l’assicurata non presenta un’invalidità di grado pensionabile né quale casalinga nè come cucitrice.
2.13. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti