Raccomandata
Incarto n. 32.2005.244 BS/td
Lugano 7 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1947, professionalmente attivo quale conduttore di treni merci, nell’aprile 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi derivanti da una lesione alla spina dorsale risalente al 1967, subita durante la scuola reclute, e di altre problematiche somatiche (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________) ed il richiamo degli atti dall’assicurazione militare, con decisione 10 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita risultando l’assicurato inabile nella misura del 20% nella sua attuale attività, ma abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute (doc. AI 55-3).
1.2. Con decisione 21 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, ha respinto l’opposizione dell’assicurato e confermato il diniego di prestazioni.
1.3. Contro la decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del Sindacato del __________, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando in via principale il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 50% e, subordinatamente, l’esecuzione di una perizia volta ad determinare l’effettiva sua capacità lavorativa quale macchinista di treni merci. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nell’ambito dell’istruttoria della causa, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________. Dal referto 21 novembre 2003 (doc. Al 26) risulta che il perito, specialista in reumatologia, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra su minime alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare (soprattutto a livello L3/L4 ed in minor misura a livello L4/L5 e L5/S1) e stato dopo lesione del processo articolare L4/L5 a destra nel 1967”.
In merito alle funzioni rimaste intatte ed alla capacità di carico, il perito ha esposto quanto segue:
" Tenendo in considerazione quindi queste alterazioni, ritengo che dal punto di vista reumatologico possa sussistere al massimo un'incapacità lavorativa del 20%, tenendo in considerazione un'attività professionale prettamente di tipo sedentario. In effetti il paziente dovrebbe avere la possibilità di cambiare posizione e di alternare la posizione seduta almeno ogni 3 ore con delle piccole pause durante le quali cambiare posizione e appoggio, eventualmente cammina-re.
In ogni caso ritengo che in un'attività lavorativa in cui il paziente non è obbligato a rimanere sempre nella medesima posizione, ma può alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, non sia obbligato ad alzare dei pesi superiori ai 10 kg ripetutamente e può lavorare in posizioni ergonomiche, non vi sia incapacità lavorativa alcuna.
Si potrebbe anche tenere in considerazione un approccio più ergonomico per quanto riguarda i sedili in cui il paziente deve sedersi, penso qui ad esempio ad un cuscino triangolare oppure ad un guscio di sostegno lombare da applicare al sedile durante l'attività professionale." (Doc. AI 26)
Dopo l’accertamento del mansionario dell’assicurato da parte della consulente in integrazione professionale, con la decisione contesta l’Ufficio AI ha confermato l’incapacità lavorativa del 20% nell’attività di macchinista di treni merci. L’amministrazione ha in particolare evidenziato:
" In merito ai dati soggettivi riscontrati nella perizia reumatologica, si evince che i dolori sono più o meno accentuati a dipendenza del tipo di locomotiva che deve essere guidata, a seconda del sedile ed a seconda del tragitto da effettuare. In caso di tragitti più corti l'assicurato può alzarsi, cambiare posizione, muoversi durante le fermate, pertanto i dolori sono contenuti. Un vantaggio è rappresentato da sedili comodi ed ergonomici, mentre locomotive più vecchie con sedili scomodi accentuano il dolore. Come descritto nella perizia l'assicurato indica di eseguire unicamente il trasporto delle merci, pertanto non vi è una impellente necessità di orari, i tragitti sono più corti e le fermate prolungate. Ciò è stato possibile grazie al datore di lavoro che ha trovato questa soluzione per l'assicurato. Per quanto concerne l'attività sedentaria, l'assicurato indica di avere problemi se deve rimanere nella stessa posizione per più di 3 ore. Dette tratte non sono frequenti ed appena fermo l'assicurato cerca di muoversi, cambiare posizione e camminare un poco sul treno, scendendo a volte dalla locomotiva per camminare lungo il binario.
Sempre per quanto concerne l'attività lavorativa, la consulente in integrazione professionale dell'Ufficio AI in data 29 settembre 2004 ha preso contatto con il datore di lavoro (signor __________). Il responsabile FFS ha indicato che il signor RI 1 di norma conduce diversi tipi di treni merci dal Ticino ad __________. Non deve svolgere l'attività di aggancio e quindi non deve sollevare particolari pesi. La tratta più lunga che deve svolgere (tra __________, punto più a Sud del Cantone Ticino ed __________) ha una durata di circa 2 ore e mezzo. Considerato che, come visto in sede di esame peritale, l'assicurato può rimanere seduto per circa 3 ore, la tratta può essere svolta senza limitazioni particolari. Si conferma quindi che, dal lato medico, l'attività attuale è esigibile in misura dell'80% (4 giorni lavorativi settimanali).
Giova inoltre ricordare che già il precedente medico reumatologo, Dr. __________, ha avuto modo di visitare l'assicurato nel 2001 e 2002 indicando una capacità lavorativa totale dell'assicurato quale conduttore di treni, non riscontrando, come anche il perito Dr. __________, equivalenza tra l'aspetto oggettivo del danno alla salute e quello soggettivo (si rinvia inoltre al referto radiologico 14.01.2002 nel quale si rileva uno stato senza lesioni clinicamente significative).
Si concorda con quanto indicato dal datore di lavoro nello scritto del 4 aprile 2005 e cioè che esercitando un'attività adeguata a tempo pieno l'assicurato presenterebbe una perdita di guadagno del 50% circa. Vista però la confermata capacità lavorativa dell'80% nella sua attività, con relativa capacità di guadagno, non vi sono gli estremi per proporre al signor RI 1 un cambio di professione." (Doc. AI 84)
2.5. Con il presente ricorso, l’assicurato contestata la valutazione dell’Ufficio AI, sostenendo che attualmente può lavorare unicamente al 50%. A motivazione della propria tesi, egli ha rilevato quanto segue:
" 5. A sostegno della propria tesi, l'assicurato rimandava alla lettera del servizio medico __________, dr. __________ del 16.6.2004 (allegato 3), in cui, dopo aver preso conoscenza della perizia svolta dal dr. __________, afferma che la stessa non avesse preso in sufficiente conto le condizioni di lavoro di un macchinista, ritenendo le proposte avanzate adeguate ad un'attività d'ufficio ma non alla professione dell'assicurato. Il servizio medico delle ferrovie conferma quindi la conclusione di una capacità lavorativa massima del 50% quale macchinista.
6. Questa argomentazione era stata sostenuta anche dal dr. __________ del servizio medico in una comunicazione interna al servizio del personale di __________ a __________, (allegato 4) in cui affermava che "l'appréciation qui a été faite par les orienteurs de l'Al ne tient pas compte du métier à haute responsabilité qu'effectue cet employé qui doit pouvoir récupérer pleinement (...) après une journée de travail en raison des troubles du sommeil qu'il présente suite aux problèmes cervico-dorso-lombaires qui le touchent depuis de nombreuses années. De plus, je vous rends attentif au fait que dans une locomotive M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les positions telles que souhaitées par les orienteurs de l'Al ».
7. Tale argomentazione viene ripresa in modo molto più approfondito ed esaustivo dalla lettera inviata il 4 aprile 2005 dal settore centrale del personale all'UAI (allegato 5). In essa si afferma tra l'altro che "la possibilità di limitare l'attività di macchinista all'80% non corrisponde ai veri dati di fatto". I dolori di cui il signor RI 1 soffre non gli consentono di lavorare quale macchinista ininterrottamente per più di un giorno (...) è purtroppo impossibile anche sia viaggiare solo all'80% con i turni di servizio che vengono attribuiti, sia eseguire un turno di servizio solo all'80% per poi tornarsene a casa (...) A un macchinista non è nemmeno consentito avere pause prolungate per riposarsi o per muoversi. Nemmeno l'orario predisposto e la densità dei treni lo consentono (...) Viste le limitazioni predisposte a livello medico, l'attività di macchinista può essere svolta solo con un'occupazione del 50%, ossia effettuando un giorno su due il turno completo. Mansioni variate o maggiori interruzioni del lavoro per riposarsi non sono affatto compatibili con le incombenze spettanti a un macchinista.
8. La lettera citata contiene anche un invito a "costatare in loco quanto fisicamente impegnativa sia la professione del macchinista e quali siano le possibilità che l'impostazione dell'orario offre. Da quanto risulta agli atti, a questo invito non è però mai stato dato seguito. Vi è solo un'annotazione del dottor __________ (allegato 6), invero abbastanza generica, che definisce in 2½ la durata massima di guida richiesta all'assicurato, con la possibilità di alzarsi quando il treno rimane fermo a dei semafori.
9. Nella decisione impugnata inoltre, l'UAI asserisce correttamente che l'assicurato guida solo treni merci. La conclusione però che ciò non implichi una impellente necessità di orari poteva eventualmente essere ritenuta valida un secolo fa, ma certo non ai giorni nostri e su di una linea frequentata con l'intensità della linea del __________. Le condizioni di lavoro sono senz'altro descritte molto più correttamene dal servizio medico delle __________, rispettivamente dal servizio del personale e, probabilmente, questo genere di equivoco avrebbe potuto essere evitato se l'UAI avesse dato seguito all'invito del servizio centrale del personale __________. Basti pensare che se un treno viene fermato a un segnale non può più percorrere la tratta __________ in 2 ore e 1/2, che è il tempo minimo richiesto a un treno merci per coprire questa distanza. Nell'altra direzione, inoltre, la durata minima è di oltre 3 ore a causa dei provvedimenti necessari per coprire le pendenze della tratta (aggiunta di locomotive di spinta ecc.). Durante i periodi di arresto, il macchinista non beneficia di pause che gli permettono di alleviare eventuali dolori di schiena, in quanto deve garantire sia la sicurezza del treno che il collegamento con la centrale di telecomando, gli altri treni ecc.
Le motivazioni sopra esposte ci portano a concludere che dall'assicurato l'esercizio della professione di macchinista non sia esigibile in misura maggiore del 50%, che del resto presta attualmente e che è stata riconosciuta come definitiva dalle __________ e dalla cassa pensioni delle __________." (Doc. I)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Dopo attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non può confermare la decisione contestata e questo per i motivi che seguono.
Nella perizia 21 novembre 2003 il dr. __________ ha valutato un’inabilità lavorativa del 20% nell’attuale attività dell’assicurato facendo presente come egli debba cambiare la posizione, alternandola da seduta ad eretta, almeno ogni 3 ore con delle piccole pause durante le quali possa cambiare posizione ed appoggiarsi, eventualmente camminare. Con nota 20 settembre 2005 il dr. __________, medico dell’assicurazione militare, ha condiviso le conclusioni del perito reumatologo (doc. AI 76; con decisione 10 ottobre 2005 l’assicurazione militare ha comunque fatto presente all’assicurato di attendere l’esito della presente controversia prima di esprimersi in merito ad un’eventuale rendita d’invalidità; doc. AI 79-2).
Tuttavia, secondo questa Corte la trasposizione dei dati medici-teorici alla concreta circostanza, così come eseguita dal perito, non può essere tutelata. Il dr. __________ ha di fatto equiparato l’attività di conducente di treno merci ad una attività prettamente sedentaria. Nella presa di posizione 16 giugno 2004 alla perizia reumatologica, il dr. __________ del Servizio medico delle __________, dell’amministrazione generale della __________, della __________ e di __________ (in seguito: Servizio medico __________) ha infatti affermato che la valutazione esposta dal dr. __________ corrisponde piuttosto ad un impiegato d’ufficio e non alla professione dell’assicurato (“Les propositions émises dans son rapport conviennet par conséquent pour employé de bureau, mais ne peuvent être réalisées en aucun cas dans le cadre d’une activité de mécanicien”; doc. AI 35-1). Nella lettera 15 aprile 2004 il dr. Favre, anche lui attivo presso il citato servizio medico, ha evidenziato come l’orientatore professionale non abbia tenuto conto della grande responsabilità che lo svolgimento dell’attività svolta dall’assicurato comporta, il quale deve riprendersi dai disturbi del sonno dovuti ai dolori cervico-dorso-lombari (“l’appreciacion qui a été faite par les orientateurs de l’AI ne tient pas compte du métier à haute responsabilité qu’effectue cet employé qui doit pouvoir récupérer pleinement (…) après une journé de travail en raison des troubles du sommeil qu’il le touchent depuis de nombreuses années”; doc. AI 35-2). Per questo motivo, come riferito telefonicamente dal signor __________ delle __________ alla consulente, il piano di lavoro dell’assicurato è suddiviso in un giorno lavorativo alternato ad uno di pausa, corrispondente ad una percentuale lavorativa del 50% (doc. AI 41-1).
Con nota 8 ottobre 2004 il dr. __________ del Servizio medico dell’AI (in seguito: SMR) ha dissentito dalla valutazione dei due succitati medici, facendo presente quanto segue:
" Dal punto di vista medico non posso condividere la valutazione critica espressa dal Dr. __________ per quanto concerne le condizioni del lavoro dell'assicurato.
L'assicurato è impiegato quale macchinista prevalentemente sulla tratta Erstfeld-Chiasso alla guida di treni merci. Il tempo che impiega il treno per tale tratta è di circa 2 ½ ore senza le fermate, quindi inferiore al tempo massimo che il perito ritiene esigibile. Normalmente un treno merci rimane fermo a dei semafori con quindi possibilità di alzarsi quel momento. Inoltre attualmente su tale tratta sono impiegati locomotori che offrono sedili di un certo rispetto ergonomico. Inoltre l'assicurato non è impiegato nell'aggancio dei vagoni o in altre attività gravose.
In conclusione da parte SMR non possono essere condivise le critiche espresse da parte del servizio medico delle __________ e l'assicurato è da ritenersi abile nella misura espressa nella valutazione del 2.6.2004, valutazione basata sulla perizia reumatologica, quindi al 80%." (Doc. AI 42)
La succitata valutazione non tiene tuttavia conto che il 18 marzo 2004 il signor __________ di __________ aveva esplicitamente rilevato:
" Durante la guida il macchinista è seduto e non può alternare la posizione seduta a quella in piedi. Sono previsti degli spostamenti a piedi quando il treno è giunto a destinazione (trasferimenti dalla locomotiva ai locali di pausa, ecc.). I turni di guida durano ininterrottamente al massimo 4 ore. Durante un giorno di lavoro un macchinista compie 2 turni di guida." (sottolineatura del redattore, doc. AI 31)
In tal senso, nello scritto 4 aprile 2005 il datore di lavoro ha fra l’altro fatto presente che le limitazioni fisiche non permettono all’assicurato di lavorare ininterrottamente un giorno e per esigenze di orario/servizio non è possibile che l’interessato svolga la sua attività nella misura dell’80% (doc. AI 68-1). Per questi motivi, come evidenziato sopra, il giorno successivo a quello lavorativo l’assicurato necessita di riposo.
Quanto alla ventilata possibilità dell’assicurato di potersi alzare durante il semaforo rosso ed all’ipotetica esistenza di locomotori con sedili “che offrono un certo rispetto ergonomico”, evidenziati dal dr. dr. __________, non va dimenticato che nel già citato scritto 15 aprile 2004 il dr. __________ aveva escluso la possibilità di continuare ad alternare le posizioni (“De plus, je vous rends attentif au fait que dans une locomotive M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les positions telle que souhaitées par les orienteurs de l’AI”; doc. AI 35-2). Nel ricorso viene inoltre evidenziato come durante i periodi di arresto il macchinista non beneficia di pause che gli permettono di alleviare eventuali dolori alla schiena, “ in quanto deve garantire sia la sicurezza del treno che il collegamento con la centrale di comando”. In tal senso non va dimenticato che il lavoro di macchinista “richiede grande responsabilità e massima concentrazione” (cfr. profilo di macchinstra di linea cargo in www.orientamento.ch). Certo che il 14 maggio 2002 l’allora reumatologo curante dr. __________, in un certificato all’indirizzo del servizio medico __________, non aveva riscontrato alcuna incapacità lavorativa quale macchinista (doc. AI 16-8). In quell’ambito non è stato tuttavia accertato l’esatto mansionario di un macchinista e quindi, vista la particolare configurazione dell’attività svolta dall’assicurato, non si disponeva di elementi precisi di giudizio.
In queste circostanze, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato presenta un’inabilità del 50% nella sua attività di macchinista di treni merci.
2.8. Dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa “in cui non è obbligato a rimanere sempre nella medesima posizione, ma può alternare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, non sia obbligato ad alzare dei pesi superiori ai 10 kg ripetutamente e può lavorare in posizioni ergonomiche” (cfr. perizia 21 novembre 2003 del dr. __________; doc. AI 26-5). L’esigibilità in tali attività adeguate è stata del resto confermata dalla consulente in integrazione (cfr. rapporto 7 dicembre 2004 della consulente; doc. AI 46-3). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Quanto al reddito da valido, secondo quanto attestato nello scritto 4 aprile 2005 dal datore di lavoro, nel 2004 esso ammonta a fr. 102'914, incluse indennità di residenza e assegni familiari (cfr. doc. AI 68-1).
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Conformemente alla succitata giurisprudenza del TFA, eccetto per quel che concerne il valore mediano statistico, e dopo aver utilizzato la tabella statistica salariale relativa al Ticino (TA-13), la consulente ha determinato un reddito da invalido di fr. 44'681 (doc. AI 46-2).
Ora, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr 102'914 con il reddito da invalido in attività adeguate esigibili al 100% di fr. 48’664 (57'252 meno una deduzione del 15% decisa dalla consulente) ne risulta un grado d’invalidità del 52,7% (102'914 – 48'664 x 100 : 102'914).
Facendo decorrere l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dalla perizia del dr. __________ (21 novembre 2003), dal 1° novembre 2004 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§§ La decisione su opposizione 21 novembre 2005 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza di rendita dal 1° novembre 2004.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'000 di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti