Raccomandata
Incarto n. 32.2005.8 ZA/sc
Lugano 7 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di agosto 2002, RI 1, nato nel __________, di professione consulente assicurativo, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento nella stessa professione) in quanto sofferente di problemi cardiaci dopo infarto e di una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 1, 13).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 26 settembre 2003 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
● Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ risulta che sussistono due tipi di patologie.
● L'incidenza della patologia cardiaca sulla capacità lavorativa è stata valutata richiedendo un rapporto medico al Dr. __________, dal quale risulta che dal lato prettamente cardiaco l'assicurato é da ritenere totalmente abile nella sua attività di consulente d'assicurazione.
● La patologia psichiatrica è invece stata valutata dal Dr. __________ tramite perizia medica. Dal rapporto peritale risulta che dal lato psichiatrico lei è inabile al lavoro in misura del 20%. Questa percentuale è riconosciuta per il fatto che necessita di momenti di recupero per meglio gestire situazioni di stress.
● Globalmente sussiste quindi un'incapacità lavorativa e di guadagno del 20% il che non permette di erogare una rendita AI.
● Si rileva inoltre che l'incapacità del 20% è applicabile a qualsiasi tipo di attività per cui non entrano nemmeno in linea di conto provvedimenti professionali in quanto gli stessi non permetterebbero di recuperare la capacità di guadagno.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 36)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato con la quale ha postulato in sostanza il riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’erezione di una perizia specialistica, con decisione su opposizione 16 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione:
" (...)
5. Nella fattispecie, l'opponente contesta il rifiuto a prestazioni, segnatamente in quanto il suo stato di salute si rifletterebbe in maniera sostanzialmente negativa sulla capacità lavorativa, tanto da limitargli nella misura di solo il 50% lo svolgimento dell'attività professionale di consulente assicurativo. Egli richiede parimenti l'effettuazione di altri accertamenti medici volti a chiarire ed a suffragare la sua residua capacità lavorativa stimata al massimo al tasso del 50%.
Giova qui ricordare che l'amministrazione, per principio, esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione è compito quindi dell'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, occorre rilevare che l'opponente non ha per contro prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni.
Ciò nonostante, il dossier è stato nuovamente sottoposto all'attenzione del SMR allo scopo di conoscerne il parere relativamente alle indicazioni poste in sede d'opposizione.
A tal proposito, il SMR ha evidenziato innanzitutto che oggetto di critica da parte dell'assicurato è risultata essere la valutazione dello stress come tale e non lo stato di salute documentato agli atti AI. In secondo luogo, ha precisato che la riduzione del 20% della capacità lavorativa apprezzata dal profilo medico ha già tenuto debito conto di questo elemento; per contro parecchi dubbi possono essere suscitati dal fatto che lo stress sia stato considerato alla stregua di vera e propria "patologia" (cfr. marginale 1007 e segg. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità / CIGI).
A titolo abbondanziale, bisogna pure sottolineare che l'intervento nell'ambito dell'organizzazione e delle esigenze lavorative dei singoli datori di lavoro non è di competenza dell'Assicurazione federale per l'invalidità.
In definitiva comunque, il SMR ha considerato che non sussistono elementi di carattere medico, oggettivi e sostenibili, a giustificazione della presenza di un grado di inabilità lavorativa superiore a quanto stabilito con la decisione impugnata.
Appurata la completezza della documentazione medica raccolta, la richiesta volta all'attuazione di una nuova indagine medica peritale non ha ragione di essere condivisa, in quanto si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata e altri passi istruttori non siano reputati necessari.
Per quanto attiene invece alla capacità di guadagno ed al grado di invalidità, in merito appare corretto riproporre di seguito i redditi annui che l'assicurato ha conseguito prima e successivamente l'insorgenza del danno alla salute e che sono stati soggetti alla riscossione del contributo disposto dalla LAVS (considerando 3):
anno 1995 fr. 44'473.-; anno 1996 fr. 59'099.-; anno 1997 fr. 64'314.-; anno 1998 fr. 55'948.-; anno 1999 fr. 47'262.-; anno 2000 fr. 45'245; anno 2001 fr. 63'894.-; anno 2002 fr. 62'711.-; anno 2003 fr. 55'568.-.
Prendendo atto di questi dati salariali, ci si rende conto dell'assenza di un qualsiasi importante pregiudizio economico eventualmente responsabile di una diminuzione della capacità lucrativa. Si può dunque affermare che l'assicurato sfrutta adeguatamente la sua capacità lavorativa e di guadagno, quest'ultima d'altronde in sintonia con i dati che emergono dalle statistiche federali menzionate al considerando 4, laddove appare la categoria professionale nel settore privato, livello 4, 2° quartile (mediana) ed un salario medio annuo di fr. 52'566.-, ammontare ancora conseguibile dall'assicurato in una vasta gamma di attività confacenti ed esenti da eccessive tensioni nervose.
Da ultimo, occorre ricordare che tali capacità di guadagno reali ed ipotetiche giocano pure a conferma del fatto che l'assicurato, in occasione della consultazione peritale effettuata l'8 luglio 2003 dal Dr. __________, ebbe a confermare l'avvenuta sua ripresa del lavoro nella misura del 100%." (Doc. AI 53)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione rivendicando il diritto ad una mezza rendita d’invalidità:
" (...)
4. La decisione della Cassa non può essere accettata per i seguenti motivi:
La capacità lavorativa dell'assicurato non è dell'80%, per cui non vi sarebbe il diritto ad una rendita AI.
La realtà è che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 è di almeno il 50%, e che dà il diritto secondo l'art. 28 cpv. LAI, ad una mezza rendita.
L'assicurato non può svolgere un'attività superiore al 50%: ciò causerebbe una marcata situazione di stress, ed una ripercussione sulla sua capacità di lavoro.
Si tratta di uno stato ansioso-depressivo.
La documentazione raccolta dall'Assicurazione non è sufficiente.
Si chiede, nel caso concreto, che venga ordinata una perizia medica, dalla quale si potrà constatare quali sono i gravi problemi di salute del signor RI 1.
Nel corso dell'anno il suo stato psichico è ancora peggiorato.
Questi ha perso un figlio ed il cognato.
Queste circostanze hanno aggravato il suo stato di salute, e ciò soprattutto dal profilo psichico.
Prove: c.s.
5. Non possono essere accettate le conclusioni relative all'incapacità di guadagno.
Fino al 1998, il reddito dell'assicurato era aumentato, dopo che invece è dovuto sostanzialmente.
Oggi l'assicurato non è in grado di conseguire un reddito minimo di fr. 53'000.00 come indicato dalla Cassa." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, il dr. __________, generalista e medico curante, nel suo rapporto medico del 2 settembre 2002 ha rilevato:
" DIAGNOSI 1. Cardiopatia ischemica con:
- stato dopo IMA inferiore 5.98 lisato secondo schema GUSTO, CK max 1600
- malattia coronarica monovasale con conseguente PTCA e posa di STENT all'arteria coronarica dx 6.1998 all'Inselspital
- FE conservata
- FRCV: tabagismo, ITA, iperlipidemia, adipositas
2. Sindrome ansioso-depressiva con:
- Pregresso tentamen dimostrativo 1984
Diagnosi coll. - Tabagismo persistente
- ITA trattata
- Iperlipidemia trattata
- Iperuricemia, stato da podagra sx
- Adipositas (BMI 30,4)
- Stato dopo appendicectomia
- Stato dopo frattura gamba sx e della mascella
B.
Per la sua attività di assicuratore:
100% dal 14.5.2998 al 3.2.1999
50% dal 3.2.1999 al 28.2.2000
100% dal 29.2.2000 al 27.3.2000
50% dal 27.3.2002 a tuttora
C.
2. Vi sarebbe una riduzione del rischio di recidiva della malattia cardiovascolare se il paziente riuscisse ad effettuare dei cambiamenti nello stile di vita, con interruzione del tabagismo, dieta adeguata e riduzione dell'eccesso ponderale. Il paziente ritiene che nel contesto di stress lavorativo sia difficile detto cambiamento.
D.
Seguo il paziente dal mese di aprile 2002, ultima consultazione 5.6.2002.
3. Riassunta nella lista delle diagnosi, va precisata un'importante componente ansiosa depressiva, in questo paziente che esternamente appare assai gioviale e aperto, internamente presenta però dei momenti depressivi e ansiosi legati in parte alla sua situazione di salute ed in parte a certe situazioni famigliari e in parte al riaffiorare di certi fallimenti personali del passato.
4. Dal punto di vista cardiocircolatorio è attualmente asintomatico nell'esecuzione degli sforzi che comporta una giornata normale. Per contro lamenta importanti momenti di tristezza e di ansia per l'incertezza della sua situazione fisica e sociale.
5. All'esame clinico constato un paziente obeso /170 cm x 88 kg, BMI 30,4), normoteso sotto terapia, auscultazione cardiaca-polmonare nella norma, polsi periferici presenti e assenza di soffi arteriosi. All'esame clinico non vi sono altre alterazioni significative.
6. Una radiografia del torace del mese di aprile 2002 mostrava una lieve cardiomegalia senza altre alterazioni. Ho proposto al paziente una rivalutazione radiologica che non è più avvenuta dopo il suo ricovero a __________ nel 2000. Il paziente era in cura dal dottor __________ che l'ha visitato l'ultima volta nel 1999.
7. Ho instaurato un trattamento antidepressivo con Fluctine non ben sopportato dal paziente per una sindrome vertiginosa, questa terapia è stata interrotta. Dal punto di vista psichico avrei voluto seguirlo in modo regolare, il paziente non si è però più ripresentato se non per l'apparizione di una podagra.
Sarebbe senz'altro indicato un controllo regolare dei fattori di rischio cardiovascolari, il colesterolo nel mese di aprile era 6,6 mmo/1 e mi aveva indotto ad aumentare la dose dello Zocor. Un'interruzione del tabagismo e un calo ponderale sarebbero pure auspicabili, ma visto il contesto professionale e psicologico del paziente saranno difficilmente ottenibili." (Doc. AI 13)
Nel suo rapporto medico del 17 febbraio 2003, il dr. __________, generalista e cardiologo ha rilevato:
" (...)
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: da quando?
- Cardiopatia ischemica con stato dopo IMA inferiore 14.5.1998
- Stato dopo PTCA/STENT alla coronaria dx 11.6.1998
- ITA
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa;
- FRCV: ITA, adiposità, iperlipidemia da quando?
- Sindrome depressiva
(...)
ECG da sforzo del 15.10.2002
Prova da sforzo non del tutto completa ma accettabile il prodotto, risultata sia clinicamente che elettricamente negativa, rispettivamente non segni / sospetti per restenosi / progressione delle coronaropatia / ischemia residua significante. Importante per questo paz. è il controllo dei suoi FRCV.
Anche anamnesticamente la situazione coronarica appare stabile / sotto controllo.
Dal lato prettamente cardiaco, penso che come consulente d'assicurazione, il paz. sia abile al lavoro al 100% (evitando comunque situazioni di "stress" intenso."
(Doc. AI 24)
Incaricato dall’UAI, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nella sua perizia dell’11 agosto 2003 ha rilevato:
" (...)
5. Valutazione e prognosi
Il Sig. RI 1 sino all'infarto miocardico del maggio del 1998 non ha mai avuto dei problemi psicologici. Lo stato preesistente l'infarto, dal lato psichico, era dunque in equilibrio. L'infarto miocardico dunque del 1998 e la presenza di nuovi sintomi anginosi di instabilità cardiaca nel febbraio del 2000 hanno leggermente fragilizzato le sue sicurezze. Dal lato psichiatrico probabilmente la patologia cardiaca ha agito come fattore di stress che ha avuto come conseguenza una leggera destabilizzazione della sua struttura di personalità, appartenente al cluster C della classificazione dei disturbi della personalità, con dunque emergenza di uno stato caratterizzato da ansia anticipatoria e da insicurezza. Vittorio Lingiardi ne "I Disturbi della Personalità", Il Saggiatore, Milano 1996, definisce il cluster C «Individui che appaiono ansiosi o paurosi ... con sentimenti di inadeguatezza, ... preoccupazione eccessiva ...». In tutto questo si è innescato anche una sindrome depressiva ricorrente, di gravità lieve, che lo colpisce soprattutto al cambio di stagione. L'insorgenza di questo stato di ansia anticipatoria che lo porta ad avere una certa apprensione nei confronti di sforzi eccessivi, per il timore di poter perdere la sua funzionalità cardiaca, gli ha impedito di ritornare al lavoro nello stesso modo frenetico come prima dell'infarto. In effetti egli è rientrato al lavoro gradualmente dopo l'infarto e da come egli ha più volte ribadito durante l'incontro peritale, da circa un anno egli lavora al 100%. Questo anche se il medico curante ha sempre continuato a mantenere la sua abilità lavorativa al 50%. Ai fini della valutazione delle capacità lavorative secondo Franco Mainenti «Guida Pratica alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente» Editrice Medica Salernitana, 1994, Salerno: «Una volta identificato il Quadro Clinico, va operata la quantificazione personalizzata dello stato invalidante, lo stretto rapporto con le ripercussioni negative che l'infermità esercita nel singolo caso sulle cosiddette aree di funzione: la salute psichica (espressione psichiche e comportamentali), la qualità del vivere quotidiano (adattamento famigliare, sociale e lavorativo) e le potenziali possibilità trattamento di riabilitazione. Questo criterio classificativo è di preciso riferimento medico-legale in quanto soddisfa innanzitutto l'auspicabile migliore personalizzazione possibile del danno da disturbo mentale, mentre l'utilizzazione del su esposto metodo gabellare (guide AMA) opportunatamente adattato all'ambito valutativo dell'invalidità attitudinale, quantifica con sufficiente precisione in particolare il danno neuropsichico, offrendo anche quello di riproducibilità che è garanzia di superamento del soggettivismo diagnostico insito nella clinica psichiatrica». Dunque nella valutazione del danno psichico è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero, percezione, giudizio critico, affettività, comportamento, abilità nell'attività del vivere quotidiano e potenzialità per una riabilitazione. Da quanto esposto egli non presente un ritardo dell'intelligenza; presenta un deficit lieve del pensiero e della percezione; non presenta alterazione del giudizio critico; presenta problemi da lievi a moderati dell'affettività; presenta problemi lievi del comportamento; nelle attività del vivere quotidiano le sue abilità sono rimaste intatte e la potenzialità per una riabilitazione sono buone per una parziale risoluzione. La psicopatologia del Sig. RI 1 appartiene dunque alla classe I del danno psichico.
Da ciò si deduce che dal lato prettamente psichiatrico egli è inabile al lavoro nella misura del 20%.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e Quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1. a livello psicologico e mentale: afferma che "... mi sento diminuito.., non riesco più a fare quello che facevo prima ... sul lavoro ... con la famiglia...". Afferma di avere delle volte un'angoscia con il timore di non voler sforzare il cuore "... sono io che mi freno ... ". Indubbiamente rispetto ad un'attività estremamente impegnativa che lo portava ad essere occupato sino a 14-15 ore al giorno, sabato e domenica mattina comprese, l'attività attuale si è di molto ridotta. Egli attualmente lavora ad un ritmo più ridotto, ma comunque sempre dalle 7 alle 9 ore al giorno. Indubbiamente non riesce più a gestire lo stress lavorativo precedente ed in questo anche il datore di lavoro gli è venuto incontro.
1.2. a livello fisico: "... mi sento stanco-forse anche pigro delle volte per non aiutare nella famiglia ...". Riferisce che l'infarto gli avrebbe tolto comunque una parte delle sue risorse e che non riesce più andare in vacanza per paura di una ricaduta. Emerge quindi uno stato di ansia anticipatoria di base nei confronti della sua patologia cardiaca che ha determinato un evitamento rispetto a degli spostamenti che lo porterebbero troppo lontano dai suoi punti di riferimento.
1.3. nell'ambito sociale: afferma che tutte le sue relazione sono sociali sono rimaste intatte.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Il Sig. RI 1 dal lato psichiatrico è inabile al lavoro al 20%. Egli riesce dunque a continuare la sua attività lavorativa come assicuratore, anche se ad una intensità indubbiamente molto inferiore rispetto a quella precedente, che era però di molto superiore ad una attività lavorativa media. Egli quindi non è più in grado di sopportare dei grossi stress da lavoro e necessita di poter avere dei momenti di recupero.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile? Dal lato psichiatrico la sua attività attuale è tuttora proponibile per il 80%.
2.3. Se sì in che misura? Nella misura del 80%, ovverosia di circa 6-7 ore al giorno.
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.
2.5 Se sì in che misura? Dal lato prettamente psichiatrico nella misura del 20%.
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Secondo i certificati medici del Dr. __________ dal 14.05.1998. Secondo quanto afferma il Sig. RI 1 egli è abile al lavoro al 100% dal luglio del 2002.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Si prega di riferirsi alle "all'evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi".
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì, tenendo conto di quanto precedentemente descritto.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Alla luce della disamina della storia personale, lavorativa e clinica del Sig. RI 1, non sono indicati provvedimenti d'integrazione professionali e/o riabilitativi.
1.1 Se no, La preghiamo di darcene ragione
Si prega di riferirsi alle "valutazioni e prognosi".
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Il sostegno del suo medico di famiglia è sufficiente per poter permettergli di mantenere le sue capacità lavorative attuali.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Dal lato prettamente psichiatrico egli è in grado di svolgere altre attività confacenti alla sua preparazione tecnica, teorica ed esperenziale." (...)" (Doc. AI 28)
Nel suo rapporto medico del 3 marzo 2003 il dr. __________ ha evidenziato:
" (...)
3. Vedi mio precedente rapporto del 02.09.2002. Nell'ultimo anno non vi sono da segnalare cambiamenti rilevanti dal punto di vista cardiovascolare, il paziente è stato visto dal Dottor __________ il mese di dicembre e anche il mese di giugno. Dal punto di vista lavorativo il paziente ha ridotto la sua attività, cosa di cui ha beneficiato parecchio a livello della sua sindrome ansiosa-depressiva.
4. Il sig. RI 1 sente che ai ritmi precedenti non ce la fa più a reggere il lavoro, la situazione di stress eccessivo lo portava ad aumentare la sua ansia e la sua componente depressiva riguardo al fatto di non essere più in grado di lavorare come in passato. Attualmente dopo riduzione del lavoro i disturbi sarebbero però relativamente blandi e anche dal lato psichico vi è un certo miglioramento.
5. Dal punto di vista cardiopolmonare la situazione è stabile.
6. Eseguiti dal Dottor __________, alla cicloergometria e al controllo specialistico la situazione è stabile.
7. Dal punto di vista terapeutico non ho mutato la mia terapia farmacologica. Il controllo dei fattori di rischio, come già scritto in precedenza, sarebbe auspicabile ma difficilmente realizzabile.
Dal punto di vista prognostico tutto dipende da eventuali peggioramenti della situazione cardiaca, per il momento la situazione è stabile." (Doc. AI 31)
Nella sua “proposta medico” del 25 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Non posso che ribadire che dal lato cardiologico si attesta una IL 0% (IL 100% dal 14.5.1998 data del IMA per 6 mesi circa) mentre dopo perizia psi (dr. __________) si attesta una IL 20% duratura per poter dare agio - antistress di recupero in qualsiasi attività svolta e quindi non migliorabile in attività adeguate.
Altre valutazioni peritali puramente a carattere medico non sono giustificate." (Doc. AI 35)
Nelle sue annotazioni del 3 dicembre 2004, il dr. __________, medico responsabile SMR, ha rilevato:
" La valutazione dello stato di salute come documentato non è oggetto di critica. E non lo potrebbe essere.
Il problema attuale consiste nella valutazione dello stress.
Orbene la riduzione della CL attestata tiene conto di questo elemento, anche se fattore molto dubbio perchè possa essere considerato "patologia".
Ho preso atto anche della dichiarazione del datore di lavoro, che non è un certificato medico, e mi chiedo se con le osservazioni portate si proponga all'AI di intervenire in un campo dove l'organizzazione e le esigenze del lavoro dovrebbero essere affrontate dal DL stesso." (Doc. AI 51)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 11 agosto 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo specialista, sulla base di una consultazione avvenuta l’8 luglio 2003, dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo un colloquio telefonico con il dr. __________, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2), cardiopatia ischemica e stato dopo PTCA/Stent alla coronaria destra presenta, presenta dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa del 20%.
Il sanitario ha precisato che “dal lato psichiatrico probabilmente la patologia cardiaca ha agito come fattore di stress che ha avuto come conseguenza una leggera destabilizzazione della sua struttura di personalità, appartenente al cluster C della classificazione dei disturbi della personalità, con dunque emergenza di uno stato caratterizzato da ansia anticipatoria e da insicurezza” .
Il sanitario ha precisato che a causa della destabilizzazione della struttura della personalità dell’assicurato si è innescata anche una sindrome depressiva ricorrente, di gravità lieve, che lo colpisce soprattutto al cambio di stagione. L'insorgenza di questo stato di ansia anticipatoria che lo porta ad avere una certa apprensione nei confronti di sforzi eccessivi, per il timore di poter perdere la sua funzionalità cardiaca, gli ha impedito di ritornare al lavoro nello stesso modo frenetico come prima dell'infarto.
Dall'esame non sono emersi deficit a livello dell'intelligenza e del giudizio critico, mentre il pensiero, la percezione e l'affettività presentano solo un deficit lieve. Il perito ha precisato che le abilità nell'attività del vivere quotidiano sono presenti integralmente e le potenzialità per una riabilitazione parziale sono buone. Egli conclude che l’assicurato appartiene alla classe I del danno psichico; ne deriva che dal punto di vista prettamente psichico l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 20%.
Dal lato psichiatrico l'ultima attività quale assicuratore è stata giudicata dallo specialista siccome ancora esigibile precisando che “egli riesce dunque a continuare la sua attività lavorativa come assicuratore, anche se ad una intensità indubbiamente molto inferiore rispetto a quella precedente, che era però di molto superiore ad una attività lavorativa media. Egli quindi non è più in grado di sopportare dei grossi stress da lavoro e necessita di poter avere dei momenti di recupero”.
Il sanitario ha inoltre precisato che il sostegno del proprio medico di famiglia è sufficiente per permettere “all’assicurato di mantenere le sue capacità lavorative attuali”. Egli non necessita nemmeno, vista la storia personale, lavorativa e clinica, di misure di reintegrazione professionali o riabilitative. Il sanitario ha quindi ritenuto che provvedimenti d'integrazione non sono nel caso concreto indicati.
Tali valutazioni hanno trovato piena conferma presso il dr. __________ (doc. AI 35) e il dr. __________, medico responsabile del SMR (doc. 51).
Per quanto attiene al referto medico 3 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 32), seppur rilasciato da un medico che conoscer bene l’assicurato, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr. consid. 2.7).
Egli elenca una serie di diagnosi note (“cardiopatia ischemica, sindrome ansioso-depressiva”, ecc.) riferendosi, per il problema cardiaco, a quanto stabilito dal dr. __________ nei mesi precedenti (doc. AI 24), il quale ha stabilito che l’assicurato dal punto di vista cardiaco è abile al 100%, precisando unicamente che l’assicurato deve evitare “comunque situazioni di stress intense” (doc. Ai 24).
Alla luce di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua ultima professione di assicuratore. Di conseguenza – contrariamente a quanto postulato con il gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità non appaiono adempiuti.
2.8. Il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di “perizia neutra” (doc. I).
In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
Stante quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti