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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2005 32.2005.28

17 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,296 parole·~16 min·3

Riassunto

assicurato 62 enne attivo quale infermiere in casa di cura; non è ammissibile una riqualifica quale infermiere psichiatrico, dopo un assenza di oltre trent'anni in quel settore; ammesso il diritto ad una rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.28   BS/ss

Lugano 17 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 gennaio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione infermiere, nel mese di settembre 2001 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di essere affetto da sindrome lombo-vertebrale cronica e sindrome cervico-brachiale (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 26 marzo 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

"  Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare alla perizia allestita dal Dr. __________, si evince che l'inabilità lavorativa è subordinata ai limiti funzionali (sollevare/portare pesi superiori ai 15 kg., quindi anche sollevare o mobilizzare pazienti parzialmente o totalmente dipendenti, così come frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni lombari e posture monotone prolungate, soprattutto la posizione seduta per più di 2-3 ore consecutive senza cambiare posizione).

Se da una parte possiamo considerare un'inabilità in certi posti di lavoro, come ad esempio presso una casa per anziani, dall'altra riteniamo l'assicurato totalmente abile in altri ambienti quali potrebbero essere le cliniche psichiatriche, ambienti del resto già conosciuti dal Signor RI 1 che ha lavorato per circa 10 anni presso la Clinica psichiatrica di __________. Si ritiene pertanto che in questo posto di lavoro, dove l'esigibilità è completa, non c'è perdita della capacità di guadagno." (Doc. AI 31)

                                         Con tempestivo atto di opposizione l’assicurato, per il tramite del suo legale, ha rimproverato all’amministrazione di non aver proceduto ad un raffronto dei redditi. Ritenendo l’attività d’infermiere psichiatrico non adeguata al suo stato di salute, nonché sprovvista in Ticino di un mercato del lavoro sufficiente, egli ha in seguito evidenziato come il consulente in integrazione professionale, rilevate unicamente due tipologie di professioni ancora esigibili, abbia ritenuto praticamente nulla la capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. AI 33 e 35).

                               1.2.   Con decisione 28 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni. Ribadito che l’assicurato, vista la sua vasta esperienza in ambito sanitario, è da ritenere valido quale infermiere in una clinica psichiatrica, professione rispettosa dei limiti funzionali evidenziati nella perizia, l’amministrazione ha in particolare evidenziato:

"  12. Va rilevato che le valutazioni espresse dal consulente in integrazione professionale, che non ha considerato l'assicurato abile nel settore infermieristico, ritenendo che la sua competenza professionale fosse difficilmente utilizzabile in altri settori e concludendo che, per questioni di età, il mercato del lavoro gli fosse comunque precluso, contrastano nettamente con la perizia medica del Dr. __________. Ergo, la conclusione a cui è giunto il consulente, che ha ritenuto nulla la capacità di guadagno dell'assicurato, va riferita alle altre attività di tipo leggero (custode e addetto a preparazione di auto), non alle attività nel settore sanitario che l'assicurato può ancora svolgere. Infatti, considerando le risultanze degli atti istruiti nel caso concreto, risulterebbe ingiustificata e alquanto arbitraria l'applicazione delle conclusioni del consulente anche alle attività esigibili in ambito sanitario, dove l'assicurato può ancora mettere completamente a frutto la sua capacità lavorativa e di guadagno.

13. Va ritenuto a titolo puramente abbondanziale che, in merito al rapporto del consulente in integrazione professionale, i criteri di esigibilità sui quali è stata poi effettuata la ricerca di attività idonee è stata compilata dal consulente medesimo secondo sua valutazione (cf. profilo idoneo) e che la banca dati SUVA-DPL è rappresentativa, ma non completa. Comunque l'ammissione delle DPL è sottoposta a precisi criteri che, nel caso in esame non sembrano essere soddisfatti. Pertanto, nel caso, andrebbero applicati i dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica. Tuttavia, ritenuto che l'assicurato può ancora svolgere la sua precedente attività, le risultanze emerse dal rapporto del consulente in integrazione professionale non sono comunque applicabili al caso di fattispecie." (Doc. AI 36)

