Raccomandata
Incarto n. 32.2005.99 BS/td
Lugano 23 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1948, casalinga e addetta alle pulizie, nel febbraio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 21 luglio 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, avendo fissato, mediante l’applicazione del cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 36% (invalidità in ambito casalingo 31%, in ambito lavorativo 60%; doc. AI 22).
1.2. Avverso la decisione amministrativa l’assicurata ha presentato tempestiva opposizione, completata successivamente con scritto 12 dicembre 2004. Facendo presente che senza il danno alla salute avrebbe esercitato una professione lucrativa pari almeno al 50% ed auspicando che gli impedimenti fisici siano debitamente considerati sia per l’attività salariata che quella casalinga, essa ha chiesto all’amministrazione di rivedere la decisione, auspicando un colloquio chiarificatore (doc. AI 23 e 26).
1.3. In data 18 maggio 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni. Confermata la validità della valutazione medica e dell’inchiesta economica, l’amministrazione, aumentata al 33% la quota parte di tempo dedicata all’attività lucrativa e modificato in 50% il grado d’invalidità quale salariata, ha fissato un grado d’invalidità complessiva del 37,3%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita (doc. AI 33).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA.
Postulando il riconoscimento di almeno un quarto di rendita e ribadendo quanto esposto nell’opposizione, essa ha fatto presente di non aver segnalato durante l’inchiesta economica che, a causa delle precarie condizioni di salute, non riesce più a coltivare un grande orto e seguire gli animali ubicati in un terreno a __________.
1.5. Mediante risposta di causa 11 luglio 2005 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermato quanto esposto nella decisione contestata. Essa ha poi evidenziato di non avere a disposizione alcun elemento per poter valutare l’incidenza di quanto asserito dall’assicurata.
1.6. Il 25 luglio 2005 la ricorrente ha descritto l’attività di coltivazione con tenuta degli animali svolta prima e dopo il danno alla salute, allegando i relativi estratti del registro fondiario (V).
1.7. Con scritto 24 agosto 2005 l’Ufficio AI ha rilevato:
" Con riferimento a quanto in oggetto, alleghiamo la nota dell'assistente sociale, Sig.ra __________, la quale ha integrato alla sua inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita il 20.05.2003, le informazioni riferite dall'assicurata solo ora, in fase di ricorso.
Alla luce delle suddette considerazioni risultano le limitazioni seguenti:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 33% 50% 16.5%
Casalinga 67% 34.5% 23.1%
Grado AI 39.6%
Ne discende che con il presente grado, arrotondato al 40% come secondo costante giurisprudenza del TFA, la ricorrente avrebbe diritto al quarto di rendita.
Lo scrivente Ufficio sottolinea però che le argomentazioni apportate dall'assicurata non sono mai emerse in precedenza, né durante l'istruttoria, e neppure in fase di opposizione.
Durante l'inchiesta per casalinghe, allorquando l'assistente sociale le ha esplicitamente chiesto se svolgesse attività particolari quali ad es. cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali (cfr. punto 5.7 dell'inchiesta per casalinghe del 20.05.2003), l'assicurata non ha riferito alcuna particolare attività. Solo in un secondo tempo, con allegato ricorsuale, la medesima ha asserito di avere svolto in maniera importante lavori nell'orto con cura di animali.
Pertanto, ritenuto quanto sopra, ci rimettiamo al giudizio di codesto lodevole Tribunale per il prosieguo di causa." (Doc. VII)
1.8. In merito a quanto sopra, il 29 settembre 2005 la ricorrente ha fatto presente quanto segue:
" Da parte mia posso nuovamente ribadire che durante l'indagine esperita il 20.3.2003 la discussione era completamente centrata nell'ambito dell'economia domestica della casa. Da parte mia non ho pensato in quel momento dato che il colloquio verteva nell'ambito della casa, alla coltivazione dell'orto a __________. Trattasi evidentemente di un'omissione involontaria, di cui ho dato atto nel ricorso presentato il 17.6.2005.
La situazione successivamente descritta il 25.7.2005 è assolutamente fondata e comprovata dagli estratti del registro fondiario nonché dimostrabile in ogni momento. Se ritenuto opportuno per dissipare eventuali dubbi, auspico in soprallugo da parte della collaboratrice sociale.
Nel contempo devo comunque dissentire dalla valutazione di questi impedimenti inerenti i lavori di campagna, in particolare quando la sig.a __________ ritiene indicato l'uso di uno sgabello per la raccolta dei pomodori. Preciso inoltre che questa attività durante la primavera-estate comporta un'occupazione approssimativa di 3-5 ore al giorno a __________.
Ne consegue che il grado di invalidità è da valutare ad almeno 50%.
Rimango volentieri a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e se necessario per la perizia medica (alfine di stabilire tutti gli impedimenti) richiesta nell'atto di ricorso." (Doc. IX)
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata, l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6). Esso ha fissato al 17% la parte del tempo dedicata all’attività salariata (ausiliaria di pulizie) e all’83% quella dedicata alle mansioni domestiche (decisione formale 21 luglio 2004, doc. AI 22). Nella decisione su opposizione, esso ha invece corretto tale ripartizione valutando al 33% la parte di tempo dedicata all’attività lucrativa (doc. AI 33).
La ricorrente contesta tale ripartizione in quanto a torto l’Ufficio AI si sarebbe basato sulle ore di lavoro svolte negli anni 1995-1998, senza considerare le ore supplementari svolte regolarmente, motivo per cui il grado di occupazione, quale salariata, corrispondeva al 50%. Essa ha poi evidenziato che essendo i figli oramai adulti e indipendenti, senza il danno alla salute avrebbe indubbiamente assunto un impegno lavorativo almeno al 50%.
Va qui rilevato che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nel caso in esame, durante l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 20 maggio 2004, la ricorrente ha dichiarato “di aver interrotto l’attività lucrativa per problemi di salute, non negando peraltro di essersi licenziata per altri motivi (si veda lettera di licenziamento)” (doc. AI 12).
Al riguardo nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha evidenziato:
" A tal proposito giova ricordare che il danno alla salute è insorto nel 1998. Nei 3 anni precedenti, quindi quando non vi erano impedimenti dovuti al danno alla salute, l'opponente ha lavorato in media 664 ore annue (731 nel 1995, 876 nel 1996 e 385 nel 1997). Confrontando le 664 ore svolte dall'assicurata con un tempo d'impiego a tempo pieno pari a 2016 ore annue, si determina una percentuale di impiego pari al 33% quale addetta alle pulizie. In nessun documento agli atti vi sono le prove (ricerche di lavoro, iscrizione ad una cassa contro la disoccupazione dopo il licenziamento dell'ottobre 1998 o altro) secondo le quali l'opponente avrebbe cercato lavoro in misura maggiore. Ne discende che la rimanente quota parte del 67% era dedicata alle mansioni di casalinga.
Da rilevare inoltre che il posto di lavoro non è stato lasciato per motivi di salute, bensì per questioni personali (cfr. lettera raccomandata inviata dall'assicurata al datore di lavoro il 24 ottobre 1998)." (Doc. AI 33)
Questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione fornita dall’amministrazione. Le ore lavorative indicate nella decisione impugnata sono documentate dai rispettivi certificati salariali e quindi inclusive delle ore supplementari (sub doc. AI 21; cfr. anche doc. AI 27). Rettamente l’Ufficio AI ha evidenziato che prima del danno alla salute l’assicurata non aveva lavorato al 50%. Del resto, tenuto conto che al momento in cui l’assicurata ha cessato l’attività lucrativa (1998), tra l’altro per motivi indipendenti dalla salute (doc. AI 20), l’ultimo figlio (nato nel 1977) era già maggiorenne e che dal 1984 il marito percepiva una rendita d’invalidità, non è verosimile che senza le affezioni invalidanti essa avrebbe cercato un’attività lucrativa con un pensum maggiore di quanto determinato dall’amministrazione.
2.8. Nella decisione formale 21 luglio 2004 l’Ufficio AI, considerando l’assicurata abile al 70% in attività adeguate, ha determinato un grado d’invalidità del 60% in base al raffronto dei redditi annui (fr. 9'600 di salario da valido; fr. 3'825,17 quale reddito da invalido).
Nei rapporti 4 maggio 2002 e 30 luglio 2002 la dr. ssa __________, medico curante, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile quale addetta alle pulizie, valutando una capacità al lavoro del 50% sia quale casalinga che quale salariata in attività leggere (doc. AI 4 e 7).
Con nota 30 gennaio 2003 la dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha evidenziato:
" Dagli atti medici all’incarto invece appare che la patologia del rachide è clinicamente (vedi rapporto del Dr. __________) e radiologicamente (vedi referto TAC lombare del 10.12.96) non molto importante e che pure la patologia venosa è di modesta entità (vedi rapporto del dr. __________ del 4.4.2000). Si può affermare che vi è probabilmente una limitazione della CL in attività fisicamente pesanti come in certe mansioni legate alle attività domestiche ma che complessivamente, perlomeno in attività leggere, la CL non dovrebbe essere limitata in maniera significativa…" (doc. AI 11).
Sulla base dei dati medici, con rapporto 14 luglio 2004 la consulente ha apprezzato una residua capacità lavorativa del 70% in attività leggere (doc. AI 21).
Con nota 13 aprile 2005 il dr. __________, anche lui attivo al SMR, ha evidenziato quanto segue:
" Diagnosi: sindrome lombovertebrale cronica recidivante con
bloccaggi ripetuti su spondilartrosi, protrusioni discale L4/5
insufficienza venosa arti inferiori
TAC rachide lombare 12.1996: alterazioni degenerative lievi con protrusione discale L4/5 e alterazioni spondilartrosiche.
Inchiesta a domicilio 20.5.2003: impedimento del 31% quale casalinga (fatica a lavare i pavimenti e i vetri, difficoltà nel trasporto di pesi)
Valutazione SMR (Neuffer) 23.7.2003: si riconosce un impedimento del 50% (rendimento ridotto) nell'attività di donna di pulizia.
Dopo confronto redditi risulta un grado di invalidità quale salariata del 40% (assieme all'impedimento quale casalinga risulta un grado d'invalidità del 36%).
RM colonna lombare 15.10.2003: discopatia e ernia discale L4/L5 (contenuta), spondilartrosi, osteocondrosi e artrosi sacroiliache.
Valutazione: la situazione medica non risulta aggiornata da tempo, richiedo precisazione al medico curante." (Doc. AI 29)
Di conseguenza, l’Ufficio AI ha chiesto al medico curante un aggiornamento delle condizioni di salute dell’assicurata. Questi, nel rapporto 2 maggio 2005, diagnosticata una fibromialgia, una sindrome lombovertebrale cronica, insonnia e depressione reattiva, ha confermato che la paziente non è in grado di svolgere lavori domestici pesanti, quale pulizia ed alzare i pesi (doc. AI 31).
Con nota 11 maggio 2005 il dr. __________ ha ritenuto che la valutazione del medico curante “concorda con la decisione dell’UAI nella quale l’assicurata era stata ritenuta abile per lavori leggeri” e che dal rapporto del medico curante “non risulta un’evoluzione sfavorevole dello stato di salute rispetto al momento dell’inchiesta da domicilio”, motivo per cui vi è “assenza di modifica dello stato di salute rispetto alla decisione UAI che va quindi confermata” (doc. AI 32).
Da ultimo, con la decisione qui impugnata l’amministrazione, dopo aver rivisto la ripartizione tra attività salariata (33%) e casalinga (67%), ha quantificato in 37,3% il grado globale d’invalidità portando al 50% il grado d’invalidità nell’attività lucrativa (doc. 33).
2.9. Dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può aderire all’operato dell’Ufficio AI.
In primo luogo, ritenuto come già nel 2002 il medico curante abbia giudicato l’assicurata totalmente inabile quale addetta alle pulizie, non si vede per quale motivo con la decisione impugnata l’amministrazione valuti ora un’invalidità del 50% - che si riferisce all’originaria professione (cfr. decisione 21 luglio 2004, doc. AI 22) -, visto che nel rapporto 2 maggio 2005 la dr.ssa __________ ha confermato l’impossibilità di svolgimento di lavori domestici pesanti (pulizia, alzare pesi), mansioni che rientrano in buona parte nel mansionario di ausiliaria di pulizia (doc. AI 31).
Per contro, va confermato il giudizio sulla residua capacità lavorativa in attività adeguate, frutto di un’attenta valutazione del SMR e della consulente in integrazione professionale, ciò che non è il caso per quanto riguarda la certificazione del medico curante.
Tuttavia, secondo questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal SMR, la situazione medica non è da ritenere essere rimasta invariata già solo per il fatto che, rispetto ai rapporti del 2002, nel citato rapporto 2 maggio 2005 il medico curante aveva diagnosticato quali “nuove” affezioni una sindrome depressiva reattiva e una sindrome fibromialgica. Riguardo a quest’ultima va fatto presente che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente: cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Visto quanto sopra, si rende quindi necessaria un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica), nonché di quella somatica.
2.10. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.11. Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 2 giugno 2003 (doc. AI 11). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31% (doc. AI 12).
A seguito dalla comprovata affermazione della ricorrente di avere un appezzamento di terreno, l’assistente sociale ha completato l’inchiesta economica relativamente alla voce 5.7 “Diversi: cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato”. Nel rapporto 23 agosto 2005 essa ha evidenziato:
" Secondo la tabella di ripartizione delle attività domestiche, approvata dall'UFAS e di uso consueto, l'importanza dell'impegno può variare da 0%, che equivale a nessun impegno a 15%. Di questa percentuale si tiene conto quando l'assicurata si fa carico del giardino e/o dell'orto e/o di animali da cortile in misura importante, con o senza la collaborazione del marito.
Della sua lettera la signora individua alcune attività di giardinaggio e simili ma senza entrare nel merito di ciascuna di esse, soprattutto per quel che concerne l'impegno prima e dopo il danno alla salute. Ritengo tuttavia auspicabile, alla luce delle informazioni che ci vengono fornite, modificare le percentuali delle quote di importanza sulla base appunto delle sue dichiarazioni e secondo lo specchietto che segue.
Per quel che riguarda gli impedimenti in attività certamente non leggere ma parzialmente esigibili propongo un impedimento del 50%. Secondo le indicazioni mediche all'incarto infatti l'assicurata non ha limitazioni nel nutrire gli animali da cortile, nell'annaffiare l'orto, nel curare fiori (evitando sforzi eccessivi e movimenti ripetitivi) e nel raccogliere le verdure, in particolare i pomodori che richiedono appunto cure contenute (eseguibili con uno sgabello). Sono improponibili d'altro canto attività come vangatura, taglio dell'erba o pulizia della stalla anche se non sappiamo con certezza se erano compiti di cui l'assicurata si faceva carico prima del danno o delegava al consorte. Ritengo pertanto che la proposta del Dott. __________ di un'incapacità del 50% sia sostenibile anche da un punto di vista pratico." (Doc. VII)
Di conseguenza, il grado d’inabilità casalinga è stato aumentato a 34,5%.
Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, per gli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6).
Infine, non vi è motivo per non tenere conto dell’aggiornamento dell’inchiesta economica eseguito sulle base delle indicazioni fornite dalla ricorrente e a cui va prestata adesione. Se è vero che la ricorrente ha omesso di aver indicato durante l’inchiesta economica la sua attività di orticultura con tenuta di animali, altrettanto vero è che essa ha fornito la prova dell’esistenza del terreno in questione e non vi è alcun dubbio per non credere a quanto da lei affermato.
Tuttavia, vista la modifica delle condizioni di salute dell’assicurata (cfr. consid. 2.9), gli atti sono retrocessi all’autorità amministrativa affinché proceda ad approfondimenti medici atti ad accertare lo stato di salute globale dell'assicurata e le sue ripercussioni invalidanti (sia in ambito lavorativo che non). Dopo di che, l’Ufficio AI determinerà nuovamente il grado d’invalidità della ricorrente, tenuto conto delle chiave di ripartizione (33% quale salariata e 67% quale casalinga; cfr. consid. 2.7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti di cui al considerando 2.9.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti