Raccomandata
Incarto n. 32.2005.83 CR/DC/sc
Lugano 20 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di aprile 2003 RI 1, nato nel __________, di professione autista e macchinista edile, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome cervicale e lombosacrale e da fibromialgia generalizzata invalidante” (cfr. doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare presso il SAM di Bellinzona (cfr. doc. AI 13), con decisione 25 gennaio 2005 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 per un grado d’invalidità del 100% (cfr. doc. AI 27) e un quarto di rendita a partire dal 1° giugno 2004 per un grado d’invalidità del 40% (cfr. doc. AI 26).
1.2. A seguito dell’opposizione fatta inoltrare dall’assicurato, con decisione su opposizione del 28 aprile 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione, osservando in particolare:
" (...)
7. Nella fattispecie l'amministrazione ha definito, tramite la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico dell'Al del 22.03.2004, che l'assicurato ha una capacità lavorativa del 60% come autista e macchinista (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) e in ogni altra attività da marzo 2004 e specificato che la patologia psichiatrica è preponderante sull'influsso della capacità lavorativa, mentre dal profilo reumatologico l'assicurato risulta essere totalmente abile al lavoro.
8. Successivamente alla perizia del SAM, il Dr. __________ ha inoltrato all'amministrazione il referto medico 14.09.2004, nel quale ha indicato di avere seguito l'assicurato con cure ambulatoriali e semistazionarie dal maggio 2004 e di averlo rivisto il 31.08.2004, segnalando una sintomatologia praticamente rimasta invariata. Il Dr. __________ indica che dopo i trattamenti intrapresi non ha osservato dei sostanziali miglioramenti sintomatici del paziente e che considera l'assicurato inabile al lavoro nella misura superiore al 90%.
9. II referto del Dr. __________ è stato sottoposto per competenza all'esame del Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM), il quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente la valutazione psichiatrica e globale posta a conclusione della perizia pluridisciplinare. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. Infatti per quanto concerne l'aspetto psichico, non risulta esservi un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, e la valutazione posta di inabilità lavorativa al 90% non è supportata da elementi oggettivi, pertanto non inficia le risultanze emerse dalla perizia eseguita in fase istruttoria. Per quanto concerne invece il certificato medico 25.02.2005 del Dr. __________, si rileva che il medesimo non può essere preso in considerazione ai fini della presente valutazione in quanto del tutto generico e non sufficientemente circostanziato, pertanto non è atto a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta.
10. Ritenute le considerazioni sopraesposte, considerato comunque che l'assicurato non dimostra con un grado di verosimiglianza preponderante un peggioramento del suo stato di salute e che la perizia pluridisciplinare ha valutato compiutamente le patologie reumatologiche e psichiche, emerge chiaramente che le motivazioni fornite in fase di opposizione non sono atte a modificare le conclusioni alle quali l'Ufficio AI è giunto. Ritenuto che la perizia pluridisciplinare SAM assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia (perizia concludente, compiutamente motivata, di per sé scevra di contraddizioni e priva di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità), lo scrivente Ufficio conferma integralmente le risultanze emerse dalla medesima, a cui va attribuito pieno valore probatorio.
11. In considerazione del fatto che l'assicurato ha svolto, presso la ditta __________ di __________ dal 1989, attività in qualità di uomo tuttofare (autista, macchinista, lavori vari) e tenuto conto della capacità lavorativa definita dalle risultanze peritali al 60% in ogni attività, di riflesso ne consegue un'incapacità al guadagno di pari grado. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza federale ha sì più volte confermato il principio che nella determinazione dell'invalidità non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre sempre basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale - come in casu - da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprime una capacità di guadagno delle medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313).
(…)
12. A titolo abbondanziale l'opponente segnala che il reddito ipotetico da valido realizzabile dall'assicurato nel 2002 nella sua precedente professione sarebbe stato di fr. 59'657.-.
Preliminarmente si osserva che detto importo risulta essere notevolmente superiore alle retribuzioni precedentemente percepite dall'assicurato e non dimostrato con verosimiglianza preponderante; in seguito va rilevato che il grado d'invalidità dedotto non avrebbe comunque consentito all'assicurato di beneficiare di un diritto a rendita diverso rispetto a quello concesso dall'amministrazione (infatti raffrontando, a titolo abbondanziale, l'importo che l'assicurato avrebbe potuto percepire prima del danno alla salute con quello determinato a seguito del danno invalidante in applicazione delle statistiche RSS per attività non qualificate (4° rango e 2° quartile), ne risulterebbe comunque un grado del 47%).
Pertanto il diritto al quarto di rendita verrebbe ad ogni modo confermato.
Ritenute quindi le considerazioni precedentemente esposte, l'Ufficio AI non può che confermare la decisione impugnata."
(Doc. AI 36)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 maggio 2004:
" (...)
3. In data 17 febbraio 2005 abbiamo inoltrato un'opposizione cautelare alla decisione AI che abbiamo poi dettagliatamente motivato il 2 marzo 2005.
La nostra opposizione si basava sulla discordante valutazione medica della residua capacità lavorativa del nostro rappresentato.
Il Dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia che ha avuto in cura l'assicurato, sostiene che, a seguito dei disturbi psichici, possa essere ritenuto inabile al lavoro nella misura superiore al 90 %. Il Dr. __________, medico curante dell'assicurato, condivide la posizione del Dr. __________ e ritiene inoltre che per le problematiche reumatologiche si possa ritenere un'inabilità del 50 %.
