Raccomandata
Incarto n. 32.2005.253 cr/sc
Lugano 29 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RA 1, classe __________, precedentemente attiva quale teleoperatrice __________, nel mese di maggio 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da poliartrite reumatica (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 17 novembre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita a partire dal 1° giugno 2003 per un grado d’invalidità del 45% (doc. AI 29).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurata - con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 45%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse patologie, che la rendono inabile in misura totale (doc. AI 30) - con decisione su opposizione 18 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver chiesto al SAM una ulteriore presa di posizione, ha confermato che l’assicurata, dal punto di vista medico, è abile al 60% nell’attività di centralinista o di consulente presso un’agenzia di viaggi o un ente del turismo, mentre dal punto di vista economico, dal raffronto dei redditi, emerge un’incapacità al guadagno del 53%. Pertanto, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurata una mezza rendita per un grado d’invalidità del 53% a partire dal 1° giugno 2003 (doc. AI 55).
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Contestualmente, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente ella contesta la perizia del SAM, che la ritiene abile al 50% quale teleoperatrice e al 60% quale accompagnatrice turistica, rilevando che a causa delle sue patologie ella riscontra notevoli difficoltà motorie e non è in grado di lavorare. Ella ha in particolare rilevato quanto segue:
" (...)
L'assicurata dorme (si fa per dire...) da tre anni e mezzo con le stecche alle mani, le mani e le dita sono visibilmente e costantemente infiammate, la deambulazione è impedita dalla rigidità delle articolazioni alle ginocchia e alle caviglie che sottoposte a pressione cedono, i dolori alla schiena sono stati accertati dai medici e sono tali da costringere l'assicurata spesso a letto; l'intolleranza a certi medicamenti e i disturbi collaterali dovuti ad altre medicine provocano allergie, disturbi visivi, respiratori, nausea, affaticamento ....
In queste condizioni non si vede come si possa pretendere dall'assicurata la ripresa del suo lavoro al 50% (nessun conflitto con la __________ che anzi ha pazientato per oltre due anni in attesa che la sig.ra RI 1 riprendesse il lavoro) o che la signora RI 1 faccia la guida turistica al 60% munita di stampella (certi giorni sono due!) in queste condizioni di salute.
Se si ritenesse l'assicurata una simulante lo si dica a chiare lettere: in ogni caso una perizia giudiziale si rende necessaria per valutare lo stato di salute della ricorrente che i suoi medici curanti (professionisti stimati che la visitano regolarmente) non esitano a definire con un grado di incapacità lavorativa al 100% in qualsiasi attività.
5. Nel rapporto finale 8 novembre 2005 a firma __________ lo stesso Ufficio AI non sposa il parere del SAM.
L'attività di teleoperatrice non è più esigibile dall'assicurata poiché un rendimento ridotto del lavoro è escluso.
L'attività di accompagnatrice turistica é esclusa poiché questo lavoro sicuramente non permette di alternare la posizione seduta alla deambulazione.
Infine il sig. __________ avanza l'ipotesi che l'assicurata possa lavorare in qualità di consulente presso un'agenzia di viaggi o presso un ente turistico al 60%.
Anche in questo caso il quadro clinico esclude la possibilità di esercitare l'impiego.
Quale segretaria può permettersi pause frequenti, un rendimento ridotto a seguito dei dolori alle mani e l'alternanza della sedentarietà alla deambulazione solo per citare i dubbi più evidenti?
La necessità della perizia è confermata dalle conclusioni del sig. __________ che conclude
...., a meno che questa periodicità degli impedimenti causati dal danno alla salute sia oggettivata medicalmente (se effettivamente vi fossero dei periodi frequenti di totale inabilità non resterebbe altro che attribuire una rendita intera d'invalidità), ....
6. La decisione su opposizione dell'Ufficio AI non si fonda su dati medici aggiornati tant'é che gli stessi funzionari hanno smentito il parere del SAM.
L'ipotesi di lavorare quale consulente turistica (che cosa si intende al proposito? i licenziati della scuola di turismo, ... qualifica questa che la sig.ra RI 1 non ha) è solo un espediente per evitare di usare il termine di segretaria, professione questa già esclusa dai pareri medici agli atti.
La sig.ra RI 1 chiede di essere messa al beneficio di una rendita AI completa poiché il suo stato di salute fisico è tale da impedirle a volte pure i più semplici atti della vita.
7. RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
La situazione economica della signora RI 1 dopo oltre tre anni di malattia è difficile.
Ella ha sinora fatto fronte da sé alle innumerevoli procedure burocratiche e legali.
Questo non è più possibile trattandosi ora di rivolgersi all'ultima Corte Cantonale per gestire l'istruttoria e in sede di ricorso e replica la disamina giuridica e fattuale della fattispecie.
Il certificato municipale dichiarato conforme sarà prodotto non appena di ritorno dal Municipio di __________ a comprova delle difficoltà economiche della ricorrente impossibilitata a sopperire ai costi di causa e patrocinio.
L'odierno gravame non è destituito di fondamento; al contrario l'incarto AI è la riprova che il caso necessita di un esame approfondito e di una valutazione giuridica equidistante." (Doc. I)
1.4. In data 16 gennaio 2006 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. III).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici consegnati dall’assicurata all’amministrazione e che, a dire della ricorrente, non si troverebbero agli atti, sono presenti nell’incarto; quanto al certificato medico del dr. __________, prodotto in sede ricorsuale, lo stesso è stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale non ha evidenziato elementi di modifica dello stato di salute rispetto a quanto già valutato nella perizia SAM (doc. IV).
