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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2007 32.2006.117

26 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,356 parole·~1h 2min·1

Riassunto

UAI ha correttamente attribuito una rendita intera limitata nel tempo e poi negato il diritto a prestazioni,dato che dalle perizie reumatologica e psichiatrica emerge una residua capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate e dal raffronto dei redditi un grado d'invalidità del 29%

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.117   cr/sc

Lugano 26 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di luglio 2003, RI 1, nata nel 1958, precedentemente attiva in qualità di venditrice, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando in particolare problemi lombari (doc. AI 73).

Con comunicazione 8 marzo 2004 l’Ufficio AI, ritenuto che il curante, dr. __________, ha giudicato l’interessata totalmente inabile nella precedente professione svolta, ma abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, ha riconosciuto un periodo di accertamento lavorativo di tre mesi presso il __________ di __________, al fine di valutare la sua attitudine all’integrazione professionale (doc. AI 54). Tale periodo di accertamento è stato tuttavia interrotto dall’assicurata dopo solo un mese, per motivi di salute (aumento dei dolori) (doc. AI 48/1-3).

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, l’Ufficio AI, con decisione formale 21 luglio 2005, ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una rendita intera unicamente dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 (doc. AI 31), motivando:

"  (...)

In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale venditrice presso __________ (il cui reddito da sano attualizzato è pari a Fr. 42'349.-) è proponibile in misura nulla dal luglio 2002 e in misura completa dal 1.10.2003 ma con un rendimento ridotto di un terzo. In una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è completa dal 1.10.2003. Il medico riassume i seguenti limiti funzionali:

-    Sollevamento e trasporto di carichi: normale per pesi fino a 10 kg, ridotta tra 11-25 kg, molto ridotta per pesi superiori.

-    Manipolazione di oggetti: capacità normale per oggetti leggeri, di precisione e medi, ridotta per oggetti pesanti. Non vi sono limiti nella rotazione della mano.

-    Posizioni di lavoro: capacità normale per la posizione seduta piegata in avanti e con ginocchia in flessione, lievemente ridotta a braccia elevate, con rotazione o inginocchiata; ridotta per la posizione eretta piegata in avanti.

-    Mantenere posizioni statiche: lievemente ridotta sia da seduta che eretta.

-    Spostarsi/camminare: capacità normale oltre 50 metri e salire/scendere le scale, lievemente ridotta per lunghi tragitti e su terreno accidentato.

Il consulente per l'integrazione professionale Al, in considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Si tratta quindi di identificare delle attività semplici e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che il soggetto disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli a una categoria di attività avanzate o qualificate. L'assicurata potrebbe essere impiegata nel settore terziario nella mansione di telefonista/ricezionista per cui vi è la possibilità di alternare la posizione (diverse mansioni possono essere svolte sia in piedi che seduti). Sempre in questo settore ella potrebbe ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo sia mansioni di pulizia, lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza dei clienti. Anche l'attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari,...) e che consenta l'alternanza della postura (per cui un piccolo negozio a conduzione familiare). Anche nel settore secondario si possono individuare delle attività leggere e ripetitive che consentono alla signora RI 1 di cambiare ogni tanto posizione, ad es. nel settore del tabacco, dei tessili, della plastica, della carta,...

Sulla base di queste considerazioni si può quindi ritenere che il mercato del lavoro in questione sia ancora sufficientemente ampio da considerare l'assicurata collocabile nel normale ciclo produttivo.

Oltre a ciò l'orientatore Al indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 10% in considerazione dei seguenti parametri:

-    5% per lavori leggeri

-    5% per motivi personali e professionali (età, scarsa scolarizzazione, nessuna esperienza in lavori semplici e ripetitivi)

Ciò porta a determinare il reddito d'invalida ancora ragionevolmente esigibile in Fr. 37'627.- dal 1.10.2003.

Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 42’349.con invalidità CHF 37’627.- Perdita di guadagno CHF 4’722.- = Grado d'invalidità 11%

Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo gli art. 8 LPGA e 29 LAI, limitatamente a tre mesi dopo l'oggettivato miglioramento secondo art 88 OAI.

Decidiamo pertanto:

Dal 1.7.2003 l'assicurata ha diritto ad una rendita intera limitata al 31.12.2003." (Doc. AI 34-1+2)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, ribadendo di non poter lavorare più di circa 12 ore alla settimana, a causa dei dolori alla parte lombare e alla gamba destra, notevolmente peggiorati dopo l’intervento di ernia discale L3-4 che ha dovuto subire (doc. AI 29-1+2) - l’Ufficio AI, in data 19 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. AI 6).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare almeno di una mezza rendita di invalidità.

                                         Sostanzialmente ella contesta la valutazione medica peritale del dr. __________, rilevando di non potere lavorare nemmeno al 50%. Ella si è così espressa:

"  (...)

1.

A far tempo dal 1996 la ricorrente ha sofferto di dolori cronici alla schiena ed alla gamba destra. Solo dopo un'infinità di visite mediche i dottori si sono resi conto che la paziente soffriva di ernia al disco. L'assicurata è quindi stata sottoposta ad un'operazione al disco ad inizio luglio del 2003.

