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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2005 32.2005.63

27 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,041 parole·~10 min·3

Riassunto

Determinazione del grado d'invalidità di una persona con attività lucrativa esercitata a tempo parziale (metodo misto). In casu nessun grado d'invalidità pensionabile.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.63   BS/td

Lugano 27 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto:

                                     -   che RI 1, classe 1961, professionalmente attiva a tempo parziale quale venditrice, nel mese di luglio 2001 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti AI (doc. AI 1);

                                     -   che esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 26 luglio 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, rilevando quanto segue:

"  (...)

Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto, ed in particolare dalla perizia allestita dal Servizio accertamento medico AI di Bellinzona, si evince l’inabilità del 25% nella professione svolta di commessa/cassiera, mentre in attività rispecchianti le indicazioni mediche sono eseguibili con una riduzione del 10-15%; quale casalinga viene valutata un’inabilità del 15%.

Seppur ammettendo un’invalidità del 25% quale salariata, che potrebbe essere inferiore considerando il reddito conseguibile in altre attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni mediche, si giunge alla seguente situazione:

attività                                  quota parte         limitazione              grado AI

salariata                                       66 %                   25 %                      16 %

casalinga                                     34 %                   15 %                        5 %

grado d’invalidità                                                                                    21 %

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione in assenza di una prima formazione professionale di base. " (Doc. AI 38)

                                     -   che avverso la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione producendo un rapporto del suo psichiatra curante attestante una rilevante patologia di natura extra-somatica con conseguente limitazione della capacità lavorativa al 50% (doc. AI 43);

                                     -   che con decisione 13 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni;

                                     -   che con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha ribadito il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita, eventualmente ad una mezza rendita, a decorrere dal luglio 2000 e, facendo riferimento al succitato rapporto, ha contestato la perizia del SAM laddove si riferisce alla patologia psichiatrica:

"  Secondo il perito psichiatrico del SAM, la ricorrente non sarebbe attualmente limitata nella propria capacità lavorativa da problemi psichici. Da parte sua, la ricorrente ribadisce che vi è un notevole danno alla salute di natura psichica e riferisce alle certificazioni del Dr. med. __________, medico specialista in psichiatria e psicoterapia, all'attenzione dell'intimata.

Ora, se per prassi giudiziaria si dà maggior peso a valutazioni mediche peritali rispetto a quelle dei medici curanti delle persone assicurate, è pur vero che nei casi di malattie di natura psichica non è possibile fondare una valutazione definitiva dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa sulla base di una visita ambulante, ma è più corretto attenersi a una valutazione fondata su vari incontri tra medico e paziente. Nel caso concreto si ritiene più fondata la valutazione del Dr. __________. E' pertanto da ammettere un diritto a un quarto di rendita d'invalidità, eventualmente a una mezza-rendita d'invalidità a decorrere da luglio 2000." (Doc. I)

                                     -   che mediante risposta di causa 6 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece proposto di respingere il ricorso.

considerato in diritto:

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che oggetto del contendere è sapere se RI 1 presenti un’invalidità di grado pensionabile;

                                     -   che secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %;

                                     -   che ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                     -   che nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                                     -   che dal referto 17 marzo 2004 (doc. AI 34) risulta che i periti del SAM, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’assicurata presso il citato centro di accertamento, poste le diagnosi invalidanti di somatizzazione (ICD 10, F 45.0), di dorsalgie e lombalgie croniche, di sindrome di Raynaud primaria, nonché di un linfoma gastrico della zona marginale di tipo MALT, i periti hanno valutato un’incapacità lavorativa globale del 25% nelle attività finora svolte dall’assicurata (commessa e cassiera) del 15% quale casalinga e del 20% in attività lavorative leggere e adatte in cui essa possa evitare movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, in cui possa rispettare le regole di ergonomia della schiena ed, infine, dove possa evitare posizioni statiche prolungate (doc. AI 38);

                                     -   che con il gravame la ricorrente, sulla base del rapporto 13 settembre 2004 del proprio psichiatra curante, contesta la perizia SAM in particolare per quel che concerne l’aspetto extra-somatico;

                                     -   che nell’ambito della perizia SAM, con rapporto 12 febbraio 2004 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20%;

                                     -   che invece nel certificato medico 13 settembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, ha riscontrato nell’assicurata un’alterazione della personalità causata dalla malattia che, a suo dire, giustifica un’inabilità lavorativa del 50% dovuta principalmente alla “riduzione delle capacità di tollerare gli stress da lavoro in ambiente ove forti sono le pressioni” (doc. AI 43);

                                     -   che pur ammettendo, per ipotesi di lavoro, un’incapacità lavorativa al 50% quale salariata, la ricorrente non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile, tenuto conto del grado di riparto tra attività salariata e mansioni domestiche, nonché del grado d’incapacità del 15% quale casalinga, entrambi fissati dall’Ufficio AI e rimasti incontestati, ammontando il grado d’invalidità globale al 38% (66 x 50% + 34 x 15%);

                                     -   pertanto la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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