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una rendita d’invalidità. Sostanzialmente egli ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione, evidenziando in particolare come l’attività di infermiere psichiatrico non sia ragionevolmente esigibile sia dal punto fisico, tenuto conto dei limiti funzionali riscontrati nella perizia reumatologica, che professionale, vista l’assenza di oltre trent’anni dal precedente posto di lavoro in ambito psichiatrico, circostanza che necessiterebbe un’apposita formazione che si protrarrebbe oltre l’oramai prossima età di pensionamento. L’assicurato ha del resto evidenziato come l’Ufficio AI si sia arbitrariamente discosto dalla valutazione del proprio consulente in merito all’assenza di una capacità lavorativa residua in altre attività adeguate. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

                               1.4.   Con risposta di causa 6 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Il 21 aprile 2005 l’assicurato ha replicato (V), a cui è susseguita la presa di posizione 2 maggio 2005 dell’Ufficio AI (VI).    

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________. Nel relativo rapporto 24 settembre 2002 lo specialista in reumatologica, posta la diagnosi principale di sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L5/S1 e pregresse sciatalgie a destra, in merito alla capacità lavorativa residua ha rilevato:

"  Il paz. è dunque stato dichiarato inabile al lavoro a partire da fine settembre 2000 a causa della sua problematica lombare. Questa comporta dei limiti funzionali quali il sollevare/portare pesi superiori a 15 kg, quindi anche sollevare o mobilizzare paz. parzialmente o totalmente dipendenti, così come frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni lombari e posture monotone prolungate (soprattutto la posizione seduta per più di 2-3 ore consecutive senza cambiare posizione).

Non vi sono per contro limitazioni funzionali significative per quanto riguarda gli altri compiti di cura (sorveglianza del malato, terapie, preparazione o somministrazione di medicamenti).

Il signor RI 1 ha una formazione di infermiere con specializzazione di capo-infermiere. Ha svolto la sua professione inizialmente soprattutto in Ospedali acuti e da ultimo soprattutto in Case di cura per anziani. La limitazione della capacità lavorativa, essendo subordinata ai limiti funzionali sopraccitati, non presenta dunque un grado univoco ed è dipendente dal posto di lavoro, essendo certamente differente a seconda del reparto o del tipo di istituto. L'incapacità lavorativa è inoltre subordinata all'effettivo del personale, dato che sarebbe possibile ovviare ad una certa parte dei limiti funzionali sopra esposti nel caso in cui il signor RI 1 potesse essere aiutato da un altro/a collega nel momento in cui deve alzare o mobilizzare un paz. Di ciò si dovrebbe inoltre tener conto anche per una ridotta possibilità del paz., di partecipare ai turni notturni, dove solitamente il personale è ridotto.

In conclusione non mi è possibile quantificare esattamente l'incapacità al lavoro del peritando. Questa è comunque compresa da un minimo del 25% ad un massimo del 50% a dipendenza del posto di lavoro. Anche se mancano certezze assolute, ritengo poco probabile un miglioramento della capacità funzionale in futuro. Le limitate conoscenze dell'italiano sembrano inoltre limitare notevolmente le possibilità di impiego, almeno nel nostro Cantone." (Doc. AI 16)

                                         Il sanitario ha poi precisato che l’assicurato “presenterebbe una capacità lavorativa completa in attività lavorative leggere (limite di carico: vedi sopra) e che non richiedono lavori prolungati con arti superiori sopra l’orizzontale (TOS) o all’esterno nei periodi freddi (fenomeno di Raynaud)” (doc. AI 16 pag. 9).

Con rapporto 11 dicembre 2003 il dr. __________, reumatologo, ha evidenziato un’esarcebazione dei dolori lombari e proceduto alla descrizione dello stato di salute del paziente, senza aver espresso alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa (doc. AI 25).

                                         Tenuto conto delle succitate risultanze mediche, con rapporto 18 dicembre 2003 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), dopo aver passato in rassegna le competenze professionali dell’assicurato ed esaminato i profili di attività lucrative (cosiddette tabelle DPL), ha individuato due generi di professioni proponibili all’assicurato (custode e addetto alla preparazione autoveicoli) e sei posti lavorativi disponibili. Egli ha pertanto concluso:

"  Nel caso concreto la gamma delle attività esigibili è estremamente ridotta al punto da non costituire un mercato ma unicamente occasione al collocamento del tutto fortuita e casuale; non è perciò verosimile ipotizzare una qualsiasi probabilità di realizzare un reddito apprezzabile per cui l’attuale capacità di guadagno è praticamente nulla." (Doc. AI 26).

Con nota 13 febbraio 2004 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), in risposta alle domande del Caposervizio AI, ha evidenziato:

"  1.

Rapporto dr. __________ del 11.12.2003.: si denuncia un peggioramento, con anche descrizione di uno status con reperti peggiorati rispetto alla visita peritale del dr. __________ (settembre 02), dopo adeguato trattamento c'è stato un miglioramento e la situazione è paragonabile a quella della perizia (entro 1 mese).

Gli esami radiologici hanno documentato un'ernia discale con compressione radicolare prima non documentata, ma la situazione clinica dopo è migliorata.

Si possono far valere le limitazioni espresse nella perizia.

2.

L'attività in una clinica psichiatrica sarebbe esigibile in misura completa." (Doc. AI 30)

                                         Quindi, confermata la perizia reumatologica, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato pienamente abile quale infermiere in una clinica psichiatrica, escludendo pertanto un’incapacità al guadagno e negando qualsiasi prestazione assicurativa.

                               2.5.   Alla luce degli atti di causa e dopo un attento studio degli stessi, questo Tribunale non ritiene RI 1 pienamente abile nell’attività di infermiere in una clinica psichiatrica, così come sostenuto dall’Ufficio AI. Vero che l’assicurato possiede una simile formazione, ma è altrettanto vero che, come più volte sottolineato dallo stesso, da tre decenni non è più attivo in quel campo medico, precisamente dal 1972, allorquando ha lasciato il posto di infermiere presso la Clinica psichiatrica di __________, essendo in seguito passato in altri settori ospedalieri. Pertanto, tenuto conto della grande evoluzione della psichiatria registrata negli ultimi anni, l’assicurato dovrebbe per lo meno seguire un apposito corso di aggiornamento delle proprie conoscenze in quel settore. Pretendere una simile formazione da un assicurato, nato il 16 ottobre 1943, quasi sessantaduenne al momento determinate per il presente giudizio, ossia il 28 gennaio 2005 (data di emissione della decisione su opposizione, consid. 2.2.), quindi oramai prossimo al pensionamento ordinario, risulta essere poco proponibile. Inoltre, se da una parte il dr. __________ non ha riscontrato limitazioni funzionali significative per quel che concerne i compiti di cura (sorveglianza del malato e delle terapia, preparazione o somministrazione di medicamenti), secondo questa Corte anche nei reparti di psichiatrica l’infermiere deve spostare, sollevare e mobilizzare pazienti debilitati, specialmente se questi non sono collaboranti. L’espletamento di tali mansioni, come visto, è stato escluso dello stesso perito, il quale, ricordiamo, ha fra l’altro evidenziato come l’assicurato debba evitare frequenti o prolungate flessioni e/o torsioni lombari, posture che in un’attività infermieristica non sono assenti, anche se svolta in una struttura di cura psichiatrica. Per questi motivi, sulla scorta dell’esame peritale del dr. __________, tenuto anche conto delle esarcebazioni dei dolori lombari attestate dal dr. __________, appare ragionevole ritenere l’assicurato incapace al lavoro nella sua precedente attività, rispettivamente invalido, nella misura del 50%. Ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa è stata fatta risalire a fine settembre 2000, il diritto alla mezza rendita decorre, trascorso l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° settembre 2001.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto. §    La decisione 28 gennaio 2005 è annullata. §§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2001.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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