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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2007 32.2006.111

16 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,687 parole·~1h 8min·2

Riassunto

La valutazione peritale pluridisciplinare del SAM, che tiene conto di tutte le patologie dell'interessata, compresa la fibromialgia, merita conferma: assicurata è da ritenere inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività. Nessun diritto ad una rendita.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.111   cr/sc

Lugano 16 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale funzionaria amministrativa (impiegata d’ufficio), nel mese di gennaio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando “dolori in tutto il corpo, disturbi fissi del sonno, stanchezza, colon irritabile, formicolii e sensazioni simili a punture, parziale difficoltà di concentrazione, mancanza di appetito” (doc. AI 2/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 7 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che l’incapacità lavorativa nella sua attività di funzionaria amministrativa presso un ufficio tecnico comunale è del 20% (doc. AI 30/1-2).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dalla __________ – nella quale ha contestato la valutazione medica del SAM, sia per quanto concerne la conclusione, priva di motivazione, di un’incapacità lavorativa globale del 20%, nonostante il perito psichiatra da una parte e il perito neurologo dall’altra abbiano ognuno giudicato l’interessata inabile al lavoro al 20% in relazione alla patologia di loro competenza, sia relativamente al fatto che nonostante ella sia affetta da fibromialgia, il dr. __________ nell’ambito della perizia SAM abbia stabilito che dal punto di vista reumatologico non presenti nessuna incapacità lavorativa nella sua attività (doc. AI 36/1-3) – con decisione su opposizione 16 maggio 2006 (doc. AI 53/1-7) l’amministrazione ha confermato il rifiuto a prestazioni adducendo che:

"  (...)

Nel caso in esame le risultanze dei rapporti peritali sono determinanti. In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede d'opposizione il quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni effettuate dall'amministrazione.

8.  Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% nella professione abitualmente svolta di funzionaria amministrativa.

Siccome l'assicurata (in base agli esiti peritali) è stata ritenuta inabile al lavoro "unicamente" nella misura del 20% nella sua professione d'impiegata d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 53-4+5+6)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente, oltre alle argomentazioni già sollevate con l’opposizione, il rappresentante sostiene che la fibromialgia di cui è affetta l’assicurata non è stata valutata nell’ambito di una perizia interdisciplinare che tenga contemporaneamente conto degli aspetti reumatici e di quelli psichiatrici, rilevando che:

"  (...)

3.  I medici che seguono attualmente la ricorrente sono concordi nell'affermare che l'affezione di cui ella è affetta è fortemente limitativa della sua potenzialità lavorativa e che malgrado la disponibilità alla cura ed ai trattamenti, malgrado la buona volontà nell'affrontare la malattia, ella è estremamente vulnerabile. I diffusi problemi di cui soffre, i contenziosi con il suo datore di lavoro, il __________ di __________, e con l'Ufficio AI, entrambi finiti innanzi a Corti giudicanti, ne hanno compromesso in maniera determinante la capacità di affrontare le situazioni in modo adeguato, lasciandola priva delle risorse psicofisiche necessarie per poter affrontare in modo adeguato la difficile sfida della reintegrazione professionale e sociale. Inutile dire che, in considerazione di questa circostanza e del decorso della patologia, la prognosi è infausta (si vedano al proposito gli scritti 13 febbraio 2006 del Dr. med. __________, __________ alla dr. med. __________, __________, doc. A; 1° giugno 2006 del dr. med. __________, __________ al sottoscritto, doc. B.; senza data, pervenuto il 13 giugno 2006 del dr. med. __________ al sottoscritto, con allegato rapporto di fisioterapia 8 giugno 2006, doc. C).

     3.1.

In primo luogo va osservato che la querelata decisione andrebbe annullata già solo per il fatto che essa si fonda su accertamenti peritali medici mai sottoposti alla ricorrente, ossia sulla valutazione di tale "dottoressa __________ del SMR dell'AI" del 27 aprile 2006, i cui estratti occupano più di due pagine delle sei che conta la querelata decisione su opposizione. Ora il diritto di rango costituzionale di essere sentito, derivato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'amministrato il diritto di esprimersi, prima che una decisione sia presa a suo discapito, su tutti gli atti e gli elementi di prova che sono portati a sostegno di questa decisione, così come quella di partecipare all'amministrazione delle prove.

La violazione del predetto diritto di rango costituzionale è quindi flagrante, e certamente sufficiente, considerata la rilevanza che la citata prova ha assunto ai fini del querelato giudizio, per giustificarne senz'altro l'annullamento.

Di transenna si osserva che la descritta violazione del diritto di essere sentito non può nemmeno essere sanata con la presente procedura ricorsuale, considerato, da un lato che nemmeno in questa sede il rapporto 27 aprile 2006 è stato messo a disposizione della ricorrente e che, quand'anche lo fosse stato, in ragione dei ristretti termini di ricorso, la ricorrente non avrebbe nemmeno potuto materialmente avere il tempo di richiedere ulteriori accertamenti.

     3.2.

Nella presente procedura è innegabile che la querelata decisione si fondi su accertamenti interni all'Ufficio AI, motivo per cui, per quanto esposto sopra sub. 2.1., l'attendibilità di questi dev'essere apprezzata con esigenze più severe.

Malgrado quanto affermato nella decisione impugnata, sub. 6., pag. 4, gli accertamenti in questione, quelli risultanti dalla perizia SAM, non sono affatto esenti da rilevanti censure.

In primo luogo va osservato che in nessun modo le conclusioni della perizia indicano per quale motivo le incapacità lavorative derivanti dai problemi neurologici e dai problemi psichiatrici, entrambe del 20%, non possono essere sommate. Essa, malgrado il fatto che la giurisprudenza in materia sia oltremodo chiara nel richiedere che le conclusioni di accertamenti medici vadano motivate, si limita ad accertare un grado di capacità lavorativa dell'80% (punto N. 8, pagina 9 della perizia SAM). Notisi di transenna che neppure il contestato rapporto 27 aprile 2006 indica in alcun modo per quale motivo, a fronte di due problemi cagionanti entrambi un incapacità lavorativa del 20% per aspetti diversi, la capacità lavorativa rimarrebbe dell'80%.

A quanto precede aggiungasi che le citate conclusioni della perizia stridono in maniera rilevante con gli accertamenti alla base della stessa, senza che di questo problema sia minimamente fatta menzione nelle conclusioni: i gradi d'incapacità lavorativa dal 26 maggio 2003 alla data della perizia hanno sempre oscillato tra il 50% e il 100%, il quadro delle affezioni attuali (punto N. 3.5., pagine 4 e 5 della perizia SAM e N. 3.1. del rapporto 30 maggio 2005 del dr. med. __________, __________ allegato a tale perizia) fa stato di una persona che ben difficilmente può dedicarsi ad un'attività lavorativa che ecceda un paio di ore al giorno.

Per concludere l'aspetto più determinante, e che la querelata decisione ha completamente taciuto, è che qualora si debbano effettuare accertamenti in conto di una fibromialgia, la più recente giurisprudenza del TF richiede una perizia interdisciplinare che tenga conto contemporaneamente sia degli aspetti reumatici, sia degli aspetti psichiatrici; questo tipo di accertamento è quindi il metodo istruttorio adeguato per appurare in modo oggettivo se l'assicurato presenta uno stato doloroso di tale gravità, riguardo ai criteri determinanti - che verranno accertati nel prossimo considerando - e se si può esigere dall'assicurato che si dia da fare per trovare la sua giusta collocazione nel mercato del lavoro (TFA I Camera sentenza dell'8 febbraio 2006, inc. I 336/04, consid. 4.3). Ora agli atti, quali allegati alla controversa perizia SAM, esistono in effetti due accertamenti medici, uno psichiatrico del dr. med. __________, __________ e uno reumatologico del dr. med. __________, ma gli stessi sono stati redatti in maniera assolutamente indipendente l'uno dall'altro, senza che poi - questo neppure è stato fatto in sede di conclusioni della perizia SAM medesima - in conclusione l'uno abbia considerato le pur oggettive risultanze dell'altro.

Sufficiente a sconfessare l'intera perizia SAM sarebbe però la semplice osservazione secondo la quale il perito psichiatrico non ha nemmeno considerato la pur inconfutabile e incontestata diagnosi di fibromialgia; anzi egli non ha nemmeno speso una parola circa questa patologia.

In conclusione il fatto che la querelata decisione si fondi su di una perizia tanto lacunosa, e per di più interna all'assicurazione, sarebbe di per sé sufficiente a che gli atti vengano rimandati all'Ufficio AI affinché proceda a nuovi accertamenti da parte di nuovi periti indipendenti.

Questo sarebbe anche giustificato per il fatto che la perizia SAM risale ormai a quasi un anno fa, gli accertamenti in essa contenuti sono anche più datatati, il che la situa già oltre il limite di valutazione temporale della situazione invalidante (cfr. Sentenza 5 settembre 2005 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, inc. N. 32.2005.54).

     3.3.

Sopra sub. 2.2. abbiamo compiutamente illustrato quali sono le condizioni che devono essere adempiute affinché una fibromialgia possa essere riconosciuta come suscettibile di configurare una limitazione di lunga durata della capacità di lavoro, tale da comportare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI.

Inspiegabilmente la querelata decisione non ha nemmeno proceduto a verificare se questi criteri fossero adempiuti; l'avesse fatto non avrebbe che potuto accogliere la domanda della ricorrente.

     In effetti:

L'affezione della ricorrente persiste da diversi anni, tant'è che i primi periodi d'incapacità lavorativa dovuti alla fibromialgia risalgono ad oltre tre anni fa (cfr. perizia SAM, N. 3.3. "Anamnesi professionale", pagina 6) e che sino ad ora non è mai più stata abile al lavoro per più del 50% (1); non essendo più attiva professionalmente e non avendo alcuna attività al di fuori dalla sua abitazione, la sua vita sociale si limita alla presa a carico della sua patologia e, a fatica e solo grazie e tramite il sostegno della figlia, a seguire la presente procedura, il che non è certo benefico in chiave psicopatologica (2); abbiamo visto che dal momento in cui è stata realizzata la perizia SAM a oggi, l'evoluzione della patologia non ha subito nessun miglioramento, in particolare per quanto concerne lo stato psichico, in effetti il dr. __________, __________, nel suo rapporto 1° giugno 2006, doc. B, parla di prognosi incerta (3); come abbiamo visto, e come è stato attestato, la ricorrente non dispone nemmeno delle risorse psicofisiche necessarie affinché, grazie ai trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte delle misure di riabilitazione, si possa sperare che sia in grado di superare gli effetti dei disturbi somatoformi dolorosi (4).

Riassumendo non si può che giungere alla logica conclusione che alla fibromialgia di cui soffre la ricorrente deve essere riconosciuto un carattere invalidante preponderante.

Se si considera gli effetti che tale patologia ha sulla ricorrente ed agli stessi si aggiungono le risultanze degli accertamenti reumatologici e psichiatrici della perizia SAM, se inoltre si considera la pessima prognosi confermata da tutti gli esperti interpellati, sia da una parte, sia dall'altra, ben si giustifica di concedere alla ricorrente una rendita AI completa.

In via subordinata, qualora codesta lodevole Corte non dovesse ritenere sufficienti gli accertamenti agli atti, gli atti stessi dovranno essere rimandati all'Ufficio AI affinché proceda ad ordinare nuovi accertamenti medici, concertati con la ricorrente, ad opera di periti indipendenti.

Considerata la soccombenza dell'Ufficio AI, la ricorrente postula che le venga assegnata una congrua indennità per il titolo di ripetibili per entrambi i gradi di ricorso." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"  (...)

Nuova documentazione medica

Quanto prodotto dalla ricorrente è stato sottoposto all'esame del SMR, presso il quale il medico incaricato Dott. __________ ha potuto concludere che la nuova documentazione non permette d'oggettivare una modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione del SAM alla base della decisione impugnata (cfr. annotazioni allegate).

Diritto d'essere sentito (rapporto medico 27 aprile 2006 della Dott.ssa __________)

Stando alla ricorrente "la querelata decisione andrebbe annullata già solo per il fatto che essa si fonda su accertamenti peritali medici mai sottoposti alla ricorrente" (ricorso, pto. 3.1.). Tale fatto non sarebbe poi sanabile con la presente procedura "considerato, da un lato che nemmeno in questa sede il rapporto (...) è stato messo a disposizione della ricorrente, e che, quand'anche lo fosse stato, in ragione dei ristretti termini di ricorso, la ricorrente non avrebbe nemmeno potuto materialmente avere il tempo di richiedere ulteriori accertamenti" (ricorso, pto. 3.1.).

Premesso come la Signora RI 1 sia rappresentata da un avvocato perfettamente in grado di chiedere la visione dell'incarto Al onde valutare l'opportunità d'un ricorso o del suo mantenimento presso codesto lodevole Tribunale e che è proprio il legale a ricordare come la valutazione della Dott.ssa __________ sia parte integrante della decisione impugnata, riguardo alla violazione del diritto d'essere sentito va anzitutto sottolineato come nel corso dell'intera procedura amministrativa l'assicurata abbia avuto ed abbia pure utilizzato la possibilità di produrre qualsiasi tipo di documentazione e di esprimersi su quanto agli atti.

Concretamente, quale violazione, si intende il fatto di non essersi potuti esprimere sulle considerazioni del SMR riguardanti le censure sollevate in sede d'opposizione. Considerato però come non si tratti di nuovi "accertamenti peritali medici" come neppure d'una "prova" ai sensi degli articoli di legge invocati (ricorso, pto. 3.1.), l’UAI non ritiene a tutt'oggi d'avere violato i diritti della ricorrente.

Perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 del SAM

La ricorrente sostiene (pto. 3.2.) principalmente che "le (...) conclusioni della perizia stridono in maniera rilevante con gli accertamenti alla base della stessa", asserendo inoltre che "qualora si debbano effettuare accertamenti in conto di una fibromialgia, la più recente giurisprudenza del TF richiede una perizia interdisciplinare che tenga conto contemporaneamente, sia degli aspetti reumatici, sia degli aspetti psichiatrici”, ma che nel caso concreto "gli stessi sono stati redatti in maniera assolutamente indipendente l'uno dall'altro, senza che poi (...) in conclusione l'uno abbia considerato le pur oggettive risultanze dell'altro" e che comunque "Sufficiente a sconfessare l'intera perizia SAM sarebbe (...) la semplice osservazione secondo la quale il perito psichiatrico non ha nemmeno considerato la pur inconfutabile e incontestata diagnosi di fibromialgia".

Ora, le argomentazioni della ricorrente contro la perizia in oggetto non fanno altro che denunciare l'assenza di valide motivazioni d'ordine medico atte ad inficiare quanto ritenuto dai periti del SAM rispettivamente dal SMR e quindi dall'UAI. Non potendo attaccare quanto stabilito singolarmente dai differenti periti, si cerca di screditare le considerazioni d'insieme. Si vuole in particolare fare credere che quanto valutato dall'uno non corrisponda a quanto noto all'altro, quando invece è chiaramente indicato che "Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM" (perizia, pto. 10). Tutti i periti sono ovviamente al corrente dei differenti disturbi dell'assicurata, sia di quanto diagnosticato con influsso sulla capacità lavorativa che senza.

Nuovi accertamenti medici

Nella presente fattispecie, occorre sottolineare come l'amministrazione abbia preso la decisione impostasi al termine di un procedimento istruttorio completo.

La documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In conclusione

Visto quanto sopra, essendo la situazione chiara e documentata, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

                               1.5.   Con scritto 28 luglio 2006 l’avv. RA 1 ha rilevato che allo scritto del medico SMR (doc. III bis) non può essere concesso nessun valore probatorio, in quanto allestito da un medico alle dipendenze dell’Ufficio AI, privo della benché minima motivazione, che si limita a commentare in maniera sommaria ed approssimativa i referti medici prodotti con il ricorso. Il patrocinatore ha inoltre indicato di rimettersi al giudizio del TCA in merito alla necessità di ordinare una perizia medica pluridisciplinare indipendente (doc. V).

                               1.6.   In data 24 agosto 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica attestante un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, circostanza che a mente dell’avv. RA 1 renderebbe maggiormente attuale la necessità di ordinare una perizia medica pluridisciplinare indipendente (doc. VII).

                               1.7.   Con scritto 31 agosto 2006 l’amministrazione, dopo avere rilevato che lo scritto della dr.ssa __________ prodotto dalla ricorrente non può essere considerato quale certificato medico ai sensi della giurisprudenza, ha rammentato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, osservando che la dr.ssa __________ nel suo scritto parla semmai di “un futuro ricovero resosi necessario in seguito ad un peggioramento della situazione psico-fisica”, peggioramento che, a mente dell’Ufficio AI, non è stato provato (doc. IX).

                               1.8.   In data 20 settembre 2006 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA lo scritto 8 settembre 2006 dell’Ospedale __________ a comprova del ricovero dell’interessata, indicando “che, confermando quanto asserito dall’Ufficio AI con le sue osservazioni 31 agosto 2006, questo documento, pur essendo posteriore all’emanazione della querelata decisione, non fa che attestare la situazione di fatto allora vigente” (doc. XI).

                               1.9.   Con scritto 27 settembre 2006 l’amministrazione ha osservato:

"  Con riferimento allo scritto 20 settembre 2006 del rappresentante legale dell'assicurata, constatato che:

     -     Io stesso patrocinatore il 24 agosto 2006 riferisce d'un "peggioramento dello stato psico-fisico della ricorrente" che dovrebbe rendere necessaria una nuova perizia medica;

     -     egli si rifà allo scritto 22 agosto 2006 della Dott.ssa __________, la quale parla chiaramente d'una recente (comunque non provata secondo giurisprudenza) "esacerbazione di una sindrome depressiva" che ha reso ora necessario un ricovero (viene ribadito: "in seguito ad un peggioramento della situazione psico-fisica");

     -     la nuova documentazione (scritto 8 settembre 2006 del Dott. __________) si limita a confermare il ricovero (tra l'altro limitato nel tempo) avente inizio l'11 settembre (non viene presentato alcun rapporto d'entrata) senza attestare altro;

     -     la documentazione medica agli atti al momento della decisione impugnata era chiara e sufficiente;

     -     eventuali comprovati e duraturi peggioramenti dello stato di salute potranno ed anzi dovranno venire presi in considerazione esclusivamente nel corso d'una nuova procedura assicurativa;

si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso."

(Doc. XIII)

Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicurata (doc. XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 53), emerge che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla quale l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 20% nella sua abituale attività di funzionaria amministrativa presso l’ufficio tecnico comunale di __________ (così come in qualsiasi altra attività lavorativa e in qualità di casalinga).

                                         L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In occasione del consulto 10 maggio 2005, egli ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0).

                                         Il dr. __________ ha quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa risultante dal danno alla salute psichica.

                                         Da un profilo terapeutico, egli ha osservato di ritenere opportuno facilitare la possibilità per l’interessata di entrare realmente in psicoterapia, con l’obiettivo di provocare un cambiamento di attitudine in relazione alla propria esistenza, in modo tale da essere consapevole della sua tendenza alla regressione e all’attitudine passiva di fronte ai conflitti intra-psichici; egli ha pure consigliato di instaurare una terapia psicofarmacologica con antidepressivi (referto 17.5.2005, doc. AI 28/18-21).

                                         Il 17 maggio 2005 l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

                                         Il citato reumatologo ha posto le diagnosi di fibromialgia, sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative iniziali a livello di C4-C5 e C5-C6 e periartropatia omeroscapolare calcarea a livello della spalla destra.

                                         A proposito di tali diagnosi, ha precisato che la fibromialgia non è di tipo “secondario” (diagnosi esclusa dalle indagini di laboratorio che non mostrano patologie di rilievo) e che i dolori sono da inquadrare nell’ambito di una problematica a carattere depressivo, già indagata dai colleghi psichiatri. Il dr. __________ ha poi indicato che accanto alla problematica fibromialgica determinante per la sintomatologia dolorosa l’interessata presenta anche delle alterazioni di tipo statico a livello della colonna vertebrale con una scoliosi a forma di S, delle minime alterazioni degenerative a livello della colonna cervicale ai segmenti C4-C5 e C5-C6 con osteocondrosi e minima spondilosi posteriore, oltre ad un’uncartrosi generalizzata alla cervicale. Il reumatologo ha infine evidenziato l’esistenza di una calcificazione a livello della spalla destra.

                                         Secondo il dr. __________, tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche, la ricorrente non presenta un’incapacità lavorativa nella sua attività professionale di segretaria presso l’ufficio tecnico comunale di __________, così come in altre attività e quale casalinga (referto 30.5.2005, doc. AI 28/11-14).

                                         Da parte sua, il dr. __________, spec. FMH in neurologia e Capo-servizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, che ha esaminato l’insorgente in __________ 10 maggio 2005, ha diagnosticato una discreta sindrome del tunnel carpale da ambo i lati, con leggera prevalenza a destra. Il perito ha indicato che sul piano elettrofisiologico la situazione è paragonabile a quella di due anni prima (valutazione del dr. __________), non ritenendo indicate misure chirurgiche, ma osservando che l’interessata potrebbe trarre giovamento dall’utilizzo maggiormente regolare di stecche di fissazione del polso.

                                         Il dr. __________ ha giudicato che tali affezioni limitino, dal punto di vista neurologico, la capacità lavorativa dell’interessata nella misura del 20% (referto 13.5.2005, doc. AI 28/15-16).

                                         Nel dettagliato referto 21 giugno 2005 i periti del SAM - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti (consulto reumatologico del dr. __________i, consulto psichiatrico del dr. __________ e consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve; sindrome del tunnel carpale bilaterale, discreta bilateralmente (a destra più che a sinistra)” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “fibromialgia; sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative iniziali a livello C4-C5 e C5-C6; periartropatia omeroscapolare calcarea a livello della spalla di destra; tabagismo cronico” (doc. AI 28-7).

                                         Questa la valutazione globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto peritale 21 giugno 2005:

"  (...)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come funzionaria amministrativa presso l'Ufficio tecnico comunale di __________ è da considerare nella misura dell'80%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto dalla patologia psichiatrica e neurologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 20%. Il quadro psicopatologico comporta una limitazione funzionale soprattutto a livello fisico e si traduce soprattutto con una sensazione di astenia importante che già si verifica nelle prime ore del mattino. Ciononostante, l'A. stessa dichiara di essere in grado di realizzare tutti i compiti domestici casalinghi, anche se lo fa con maggiore lentezza e una scansione dei tempi di lavoro. Durante i 45 min. di colloquio non si sono presentati dei momenti di stanchezza psicofisica. Si è constatata però una quota di angoscia lieve che tende a dissimulare. Questa quota di angoscia non dovrebbe incidere però in modo importante sui pensieri e sulla capacità delle funzioni cognitive.

Dal punto di vista neurologico è stata diagnosticata una discreta sindrome del tunnel carpale da ambo i lati, con leggera prevalenza a ds., per quel che riguarda, conformemente ai dati clinici, i parametri della sensibilità. Questa situazione non richiede delle misure chirurgiche, addirittura potrebbe trarre un certo beneficio dall'utilizzo più regolare di stecche di fissazione del polso. Questa problematica presentata alle due mani (includendo i risultati dell'attuale esame) comporta, per attività che prevedono l'uso continuo delle mani, una leggera riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%.

Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercita di funzionaria amministrativa presso l’Ufficio tecnico comunale di __________, nella misura dell'80%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione della limitazione temporale della capacità lavorativa, sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti, possiamo ritenere il quadro clinico stazionario sia dal punto di vista neurologico che psichiatrico che reumatologico dall'inizio dell'attestazione di incapacità lavorativa, nella misura scaturita dal presente esame peritale.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione dell'elevata capacità lavorativa residua (vedasi capitolo 8) e in considerazione dello stato attuale del quadro clinico (soprattutto dal punto di vista psichiatrico), non si ritiene indicato procedere ad un provvedimento di integrazione professionale. È indicato piuttosto rafforzare l'approccio terapeutico per facilitare l'A. ad una presa di coscienza entrando in psicoterapia, con l'obiettivo di provocare un cambiamento di attitudine in relazione alla propria esistenza, in modo tale da essere consapevole della propria tendenza alla regressione e all'attitudine passiva di fronte ai conflitti intrapsichici. Potrebbe essere anche indicato un trattamento psicofarmacologico con antidepressivi. Qualunque altra attività professionale è esigibile sempre nella misura dell'80%, come pure l'attività di casalinga.

Per quanto riguarda la prognosi possiamo fare le seguenti considerazioni:

-       dal punto di vista neurologico questa dipende dall'applicazione di terapie mirate (di cui l'A. non ha mai finora beneficiato), come per esempio un'infiltrazione cortisonica del polso. Inoltre, potrebbe trarre un certo beneficio dall'utilizzo più regolare di stecche di fissazione del polso;

-       dal punto di vista psichiatrico il quadro psicopatologico ha avuto un andamento progressivo, ma ultimamente da mesi stazionario: la prognosi é ritenuta stazionaria a lungo termine.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 28-9+10)

                                         In sede d’opposizione l’assicurata ha contrapposto a tale valutazione lo scritto 27 ottobre 2005 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato alla __________, del seguente tenore:

"  Seguo la paziente dal 1° giugno 2005.

Ella è affetta da alcuni anni da una fibromialgia e presentava all'inizio una sintomatologia depressiva lieve.

E' stato prescritto un antidepressivo (Seropram gtt10/ die) che la paziente assume regolarmente.

Con il passare del tempo la sintomatologia depressiva si è aggravata, nonostante il sostegno psicoterapico e la farmacoterapia.

Attualmente la paziente manifesta, oltre alla nota sintomatologia dolorosa, una sintomatologia psichica caratterizzata da umore depresso, astenia, difficoltà di concentrazione e di memoria, irritabilità, insofferenza anche verso le piccole frustrazioni quotidiane, visione pessimistica del futuro, sensazione di perdere il controllo dei propri pensieri, ansia, angoscia. E' riferito un notevole ritiro sociale con la tendenza a rimanere a letto tutto il giorno.

Nel settembre 2005 ha effettuato anche un breve ricovero presso l'Ospedale __________ di __________.

La paziente presenta quindi un quadro di sindrome depressiva grave (lCD 10: F 32.2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (lCD 10: F 45.4). Ritengo che le condizioni psicopatologiche possano giustificare una inabilità lavorativa dell'80%." (Doc. AI 45-2)

Nel suo rapporto medico 13 aprile 2006 la dr.ssa __________ del SMR ha commentato:

"  Prima domanda prestazioni Al del gennaio 2004

Perizia pluridisciplinare SAM del 21 giugno 2005

Diagnosi e limitazioni funzionali v.s.

Valutazione reumatologica: non ci sono limitazioni funzionali tali da giustificare una inabilità lavorativa.

Valutazione neurologica: discreta sindrome del tunnel carpale bilaterale, invariata da due anni. Per intanto non indicato intervento chirurgico di decompressione. Indicate misure conservative. Utilizzo più regolare di stecche di fissazione, eventualmente infiltrazione con cortisone. Attuale capacità lavorativa 80% per qualsiasi attività. Prognosi aperta vista la possibilità d'applicazione di terapie mirate di cui la paziente non ha mai finora beneficiato.

Valutazione psichiatrica:

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve.

limiti funzionali: sensazione di astenia importante, quota di angoscia leggera, sensi di colpa importanti, tendenza alla regressione e all'attitudine passiva. Funzioni cognitive mantenute.

La conflittualità intrapsichica ha progressivamente comportato un processo di somatizzazione a livello osteo-muscolare. Indicate psicoterapia e ripresa di trattamento psicofarmacologico con antidepressivi. IL 20% legata essenzialmente alla sensazione di astenia importante. Prognosi da valutare stazionaria a lungo termine.

Valutazione globale: capacità lavorativa dell’80% per qualsiasi attività (intesa come diminuzione del rendimento del 20%). La situazione è migliorabile dal lato neurologico, mentre dal lato psichiatrico è da considerare stazionaria a lungo termine.

Decisione UAI del 06.06.2005: nessun diritto a prestazioni AI.

Opposizione del 20.06.2005:

1.  Secondo il rappresentante legale le due percentuali di IL legate alla patologia neurologica e psichiatrica andrebbero sommate. Nella perizia SAM non sono stati spiegati i motivi per i quali tali percentuali di IL non sono stati sommate.

2.  Viene contestato il fatto che la patologia reumatologica è stata valutata dai periti senza influsso sulla capacità lavorativa.

3.  Infine viene presentata una certificazione medica dell'attuale psichiatra curante Dr. __________ del 27 ottobre (in cura da inizio giugno 2005), il quale attesta un attuale episodio depressivo grave, giustificando una IL 80%. Sintomatologia caratterizzata da umore depresso, astenia, difficoltà di concentrazione e di memoria, irritabilità, insofferenza verso le frustrazioni, visione pessimistica del futuro, ansia, angoscia, ritiro sociale. Terapia antidepressiva instaurata: Seropram 10 gocce/di (quindi identica terapia a quella seguita da gennaio 2005, sospesa una settimana prima della valutazione peritale SAM). Cita un ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ del settembre 2005.

Ad 1: giustamente le due percentuali di inabilità lavorativa determinate dalle due patologie citate non sono state sommate dai periti SAM, in quanto ambedue determinando una diminuzione del rendimento del lavoro nel senso di un certo rallentamento nell'esecuzione dei lavori legato da un lato all'astenia nell'ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente, dall'altra ai dolori percepiti a livello delle mani (le parestesie sono invece più a carattere notturno e si risolvono la mattina), quindi pure legati a una problematica algica senza una vera e propria diminuzione della funzionalità delle mani oggettivata. Quindi non si giustifica una sommazione delle IL, trattandosi sempre di manifestazione algica che si traduce in astenia e conseguente diminuzione del rendimento da considerare globalmente del 20%. Inoltre la situazione neurologica è senz'altro migliorabile vista la possibilità d'applicazione di terapie mirate di cui la paziente non ha mai finora beneficiato, terapie che sono da considerare semplici ed esigibili.

Ad 2: la fibromialgia, in assenza di alterazioni strutturali, non determina una limitazione della funzionalità fisica oggettivabile. Una diminuzione del rendimento, legata alla percezione del dolore cronico alla pari di una sindrome somatoforme da dolore persistente, di regola viene solo ammessa in presenza di altra psicopatologia di rilievo rispettivamente in presenza di altri fattori secondo i criteri di Foerster, non presenti in questo caso.

La problematica dei dolori cronici legati alla fibromialgia è stata valutata da parte dello psichiatrica nell'ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente, attribuendole un valore invalidante vista anche la presenza di uno stato depressivo, definito comunque lieve.

Ad 3: in confronto alla valutazione peritale SAM, lo psichiatra curante cita delle difficoltà di concentrazione e memoria nonché notevole ritiro sociale, mentre il rimanente status non appare sostanzialmente diverso da quello descritto nella perizia SAM quando era presente una sensazione di astenia importante, quota di angoscia leggera, sensi di colpa importanti, tendenza alla regressione e all'attitudine passiva. Non viene specificato se attualmente si tratta di difficoltà di concentrazione e di memoria riferiti a livello soggettivo oppure oggettivati anche a livello di esame clinico. In ogni caso, la diagnosi di episodio depressivo grave pare alquanto dubbia vista la terapia antidepressiva molto blanda istaurata, con solo 10 gocce di Seropram, analogamente a quanto già assunto anche in precedenza. Un episodio depressivo definito di grave entità sicuramente richiederebbe un trattamento molto più incisivo.

Bisogna chiedere il rapporto di degenza dell'ospedale __________ di __________ del settembre 2005 per accertare se effettivamente si è trattato di un episodio depressivo grave o se piuttosto siamo sempre in presenza del medesimo quadro clinico come già descritto in occasione della perizia SAM, quando fu valutata una prognosi stazionaria a lungo termine." (doc. AI 49-3+4)

Dal rapporto 23 settembre 2005 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, dell’Ospedale __________, relativo alla degenza dal 5 settembre al 10 settembre 2005, emerge che:

"  (...)

Decorso:

Trattasi di una paziente, nota per una fibromialgia, che entra per eseguire una valutazione ed un ciclo di fisioterapia a causa di una astenia con stanchezza ingravescente da 4 mesi, peggiorata progressivamente nonostante la terapia antidepressiva con Seropram (20 mg). Questa stanchezza è accompagnata da disturbi del ritmo sonno/veglia.

L'esame d'entrata risulta normale, ad eccezione della presenza di noti punti dolenti agli arti inferiori ed ai fianchi.

Durante la degenza, la paziente è stata visitata dalla nostra consulente psichiatrica, Dr.ssa __________, che dopo avere valutato la scarsa risposta al Seropram, ha deciso d'iniziare una terapia con Efexor, inizialmente 37,5/giorno da aumentare progressivamente, fino a 75 mg ER, nelle prossime settimane. La risposta alla terapia è stata soddisfacente ed abbiamo osservato un miglioramento sia obiettivo che soggettivo.

L'elettrocardiogramma d'entrata mostrava una bradicardia con bassi voltaggi, i controlli hanno mostrato una frequenza normale ma con presenza di una aritmia con diversi focolai di despolarizzazione a livello auricolare. I risultati del TSH hanno permesso di escludere un eventuale ipotiroidismo. L'ecocardiografia eseguita è risultata nella norma. Un breve tracciato con l'elettrocardiogramma sulla bicicletta ha mostrato un'intolleranza all'esercizio, con tachicardia su 120/minuto nei 2 minuti di sforzo.

La spirometria mostra una FVC di 90% del previsto, con FEV 1 di 87 %. Questi valori e l'assenza di sintomi permettono di escludere una BCPO, attiva in questo momento. Ciononostante a livello della radiografia s'osservano dei segni d'enfisema che potrebbero spiegare i voltaggi bassi. Per concludere la valutazione, riteniamo necessario eseguire un test di sforzo, per escludere o meno la presenza di una cardiopatia ischemica.

Dimettiamo la signora RI 1 al proprio domicilio."

Terapia alla dimissione:

MEDICAMENTO

MATTINO

MEZZOGIORNO

SERA

NOTTE

EFEXOR ER 37,5

1

-

-

-

SERESTA 50

½

DAFALGAN

1

1

1

-

(Doc. AI 51-2+3)

Dopo aver esaminato tale rapporto, la dr.ssa __________, nelle sue osservazioni 27 aprile 2006, ribadito quanto già espresso nel suo rapporto medico 13 aprile 2006, ha aggiunto:

"  (...)

Inoltre, in occasione della breve degenza dell'ospedale di __________ (durata cinque giorni) del settembre 2005 viene citata quale sintomatologia il già noto quadro di astenia e stanchezza, con diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva nell'ambito di una fibromialgia: quindi malgrado il peggioramento soggettivo descritto, il quadro clinico in quel momento non giustificava nemmeno la diagnosi di un disturbo depressivo nemmeno di lieve entità (per definizione, una sindrome mista ansioso-depressiva è presente, quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente). Inoltre il quadro clinico risultava significativamente migliorato già pochi giorni dopo introduzione di un trattamento antidepressivo con basse dosi di Efexor, fatto che effettivamente non parla in favore di un disturbo depressivo grave ma di una fluttuazione del quadro affettivo ben accessibile a trattamento medicamentoso adeguato.

Quindi non sono stati portati elementi che possano oggettivare un peggioramento duraturo dello stato di salute psichico. Ricordo che in occasione della valutazione peritale SAM la situazione psichiatrica era stata valutata inoltre con una prognosi da valutare stazionaria a lungo termine." (Doc. AI 52-4)

                               2.7.   Con la propria impugnativa, l’insorgente contesta le risultanze della perizia SAM – perizia ritenuta lacunosa e, citiamo: “per di più interna all’assicurazione” (I, p. 10) - nella misura in cui “in nessun modo le conclusioni della perizia indicano per quale motivo le incapacità lavorative derivanti dai problemi neurologici e dai problemi psichiatrici, entrambe del 20%, non possono essere sommate”, rilevando che, citiamo: “…qualora si debbano effettuare accertamenti in conto di una fibromialgia, la più recente giurisprudenza del TF richiede una perizia interdisciplinare che tenga conto contemporaneamente sia degli aspetti reumatici, sia degli aspetti psichiatrici. (…) Agli atti, quali allegati alla controversa perizia SAM, esistono in effetti due accertamenti medici, uno psichiatrico del dr. __________, __________ e una reumatologico del dr. __________, ma gli stessi sono stati redatti in maniera assolutamente indipendente l’uno dall’altro, senza che poi - questo neppure è stato fatto in sede di conclusioni della perizia SAM medesima – in conclusione l’uno abbia considerato le pur oggettive risultanze dell’altro” e osservando che il perito psichiatra “non ha nemmeno considerato la pur inconfutabile e incontestata diagnosi di fibromialgia; anzi egli non ha nemmeno speso una parola circa questa patologia” (I, p. 9-10).

Con il ricorso l’assicurata ha inoltre prodotto nuovi certificati medici e meglio:

                                         -     certificato medico 13 febbraio 2006 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, indirizzato alla dr.ssa __________, del seguente tenore:

"  La ringrazio di avermi inviato per un consulto di reumatologia la signora RI 1 che ho visitato il 10.02.2006.

VALUTAZIONE:           Fibromialgia

                                      Sindrome lombospondilogena

                                             modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione

                                      Sindrome cervicospondilogena cronica

                                             modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione

                                      Sindrome del tunnel carpale bilaterale

                                      Sindrome somatoforme da dolore persistente

                                      Sindrome depressiva

                                      Osteopenia anamnestica trattata con Evista

ANAMNESI:

Non ritorno in dettaglio sugli antecedenti a Lei ben noti e descritti nella perizia pluridisciplinare SAM del 21 giugno 2005 che mi ha messo a disposizione nonché nella lettera del Dr. __________ alla __________ del 27.10.05.

La paziente spiega di essere da me per 2 motivi: uno medico e uno amministrativo.

Per quanto riguarda il problema amministrativo, la paziente riferisce di essere affetta da fibromialgia dal 2002. Da quella data è in malattia al 50%. Ulteriore riduzione del tempo di lavoro al 25% a partire da 10/04 e incapacità lavorativa completa a partire da 5/05. Dopo 720 giorni di malattia l'assicurata è stata licenziata. Attualmente è in disoccupazione. La paziente ha chiesto una rendita Al che è stata rifiutata dopo la perizia SAM del 21.06.05. II 28.07.05 è stata inoltrata opposizione contro la decisione dell'Al.

Tramite la presa di posizione del dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del 27.10.05, viene attestato un peggioramento della situazione psichica.

Per quanto riguarda il problema medico, la paziente mi chiede se ci siano ulteriori misure per la presa a carico della fibromialgia.

Come già mi indica nella Sua lettera, la paziente è molto attiva nella presa a carico della sua malattia: fa regolarmente esercizi di ginnastica, frequenta regolarmente la piscina di __________, viene regolarmente seguita dal Dr. __________, segue le attività dell'associazione del pazienti fibromialgici, ha frequentato diverse fisioterapie e provato varie tecniche alternative tra cui Shiatsu e Thai Chi.

L'anamnesi per sistemi mostra una stanchezza e un sonno di cattiva qualità ma migliorato ultimamente. L'appetito è ridotto e vi è stato un calo ponderale di ca. 10 kg, ora recuperato. Non cefalee. "Intestino ballerino" da una vita. Non allergie. Non problemi cutanei. Non sicca, non fotosensibilità, non Raynaud o ulcerazioni mucose. 1-2 bicchieri di vino al giorno, 1 whisky alla sera e qualche birra in estate. 20 sigarette al giorno (in precedenza 50 sigarette al giorno). Seropram 10 gocce al mattino. Dafalgan o Co-Dafalgan in riserva. Evista.

STATUS:

Paziente in buono stato generale, PA 120/80 mmHg, P 80 regolare, piccolo bilancio internistico s.p.. Piccolo bilancio neurologico s.p.. Attualmente nessun segno per una sindrome del tunnel carpale. II rachide mostra una statica e una mobilità interamente normale. Irritazione a livello delle articolazioni sacroiliache e dei muscoli piriformi e periartropatia delle anche ddp. Tutte le grosse e piccole articolazioni sono s.p. a un esame reumatologico cursorio. 0 criteri di iperlassità. 18 punti di fibromialgia sono lievemente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg.

(…)

DISCUSSIONE:

Confermo la valutazione del Dr. __________. La paziente soffre di dolori cronici generalizzati. In presenza di 18/18 punti di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg sono riempiti i criteri diagnostici ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia.

Non ho elementi per una malattia reumatologica infiammatoria e non sono note un'epatite C cronica attiva o una severa ipotireosi. Si tratta dunque di una fibromialgia "primaria".

Problemi locali tendono a confondersi nella sindrome algica generalizzata.

La paziente mostra una sindrome panvertebrale in presenza di modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione.

Una sindrome del tunnel carpale bilaterale è stata dimostrata all'ENG ma attualmente la paziente non lamenta le tipiche parestesie notturne e non vi sono deficit neurologici nel territorio del nervo mediano.

Dal punto di vista terapeutico ho discusso con la paziente di misure ergonomiche tra cui la sostituzione del materasso duro su cui dorme attualmente con un materasso molle. Ho proposto una presa a carico di fisioterapia presso la clinica __________ di __________ e una presa a carico di osteopatia presso il signor __________ di __________. Ho proposto di aggiungere alle 10 gocce di Seropram che la paziente assume attualmente 10 mg di Tryptizol alla sera. Dafalgan in riserva. Piccole dosi di Tramal possono essere utilizzate in riserva.

Ho previsto un controllo tra 3 mesi. Resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. A)

                                         -     certificato medico 1° giugno 2006 del dr. __________ al patrocinatore, in cui viene rilevato:

"  (...)

Per quanto attiene ai primi due quesiti postimi, relativi in maniera specifica alla fibromialgia di cui soffre la paziente, questi andrebbero rivolti al medico curante dott.ssa __________ di __________.

Per quanto attiene gli aspetti psichiatrici, la paziente presenta una sindrome depressiva. Le sue risorse psichiche sono state certamente ridotte in maniera rilevante dalla presenza di dolori cronici e dal lungo iter burocratico ed amministrativo che essa ha dovuto affrontare. Queste condizioni l'hanno resa più vulnerabile, verosimilmente compromettendo le sue capacità di affrontare le situazioni nel modo più adeguato.

La prognosi appare al momento incerta." (Doc. B)

rapporto fisioterapico 8 giugno 2006 dell’__________ di __________, nel quale viene indicato il seguente risultato:

"  (…)

I dolori sono molto variabili e influenzati dal suo stato emotivo. Grandi preoccupazioni di ordine finanziario, AI, ecc. le causano un peggioramento del suo stato di salute. Quando ho visto la signora RI 1 per la prima volta lamentava dolori acuti sui fianchi. Questi non sono più tornati. Siamo ancora lungi (e penso che sia impossibile arrivarci) ad un’assenza completa del dolore avendone di variabili e in tutto il corpo.” (Doc. C1)

scritto 9 giugno 2006 della dr.ssa __________ al patrocinatore, in cui ha evidenziato:

"  In merito alla summenzionata paziente Le allego copia del rapporto fisioterapico riguardante il trattamento finora svolto. Rapporto che conferma l'estrema difficoltà nel riuscire a controllare in modo efficace la sintomatologia algica diffusa, estremamente limitante sia per la qualità di vita che per le possibili attività che la paziente è in grado di svolgere.

Confermo anche il fatto che la Signora RI 1 è estremamente attiva nel collaborare il più possibile per ottenere dei miglioramenti del suo stato di salute." (Doc. C)

Nelle sue annotazioni 10 luglio 2006 il dr. __________ del SMR ha così commentato la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata:

"  In fase di ricorso vengono presentati:

lettera della dr.ssa __________ del 9.6.2006:

     -     assenza di elementi clinici nuovi, viene indicato il difficile controllo della sintomatologia algica

lettera del dr. __________ del 1.6.2006: viene indicata la presenza di una sindrome depressiva con riduzione delle risorse a causa dei dolori cronici e del lungo iter burocratico e amministrativo. Non vengono forniti elementi clinici nuovi.

Rapporto del dr. __________, reumatologo, del 13.2.2006 indirizzato alla dr.ssa __________:

     -     vengono confermate le conclusioni diagnostiche del dr. __________ (perizia SAM)

     -     assenza di nuovi elementi clinici rispetto alla perizia SAM

valutazione: l'attuale documentazione presentata in fase di ricorso non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione SAM, base della decisione UAI." (Doc. III/bis)

Successivamente, l’assicurata ha trasmesso al TCA lo scritto 22 agosto 2006 della dr.ssa __________ indirizzato al patrocinatore, in cui ha indicato:

"  Con la presente certifico di avere in mia cura la summenzionata paziente la quale, in seguito ad un'esacerbazione di una sindrome depressiva in sindrome somatoforme da dolore persistente, è in attesa a breve di venire ricoverata presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________.

Il ricovero si rende necessario in seguito ad un peggioramento della situazione psico-fisica della Signora RI 1." (Doc. VII/bis)

L’assicurata ha pure trasmesso la comunicazione 8 settembre 2006 del dr. __________, medico assistente dell’Ospedale __________, del seguente tenore:

"  Con la presente le confermiamo che la sua degenza presso il nostro reparto psichiatrico avrà inizio il lunedì 11 settembre 2006 e si protrarrà per circa 3-4 settimane. L'attendiamo dunque lunedì prossimo verso le ore 10:00." (Doc. E)

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Sempre secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione espressa dagli specialisti del SAM, secondo cui l’assicurata ha conservato una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di funzionaria amministrativa di un ufficio tecnico comunale, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dalla ricorrente (perizia medica giudiziaria).

                                         A proposito della censura di parzialità sollevata dall’insorgen-te nei confronti del SAM, il TCA si limita a rinviare alla DTF 123 V 175 citata al consid. 2.5..

L’assicurata rimprovera innanzitutto all’Ufficio AI di non avere valutato la sua patologia fibromialgica nell’ambito di una perizia pluridisciplinare che tenga conto contemporaneamente degli aspetti reumatologici e di quelli psichiatrici.

Tale affermazione è chiaramente contraddetta dai fatti: l’Ufficio AI, a fronte di affezioni neurologiche, psichiatriche e reumatologiche, ha correttamente affidato l’incarico al SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare, che prendesse in considerazioni i diversi aspetti. I periti del SAM, dopo avere studiato l’incarto, avere svolto gli esami del caso ed avere predisposto dei consulti specialistici (neurologico, reumatologico e psichiatrico), sono giunti alla conclusione di un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’80% nell’ultima attività esercitata in qualità di funzionaria amministrativa, da intendersi quale diminuzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa (doc. AI 28-9, sottolineature della redattrice). Il fatto che la valutazione delle diverse problematiche sia avvenuta in maniera corale, dopo approfondita discussione da parte di tutti gli specialisti, emerge chiaramente dal rapporto peritale 21 giugno 2005, in cui i periti del SAM hanno tenuto a precisare, come giustamente ricordato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che “le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM” (doc. 28-10, sottolineatura della redattrice).

                                         Inoltre, nemmeno può essere seguita la tesi dell’insorgente in merito alla mancata valutazione da parte dei sanitari del SAM della sua fibromialgia.

                                         Questo Tribunale constata invece che tale patologia è stata puntualmente diagnosticata dal perito reumatologo dr. __________, il quale, a fronte di indagini di laboratorio che non mostrano patologie di rilievo, ha escluso la presenza di una fibromialgia di tipo secondario, rilevando che i dolori della paziente devono essere inquadrati nell’ambito di una problematica depressiva già indagata dai colleghi psichiatri. Il dr. __________ ha escluso che tale patologia abbia un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 28-14).

Tale valutazione del dr. __________ è stata in seguito puntualmente confermata da parte del dr. __________, specialista in reumatologia, consultato dalla curante: nel suo rapporto medico 13 febbraio 2006 prodotto con il ricorso egli ha infatti espressamente indicato di confermare la valutazione del dr. __________, rilevando che l’assicurata è affetta da una fibromialgia “primaria” (ossia una fibromialgia per la quale non si è potuto stabilire una chiara eziologia e la cui diagnosi viene formulata per esclusione, cfr., in proposito, DTF 132 V 65, consid. 3.2), non presentando elementi di una malattia reumatologica infiammatoria e un’epatite cronica C attiva o una severa ipotireosi. Egli ha pure constatato che in relazione alla sindrome del tunnel carpale bilaterale dimostrata all’ENG “attualmente la paziente non lamenta le tipiche parestesie notturne e non vi sono deficit neurologici nel territorio del nervo mediano” (doc. A).

Essendo i dolori dell’interessata inquadrabili nell’ambito di una problematica depressiva e conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.4.), ella è stata sottoposta ad una valutazione peritale anche psichiatrica, eseguita dal dr. __________. Il perito, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità (ICD 10-F 45.4) e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10-F 33.0)”, ha concluso per un’incapacità lavorativa, nell’attività precedentemente svolta o in altre attività esigibili o in quella di casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del 20% (con prognosi stazionaria a lungo termine). Lo specialista ha motivato tale limitazione con il fatto che l’interessata presenta una sensazione di astenia importante, che già si verifica nelle prime ore del mattino, ma che nonostante ciò ella riesce comunque, per sua stessa ammissione, a realizzare tutti i compiti domestici e casalinghi, anche se con maggiore lentezza e tramite una scansione dei tempi di lavoro. A detta dello specialista, considerato lo stato clinico, non era proponibile un provvedimento di integrazione professionale (doc. AI 28-21).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.4.) in materia di danno alla salute psichica la giurisprudenza federale esige, come condizione necessaria ma non sufficiente per poter ammettere l'esistenza di un'affezione invalidante, che venga posta una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. DTF 132 V 69-70; DTF 131 V 50 consid. 1.2; DTF 130 V 353 consid. 2.2.3).

                                         Nella presente fattispecie il perito ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4).

                                         Il TCA è dunque chiamato a verificare se sono dati i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. doc. 2.4).

                                         La giurisprudenza esige quale primo criterio l'esistenza di una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".

                                         Il dr. __________ quale ulteriore danno alla salute psichica ha diagnosticato l'esistenza di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10-F 33.0).

                                         Tale diagnosi non può fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

La diagnosi posta dal curante, dr. __________, il 27 ottobre 2005, di una sindrome depressiva grave (lCD 10: F 32.2) oltre alla già nota sindrome somatoforme da dolore persistente (lCD 10: F 45.4), in presenza di “una sintomatologia psichica caratterizzata da umore depresso, astenia, difficoltà di concentrazione e di memoria, irritabilità, insofferenza anche verso le piccole frustrazioni quotidiane, visione pessimistica del futuro, sensazione di perdere il controllo dei propri pensieri, ansia, angoscia. E' riferito un notevole ritiro sociale con la tendenza a rimanere a letto tutto il giorno” (doc. AI 45-2), non può essere seguita.

Come specificato dalla dr.ssa __________, infatti, nelle sue annotazioni 27 aprile 2006, la diagnosi di episodio depressivo grave “pare alquanto dubbia vista la terapia antidepressiva molto blanda istaurata, con solo 10 gocce di Seropram, analogamente a quanto già assunto anche in precedenza. Un episodio depressivo definito di grave entità sicuramente richiederebbe un trattamento molto più incisivo” (doc. AI 52-4, sottolineatura della redattrice). Inoltre, la dr.ssa __________ ha rilevato che in occasione della breve degenza dell'ospedale di __________ (durata cinque giorni) del settembre 2005 viene citata quale sintomatologia il già noto quadro di astenia e stanchezza, con diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva nell'ambito di una fibromialgia: quindi malgrado il peggioramento soggettivo descritto, il quadro clinico in quel momento non giustificava la diagnosi di un disturbo depressivo nemmeno di lieve entità (per definizione, una sindrome mista ansioso-depressiva è presente, quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente). Inoltre il quadro clinico risultava significativamente migliorato già pochi giorni dopo introduzione di un trattamento antidepressivo con basse dosi di Efexor, fatto che effettivamente non parla in favore di un disturbo depressivo grave ma di una fluttuazione del quadro affettivo ben accessibile a trattamento medicamentoso adeguato (doc. AI 52-4).

                                         Questo Tribunale ritiene inoltre che non siano dati, in modo costante e intenso, neppure gli altri criteri qualificanti indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.) per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro secondo la giurisprudenza federale. Questi criteri sono, lo si ricorda, l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 2.4 e la citata STFA del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03).

                                         Va qui rilevato che il dr. __________ nella sua perizia psichiatrica ha indicato che sarebbe stato opportuno, da un profilo terapeutico, facilitare la possibilità per l’interessata di entrare real-mente in psicoterapia, con l’obiettivo di provocare un cambiamento di attitudine in relazione alla propria esistenza, in modo tale da essere consapevole della sua tendenza alla regressione e all’attitudine passiva di fronte ai conflitti intra-psichici (doc. AI 28/18-21).

Dalla lettura delle annotazioni 13 aprile 2006 della dr.ssa __________ emerge che la fibromialgia, in assenza di alterazioni strutturali, non determina una limitazione della funzionalità fisica oggettivabile. Ella ha aggiunto che una diminuzione del rendimento, legata alla percezione del dolore cronico alla pari di una sindrome somatoforme da dolore persistente, di regola viene solo ammessa in presenza di altra psicopatologia di rilievo rispettivamente in presenza di altri fattori secondo i criteri di Foerster, non presenti in questo caso.

La dr.ssa __________ ha poi osservato che la problematica dei dolori cronici legati alla fibromialgia è stata valutata da parte dello psichiatrica nell'ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente, attribuendole un valore invalidante vista anche la presenza di uno stato depressivo, definito comunque lieve. Tali considerazioni meritano piena conferma.

Per inciso, quanto alla presunta violazione del diritto di essere sentito invocata dal patrocinatore riguardo alle annotazioni 27 aprile 2006 della dr.ssa __________, che non sarebbero state sottoposte all’assicurata, pur essendo rilevanti, dato che i relativi “estratti occupano più di due pagine delle sei che conta la querelata decisione su opposizione” (doc. I), va rilevato che a giusta ragione l’amministrazione ha osservato che, da una parte, l’insorgente è rappresentata da un avvocato perfettamente in grado di chiedere la visione dell'incarto Al e che, dall’altra, la valutazione della dr.ssa __________ è parte integrante della decisione impugnata, sulla quale la ricorrente ha potuto esprimersi.

                                         Quanto infine alla critica mossa dall’assicurata in merito al mancato cumulo da parte dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa del 20% dal punto di vista neurologico stabilito dal dr. __________ e del grado di inabilità lavorativa del 20% dal punto di vista psichiatrico cui è giunto il dr. __________, questo Tribunale ritiene di poter aderire alle considerazioni espresse al riguardo dalla dr.ssa __________.

                                         Contrariamente a quanto affermato dal patrocinatore, infatti, il medico SMR ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali i periti del SAM hanno ritenuto di non procedere al cumulo delle percentuali di invalidità determinate in ambito neurologico e psichiatrico, ponendo la valutazione di un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’80% nell’ultima attività esercitata in qualità di funzionaria amministrativa. Nelle sue osservazioni 13 aprile 2006 la dr.ssa __________ ha infatti espressamente indicato che le due distinte percentuali di inabilità lavorativa stabilite dai periti non sono state sommate in quanto si riferiscono entrambe ad una diminuzione del rendimento del lavoro “nel senso di un certo rallentamento nell'esecuzione dei lavori legato da un lato all'astenia nell'ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente, dall'altra ai dolori percepiti a livello delle mani (le parestesie sono invece più a carattere notturno e si risolvono la mattina), quindi pure legati a una problematica algica senza una vera e propria diminuzione della funzionalità delle mani oggettivata” (doc. AI 49-3). La dr.ssa __________ ha quindi concluso che nel caso di specie non è giustificato procedere ad una somma delle incapacità lavorative dal punto di vista neurologico e da quello psichiatrico, dato che in entrambi i casi si tratta di una manifestazione algica che si traduce in astenia e conseguente diminuzione del rendimento da considerare globalmente del 20%. Inoltre, il medico SMR ha aggiunto che la situazione neurologica è senz'altro migliorabile vista la possibilità d'applicazione di terapie mirate di cui la paziente non ha mai finora beneficiato, terapie che sono da considerare semplici ed esigibili.

                                         Va qui rilevato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

32.2006.111 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2007 32.2006.111 — Swissrulings