Malgrado l'apparente esito positivo dell'operazione, i dolori della paziente non solo persistevano, bensì peggioravano. Le varie sedute di fisioterapia non sortivano gli effetti sperati. La parte lombare destra, dolorante già da diversi anni, peggiorava costantemente.

Attualmente la situazione di salute della ricorrente è critica. I lancinanti dolori alla parte lombare destra ed alla gamba destra non le permettono di stare a lungo né in piedi né seduta, e tanto meno di portare pesi. A volte la gamba destra rimane piegata, cedendo verso l'interno, e non si raddrizza. La ricorrente si vede così costretta a caricar l'altra gamba. Altre volte si vede addirittura ad occhio nudo una fossetta sul ginocchio.

L'assicurata le sta provando tutte. È stata perfino due giorni in casa con la gamba alzata, ma appena ha ripreso a camminare i dolori sono implacabilmente riaffiorati. La miglior posizione è infatti quella di rimaner seduta con un cuscino sotto la gamba distesa che le permette di rilassare la muscolatura e i tendini, così da alleviare l'infiammazione e la rigidità.

2.

Uno dei principali scopi dell'assicurazione invalidità è quello di compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale (art. 1a LAI).

La signora RI 1, a causa dei persistenti dolori, ha perso il lavoro nel 2002. Dopo 20 anni di lavoro all'__________ presso il __________ di __________ è stata costretta a smettere, in quanto non più in grado di svolgere le sue mansioni lavorative a causa dei cronici problemi alla colonna vertebrale.

Dal 2002 ad oggi la signora RI 1 non si è persa d'animo. Ha cercato un qualsiasi lavoro adatto alla sua precaria situazione fisica, ma senza successo.

Nel mese di novembre 2004 ha provato a riprendere l'attività lavorativa come commessa presso un negozio a __________, sottoforma di una riformazione professionale gestita dal __________ di __________. Anche questo tentativo è fallito a causa dei lancinanti dolori. Il rapporto della gerente del negozio sullo stage è sintomatico. Si legge infatti che il lavoro eseguito era ottimo, ma deficitario. La motorietà ridotta della signora RI 1 ne rallentava irrimediabilmente l'operato. La gerente ha ammesso che personalmente, come datore di lavoro che stipendia un impiegato, avrebbe avuto delle difficoltà ad assumere una persona con tali problemi fisici.

La ricorrente ha da sempre dato prova di buona volontà e spirito di sacrificio. In passato ha ben reagito anche confrontata a situazioni traumatizzanti, quali la ferita da arma da fuoco al ginocchio e piede destro che ha subito nel 1980 mentre passeggiava nel bosco, quando un cacciatore l'aveva scambiata per una volpe.

La ricorrente vive sola. Talvolta viene aiutata dall'amica, nonché ex-collega di lavoro, signora __________ di __________ a fare la spesa e i pesanti lavori domestici, in quanto impossibilitata a provvedervi da sola.

Con la sua invalidità, la signora RI 1 si trova ormai in una situazione finanziaria compromessa, che non può migliorare che con l'erogazione di una rendita. Una rendita si giustifica pienamente, considerato come malgrado tutta la sua buona volontà nessun datore di lavoro è disposto ad assumerla a causa del suo compromesso stato di salute.

3.

Giusta l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità si confronta il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Determinante è quindi la ripercussione economica del danno alla salute.

Nella sua perizia del 02.05.05, il Dr. __________ ha concluso che l'assicurata era abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% in attività adatta al proprio stato di salute, la quale tiene pienamente conto della capacità funzionale residua.

Il compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare. Le informazioni fornite dai medici costituiscono una base importante per valutare quali attività possono ancora essere ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.

Il Dr. __________ si limita a dire che l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100% in un attività idonea al suo stato di salute. Col precario stato di salute nel quale si trova, ci si può seriamente chiedere quale genere di lavoro possa ancora esercitare la signora RI 1. Costei non può infatti stare a lungo né seduta né in piedi. Non può assolutamente stare inginocchiata.

È persino impossibilitata a portare pesi. Aggiungendo il fatto che i problemi fisici ne pregiudicano l'efficienza lavorativa, appare evidente che nessun datore di lavoro è disposto ad assumerla.

Dalla perizia del Dr. __________ del 03.03.06 è emerso che l'assicurata presentava dal punto di vista psichiatrico un'incapacità del 15-20%, con una prognosi positiva a medio lungo termine. Il perito ha inoltre rilevato che dal suo punto di vista l'attività di commessa era esigibile fino alla misura dell'80%.

Con valutazione del 22.03.06 il Servizio medico regionale dell'AI ha precisato che la perizia Dr. __________ permetteva di quantificare l'inabilità lavorativa al 20% per ogni attività con possibilità di svolgere l'attività lavorativa per 7-8 ore giornaliere e che la patologia psichiatrica non aumenta il grado di inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 02.05.05.

È chiaro che il persistere dei dolori e la frustrazione legata al senso di inutilità nel mondo del lavoro peggioreranno costantemente i problemi psichici della signora RI 1. Lascia alquanto perplessi la considerazione del Servizio medico regionale dell'AI secondo la quale la patologia psichiatrica non aumenta il grado di inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 02.05.05. Il persistere dei problemi fisici comprometterà sicuramente un'evoluzione positiva dei disturbi psichici. Lo stato d'ansia, le tensioni nervose, la depressione, il senso di inutilità e le frustrazioni condizioneranno infatti in modo rilevante le possibilità della signora RI 1 di trovare un lavoro.

Si contesta recisamente che la ricorrente sarebbe ora in grado di lavorare percependo un salario annuale di fr. 30'101.-. I dolori coi quali si vede confrontata quotidianamente non le permettono neppure di lavorare al 50%. È per lei praticamente impossibile trovare un lavoro che si addica al suo stato precario di salute.

La ripercussione dell'invalidità sulla situazione finanziaria della signora RI 1 è catastrofica. Ella ha da sempre lavorato con serietà e profitto. È stato solo con il sopraggiungere degli insopportabili dolori che ha dovuto smettere di lavorare.

Discende da tutto quanto precede che i persistenti dolori lombari ed alla gamba destra compromettono lo svolgimento di una nuova attività lucrativa, per cui alla signora RI 1 deve venire riconosciuta una rendita AI adeguata al suo precario stato di salute." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando l’assenza di valide argomentazioni mediche atte ad inficiare le conclusioni cui sono giunti i medici SMR sulla base di quanto agli atti (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2003, fermo restando che non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di una rendita intera dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 a seguito dell’intervento di ernia discale e relativa incapacità lavorativa del 100%.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.7.   Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 40), emerge che l’Ufficio AI ha negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2003, facendo capo alle risultanze di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ – che ha stabilito un’incapacità lavorativa del 33% nella sua precedente attività di venditrice, ma una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - e di una perizia psichiatrica - in base alla quale è emersa un’inabilità lavorativa del 20% nella sua abituale attività di venditrice, così come in altre attività.

                                         L’amministrazione ha dapprima incaricato il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 2 maggio 2005 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 2 maggio 2005 – ha posto le diagnosi di “sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 lussato sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra il 24.3.2003; rachide piatto; decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia dell’anca destra; periartropatia omeroscapolare a destra” (doc. AI 38-7).

Il perito ha poi esposto la seguente valutazione:

"  (...)

La signora RI 1, nata il __________, __________, __________ soffre dal 1992 di dolori lombosciatalgici a destra, il 24.3.2003 veniva sottoposta a fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 con lussato sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra; dal 22.10.2002 ha smesso completamente di lavorare con un'inabilità lavorativa al 100% come venditrice.

Attualmente lamenta lombalgie irradianti verso il gluteo destro, inguinali a destra, non nella coscia destra, dolori piuttosto interni nella tibia a destra fino nell'alluce destro, irradiazioni che non aumentano al colpo di tosse, non si ricorda se i dolori alla schiena sono più intensi di quelli alla gamba, comunque si manifestano anche di notte, anche se di giorno prevalgono, sta meglio in movimento che a riposo, preferisce la posizione eretta a quella seduta, camminando va meglio, specialmente in salita; alla gamba sinistra lamenta dei dolori di minore intensità gluteali e inguinali che si propagano lungo la coscia ventrale; all'esame clinico il rachide appare piatto, la lombare con cicatrice calma è altamente limitata alle lateroflessioni, moderatamente alla flessione-estensione, vengono riferiti dolori continui ai movimenti attivi e passivi percepiti lombari, anteriori alla coscia destra, che si accentuano alla lateroflessione verso destra, deficit lomboradicolari sono assenti. La mobilità delle anche risulta libera, con una periartropatia a destra. In esito da trauma da arma da fuoco al ginocchio e alla caviglia destra nel 1980, da allora segnala dolori a riposo ma soprattutto al carico alla caviglia destra, dove troviamo un forte indolenzimento del tarso laterale, la mobilità della caviglia destra appare libera e paragonabile alla caviglia sinistra, l'assicurata deambula senza zoppia. La paziente riferisce pure di dolori stiranti cervicali prevalentemente a destra irradianti ventrali nel terzo prossimale dell'omero destro, soprattutto alzando il braccio, "un pochino" girando la testa, specialmente quando utilizza il braccio destro; la muscolatura paravertebrale cervicale a destra appare accorciata con indolenzimenti nella parte orizzontale del muscolo trapezio e al levatore scapolare, la mobilità passiva della cervicale risulta praticamente libera ed indolore. Alla spalla destra trovo un minimo arco dolente, con mobilità passiva della spalla altrimenti normale, senza indizi sicuri per una lesione della cuffia rotatoria.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 con lussato sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra, il 24.3.2003, rachide piatto, decondizionamento e sbilancio muscolare, periartropatia dell'anca destra, periartropatia omeroscapolare a destra.” (Doc. AI 38-5+6)

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

"  (...)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% in un'attività adatta allo stato di salute che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato, a partire dal 1.10.2003, ossia circa 6 mesi dall'intervento neurochirurgico.

Nella sua ultima attività di venditrice presso la __________, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, trattandosi di un'attività svolta quasi esclusivamente in piedi; questo a partire dal 1.10.2003." (Doc. AI 38-7+8)

                                         In sede d’opposizione l’assicurata ha trasmesso all’ammini-strazione alcuni certificati medici e meglio:

scritto 3 agosto 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna, del seguente tenore:

"  La paziente a margine è venuta alla mia consultazione in data odierna mostrandomi la vostra decisione datata 21.07.2005.

Riassumendo l'anamnesi si tratta di una paziente che dal 1985 circa presentava episodi ricorrenti di lombosciatalgia destra. Dal 1995 lombo-cruralgia destra praticamente cronica trattata sempre in maniera conservativa con analgesici, antiinfiammatori, miorilassanti, fisioterapia, programma autonomo di ginnastica a domicilio. L'08.08.1996 una TAC lombare non mostrava presenza di ernie o compressione alle strutture nervose.

Il 26.06.2002 veniva praticato un esame di MRI lombare che permetteva di diagnosticare un’ernia discale L3-L4 laterale destra. Veniva poi posta indicazione di intervento chirurgico che veniva eseguito dal dottor __________ (fenestrazione di L3-L4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia) il 07.03.2003. Evoluzione  post-operatoria caratterizzata da persistenza di una lombo-cruralgia e di una sindrome lombo-vertebrale cronica. La paziente non è più stata in grado di lavorare a partire dal 22.10.2003, in precedenza lavorava come commessa, con frequenti interruzioni o periodi nei quali lavorava al 50% a causa della lombo-cruralgia destra. Nel corso dell'autunno 2004 è stato fatto un tentativo di riqualifica professionale presso il __________ di __________.

L'evoluzione tuttavia non è stata favorevole, la paziente presenta una sindrome lombo-vertebrale cronica, non presenta tuttavia sindrome radicolare all'arto inferiore destro. La lombo-cruralgia destra viene esacerbata già da lievi sforzi fisici. La paziente ha fatto dei tentativi di stage lavorativi come commessa, riuscendo a lavorare un massimo di due mezze giornate alla settimana.

Si è inoltre instaurata una sindrome depressiva reattiva alla sua malattia cronica per la quale è stata necessaria anche l'introduzione di antidepressivi (Surmontil). La paziente assume quotidianamente analgesici ed antiinfiammatori (Dafalgan, Nisulid).

Ritengo attualmente che la capacità lavorativa come commessa non sia superiore al 30 %." (Doc. AI 24-1)

referto 17 agosto 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, in cui si legge:

"  Certifico di aver visitato la summenzionata paziente il 12.08.2005, quando mi è stata inviata per ulteriore valutazione reumatologica da parte del suo medico di famiglia, dr. __________ di __________.

Non ritengo necessario soffermarmi sulla sua lunga e complessa anamnesi, già ben riassunta nella perizia reumatologica recentemente eseguita dal dr. __________, nonché nella documentazione medica del dr. __________ e del dr. __________.

Ricordo come da parte vostra sia stata riconosciuta una minima limitazione della capacità lavorativa pari all'11%. La paziente desidera ora inoltrare ricorso contro questa decisione, ritenendo di non essere più in grado di lavorare oltre ad un 50% quale commessa.

Sotto l'aspetto clinico ho riscontrato un'emisindrome algica dx, la quale non può evidentemente venire sufficientemente spiegata dalla sola conosciuta discopatia L3-L4. Si è perciò ora sviluppata una sindrome del dolore cronico (per meglio dire un'emisindrome), la cui origine non è del tutto chiara, ma potrebbe venire ricollegata ad uno sviluppo somatoforme. Attualmente non ho rilevato sicuri segni per una radiculopatia acuta. Persistono però importanti dolori sia alla palpazione che ai movimenti della colonna lombare.

In considerazione dei cronici dolori, nonché dello stato dopo intervento per ernia discale nel marzo 2003, ritengo che l'assicurata per lavori fisicamente medio-pesanti come quelli di commessa, presenti un'incapacità lavorativa maggiore, valutabile attorno ad un 50%. In linea teorica per attività lavorative che non richiedano sforzi eccessivi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), presenta un'incapacità lavorativa non superiore al 25%. Non sono in grado di valutare se un'eventuale componente psichiatrica possa ulteriormente influenzare la sua capacità lavorativa, patologia che a mio parere, in considerazione dello sviluppo di una sindrome del dolore cronico, dovrebbe pure essere ben valutata prima di decidere definitivamente sulla sua residua capacità lavorativa." (Doc. AI 20-1)

Al riguardo, nelle sue annotazioni 29 settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  In fase di opposizione, l'assicurata produce un rapporto del Dr. __________ del 3 agosto ed uno del Dr. __________ del 17 agosto 2005.

II Dr. __________ riassume l'anamnesi. Clinicamente, egli descrive una sindrome lomboverte­brale cronica, senza segni per sofferenza radicolare. Lo sforzo provocherebbe delle esacerbazioni del dolore, tanto da permettere all'assicurata di lavorare al massimo due mezze giornate la settimana. Inoltre, egli descrive una sindrome depressiva interpretata reattiva alla malattia cronica. Capacità lavorativa come commessa non superiore al 30%.

Il Dr. __________ descrive un'emisindrome algica a destra, non spiegata nella sua entità dalla discopatia nota a livello L3-L4. Egli pone la diagnosi di sindrome del dolore cronico sospettando una "sindrome del dolore somatoforme". Una sindrome radicolare non è presente.

L'assicurata non si sente in grado di lavorare in misura maggiore del 50% (commessa).

Il Dr. __________ valuta la capacità lavorativa per l'attività di commessa intorno al 50% considerandola medio-pesante. Per contro, l'inabilità lavorativa non supererebbe il 25% per un'attività che rispetta i limiti funzionali (evitare il sollevamento di pesi >10 kg, movimenti ripetuti di flessione-estensione del tronco e posizioni inergonomiche). Egli propone di prendere in considerazione anche una componente psichica nello sviluppo di una sindrome del dolore cronico.

Dal punto di vista reumatologico, i due rapporti non contribuiscono nuovi elementi rispetto alla perizia.

Già nel suo rapporto del 21 luglio 2003 il Dr. __________ accenna ad una sintomatologia caratterizzata da agitazione con blocchi psicologici, trattata con antidepressivi, ed attacchi intensi di ansia. Egli consiglia una valutazione anche della situazione psicologica. Lo stesso medico scrive in data 5 gennaio 2005 che il problema principale consiste in una scarsa motivazione della paziente.

Propongo di inviare l'assicurata a Dr. __________ per una perizia psichiatrica." (Doc. AI 17-1)

                                         L’amministrazione ha quindi affidato al dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l’incarico di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 3 marzo 2006 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 2 dicembre 2005 – ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve senza sindrome biologica (ICD10-F32.00); sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 lussato sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra il 24.3.2003” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “rachide piatto da diversi anni; decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia dell’anca destra; periartropatia omeroscapolare a destra” (doc. AI 11-5+6).

Quali valutazioni e prognosi il perito ha indicato:

"  (...)

Siamo di fronte ad una 48enne che praticamente non lavora a causa dei suoi disturbi ortopedici ormai da diversi anni.

Si tratta di una persona nubile, che ha avuto sempre un equilibrio psico-fisico nella norma e negli ultimi anni a causa di problematiche che ho già accennato ed altri Colleghi hanno messo in evidenza in modo molto preciso dal punto di vista reumatologico-ortopedico fino all'intervento neurochirurgico del 2003 che doveva portare a termine i dolori e disturbi che iniziarono negli anni ‘90 ma che a quanto riferisce la peritanda persistono tuttora.

Dal punto dì vista psichiatrico essa gradualmente ha presentato uno stato ansioso-depressivo lieve e forse in passato in grado medio ma non diagnosticato né curato o seguito e reattivo alla sua situazione socio-affettiva, professionale ed economica ed essa avrebbe reagito sempre in modo adeguato con una certa determinazione ma purtroppo senza esiti brillanti.

In passato essa aveva reagito in modo concreto anche di fronte a situazioni traumatizzanti di tipo ferita con arma da fuoco al ginocchio e piede destro nel 1980 mentre passeggiava nel bosco, praticamente un cacciatore le sparava addosso scambiandola per una volpe, dunque di fronte ad una situazione del genere solo una persona con una stabilità psichica forte e con grande voglia di combattere reagisce come la peritanda e nell'arco di poco tempo dopo le cure riprendeva il funzionamento del piede e tuttora dopo vari anni ne parla chiaramente con tanta ironia e ha reagito dunque fondamentalmente in modo brillante e questo a favore dell'ipotesi che essa è forte e ha gestito la sua vita professionale, privata ed affettiva adeguatamente ma purtroppo negli ultimi anni non è riuscita a mantenere il suo posto di lavoro fondamentalmente a causa dei suoi dolori e disturbi e ha fallito anche il tentativo di riformazione professionale, ragion per la quale la situazione è diventata cronica e dà spazio ad uno stato depressivo, presentando in passato un umore depresso con perdita d'interesse o di piacere nelle attività che svolgeva ma comunque non per periodi lunghi con diminuita energia ed a volte con diminuzione dell'autostima e la sua sicurezza, senza disturbi del sonno né disturbi dell'appetito ma qualche somatizzazione concreta con stati depressivi non gravi.

Ragion per la quale è stata proposta l'introduzione di un farmaco antidepressivo (Surmontil) che essa assume ancora in modo regolare e che sicuramente l'ha aiutata a superare la sua situazione psichica.

Non ho constatato dei criteri che possano mettere in evidenza dei sintomi somatoformi importanti né criteri sufficienti per poter diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore persistente.

La sua inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico attualmente non supera il 20% con una prognosi a medio-lungo termine favorevole ma sicuramente dipenderà anche dall'evoluzione dei suoi disturbi fisici e come essa reagirà di fronte ad altre difficoltà e problematiche che purtroppo con l'andare del tempo tendono a cronicizzare e diventare più difficili da affrontare.

Dal punto di vista psichico comunque se essa potesse svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua situazione, il lavoro proprio migliorerà ancor di più la sua situazione psichica, migliorando i suoi contatti sociali, riprendendo ancora in mano una situazione che negli ultimi anni gli sta sfuggendo.

Si tratta di una persona socievole ed intelligente che ha varie risorse e sicuramente può ancora rendere e lavorare e rendersi utile a se stessa e la società dal punto di vista psichiatrico e, se la situazione non migliorerà, l'introduzione di un farmaco di tipo SSRI migliorerà ulteriormente il suo umore dando qualche stimolo in più per poter reagire. (...)" (Doc. AI 11-6+7)

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha rilevato:

"  (...)

Menomazioni quantitative e qualitative dovute ai disturbi constatati:

1.1 a livello psicologico e mentale

Come descritto più sopra siamo di fronte ad una persona con una struttura psichica forte e che ha reagito in modo adeguato alla sua situazione presentando, come già accennato, vari sintomi e disturbi ma comunque non gravi da poter determinare un'inabilità lavorativa importante.

1.2 a livello fisico

Vi sono varie diagnosi fisiche già citate da vari specialisti ed un intervento neurochirurgico importante ma purtroppo la peritanda si lamenta ancora di dolori e disturbi fisici.

1.3 nell'ambito sociale

A quanto constatato personalmente non vi è alcun problema sociale, si tratta di una persona socievole, gentile e stabile che non ha problemi né a livello famigliare né sociale, che gestisce in modo adeguato la sua situazione generale.

2.     conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurata

Essa purtroppo da vari anni non svolge più l'attività di commessa ma dal punto di vista psichiatrico è assolutamente capace di svolgere un'attività del genere fino alla misura del 80%.

2.2 l'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.3 Se sì

 in che misura, in quale misura (ore al giorno)?

Come già accennato, dal punto di vista psichiatrico essa può lavorare fino a 7-8 ore al giorno.

2.4 E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.5 Se sì, in che misura?

Dal punto di vista psichiatrico essa attualmente presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 15 al 20% che potrebbe migliorare in futuro.

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%.

Secondo i certificati medici dal 2002-2003 per i disturbi reumatologici ed ortopedici.

2.7 Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Dal punto di vista fisico essa non è riuscita a riprendere la sua capacità lavorativa malgrado vari tentativi ma non è il caso dal punto di vista psichiatrico.

3.     L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì.

C.        Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sì, essa ha provato sottoforma di una riformazione professionale al __________ di __________ nel novembre 2003 a riprendere l'attività lavorativa come commessa presso un negozio a __________ che purtroppo è fallito, a causa dei suoi dolori a quanto emerge dai documenti.

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto attuale?

Sì.

2.1 Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici)

Come già accennato essa potrebbe migliorare la sua situazione psichica in caso che riuscisse a riprendere un'attività lavorativa o eventualmente si potrebbe aggiungere un secondo farmaco antidepressivo che la stimoli di più.

2.2 Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

Dal punto di vista psichiatrico sicuramente un effetto positivo.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Dal punto di vista psichiatrico essa è abile a svolgere diverse attività ma in particolar modo un'attività di tipo commessa o consulente di vendita sarebbe meglio vista la sua grande esperienza nel campo e la sua voglia e determinazione per esercitare un'attività.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Dal punto di vista psichiatrico essa può anche lavorare nella misura dell’80%.

3.3 E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

Sì.

3.4 Se sì, in che misura?

Dal punto di vista psichiatrico nella misura del 15-20%.

3.5.                                                                                                  Qualora non siano possibili altre attività: per quale motivi?

Non è il caso." (Doc. AI 11-7+8+9+10)

Sulla base di tali conclusioni, in data 22 marzo 2006 il dr. __________ ha osservato:

"  Perizia psichiatrica del Dr. __________ del 2 dicembre 2005:

Diagnosi:

     -     Episodio depressivo lieve senza sindrome biologica (ICD-10 F32.00)

La perizia caratterizza lo stato dell'assicurata in modo esauriente e le conclusioni pertinenti permettono di quantificare l'inabilità lavorativa con 20% per ogni attività con possibilità di svolgere l'attività lavorativa per 7-8 ore giornaliere.

La patologia psichiatrica, di lieve entità, non aumenta il grado d'inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 2 maggio 2005." (Doc. AI 9-1)

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurata contesta le risultanze delle perizie mediche poste a fondamento della decisione dell’amministrazione, senza tuttavia apportare nuova documentazione medica a sostegno delle sue pretese.

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’inca-pacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal medico SMR, sulla base della perizia reumatologica del dr. __________ e della perizia psichiatrica del dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

                            2.9.1.   L’Ufficio AI, infatti, ha dapprima affidato al dr. __________ l’incarico di valutare le patologie reumatologiche (lombari) dell’assicurata. In tale ambito il perito ha evidenziato che l’assicurata presenta una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 con lussato sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra il 24 marzo 2003, patologie che giustificano un’incapacità lavorativa del 33% nel suo ultimo impiego quale venditrice presso la __________, trattandosi di un’attività svolta quasi esclusivamente in piedi. Il perito ha tuttavia aggiunto che in un’attività adeguata ai suoi limiti funzionali, l’interessata è da ritenere abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1° ottobre 2003, ossia circa sei mesi dopo l’intervento neurochirurgico cui è stata sottoposta (doc. AI 19-12).

L’assicurata ha contestato tali conclusioni, producendo in sede d’opposizione i certificati medici del suo curante, dr. __________ - il quale la ritiene abile al lavoro in qualità di commessa al massimo al 30%, senza esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate ai suoi limiti funzionali (doc. AI 24) – e del dr. __________ – a mente del quale l’assicurata è inabile al lavoro al 50% per lavori fisicamente medio-pesanti come quello di commessa, ma al massimo inabile al 25% in attività leggere adeguate (doc. AI 20).

La valutazione medica peritale del dr. __________ di una piena abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate ai suoi limiti funzionali è stata condivisa dal SMR: il dr. __________ ha ritenuto che, dal punto di vista strettamente reumatologico, questi certificati medici non apportano nuovi elementi rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ (doc. AI 17).

                                         Queste osservazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie dal TCA: il dr. __________, infatti, non ha motivato le ragioni per le quali l’assicurata dovrebbe essere ritenuta inabile al 25% in attività adatte, osservando solo di avere riscontrato un’emisindrome algica destra che potrebbe venire ricollegata ad uno sviluppo somatoforme, rilevando tuttavia di non avere rilevato sicuri segni per una radiculopatia acuta (doc. AI 20, sottolineature della redattrice).

Le vaghe, ipotetiche e non circostanziate osservazioni del dr. __________, non seguite da altre attestazioni specialistiche a sostegno delle sue ipotesi, non possono essere ritenute da questo Tribunale sufficienti per ritenere inaffidabili le conclusioni del perito, dr. __________.

Va infatti rilevato come il patrocinatore dell’assicurata non abbia prodotto, in sede ricorsuale, ulteriore documentazione medica relativa all’evoluzione della presunta emisindrome algica dell’assicurata dopo lo scritto 17 agosto 2005 del dr. __________, che possa confermare la tesi di un eventuale peggioramento delle condizioni fisiche con influsso sulla capacità lavorativa residua.

                                         Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Il patrocinatore dell’assicurata non ha trasmesso a questo Tribunale nessun certificato medico, anche stringato, che possa comprovare un aggravamento delle patologie rematologiche dell’interessata tale da influire sulla sua residua capacità lavorativa. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, ella deve sopportare le conseguenze della carenza di prove che le sarebbe sicuramente stato possibile apportare.

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi, dal punto di vista reumatologico, dalle conclusioni peritali del dr. __________.

                                         Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                            2.9.2.   L’Ufficio AI, sulla base delle indicazioni del dr. __________ circa l’insorgenza di una sindrome depressiva reattiva alla malattia cronica, trattata farmacologicamente (doc. AI 24) e del dr. __________ in merito all’eventuale influenza della componente psichiatrica nell’ambito della sindrome da dolore cronico (doc. AI 20), ha poi affidato al dr. __________ l’incarico di valutare le eventuali patologie psichiatriche dell’assicurata.

                                         Al riguardo, il dr. __________ ha evidenziato che l'assicurata presenta una struttura psichica forte, che le permette di reagire in maniera adeguata alla sua situazione, in presenza di vari sintomi da ritenere comunque non gravi al punto da determinare un’inabilità lavorativa importante. Egli ha osservato che l’interessata è affetta da uno stato ansioso depressivo lieve, per il quale assume in modo regolare un farmaco antidepressivo che “sicuramente l’ha aiutata a superare la sua situazione psichica” (doc. AI 11-6, sottolineatura della redattrice). Il perito ha inoltre rilevato di non avere constatato dei criteri che possano mettere in evidenza dei sintomi somatoformi importanti, né criteri sufficienti per poter diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore persistente (doc. AI 11-6, sottolineatura della redattrice).

                                         Il perito ha indicato che la prognosi è a medio-lungo termine favorevole, ma dipenderà anche dall’evoluzione dei suoi disturbi fisici e dal suo modo di reagire alle difficoltà. Il dr. __________ ha comunque sottolineato che lo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute “migliorerà ancor di più la sua situazione psichica, migliorando i suoi contatti sociali, riprendendo ancora in mano una situazione che negli ultimi anni le sta sfuggendo”. Il perito ha poi aggiunto che l’interessata è una persona socievole e intelligente, con varie risorse, che può ancora lavorare e rendersi utile per la società e per se stessa, osservando che vi è anche la possibilità di introdurre un nuovo farmaco (di tipo SSRI), che potrebbe migliorare ulteriormente l’umore e dare qualche stimolo in più per poter reagire (doc. AI 11-7).

                                         In base a tali valutazioni, il dr. __________ ha concluso che l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 15%-20% sia quale venditrice, sia in altre attività (doc. AI 11-9).

Il dr. __________ del SMR ha al riguardo osservato che la perizia psichiatrica del dr. __________ caratterizza lo stato di salute dell’interessata in modo esauriente, giungendo a conclusioni pertinenti in merito ad un’inabilità lavorativa del 20% per ogni attività, con possibilità di svolgere l’attività lavorativa per 7-8 ore al giorno (doc. AI 9).

Tali conclusioni possono essere condivise da parte di questo Tribunale.

Del resto, l’assicurata non ha contestato la perizia psichiatrica tramite documentazione medico-specialistica che attesti patologie maggiormente invalidanti.

Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per ritenere inaffidabili, dal punto di vista psichiatrico, le conclusioni peritali, dettagliate e complete, del dr. __________, cui va attribuito pieno valore probatorio.

                            2.9.3.   Viste le risultanze della perizia reumatologica e di quella psichiatrica, nelle sue annotazioni 22 marzo 2006 il dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurata, che da un punto di vista reumatologico è risultata totalmente inabile al lavoro quale venditrice, ma pienamente abile in attività adeguate e che sotto il profilo psichiatrico presenta una riduzione della sua capacità lavorativa del 20% sia quale venditrice, sia in altre attività adatte, va globalmente considerata abile al lavoro all’80% in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali stabiliti dal dr. __________. Il medico SMR ha infatti rilevato che la patologia psichiatrica, di lieve entità, non aumenta il grado di inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica del dr. __________ del 2 maggio 2005 (doc. AI 9).

L’insorgente ha contestato le conclusioni del SMR, rilevando che “è chiaro che il persistere dei dolori e la frustrazione legata al senso di inutilità nel mondo del lavoro peggioreranno costantemente i problemi psichici della signora RI 1” e che “il persistere dei problemi fisici comprometterà sicuramente un’evoluzione positiva dei disturbi psichici. Lo stato d’ansia, le tensioni nervose, la depressione, il senso di inutilità e le frustrazioni condizioneranno infatti in modo rilevante le possibilità della signora RI 1 di trovare un lavoro” (doc. I, sottolineature della redattrice).

Tali critiche, generiche, ipotetiche e riferite ad una possibile evoluzione futura della patologia psichiatrica e di quella somatica, non possono certo, per lo meno fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata, modificare la valutazione globale relativa all’incidenza delle affezioni reumatologiche e psichiatriche sulla residua capacità lavorativa dell’interessata in attività adeguate.

Come ricordato in precedenza, il presente giudizio non pregiudica tuttavia eventuali diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite.

                                         In conclusione, rispecchiando i referti peritali specialistici del dr. __________ e del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), agli stessi può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa dell’80% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                             2.10.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto finale 20 maggio 2005 (doc. AI 35), aggiornato dopo la perizia psichiatrica del dr. __________ (doc. AI 7), ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 29%.

Partendo da un reddito da valida di fr. 42'349 che l’assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2004 come venditrice presso __________, la consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 41'808 (2004), cui va applicata una riduzione del 20% come da perizia psichiatrica e un’ulteriore riduzione del 10% stabilita dalla consulente IP (5% per lavori leggeri e 5% per motivi professionali e personali), per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 30’101. Ella ha quindi stabilito che l’assicurata presenta una capacità di guadagno residua del 71% e quindi un grado di invalidità del 29% (doc. AI 7).

                                         Il patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata in attività adeguate, rilevando che “col precario stato di salute nel quale si trova, ci si può seriamente chiedere quale genere di lavoro possa ancora esercitare la signora RI 1. Costei non può infatti stare a lungo né in piedi, né seduta. Non può assolutamente stare inginocchiata. È persino impossibilitata a portar pesi. Aggiungendo il fatto che i problemi fisici ne pregiudicano l’efficienza lavorativa, appare evidente che nessun datore di lavoro è disposto ad assumerla” (doc. I).

                                         Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, la consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in attività semplici e ripetitive. Ella nel suo rapporto 20 maggio 2005 ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dai periti, l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività nel settore terziario quali la telefonista/ricezionista, nelle quali vi è la possibilità di alternare la posizione; o quella di collaboratrice in alberghi/ristoranti, con mansioni di pulizia, lavori di lavanderia, di servizio e di accoglienza clienti; ancora, l’attività di venditrice non qualificata, a condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari) e che consenta l’alternanza della postura (piccolo negozio a conduzione famigliare). La consulente ha inoltre osservato che l’interessata potrebbe anche svolgere attività leggere e ripetitive nel settore secondario, che consentono ogni tanto di cambiare posizione, come nel settore del tabacco, dei tessili, della plastica, della carta (doc. AI 35-2). La consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare l’interessata reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

                                         Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

                                         Inoltre, come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)"

                                         In concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurata. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                          2.10.1.   Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valida l’importo di fr. 42'055 percepito dall’assicurata nel 2003, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________ in data 31 luglio 2003 (doc. AI 66), adeguato al 2004 per un reddito pari a fr. 42'349.

                                         L’assicurata non ha contestato tale ammontare.

                          2.10.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         La consulente ha calcolato il reddito da invalido che l’assicu-rata potrebbe conseguire in attività del settore secondario e terziario, che coprono buona parte delle attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurata all’80%, applicando una riduzione supplementare del 10% (5% per lavori leggeri e 5% per motivi personali e professionali), per un importo di fr. 30'101 (doc. AI 35-3 e doc. AI 7).

                                         L’assicurata ha contestato questo valore, rilevando di non potere lavorare nemmeno al 50%.

                                         Tale critica non può essere accolta, ritenuto che, come ricordato in precedenza, le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito dall’amministrazione.

                                         Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 42'349 e il reddito da invalida, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto di una capacità di lavoro residua dell’80% e dell’ulte-riore riduzione del 10% stabilita dalla consulente IP, di fr. 30’101, si ottiene un grado d'invalidità del 29%, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI, ritenuto per il resto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale (“l’età avanzata, la scolarità e l’esperienza professionale specifica dell’assicurata non permettono di proporre una riqualifica professionale in quanto l’assicurata non possiede né le capacità cognitive, né le competenze scolastiche per affrontare un progetto simile”, cfr. rapporto 20 maggio 2005, doc. AI 35-3).

                                         Per completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

                                         Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.5. in fine).

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2007 32.2006.117 — Swissrulings