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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 32.2006.129

25 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,281 parole·~1h 6min·5

Riassunto

Consumo di droghe e alcool. Disturbi psichiatrici

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.129   FC/sc

Lugano 25 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2006 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 5 luglio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Ritenuto,                         in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, già attiva a tempo parziale come ausiliaria di pulizie, il 21 ottobre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente “da tanto tempo (1990)” di mal di schiena (lombalgia) (doc. AI 1-1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 giugno 2004 l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 31,5%, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 25-2).

                               1.2.   Avverso la decisione amministrativa RI 1, patrocinata dal Patronato RA 1, ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, allegando un certificato del 5 maggio 2004 del dr. __________ (doc. AI 28).

                                         Nel febbraio 2005 l’assicurata ha informato l’Ufficio AI di aver subito un secondo intervento chirurgico alla schiena e di aver presentato le dimissioni al suo datore di lavoro (doc. AI 30-1).

                                         Dopo aver esperito ulteriori accertamenti e in particolare aver interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 32), il dr. __________ (doc. AI 34-1), fatte esperire una perizia dal dr. __________ (doc. AI 40) oltre che un’inchiesta economica al domicilio dell’assicurata (doc. AI 43),  con provvedimento del 5 luglio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione stabilendo un grado di invalidità complessivo del 33,29% (29,12% come casalinga e 4,17% come salariata) (doc. AI 57).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, in data 24 agosto 2006 l’assicurata, tramite il Patronato RA 1, è tempestivamente insorta al TCA allegando al gravame un certificato del 27 luglio 2006 del dr. __________ (I).

                                         L’Ufficio AI, nella sua risposta del 5 settembre 2006, ha rilevato come il ricorso non ossequiasse i requisiti di motivazione posti dalla LPTCA e andasse quindi considerato irricevibile. In via subordinata ha chiesto la conferma nel merito del provvedimento contestato (III).

                                         Con ulteriore allegato del 12 settembre 2006 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità facendo valere:

"  (...)

2.     Per i motivi si rinvia all'istanza ricorsuale del 24 agosto 2006.

In quest'istanza per il calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo misto ci si è erroneamente, come non a torto osserva l'intimata, riferiti alle percentuali di limitazione come lavoratrice, rispettivamente come casalinga riportate nella decisione del 16 giugno 2004 e non a quelle rivalutate di cui al provvedimento impugnato del 5 luglio 2006.

Ciò tuttavia non è influente per la valutazione complessiva della capacità lavorativa, avendo il Dr. __________ esplicitamente dichiarato con certificato del 27 luglio 2006 che la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa, nè nella precedente attività, nè in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente indicata. A questo punto è giocoforza ammettere che il provvedimento è stato impugnato con dovuta motivazione.

3.                                                                                                     Prendendo a riferimento la certificazione Dr. __________, il calcolo del grado d'invalidità si presenta come segue:

                                                           quota                     limitazione               grado

                                                           parte                                                      d'invalidità

                  casalinga                       52 %                            56 %                      29 %

                  lavoratrice                      48 %                         100 %                      48 %

                  complessivamente                                                                          77 %

        Di conseguenza la ricorrente ha diritto a una rendita intera d'invalidità.

4.     Si chiede venga il ricorso accolto." (Doc. V)

                               1.4.   Mediante osservazioni del 26 settembre 2006 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata osservando:

"  Considerate le osservazioni 12 settembre 2006 sulla risposta di causa, l'UAI non può che insistere nel chiedere la reiezione del ricorso in oggetto.

Riesaminiamo anzitutto lo scritto del Dott. __________ (neurochirurgia) che dovrebbe invalidare quanto ritenuto dall'amministrazione senza nemmeno indicare quando la paziente è stata visitata l'ultima volta. Il medico curante riferisce: "la paziente lamenta ora un aumento dei disturbi fibromialgici, inoltre c'è anche una certa limitazione funzionale dovuta ad una fissazione estesa. Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta decisivamente meno dolori di prima degli interventi, ma comunque i dolori fibromialgici hanno un carattere invalidante, per cui a mio modo di vedere e contrariamente a quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta abile al lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e leggere" (le sottolineature sono nostre).

Ora, constatato che­

     -     con ricorso 24 agosto 2006, lo scritto del Dott. __________ è stato presentato a sostegno della posizione dell'assicurata, ossia "di essere completamente inabile come lavoratrice con le mansioni di donna delle pulizie" (riferendosi pertanto alla decisione 16 giugno 2004);

     -     con osservazioni 12 settembre 2006, quanto riferito dal medico dovrebbe invece divenire la prova "che la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa, né nella precedente attività, né in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente indicata" (riferendosi solo adesso alla decisione 5 luglio 2006);

     -     indipendentemente dal significato che si vuole dare allo scritto 27 luglio 2006 del Dott. __________, esso non può essere considerato quale certificato medico rispettoso dei (più elementari) requisiti imposti dalla giurisprudenza in materia ed è pertanto privo di qualsiasi valore probatorio;

     -     la motivazione d'un ricorso è ritenuta sufficiente non solo se permette di discernere su quali punti una decisione viene impugnata, ma anche per quali ragioni­

     -     il Dott. __________ si limita a dissentire riferendo in sostanza le lamentazioni della paziente senza chiarire quali aspetti delle perizie del reumatologo Dott. __________ (ovvero lo specialista chiamato ad esprimersi su problemi fibromialgici) siano oggettivamente censurabili;

differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'amministrazione non ritiene "che il provvedimento è stato impugnato con dovuta motivazione". Qualora ciò non bastasse a determinare l'irricevibilità dell'atto, sicuramente ne denuncia la carente giustificazione.

Ad ogni modo, richiamati i contenuti della decisione impugnata, per i motivi finora elencati ed in particolare per il fatto che la nuova documentazione non oggettiva alcun nuovo elemento atto a modificare quanto ritenuto dall'UAI, quanto deciso in luglio 2006 va integralmente confermato." (Doc. VII)

                               1.5.   In data 30 maggio 2007 l’Ufficio AI ha prodotto agli atti documentazione trasmessagli dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ (IX), la quale è stata trasmessa alla ricorrente (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).           

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   L’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

                                         Per quel che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, generalista, il quale nel suo rapporto del 17 febbraio 2003 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Grave discopatia plurisegmentale, stenosi canale spinale, instabilità rotatoria L3/4, stato dopo spinotomia L4/5 artrotomia e recessotomia bilaterale L4/L5, L3/L4 decompressione del canale spinale” , oltre ad una serie di altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (fra le altre: obesità, fibriomalgia, tunnel carpale), e l’ha dichiarata inabile al lavoro quale donna delle pulizie nella misura del 100% dal 18 novembre (2002?) giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 10-1). Il curante ha prodotto certificati medici attestanti consulti di tipo radiologico e neurochirurgico oltre che il rapporto operatorio relativo ad un intervento chirurgico alla schiena per la cura della discopatia degenerativa eseguito dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il 23 gennaio 2003 (doc. AI 12).

                                         Interpellato dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico del 21 luglio 2003, riferendosi alla sindrome lombovertebrale e alle discopatie degenerative lamentate dalla paziente, ha concluso per un’incapacità lavorativa in qualità di donna delle pulizie del 50% e come casalinga del 70% (doc. AI 14-1,3,5).

                                         Sentito il medico del SMR (doc. AI 16-1), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad una perizia eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, con rapporto peritale del 16 dicembre 2003 ha posto la diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di “Stato dopo operazione per ernia discale L3-L4/L4-L3 con applicazione di gabbie Plif negli spazi intersomatici sopradetti; spondilodesi mediante fissatore interno L3-S1” esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  (...)

5.     Valutazione e prognosi

Si tratta di una paziente che ha avuto una grave patologia a livello della colonna lombare con una importante operazione. L'intervento eseguito ha dato un chiaro miglioramento per quanto riguarda la sintomatologia alle gambe. Persiste ancora un importante dolore soprattutto a livello muscolare che si ha la speranza possa regredire con il tempo. La situazione tuttavia mi sembra ormai stabilizzata.

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO

1.     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La paziente ha interrotto completamente il lavoro dal 8.12.02 e l'ha ripreso nel maggio 2003 in misura valutata all'incirca del 30% ma con un rendimento decisamente superiore a detta della paziente.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

La paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda gli arti superiori. Può stare in piedi fino a circa 1 ora poi deve potersi riposare per circa 10 minuti seduta. Può portare  frequentemente pesi fino a 5 kg, raramente pesi fino a 15 kg. Mai superiore ai 15 kg. Può salire e scendere le scale ma non frequentemente. Può stare seduta ma per periodi non superiori alla ½ ora.

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

3-4 ore al giorno.

2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.6 Se si, in che misura?

Del 50%.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno Il 20%?

Dal 8.12.2002.

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Come già detto la paziente ha interrotto il lavoro al 100% dal 8.12.03 e l'ha ripreso nel maggio del 2003 in una misura valutata intorno al 30% ma che a detta della paziente la percentuale è decisamente superiore e raggiunge il 50%.

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?

No.

1.1 Se no, La preghiamo di motivare

Si tratta di una paziente 52enne con una scolarità in __________ della V elementare che ha sempre eseguito soltanto lavori di pulizia. Difficilmente quindi integrabile in una nuova professione.

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

La paziente è molto collaborante e volonterosa. Dice anche di essere molto aiutata dagli alunni delle classi che le fanno già trovare le aule con le sedie sui banchi riducendole quindi notevolmente lo sforzo fisico. Nei lavori più pesanti si fa aiutare dalle colleghe che sembrano collaborare molto bene. Si tratta quindi di una paziente che ha avuto la fortuna di trovarsi in un ambiente di lavoro gradevole e che la stimolano nella prosecuzione del lavoro stesso.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

No." (Doc. AI  19-3+4+5)

                                         L’Ufficio AI ha nuovamente interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il 22 marzo 2004 ha confermato che l’assicurata, dopo una sospensione dal lavoro dall’8 dicembre 2002 al 27 aprile 2003, aveva ripreso la sua attività di ausiliaria di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno (doc. AI 23).

                                         Dal canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12 maggio 2004, con rapporto 7 giugno 2004 ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 45% (doc. AI 24).

                                         Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 16 giugno 2004 ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato un grado d’invalidità complessivo del 31,5% non attingente il grado minimo del 40%, motivando il provvedimento come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 10.12.2003 dal Dr. __________, così come dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica avvenuta in data 12.05.2004 con l'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta globalmente sia come casalinga che come salariata (in detta mansione è stata ritenuta abile al 50% e, visto il del fatto che lei risulta impiegata al 30%, è stata di conseguenza considerata abile totalmente) una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 31.5%.

Il calcolo tramite il quale siamo giunti a detto grado di invalidità è riportato qui di seguito.

Attività                      Quota parte             Limitazione                Grado d'invalidità parziale

salariata                         30 %                          0 %                                                 0 %

casalinga                       70 %                        45 %                                           31.5 %

Grado d'invalidità                                                                                             31.5%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

●      La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (doc. AI 25-1+2)

                               2.9.   Nell’opposizione 30 giugno 2004 RI 1, assistita dal Patronato RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazio-ne sostenendo di essere inabile in misura superiore di quanto accertato dall’Ufficio AI (doc. AI 28-2) e producendo un certificato del 5 maggio 2004 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha posto la diagnosi di “Probabile artrite reumatoide seropositiva debuttante, Fibriomalgia, Sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica con esiti di spondilodesi L3-S1 nel gennaio 2003” (doc. AI 28-6).

                                         In data 2 febbraio 2005 l’assicurata ha informato l’Ufficio AI di aver subito il 14 gennaio 2005 un nuovo intervento chirurgico di stabilizzazione della colona lombare e di essere stata costretta per ragioni di salute ad inoltrare le proprie dimissioni nel gennaio 2005 (doc. AI 30-1,3).

                                         Richiesto in merito, il medico SMR dr. __________ ha così osservato nelle sue Annotazioni 15 aprile 2005:

"  (...)

Valutazione: in considerazione del peggioramento dello stato di salute con seguente intervento chirurgico l'attività di ausiliaria di pulizia non risulta più esigibile anche in futuro.

Conclusione: l'assicurata presenta un provato peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa a partire dal 14.1.2005, data intervento chirurgico. La residua capacità lavorativa potrà essere stabilita definitivamente solo circa dopo 6 mesi dall'intervento. L'assicurata non è più stata vista dal dr. __________ da 5.2004.

Procedere: ad una perizia reumatologica Dr. __________ estate 2005 con dopo nuova inchiesta a domicilio." (Doc. AI 32-2)

                                         Su mandato dell’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha effettuato una perizia datata 18 ottobre 2005 con le seguenti conclusioni e considerazioni:

"  (...)

4.     DIAGNOSI

4.1 DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA Di LAVORO:

Sindrome lombospondilogena cronica

        -     inizialmente alterazioni degenerative multisegmentali senza neurocompressione

        -     stato dopo spinotomia L4/L5 e L3/L4, artrotomia e recessotomia bilaterale L4/L5 e L3/L4, decompressione del canale spinale in entrambi i livelli, PLIF con gabbie in Composit L4/L5 e L3/L4, spondilodesi posteriore L5/S1 e fissazione bilaterale da L3 a S1 il 23.01.03

        -     stato dopo PLIF L2/L3 con fissazione rigida da S1 a L2 e dinamica in L1/L2 il 14.01.05

        sovraccarico del segmento libero adiacente e delle articolazioni sacroiliache

        -     Failed back surgery

Fibromialgia

5.     VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Si tratta di una persona ultimamente attiva come casalinga e impiegata nella pulizia di una scuola, nota da tempo per una fibromialgia e per una sindrome lombospondilogena cronica in presenza di alterazioni degenerative multisegmentali senza neurocompressione. La paziente viene sottoposta a 2 riprese a un intervento chirurgico sul rachide i cui dettagli sono riportati ai punti precedenti.

Nonostante questi interventi la paziente continua a lamentare dolori generalizzati con un fulcro a livello della colonna lombare e un'irradiazione non sistematizzata a entrambi gli arti inferiori.

Questi dolori sono spiegabili solo in parte con i danni strutturali lombari e gli esiti dei relativi interventi. I dolori vanno spiegati piuttosto nell'ambito del processo di cronificazione e della fibromialgia.

La problematica lombare provoca importanti limitazioni funzionali, in particolare nei lavori domestici e alla deambulazione che è limitata a ca. 50 m.

I dolori a livello del cinto scapolare sono aspecifici, prevalentemente di tipo meccanico. In assenza di elementi clinici a favore di una rilevante problematica a carico della cuffia dei rotatori e di elementi clinici per un'artrite reumatoide (diagnosi che era stata discussa nella primavera del 2004), questi dolori sono probabilmente da interpretare nell'ambito della fibromialgia.

La diagnosi di fibromialgia è confermata sulla base di dolori cronici ubiquitari da molti anni in una paziente che a più riprese ha mostrato almeno 12/18 punti di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 Kg.

Al momento non ho evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria attiva. Non è nota un'ipotireosi severa o un'epatite C cronica attiva. Si tratta dunque probabilmente di una fibromialgia "primaria".

Riguardo alla prognosi, non sono a mio avviso da prevedere cambiamenti rilevanti a medio termine.

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.     MENOMAZIONE (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale, da non specialista, non trovo problemi rilevanti. Le problematiche a livello fisico sono state descritte in dettaglio in precedenza, la situazione sociale, come segnalata dalla paziente, è stata riportata.

2.     CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1  COME RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

La paziente è stata sottoposta ad un intervento di spondilodesi da L1 a S1, a questo livello non vi è alcuna mobilità. Ne deriva un sovraccarico dei segmenti liberi adiacenti a livello dorsale e delle articolazioni sacroiliache. La paziente soffre inoltre di dolori cronici generalizzati con un fulcro lombare e agli arti inferiori. Mobilità diminuita e dolori riducono in modo molto importante la capacità lavorativa dell'assicurata in attività pesanti e mediamente pesanti, in attività che implichino rapidi movimenti ripetitivi di qualunque natura; in attività che implichino movimenti del tronco e quindi nella grande maggioranza dei lavori richiesti a una donna delle pulizie e a una casalinga.

Come casalinga nella situazione attuale, l'assicurata può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 40-45%.

2.2  ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a)    Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per lavori molto leggeri è lievemente ridotta, per lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è molto ridotta, per lavori pesanti è esigua e per lavori molto pesanti nulla.

La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla.

b)    Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà della paziente a rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per lavori medi è ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente nulla. La rotazione della mano è normale.

c)    Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è molto ridotta, con rotazione del tronco esigua, seduta e piegata in avanti nulla, eretta e piegata in avanti nulla, inginocchiata lievemente ridotta, con ginocchia inflessione, lievemente ridotta.

d)    Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere posizioni statiche da seduta o eretta è molto ridotta, la paziente deve poter cambiare posizioni e sgranchirsi brevemente indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque lavoro faccia.

e)    Spostarsi, camminare:

La paziente può spostarsi al massimo fino a 50 m, deve in seguito beneficiare di 5 min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non dovrebbe richiedere spostamenti frequenti, neanche per brevi tragitti.

f)     Diversi:

L'impiego delle due mani è possibile normalmente. Lavori in equilibrio non sono esigibili.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale al l'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-­10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

2.3 L'ATTIVITÀ ATTUALE à ANCORA PRATICABILE?

No.

2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO Di ALMENO IL 20 %?

Dall'08.12.2002.

2.8 QUAL È TATO IN SEGUITO LO SVILUPPO DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

La paziente ha interrotto il lavoro al 100% dall'08.012.03 e l'ha ripreso nel maggio 2003 in una misura valutata attorno al 30%. Il lavoro è stato nuovamente interrotto definitivamente l'8 o il 10 gennaio del 2005. Da allora la paziente non lavora. Nei mesi successivi al secondo intervento neurochirurgico la capacità lavorativa era nulla per qualunque lavoro. Dopo la relativa convalescenza che può arrivare fino a 6 mesi, la situazione può essere considerata stabile rispetto a quella attuale.

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.     È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Dal punto di vista reumatologico teorico, è possibile reintegrare la paziente in un'attività leggera e adatta con un rendimento del 50% e un tempo da definire, difficilmente però superiore alle 5 ore al giorno.

2.     È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ Di LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

No.

3.     L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

L'assicurata è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta l'alternanza della posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto d'ora, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti ripetitivi del tronco di qualunque genere, con un rendimento del 50% e un tempo di lavoro massimo di ca. 5 ore." (Doc. AI 40-6+7+8+9)

Nel suo rapporto medico del 27 ottobre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

Diagnosi principale  

  Sindrome lombospondilogena cronica -  inizialmente alterazioni degenerative multisegmentali senza neurocompressione -  stato dopo spinotomia L4-L5 e L3-L4, atrotomia e    recessotomia bilaterale L4-L5 e L3-L4, decompressione del canale spinale in entrambi i livelli, PLIF    con gabbie in Composit L4-L5 e L3-L4, spondilodesi posteriore L5-S1 e fissazione bilaterale dal L3 a    S1 il 23.01.2003 -  stato dopo PLIF L2-L3 con fissazione rigida da S1    a L2 e dinamica in L1-L2 il 14.01.2005 -  sovraccarico del segmento libero adiacente e delle

   articolazioni sacroiliache -  failed back surgery Fibromialgia

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

(...)"

osservando come l’assicurata sia in grado di effettuare un’attività leggera, che permetta l’alternanza della posizione seduta alla posizione in piedi e il rispetto delle regole dell’ergonomia della schiena e eviti movimenti ripetitivi del tronco, nella misura del 50% con un tempo lavorativo di massime 5 ore al giorno (doc. AI 41).

L’amministrazione ha quindi fatto esperire una nuova inchiesta  domiciliare. Con rapporto 23 dicembre 2005, l'incaricata ha concluso per un impedimento del 56% motivando come segue:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

Nessun impedimento.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  14 %

Situazione invariata rispetto alla valutazione del giugno 2004.

Riporto integralmente il commento 2004, letto all'assicurata il 29.11.2005:

La signora RI 1 si impegna a preparare il pranzo, riordinare la cucina, ecc. ma  raramente riesce a preparare anche la cena. Afferma che, verso sera, si sente sfinita senza più forze. Sull'arco della giornata deve distribuire i diversi compiti e dare la priorità solo ad alcuni. Prima della malattia, la signora RI 1 cucinava personalmente piatti elaborati, preparava torte e dolci, la salsa di pomodori, utilizzava gli ortaggi di propria coltivazione, ecc. Ora si affatica molto; cucina con la sedia vicino in modo tale da potersi sedere appena possibile. Non riesce a lavorare al lavello, per esempio per pulire le verdure o altro. In passato preparava personalmente tutto il necessario per fare una grigliata con gli amici ma, ora, ha rinunciato anche questi momenti di piacere. Si tratta di un impegno troppo faticoso. La signora RI 1 lamenta forti dolori alle mani e non riesce più ad impastare, rimestare cibi densi, pelare le patate, ecc. Si é dotata di impastatrice, paiolo elettrico per fare la polenta mentre si fa aiutare dalla figlia per pulire la verdura. A causa delle difficoltà descritte, la signora RI 1 prepara pranzi semplici, non come prima della malattia. L'aiuto da parte dei familiari é divenuto importante. Il marito e la figlia la sostituiscono spesso in cucina, eseguono le pulizie del locale cucina. La signora RI 1 si occupa unicamente del riordino superficiale della cucina, del rigoverno dei piatti utilizzando la lavastoviglie acquistata dopo il danno alla salute.

L'attività svolta dall'assicurata é ridotta rispetto a prima della malattia e complessivamente valuto gli impedimenti nella misura del 40 %.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  80 %

percentuale di invalidità

  16 %

L'assicurata afferma di non riuscire ad eseguire i lavori di pulizia. Impossibile passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti. Utilizza il mocio vileda per rinfrescare il pavimento del salotto dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Ad ogni modo non le è più possibile iniziare e portare a termine questo compito in un lasso di tempo congruo. Riesce a pulire una piccola superficie, magari anche stando seduta, poi cambia posizione, si riposa e riprende il mocio per un altro, breve, momento. A suo modo di vedere non è certo questo il modo di pulire un pavimento.

Personalmente spolvera e riordina alla sua altezza. I familiari e un'amica la sostituiscono nell'esecuzione di tutti gli altri lavori domestici, compreso il cambio delle lenzuola. La signora RI 1 precisa inoltre che, nei giorni in cui il dolore alla gamba sinistra è intenso, non può nemmeno pensare di fare le minime cose di cui si occupa.

Valuto gli impedimenti nella misura dell'80 %. L'autonomia dell'assicurata, nonostante il suo impegno e desiderio di essere autonoma, è minima.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  5 %

La signora RI 1 si reca a fare la spesa con il marito e si limita a spingere il carrello (vi si appoggia, sentendosi più sicura). E' il marito a prendere quanto occorre dagli scaffali, mettere gli acquisti sul nastro scorrevole, comporre le sporte e riordinarle una volta rientrati a casa. L'assicurata evita di sollevare pesi anche leggeri. Il dolore continuo la esaspera ed evita quindi accuratamente di sottoporsi a sforzi che determinano un aumento dei dolori. Evita, inoltre, di recarsi nei supermercati nelle ore più frequentate poiché si sente a disagio fra la gente (senso di confusione, oppressione, bisogno di aria).

Non si sente più sicura nella guida poiché teme di non riuscire a reagire immediatamente in situazioni di necessità. Prepara personalmente i pagamenti mentre la figlia si reca in posta o in banca. Incontra difficoltà nel camminare e le sue passeggiate, eseguite come terapia per mantenersi in movimento, sono anch'esse di breve durata.

Anche in questo ambito l'autonomia dell'assicurata si è ulteriormente ridotta. Gli impedimenti sono valutabili ora nella misura del 50 %.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  80 %

percentuale di invalidità

  12 %

L'assicurata ha rinunciato alla stiratura. Non riesce a mantenere la posizione seduta o eretta per un tempo utile. Lo stesso vale per l'uso della macchina da cucire. La figlia o un'amica la sostituiscono in questo compito mentre lei si limita a stendere sullo stendino basso e a piegare la biancheria che non deve essere ripassata.

Impedimento valutabile nella misura dell'80 %.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  0%

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

-.-

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        15 %

      percentuale degli impedimenti

        60 %

      percentuale di invalidità

        9 %

Nulla da aggiungere a quanto riferito nel giugno 2004.

Impedimento valutabile nella misura del 60 % considerando che si tratta di attività che si svolgono in misura ridotta durante la stagione invernale.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  56 %

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                          Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari e un'amica.

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

Salariata

30 %

Casalinga

70 %

56 %

39 %

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dicembre 2002." (Doc. AI 43-4+5+6)

Richiesto dall’amministrazione nel senso di indicare “la percentuale della capacità lavorativa dell’assicurata e del rendimento presumibile sviluppabile in attività lucrativa confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali, da svolgere sull’arco temporale di 2.5 ore al giorno per 5 giorni settimanali”  co (doc. AI 47-1),  il dr. __________, il 18 gennaio 2006 ha esposto quanto segue:

"  (...)

Ricordo come nella perizia del 18.10.2005 avevo ritenuto l'assicurata abile al lavoro in un'attività leggera che tenga conto delle limitazioni funzionali nella misura del 50 % cioè con un rendimento ridotto del 50 % riferito a un tempo di lavoro pieno. Avevo poi precisato però che il tempo di lavoro dovrebbe essere limitato a 5 ore al giorno.

Mi chiede ora di prendere posizione circa il lavoro di ausiliaria di pulizia presso il comune di __________. La paziente avrebbe dal 2000 un contratto di lavoro per 2,5 ore al giorno durante 5 giorni alla settimana (contratto di cui la paziente non mi aveva parlato).

A mio avviso il lavoro di ausiliaria di pulizie non può essere considerato un'attività adatta, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un lavoro di pulizia svolto in uffici. In questo ambito le ausiliarie di pulizie sono comunque tenute a passare l'aspirapolvere, lavorare in posizione inginocchiata con la schiena curva per pulire oggetti che si trovano all'altezza del terreno, passare lo strofinaccio sul pavimento con movimenti ripetitivi di rotazione, flessione e estensione del tronco ecc..

Un'attività di questo tipo sarebbe esigibile per 2,5 ore al giorno e per 5 giorni settimanali solo se l'assicurata potesse limitarsi ai lavori più leggeri (spolverare, svuotare i cestini ecc.) ma le venissero sistematicamente risparmiati i lavori più pesanti affidandoli ad altri. In condizioni "normali", l'attività di ausiliaria di pulizia non mi sembra più esigibile.

L'assicurata potrebbe invece assumere un lavoro adatto al 50 %, inteso come un massimo di 5 ore giornaliere con un rendimento complessivo del 50 % (riferito a un orario pieno). Dovrebbe trattarsi, come specificato in più punti nella perizia, di un lavoro che permetta l'alternanza delle posizioni seduta e in piedi, brevi pause al bisogno per sgranchirsi, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco." (Doc. AI 49-1)

Nuovamente richiesto dall’Ufficio AI, in data 15 febbraio 2006 il dr. __________ ha precisato:

"  La ringrazio per la Sua lettera del 09.02.06, in cui mi chiede di precisare la capacità lavoro e il rendimento in un'attività medicalmente adatta da svolgere su un arco di tempo giornaliero di sole 2.5 ore. In un'attività adatta l'assicurata è abile al lavoro per 2.5 ore con rendimento pieno." (Doc. AI 52-1)

                                         Dal canto suo, nel Rapporto finale del 18 aprile 2006, la consulente in integrazione professionale ha valutato la capacità di guadagno residua della richiedente giungendo alla conclusione che in un’attività leggera compatibile con le limitazioni fissate dal perito l’interessata poteva conseguire un reddito ipotetico da invalida di fr. 11'139.- (cfr. doc. AI 54 e al consid. 2.15 per esteso).

                                         Con la decisione su opposizione del 5 luglio 2006, l’amministra-zione, concludendo per un grado di invalidità globale del 33,29%, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento respingendo l’opposizione (doc. AI 57; cfr. consid. 1.2).

                             2.10.   Con il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa valere di essere inabile almeno nella misura del 77% (cfr. IeVe sopra consid. 1.3 e 1.4) sulla base anche di un certificato del dr. __________ dal 27 luglio 2006 nel quale lo specialista conclude quanto segue:

"  (...)

Si tratta qui quindi di due interventi, in particolare l'ultimo estremamente invasivo con una fissazione di tutto il rachide lombare in seguito a dei processi degenerativi estremamente estesi con canale spinale stretto ed instabilità plurisegmentale. La paziente presenta inoltre un'importante fibromialgia che evidentemente rappresenta un problema assai importante e clinicamente rappresenta pure una certa controindicazione per interventi al rachide lombare. Tuttavia l'intervento ha avuto luogo in seguito ad instabilità con stenosi importante del canale spinale.

In conseguenza degli interventi subiti la paziente lamenta ora un aumento dei disturbi fibromialgici, inoltre c'è anche una certa limitazione funzionale dovuta ad una fissazione estesa. Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta decisamente meno dolori di prima degli interventi, ma comunque i dolori fibromialgici hanno un carattere invalidante, per cui a mio di vedere e contrariamente a quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta abile al lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e leggere." (Doc. A3)

                             2.11.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 48% e casalinga per il restante 52% applicando il metodo misto.

A questa suddivisione va data piena conferma.      

                                         Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, sin dal 2000 lavorava presso il Comune di __________ quale ausiliaria di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno sull’arco di cinque giorni alla settimana ed è inoltre da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura (cfr. doc. AI 9-1, 13-1, 23-1, 48). L’amministrazione, richiamati i dati salariali relativi all’attività lavorativa esercitata nel periodo 2000-2005, rilevato come l’interessata, nel periodo precedente all’intervento del danno alla salute, aveva registrato circa 975 ore annue di lavoro (a fronte di circa 2016 formanti l’orario lavorativo a tempo pieno), ha concluso che la medesima andava considerata attiva professionalmente nella misura del 48%. Del resto anche nel periodo di ripresa dell’attività lavorativa, alla fine del 2002, l’assicurata ha effettuato un analogo numero di ore lavorative.

                                         Del resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.

                             2.12.  

                          2.12.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è affetta essenzialmente da una sindrome lombospondilogena cronica oltre che da fibriomalgia e obesità. L’Ufficio AI ha fatto esperire due perizie specialistiche dal dr. __________, il 16 dicembre 2003, e dal dr. __________ il 18 ottobre 2005 (cfr. doc. AI 19 e 40 e per esteso sopra al consid. 2.9).

                          2.12.2.   Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                                         Va infine ancora fatto osservare che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia può condurre ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Sempre per la giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo alle restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03).

                          2.12.3.   Per quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente dall’autunno del 2000, vale a dire la sindrome lombospondilogena cronica oltre che la fribriomalgia, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto peritale 18 ottobre 2005 (doc. AI 40). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente eseguita il 17 ottobre 2005, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che le conclusioni cui è arrivato il dr. __________ coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________, nella sua valutazione peritale eseguita il 16 dicembre 2003, vale a dire prima del sopraggiungere del peggioramento accusato dall’interessata, laddove lo specialista aveva valutato l’inabilità dell’assicurata nella misura del 50% (doc. AI 19 e cfr. consid. 2.8). 

                                         Dalla documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata, portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla sindrome lombospondilogena cronica, ha presentato un’incapacità lavorativa in qualità di ausiliaria di pulizie come attestato dal perito nel suo dettagliato referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________ l’assicurata, in un’attività leggera che permetta  l’alternanza della  posizione seduta a quella in piedi oltre che il rispetto delle regole di ergonomia della schiena ed eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco (doc. AI 49-1), potrebbe essere attiva nella misura del 50%, inteso come un massimo di cinque ore giornaliere (cfr. certificazioni dr. __________ del 18 ottobre 2005, 18 gennaio e 15 febbraio 2006, doc. AI 40, 49-1, 52-1; cfr. per esteso al consid. 2.9).

                                         Non è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base del referto medico del dr. __________ prodotto dall’assicurata. Infatti il rapporto del dr. __________ non porta alcun elemento nuovo ma conferma unicamente l’esistenza della nota patologia alla schiena (cfr. doc. A 3 e cfr. consid. 2.10).

Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate dal dr. __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In particolare il referto non consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 18 ottobre 2006 e la decisione su opposizione del 5 luglio 2006. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencati gli interventi chirurgici subiti dalla paziente, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito. Il sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare un’inabilità totale.

A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione medica agli atti.

                                         Va inoltre osservato che per quanto riguarda la diagnosi di fibriomalgia, i medici interpellati non hanno evidenziato alcuna indicazione circa l’eventualità di una componente psichica in relazione alla stessa né è peraltro emerso qualcosa in questo senso dagli atti medici all’inserto (cfr. sopra al consid. 2.12.2).

                                         Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava una residua capacità lavorativa del 50% in un’attività lavorativa confacente e del 55-60% come casalinga.

                                         Va anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. D’altra arte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dal dr. __________.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in

futuro presentare una domanda di revisione.

                             2.13.  

                           2.13.1   Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, in due occasioni, un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto più recente datato 23 dicembre 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che concludeva per una limitazione nella misura del 40-45% (cfr. doc. AI 40-7), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. doc. AI 43 e consid. 2.9).

                          2.13.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

   Lavori                                                                            Economia senza figli e senza     membri di famiglia che                                                                                        richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia

          della cucina)                                                                          40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

                          2.13.3.   Come detto, l'Ufficio AI ha nuovamente incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto del 23 dicembre 2005 (cfr. doc. AI 43). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9). Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. 

                                         Non da ultimo considerando che RI 1non ha formulato in merito alcuna contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.

                                         Non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

                             2.14.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata per la parte di attività salariata.

                                         In particolare, la consulente in integrazione professionale, nel Rapporto finale 18 aprile 2006, ha esposto quanto segue:

"  Valutazione della capacità di guadagno residua, in fase di opposizione

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Rimando ai rapporti medici per quanto concerne le diagnosi. IL 100% nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie (con mansionario completo) IL 70% in attività adatta   Limiti funzionali: La capacità funzionale residua per lavori molto leggeri è lievemente ridotta, per lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è molto ridotta, per lavori pesanti è esigua e per lavori molto pesanti nulla. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla. La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà della paziente a rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per lavori medi è ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente nulla. La rotazione della mano è normale. La capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è molto ridotta, con rotazione del tronco esigua, con ginocchia in flessione lievemente ridotta. La capacità funzionale per mantenere posizioni statiche da seduta o eretta è molto ridotta, l’A. deve poter cambiare posizione e sgranchirsi brevemente indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque lavoro faccia. L'A. può spostarsi al massimo fino a 50m, deve in seguito beneficiare di 5 min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non dovrebbe richiedere spostamenti frequenti, neanche per brevi tragitti. L'impiego delle due mani è possibile normalmente, lavori in equilibrio non sono esigibili.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Scuole elementari in Italia, nessuna formazione. Negli anni lavora come collaboratrice domestica, operaia di fabbrica, commessa, ausiliaria di pulizie.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo le valutazioni mediche, è indicata un'attività leggera che permetta l'alternanza della posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto d'ora, che permetta il rispetto delle regole dell'ergonomia della schiena ed eviti movimenti ripetitivi del tronco di qualunque genere. Tenendo conto dei limiti funzionali segnalati dai medici, del livello di scolarità e del tempo occupazionale (2.5h/giorno 5 giorni/settimana, che corrisponde al 30% dell'occupazione) l'A. potrebbe svolgere ruoli di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale. E pensabile anche un lavoro come venditrice non qualificata,  per esempio in un piccolo chiosco, oppure come telefonista.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Mi viene chiesto di valutare la capacità di guadagno residua per questa A. In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr. 40'360.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), che adeguato al 30% del tempo lavorativo corrisponde a Fr. 12'108.-. A questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. In questo caso, in base alle limitazioni fisiche, a mio giudizio si può applicare una riduzione dell'8% per attività leggera.   Il reddito possibile da invalida risulta risulta dunque essere di Fr. 11'139.­-.

(Doc. AI 54-1+2)

                                         Partendo dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle tabelle RSS di fr. 40'360 (riferito al 2004), applicata una riduzione del’8% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri, e rapportato tale reddito ipotetico di 37'131 annui alla percentuale di attività lavorativa parziale del 48% (cfr. sopra consid. 2.11), e ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 17'822,90, l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di invalidità come salariata raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute,  accertato sulla base delle informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata (reddito da valida di fr. 19'500 annui pari a 975 ore annue a fr. 20.- l’una corrispondenti ad un’occupazione del 48%; cfr. doc. AI 59-6; cfr. anche sopra consid. 2.11), giungendo ad  un tasso di invalidità del 8,7% ((19'550 – 17'822,90 x 100) : 19'500; cfr. doc. AI 56-1).  

                                         Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.

                                         Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13. 

                                         Inoltre, alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine). 

                             2.15.   Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid. 2.11), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 33,29% (52 X 56% + 48 X 8,7%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita.

                                         La decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

                                         Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129

32.2006.129 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 32.2006.129 — Swissrulings