Raccomandata
Incarto n. 32.2005.58 BS/ss
Lugano 18 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 aprile 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, ausiliaria di pulizie e casalinga al 50%, nel marzo 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 6 febbraio 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato il diritto alla rendita.
A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" Dalla documentazione medica acquisita all'incarto risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice comporta una totale incapacità al lavoro e al guadagno nell'attività di ausiliaria servizio pulizia.
Per contro, lei è ritenuta abile al lavoro, in misura totale, in attività confacenti allo stato di salute (attività che non necessitano movimenti ripetitivi delle braccia in elevazione, che non impone di sollevare ripetutamente da terra pesi superiori a 10 kg).
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di ausiliaria servizio pulizia (Fr. 27'664.--) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 12'865.--), ne risulta una perdita di guadagno del 53.5%.
Per le limitazioni che incontra nello svolgimento delle abituali mansioni richiesta nella conduzione dell'economia domestica, come descritto oggettivamente sul rapporto esposto dalla nostra collaboratrice che ha effettuato l'inchiesta a domicilio, l'inabilità è del 24.5%.
Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Casalinga 50 % 24.5 % 12.25 %
Salariata 50 % 53.5 % 26.75 %
Grado d'invalidità 39%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 21)
1.2. Avverso la decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato tempestiva opposizione con la quale ha chiesto il riconoscimento di una grado d’invalidità complessivo del 64% (grado d’invalidità parziale quale casalinga del 14,25%, corrispondente ad una limitazione del 28,5%, e del 50% in qualità di salariata, con un’inabilità lavorativa al 100%). Sostanzialmente essa ha contestato la valutazione delle limitazioni sia per l’attività di salariata che di casalinga, evidenziando inoltre il mancato apprezzamento degli effetti e delle conseguenze sulla capacità lavorativa dovute alla labirintite.
1.3. In data 21 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni. Dopo aver rilevato che gli accertamenti medici eseguiti hanno permesso di evidenziare come la problematica legata alla labirintite fosse di “tipo intermittente” (ogni 2 mesi), quindi senza ripercussioni durature sulla capacità lavorativa residua, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della valutazione riguardante la limitazione bucato, confezione e riparazione di indumenti (punto no. 5.5. dell’inchiesta per casalinga), nonché l’apprezzamento in merito all’esistenza di attività lucrative adeguate.
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA.
Postulando il riconoscimento di una rendita per un grado d’invalidità del 64% a decorrere dal 27 marzo 2002, essa ha sostanzialmente ribadito le censure esposte in sede di opposizione. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.5. Mediante risposta di causa 25 maggio 2005 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermato quanto esposto nella decisione contestata.
1.6. Il 2 giugno 2005 la ricorrente ha presentato i mezzi di prova da espletare.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).
Appurato che la ricorrente prima del danno alla salute svolgeva a metà tempo l’attività di ausiliaria e che senza i problemi di salute essa avrebbe continuato lavorare a tempo parziale (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 9 dicembre 2002, doc. AI 11), l’amministrazione ha determinato in 50% la parte del tempo dedicata all’attività salariata ed in 50% quella riservata alle mansioni domestiche.
Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 18 dicembre 2002 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24,5% (doc. AI 5).
Per quel che concerne invece la capacità lavorativa, sulla base dei rapporti 22 marzo 2002 del dr. __________ alla cassa malati __________ (sub doc. AI 24) e di quelli datati 6 novembre 2003 (doc. AI 18) e 31 dicembre 2004 (doc. AI 31) del medico curante, dr. __________, l’amministrazione ha concluso che l’assicurata, affetta da periartropatia omero-scapolare bilaterale con lesione della cuffia rotatoria bilateralmente, è da ritenere pienamente inabile nella sua originaria professione ma abile al 100% in attività leggere dove non sia costretta ad alzare le braccia oltre i 90/60 gradi.
Di conseguenza, con rapporto 2 febbraio 2004 la consulente in integrazione professionale, preso atto delle succitate risultanze mediche e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi (fr. 55’328 di reddito da valido; fr. 25'730 di reddito da invalido), ha determinato un grado d’invalidità del 53,5% (doc. AI 20).
Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariata e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata al 39% (cfr. decisione formale 6 febbraio 2004, doc. AI 21).
La ricorrente contesta la valutazione medica effettuata dall’amministrazione laddove essa la ritiene ancora abile in attività adeguate.
2.8. Riguardo alla quantificazione della residua capacità lavorativa, effettivamente nel succitato rapporto finale 2 febbraio 2004 la consulente in integrazione ha concluso come segue la propria valutazione economica:
" In questo caso, considerando anche la bassa scolarità e l’età dell’assicurata (che non le permetterebbe di acquisire un "savoir-faire" basilare in una professione diversa da quella esercitata fino ad ora), dei provvedimenti professionali non sono proponibili." (doc. AI 20).
Va qui ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Ora, se da una parte i provvedimenti reintegrativi non sono proponibili, ciò non vuol dire che la ricorrente non possiede la capacità di svolgere altre attività.
Nel citato rapporto 22 marzo 2002 il dr. __________ ha giudicato l’assicurata abile in attività confacenti il suo stato di salute, vale a dire in quei lavori che non implicano movimenti ripetitivi delle braccia in elevazione, che non impongano il ripetuto sollevamento da terra di pesi superiori i 10 chili. A titolo d’esempio egli ha fatto riferimento ad attività di smistamento nel settore elettronico, di controllo nel settore industriale come pure alla professione di venditrice nel settore dell’abbigliamento o simile (sub doc. AI 5). Determinante è che la consulente in integrazione abbia rilevato che "la gamma di attività esigibili è piuttosto ampia" poiché " … dalla banca dati SUVA DPL si possono evincere diversi profili esigibili (34) che fanno quindi mercato" (doc. AI 20). Pertanto, nonostante la scarsa formazione dell’assicurata e l’età, non si può dedurre che essa non possa essere teoricamente inserita in processo produttivo non qualificato.
Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 55’328 esposto dalla consulente nel rapporto 2 febbraio 2004 e quello da valido di fr. 25'730 (determinato in base ai noti dati salariali statistici, inclusa una riduzione di rendimento del 20%) entrambi i dati sono rimasti incontestati –, il grado d’incapacità al guadagno risulta essere del 53,50% (55’328 – 25'730 x 100 : 55’328).
2.9. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.10. Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 18 dicembre 2003 (doc. AI 11). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 24,5%.
Nel ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando:
" Dapprima l'assicurata contesta ancora la valutazione del suo grado d'inabilità in ambito casalingo con riferimento al capitolo "bucato, confezione e riparazioni di indumenti". Si tratta di un'attività anche di tipo pesante e che mal si concilia con le limitazioni delle quali soffre la qui ricorrente, in particolare per il movimento ripetitivo richiesto dallo stirare. Ciò risulta ampiamente dal rapporto dell'inchiesta economica nel quale si attesta come sia il marito a dover trasportare la cesta in lavanderia, come ella abbia dovuto abbandonare lavori all'uncinetto, in larghissima parte lo stirare e quindi come in sostanza le attività casalinghe necessitino di assidua collaborazione da parte dei famigliari.
Quindi se da una parte è vero che la presenza attiva dei figli e del marito permette di sopperire alle contingenze, è altrettanto vero che il loro impegno è provocato dalle forti limitazioni che affliggono l'assicurata." (Doc. I)
Riguardo a tale punto, nell’inchiesta contestata si legge:
" 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
Lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
Importanza assegnata
20
Percentuale degli impedimenti
20
Percentuale d'invalidità
4
È il marito che le trasporta la cesta in lavanderia: potendo lavare più volte alla settimana, anche il carico può essere meglio distribuito. L'assicurata provvede poi ad inserire ed estrarre gli indumenti da lavatrice e asciugatrice, mentre stende quelli delicati sullo stendino (si serve perlopiù dell'asciugatrice e in misura minore dello stenditoio). La lavatrice in casa le sarebbe di grande utilità, ma questo non è possibile. Sono diversi anni, continua la signora, che ha abbandonato i lavori all'uncinetto; del cucito a macchina, invece, si occupa ancora (in genere si tratta di semplici riparazioni). Stira pochissimo poiché __________ le è di molto aiuto; piega lei stessa buona parte del bucato. Ci tiene a precisare quanto la situazione sia cambiata rispetto a prima, dove era la sola che si occupava della casa; ora riceve più collaborazione dai familiari. Riguardo allo stiro ammette infatti di potersene occupare per un tempo limitato (mezz'ora) e di essere poi costretta ad interrompere; per questo cerca di distribuire il carico di lavoro.
Accanto ai problemi, che la signora ha ben descritto, emergono anche le soluzioni; nonostante la buona collaborazione dei familiari, vi è da parte della signora __________ una discreta autonomia, che le consente di attendere al bucato e, se meglio organizzata, anche allo stiro (distribuendo il lavoro sull'arco della settimana). Va ricordato poi che una ragionevole collaborazione da parte dei figli è dovuta. Considerando nondimeno che lo stiro non è ritenuto dal medico un'attività controindicata (vedi certificato), propongo una percentuale non superiore al 20%." (Doc. AI 11)
Ora, rettamente nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha evidenziato come buona parte di tali mansioni non sono medicalmente controindicate (va ricordato che inesigibili sono state in particolare ritenute le attività sopra le spalle ed il sollevamento di pesi oltre i dieci chili). Va poi fatto presente che la limitazione nello stiro (da intendere mezz’ora alla settimana) è stata debitamente tenuta in considerazione da parte dell’incaricata che ha valutato per questo capitolo un grado d’impedimento del 20%. Vero che a causa del danno alla salute l’assicurata riscontra delle limitazioni per quel che concerne "la pulizia dell’appartamento" (capitolo no. 5.3), "la spese e acquisti diversi" (capitolo no. 5.4), ma è altrettanto vero che il grado d’impedimento di ogni singola mansione (60 rispettivamente 40 per cento) è stato adeguatamente valutato nell’inchiesta. Alla valutazione dell’assistente sociale va quindi prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, per gli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Il grado globale d’impedimento del 24,50% va pertanto confermato.
Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, rimaste incontestate, l’assicurata non raggiunge un grado d’invalidità pensionabile.
2.11. Da ultimo, con scritto 2 giugno 2005 la ricorrente ha chiesto al TCA quanto segue:
" richiamata la Sua ordinanza 30 maggio 2005, preso atto della risposta dell'UAI, tempestivamente chiedo venga sentita come teste la signora __________, consulente IP, affinché ella possa delucidare il suo rapporto 2 febbraio 2005 in punto alla capacità di guadagno residua e alle motivazioni della proposta formulatavi, nell'ambito della quale giudica improponibili provvedimenti professionali a favore dell'assicurata.
Chiedo inoltre venga sentita come teste la signora __________, per documentare le modalità di esperimento dell'inchiesta a domicilio ed i suoi apprezzamenti per quanto riguarda il capitolo 5.5 del suo rapporto (attività di bucato, confezione e riparazione di indumenti), anche per rispetto all'importanza assegnata e alla percentuale degli impedimenti in altre attività." (Doc. V)
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti, tantomeno alla chiesta audizione testimoniale.
Sulla scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti