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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2006 32.2005.255

7 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,577 parole·~33 min·1

Riassunto

Assicurato 62enne al momento della decisione impugnata con una capacità lavorativa non sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.255   cr/sc

Lugano 7 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione cameriere, nel mese di marzo 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “importante deformazione ai piedi con dolorabilità continua, malattia degenerativa alla colonna lombare con ernie discali multiple e malattia dei muscoli” (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura del dr. __________, con decisione 14 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una capacità lavorativa totale in attività leggere rispettose delle sue limitazioni funzionali e dal confronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 24% (doc. AI 22-3).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’RA 1 - con la quale ha contestato in particolare la perizia del dr. __________, che a suo dire non ha attentamente considerato la sua malattia agli arti inferiori, che gli provoca un’estrema difficoltà nel camminare e lo rende inabile al lavoro in misura totale, così come attestato dal dr. __________ (doc. AI 22-1 e doc. 30-1) - con decisione su opposizione 30 novembre 2005 l’amministrazio-ne, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR le critiche mosse in sede di opposizione alla perizia ortopedica, ha confermato la bontà della perizia del dr. __________ e le relative conclusioni in merito ad un’abilità del 50% dell’assicurato nella sua precedente attività di cameriere e del 100% in altre attività leggere adeguate (doc. AI 36).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente egli contesta la perizia del __________, rilevando che a causa delle sue patologie egli non può più lavorare, così come confermato dal dr. __________ e dagli specialisti della Clinica Universitaria Ortopedica __________ cui si è rivolto.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale sono stati sottoposti al vaglio del SMR, il quale ha attestato che non vi è stato nessun peggioramento dello stato di salute dell’assicurato giustificante una modifica delle conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.

                               1.5.   Con scritto 8 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che sia il dr. __________, sia gli specialisti della Clinica Universitaria Ortopedica __________, hanno attestato un’inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato, chiedendo che venga quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. X).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.5.   Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 19 maggio 2005 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, delle radiografie dell’assicurato e della visita eseguita in data 17 marzo 2005 - ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica su malattia degenerativa senza tuttavia ernia discale; modica malformazione dei piedi con retropiede valgo, avampiede addotto e piede piatto” (doc. AI 18-3).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

"  (...)

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.        Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

           Ÿ    a livello psicologico e mentale

Non a me note.

           Ÿ    a livello fisico

Il paziente è limitato nel mantenere la posizione eretta per lunghi periodi.

           Ÿ    nell'ambito sociale

Non a me note.

2.        Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1      Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Il paziente non è più abile all'attività di cameriere nella misura del 100%.

2.2      Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Il paziente può sollevare molto spesso pesi leggeri fino a 5 kg. Talvolta pesi dai 6 ai 10 kg, di rado fino a 25 kg, mai oltre i 25 kg.

Può molto spesso sollevare pesi oltre le spalle fino a 5 kg, talvolta oltre i 5 kg.

Non ha nessuna limitazione nella manipolazione di oggetti leggeri e di precisione. Può manipolare oggetti medi spesso, di rado oggetti pesanti ma mai molto pesanti. Non ha nessuna limitazione nella rotazione della mano.

Può molto spesso lavorare con braccia elevate, talvolta con la rotazione del busto, talvolta in posizione seduta e piegata in avanti e talvolta in posizione eretta e piegata in avanti.

Può molto spesso mantenere la posizione inginocchiata e la posizione con ginocchio in flessione.

Può molto spesso stare seduto e spesso stare eretto.

Non ha nessuna limitazione per la deambulazione oltre i 50 metri. Può spesso fare lunghi tragitti, talvolta spostarsi su terreni accidentati. Spesso salire e scendere le scale e talvolta salire su ponteggi.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'impiego delle due mani. Nessuna limitazione nell'equilibrio.

2.3      L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4      Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

4-5 ore al giorno.

2.5      È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.6      Se sì, in che misura?

Nelle limitazioni sopra descritte.

2.7      Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal febbraio del 2003.

2.8      Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Il paziente non ha più ripreso alcuna attività.

C.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.        È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.1      Se no, La preghiamo di motivare

Si tratta di un paziente __________ con una bassissima scolarità che ha sempre eseguito un'attività di cameriere e che quindi penso non sia reintegrabile in un'altra professione.

Per un'attività confacente dove il paziente non sia costretto a stare in piedi per periodi eccessivamente lunghi, attività che non costringono il paziente a portare eccessivi pesi soprattutto su terreni sconnessi, il paziente potrebbe essere giudicato anche abile in misura completa." (Doc. AI 18-4+5+6)

Nella decisione 14 luglio 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è abile al 50% nella sua precedente attività di cameriere e al 100% in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e presenta, dal confronto dei redditi, un grado di invalidità del 24% (doc. AI 21).

In sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il certificato medico 30 giugno 2003 del dr. __________, FMH in fisiatria e specialista in reumatologia, del seguente tenore:

"  (...)

3.     Attuale stato di salute (constatazioni oggettive)?

Con predominanza a sinistra trovo dei piedi piatti addotti con un calcaneo varo in un modo pronunciato. La deambulazione è fluida, ma il paziente ha difficoltà a camminare sulla punta dei piedi e sui tacchi a causa di una mobilità ridotta a livello delle caviglie bilateralmente (dovuta ad alterazioni artrosiche-degenerative a causa degli importanti problemi biomeccanici).

La mobilità della colonna lombare è ridotta a circa 50%, all'esame segmentale i problemi sono localizzati a tutti i livelli della colonna lombare. - Radiologicamente (TAC del 22.05.1997 e RM del 15.07.2002) dimostrano discopatie plurisegmentali da L2 sino a S1 con protrusioni mediane ma senza segni per ernie discali. - Lo stato neurologico periferico risulta normale.

Indolenzimento alla palpazione profonda di tutti i muscoli della cintura scapolare con leggera sindrome cervicale.

4.     Diagnosi esatta?

        1)   Sindrome lombo-spondilogena su discopatie plurisegmentali L5 e S1 e alterazioni degenerative articolari della colonna lombare.

        2)   Problemi statici e biomeccanici a livello dei piedi e delle caviglie bilateralmente su piede piatto addotto a calcaneo varo con alterazioni artrosiche-degenerative progredienti a livello delle caviglie bilateralmente.

5.     Delle cure o delle terapie potranno migliorare l'attuale stato di salute? Se si, quali ed effettuate da chi?

      Inerente ai piedi e le caviglie è difficile di proporre una cura specifica. Il paziente porta già da anni delle scarpe ortopediche con plantari integrati (solo così è riuscito a "tirare avanti", soprattutto negli ultimi anni) con il suo mestiere di cameriere 9-10 ore tutto il giorno.

      Il problema lombare è da una parte dovuto ad alterazioni degenerative plurisegmentali sia discali che articolari, ma sicuramente con un influsso biomeccanico molto negativo a causa della deformazione dei piedi.

      Il problema lombare potrebbe essere sicuramente migliorato con misure fisioterapiche mirate, per esempio in occasione di una cura stazionaria di riabilitazione intensiva di almeno 3 settimane. - Riprendendo il lavoro, sfortunatamente, ci sarebbero da aspettarsi ulteriori ricadute.

6.     Una ripresa parziale al lavoro o al 100% è possibile nella sua professione di vice capo sala cameriere? Prossimamente? Se sì, quando? Se no, per quali motivi?

      Medico teorico, nella sua professione abituale come cameriere, una ripresa del lavoro nella misura del 100% non sarà più possibile. Un eventuale lavoro nella misura del 50% potrebbe essere discutibile, se il paziente potesse lavorare circa 2 ore alla mattina e circa 2 ore nel pomeriggio oppure la sera.

      Penso che dal lato organizzativo sarà difficilmente fattibile. Anche un lavoro parziale nel senso di supplenze in caso di necessità sarebbe difficile, visto che il paziente dovrebbe poter fare questo lavoro a "orari spezzati" ma non per 9-10 ore continue al giorno.

      Medico teorico penso che sia giustificato l'annuncio alla AI per una rendita intera.

7.     Altre affezioni influenzano la durata dell'incapacità lavorativa? Se sì, quali ed in che misura?

        No.

8.     Prognosi?

A medio-lungo termine c'è da aspettarsi un ulteriore peggioramento della situazione attuale (anche in caso di cure fisioterapiche intensive)."

(Doc. AI 30-3+4)

Nelle sue annotazioni 23 novembre 2005 la dr.ssa __________ del SMR si è così espressa:

Raccomandazioni, proposte SMR   Riassunto caso: Caso sottoposto a valutazione peritale ortopedica dr. __________ del 19.05.2005 (vedi annotazione SMR dell'11 marzo 2005). L'esame clinico comprende un accurato esame oggettivo di tutto l'apparato osteoarticolare con particolare accento sull'esame clinico dei piedi e articolazioni tibiotarsica e della colonna vertebrale. Diagnosi e limitazioni funzionali v.s. Infatti, le limitazioni funzionali si riferiscono soprattutto alla deambulazione (limitato nella deambulazione soprattutto su terreni sconnessi, mentre su terreno pianeggiante riesce ancora a camminare per più di 1 km senza grossi problemi), al mantenimento della posizione eretta per lunghi periodi e alla limitata caricabilità con pesi. Perciò il perito riconosce una diminuzione della capacità lavorativa come cameriere nella misura di 4-5 ore/dì con limitazioni come sopra. In attività alternativa leggera e adatta viene valutata una piena capacità lavorativa medico-teorica. Decisione UAI del 14.07.2005: Valutazione economica con perdita di guadagno del 24%. Non diritto a prestazioni AI. Attuale opposizione del 05.08.2005. L'A. contesta la valutazione peritale Dr. __________ ritenendo che esso non abbia preso in debita considerazione la patologia presente a livello degli arti inferiori e delle conseguenti limitazioni funzionali da essa determinata. Richiede quindi una perizia specialistica. Nel caso in questione, è stato proprio eseguito quello che richiede l'A.: si tratta di una perizia specialistica ortopedica la quale ha infatti rivolto particolare attenzione all'esame clinico e della funzionalità degli arti inferiori e della colonna vertebrale. Le limitazioni funzionali risultano descritte in modo molto chiaro ma esse non assumono una entità tale da impedire in modo completo l'attività di cameriere e consentono ancora lo svolgimento di attività adatta in misura completa. A questo proposito le valutazioni peritali del dr. __________ e quella precedente del Dr. __________ del giugno 2003 non sono da considerare contrastanti: clinicamente in occasione della valutazione Dr. __________ risulta addirittura una maggiore limitazione della motilità della colonna lombare e viene pure riferita una motilità ridotta a livello delle caviglie bilateralmente, non più riscontrate in occasione della valutazione peritale attuale del dr. __________. Nondimeno, anche il Dr. __________ concludeva per una possibile ripresa di attività lavorativa come cameriere nella misura del 50%, mentre non si esprimeva in merito alla capacità lavorativa in attività adatta. In ogni caso, la valutazione della funzionalità fisica con descrizione della capacità funzionale residua dettagliata effettuata da parte del perito ortopedico Dr. __________ è da ritenere del tutto attendibile e completa in quanto ha preso in considerazione tutti gli aspetti della funzionalità fisica e non solo quelli legati esclusivamente agli arti inferiori e alla schiena.

(Doc. AI 35-3)

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni, dato che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuovi certificati medici:

-  certificato medico 13 febbraio 2006 del dr. __________, del seguente tenore:

"  Il paziente sopraccitato è da alcuni mesi di nuovo in mia cura con le seguenti diagnosi:

●    Sindrome lombo-spondilogena su discopatie e alterazioni degenerative articolari plurisegmentali;

●    Marcato retropiede valgo, avampiede addotto e piede piatto con predominanza a dx su probabile necrosi del talo con sublussazione nell'articolazione talo-navicolare a dx con insufficienza parziale del tibialis posterior a dx.

Inerente ai problemi della colonna lombare (di mia competenza) posso pronunciarmi come segue: nell'arco degli ultimi tre anni (conosco il paziente dalla primavera 2003) i disturbi alla colonna lombare sono peggiorati malgrado diverse cure ambulatoriali e un soggiorno di riabilitazione intensiva a __________.

Il paziente è limitato nel sollevare e portare pesi (in modo ripetitivo non più di 5 kg, fino a 10 kg molto ridotto. Sollevando e trasporto di pesi sopra il piano delle spalle: sopra i 5 kg impossibile, sotto i 5 kg ridotto).

In più dovrebbe svolgere un lavoro (sempre inerente ai problemi della schiena) parzialmente seduto, parzialmente in piedi con la possibilità di cambiare spesso posizione.

Visto che i problemi complessi dei piedi bilateralmente non sono di mia competenza, ho mandato il paziente per una valutazione alla Clinica Universitaria Ortopedica __________ a __________.

Il paziente è stato visto una prima volta l'8.12.2005 (vedi rapporto allegato) e dopo aver pianificato gli ulteriori accertamenti (soprattutto TAC dei piedi bilateralmente) il paziente è stato rivisto il 17.1.2006.

Già in occasione della prima visita il paziente è stato messo inabile al lavoro nella misura del 100% in modo provvisorio.

Nel secondo rapporto del 24.1.2006 (vedi ugualmente allegato) il paziente viene giudicato (a causa delle importanti alterazioni patologiche nella TAC) inabile al suo abituale lavoro come cameriere nella misura del 100% in modo definitivo.

Il paziente entrerà di nuovo alla Clinica __________ a __________ nel mese di aprile per farsi fare delle scarpe ortopediche su misura - Nè l'intervento proposto, nè queste scarpe ortopediche, possono aumentare la capacità lavorativa (ma migliorare la sua qualità di vita avendo meno dolori nella vita quotidiana).

Tornando al problema della colonna lombare, avevo sopra specificato, che dovrebbe fare un lavoro parzialmente seduto, parzialmente in piedi. Il lavoro parziale in piedi cade per il problema podologico, visto che il paziente soffre di dolori continui in ambedue i piedi appena li carica o appena fa qualche passo.

A mia conoscenza non esiste nessuna attività lucrativa teoricamente proponibile al paziente, per quello anche la proposta di una reintegrazione professionale all'età di 63 anni mi sembra impossibile.

Così (basandomi soprattutto sulla valutazione della Clinica Universitaria __________) il paziente mi sembra abbia diritto ad una rendita intera.

Alla luce di questi nuovi accertamenti clinici e radiologici vi prego gentilmente di rivalutare la vostra decisione." (Doc. 4)

-  certificato medico 15 dicembre 2005 firmato dal dr. __________, __________ e dal dr. __________, medico assistente della Clinica Ortopedica Universitaria __________, in cui gli specialisti si sono così espressi:

"  Beurteilung und Procedere

Zur weiteren Abklärung der Fussdeformitäten beidseits Durchführung einer CT-Diagnostik zur Beurteilung der ossären Verhältnisse der Rück-/Mittelfüsse beziehungsweise zum Ausschluss einer calcaneonaviculären Coalitio. Anschliessend Wiedervorstellung am 17.01.2006 in unserer Sprechstunde zum Festlegen des weiteren Procederes. Hinsichtlich des lumbovetrebralen Schmerzsyndroms empfehlen wir eine regelmässige physiotherapeutische Behandlung und bedarfsgerechte Analgetikatherapie. Von unserer Seite Ausstellung eines ärztlichen Zeugnis mit 100%iger Arbeitsunfähigkeit als Serviceangestellter vom 08.12.2005 bis 17.01.2006. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Patient als Serviceangestellter aufgrund der knöchernen Fehlstellung im Bereich beider Füsse (rechts stärker als links) keine 100% Arbeitsfähigkeit mehr erlangen wird." (Doc. 3)

-  certificato 24 gennaio 2006 sottoscritto dal dr. __________ della Clinica Ortopedica Universitaria __________, del seguente tenore:

"  (...)

Beurteilung und Procedere

Der Patient zeigt eine ausgeprägte Mittelfussproblematik rechts bei wahrscheinlicher stattgehabter Nekrose des Naviculare. Zusätzlich besteht eine bds. Tibialis posterior-Insuffizienz welche die Knick-/Senkfusskomponente erklärt. Therapeutisch kommen eine Versorgung mit einem orthopädischen Masschuh oder aber eine korrigierende Double-Arthrodese in Frage. Allerdings ist der Patient zum jetzigen Zeitpunkt für ein operatives Vorgehen nicht bereit. Auf jeden Fall kann festgehalten werden, dass er für eine körperlich anstrengende Arbeit als Serviceangestellter sicherlich nicht mehr arbeitsfähig ist.

Wie mit dem Hausarzt tel. am 20.1.2006 vereinbart werden wir die orthopädisch technische Schuhversorgung durchführen.

Nächste klinische Kontrolle in 3 Monaten." (Doc. 2)

Nelle sue annotazioni 27 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  Perizia ortopedica dr. __________ del 19.5.2005

Vedi nota del 28.11.2005 dr.ssa __________, SMR, in fase di opposizione

Decisione su opposizione del 30.11.2005

In fase di ricorso vengono presentati:

rapporto __________ del 24.1.2006:

diagnosi:    malformazione piede bilaterale destra >sinistra (valgo/piatto) in

                     -     probabile necrosi parziale del talo (dd. Iperplasia os navicolare a destra) con sublussazione a livello dell'articolazione talo-navicolare destra in presenza di insufficienza parziale della tibialis posterior a destra

                     sindrome lombovertebrale con artrosi facettaria L5/S1 bilateralmente

conclusioni inabile quale cameriere

rapporto dr. __________ del 13.2.2006:

limiti funzionali per la schiena: in modo ripetuto non sopra i 5 kg, occasionalmente 10 kg, per la schiena dovrebbe svolgere attività in posizione alternata seduto/eretto, fatto però impossibile in considerazione della problematica dei piedi

valutazione: dall'attuale documentazione medica non risulta una modifica di rilievo dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale dr. __________. Le diagnosi sono in pratica rimaste invariate, a livello dei piedi vengono riferiti dolori sotto sforzo come già in occasione della perizia ortopedica mentre a livello del rachide lombare vi sono le note alterazioni degenerative senza però presenza di sofferenza di tipo radicolare.

Le valutazioni circa la capacità lavorativa espresse dai medici __________ e da parte del Dr. __________ non concordano completamente con le indicazioni date dal Dr. __________. In considerazione del fatto che il dr. __________ ha espresso la sua valutazione circa la capacità lavorativa quale perito specialistico con pluriennale esperienza nel campo non vedo ragioni, in assenza di una modifica dello stato di salute dal momento dell'esecuzione della perizia, di discostarci dalle sue conclusioni." (Doc. VIII/bis)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve rilevare quanto segue.

                                         Nella sua valutazione peritale 19 maggio 2005 il dr. __________, dopo aver rilevato che “a livello fisico il paziente è limitato nel mantenere la posizione eretta per lunghi periodi”, che “il paziente non è più abile nell'attività di cameriere nella misura del 100%” e che “per un'attività confacente dove il paziente non sia costretto a stare in piedi per periodi eccessivamente lunghi, attività che non costringono il paziente a portare eccessivi pesi soprattutto su terreni sconnessi, il paziente potrebbe essere giudicato anche abile in misura completa”, rispondendo alla domanda “l’attività attuale è ancora praticabile?” ha inspiegabilmente indicato “sì”, nella misura di “4-5 ore al giorno”, con una diminuzione del rendimento “nelle limitazioni sopra descritte” (doc. AI 184+5, le sottolineature sono della redattrice).

                                         Dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato e in particolare dalle certificazioni 13 febbraio 2006 del dr. __________ (doc. 4), 15 dicembre 2005 (doc. 3) e 24 gennaio 2006 (doc. 2) degli specialisti della Clinica Ortopedica Universitaria __________, emerge chiaramente che l’assicurato, a causa delle sue patologie (sindrome lombo-spondilogena su discopatie e alterazioni degenerative articolari plurisegmentali; marcato retropiede valgo, avampiede addotto e piede piatto con predominanza a destra su probabile necrosi del talo con sublussazione nell’articolazione talonavicolare a destra con insufficienza parziale del tibialis posterior a destra), è da ritenere totalmente inabile nella sua precedente attività di cameriere. Quanto ad un’eventuale abilità lavorativa in altre attività, il dr. __________ ha poi rilevato che l’assicurato, a causa dei suoi problemi alla colonna lombare, potrebbe essere ritenuto parzialmente abile in un lavoro parzialmente seduto, parzialmente in piedi, mentre a causa delle sue patologie ad ambedue i piedi, non si può pretendere che egli svolga un impiego che necessiti di stare a lungo in piedi: fatte queste premesse, il dr. __________ è giunto alla conclusione che “non esiste nessuna attività lucrativa teoricamente proponibile al paziente, per quello anche la proposta di una reintegrazione professionale all'età di __________ mi sembra impossibile. Così (basandomi soprattutto sulla valutazione della Clinica Universitaria __________) il paziente mi sembra abbia diritto ad una rendita intera” (doc. 4).

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 30 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 13 febbraio 2006 del dr. __________ (che si rifà ai rapporti 15 dicembre 2005 e 24 gennaio 2006 degli specialisti della Clinica Ortopedica Universitaria __________) può essere preso in considerazione poiché quanto descritto si riferisce all’evoluzione (peggioramento) della situazione medica dell’assicurato a partire dalla primavera del 2003.

                                         Le diagnosi dello specialista curante (dr. __________) e degli specialisti della Clinica Ortopedica Universitaria __________ non contrastano con quanto ritenuto in sede peritale dal dr. __________, se non per quanto concerne la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di cameriere, inizialmente ritenuta dallo stesso dr. __________ del 100%, ma poi senza motivazioni stimata al 50%. Il perito, dr. __________, dopo aver correttamente rilevato che l’assicurato è limitato nel mantenere la posizione eretta per lunghi periodi – limitazione dunque che concerne senza dubbio la professione di cameriere, caratterizzata dal dover restare in posizione eretta per lunghi periodi – ed aver di conseguenza ritenuto che l’assicurato non è più abile nell’attività di cameriere al 100%, è caduto in contraddizione indicando che la precedente attività – cameriere appunto – è ancora praticabile, nella misura di 4-5 ore al giorno (doc. AI 18-5). Tale conclusione non può essere fatta propria da questo Tribunale, ritenuto che il perito ha chiaramente indicato che l’assicurato è totalmente inabile nella professione di cameriere, che i suoi limiti sono rappresentati dal dover mantenere per lunghi periodi la posizione eretta e che nel definire un’attività adeguata alle limitazioni funzionali dell’assicurato il dr. __________ ha espressamente ribadito che non debba trattarsi di un impiego in cui sia costretto a stare in piedi per periodi eccessivamente lunghi (doc. AI 18-6).

Visto quanto precede, questo TCA ritiene di dover dare maggior credito alle valutazioni specialistiche espresse in maniera approfondita e motivata dal dr. __________, dagli specialisti della Clinica Ortopedica Universitaria __________ e, almeno in un primo momento, dallo stesso perito, dr. __________. Di conseguenza, occorre ritenere che a partire dal mese di febbraio 2003 l’assicurato sia totalmente inabile nella sua precedente attività di cameriere, ma pienamente abile in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali, descritti nella perizia del dr. __________.

                               2.8.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione nella decisione 14 luglio 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di cameriere un reddito di fr. 51'943 (stato 2004), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 39'689 (stato 2004 con riduzione del 25%). L’amministrazione ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido risulta una perdita di guadagno del 24% (doc. AI 21).

                               2.9.   Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

                                         Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

                             2.10.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, __________ al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da febbraio 2003, una totale inabilità nella sua precedente professione di cameriere. Egli, per contro, sulla scorta della valutazione peritale del dr. __________ - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere la posizione eretta per periodi eccessivamente lunghi, nell’effettuare spostamenti su terreni sconnessi, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 25 kg, cfr. doc. AI 18 - è stato giudicato abile in misura del 100% in attività leggere adeguate in considerazione di suddette limitazioni.

                                         Professionalmente l’assicurato ha esercitato per oltre 40 anni l’attività cameriere, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intra-prendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno alla salute, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato __________ - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne).

                                         Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 30 novembre 2005 è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2004.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.255 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2006 32.2005.255 — Swissrulings