Raccomandata
Incarto n. 32.2005.48 cr/sc
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di novembre 1991 RI 1, nato il __________, di professione muratore indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI 1) in quanto affetto da “sindrome lombosacrale cronica in seguito a caduta da un tetto dell’altezza di circa 5 m (25.09.87), TAC L4-S1 s.p. (09.01.91) e sviluppo depressivo reattivo” come certificato dal Dr. Med. __________ (cfr. doc. AI 4).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare presso il SAM, che ha attestato la piena capacità lavorativa dell’assicurato sia nella professione di muratore, sia in qualsiasi altra attività (cfr. doc. AI 13), con decisione 24 novembre 1992 l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. AI 15).
1.2. Nel mese di novembre 2002 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale (cfr. doc. AI 22). Non avendo l’assicurato apportato la prova di un peggioramento del suo stato di salute rispetto a quanto appurato al momento della precedente decisione del 24 novembre 1992, con decisione 10 gennaio 2003 l’UAI ha informato l’interessato che non sarebbe entrato nel merito della richiesta di prestazioni (cfr. doc. AI 24).
1.3. Avverso la decisione amministrativa RI 1, personalmente, ha presentato tempestiva opposizione, rilevando:
" Mi vedo costretto a formulare l'opposizione alla Vostra risposta del 10 gennaio 2003 in merito alla mia nuova richiesta di prestazioni AI per una riqualifica professionale in quanto mi aspettavo che a giustificare il peggioramento del mio stato di salute dovesse essere il mio medico curante. Non sono in grado di pronunciarmi su questi peggioramenti dal punto di vista medico, e sarò esaminato alla fine del corrente mese dal Dr. __________; posso dire che dal momento del mio incidente del 1987 cadendo da un tetto, i miei problemi alla schiena sono continuati fino a tuttora, da circa 10 anni non posso lavorare al 100% nella mia occupazione quale muratore indipendente, ma anche in altri lavori come giardiniere, fabbro, falegname o carpentiere. In questi ultimi anni ho dovuto ridurre a poche ore lavorative giornaliere la mia attività e a volte anche a dei forzati periodi di riposo, non posso andare avanti così e devo cambiare qualche cosa perchè aumenta anche la mia rabbia interiore dovuta a dolori quasi costanti sia di giorno che di notte, mi trovo in una situazione generale piuttosto complicata e in questo momento non sono in chiaro su cosa fare e sono molto preoccupato per il futuro, da qui la mia nuova richiesta al Vostro ufficio, sperando che le mie motivazioni possano perlomeno giustificare questa opposizione e soprattutto essere preso in considerazione." (Doc. AI 25)
Con scritto del 4 febbraio 2003 l’assicurato ha ancora osservato:
" Con la presente voglio ribadire quanto scritto nella mia opposizione alla vs. lettera del 10 gennaio 2003 in merito alla mia richiesta di prestazioni AI per una riqualifica professionale e mi rifaccio al rapporto del Dr. __________, nonché al mio medico curante per giustificare il peggioramento del mio stato di salute, ma mi sento in dovere di aggiungere la preoccupazione per la rabbia che ho addosso, dovuta ai quasi continui dolori e alla stanchezza fisica della parte superiore del corpo, che mi porto dietro malgrado mesi di inabilità al lavoro e fisioterapia, e non da ultimo le difficoltà che trovo solamente per essere preso in considerazione! Non voglio esagerare ma oltre a quelli fisici, si aggiungono dei problemi morali e non solo, che non mi riesce di spiegare per iscritto in questo momento, ma ritengo che anche una miserabile opinione come la mia debba essere considerata, infatti, oltre al male fisico, la rabbia interiore che si manifesta in maniera sempre più forte mi preoccupa sempre di più."
(Doc. AI 27)
L’assicurato ha quindi trasmesso all’amministrazione il rapporto medico 29 gennaio 2003 stilato dal Prof. Dr. Med. __________, __________ all’__________ di __________ (cfr. doc. AI 28a).
1.4. Con decisione su opposizione 6 marzo 2003 l'UAI ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato, osservando:
" (...)
2. In concreto, quale danno alla salute l'assicurato lamenta ora come nelle precedenti richieste le conseguenze legate ad un infortunio subito nel corso del 1987.
Nell'ambito della prima richiesta di prestazioni l'interessato, come visto, è stato giudicato pienamente abile al lavoro. Non è tuttavia possibile stabilire quale sia stata l'evoluzione dello stato dell'assicurato, nè quale sia attualmente la sua capacità lavorativa, difettando l'incarto di qualsivoglia informazione in tal senso.
Al proposito è bene sottolineare come, se da un lato l'attività dell'amministrazione è retta dal principio inquisitorio, in base al quale la medesima è tenuta d'ufficio a stabilire gli elementi rilevanti per il giudizio, è parimenti vero che all'assicurato incombe l'onere di collaborare all'accertamento delle circostanze, rendendo almeno verosimili i fatti da lui allegati.
Orbene, sia con la domanda 16 gennaio 1998 che con l'attuale, ultima richiesta di prestazioni, l'assicurato si è limitato a sostenere che il danno alla salute comprometteva lo svolgimento della propria professione, senza tuttavia giustificare minimamente le proprie allegazioni.
In tal senso era quindi corretto non entrare in materia.
In sede di opposizione l'interessato ha però prodotto un rapporto stilato dal dottor __________ il quale, senza determinarsi con esattezza in merito al grado di capacità lavorativa dell'assicurato, ha comunque sollevato il dubbio che nel corso dell'ultimo decennio lo stato di quest'ultimo si sia aggravato rispetto alla valutazione effettuata a suo tempo dal SAM.
In tal senso lo scrivente Ufficio ritiene opportuno procedere ad un complemento istruttorio, e meglio ad ulteriori indagini di carattere medico, atte a stabilire l'attuale capacità lavorativa del ricorrente nelle propria attività, eventualmente in altre e più adeguate professioni.
A questo punto si potrà quindi esaminare l'eventuale diritto a misure di riqualifica professionale." (Doc. AI 32)
1.5. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del Dr. Med. __________ (cfr. doc. AI 64) e una valutazione da parte del consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 67), con decisione 9 agosto 2004 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, precisando:
" (...)
Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere inabile unicamente nella misura del 33% nell'attività svolta di muratore indipendente a causa del danno alla salute.
Attività adeguate allo stato di salute come per es. l'aiuto magazziniere, l'agente di sicurezza, il venditore nel settore artigianale, ecc., risultano essere esigibili in misura totale. Nell'esercizio di tali attività il reddito conseguibile risulta essere pari ad almeno fr. 35'735.-- e pertanto la capacità di guadagno dichiarata prima del danno alla salute risulterebbe ampiamente recuperata.
Decidiamo pertanto:
Ÿ La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 71)
1.6. In data 15 agosto 2004 l’assicurato, personalmente, ha presentato tempestiva opposizione contro la decisione dell’amministrazione, rilevando:
" Mi rimane solo la forza di contestare la perizia di tale Dr. __________ e di fare opposizione alla Vostra decisione del 9 agosto 2004.
Non sono d'accordo su quanto scritto e deciso e ritornerò al più presto dallo specialista per un'altra perizia. Girandoci attorno da tutte le parti credo che la mia realtà sia chiara solo a me e per motivi di prevenzione, mentali e morali chiedo un appuntamento per un colloquio, ma solo se lo ritenete utile o necessario e solo a condizione di non essere preso in giro come lo sono stato fino ad ora." (Doc. AI 72)
In data 20 agosto 2004 l’assicurato ha ancora aggiunto:
" Per cercare di controllare l'enorme rabbia che ho addosso mi sento in dovere di fare ancora alcune osservazioni in merito al certificato medico annesso.
Per quanto riguarda l'intensità dei dolori vorrei che provaste tutti per un attimo quello che provo io, anche mentre scrivo queste righe, così da poter provare a moltiplicarlo per tutto il tempo che ci convivo.
Mi recherò dal Dr. __________ per un'altra valutazione ed è mia intenzione chiedere un'altra valutazione anche al Dr. __________ come consigliatomi dal mio medico curante." (Doc. AI 74)
1.7. Con decisione su opposizione 13 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, osservando:
" (...)
Le osservazioni inoltrate in corso di opposizione, corredate dalla certificazione medica del Dr. med. __________ del 19 agosto 2004, sono state sottoposte per competenza al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo, per il tramite del Dr. med. __________, non reputa necessario procedere con ulteriori accertamenti medici in quanto a livello reumatologico le limitazioni presenti sono già state indagate dal Dr. med. __________ mentre a carico di altri sistemi funzionali non si denotano limitazioni tali da essere potenzialmente invalidanti.
Da ultimo vi è da aggiungere che nel caso in questione gli atti dell'incarto hanno consentito all'Ufficio Assicurazione Invalidità di poter definire il rifiuto di prestazioni risultando completi e dunque, da questo profilo, si può desumere che la situazione è stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori passi istruttori non sono più reputati necessari. Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un controllo avente lo scopo di poter discutere del caso, lo scrivente Ufficio non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI 82)
1.8. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, personalmente, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità:
" Ancora una volta sono costretto a ricorrere a Voi, ma questa è l'ultima, nel bene o nel male.
Contesto nel modo più assoluto le decisioni sopraccitate, dichiaro in questa sede che da questo momento non mi ritengo più responsabile delle mie azioni, non ho più la forza mentale e morale per difendermi da questa politica o mafia o sistema che nega in modo spregevole qualsiasi aiuto alla mia richiesta, dovuta ad anni di dolore da sopportare fino al punto da non poter continuare la mia attività, ancor di più adesso dopo oltre 2 anni dalla mia richiesta e dopo aver provato lavori più leggeri e aver constatato in tanti modi una presa in giro nei miei confronti oltre il limite, e nessuna volontà di capire la mia situazione anche al di là di una legge generica che ritengo non possa necessariamente andar bene per ogni caso, non sono più mentalmente in grado di esprimermi oltre e quindi Vi invio tutta la documentazione in mio possesso, ribadendo completamente quanto da me scritto e affermato, e mi limito alle considerazioni attuali: il fatto di non aver subìto fratture all'epoca del mio incidente, il presunto reddito che avrei o potrei conseguire, addirittura ridicolo il calcolo del 33,3% di inabilità nel mio lavoro (confermatomi a parole anche dai medici coinvolti, gli stessi che sempre a parole mi danno ragione riguardo alle mie condizioni e situazione, ma solo a parole e prima di intromettere la politica, condizionamenti esterni, le attuali difficoltà dell'AI e così via), il fatto che non esiste una macchina per valutare l'intensità dei dolori!!! e molte altre affermazioni che dopo tanti anni di sofferenza non posso accettare, e altre ancora che senza rendersi conto di persona nella vita quotidiana, non si possono capire e tantomeno nessuno può giudicare, un blocco di rabbia e di brutti sentimenti mi impediscono di esprimermi ulteriormente rendendo inutile tutti i pensieri e certezze, soprattutto quanto ho spiegato chiaramente in passato, e tutto ciò che in ogni caso non potrò mai provare, potendo avrei già reagito personalmente alla mia condizione fisica e lo sto facendo quotidianamente con esercizi ginnici, stretching, dieta, ma non mi è possibile fare di più fisicamente e ora nemmeno mentalmente, quanto sto subendo rende tutto una grossa ingiustizia, non ho più intenzione di subire altri affronti e mancanza di comprensione, mi rimane solo un po' di salute e la mia famiglia ma a questo punto perderò entrambe nel futuro e quindi andrò avanti come posso e finché resisto fino alla resa dei conti.
Non mi presenterò più in futuro davanti a nessuno psichiatra, e nemmeno a medici di parte e a controlli già in partenza condizionati da troppe cose negative che mi portano solo altri danni morali. Quale unica istituzione in cui ho sempre avuto fiducia e rispetto, chiedo a questo Lod. Tribunale di giudicare se le mie affermazioni, diventate certezze per il dolore che mi porto dietro da anni, e che aumenta sia facendo degli sforzi che a dipendenza della posizione, a volte perfino difficile trovare quella giusta che mi dia un po' di sollievo, siano così ininfluenti ai medici dell'AI, alla legge e alla giustizia." (Doc. I)
1.9. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
1.10. Con scritto 23 maggio 2005 l’assicurato ha osservato:
" L'ufficio AI può fare o dire il bello e brutto tempo per confermare la decisione impugnata, ma la mia realtà è che ho dovuto ritornare dal medico proprio in questi giorni e a causa solo di piccoli lavori al giardino di casa, e dovendo riprendere la fisioterapia per evitare l'indurimento di tutta la schiena. Ho iniziato a lavorare a 15 anni assieme a mio papà e così fino a qualche anno fa’ sempre con lavori pesanti e senza risparmiarmi, sicuramente più del ritmo dovuto e questo credo mi ha portato oltre all'incidente, un consumo fisico più veloce e ben maggiore del normale, non ho mai fatto notare ciò ai medici in quanto pensavo che i danni alla mia salute fossero chiari e non pensavo di trovare gente senza scrupoli fra i medici, tutto ciò mi porta anche a dover presentare una domanda Laps per il sostegno sociale in data 24 maggio 2005 in quanto non riesco più a far fronte ai pagamenti e a mantenere la mia famiglia. Avessi saputo prima che per i signori __________, __________ e altri quanto ho subìto e sto subendo non giustifica nessun aiuto e comprensione, avrei dovuto presentare questa domanda già l'anno scorso, ma ciò non è giusto nè dal lato finanziario nè men che meno che un padre di famiglia debba ricorrere al sostegno sociale per problemi di salute!" (Doc. V)
Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.
1.11. Con scritto 28 settembre 2005 l’assicurato ha osservato:
" Nel mese di maggio 2005 mi sono trovato costretto a presentare una domanda LAPS al sostegno sociale.
Il 28 di agosto u. s. ho subito un nuovo grave infortunio e mi trovo tuttora in clinica di riabilitazione.
Dal mese di maggio quando ho chiesto aiuto al sostegno sociale e malgrado numerose telefonate non ho mai ricevuto alcuna risposta e men che meno una decisione formale e nemmeno una risposta alla lettera racc. spedita da oltre due settimane.
Il Municipio di __________, a conoscenza che mi trovavo in cure intense, ha pensato con grande tempismo di inviarmi delle fatture per una storia ancora da chiarire, ben sapendo delle mie difficoltà fisiche e della mia richiesta LAPS.
Il preavviso comunale richiesto dal sostegno sociale non trovando di meglio da contestare mi ostacola, mettendo in dubbio il reddito della moglie (di cui si può richiedere in ogni momento i confronti degli incassi del Bar in gestione a mia moglie al responsabile Sig. __________, __________) per una forma di cattiveria e condizionamento che devo subire da anni da parte del Comune di __________, anche se come penso sia ovvio immaginare mi sarebbe difficile provarlo più di tanto. Al momento mi si nega persino una copia di cui so di avere diritto.
Mi trovo ancora alla __________ di __________ per la riabilitazione, posso ben dire di essere miracolato e ancora più determinato a combattere le ingiustizie e le vigliaccate che ho dovuto e devo subire.
I medici che mi hanno operato mi hanno di nuovo riferito dei problemi precedenti alla schiena e anche al ginocchio che ho dovuto operare, in completo contrasto con quanto scritto e affermato dal Dr. __________.
Ho ancora scritto questa lettera per rendere conto degli sviluppi di questi ultimi mesi, è un ricorso preventivo a tutti questi soprusi e soprattutto la conferma con la certezza assoluta di quanto esposto nel mio ricorso contro la decisione AI, che ribadisco in tutto e per tutto ancora una volta.” (Doc. VII)
Il doc. VII è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
In data 10 ottobre 2005 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari osservazioni da proporre, osservando:
" Il ricorrente indica di avere subito un grave infortunio il 28.08.2005, quindi a seguito dell’emissione della decisione su opposizione impugnata. L’eventuale peggioramento dello stato di salute potrà essere valutato in sede di revisione.” (Doc. IX)
1.12. Pendente causa il TCA ha interpellato il Dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia consultato dall’assicurato nel dicembre 2003 – al fine di accertare se l’assicurato sia portatore di una patologia psichiatrica invalidante o meno (cfr. doc. XI).
Con scritto 30 ottobre 2005 lo specialista ha indicato quanto segue:
" In effetti, ho visto il paziente summenzionato, per un’unica breve consultazione, nel mio studio il 20.12.2003.
Il paziente (che del resto già conoscevo di vista) mi ha detto di essere venuto, anche se poco convinto e molto ambivalente, su consiglio dei suoi medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________) che pensavano che si trovasse “in una fase difficile della sua vita”.
Il paziente mi ha poi fornito spontaneamente un racconto dettagliato delle sue vicissitudini traumatologiche, a partire dalla caduta da un tetto vissuta a __________ nel 1987. Da allora avrebbe sofferto di lombalgie ingravescenti, che non erano migliorate malgrado diversi tentativi terapeutici farmacologici e fisioterapeutici.
Mi aveva anche detto che nel novembre 2002 aveva inoltrato una domanda AI per una riqualifica professionale.
Quando ho iniziato a voler approfondire un po’ meglio il contesto del consulto mi sono scontrato con una marcata resistenza da parte del paziente, che non ha voluto rivelarmi maggiori informazioni sulla sua anamnesi psichica personale, familiare ed attuale. Mi ha comunicato che desiderava “farcela da solo” e che preferiva che io rimanessi “a disposizione” nel caso lui lo ritenesse necessario.
Ho comunque potuto osservare, nel corso del colloquio, un certo stato d’ansia e di tensione psichica, oltre che di malfidenza e di preoccupazione: ho confrontato il paziente a questa mia costatazione, ma inutilmente, nel senso che mi ha confermato che per il momento non intendeva entrare in materia.
Non avendo ricevuto nessuna richiesta scritta da parte dei medici curanti, non ho redatto nessun rapporto al soggetto di questo breve ed estemporaneo consulto.
In merito alla domanda “se può apparire verosimile che il paziente sia portatore di una patologia psichiatrica invalidante”, non sono in grado di rispondere con precisione. Posso comunque dire che durante il breve consulto effettuato ho potuto osservare ed oggettivare degli aspetti psicopatologici che andrebbero però approfonditi ulteriormente.
Sul piano formale posso quindi dire unicamente che non posso affermare ma neppure escludere la presenza di una “malattia psichiatrica invalidante” sulla base del consulto del 20.12.03.
Un nuovo consulto psichiatrico (eventualmente in un contesto peritale) potrebbe permettere di essere più precisi.” (Doc. XII)
Il doc. XI e il doc. XII sono stati trasmessi alle parti (cfr. doc. XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’assicurato è rimasto silente, mentre con scritto 18 novembre 2005 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA:
" Con riferimento a quanto in oggetto osserviamo come in concreto non vi sono i presupposti per ammettere, con verosimiglianza preponderante, la presenza di un’affezione psichiatrica con limitazione della capacità lavorativa.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XIV)
Questo documento è stato trasmesso al ricorrente (cfr. doc. XV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita d’invalidità.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
2.7. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.8. Nella fattispecie, il medico curante dell’assicurato, Dr. Med. __________, FMH medicina generale, nel suo “Rapporto medico” 29 dicembre 1991 aveva posto le diagnosi di “sindrome lombo-sacrale cronica in seguito a caduta da un tetto dell’altezza di circa 5 m (25.09.87), TAC L4-S1 s.p. (09.01.91) e sviluppo depressivo reattivo”, giudicando che l’assicurato non era più in grado di continuare la sua attività di muratore al 100%, ma unicamente a metà tempo e proponendo un soggiorno presso il SAM al fine di valutare accuratamente il suo stato di salute (cfr. doc. AI 4).
L’amministrazione ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI 13).
Nel dettagliato e completo referto 16 ottobre 1992 i periti, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM, hanno posto la diagnosi di status post contusione lombare - 1987, incipiente spondilartrosi lombare e tabagismo cronico (cfr. doc. AI 13 pag. 11).
In merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rimarcato quanto segue:
" (...)
L'A. si presenta in maniera ottimale, ha un aspetto atletico, ed anche da un punto di vista psichico appare normale.
A proposito della psiche, non ho provveduto ad un consulto del dr. __________ essendo il caso del tutto chiaro; l’A. non è depresso, si dichiara del tutto sano di mente, non è mai stato in cura psichiatrica, e non presenta turbe centrali e periferiche delle varie funzioni psichiche.
Anche ai vari colloqui avuti al SAM, si è presentato sempre sorridente e si può ben dire che la personalità di fondo è assolutamente priva di chiare neurosi caratteriali.
Lo stesso dr. __________, con il quale ho discusso il caso a voce, esclude una patologia psichiatrica in questo A..
Da valutare, ai fini peritali, sono dunque le lombalgie.
L'A. ha avuto alcuni infortuni alle gambe, curati conservativamente e del tutto guariti.
Nel 1987 ha un infortunio sul lavoro e cade su un pavimento di legno da un'altezza di 5 m.
Dopo una breve sospensione del lavoro riprende lo stesso, normalmente.
Nel 1990 e 91 aumentano le lombalgie. Egli dichiara dolori lombari, che si estendono anche verso la parte posteriore della coscia ds., fino all'altezza del ginocchio. I dolori sono irregolari e a dipendenza meteorologica. L'intensità del male non dipende direttamente dagli sforzi sostenuti.
Il curante dr. __________ ordina una TAC lombare nel gennaio 1991, che dà risultato neg..
Anche le rx della colonna lombare e del torace, eseguite al SAM, non evidenziano alterazioni della colonna, compatibili con l'età dell'A..
Fa il punto sulla situazione ortopedica il dr. __________.
Egli, nel suo consulto SAM, così si esprime: "Il p. presenta praticamente una colonna lombare normale per l'età. Non presenta alcun sintomo radicolare. All'esame clinico non si trova la minima patologia. Il Signor RI 1, a mio avviso, è da ritenere abile al lavoro in misura totale per qualsiasi attività".
Concludendo, dal punto di vista valetudinario non si nota, in pratica, alcuna patologia.
In questo A., di statura atletica, e con un fisico possente, non vi sono dunque controindicazioni alle attività che egli ha svolto fino ad ora.
È difficile, al SAM, vedere assicurati senza la minima patologia invalidante. Il signor RI 1 è uno di questi.
Dello stesso avviso è pure il dr. __________.
CONCLUSIONI:
Al termine della sua permanenza presso il SAM di Bellinzona, riteniamo il Signor RI 1 capace al 100% nella sua attività di muratore, in quella di metalcostruttore, ed in qualsiasi altra, a partire dal novembre 1990, fino ad ora e continua." (Doc. AI 13, pag. 12)
Successivamente, l’assicurato è stato visitato dal Prof. Dr. Med. __________, __________ di __________, il quale con certificato medico 29 gennaio 2003 ha attestato quanto segue:
" La ringraziamo per averci consultato a proposito di questo paziente che abbiamo esaminato nel nostro ambulatorio in data 29.1.2003 per valutazione neurochirurgica.
Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente è stato vittima nel 1987 di un infortunio sul posto di lavoro (caduto da un tetto), con coinvolgimento del rachide lombare, ma senza lesioni significative sul versante osseo od osteoarticolare, né un coinvolgimento neurogeno. A partire da quel momento, egli ha sempre presentato dolori lombari inferiori e lombosacrali, accentuati dalla permanenza prolungata in una determinata posizione e da situazioni di carico. Malgrado ciò ha continuato la propria attività di muratore indipendente, con il supporto di provvedimenti conservativi semplici.
Negli ultimi anni, la situazione è probabilmente peggiorata, con dolori anche a riposo, segnatamente, se egli deve rimanere a lungo in posizione eretta o seduta. Nessun coinvolgimento degli arti inf. o alterazioni delle funzioni sfinteriali.
L'esame non ha messo in evidenza segni in favore di una sofferenza centrale, né di una compressione periferica attualmente acuta. In particolare il segno di Lasèque nella variante diretta e rovesciata è negativo bilateralmente, sia per una componente radicolare che pseudoradicolare, il profilo dei riflessi è molto vivace e simmetrico in sede patellare ed achillea (come pure degli arti sup.), non esistono riflessi patologici.
Il testing muscolare non mette in evidenza deficit motori, l'esame della sensibilità nella variante superficiale e profonda è normale.
In posizione eretta il carico è ripartito in modo simmetrico sulle estremità inferiori.
La muscolatura paravertebrale è normotesa ed indolente alla palpazione. La palpazione e mobilizzazione delle apofisi spinose è indolente sull'intero tratto lombare, come lo é quello delle sedi articolari posteriori,
La motilità del rachide lombare è eccellente, con uno Schober di 10/14,5 cm, per una DDS di Ocm, la reclinazione è armonica e non limitata in ampiezza, senza dolori terminali. Il Bending è d'ampiezza normale e non provoca irradiazioni algiche.
L'esame delle síncondrosi sacro-iliache non rivela dolenzie o blocchi funzionali, il segno di Patrick e di De Winter sono negativi bilateralmente.
La deambulazione è normale nelle tre modalità, il Trendelenburg è negativo.
L'esame TAC del segmento lombare dimostra un canale spinale e recessi laterali di ampiezza e configurazione normale. Il disco intersomatico L5/S1 è protruso in modo significativo in sede mediana e leggermente anche mediolaterale ds, senza comunque una compressione significativa sulle strutture nervose.
II quadro clinico è quello di un'insufficienza segmentaria di moderata entità, le cui ripercussioni funzionali sono significative tenuto conto del genere di attività svolta.
Nel caso in cui un trattamento invasivo venisse considerato (non è evidentemente il caso al momento attuale), il problema dovrà essere precisato per il tramite di uno studio di risonanza magnetica e di test mirati, sia sul versante articolare posteriore che su quello discale.
Attualmente, il problema principale del signor RI 1 é quello lavorativo. A questo proposito ricordiamo che, dopo una formazione quale metalcostruttore, egli ha lavorato quale muratore indipendente (da 25 anni), che egli desidererebbe continuare nell'attività attuale, eventualmente in un sotto-settore o comunque svolgere un lavoro nell'ambito dell'edilizia e che la ripresa dell'attività quale metalcostruttore non gli sembra possibile, tenuto conto del fatto che egli non l'ha praticamente mai esercitata.
Poiché questo paziente ricerca una riformazione e non primariamente una rendita e la sua situazione professionale non è semplice, consigliamo all'AI di convocarlo in Agenzia per definire esattamente la questione. Egli è senz'altro in grado di lavorare in attività che non comportano la permanenza prolungata in una determinata posizione, movimenti iterativi di anteroflessione del tronco ed il sollevamento frequente di pesi superiori ai 10 kg. In un'attività proponibile potrebbe, molto probabilmente, conseguire una capacità lavorativa completa." (Doc. AI 28a)
Con “Rapporto medico” 28 marzo 2003 il Dr. __________, posta la diagnosi di sindrome lombare cronica, ha rilevato:
" (...)
La proposta di cambiare mestiere non è stata ascoltata; il paziente non era più in grado di eseguire il suo lavoro come muratore indipendente come prima dell'infortunio (formazione metalcostruttore). A causa della sua attività indipendente è difficile valutare il grado della incapacità lavorativa (anche in che percentuale è causata da malattia).
Il paziente lamenta dolori nella colonna lombare bassa, soprattutto dopo il lavoro.
L'esame clinico non fa vedere una grave patologia: mobilità della colonna lombare normale (Schober 10/15 cm, DDS di o cm), muscolatura paravertebrale normotesa e indolente alla palpazione, non ci sono segni di sofferenza della radice S1 destra.
(TAC della colonna lombare 12.12.2002: protusione circonferenziale del disco L5/S1 con facoltà mediana paramediana verso caudale con compressione sulla radice S1 prevalente a destra)." (Doc. AI 40)
Rispondendo alla richiesta di chiarimenti 28 maggio 2003 del Dr. Med. __________ del SMR (cfr. doc. AI 48), il Prof. Dr. __________ in data 16 giugno 2003 ha osservato:
" La capacità lavorativa come muratore si situa attorno al 25-30%. Per contro, si può ammettere una capacità lavorativa completa per le attività di tipo prettamente sedentario e leggero come descritte nella Sua lettera del 28.05.03.
Gli altri particolari sono riassunti nella tabella EFL." (Doc. AI 51)
Con scritto 3 novembre 2003 al Dr. __________ il Prof. Dr. __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, rilevando quanto segue:
" (...)
Rispetto alla nostra valutazione precedente del marzo di quest'anno, la situazione è senz'altro peggiorata.
I dolori lombari, in passato sempre accentuati dall'anteroflessione ed alleviati dalla retroflessione, sono divenuti più insistenti e compaiono in entrambe le direzioni. Il signor RI 1 avverte inoltre un'irradiazione algica intermittente, associata ad una tensione nell'arto inf. sin, in un territorio misto L5 ed S1, senza deficit sensomotori funzionalmente apprezzabili.
Sulla base di questi elementi, è probabile che ulteriori approfondimenti debbano essere pianificati in vista di un trattamento invasivo. Prima di passare a questa fase, tuttavia, pensiamo che occorra definire la questione dal punto di vista medico-assicurativo.
In tal senso, abbiamo consigliato all'Assicurato di contattare il Dr. med. __________ che si occupa della sua pratica all'Al, che abbiamo informato nei particolari nel periodo marzo-giugno 2003 e che abbiamo sollecitato in data odierna.
Parallelamente, pensiamo che questo paziente possa beneficiare di un sostegno psichiatrico, in una fase per lui particolarmente difficile. Ne abbiamo discusso e poiché egli non si sarebbe sostanzialmente opposto a questa opzione, La preghiamo dì organizzarla direttamente.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione, una volta definiti questi aspetti di fondo, per approfondire eventualmente il problema nei termini descritti nella nostra relazione precedente.” (Doc. AI 56)
In data 10 marzo 2004 il Dr. __________ ha chiesto al curante dell’assicurato di fornire le seguenti precisazioni:
" La pratica sia medica che assicurativa del summenzionato assicurato appare sempre più complessa. Viene riportato un peggioramento, convalidato dalla lettera del 3.11.2003 del Prof. __________, che induce ad un ulteriore approfondimento in vista di eventuali atti reintegrativi, che così vengono ulteriormente complicati e bloccati. Le limitazioni pertanto in attività adeguate e leggere sono aumentate per i dolori lombari residui. Inoltre appariva allora indicato un inizio di sostegno psichiatrico per una patologia depressiva di nuova insorgenza.
A questo scopo desidero chiederle quale medico curante qual è il decorso ad oggi.
- L'assicurato è stato nel frattempo operato? Se sì quando? Rapporto di degenza? Se no quando è previsto tale intervento?
- Secondo il Prof. __________ nella sua lettera del novembre 2003, ritiene indicato un sostegno psichiatrico per compromissione psichica. E' stato iniziato un tale trattamento? Se no perché?" (Doc. AI 59)
Con scritto 25 marzo 2003 il Dr. __________ ha fornito i seguenti chiarimenti:
" Il sopraccitato non è stato operato nel frattempo; non è neanche previsto un intervento.
Nel dicembre 2003 il paziente è stato dal Dr. __________, FMH psichiatria, __________; dopo questa consultazione al paziente non è sembrato necessario continuare con un sostegno psichiatrico."
(Doc. AI 60)
Sulla base di quanto attestato dal curante, con “Annotazioni del medico” 6 maggio 2004 il Dr. __________ ha quindi osservato:
" A questo punto non essendo il paziente in terapia psichiatrica (poiché non ritenuto il caso) e non essendo previsto un intervento ritengo necessario a scopo di fare chiarezza sull’attuale situazione locomotoria una presa di posizione peritale reumatologica appronfondita in vista di evt. atti reintegrativi.
Perizia reumatologica Dr. __________ a __________." (Doc. AI 61)
L’amministrazione ha quindi ordinato una perizia reumatologica, affidata al Dr. Med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto 2 luglio 2004 lo specialista in reumatologia, dopo aver compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto la seguente diagnosi: “anamnesticamente lombalgie recidivanti tendenzialmente croniche con/da turbe statiche modiche del rachide (appiattimento della cifosi toracale), discopatia L5/S1 (condrosi con protusione centrale); lieve condropatia retropatellare a sinistra; anamnesticamente calcaneodinia a sinistra con/da sprono degenerativo” (cfr. doc. AI 64 pag. 6).
Dopo aver proceduto ad una dettagliata discussione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato il Dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
In base ai miei riscontri clinici e considerando atti e radiografie a disposizione ritengo che vi siano impedimenti funzionali solo moderati del rachide che interferiscono con la capacità lavorativa solo parzialmente:
il paziente può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg in forma normale, fino a 25 kg in forma ridotta ma dovrebbe evitare di alzare pesi maggiori.
Il sollevamento sopra il piano delle spalle è possibile in forma normale per pesi fino a 5 kg circa ma dovrebbe essere evitato per pesi maggiori.
La manipolazione di oggetti ed attrezzi è possibile in forma normale per quelli leggeri e medi ma risulta ridotta per quelli pesanti.
Il lavoro in posizioni corporee statiche è ridotto in particolare per quella seduta con il corpo piegato in avanti. Attività in piedi con il busto flesso sono possibili in forma ridotta.
Movimenti rotatori rispettivamente di flessione/estensione possono essere effettuati ad un ritmo lievemente ridotto. Attività in ginocchio sono esigibili in forma leggermente ridotta.
Il paziente può camminare su terreni piani e sconnessi ed in discesa senza particolari limiti. Spostamenti su ponteggi sono esigibili normalmente.
L'impiego delle mani e delle braccia sull'altezza di un tavolo è possibile senza impedimento.
Questi limiti riflettono in parte quelli riscontrati dal Prof. __________ nella sua ultima valutazione del novembre 2003 (vedasi anche il suo "esame della funzionalità fisica" del 12.06.2003). Al contrario di lui ritengo comunque che essi siano compatibili in forma maggiore con lo svolgimento della attività lucrativa di muratore, lavoro che ritengo esigibile nella misura del 66,6%.
Condivido le difficoltà del medico curante nello stabilire a partire da quando vi sia stata una reale riduzione della capacità lavorativa. Essa viene comunque già accennata dal Prof. __________ nella sua prima valutazione del gennaio 2003 quando riferisce di ripercussioni funzionali "significative tenuto conto del genere di attività svolta" senza dare ulteriori precisazioni.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Dal lato medico è consigliabile il proseguimento di un programma ginnico allo scopo di mantenere un'ottimale forza e resistenza della muscolatura del portamento e degli addominali associato ad una rigorosa osservazione delle regole basilari dell'ergonomia per proteggere il rachide.
Non vedo invece una indicazione per misure invasive, non essendoci al momento attuale alcun segno in favore di un'instabilità segmentale od addirittura di una patologia neurocompressiva.
Il proseguimento delle cure sarà atto a mantenere la situazione attuale senza poter modificare la valutazione della capacità lavorativa residuale sotto il punto 5. In base alla documentazione a disposizione non si ha l'impressione che si tratti di una patologia morfologica evolutiva al punto che ritengo la situazione attuale per intanto quella definitiva che non dovrebbe subire modifiche a medio termine.
Per lavori che possano rispettare i limiti funzionali di cui sopra (punto 5.) il paziente è da ritenere abile in forma completa ed a partire da subito.
Potrei immaginarmi lavori di manutenzione stabili, portinaio, bidello ecc. ma anche lavori di consegna con un furgone od altro.
Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 64, pag. 8-9)
L’assicurato ha fermamente contestato le conclusioni cui è giunto il Dr. __________, osservando:
" Ho preso atto della perizia AI del Dr. __________ datata 30.06.2004, un volta di più ritengo di essere preso in giro, e per quanto mi riguarda il Dr. __________ può andare a quel paese, assieme alla sua perizia e quindi contesto quanto segue:
- provavo un certo sollievo inarcando la schiena fino a qualche mese fa, ciò che non è più il caso adesso;
- i dolori al tallone sinistro non sono affatto regrediti e ne risento anche a riposo, in più sono comparsi anche nel piede destro;
- il ginocchio mi pone grossi problemi in discesa al contrario di quanto scritto nel rapporto, e dopo uno sforzo ne risento anche a riposo;
- ritengo una vigliaccata nei miei confronti asserire di essere compatibile allo svolgimento dell'attività lucrativa di muratore.
Non sono in grado e nemmeno voglio esprimermi ulteriormente su questa perizia, così come non mi illudo che questo mio scritto mi aiuti, ma preciso che non è un semplice sfogo ma una convinzione radicata di combattere per le mie ragioni fintanto che resisto, se necessario fino ad estremi rimedi ed anche di più!!" (Doc. AI 68)
Nel suo “Rapporto finale” 28 luglio 2004 il consulente IP ha rilevato quanto segue:
" (...)
Dati economici
In base ai dati dei quali dispongo, secondo l'estratto dei conti individuali l'A. pagava i contributi su dei redditi annui bassi (tra i 20 e i 27'000.-).
Consulenza, discussione e attitudine alla reintegrazione
Ho incontrato l'A. in data odierna.
Premette subito che non è d'accordo con quanto espresso dal dr. __________ in sede di perizia reumatologica e che inoltrerà delle osservazioni scritte a tal proposito. Vive la sua situazione personale (a livello della problematica fisica) come molto più invalidante rispetto alle considerazioni del perito (riferisce di problemi ai piedi, non riesce a guidare per un periodo prolungato, a causa dei dolori ci sono dei giorni/momenti nei quali si deve riposare).
In un secondo tempo mi mostra la lettera che ha scritto per "spiegare meglio" quanto riflettuto sulla propria situazione personale e professionale (si veda lo scritto all'incarto).
L'A. mi spiega come, dopo un breve periodo durante il quale ha lavorato in qualità di dipendente, ha deciso di mettersi in proprio per potersi gestire secondo le proprie esigenze. In seguito ai disturbi causati dalle affezioni a livello reumatologico, ha dapprima ridotto e poi interrotto definitivamente la sua attività. Attualmente aiuta la moglie che ha in gerenza il "__________" a __________ (si occupa di varie mansioni, dalle attività in cantina a quelle al bar). L'esercizio pubblico inizia a "funzionare" (incassano tra i6ei7 mila franchi al mese, dai quali si devono dedurre le spese di affitto etc.; l'A. stima un guadagno mensile netto di 2'000/2'500.-) ed hanno in previsione di sistemare, il prossimo anno, il viale di bocce esterno in modo da incrementare la clientela. Non hanno dipendenti.
Questa situazione è ritenuta dall'A. ideale per gestire le difficoltà fisiche (alcuni giorni dice di non farcela, svolge allora altri tipi di attività a ritmo ridotto: costituzione della riserva di legna per il periodo invernale, lavori nell'orto, fare la spesa, ...), ma non risolve i problemi a livello economico, motivo per il quale l'A. richiede espressamente una rendita d'invalidità.
Oltre alla problematica reumatologica, l'A. manifesta dei problemi a livello psichico che mette sullo stesso piano di quelli fisici (anche se a seguito di una visita presso lo psichiatra dr. __________ nel dicembre del 2003 l'A. ha deciso di non continuare con un sostegno psichiatrico).
Dal punto di vista dell'Assicurazione Invalidità, in base alle limitazioni espresse a carattere medico-teorico esistono ancora diverse attività professionali esigibili in misura completa (l'operaio di fabbrica, il fattorino/addetto alle consegne, l'aiuto magazziniere, l'agente di sicurezza/sorveglianza, il custode e l'aiuto venditore rappresentano alcuni esempi di tali attività). Bisogna inoltre tener conto del percorso socio-professionale dell'A. che ha dimostrato di avere una buona manualità e delle competenze in diversi campi artigianali, competenze che gli possono tornar utili per un reinserimento nel mercato lavorativo (la conoscenza dei materiali potrebbe ad esempio aiutarlo nell'inserimento quale aiuto venditore nel settore artigianale, tipo DO-IT).
In tali attività l'A potrebbe conseguire un reddito addirittura superiore a quanto dichiarato prima del danno alla salute.
Anche se in misura ridotta (66.6%) come prospettato dal dr. __________, ritengo per contro meno fattibile il reinserimento dell'A. nella precedente attività di manovalanza spesso pesante.
Calcolo del reddito d'invalido
Apportando una riduzione del 5% per attività leggera, del 5% per primo impiego e diminuita flessibilità e adattabilità e del 10% per le limitazioni a livello ergonomico, sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, primo quartile) si determina un reddito d'invalido di 35’735.- (dato salariale del 2002).
Conclusione
Viste le precedenti considerazioni ritengo che l'A. sia direttamente inseribile sul normale mercato lavorativo in attività non qualificate (anche sfruttando le competenze acquisite). Svolgendo tali attività l'A. recupererebbe totalmente la capacità di guadagno dichiarata prima del danno alla salute (non vi sono quindi le basi per l'applicazione di provvedimenti professionali o per l'attribuzione di una rendita d'invalidità)." (Doc. AI 67)
In data 19 agosto 2004 il Dr. __________ ha ancora certificato:
" Ho rivisto il sopracitato paziente dopo la decisione negativa da parte dell'assicurazione invalidità.
Il paziente lamenta ancora dolori lombari, soprattutto la sera e anche dopo lavori leggeri.
Malgrado tutti gli esami effettuati non è facile valutare l'intensità dei dolori, rimane una sensazione soggettiva.
Sicuramente il paziente ha fatto negli ultimi anni un'evoluzione psico-sociale difficile.
Propongo un'altra valutazione specialistica (il paziente propone il Prof. Dr. __________)." (Doc. AI 75)
Infine, con “Annotazioni del medico” 7 aprile 2005 il Dr. __________ ha osservato:
" Ho rivalutato gli atti medici a dossier:
- valutazione SAM del 1992 dove pur ammettendo una minima compromissione ortopedica locomotoria si esclude una patologia invalidante ed una valutazione dr. __________ psichiatra FMH escludeva una componente psichiatrica;
- nel 2003 si reputava auspicabile un aiuto psichiatrico da parte del servizio di neurochirurgia a sostegno della patologia lombare;
- il 3.2004 dr. __________ medico curante si esprime a riguardo dicendo che dopo un colloquio eseguito dal dr. __________ psichiatra FMH non è stato necessario continuare con terapia specialistica appropriata.
Agli atti non figura che l'assicurato sia pertanto in terapia psichiatrica o assuma medicazione in questo senso.
Alla luce di queste annotazioni non reputo necessario che si debba procedere a nuovi tipi di valutazioni peritali approfondite poiché a livello reumatologico funzionale le limitazioni presenti sono chiare mentre a carico di altri sistemi funzionali non si denotano limitazioni tali da essere potenzialmente invalidanti." (Doc. AI 81)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.10. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’UAI non ha approfondito la tematica relativa all’eventuale affezione psichica dell’assicurato, da egli invocata in tutti i suoi scritti all’amministrazione, prima e al Tribunale, poi. Egli infatti nel suo scritto 4 febbraio 2003 indicava che “... non voglio esagerare ma oltre a quelli fisici, si aggiungono dei problemi morali e non solo, che non mi riesce di spiegare per iscritto in questo momento, ma ritengo che anche una miserabile opinione come la mia debba essere considerata, infatti, oltre al male fisico, la rabbia interiore che si manifesta in maniera sempre più forte mi preoccupa sempre di più.” (cfr. doc. A5); nello scritto 20 marzo 2003 all’UAI parla di problemi mentali e fisici (cfr. doc. A6); nello scritto 26 luglio 2004 all’UAI scriveva “... sono stufo della situazione che si è venuta a creare, a volte mi sento pericoloso e ho paura di me stesso ma non per questo ritengo di avere bisogno di uno psichiatra, anche se in questi anni avrei potuto impazzire non una ma dieci volte ...” (cfr. doc. A16); nel ricorso 23 aprile 2005 al TCA rilevava che “... non sono più mentalmente in grado di esprimermi oltre (...) un blocco di rabbia e di brutti sentimenti mi impediscono di esprimermi ulteriormente (...) ma non mi è possibile fare di più, fisicamente e ora nemmeno mentalmente, quanto sto subendo rende tutto una grossa ingiustizia, non ho più intenzione di subire altri affronti e mancanza di comprensione (...) non mi presenterò più in futuro davanti a nessuno psichiatra e nemmeno a medici di parte e a controlli già in partenza condizionati da troppe cose negative che mi portano solo altri danni morali.” (cfr. doc. I).
Il problema psichico è stato già segnalato dal curante, Dr. __________, nel suo rapporto 29 dicembre 1991, dove ha indicato la diagnosi di “sviluppo depressivo reattivo” (cfr. doc. AI 4). In seguito, nella perizia del SAM 16 ottobre 1992 i periti hanno indicato a proposito della psiche che “praticamente, al momento, non turbe centrali o periferiche delle varie funzioni psichiche. Da segnalare che l’A. non è mai stato in cura psichiatrica. (...) A proposito della psiche, non ho provveduto ad un consulto del Dr. __________, essendo il caso del tutto chiaro; l’A. non è depresso, si dichiara del tutto sano di mente, non è mai stato in cura psichiatrica e non presenta turbe centrali e periferiche delle varie funzioni psichiche. Anche ai vari colloqui avuti al SAM, si è presentato sempre sorridente e si può ben dire che la personalità di fondo è assolutamente priva di chiare neurosi caratteriali. Lo stesso Dr. __________, con il quale ho discusso il caso a voce, esclude una patologia psichiatrica in questo A.” (cfr. doc. AI 13).
In seguito, tuttavia, il Prof. Dr. __________ nel suo rapporto 3 novembre 2003 indirizzato al Dr. __________ indicava che “pensiamo che questo paziente possa beneficiare di un sostegno psichiatrico, in una fase per lui particolarmente difficile. Ne abbiamo discusso e poiché egli non si sarebbe sostanzialmente opposto a questa opzione, la preghiamo di organizzarla direttamente.” (cfr. doc. AI 56).
L’assicurato si è poi effettivamente recato nel mese di dicembre 2003 dal Dr. __________, FMH in psichiatria di __________: al riguardo il Dr. __________ ha indicato che “dopo questa consultazione al paziente non è sembrato necessario continuare con un sostegno psichiatrico” (cfr. doc. AI 60).
Interpellato dal TCA al fine di accertare se verosimilmente l’assicurato sia portatore di una patologia psichiatrica invalidante (cfr. doc. XI), il Dr. __________ ha rilevato che in occasione dell’unica consultazione 20 dicembre 2003 ha potuto osservare un certo stato d’ansia e di tensione psichica, oltre che di malfidenza e di preoccupazione, non potendo approfondire maggiormente lo status dell’assicurato, vista la sua mancata collaborazione (“mi sono scontrato con una marcata resistenza da parte del paziente, che non ha voluto rivelarmi maggiori informazioni sulla sua anamnesi psichica personale, familiare ed attuale. Mi ha comunicato che desiderava “farcela da solo” e che preferiva che io rimanessi “a disposizione” nel caso lui lo ritenesse necessario.”, cfr. doc. XII).
Lo specialista in psichiatria e psicoterapia interpellato dal TCA ha rilevato che durante il breve consulto effettuato ha potuto osservare ed oggettivare degli aspetti psicopatologici, che andrebbero ulteriormente approfonditi (cfr. doc. XII, consid. 1.12.)
Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________ e dal Dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di muratore, sia, se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.
Di conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurato.
2.11. In corso di causa l’assicurato ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico del Dr. __________, datato 17 maggio 2005, nel quale la specialista ha indicato:
" Il sopraccitato paziente è ancora inabile al lavoro al 100%, a causa di malattia.”
(Doc. V/B2)
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Nell’evenienza concreta il certificato medico prodotto dall’assicurato successivamente al ricorso e appena citato fa riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo l’inoltro del ricorso e quindi dopo l’emissione della decisione qui contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale. Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza, lo stesso non deve essere considerato ai fini del presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 13 aprile 2005 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti