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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2007 32.2006.125

17 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,665 parole·~43 min·5

Riassunto

A mente del TCA non tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato sono state sufficientemente approfondite, con riferimento in particolare all'affezione psichiatrica.Rinvio atti all'UAI per un complemento istruttorio e nuova decisione, previa valutazione globale dell'incapacità lavorativa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.125   cr

Lugano 17 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo presso le __________ nella manutenzione di carri, carrelli e carrozze, nel mese di settembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da fibromialgia (doc. AI 2/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 28 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che l’incapacità lavorativa nella sua attività è del 30% (doc. AI 30/1-2).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 – nella quale ha contestato la valutazione medica del SAM, in particolare il consulto psichiatrico del dr. __________, considerato insufficiente dal curante, dr. __________, il quale ha chiesto che venga eseguito un nuovo esame peritale in tale ambito (doc. AI 34/1-3) – con decisione su opposizione 31 maggio 2006 l’amministrazione ha confermato il rifiuto a prestazioni, ribadendo la bontà dell’esame peritale del SAM, ivi compreso quello psichiatrico del dr. __________ (doc. AI 44/1-5).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere posto al beneficio di una mezza rendita.

                                         Sostanzialmente, oltre alle argomentazioni già sollevate con l’opposizione, il rappresentante sostiene che la situazione psico-fisica dell’interessato tende ad aggravarsi, così come attestato dal dr. __________ (I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando che quanto attestato dal dr. __________ non mette minimamente in dubbio quanto già stabilito in precedenza dal perito, dr. __________ (VII).

                               1.5.   In data 24 agosto 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (V).

                               1.6.   Con scritto 31 agosto 2006 l’amministrazione ha rilevato che gli scritti del dr. __________ e del dr. __________ non apportano motivazioni che possano mettere in dubbio quanto ritenuto dal dr. __________ (IX).

Tale scritto è stato trasmesso al rappresentante dell’assi-curato con facoltà di presentare osservazioni scritte (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica, pneumologica e reumatologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla quale l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale attività di manutentore di carrelli e carrozze presso le __________.

                                         L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In occasione del consulto 15 giugno 2005, egli ha diagnosticato uno stile caratteriale di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva (ICD 10-F60.5) e una sofferenza psicoastenica associata ad una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico.

                                         Il dr. __________ ha quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa risultante dal danno alla salute psichica.

                                         Da un profilo terapeutico, egli ha osservato di ritenere opportuna una presa a carico psicoterapeutica associata a sedute di rilassamento (referto 19.6.2005, doc. AI 24/20-24).

                                         Il 13 giugno 2005 l’assicurato è stato sottoposto ad un esame pneumologico a cura del dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio di pneumologica presso l’Ospe-dale regionale di __________.

                                         Il citato specialista ha posto le diagnosi di probabile sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato.

                                         A proposito di tali diagnosi, egli ha precisato che al momento risulta difficile valutare l’influenza delle affezioni sulla capacità lavorativa dell’interessato, non essendo stato effettuato nessun tentativo terapeutico per valutare la diminuzione dei disturbi del paziente. Il dr. __________ ha poi aggiunto che nel caso in cui la stanchezza, la sonnolenza diurna e la cefalea mattutina dovessero essere positivamente influenzate da una terapia specifica con apparecchiatura C-PAP, la sindrome delle apnee da sonno non dovrebbe più avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Il dr. __________ ha infine consigliato vivamente l’esecuzione di un test terapeutico con apparecchiatura C-PAP effettuabile ambulatorialmente (referto 27.6.2005, doc. AI 24/25-28).

                                         Da parte sua, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, che ha esaminato l’insorgente in data 14 giugno 2005, ha diagnosticato una lieve sindrome del tunnel carpale a destra; dolori diffusi al cingolo scapolare e a livello della colonna vertebrale non spiegabili con una patologia neurologica.

                                         Lo specialista in neurologia ha giudicato che tali affezioni non esercitano nessuna influenza significativa sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dall’interessato (referto 15.6.2005, doc. AI 24/34-36).

                                         Il 21 giugno 2005 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

                                         Il citato reumatologo ha posto le diagnosi di sindrome fibromialgica; iniziale artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica a sinistra di origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1991 a due riprese per sinovite nell’ambito di una sospetta problematica infiammatoria; stato dopo distorsioni ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro; sindrome del tunnel carpale bilaterale.

                                         A proposito di tali diagnosi, ha precisato che l’interessato presenta due problematiche a livello dell’apparato muscolo-scheletrico, una essenzialmente di tipo degenerativo nell’ambito di uno stato dopo sinoviti recidivanti nella zona delle articolazioni tibio-tarsiche e l’altra a carattere diffuso a livello delle spalle, della colonna cervicale, della zona lombare, delle ginocchia e degli avambracci, nell’ambito di un reumatismo delle parti molli generalizzato a carattere fibromialgico. Egli ha aggiunto che si tratta di una fibromialgia primaria nell’ambito delle sue problematiche a carattere depressivo.

                                         Secondo il dr. __________, i problemi che limitano l’interessato sono essenzialmente riconducibili all’artrosi a livello delle caviglie soprattutto a sinistra. Per tali motivi, egli non può svolgere un’attività che lo costringa a rimanere sempre in piedi. Tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche, il ricorrente presenta quindi un’incapacità lavorativa nella sua attività professionale presso le __________ del 30%. Questo impiego, nonostante debba essere svolto restando quasi sempre in piedi, a mente del perito reumatologo è da considerare particolarmente adatta, in quanto non implica il sollevamento di pesi, non comporta sforzi e non richiede il mantenimento di posizioni inergonomiche. Il dr. __________ ha poi rilevato che il grado di abilità lavorativa dell’assicurato non cambierebbe nemmeno qualora svolgesse un’attività di tipo sedentario (referto 12.7.2005, doc. AI 24/38-44).

                                         Nel dettagliato referto 2 agosto 2005 i periti del SAM - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti (consulto reumatologico del dr. __________, consulto psichiatrico del dr. __________, consulto pneumologico del dr. __________ e consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva (ICD10-F60.4); sofferenza psicoastenica associata a sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico; sindrome fibromialgica; iniziale artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica sinistra d’origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per sinovite nell’ambito di una sospetta problematica infiammatoria” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo distorsioni ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro; lieve sindrome del tunnel carpale a destra; probabile sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato; cefalee di origine tensiva; stato da incidente con lesione occhio destro” (doc. AI 24/13-14).

                                         Questa la valutazione globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto peritale 2 agosto 2005:

"  (...)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività lavorativa finora svolta.

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta due problematiche, una problematica degenerativa a livello delle caviglie bilateralmente, soprattutto a sinistra ed una problematica dovuta ad un reumatismo delle parti molli, caratterizzata da una fibromialgia. Queste due patologie, nell’attività attualmente svolta, che risulta essere particolarmente adatta, l’assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura del 70%.

Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato presenta uno stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una matrice ossessiva. È pure presente una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico. La problematica psichiatrica concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del 20%.

La problematica neurologica, caratterizzata da una lieve sindrome del tunnel carpale a destra, meno evidente a sinistra, non concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato.

Per quanto concerne la problematica pneumologica, essa è caratterizzata da una sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato, una patologia che, notoriamente e solitamente, può essere ben controllata con un trattamento a base di C-PAP. Pertanto, è una patologia che non porta ad un’incapacità lavorativa se non in una forma grave, accompagnata da disturbi polmonari altrimenti non evidenziati nel caso in questione. È possibile che la stanchezza accusata dall’assicurato e le cefalee di cui si lamenta possano rientrare in un quadro della sindrome delle apnee notturne, ma sono anche dei sintomi che ben si accompagnano alla fibromialgia, per altro già valutata e considerata dal punto di vista sia reumatologico che psichiatrico. Non riteniamo quindi che la problematica pneumologica, al momento attuale, possa essere un fattore che comporti un’incapacità lavorativa.

Consigliamo vivamente al medico curante di provvedere a sottoporre l’assicurato ad una valutazione di un test terapeutico con apparecchiatura C-PAP per valutare l’efficacia del trattamento.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Riteniamo che l’assicurato possa svolgere l’attività lavorativa sinora svolta nella misura del 70%.

L’assicurato deve continuare la presa a carico psichiatrica e psicoterapica attualmente in atto. È pure consigliabile che si sottoponga a cicli regolari di fisioterapia e rilassamento della muscolatura. È inoltre auspicabile che l’assicurato sia sottoposto ad un test terapeutico a base di C-PAP per la problematica pneumologica.

Lo stato di salute va considerato tale a partire dal novembre 2003 in avanti. Non abbiamo potuto infatti ravvisare patologie che possano giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 24-17+18)

                                         In sede d’opposizione l’assicurato ha contrapposto a tale valutazione lo scritto 26 ottobre 2005 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che contesta in particolare il consulto psichiatrico peritale del dr. __________, ritenuto non approfondito e incompleto, che contrasta completamente con le conclusioni del dr. __________, Capo-Servizio del __________ di __________, che considera l’interessato abile al lavoro al 50%, nonostante la psicoterapia in atto. Egli chiede quindi che l’assicurato sia sottoposto ad una nuova valutazione psichiatrica peritale “neutra” (doc. AI 34/2-3).

Nelle sue annotazioni 29 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato che le critiche del dr. __________ in merito alla perizia psichiatrica del dr. __________ non sono pertinenti e che la perizia in questione deve essere considerata approfondita, in quanto tiene conto di tutti gli elementi necessari per poter giudicare la situazione oggettiva dell’interessato (doc. AI 39).

L’assicurato ha poi trasmesso all’Ufficio AI il referto 10 marzo 2006 del dr. __________, medico psichiatra caposervizio del __________ di __________, del seguente tenore:

"  (…)

Come a voi noto dal vostro dossier ho conosciuto il signor RI 1, inviatomi dal dr. __________, ancora il 25.10.2004, rilasciando dopo un’attenta visita un rapporto dettagliato in cui riferivo la diagnosi di depressione, illustravo la sintomatologia presente, ponevo dei giudizi prognostici, indicavo il trattamento integrato psicoterapico e farmacoterapico ma concludevo “dal profilo concreto non mi pare che si possa sperare in futuro in un aumento della capacità lavorativa. Visto il lungo periodo d’incapacità penso sia oltremodo legittimo imboccare la strada, purtroppo, del prepensionamento e di un ricorso a prestazioni AI al 50%.” Ho inviato copia di quanto sopra oltre che al vostro ufficio anche al servizio medico delle __________ al dr. __________. L’assicurato è stato poi seguito in psicoterapia dalla psicoterapeuta del nostro servizio __________ per un certo periodo e il 25.5.2005 potevo comunicare al servizio medico delle __________ sempre al dr. __________ che, al di là di un miglioramento in atto sulla qualità di vita dell’interessato che con l’aiuto della psicoterapeuta aveva potuto meglio pianificare la propria attività lavorativa, assumendo un atteggiamento più funzionale e tranquillo nei confronti di questa, anche facendosi aiutare e modificando le procedure di lavoro, “non vi è d’attendersi un aumento della capacità al lavoro che resta adesso e per il futuro al massimo del 50%.”

Confermo tale mio giudizio e vi posso segnalare, come già anche indicatovi dal dr. __________, che non sono mai stato contattato dai vostri periti assicurativi. Ho incontrato nuovamente il signor RI 1 in data 7 ottobre 2005, pochi giorni dopo aver ricevuto egli la vostra decisione di non diritto alla rendita, manifestando egli durante tutta la visita non solo la sua disperazione dall’essersi sentito assai poco considerato nella sua sofferenza, ma anche un sentimento di umiliazione. Tale condizione emotiva non aveva neppure permesso di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto traumatico della notizia ricevuta.” (Doc. AI 40/1-2)

Con successivo certificato 28 aprile 2006 il dr. __________ ha aggiunto:

"  A complemento del mio rapporto 10.3.2006 il signor RI 1 mi richiede un aggiornamento sul suo stato di salute attuale da indirizzarvi.

Vi posso pertanto comunicare quanto segue:

Il signor RI 1 è sempre seguito dal nostro servizio in psicoterapia con controllo psichiatrico e prescrizioni psicofarmacologiche. Incontra regolarmente dal settembre 2005 la psicoterapeuta __________ con scadenze psicoterapiche a frequenza bisettimanale e intensificate rispetto al periodo precedente. Si è dovuto incrementare la psicofarmacoterapia ora consistente in Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg 0-0-1 per i disturbi algici, depressivi e del sonno. Continua come già indicatovi il suo lavoro alle __________ al 50% con capacità lavorativa al massimo al 50%. La prognosi è sempre quella indicatavi il 10.03.2006 cioè sfavorevole per un aumento di detta capacità. Quanto sopra sul suo stato attuale.” (Doc. AI 40-3)

Nelle sue annotazioni 29 maggio 2006 il dr. __________ ha commentato:

"  In complemento alla mia ultima presa di posizione del 29.11.2005, alla luce degli scritti del dr. __________ del 10.3.2006 e del 28.4.2006, vorrei precisare quanto segue.

-          Il rapporto medico del dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi medici nuovi suscettibili di modificare la mia valutazione anteriore. In particolare, non vengono citate nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello stato di salute.

-          La presa a carico psicoterapeutica segnalata nel rapporto del dr. __________ era stata ugualmente presa in considerazione nella valutazione del dr. __________

-          L’adattamento della psicofarmacoterapia sembra in relazione diretta con la decisione di rifiuto di rendita, come descritto dal dr. __________ e può essere stato reso necessario da una sindrome depressiva reattiva alla notizia ricevuta (“Tale condizione emotiva non aveva neppure permesso di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto traumatico della notizia ricevuta”). Per definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata e non rappresenta un nuovo fattore invalidante.

-          La terapia attualmente prescritta (Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg 0-0-1) può senz’altro essere applicata alle diagnosi psichiatriche ritenute dal dr. __________ e non significa obbligatoriamente un peggioramento dello stato clinico. In questo senso nuovi accertamenti risulterebbero superflui.

I due scritti del dr. __________ non mettono dunque in dubbio quanto a suo tempo stabilito dal dr. __________ in sede peritale. Come già detto, questa perizia riempie i criteri di qualità, obiettività e competenza scientifica; non presta a critiche e può essere accettata come un esame valido.” (Doc. AI 43-1)

Nella decisione impugnata l’amministrazione ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.

                               2.7.   Con la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato le risultanze della perizia SAM, in particolare per quanto concerne la valutazione psichiatrica del dr. __________, ritenuta lacunosa, sommaria e non approfondita. A sostegno delle sue tesi, come detto, l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, del seguente tenore:

"  (…)

L’assicurato, come dai miei rapporti precedenti del 10.3 e del 28.4.2006, ci era stato inviato per valutazione psichiatrica e cura dal curante dr. __________ di __________, ancora in data 25.10.2005. Risultava già inabile al lavoro (__________) al 50% con certificato del collega. Ho confermato tale incapacità lavorativa emettendo una prognosi sfavorevole per un suo miglioramento futuro e introducendo protocolli terapeutici, psicoterapici e di gestione ambientale atti peraltro a migliorarne la qualità di vita e non ad impatto verosimilmente riabilitativo professionale. Si trattava nel suo caso di una chiara sindrome depressiva in connessione con una sindrome da dolore cronico. Su questa base il servizio medico __________ ha provveduto al pensionamento parziale (50%) del paziente. Egli è seguito da allora dalla nostra psicoterapeuta __________ con psicoterapia di sostegno e puntualmente da me medesimo per una rivalutazione dell’intervento psicofarmacologico.

A mio avviso, come si legge dai miei scritti precedenti (credo che il Tribunale si basi su prove già acquisite) il caso di invalidità parziale 50% del signor RI 1 è chiaro. L’AI, nel suo rigetto dell’opposizione, di cui il paziente mi ha portato copia, afferma che non ho contestato le conclusioni del dr. __________, perito AI. E a dire il vero io non ho nemmeno visto la perizia dr. __________ per poter procedere a questo, ma è altrettanto vero che le nostre posizioni divergono, e di molto, non credo sulla diagnosi ma certamente sul giudizio dell’incapacità lavorativa considerando che la problematica fisica è strettamente implicata a quella psichica. Come è altrettanto vero quanto già comunicatovi sia dal curante che da parte mia, cioè il non essere stati contattati dal perito assicurativo. Solitamente questa è prassi collegiale, anche auspicata e caldeggiata dalla STTP ed è estremamente utile ad illustrare i punti di vista di chi bene conosce il caso e da lungo tempo rispetto a chi si trova, il perito, a dover decidere in un’unica visita.

Oltretutto il paziente era già inabile al lavoro da circa un anno con certificazione sia del curante che mia conferma e così poi pensionato __________. Siamo stati, il dr. __________ ed io, così poco oculati? Non c’è stato infatti, e questo purtroppo, nel paziente alcun miglioramento evidente per poter mutare opinione.” (Doc. B1)

Con scritto 23 agosto 2006 il dr. __________ ha osservato:

"  Ho preso atto del certificato redatto in data 18.8.2006 dal dr. Med. __________, Capo Servizio del __________ di __________.

Tengo a sottolineare che dal profilo medico pratico/medico di famiglia sostengo pienamente la presa di posizione del mio collega.

Neppure io sono stato contattato dal perito psichiatrico dr. __________, come normalmente e di prassi accade, per una discussione del caso e sulla situazione attuale.

In più non posso far altro che attirare l’attenzione sul fatto che le condizioni di salute del signor RI 1 sono, negli ultimi mesi, peggiorate.

Malgrado una massima terapia antalgica e antidepressiva il paziente ha una continua sintomatologia dolorosa da fibromialgia, dolori presenti a livello di tutto il corpo e per tutto il giorno e per i quali spesso non riesce neanche a dormire.

Anche le aspettate e meritate vacanze estive al mare quest’anno non hanno più cambiato la sintomatologia, anzi il paziente è dovuto rientrare prima del previsto a causa di un forte aumento dei dolori.

Tutto questo sottolinea la gravità della situazione della fibromialgia.” (Doc. B2)

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Sempre secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.9.   Dopo attento esame degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio. Se da una parte risultano accurate e approfondite le valutazioni pneumologica-neurologica-reumatologica eseguite nell’ambito della perizia SAM – peraltro non contestate dall’assicurato – cui va quindi attribuito pieno valore probatorio, dall’altra risulta controversa la valutazione dell’aspetto psichiatrico.

                                         A mente del perito psichiatra, dr. __________, l’assicurato sarebbe affetto da uno stile caratteriale di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva (ICD 10-F60.5) e da una sofferenza psicoastenica associata ad una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico, che riducono la sua capacità lavorativa nella misura del 20% (doc. AI 24/20-24).

                                         Di diverso avviso lo specialista curante, dr. __________, secondo il quale il grado di inabilità lavorativa dell’interessato nella sua professione è del 50%, ponendo la diagnosi di una chiara sindrome depressiva in connessione con una sindrome da dolore cronico (cfr. doc. AI 40/1-2 e 40-3 e doc. B1).

A fronte della divergenza di opinione fra il perito psichiatra e lo specialista curante, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 29 maggio 2006, osservava che “il rapporto medico del dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi medici nuovi suscettibili di modificare la mia valutazione anteriore. In particolare, non vengono citate nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello stato di salute” (doc. AI 43-1).

Tali conclusioni del SMR non possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale: a fronte di diagnosi almeno in parte diverse, che portano a gradi di abilità lavorativa residua notevolmente diversi, l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire la tematica psichiatrica, tramite nuovi puntuali accertamenti, prima di potersi esprimere in merito.

Inoltre, occorre rilevare che l’affermazione del dr. __________ circa il fatto che l’adattamento della psicofarmacoterapia decisa dal dr. __________ “sembra in relazione diretta con la decisione di rifiuto di rendita, come descritto dal dr. __________ e può essere stato reso necessario da una sindrome depressiva reattiva alla notizia ricevuta” (doc. AI 43-1, sottolineatura della redattrice) non può essere seguita, perlomeno senza prima procedere ad ulteriori approfonditi accertamenti. La patologia psichiatrica dell’interessato, difatti, potrebbe essere peggiorata indipendentemente dalla decisione di rifiuto dell’amministrazione. Nel suo scritto 10 marzo 2006 il dr. __________ ha rilevato che la visita 7 ottobre 2005 (effettuata pochi giorni dopo la ricezione della decisione negativa da parte dell’AI) aveva lo scopo di individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del paziente, obiettivo che non aveva potuto essere perseguito a causa della condizione emotiva fortemente perturbata dell’assicurato. Un tale obiettivo era stato verosimilmente fissato a causa dell’esistenza di un peggioramento della patologia, necessitante di una psicofarmacoterapia maggiormente incisiva. Inoltre, l’affermazione del SMR circa il carattere “reattivo” e quindi, per stessa ammissione del dr. __________, di durata limitata (cfr. doc. AI 43, “per definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata e non rappresenta un nuovo fattore invalidante”) del peggioramento dello stato di salute psichica dell’interessato, conseguente alla decisione ricevuta, non trova riscontro nei fatti. Il dr. __________ ha infatti diagnosticato la presenza di una chiara sindrome depressiva fin dall’ottobre 2004; nel suo scritto 28 aprile 2006 (e quindi a distanza di molti mesi dalla ricezione della decisione di rifiuto della rendita AI) ha rilevato che rispetto al periodo precedente, si è dovuto procedere sia ad un’intensificazione delle sedute psicoterapeutiche, che ad un incremento della psicofarmacoterapia, a causa della persistenza dei disturbi algici, depressivi e del sonno (doc. AI 40-3, sottolineature della redattrice). Tutti questi indizi, lasciano intendere che nel caso dell’assicurato non si è in presenza di una sindrome depressiva reattiva, che per definizione è di durata limitata. Tale aspetto deve in ogni caso fare l’oggetto di una nuova approfondita valutazione.

Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, con riferimento all’affezione psichiatrica. Difatti, a fronte dei numerosi certificati medici del dr. __________ che attestano un’inabilità lavorativa del 50%, con una prognosi sfavorevole e con la necessità di un’intensificazione sia delle sedute di psicoterapia e di una maggiore e più incisiva psicofarmacoterapia, l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni.

                                         L’amministrazione ha infatti ribadito, sulla base delle valutazioni del SMR, che lo stato di salute dell’assicurato non ha subito nessun peggioramento, nonostante le certificazioni di senso contrario e del curante.

                                         In conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale dell’inca-pacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell’ambi-to della perizia SAM del 2 agosto 2005.

                                         Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         In simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, effettuati gli accertamenti medici sopra indicati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.125 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2007 32.2006.125 — Swissrulings