1.6. Con scritto 17 marzo 2006 la patrocinatrice dell’assicurata ha rilevato di aver sottoposto le annotazioni del dr. __________ ai medici curanti, i quali hanno contestato che non sia intervenuta nessuna modifica dello stato di salute della paziente, ribadendo al necessità di una perizia medica giudiziaria (doc. VI).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.
1.7. Pendente causa il TCA ha chiesto all’assicurata di produrre ulteriori documenti in relazione alla richiesta di AG (doc. VIII). In data 13 novembre 2006 l’assicurata ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. X).
1.8. Sempre pendente causa il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’assicurata chiarimenti in merito al rapporto 8 settembre 2005 del dr. __________, incompleto in quanto privo di un formulario citato nello stesso rapporto come “allegato”.
Con scritto 24 novembre 2006 l’avv. RA 1 ha precisato che il rapporto in questione è stato inviato dal dr. __________ al __________ di __________, trasmettendo il formulario allegato mancante (doc. XI).
Tale scritto e i relativi allegati sono stati trasmessi all’am-ministrazione (doc. XII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità superiore alla mezza rendita accordatale dall’amministrazione.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel dettagliato referto 27 agosto 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto reumatologico del dr. __________ e consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “fibromialgia; artrite reumatoide sieronegativa in trattamento di base con MTX 10 mg e Plaquenil 200 mg; sindrome lombovertebrale di tipo cronico nell’ambito della problematica fibromialgica e su alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa del passaggio lombosacrale, nonché alterazioni degenerative già assai rilevanti con osteocondrosi e spondilosi a livello soprattutto dei segmenti L3-L4 e L4-L5” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche; sindrome del tunnel carpale di entità da media a grave a destra, media a sinistra; iperuricemia; ipercolesterolemia; diminuzione del TSH basale da ricontrollare nel tempo; cefalea tensiva; ITA da ricontrollare; epigastralgia; stato da escissione di dotto galattoforo (1.2000) al seno sinistro” (doc. AI 23-10).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività di teleoperatrice presso la __________. In un'attività lavorativa più adatta, come quella precedentemente svolta nel campo del turismo e quale accompagnatrice turistica, l'A. presenta una capacità lavorativa nella misura del 60%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia predominante in questo caso risulta essere quella reumatologica, con la presenza, in primo piano, di una fibromialgia e di un'artrite reumatoide sieronegativa in trattamento di base con MTX e Plaquenil. Sono pure evidenti una sindrome lombovertebrale nell'ambito di alterazioni degenerative, con osteocondrosi e spondilosi a livello L3-L4 ed L4-L5 nell'ambito pure della problematica fibromialgica.
La patologia reumatologica inficia la capacità lavorativa nella misura del 50% nell'attività finora svolta di teleoperatrice. In un'attività lavorativa più leggera (vedi limitazioni poste dal reumatologo), come quella precedentemente svolta dall'A. di accompagnatrice turistica, l'A. presenta una capacità lavorativa del 60%.
La patologia neurologica e quella psichiatrica non inficiano la capacità lavorativa dell'A.
Facciamo notare come l'A. presenti un'elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. Tale diagnosi rende la prognosi incerta in considerazione del guadagno secondario che l'A. ricava dalla malattia, favorito pure dalla precarietà del lavoro presso la __________.
Si può presumere che l'A. abbia presentato un’incapacità lavorativa al 100% dal 12.06.2002 per sei mesi ca. nel periodo iniziale della malattia. Successivamente dal 1.12.2002 in avanti l'incapacità lavorativa é quella descritta al capitolo 7.
La prognosi della forma di artrite reumatoide é da considerare molto benigna, mentre la presenza della fibromialgia e della diagnosi psichiatrica rendono la prognosi incerta.
Per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale sconsigliamo l'intervento chirurgico proposto dal neurologo in quanto i pazienti fibromialgici dovrebbero, per principio, essere sottoposti ad interventi solo in casi di vera necessità. Dal momento che, come ha ribadito il neurologo, l'intervento non migliorerà la capacità lavorativa riteniamo che tale intervento sia da evitare.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l'A., che ha formazione linguistica e professionale buona, possa essere reintegrata in un'attività confacente nella misura del 60% senza essere riformata.
In particolare nell'attività di accompagnatrice turistica l'A. potrebbe lavorare nella misura del 60%, mentre nell'attività finora svolta la capacità lavorativa residua é del 50%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 23-12+13)
L’Amministrazione, ritenendo l’assicurata ancora abile al 60% in attività adeguate quale quella di accompagnatrice turistica e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 17 novembre 2004 aveva quindi attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° giugno 2003.
Nel formulario “perizia medica particolareggiata” compilato in data 22 gennaio 2005 il dr. __________, FMH in medicina interna, ha criticato il grado di inabilità lavorativa del 40% stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata, ritenendo l’assicurata totalmente inabile sia nella precedente attività, sia in qualunque altra professione a causa della sua poliartralgia. Il dr. __________ ha in particolare rilevato che l’assicurata non può lavorare davanti ad uno schermo, non è autonoma nell’esercizio della sua attività professionale né sul posto di lavoro, né al domicilio. Quali limiti funzionali egli ha evidenziato la difficoltà di camminare liberamente e senza dolori e i problemi alle mani, colpite da pesantezza, insensibilità, dolori e che non possono compiere movimenti fini (doc. AI 41).
Constatato che nella sua opposizione l’assicurata ha fortemente criticato la valutazione del SAM relativa ad una sua capacità lavorativa del 50% quale teleoperatrice e del 60% quale accompagnatrice turistica, attività entrambe a suo parere improponibili a causa delle sue patologie che limitano fortemente i suoi movimenti e la possibilità di restare seduta per lungo tempo davanti ad un PC, l’amministrazione ha chiesto ai periti del SAM di precisare se al momento del loro giudizio essi erano a conoscenza delle mansioni esatte svolte dall’assicurata nella sua precedente professione di teleoperatrice (con necessità di rimanere seduta a digitare il più velocemente possibile sui tasti del computer) e di quelle necessarie per svolgere l’attività di accompagnatrice turistica (con necessità di spostarsi regolarmente a piedi) (doc. AI 46).
Con scritto 7 luglio 2005 la dr.ssa __________ del SAM ha risposto:
" (...)
Ho preso visione dell'opposizione inoltrata il 09.12.2004 dall'A..
Ricordo che l'A. presenta un'incapacità lavorativa per la problematica reumatologica, con in primo piano la diagnosi di fibromialgia, mentre dal punto di vista psichiatrico è stata evidenziata un'elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche.
L'artrite reumatoide sieronegativa in trattamento di base con Methotrexat e Plaquenil e la sindrome lombovertebrale di tipo cronico nell'ambito della problematica fibromialgica su alterazioni statiche è in secondo piano, rispetto alla fibromialgia. Pertanto, dobbiamo riconoscere come l'espressione del sintomo da parte dell'A. venga influenzata dalla patologia psichiatrica.
Come risulta dal rapporto del nostro consulente psichiatra, dr. __________, il discorso dell'A. è caratterizzato dalla presenza di un pensiero concreto con scarse capacita introspettive e con difficoltà nell'elaborazione dei conflitti interpersonali (per esempio quello recente latente con la __________). Vi é una tendenza alla polarizzazione del pensiero sul proprio funzionamento fisico ed i propri disturbi somatici. È assente una consapevolezza dell'associazione tra l'aggravamento dei disturbi algici suddescritti, e la presenza di latenti conflitti interni ed interpersonali in ambito professionale. Per questo motivo il nostro consulente psichiatra aveva posto la diagnosi di elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche, con la tendenza da parte dell'A. ad utilizzare e a manifestare il proprio disagio psichico sottoforma di sintomi fisici. Questi ultimi però, vengono sì amplificati dall'A. come espressione del proprio malessere, ma oggettivamente non trovano riscontro all'esame clinico, come ben descritto pure dal nostro consulente dr. __________.
Agli atti vi é la presa di posizione da parte del reumatologo curante dr. __________, che il 02.04.2004 segnalava di aver proposto all'A. l'opzione di un'eventuale reinserimento professionale in un'attività adatta per esempio nel ramo del turismo, conoscendo quest'ultima cinque lingue o in professioni analoghe, ritenendo che il lavoro costante alla tastiera del PC non fosse al momento ideale.
La nostra valutazione di incapacità lavorativa nella misura del 50% nell'attività attuale di teleoperatrice, tiene appunto conto della necessità di maggiori pause nello svolgimento del lavoro. Eravamo perfettamente in chiaro sull'attività lavorativa svolta dell'A.. L'attività di operatrice turistica può essere esercitata dall'A. nella misura del 60%. II fatto che l'A. utilizzi una o due stampelle, non trova un riscontro organico oggettivo.
L'A. dovrebbe beneficiare di una presa a carico psichiatrica, alfine, come già descritto nella perizia, di stimolare un'elaborazione/consapevolezza maggiore del proprio funzionamento psichico nell'ottica di cogliere anche il senso del contesto psichico, sul quale sono comparsi i disturbi somatici, sui quali l'A. si è bloccata, come ha ben descritto il nostro consulente psichiatra dr. __________. Questo limiterebbe pure la tendenza regressiva, peraltro già in atto.
Nello sviluppo e nel mantenimento della sintomatologia dell'A, hanno giocato sicuramente un ruolo importante alcuni fattori psicosociali, quali l'insicurezza del posto di lavoro, i conflitti in ambito professionale e l'età anagrafica che rende difficile la ricerca di un nuovo impiego.
In base all'esposizione delle lamentele all'esame clinico nostro e dei vari consulti presso il SAM, non troviamo elementi tali che possano giustificare una diversa valutazione clinica e quindi della capacità lavorativa dell'A.." (Doc. AI 47-1+2)
Nel suo rapporto finale 8 novembre 2005 il consulente IP - dopo aver rilevato che a suo parere e contrariamente a quanto ritenuto in sede medica, sia l’attività di teleoperatrice, sia quella di accompagnatrice non possono essere ritenute esigibili a causa delle patologie dell’assicurata, mentre esigibile sarebbe l’impiego quale centralinista/ricezionista o quale consulente presso un’agenzia di viaggi o presso un ente del turismo, attività entrambe rispettose delle limitazioni funzionali dell’assicurata – ha rilevato che in occasione del colloquio 20 ottobre 2005 l’assicurata ha centrato la discussione sugli aspetti medici, ribadendo che a causa delle sue patologie ella non può svolgere nessun tipo di attività, ritenuto che i suoi problemi si manifestano periodicamente ad intensità diverse, con periodi in cui è obbligata a trascorrere la sua giornata a letto e altri in cui va meglio ed ella potrebbe tollerare un’attività lavorativa a tempo parziale (doc. AI 50-3). Il consulente è quindi giunto alla conclusione che l’assicurata sia da ritenere medicalmente abile al 60% in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, a meno che la periodicità degli impedimenti causati dal danno alla salute invocati dall’assicurata sia oggettivata medicalmente, nel qual caso, in presenza di frequenti periodi di totale inabilità lavorativa, non resterebbe che attribuire una rendita intera d’invalidità (doc. AI 50-3).
Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato che l’assicurata deve essere ritenuta abile al 50% quale teleoperatrice e al 60% in attività adeguate quale quella di accompagnatrice turistica, giungendo alla conclusione, dopo nuovo raffronto dei redditi, di un grado di invalidità del 53% con diritto dell’assicurata ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° giugno 2003.
In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato tale decisione, che le attribuisce una mezza rendita, rilevando che il suo stato di salute le impedisce di svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale. Ella ha prodotto a comprova della sua totale inabilità lavorativa, il certificato medico 19 ottobre 2005 del dr. __________, che attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 12 giugno 2002 in poi, senza specificazioni e motivazioni (doc. C). Ella ha pure trasmesso il certificato medico 9 settembre 2005 del dr. __________, redatto in tedesco, in cui lo specialista riconferma le diagnosi già esposte nel suo precedente rapporto 2 aprile 2004, osservando:
" (...)
5: Jetzige Beschwerden:
Schmerzen im Bereiche der Handgelenke und der Fingergelenke, häufig Parästhesien (Karpaltunnelsyndrom beidseits). Interkurrente Schwellung des linken oberen Sprunggelenkes, der Hand, Fingergelenke und Knie im Rahmen der Polyarthritis. Morgensteifigkeit 45-60 Min.
Schmerzen im gesamten Bewegungsapparat, zum teil fibromyalgischer Genese.
Besondere Schmerzausstrahlung ins linke Bein.
Zur Zeit hat die Basisbehandlung der Arthritis zu einer Besserung der Synovitiden geführt, jedoch bleiben die Polyartralgien und die fibromyalgischen Schmerzen sowie die Ausstralungsschmerzen (nicht radikulär) ins linke Bein.
6: Funktionseinschränkungen:
Mittelmässigen Reduktion der Beweglichkeit der Lendenwirbelsäüle. Druckschmerzhaftigkeit der Fibromyalgie-Punkte und der Handund Fingergelenke PIP>DIP. Aktuell keine sicheren Synovitiden. Die Schmerzen sind mit einer Ausgeprägten Müdigkeit verbunden.
7: Krankheitsvorgeschichte:
Entzündliche Rheumaerkrankung seit 06/2002 mit diffuser Steifigkeit und Schwellung der Knie, Handgelenke und Hände.
Am 25.05.2002 Sturz mit OSG-Prellung links.
Wegen einer indifferenzierten Polyarthritis wurde die Patientin mit Steroiden und Methotrexate behandelt (siehe Diagnose).
Aufgrund einer Hepatopathie, Reduktion der MTX Therapie und Stopp im 12/2003 wegen Herpes Zoster. Im 01/2004 neu MTX mit Plaquenil, ab 01/2005 MTX und Arava. Eine Behandlung mit Salazopyrin (07/2003) war nicht toleriert.
Wiederholte intraartikuläre Steroidinjektionen.
8: Bisherige und derzeitige Therapie:
Siehe Diagnose.
Aktuell:
MTX 10mg s.c / Woche
Folsäüre 5mg p.o 2xWoche
Arava 10mg Montag, Mittwoch und Samstag
Atenolol Mepha 50mg 1-0-0
Cimifemin 1-0-0
Celebrex/Dafalgan bei Bedarf
Tryptizol 10mg 0-0-1/2 für eine Woche dann 0-0-1 (neu)
10: Untersuchungsbefunde:
Gewicht: 73,6 Kg
Grösse: 155 cm
RR: 135/85 mmHg
Aktuell keine Synovitiden aber Druckschmerzhaftigkeit der Handgelenke und Fingergelenke.
Reduktion der LWS Beweglichkeit (Schober 10/12). Schmerzhaftigkeit der Fibromyalgie-Punkte (18/18). Keine radikulären Ausfälle i.B. der unteren Extremitäten.
11: Wichtige medizinisch-technische Befunde:
Siehe Beilage (Laborbefunde, Radiologiebefunde).
Punkt 12-17: siehe Formular.
18: Besserung der Leistungsfähigkeit: praktisch schwierig zu erzielen. Assoziiertes chronisches Schmerzsyndrom im Rahmen der Fibromyalgie." (Doc. B)
Nel formulario allegato il dr. __________ ha indicato che l’assicurata è in sua cura dal 1° aprile 2004 e che ella è inabile al lavoro al 100% dal 12 giugno 2002, come attestato dal dr. __________ (doc. XI 3).
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 31 gennaio 2006 si è così espresso:
" Professione: teleoperatrice __________
SAM 7.2004:
diagnosi: fibromialgia
artrite reumatoide sieronegativa in trattamento di base con MTX 10 mg e Plaquenil 200 mg
sindrome lombovertebrale di tipo cronico nell'ambito della problematica fibromialgica e su alterazioni statiche con scoliosi sinistro-convessa del passaggio lombosacrale, nonché alterazioni degenerative già assai rilevanti con osteocondrosi e spondilosi a livello soprattutto dei segmenti L3/4 e L4/5
elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
sindrome del tunnel carpale di entità da media a grave a destra, media a sinistra
iperuricemia
ipercolesterolemia
TSH diminuito
Cefalea tensiva
ITA da controllare
Epigastralgie
Stato dopo escissione di dotto galattoforo 1.2000 seno sinistro
Valutazione: impedimento del 50% in attività abituale dal punto di vista reumatologico, impedimento del 40% in attività adatta
Inizio IL: 6.2002, da 12.2002 stato invariato
Decisione UAI del 28.10.2004: grado invalidità 45% dal 1.6.2003
Decisione su opposizione del 18.11.2005: grado invalidità 53% dopo nuovo confronto redditi.
In fase di ricorso viene allegato un rapporto medico in tedesco del dr. __________, reumatologo curante, del 8.9.2005. Da questo rapporto risulta che il trattamento di base con Methotrexat e Plaquenil è stato sostituito da un trattamento con Methotrexat e Arava da 1.2005 (si tratta di una modifica del trattamento di base con la somministrazione di un medicamento più nuovo (Arava) senza conseguenze particolari per quanto concerne eventuali effetti collaterali con influsso sulla capacità lavorativa). Dal rapporto risulta l'assenza di sinovite attiva attualmente (ossia infiammazione articolare) con prevalenza di una sintomatologia di tipo fibromialgico. In particolare questo rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia SAM." (Doc. IV/bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insie-me dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 27 agosto 2004 e le successive precisazioni 7 luglio 2005 in risposta ai quesiti dell’amministrazione, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:
" (…)
4.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle eu égard également aux critères déterminants précités (consid. 4.2.2 supra) que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)”
Nel caso di specie l’Ufficio AI, constatata un’importante polipatologia, con in particolare in primo piano una patologia fibromialgica importante, unita ad una artrite reumatoide, ha correttamente sottoposto l’assicurata ad una visita pluridisciplinare presso il SAM, comprendente un consulto psichiatrico, uno neurologico ed uno reumatologico. In tale ambito è stato correttamente valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico e quello reumatologico, con la conclusione che l’assicurata è da considerare abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di teleoperatrice, mentre in un’attività lavorativa maggiormente adatta ai suoi limiti funzionali, come quella precedentemente svolta nel campo del turismo e quale accompagnatrice turistica, ella è abile al 60% (doc. AI 23-12). I periti hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni peritali “la patologia predominante è quella reumatologica con la presenza in primo piano di una fibromialgia e di un’artrite reumatoide sieronegativa in trattamento di base. Sono pure evidenti una sindrome lombovertebrale nell’ambito di alterazioni degenerative, con osteocondrosi e spondilosi a livello L3-L4 e L4-L5 nell’ambito pure della problematica fibromialgica. La patologia reumatologica inficia la capacità lavorativa nella misura del 50% nell’attività finora svolta di teleoperatrice. In un’attività lavorativa più leggera (vedi limitazioni poste dal reumatologo), come quella precedentemente svolta dall’assicurata di accompagnatrice turistica, ella presenta una capacità lavorativa del 60%. La patologia neurologica e quella psichiatrica non inficiano la capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. AI 23-12). I periti hanno inoltre tenuto a precisare che l’assicurata presenta “un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. Tale diagnosi rende la prognosi incerta in considerazione del guadagno secondario che l’assicurata ricava dalla malattia, favorito pure dalla precarietà del lavoro presso la __________”, aggiungendo che “la prognosi della forma di artrite reumatoide è da considerare molto benigna, mentre la presenza della fibromialgia e della diagnosi psichiatrica rendono la prognosi incerta” (doc. AI 23-13). Essi hanno dunque concluso che l’assicurata, che ha una formazione linguistica e professionale buona, possa essere reintegrata in un’attività confacente nella misura del 60% senza essere riformata, indicando che nell’attività di accompagnatrice turistica ella potrebbe lavorare nella misura del 60%, mentre nell’attività svolta di teleoperatrice la sua capacità di lavoro residua è del 50% (doc. AI 23-13).
Quanto alle limitazioni funzionali, nel suo consulto 26 luglio 2004 il dr. __________ ha rilevato che dall’esame clinico si osserva “per quanto riguarda le problematiche infiammatorie, un residuo di tenosinovite a livello dell’estensore del carpo a sinistra. Non vi sono sinoviti articolari né a livello delle mani, né a livello dei piedi, né a livello delle ginocchia. Nessun versamento evidenziato. Vi sono invece dei dolori non solo articolari, ma anche periarticolari più inquadrabili nell’ambito di una problematica fibromialgica, che non nel quadro di un’artrite reumatoide. La paziente presenta inoltre dei dolori a livello della colonna lombare nell’ambito fibromialgico, ma anche su delle alterazioni statiche, con una scoliosi sinistro convessa e delle alterazioni degenerative a carattere osteocondrosico e spondilosico ai segmenti L3/L4 e L4/L5 già abbastanza avanzati.” Il perito ha poi aggiunto che “le indagini radiologiche da me effettuate a livello delle mani ed a livello dei piedi non mostrano alterazioni di tipo significativo a carattere erosivo infiammatorio. L’evoluzione quindi di questa forma di artrite reumatoide è comunque da considerare molto benigna. Tenendo in considerazione i valori di laboratorio con una VES di 8 mm nella prima ora e la mancanza di reperti clinici si può ritenere questa forma di artrite in una fase di remissione” (doc. AI 23-21).
Il dr. __________ ha quindi concluso che, tenendo in considerazione gli aspetti medici, dal punto di vista reumatologico nell’attività professionale antecedentemente svolta, l’assi-curata presenta al massimo un’incapacità lavorativa del 50%; per quanto riguarda invece “un’attività lavorativa professionale in cui la paziente può rimanere piuttosto seduta, alternare questa posizione alla deambulazione, non debba lavorare in modo continuo al computer ed in posizioni eventualmente non ergonomiche per la spalla e le braccia e non debba sottoporre le articolazioni delle dita delle mani a movimenti ripetitivi e uso della forza, vi potrebbe essere una capacità lavorativa superiore. Penso qui ad un’attività professionale eventualmente nel campo dell’hoteleria e del turismo. In questo ambito l’incapacità lavorativa potrebbe raggiungere al massimo il 40%” (doc. AI 23-22+23).
L’assicurata ha criticato il consulto reumatologico del dr. __________ – perizia reumatologica sulla quale si fonda la valutazione del SAM, essendo la problematica psichiatrica e quella neurologica di poca importanza - che a suo dire avrebbe svolto una visita di soli quindici minuti, sommaria e poco approfondita, giungendo a conclusioni impraticabili in merito ad una ripresa, al 50%, dell’attività svolta in precedenza. L’assicurata ha ribadito di non poter più svolgere la precedente attività di teleoperatrice per le informazioni internazionali, impiego che presuppone di dover stare a lungo seduti davanti ad un PC, digitando velocemente sulla tastiera e fornendo in breve tempo l’indicazione richiesta, a pagamento, dal cliente. Ella ha quindi chiesto che le venga riconosciuta una totale inabilità lavorativa, così come attestato dal dr. __________ in diversi certificati medici.
A fronte delle critiche dell’assicurata mirate alle conclusioni della perizia SAM, in particolare per quanto riguarda una sua presunta abilità lavorativa del 50% nella precedente professione di teleoperatrice e del 60% quale accompagnatrice turistica, i periti del SAM, interpellati dall’Ufficio AI, hanno rilevato che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa dovuta alla problematica reumatologica, con in primo piano la diagnosi di fibromialgia. Essi hanno osservato che l’assicurata ha la tendenza a polarizzare il pensiero sul proprio funzionamento fisico ed i propri disturbi somatici, amplificando i sintomi fisici come espressione del proprio malessere ma senza che gli stessi trovino un riscontro oggettivo all’esame clinico (doc. AI 47-1). I periti hanno indicato che la loro valutazione di un’abilità del 50% nella precedente attività di teleoperatrice è stata fornita ben conoscendo il genere di attività dell’assicurata, tenendo conto della sua necessità di avere maggiori pause nello svolgimento del lavoro (doc. AI 47-2). Essi hanno anche ribadito il grado di abilità del 60% dell’assicurata quale operatrice turistica, precisando che il fatto che ella utilizzi una o due stampelle, come da lei invocato, non trova un riscontro organico oggettivo (doc. AI 47-2).
Questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM, che attesta sì una inabilità lavorativa del 50% dell’assicurata nella precedente attività di teleoperatrice, ma che ritiene la stessa abile al 60% in un’attività adeguata nell’ambito del turismo, rispettosa dei suoi limiti funzionali espressi dal perito reumatologo. Questa valutazione specialistica, approfondita e motivata, non è stata contraddetta da altri certificati da parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia reumatologica. L’assicurata non ha infatti prodotto nuova documentazione medica che certifichi una patologia reumatologica maggiormente invalidante. Ella ha unicamente trasmesso uno stringato certificato medico 19 ottobre 2005, redatto dal curante dr. __________, nel quale il medico attesta un’inabilità lavorativa totale dell’assicurata dal 12 giugno 2002 al 18 ottobre 2005 e dal 19 ottobre 2005 in poi, senza tuttavia specificare i motivi di tale attestazione e senza apportare ulteriori motivazioni (doc. C) e una lista dei medicamenti da lei assunti stilata dall’assicurata stessa (doc. D). Tali attestazioni non sono in grado di sovvertire quanto valutato in maniera approfondita e motivata in sede peritale dal SAM.
Anche il rapporto medico 8 settembre 2005 del dr. __________, reumatologo curante, non è in grado di mettere in discussione le conclusioni peritali del SAM, dato che lo stesso, come rilevato dal dr. __________ (doc. IV bis), evidenzia un cambiamento del trattamento di base con la somministrazione di un medicamento più nuovo, senza conseguenze particolari per quanto concerne eventuali effetti collaterali con influsso sulla capacità lavorativa e indica l'assenza di sinovite attiva (ossia di infiammazione articolare) con prevalenza di una sintomatologia di tipo fibromialgico. Tale rapporto non evidenzia quindi una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia SAM.
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM e delle specificazioni peritali 7 luglio 2005, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di teleoperatrice e inabile al lavoro al 40% in attività del settore turistico adeguate alle sue limitazioni funzionali.
2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto finale 8 novembre 2005 - in cui ha ritenuto l’assicurata, come verrà esposto di seguito, ancora abile al 60% nell’attività di centralinista/ricezionista o di consulente presso un’agenzia di viaggi o presso un ente del turismo (doc. AI 50) – ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 53%.
Il consulente IP nel suo rapporto finale 8 novembre 2005 ha criticato le conclusioni del SAM relative ad una residua capacità lavorativa del 50%, rispettivamente del 60%, nella professione di teleoperatrice, rispettivamente quale operatrice turistica. Egli ha infatti rilevato di aver contattato il consulente delle risorse umane del precedente datore di lavoro, il quale ha spiegato che l’attività dell’assicurata consisteva nel dare informazioni ai clienti su numeri telefonici internazionali: per svolgere tale ruolo, ella doveva stare seduta davanti al PC per effettuare la ricerca dei numeri telefonici richiesti dai clienti, doveva avere una buona conoscenza a livello linguistico e una certa rapidità di esecuzione, dato che uno degli obbiettivi aziendali era quello di rispondere rapidamente al cliente. Per queste ragioni, il consulente del datore di lavoro ha rilevato che una attività a tempo parziale sarebbe fattibile, mentre non sarebbe assolutamente possibile un’attività a rendimento ridotto. Sulla base di tali spiegazioni, il consulente IP ha ritenuto che la precedente attività lavorativa dell’assicurata quale teleoperatrice presso __________ non è più esigibile (doc. AI 50-1).
Per quanto concerne l’abilità del 60% in attività adeguate quale quella di accompagnatrice turistica, il consulente IP ha ritenuto non esigibile l’attività di accompagnatrice-guida turistica, dato che secondo il parere del perito reumatologo è esigibile un’attività in cui l’assicurata possa rimanere piuttosto seduta e possa alternare tale posizione alla deambulazione: l’attività di accompagnatrice turistica, che presuppone continui spostamenti, non può quindi essere ritenuta un’attività adeguata alle limitazioni funzionali dell’assicurata (doc. AI 50-2).
Conformemente a quanto stabilito dal SAM in merito ad un’abilità lavorativa dell’assicurata del 60% nel ramo del turismo, il consulente IP ha rilevato di ritenere corretto considerare che la capacità lavorativa descritta medicalmente sia sfruttabile in attività quali quella di centralinista/ricezionista o quella di consulente presso un’agenzia di viaggi o presso un ente del turismo, attività nelle quali l’assicurata potrebbe sfruttare le sue conoscenze linguistiche, la sua esperienza di hostess e accompagnatrice turistica e l’esperienza di teleoperatrice avuta presso __________ (utilizzo del PC e pratica a livello di gestione delle telefonate). Il consulente al riguardo ha indicato di avere contattato due tra le principali agenzie di viaggio del cantone, dalle quali ha appreso che per praticare tale attività è in teoria richiesta una formazione commerciale, che però non è indispensabile, dato che importanti sono pure l’esperienza professionale o eventuali formazioni in ambito turistico; che in teoria non vi è un’età massima al di sopra della quale l’assunzione in tale ambito non viene effettuata; che il minimo salariale ammonta a fr. 3'600 mensili (doc. AI 50-2).
La ricorrente non ha contestato il reddito da valido e quello da invalido stabilito dall’amministrazione, ma ha criticato la valutazione del SAM relativa ad una sua capacità lavorativa del 50% nella precedente professione di teleoperatrice e del 60% quale accompagnatrice turistica, a causa dei suoi problemi di salute. Ella ha pure contestato l’ipotesi del consulente IP di una sua abilità lavorativa del 60% quale centralinista/ricezionista e consulente presso un’agenzia di viaggi o presso un ente del turismo, rilevando che il suo quadro clinico le impedisce di esercitare tali attività e ponendosi la domanda “quale segretaria può permettersi pause frequenti, un rendimento ridotto a seguito dei dolori alle mani e l’alternanza della sedentarietà alla deambulazione solo per citare i dubbi più evidenti?”. Ella ha pure chiesto che cosa si intenda per consulente turistica, rilevando di non avere la qualifica di licenziata della scuola del turismo e di non potere svolgere l’attività di segretaria (doc. I).
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
Inoltre, quanto alla critica mossa dall’assicurata circa la possibilità di lavorare quale consulente turistica indicata dall’amministrazione quale attività adeguata ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che il consulente IP ha a giusta ragione ritenuto inesigibile, in ragione delle limitazioni reumatologiche, l’attività di accompagnatrice turistica, rilevando che “secondo il parere del perito reumatologo esigibile è un’attività in cui l’assicurata possa rimanere piuttosto seduta e possa alternare questa posizione alla deambulazione. Una guida turistica è praticamente sempre in movimento e di sicuro non può permettersi di rimanere piuttosto seduta, motivo per il quale a mio modo di vedere tale attività non è più esigibile” (doc. AI 50-2). Il consulente IP ha però altrettanto motivatamente spiegato che tenuto conto delle limitazioni funzionali dell’assicurata, ella è in grado di sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa del 60% nell’attività di centralinista/ricezionista e in quella di consulente presso un’agenzia di viaggi o presso un ente del turismo, attività nelle quali potrebbe far valere le sue conoscenze linguistiche, la sua esperienza quale hostess e accompagnatrice turistica e la sua esperienza maturata presso __________ nell’utilizzo del PC e nella gestione delle telefonate. Il consulente IP ha pure potuto accertare, contattando due fra le principali agenzie di viaggio attive in Ticino, che per praticare tale attività è in teoria richiesta una formazione a livello commerciale, ma che essa non è indispensabile, risultando importanti anche l’esperienza professionale o eventuali formazioni in ambito turistico (doc. AI 50-2).
Va ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
A mente del TCA, nel caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di centralinista/ricezionista o quella di consulente presso un’agenzia di viaggi o un ente del turismo prive di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che la ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori del turismo.
Al fine di determinare l’incapacità al guadagno occorre porre in confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale teleoperatrice presso __________ (reddito da valido) con quello risultante dalle attività adeguate al suo stato di salute (reddito da invalido).
L’amministrazione partendo da un reddito da valido di 63'263 (riferito al 2003) e di un reddito da invalido di fr. 30'540 (2005), calcolato facendo una media tra quanto l’assicurata potrebbe guadagnare da subito quale centralinista/ricezionista, pari a fr. 55'000 annui (salario corrispondente a quanto guadagnato da un impiegato di commercio con qualche anno di esperienza, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni salariali della Società svizzera degli impiegati di commercio) e quanto guadagnerebbe quale consulente presso un’agenzia di viaggi, pari a fr. 46'800 annui, ha stabilito un grado d'invalidità del 51.73% (doc. AI 50-2).
Rilevato che il reddito da valida era riferito al 2003, l’amministrazione, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, ha proceduto all’aggiornamento al 2005: ritenuto un reddito da valida di fr. 64'487 e un reddito da invalida di fr. 30'540, il tasso d’invalidità è stato fissato al 53% (doc. AI 53). L’assicurata non ha contestato tali redditi. Ella ha quindi diritto ad una mezza rendita AI, così come deciso dall’amministrazione.
Anche volendo ritenere, per ipotesi, come proposto dalla ricorrente, che ella non possa esercitare le professioni ritenute dal consulente IP, va comunque segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’amministrazione, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, al 60%, nonostante le sue diverse patologie, tenuto conto dei limiti stabiliti dal perito reumatologo (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Ora, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica – la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'893.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 4'058.45 mensili oppure a fr. 48'701.-- per l'intero anno (fr. 4'058.45 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 49’238.--.
Partendo quindi da un reddito da invalida di fr. 49’238, calcolato sulla base delle statistiche RSS e tenuto conto di una capacità di lavoro residua del 60%, si giunge ad un reddito da invalida di fr. 29'543. Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 64'487 e il reddito da invalida secondo le statistiche RSS di fr. 29'543 si ottiene un grado d'invalidità del 54.18%, arrotondato al 54%, percentuale che apre in ogni caso il diritto ad una mezza rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.
2.10. L’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia medica e attitudinale volta a determinare i suoi danni fisici e alla salute e gli impedimenti provocati da tali danni.
Questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurata, sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurata non può quindi essere accolta.
2.11. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (doc. I).
2.11.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86 pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).
a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria, Lag, entrata in vigore il 26 luglio 2002).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia(cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag).
Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 157 p. 491).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.11.2. In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" 4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.
4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.11.3. In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurata è nubile e vive da sola (doc. III).
Emerge pure che l’assicurata percepisce una rendita AI di fr. 1'023 mensili, una rendita LPP pari a fr. 901.40 mensili e una prestazione complementare di fr. 362 mensili, per delle entrate finanziarie complessive di fr. 2'286.40/mese.
L’assicurata ha dichiarato una sostanza di fr. 23'000 (conto postale) ed un’autovettura __________ (cfr. allegati al certificato municipale).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base mensile per persone sole.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Vi sono inoltre da computare il canone di locazione mensile di fr. 820 più fr. 1'100.25 all’anno di riscaldamento e spese accessorie, le imposte federale, cantonale e comunale (fr. 229/mese; cfr. doc. E2eE 5), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2’240.70. Non va invece computato il premio afferente all'assicurazione contro le malattie pari a fr. 351.40 mensili, per il quale l’assicurata beneficia del sussidio. Va invece rilevato che le assicurazioni non obbligatorie (per es. le assicurazioni private LCA), sono prese in considerazione solo in casi particolari, segnatamente quando non è possibile esigere che l’assicurato rescinda il contratto (ad esempio in caso di assicurati anziani, affetti da malattie croniche, cfr. AJP/PJA 2002 p. 644-661). In concreto non ci sono motivi per prendere in considerazione i premi delle assicurazioni complementari. Da notare, comunque, che per i motivi che verranno esposti di seguito, anche volendo prendere in considerazione l’importo di fr. 24.90 mensili relativo all’assicurazione LCA (doc. E6) l’assicurata non avrebbe comunque diritto all’ottenimento dell'assistenza giudiziaria non potendo essere considerata indigente.
Ora, aggiungendo all'importo di base di fr. 1’100 il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe, nel primo caso, un ammanco di fr. 119 al mese e, nel secondo, un disavanzo di fr. 229 al mese.
Poiché l’assicurata dispone di sostanza per fr. 23'000, la richiedente non è indigente, in quanto con questi beni (cfr. STFA non pubbl. succitata p.3/consid. 2), può far fronte sia all’ammanco mensile che alle spese derivanti dalla presente procedura.
Inoltre, considerata in concreto la possibilità per l’istante di saldare ratealmente le spese d’avvocato e stante la gratuità della procedura ricorsuale in materia (DTF 109 Ia 9), alla ricorrente non può essere riconosciuto uno stato d’indigenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni per l’ottenimento dell'assistenza giudiziaria sono adempiute considerato come già solo per la mancanza del presupposto dell'indigenza l'istanza dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti