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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2005 32.2005.78

21 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,179 parole·~31 min·2

Riassunto

Determinazione reddito da invalido. Compensazione tra rendita principale e rendita complementare per la moglie già ricevuta dall'assicurata prima di essere posta personalmente al beneficio di prestazioni AI. Rifiuto dell'assistenza giudiziaria sia nella procedura amministrativa che giudiziaria

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.78   BS/td

Lugano 21 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   RI 1, classe 1948, precedentemente attiva quale gerente di bar, nel novembre 2000 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 26 luglio 2004 l’Ufficio AI le ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° ottobre 2000, poiché:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di maggio del 2002 presso il Servizio Accertamento Medico di Bellinzona, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 53% dal mese di ottobre del 1999 ad ora, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stata ritenuta inabile nella misura del 50% nella sua abituale attività di gerente, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 70%.

Confrontando ora il guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno se non le fosse subentrato il danno alla salute, ossia Fr. 48'100 all'anno, con quello che può raggiungere ora da invalida, vale a dire Fr. 22'500 annui, si ottiene una capacità di guadagno residua del 47% e, dunque, un grado di invalidità del 53%.

Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di seguito.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 48'100.00

con invalidità                           CHF 22'500.00

Perdita di guadagno             CHF 25'600.00 = Grado d'invalidità 53%

Decidiamo pertanto:

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.10.2000, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), lei ha diritto alla mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 42)

                               1.2.   Con decisione del 29 aprile 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata e confermato le modalità di calcolo del grado d'incapacità al guadagno. Essa ha poi rilevato di non aver compensato la rendita erogata retroattivamente con crediti da restituzione rivendicati dall'assicurazione contro la disoccupazione, ma con prestazoni già versate al coniuge sotto forma di rendita personale e rendita competiva per la moglie. Infine, l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio in ambito amministrativo poiché l'intervento del legale, presupposto da valutare con maggiore severità, non risulta in casu essere necessario.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera pari all’80% del guadagno assicurato, l’annullamento della compensazione effettuata e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con risposta di causa 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   In sede d’istruttoria il TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione il dossier relativo alla ricorrente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Va infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stata peritata dal SAM. Dal referto 11 settembre 2002 (doc. AI 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi invalidanti:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Lombalgie e lombosciatalgia sinistra.

Discopatia L5-S1.

Spondiloartrosi al segmento lombare inferiore.

Periartropatia alla spalla sinistra su attrito sottoacromiale.

Disturbo depressivo reattivo a problemi coniugali, socioeconomici e famigliari." (Doc. AI 50).

                                         Essi hanno valutato un’incapacità lavorativa globale del 50% (da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco di un’intera giornata lavorativa) nella professione di gerente di ristorante e di cameriera bar. In attività più adatte, maggiormente sedentarie, senza l’obbligo di alzare regolarmente pesi, di lavorare sopra l’altezza delle spalle, la capacità lavorativa è stata invece valutata al 70%. Infine, i periti hanno ritenuto non migliorabile con provvedimenti medici la residua capacità lavorativa.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nel ricorso l’assicurata contesta la valutazione del SAM. In sostanza, facendo presente come il dr. __________ abbia accertato un’incapacità lavorativa del 30% in attività confacenti ed il dr. __________ un’inabilità al lavoro del 20%, essa ritiene che ambedue le percentuali debbano essere sommate per ottenere un’incapacità al lavoro globale.

Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485).

In casu, non vi sono motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto dei singoli consulti, giudicando in particolare gli impedimenti psichiatrici “assai limitati”. Né del resto la ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante una patologia extra somatica maggiormente invalidante.

                                         Va poi rilevato che dal punto di vista cardiologico il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al 100% quale gerente di bar (cfr. rapporto 16 maggio 2005, sub. doc. AI 28).

                                         Nell’inserto non vi sono nemmeno degli atti che possono mettere in dubbio la validità della valutazione sulla residua capacità lavorativa (dovuta per le affezioni reumatologiche e psichiatriche) operata dai periti.

                                         Pertanto, sulla base dell’affidabile e concludente perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella misura del 50% nella sua originaria professione, ma al 70% in attività adeguate.

                               2.8.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 2 giugno 2004 il consulente in integrazione professionale, dopo aver proceduto ad una esaustiva valutazione degli atti a sua disposizione, ha fissato in fr. 48'100 il reddito da valido dell’assicurata, dato rimasto incontestato.

Per quel che concerne il salario da invalido, considerato che la ricorrente non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Applicando la succitata giurisprudenza del TFA, il consulente, dopo aver escluso l’adozione di provvedimenti di riqualificazione professionale, ha determinato il salario da invalido in fr. 22'500, dopo aver ritenuto una riduzione del 15% legata alla necessità per l’assicurata di svolgere attività leggere e considerato un salario da primo impiego. Dal raffronto tra i redditi da valido ed invalido è scaturita quindi un’incapacità al guadagno del 53%, motivo per cui l’Ufficio AI ha posto la ricorrente al beneficio di una mezza rendita.

                               2.9.   La ricorrente contesta la determinazione del reddito da invalido per i seguenti motivi:

"  Nel rapporto consultivo 2 giugno 2004, l'IP __________ ha considerato quale reddito di invalido presumibile l'importo mensile di fr. 3'023.- (cfr. tabella allegato III, rapporto precitato) corrispondente al salario medio di un'operaia di fabbrica.

Tale importo è stato aumentato a fr. 3'151.--; il consulente IP ha infatti considerato che l'importo di fr. 3'023.-- si riferisse ad una frequenza settimanale di 40 ore, che ha ritenuto di ampliare a 41,7 ore (fr. 3'023.-- x 41,7/40 dà infatti quale risultato fr. 3'151.--).

Si osserva innanzitutto come detto adattamento sia del tutto arbitrario. Se la rilevazione della struttura dei salari (RSS) aggiornata al 2002 indicata quale salario presumibile l'importo di fr. 3'023.--, non si avvede per quale motivo debba essere aumentato a fr. 3'151.--; non solo, ma il fatto che il salario di fr. 3'023.-- si riferisca ad una frequenza settimanale di 40 ore, anziché 41 o 42 riviene ad una semplice congettura del consulente IP non meritevole di protezione alcuna.

A ciò aggiungasi, come esposto al consid. precedente, che la ricorrente  soffre di crisi cardiache ricorrenti con una frequenza mensile che evidentemente le impediscono di lavorare per un periodo anche di alcune ore: anche per questa ragione l'aumento dell'importo di fr. 3'023.-- a fr. 3'151.-- non è giustificato, cosicché soltanto il primo montante potrà essere preso in considerazione nel calcolo del reddito presumibile." (Doc. I)

                                         Inoltre essa sostiene la necessità di operare un’ulteriore riduzione del 5% del salario da invalido per il fatto che può svolgere unicamente un’attività leggera a tempo parziale.

                                         Orbene, seppur non ravvisando alcun motivo per procedere ad una correzione del tasso di riduzione del salario da invalido operata dal consulente, rettamente nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha fatto presente che in caso di accoglimento della richiesta dell’assicurata l’esito risulterebbe ininfluente ai fini della prestazione da erogare. Infatti, partendo dal dato statistico preso dal consulente (fr. 37'816) il reddito da invalido, tenuto conto di una capacità lavorativa in attività adeguate del 70% ed una riduzione del 20%, risulterebbe essere di fr. 21'176 ( 70% di 37'816 = 26’471; 80% di 26’471= 21'177); dal raffronto di tale dato con il reddito da valido di fr. 48'100 risulta un grado d’invalidità del 56% (48'100 – 21'176 x 100 : 48'100).

Non censurabile è infine l’adeguamento del dato salariale statistico (riferimento a 40 ore lavorative) alla media annua della durata lavorativa desunta dalla tabella B.9.2 pubblicata nella rivista “La vie économique” edita dal Seco (cfr. in merito DTF 126 V 77 consid. 3b).

                             2.10.   Va inoltre osservato che il consulente in integrazione professionale ha proceduto al raffronto dei redditi partendo dall’anno 2002 e non dal 2000, momento in cui è sorto il diritto dalla rendita. Tale circostanza, come verrà esposto di seguito, non muta tuttavia l’esito della fattispecie in esame.

Va infatti rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

In applicazione ai succitati criteri giurisprudenziali elencati al consid. 2.8, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         In diverse occasioni l’Alto Tribunale ha inoltre ritenuto non criticabile l’utilizzo della tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) notoriamente più alti (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

Nonostante il dato salariale statistico (fr. 36'328) sia più basso di quello preso in considerazione dal consulente (fr. 37'816), pur volendo tenere conto, per ipotesi di lavoro, di una riduzione del 20% del salario, si giunge ad un reddito invalido pari a fr. 20'344 (70% di 36'328= 25’430; 80% di 25'430 = 20'344); raffrontando tale importo con i fr. 48'100 di salario da valido (stato al 2002, che va a favore dell’assicurata) si giunge ad un grado d’incapacità al guadagno del 58% (48'100 – 20'344x 100 : 48'100), conferente il diritto ad una mezza rendita.

                             2.11.   Contestata è pure la compensazione di prestazioni già versate alla ricorrente sotto forma di rendita completiva per la moglie erogata insieme alla rendita d’invalidità di suo marito (fr. 37'740) con il versamento retroattivo della mezza rendita d’invalidità, così come indicato alla seconda pagina della decisione formale 26 luglio 2004.

Secondo l’art. 20 cpv. 2  LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

                                         - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

                                            (lett. a ):

                                         - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

                                         - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

                                           LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

                                         Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304 consid. 3b, 1971 pag. 478, 1961 pag. 117 consid. 1).

                                         La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, Tome II, Losanna 1988, pagg. 235 e 237).

                  La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

                  In casu, la ricorrente ha rimarcato quanto segue:

"  Per quanto attiene alla compensazione con importi arretrati per fr. 37'740.-- si rileva quanto segue.

Ai sensi dei combinati art. 37 LAI e 35 LAVS, la somma delle rendite di invalidità percepite da due coniugi non può superare il 150% dell'importo massimo previsto per la singola rendita di invalidità.

Tale riduzione non è tuttavia applicabile qualora i coniugi non vivano più in comunione domestica in seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

Come risulta dall'inc. della Pretura di __________ no. OA.__________ qui richiamato, la ricorrente promosse azione di divorzio nei confronti di proprio marito __________ già nel 1996, anno in cui si verificò la separazione dei coniugi autorizzata giudizialmente.

Ne discende né la rendita percepita da __________, né la rendita percepita dalla ricorrente possono essere oggetto di riduzione retroattiva e pro futuro giusta l'art. 35 cpv. 1 LAVS.

Nulla può pertanto essere compensato a detto titolo.

Non solo. L'Ufficio cantonale AI pretende pure di compensare le rendite scadute con la rendita completiva AI versata al marito della ricorrente.

L'istituto della compensazione presuppone tuttavia - di principio - l'identità tra le persone titolare di un credito e la persona debitrice. Ora, nel caso in cui l'AI possa pretendere la restituzione della rendita completiva per coniuge versata ad __________, sarà quest'ultimo, beneficiario di tale prestazione, a doverla rendere, e non la ricorrente.

Difatti, a tenore della Legge, era il marito della ricorrente ad "avere diritto" alla rendita completiva, e non quest'ultima!

Non potendo l'Ufficio AI pertanto vantare alcun credito di restituzione nei confronti della ricorrente, nessuna compensazione può essere operata.

La ricorrente dovrà in definitiva poter beneficiare dell'importo di rendite arretrate senza che le venga opposta alcuna compensazione o riduzione di sorta." (Doc. I)

                  Come rettamente osservato dall’amministrazione, a seguito dell’assegnazione alla ricorrente di una rendita d’invalidità, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2000, il calcolo delle prestazioni dei coniugi __________ (il marito dal 1° maggio 1994 percespisce una rendita d’invalidità nonché una rendita per la di lui moglie) è stato rivisto (in particolare per via della ripartizione dei redditi coniugali, art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS in relazione all’art. 36 LAI). Va poi fatto presente che la rendita completiva per la moglie si è estinta con l’erogazione della rendita d’invalidità personale (art. 34 LAI) ed è questa la ragione che a portato alla compensazione qui in discussione e non, come asserito nel ricorso, alla riduzione delle rendite per coniugi di cui all’art. 35 LAVS, applicabile anche all’AI (cfr. art. 37 LAI).

                  Per quel che concerne la compensazione stessa, nella risposta di causa l’Ufficio AI a ragione ha spiegato quanto segue:

"  Per quanto concerne la compensazione posta in atto dall'Ufficio AI, emerge dagli atti all'incarto che il marito ha versato all'assicurata la rendita completiva AI (cfr. decreto 09.09.1999 del Pretore del __________ di __________ agli atti) a seguito della loro separazione. L'assicurata pertanto percepiva l'importo relativo alla rendita completiva per coniuge e dal 01.10.2000 è stata posta a beneficio di una mezza rendita. Rettamente l'amministrazione ha quindi dovuto ricalcolare gli importi già versati al coniuge e all'assicurata medesima retroattivamente al 01.10.2000 compensando quanto già percepito dalla moglie quale importo della rendita completiva. Si osserva che la rendita d'invalidità accordata alla ricorrente esclude il versamento simultaneo di una rendita completiva alla quale aveva precedentemente diritto per l'invalidità del marito." (Doc. III)

                             2.12.   Infine, l’assicurata ha contestato il rifiuto da parte dell’Ufficio AI di concederle il beneficio del gratuito patrocino durante la procedura di opposizione.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).

                                         L'assistenza di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone (rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) (DTF 114 V 228).

                                         La soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. art. 61 lett. f LPGA, DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265).

Orbene, a prescindere dall’esaminare se l’amministrazione abbia giustamente o meno negato la necessità di fare capo ad un legale, va fatto presente che l’indigenza dell’assicurata non è stata provata, nonostante nell’opposizione 20 agosto 2004 il suo legale abbia fatto riferimento al certificato municipale mai prodotto (doc. AI 44).

Lo stesso modo di operare si è ripetuto anche in sede giudiziaria (“Come risulterà dal certificato municipale qui di seguito prodotto, la ricorrente non è manifestatamene in grado di far fronte alle spese di causa, neppure per la presente procedura “; cfr. ricorso pag. 7).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura sia amministrativa che ricorsuale è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Non avendo in casu l’assicurata prodotto alcun documento attestante il suo stato d’indigenza, nonostante il prospettato e mai avvenuto invio del certificato municipale e della pertinente documentazione, richiamato il succitato obbligo di collaborare, l’assistenza giudiziaria sia in ambito amministrativo che giudiziario (i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria durante la procedura ricorsuale sono sostanzialmente gli stessi di quelli vigenti in procedura amministrativa; cfr. in merito DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti) non può essere accordata mancando uno dei tre presupposti cumulativi.

In conclusione, visto quanto riportato sopra, la decisione amministrativa merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L’istanza tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2005 32.2005.78 — Swissrulings