Nell'opposizione avevamo evidenziato come il parere del Dr. __________ era stato inviato all'AI il 14 settembre 2004 e come non sia stato oggetto di un ulteriore approfondimento visti i pareri nettamente discordanti con la perizia eseguita dal Dr. __________.
Nell'opposizione avevamo pure contestato il calcolo del reddito che il nostro rappresentato avrebbe potuto realizzare senza l'invalidità.
Nella decisione su opposizione l'AI si è limitata a rilevare che aveva sottoposto all'esame del Servizio Accertamento Medico il referto del Dr. __________, che ha confermato l'apprezzamento fatto nella perizia pluridisciplinare; ha ritenuto troppo generica la valutazione del dr. __________ e non ha preso in considerazione la contestazione del reddito ipotetico da valido poiché non dimostrato.
4. Nel presente ricorso non possiamo che ribadire quanto già sostenuto nell'opposizione.
La valutazione pluridisciplinare dell'AI, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, è stata fatta sulla base di una valutazione del Dr. __________ che ha visto l'assicurato unicamente una volta, il 3.3.2004. Il Dr. __________ ha seguito l'assicurato per lungo tempo e crediamo quindi che la sua valutazione si basi su un'approfondita conoscenza dei disturbi dei quali soffre l'assicurato. Riteniamo quindi che si possa contestare quanto affermato dall'AI nella decisione su opposizione, quando indica che il referto del Dr. __________ non portava elementi "atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita".
È pure utile osservare che lo stesso Dr. __________ aveva indicato nella sua perizia che "Terapeuticamente è consigliabile una ripresa delle consultazioni psichiatriche al fine di limitare la progressione della sintomatologia ansiosa".
Il nostro rappresentato ha, in effetti, seguito delle cure presso il Dr. __________ dal mese di maggio del 2004.
Abbiamo nuovamente richiesto al Dr. __________ una sua valutazione sulla capacità lavorativa del nostro rappresentato. Dall'allegato rapporto del 30 maggio 2005 il Dr. __________ rileva nuovamente come l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro in misura totale nella sua precedente attività.
Il parere del dr. __________ ha sicuramente valore probatorio considerato che si tratta di uno specialista in materia che ha seguito il nostro rappresentato per lungo tempo. Crediamo quindi che la perizia del SAM, che si basa su un parere di un medico che ha visto l'assicurato solo una volta, sia, sotto questo punto di vista, più debole. Per tale motivo chiediamo che il nostro rappresentato sia sottoposto da una perizia esterna neutra.
5. L'AI contesta pure la nostra valutazione del reddito che l'assicurato avrebbe potuto realizzare da valido, osservando che lo stesso risulta notevolmente superiore alle retribuzioni precedentemente percepite e che non è stato dimostrato.
Questa osservazioni ci stupisce poiché sarebbe stato sufficiente verificare il "questionario del datore di lavoro" del 22.5.2003, presente nell'incarto AI, per verificare come nel 2003 l'assicurato percepiva un salario orario di fr. 26.55. Nel 2002 il salario orario era di fr. 26.--. Nell'anno precedente l'inabilità al lavoro, il 2001, il nostro rappresentato ha percepito un salario di fr. 54'640.--, lavorando unicamente da febbraio a dicembre, aggiungendo una mensilità raggiungiamo tranquillamente il salario da noi calcolato.
Partendo da un salario orario di fr. 26.--, sulla base delle disposizione contrattuali vigenti nel settore del granito, si ottiene, per il 2002, un salario annuo di fr. 59'657.- (fr. 26.- x 176.5 ore mensili x 13 mesi).
6. Sulla base di quanto indicato in precedenza risulta quindi giustificata la concessione di una rendita intera AI anche dopo il 31.5.2004, ritenuto che il nostro rappresentato ha un grado di invalidità superiore al 70 %." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso:
" (…)
In fase di ricorso il ricorrente ha prodotto un ulteriore referto medico 30.05.2005 del Dr. __________, che è stato sottoposto all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). In base all'annotazione medica emessa dal SMR, allegata alla presente risposta, si conferma la capacità lavorativa al 60% dell'assicurato in ogni attività lucrativa.
Per quanto concerne il reddito ipotetico da sano, si rileva che pur adottando il reddito indicato dal ricorrente di fr. 59'657.-, dal raffronto dei redditi emerge un grado d'invalidità del 47% che conferma il diritto al quarto di rendita dell'assicurato." (Doc. III)
1.5. Con scritto 8 luglio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:
" (...)
Nella risposta di causa l'ufficio Al riconferma sostanzialmente il fatto che il nostro rappresentato ha una capacità lavorativa del 60% in ogni attività lucrativa; quindi anche nella sua precedente attività d'autista di veicoli di cantiere. Questa posizione è sostenuta dalle annotazioni del Dr. __________, del servizio medico AI, che ritiene come il rapporto del Dr. __________, del 30.5.2005, non porti elementi atti a modificare la loro precedente posizione.
Abbiamo quindi chiesto al Dr. __________ di esprimersi sulla posizione del Dr. __________.
Lo specialista in psichiatria e psicoterapia riconferma in sostanza la sua valutazione di una totale incapacità lavorativa del nostro rappresentato nella precedente attività d'autista di veicoli di cantiere indicando anche come, nella particolare situazione psicologica del suo paziente, non sia possibile assumersi il rischio di permettergli di svolgere ancora quest'attività per questioni di sicurezza. Questo elemento ci sembra anche non irrilevante.
Si tratta quindi di chiarire la residua capacità lavorativa in un'attività confacente. La perizia SAM sotto questo aspetto è carente e sarebbe quindi opportuno, come già chiesto nell'atto ricorsuale, di far effettuare una perizia esterna neutra.
Per quanto concerne la quantificazione del salario che il nostro rappresentato avrebbe potuto svolgere nella sua precedente attività, prendiamo atto che l'Ufficio AI non contesta la nostra quantificazione in fr. 59'657.00.
Ribadiamo pertanto che il nostro rappresentato debba poter beneficiare di una rendita intera AI anche dopo il 31.3.2004." (Doc. VII)
1.6. In data 25 luglio 2005 e 4 agosto 2005 l’Ufficio AI (cfr. doc. IX) e il rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. XI) hanno inoltrato ulteriori osservazioni.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto o no ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 maggio 2004.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
Il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.4. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa N. (I 683/03), pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c).” (cfr. al riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29)
2.7. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.8. Nella fattispecie, l’assicurato è stato degente presso l’Ospedale __________ dal 7 agosto 2002 al 6 settembre 2002.
Nel rapporto 27 settembre 2002 al Dr. __________ il Caposervizio di riabilitazione, posta la diagnosi di sindrome cervicale e lombosacrale su spondilosi e spondilartrosi (M54.5) e di sindrome da somatizzazione (F45.1), ha osservato di ritenere difficile un reinserimento professionale nell'attività lavorativa precedente, consigliando di rivalutare la problematica e prevedere, in accordo con lo psichiatra che lo segue (Dr. __________), un'eventuale nuova attività professionale tramite riconversione Al (cfr. doc. 6d).
L’assicurato è poi stato visitato in data 21 ottobre 2002 dal Dr. Med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel suo rapporto medico indirizzato alla Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, lo specialista ha rilevato in particolare:
" (…)
DIAGNOSI
Disturbo da dolore cronico.
CONCLUSIONE
E' difficile dopo un solo colloquio mettere in evidenza una psicopatologia particolare.
Ho però l'impressione che il suo disturbo da dolore cronico sia inseribile in un contesto nevrotico da disturbo conversivo.
A questo proposito sarebbe necessario effettuare un'investigazione psicodiagnostica più approfondita ed eventualmente un'osservazione in un ambito occupazionale semi-stazionario.
Per quanto riguarda l'aspetto psicofarmacologico non vedo attualmente indicati ulteriori provvedimenti a quelli già intrapresi (Seropram 20 mg 1-0-0-0 e Tranxilium 10 mg 0-0-01) anche perché non penso che l'approccio psicofarmacologico potrà migliorare sostanzialmente la sua sintomatologia.
Non ho a disposizione il rapporto del neurologo Dr. med. __________ di __________.
Se però il paziente non presenta un'affezione né ortopedica, né reumatologica, né neurologica in grado di convalidare obiettivamente le sue lamentele soggettive, potrei proporre un trattamento composto da terapie di rilassamento, terapia occupazionale con osservazioni attitudinali, colloqui psicoterapeutici e approccio psicocorporeo." (Doc. 6e)
Nel “rapporto medico” 7 gennaio 2003 inviato al medico fiduciario della Cassa malati __________ la Dr.ssa Med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha osservato:
" Diagnosi primaria
Disturbi di somatizzazione con disturbo da dolore cronico.
Ev. diagnosi secondarie
===
Decorso della malattia
Il paziente ha iniziato il 07.10.2002 un trattamento semistazionario a carattere ansiolitico, antidepressivo, di rilassamento, accompagnato da psicofarmacoterapia e colloqui psicoterapeutici.
Attualmente la sua situazione è ancora stazionaria.
Stato attuale
Cfr. punto precedente.
Terapie in corso
Trattamento semistazionario con psicofarmacoterapia, colloqui psicoterapeutici, terapie di rilassamento ergo- e socioterapia.
- farmacologia (posologia)
===
- sedute di psicoterapia (frequenza)
===
Prognosi
Ancora incerta.
Quali motivi impediscono all'assicurato di svolgere la normale attività lavorativa
Il persistere della sua sintomatologia non gli permette una prosecuzione della sua abituale attività lavorativa.
Si prevede una ripresa parziale o totale della capacità lavorativa? Se sì, da quando e in che misura?
Per ora non è ancora possibile rispondere a questo quesito.
Il paziente necessita d'ulteriori cure psichiatriche e psicoterapeutiche.
Ev. osservazioni
=== " (Doc. 8c)
Nell’Allegato al rapporto medico AI per la valutazione della capacità d’integrazione e del diritto alla rendita 23 maggio 2003, la Dr.ssa Med. __________, FMH in medicina generale, ha osservato:
" (...)
1. Domande sull'attività attuale (non lavora)
1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?
Gli è impossibile gestire i macchinari da cantiere.
1.2. È ancora proponibile l'attività attuale?
Eventualmente
Se sì per quanto tempo? (ore al giorno).
Ev. a tempo parziale
1.3. Esiste inoltre una diminuzione del rendimento?
Sì
Se sì in che misura?
Inabile al lavoro dal 12.7.03
2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione
2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?
No
Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti?
Come si ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
2.2. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì
Se sì da quando?
Di che tipo di attività di potrebbe trattare?
Lavoro senza mezzi ed attrezzi da cantiere, non autista – non scavatore
Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto?
In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte?
Al 100 %
2.3.Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?
Sì
Se sì in che misura
Attualmente al 100%
3. Proposte, altre domande. (Doc. AI 6)
(...)
Risposte alle domande del formulario:
Rapporto medico per valutare il diritto alle prestazioni per adulti: Provvedimenti professionali
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
S. cervicale e lombosacrale su spondilosi e spondilatrosi (da almeno 5 anni progressivo) Disturbo da dolore somatoforme persistente ICD IO F 45.4 e ICD I0Z60
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale
100% dal 12.7.'02 al tuttora.” (Doc. AI 7)
L’amministrazione ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel dettagliato referto 22 marzo 2004 i periti, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM, hanno posto la diagnosi di “sindrome da dolore cronico somatoforme in un A. con struttura di personalità ansiofobica; cervicalgia; toracolombalgie e disturbi lombosacrali su alterazioni degenerative discrete in particolare L3-L5, osteocondrosi L3-L4 e spondilolisi L3-L4 e in minor misura L4-L5; cefalee dal carattere soprattutto tensivo, associate a possibile componente vascolare di tipo emicranico” (cfr. doc. AI 13 pag. 9).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% come autista e macchinista (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Preponderante la patologia psichiatrica che ha un influsso sulla capacità lavorativa dell'A.. Dal profilo reumatologico l'A. é totalmente abile al lavoro.
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come autista e macchinista edile. La riduzione della capacità lavorativa é dovuta a uno scompenso ansioso, meccanismi di evitamento e isolamento sociale. Valutiamo la capacità lavorativa del 60% a partire dal marzo 2004 (soggiorno presso il SAM e continua).
In base agli atti a nostra disposizione e alla storia clinica si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come autista, macchinista edile e in qualsiasi tipo di attività dal luglio 2002 (inizio della prolungata incapacità lavorativa) sino a fine febbraio 2004.
Si consiglia una presa a carico di tipo psichiatrico per non peggiorare la situazione. È pure possibile che grazie alle cure psichiatriche, la capacità lavorativa dell'A. possa migliorare fino a raggiungere una capacità lavorativa totale nelle sopraccitate attività.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% e in qualsiasi tipo di attività (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) a partire dal marzo 2004 e continua.
Precedentemente fa stato quello che abbiamo citato al nostro precedente punto. È possibile che la capacità lavorativa dell'A. migliori e possa raggiungere il 100% seguendo delle cure psichiatriche. (...)" (Doc. AI 13, pag. 10-11)
Nella procedura d’opposizione l'assicurato ha opposto alla perizia del SAM il rapporto redatto in data 14 settembre 2004 dal Dr. Med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e suo medico curante, del seguente tenore:
" Su segnalazione del Dr. med. __________ ho seguito il paziente a margine per cure ambulatoriali e semi stazionarie dal maggio del 2004.
Ho rivisto il signor RI 1 in data 31.08.2004 e la sua sintomatologia è praticamente rimasta invariata.
Egli continua ad accusare dolori dorsali, dolori cefalgici, un persistente senso di confusione e di vertigini.
OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE
Si tratta di una persona ritirata su se stessa che vive praticamente una situazione algica in tutti i livelli del corpo.
È lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Ha un corso del pensiero rallentato. È di difficile interpretazione se i suoi disturbi somatici possono essere di origine delirante o dispercettiva.
L'umore di base è nettamente diminuito. Vive solo e non ha alcuna attività extra lavorativa.
Ha delle ideazioni autoclastiche poiché si sente inutile sia per la sua famiglia sia socialmente.
PROCEDERE TERAPEUTICO
Abbiamo intrapreso con il signor RI 1 delle terapie di rilassamento, dei colloqui psicoterapeutici, dell'ergo e della socio terapia, della psicofarmacoterapia senza alcun successo.
II suo medico curante si è pure attivato per trovare all'assicurato un reinserimento se non proprio lavorativo perlomeno sociale.
Dopo tutti i trattamenti intrapresi sia a livello somatico sia psichiatrico non abbiamo osservato dei sostanziali miglioramenti sintomatici del paziente. Penso però che sia difficile reinserire il signor RI 1 in un processo lavorativo adatto alle sue competenze intellettive e di esperienza. L'autostima che l'assicurato ha di se stesso è negativa. Non ritengo indicata una prosecuzione nella presa a carico psichiatrica semi stazionaria o ambulatoriale. Prevedo per lui unicamente un nuovo tentativo psicofarmacologico con Saroten retard 50 mg, 1 past. alla sera associato ai medicamenti analgesici.
DIAGNOSI
Disturbo conversivo con somatizzazione nell'ambito di una sindrome da disadattamento cronico.
Considero l'assicurato comunque inabile al lavoro nella misura superiore al 90% e non penso che tramite dei provvedimenti reintegrativi o psichiatrici ulteriori queste competenze potranno essere migliorate." (Doc. AI 22)
In data 25 febbraio 2005 il Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha certificato che:
" (...)
Il paziente presenta le seguenti patologie:
● sindrome lombovertebrale cronica
● sindrome depressiva reattiva
● sindrome. da dolore cronico
Osservazioni:
● la problematica reumatologica a carico della colonna lombare è stata giudicata di livello insufficiente a generare il diritto di una rendita (a mio parere una percentuale del 50% di incapacità sarebbe attribuibile a questa patologia)
● la situazione psichiatrica costituita da una sindrome depressiva nata su di una sindrome del dolore cronico costituisce probabilmente la percentuale maggiore della incapacità lavorativa (Io psichiatra dr. __________ che lo segue ed il medico curante sottoscritto ritengono tale patologia da considerarsi invalidante attorno al 90%).
Come al solito quanto valutato dalla Al risulta essere decisamente discordante con il parere del curante." (Doc. AI 30a)
A seguito del certificato medico del Dr. __________, l’Ufficio AI ha preso nuovamente contatto con il SAM, chiedendo ai periti di indicare se tale certificazione è atta ad inficiare la valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato espressa nella perizia pluridisciplinare (capacità lavorativa del 60% in qualsiasi tipo di attività), oppure se vengono confermate dette risultanze peritali (cfr. doc. AI 34).
Con scritto 15 aprile 2005 il Dr. __________ del SAM ha risposto:
" Nel certificato medico del dr. __________ del 14.09.2004 non si parla di peggioramento. Se abbiamo ben capito la presa a carico, iniziata dopo il soggiorno presso il SAM, é durata solo alcuni mesi. Nella valutazione della capacità lavorativa il dr. __________ porta anche motivi non medici (esperienza).
A nostro parere il certificato dello specialista non inficia la valutazione SAM e confermiamo le conclusioni espresse ai nostri punti 7 - 8 - 9 - 10 della perizia redatta dal nostro servizio il 22.03.2004." (Doc. AI 35)
Sulla base della perizia SAM, l’amministrazione ha quindi deciso l'attribuzione di una rendita intera d'invalidità a favore dell’assicurato dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 e di un quarto di rendita a partire dal 1° giugno 2004.
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo ritiene abile al 60% a partire dal marzo 2004, fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 30 maggio 2005 dal Dr. __________:
" Ho seguito in collaborazione con il dr. __________ il paziente a margine e questo sin dall'ottobre 2002. Già allora egli accusava dei dolori dorsali e cervicali che secondo lui avevano una relazione con la sua attività lavorativa. Per circa quindici anni egli lavorava presso una cava in qualità di macchinista. Durante il corso dell'estate del 2002 i suoi dolori erano aumentati al punto tale da dover interrompere la sua attività lavorativa. Si sentiva ansioso aveva difficoltà di sonno e questo anche a causa di acufeni bilaterali, accusava vertigini e non osava più mettersi alla guida di un automezzo edile. Avevo poi scritto al dr. __________ proponendogli una terapia che non ha avuto alcun successo. Ho rivisto poi il paziente in data 14.05.2004. Egli mi descriveva una sintomatologia caratterizzata da algie alla schiena alle cervicali e non trovava più un equilibrio personale, accusava disturbi di sonno. Stava effettuando delle cure fisioterapiche.
A quel momento ho deciso di intraprendere una cura semistazionaria di rilassamento allo scopo di distoglierlo dai suoi persistenti disturbi algici e per aiutarlo a ristrutturare un suo futuro. Questo trattamento si è concluso alla fine di ottobre del 2004 purtroppo senza successo. Ho poi rivisto il signor RI 1 sia nel mese di novembre sia nel mese di dicembre del 2004 con una sintomatologia del tutto invariata.
Ho prescritto al paziente anche una psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica sempre senza avere dei riscontri positivi.
Le terapie semi stazionarie proposte a livello di rilassamento erano molto composite da svariate tecniche, respiratori uditivi, interventi fisioterapeutici dolci e questo sempre nell'obiettivo di rilassare la muscolatura del signor RI 1. Purtroppo tutti questi interventi non hanno avuto successo la sua sintomatologia non era nemmeno migliorata tramite i colloqui psicoterapeutici effettuati.
In conclusione ritengo che il signor RI 1 presenta sì una sintomatologia psicopatologica che però è reattiva alla sua sindrome da dolore cronico.
Con questi disturbi non lo vedo in grado di condurre un veicolo edile con sicurezza e senza mettere in pericolo la vita altrui.
Penso che sia indicato al limite reinserire il paziente in un lavoro molto più leggero opera questa che può essere effettuata tramite l'Al.
Considero l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100% come macchinista di mezzi edili (guida di packer e di camion ecc,).
Naturalmente non posso escludere che il signor RI 1 possa reinserirsi in un'attività professionale più consona ai suoi problemi algici e anche alla sua formazione scolastica e culturale." (Doc. A2)
Con “Annotazioni del medico” 13 giugno 2005 il Dr. __________ ha osservato:
" Mi permetto non riassumere gli atti medici dell'incarto, riassunti nella perizia SAM. Per contro segnalo i documenti prodotti successivamente.
Rapporto del dr. __________ per l'Al del 15.09.04: dal lato dell'oggettività non si possono rilevare elementi differenti da quelli valutati precedentemente (SAM). Si osserva che né il SAM né il dr. __________ commentano la teatralità costatata in precedenza. La valutazione di IL non appare motivata.
Lettera del dr. __________, allegata all'atto d'opposizione datata 25.02.05: afferma che la patologia somatica dovrebbe portare al riconoscimento di IL 50%. Non vi sono osservazioni dirette, elementi oggettivi, motivazioni. Confrontato con quanto esaminato dai reumatologi che si sono seguiti nel tempo, tale affermazione non trova alcun riscontro.
Per quanto riguarda la patologia della sfera psichica fa riferimento al rapporto del dr. __________ appena citato, senza alcuna ulteriore osservazione.
Rapporto del dr. __________ per il patrocinatore dell'assicurato, del 30.05.05: in questo documento riassume l’iter diagnostico-terapeutico e conclude con un'IL del 100% quale conducente di veicoli edili (da cantiere); riferisce di pensare che sia indicato reinserire il paziente in un lavoro più leggero (ev. come misura integrativa AI) e più sotto "non posso escludere" che possa inserirsi in un'attività più consona ai suoi problemi algici ed anche alla sua formazione professionale e culturale.
Si può commentare che dai due rapporti del dr. __________, oltre che non essere dissimili, anche se con molto meno particolarità rispetto alla valutazione SAM, non vi sia discordanza diagnostica. Le discrepanze vanno imputate alla valutazione di IL, ma come si vede proprio dai rapporti del dr. __________, lo specialista lima la propria valutazione di IL, immettendo anche elementi a favore di una ripresa di CL. Resta da discutere se "l'improponibilità" per il ritorno alla guida di veicoli da cantiere sia giustificata. Ora si considera che una diminuzione della CL, per motivi psichiatrici è stata ammessa (vedi SAM: tempo normale - rendimento ridotto), che, se disciplinato, il paziente dovrebbe assumerne psicofarmaci e che la struttura "di personalità" (non nel senso di disturbo di pers. sec. ICD-10) fa dubitare della disciplina in merito alle esigenze di sicurezza, crediamo che questa costituisca un elemento di pericolo.
Si può però confermare che l'abilità del 60% per tutte le altre attività sia proponibile ed esigibile.
Osserviamo infine che la valutazione di IL del 100% per il periodo luglio 2002- febbraio 2004 trova giustificazione soltanto nel fatto che questa era stata certificata, ma non trova riscontri oggettivi a sostegno di tale ipotesi (perizia SAM pag. 11 cap. 8 riga 7-9), eccetto per i periodi di degenza nei vari istituti per accertamenti e cure." (Doc. III bis)
In data 4 luglio 2005 il Dr. __________ ha redatto il seguente commento alla presa di posizione del Dr. __________:
" (...)
Al cpv. 2 il dr. __________ fa rilevare che non vi sono elementi differenti fra il mio rapporto del 15.09.04 e gli aspetti osservati presso il SAM. Egli fa pure rilevare che né il sottoscritto né la perizia del SAM "commentano la teatralità costatata in precedenza".
A questo proposito voglio far rilevare che non so che cosa il signor __________ intenda per teatralità a livello di ICD 10. Si tratta di un disturbo fittizio allo scopo di poter beneficiare di interventi medico assicurativi? O si tratta di una manifestazione specifica, generalmente contenuta nel tempo di disturbi funzionali.
Nel cpv. 4 il dr. __________ fa riferimento al mio rapporto del 30.05.2005: in effetti posso dire che nonostante l'iter diagnostico terapeutico prolungato la situazione sintomatica del paziente non era migliorata; la sua sintomatologia algica osservata e costatata per un prolungato periodo di terapie non si è per nulla modificata. La sua insicurezza e la sua instabilità mi hanno portato alla conclusione di un'inabilità lavorativa al 100% in qualità di conducente di veicoli edili. La mia "limatura" rispetto al rapporto precedente aveva lo scopo di offrire ai nuovi uffici dell'AI la possibilità di sottoporre il paziente ad esami valetudinari specifici in attività più leggere tenendo naturalmente conto della sua scarsa formazione scolastica della sua patologia psicosomatica e delle prospettive reinseritive future.
E' vero che ho rilevato nel mio scritto che le possibilità reinseritive in un'attività professionale più consona ai suoi problemi algici sono limitate dalla sua formazione scolastica e culturale.
lo non so cosa effettivamente questo nuovo servizio dell'assicurazione invalidità possa offrire al signor RI 1.
Mi sembra semplicistico concludere che il signor RI 1 presenta un'incapacità lavorativa totale mentre delle nuove persone con formazione non medica ma collocativa potrebbero suggerire dei provvedimenti reinseritivi.
Mai e poi mai considererò a medio termine il signor RI 1 abile al lavoro come conducente di autoveicoli edili; un incidente in questo contesto potrebbe avere delle conseguenze irreparabili e il medico curante dovrebbe assumerne una parte di responsabilità.
E' chiaro che ci troviamo sempre su un sentiero scivoloso. In questo senso abbiamo diversi esempi:
la persona affetta da crisi epilettiche può o non può guidare un autoveicolo? Nessuno ci dice quando e se avrà una nuova crisi.
- La persona affetta da una coronorapatia può o non può guidare un autoveicolo pesante? In caso di incidente chi si assumerà le responsabilità assicurative?
- L'ultracinquantenne affetto da una sindrome vertiginosa cerebellare o ORL può o non può salire su un'impalcatura per svolgere la sua attività di pittore?
- Il medico affetto da un disturbo fobico, ossessivo o psicotico paranoide (disturbi diagnosticati) può o non può svolgere la sua attività lavorativa?
In tutto quanto sopraccitato vorrei ben capire dove si colloca attualmente l'AI e questo poiché tutti noi sappiamo che se un paziente non sarà accettato dall'AI dovrà entrare in disoccupazione oppure all'assistenza pubblica e questo se non ha stipulato un contratto assicurativo indennità perdita di salario.
Mi permetto quindi la seguente osservazione (e non si tratta solo di una presa di posizione personale nei confronti dell'assicurato ma di un'osservazione generale): ogni ente assicurativo tende ad enucleare i propri principi se si assiste ad un irrigidimento delle compenetrazioni.
Penso che sia ora che le autorità federali cantonali e comunali si assumano in modo coordinato le prestazioni fornibili ad una persona in difficoltà socio economiche sia per motivi di salute sia per motivi di disoccupazione sia per problemi assistenziali. In fondo saranno sempre i lavoratori e i datori di lavoro che dovranno finanziare questi servizi. E' l'assenza di concordanza fra queste istanze assicurative che mi hanno portato a scrivere in modo esaustivo questa mia presa di posizione. Il fatto che vi siano molti assicurati al beneficio di una rendita Al in modo non giustificato indica piuttosto l'assenza di mezzi reintegrativi professionali a sbocco professionale sicuro. Non mi si può certamente chiedere, come mi è capitato, se un paziente, affetto da una polipatologia fisica e psichica, può o non può essere reintegrato come pescatore professionale nel Verbano! O se un paziente truffaldino da molti anni potrebbe effettuare la professione di carrozziere, oppure ancora se un impiegato di banca con tanto di formazione commerciale potrebbe essere inserito come giardiniere. A questo proposito potrei solo rispondere allora inserite il signor RI 1 all'interno di una banca in qualità dirigenziale poiché si tratta di un lavoro leggero che non affatica troppo il suo scheletro e che non mette a repentaglio la vita altrui ma unicamente le finanze!" (Doc. VII B)
Il Dr. __________ in data 25 luglio 2005 ha replicato:
" Prendo atto del commento del dr. __________, psichiatria FMH, riguardante le osservazioni del sottoscritto del 13.06.05.
Poiché qualche punto della mia nota non sembrava trasparente, mi permetto di aggiungere qualche riga di spiegazione, seguendo il "aster" delle osservazioni del collega:
1. "la teatralità", è evidente che non si tratta di diagnosi clinica, quindi non apparirà mai nell'ICD-10, ma del modo di presentarsi/apparire del soggetto; può avere molteplici significati, quali elemento appellativo, modo d'espressione culturale, sintomo d'aggravamento, altro. Si tratta dunque di elemento che va valutato alla stessa stregua di altri, quali, ad esempio, la mimica, la gestualità, la partecipazione emotiva.
2. Per quanto concerne la capacità lavorativa nella funzione di conduttore di macchine edili, non mi sono espresso per le seguenti ragioni, dal lato delle competenze questa sarebbe esigibile, dal lato della sicurezza, non mi posso esprimere perché non è delucidato di quali veicoli/macchine si tratti e perché non è descritto come tale attività sia svolta (occasionalmente, regolarmente, sull'arco di una giornata intera, collegata con altre funzioni nel settore edile).
Visto quanto sopra, e letto il commento del dr. __________ si deve ammettere che in fondo non vi è stato fraintendimento per la questione medica.
Tutti gli altri punti sollevati, che meritano certo un'ampia informazione del corpo medico sulle problematiche concernenti l'Al, in particolare sulla componente "danno alla salute", non hanno caratteristiche cliniche, ma sociali e politiche che non posso affrontare in questa sede." (Doc. IXbis)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nel caso di specie, secondo la perizia SAM 22 marzo 2004, l’assicurato non presenta dal punto di vista reumatologico nessuna incapacità lavorativa nella sua professione di autista e macchinista edile (cfr. in particolare consulto reumatologico Dr. __________). Importanza preponderante riveste per contro la diagnosi psichiatrica di sindrome da dolore somatoforme persistente in soggetto con struttura di personalità ansiofobica (cfr. in particolare consulto psichiatrico Dr. __________).
A mente dei periti del SAM l’assicurato a causa della problematica psichiatrica è stato inabile al 100% nella sua professione di macchinista edile e in qualsiasi attività dal luglio 2002 fino a fine febbraio 2004, mentre è da ritenere inabile al 40% a partire da marzo 2004 nella sua professione e in qualsiasi tipo di attività (cfr. doc. AI 13).
Di diverso avviso il curante, Dr. __________, secondo il quale l’assicurato a causa delle patologie psichiatriche è da ritenere inabile al 100% nella sua professione di macchinista edile (cfr. doc. AI 22, doc. I A2 e doc. VII B).
Il TCA constata che l’Ufficio AI, sulla base della perizia del SAM 22 marzo 2004, con un’unica decisione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2003 fino al 31 maggio 2004, importo poi ridotto ad un quarto di rendita per un grado di abilità lavorativa del 60% a partire dal 1° giugno 2004.
Conformemente alla giurisprudenza federale citata sono dunque applicabili i principi relativi alla revisione delle decisioni amministrative (cfr. consid. 2.2. – 2.4.).
Per quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurato, il TCA ritiene che, dal profilo psichiatrico, lo stato di salute dell’assicurato non è migliorato nel corso del tempo, ma è rimasto invariato, come più volte indicato dallo specialista curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI 22, doc. A2, doc. VII B).
In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 14 settembre 2004 il Dr. __________, dopo aver indicato di avere in cura l’assicurato fin dal 2002, di averlo seguito con cure ambulatoriali e semistazionarie dal maggio 2004 e di averlo rivisto il 31 agosto 2004, ha diagnosticato un disturbo conversivo con somatizzazione nell’ambito di una sindrome da disadattamento cronico, segnalando una patologia praticamente rimasta invariata e concludendo per una incapacità lavorativa superiore al 90% (cfr. doc. AI 22).
Lo specialista ha ben evidenziato che i trattamenti intrapresi, consistenti in cure ambulatoriali e semistazionarie dal maggio 2004 comprendenti terapie di rilassamento, colloqui psicoterapeutici, ergoterapia, socioterapia e psicofarmacoterapia, non hanno avuto successo e non hanno portato sostanziali miglioramenti sintomatici del paziente. Dello stesso parere il Dr. __________, medico curante dell’assicurato (cfr. doc. AI 30a).
Nel successivo certificato 30 maggio 2005 il Dr. __________ ha indicato di avere intrapreso con il paziente delle cure semistazionarie di rilassamento allo scopo di distoglierlo dai suoi persistenti disturbi algici e per aiutarlo a ristrutturare un suo futuro, conclusesi a fine ottobre 2004 senza successo, di avere rivisto l’assicurato sia nel mese di novembre sia nel mese di dicembre del 2004 con una sintomatologia del tutto invariata e di avergli pure prescritto una psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica, unitamente a dei colloqui psicoterapeutici, senza tuttavia avere dei riscontri positivi (cfr. doc. I A2). Lo specialista ha quindi concluso che l’assicurato, affetto da sintomatologia psicopatologica reattiva alla sua sindrome da dolore cronico, non è in grado di condurre un veicolo edile con sicurezza e senza mettere in pericolo la vita altrui ed è pertanto inabile al 100% nella sua professione di macchinista di mezzi edili (guida di packer e di camion) (cfr. doc. I A2).
Infine, nello scritto 4 luglio 2005 il Dr. __________ ha ribadito che “nonostante l'iter diagnostico-terapeutico prolungato, la situazione sintomatica del paziente non era migliorata e che la sintomatologia algica osservata e costatata per un prolungato periodo di terapie non si è per nulla modificata” (cfr. doc. VII B).
Lo specialista ha nuovamente confermato di ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua professione di macchinista edile, affermando che “mai e poi mai considererò a medio termine il signor RI 1 abile al lavoro come conducente di autoveicoli edili: un incidente in questo contesto potrebbe avere delle conseguenze irreparabili e il medico curante dovrebbe assumerne una parte di responsabilità” (cfr. doc. VII B).
Le diagnosi dello specialista curante non contrastano con quanto ritenuto dai periti del SAM in sede peritale, se non per quanto concerne la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato. Il perito, Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia incaricato di effettuare una valutazione psichiatrica, difatti, dopo aver illustrato l’anamnesi ed aver proceduto all’esame psichico, ha indicato che l’assicurato “caratterialmente appare come una persona timorosa e sottomessa caratterizzata da qualche tratto fobico e deviante”, con una “situazione psicologica peggiorata a partire dal 2002 quando per motivi riconducibili allo stato di salute non è più riuscito a mantenere un rendimento lavorativo paragonabile a prima incappando nelle ire del datore di lavoro: da quel momento la sintomatologia algica a carico dell’apparato locomotorio e l’attitudine ansioso-fobica hanno proceduto di pari passo determinando un’incapacità lavorativa totale”. Il perito ha quindi diagnosticato una “sindrome da dolore cronico somatoforme (ICD 10-F45.4) in un soggetto con struttura di personalità ansioso-fobica”, valutando poi un’incapacità lavorativa psichiatrica dell’assicurato pari al 40% e precisando che “terapeuticamente è consigliabile una ripresa delle consultazioni psichiatriche al fine di limitare la progressione della sintomatologia ansiosa” (cfr. doc. AI 13a).
Visto quanto precede, questo TCA ritiene di dover dare maggior credito alle valutazioni specialistiche espresse in maniera approfondita e motivata dal Dr. __________. Di conseguenza, lo stato di salute dell’assicurato al momento in cui è stata ridotta la rendita (e cioè dal 1° giugno 2004) era rimasto invariato. La revisione della rendita non può dunque avere luogo per questo motivo.
Dal profilo economico il TCA condivide la conclusione del Dr. __________ secondo cui l’assicurato è inabile al lavoro nella sua precedente professione di macchinista edile.
D’altra parte questo Tribunale constata che lo stesso specialista in psichiatria ha indicato di non potere escludere che l’assicurato possa reinserirsi in un’attività professionale più consona ai suoi problemi algici e alla sua formazione scolastica e culturale, senza esprimersi in merito all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato in tali occupazioni. Il Dr. __________ ha inoltre rilevato di ritenere “semplicistico concludere che il signor RI 1 presenta un’incapacità lavorativa totale, mentre delle nuove persone con formazione non medica ma collocativa potrebbero suggerire dei provvedimenti reinseritivi” (cfr. doc. VII B).
Non è quindi escluso che la situazione sia migliorata dal profilo economico in misura tale da giustificare una riduzione della rendita intera. Al riguardo mancano tuttavia nell’incarto sufficienti approfondimenti. Gli atti devono dunque essere rinviati all’amministrazione affinché accerti in che misura l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività adeguate, tenendo conto degli impedimenti derivanti dalla sindrome da dolore somatoforme in soggetto con struttura ansiofobica di cui è affetto. Sulla base di questi dati l’UAI potrà stabilire se vi è effettivamente stata una riduzione rilevante del grado di invalidità.
Se non dovesse essere il caso, l’amministrazione dovrà pure esaminare se sono dati o no i presupposti per una riconsiderazione della decisione impugnata.
Infatti dal rapporto dei periti del SAM del 22 marzo 2004 risulta che “in base agli atti a nostra disposizione e alla storia clinica si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come autista, macchinista edile e in qualsiasi tipo di attività dal luglio 2002 (inizio della prolungata incapacità lavorativa) sino a fine febbraio 2004”, senza ulteriori motivazioni.
Inoltre e soprattutto, lo stesso Dr. __________, nella sua nota del 13 giugno 2005 (cfr. doc. III bis), ha indicato che “la valutazione di IL del 100% per il periodo luglio 2002-febbraio 2004 trova giustificazione soltanto nel fatto che questa era stata certificata, ma non trova riscontri oggettivi a sostegno di tale ipotesi (perizia SAM pag. 11 cap. 8 riga 7-9), eccetto per i periodi di degenza nei vari istituti per accertamenti e cure." (riguardo ai criteri per poter procedere ad una riconsiderazione, cfr. consid. 2.4.).
In conclusione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ad una nuova valutazione del caso (verificando pure in che misura trova applicazione la giurisprudenza del TFA sulla sindrome da dolore somatoforme, cfr. consid. 2.6.) secondo quanto appena esposto.
2.11. Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
In applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso l'UAI verserà all'assicurato, rappresentato dall’RA 1, fr. 1'000.-- di ripetibili (art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione 28 aprile 2005 è annullata.
§§ L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo l’espletamento degli accertamenti conformemente al consid. 2.10.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti