Raccomandata
Incarto n. 32.2005.226 FS
Lugano 8 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale venditrice presso la __________ fino al 30 settembre 2002, il 19 settembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “stato ansioso depressivo con insonnia” (doc. AI 1/1-7);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita il 27 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, con decisione 17 novembre 2004, confermata con decisione su opposizione 25 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita dal 1° giugno 2003 (doc. AI 35/2-5 e 47/1-5);
- con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la valutazione effettuata dall’amministrazione, la data d’inizio del diritto alla rendita e chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con scritto 2 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto la lettera 29 novembre 2005 con la quale il dr. __________, dell’__________, ha risposto alle domande postegli;
- con la risposta di causa e con le osservazioni l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso avvalendosi del parere del dr. __________, medico SMR, il quale, circa la nuova documentazione medica prodotta si è così espresso:
" (…)
Diagnosi: episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici
Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline
Diagnosi collaterali problemi correlati alle circostanze economiche
Difficoltà di acculturazione
Vedi valutazione SMR del 13.5.2004 basata su perizia dr. __________ del 27.11.2003.
IL 55% dal 6.2002
Decisione UAI del 20.8.2004: grado d’invalidità del 55% dal 1.6.2003
In fase di opposizione vengono presentati:
certificato __________ del 1.2.2005 nel quale si conferma una IL del 70% almeno per patologia psichiatrica (Dr. __________). Da parte del __________ viene certificata una IL del 100% sin da 6.2002 a causa di: disturbi di personalità emotivamente instabile, tipo borderline.
Decisione su opposizione del 25.10.2005: opposizione respinta
In fase di ricorso vengono presentati:
rapporto __________ del 29.11.2005 nel quale e dal quale risulta:
si afferma che l’assicurata non sia riuscita ad iniziare un’attività lavorativa
divorzio in corso
che l’assicurata ha iniziato una convivenza conflittuale
che l’assicurata si recherà in __________ per assistere sua sorella
che vi è alternanza di giorni buoni e meno buoni (marcate oscillazioni timiche)
che persiste una IL del 100%
trattamento medicamentoso minimo con scarsa compliance
Valutazione: dall’attuale rapporto __________ non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del 2003. Si confermano i noti problemi dovuti al disturbo di personalità ai quali si aggiungono i problemi non di pertinenza AI quali:
problemi correlati alle circostanze economiche
difficoltà di acculturazione
In questo senso si conferma valutazione medica precedente come da perizia dr. __________.
(…)” (doc. VII/Bis)
- con osservazioni 2 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicura-ta ha rilevato che l’Ufficio AI non ha preso posizione in merito alle differenti censure sollevate e si è confermato nelle proprie allegazioni precisando che, in via subordinata, è chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amminis-trazione affinché proceda ad un'ulteriore valutazione peritale conforme alle regole dell’arte ad opera di un nuovo medico esterno e indifferente;
- le osservazioni dell’assicurata sono state trasmesse con facoltà di presentare osservazioni scritte all’Ufficio AI;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia 27 novembre 2003 del dr. __________, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2003, oppure se, come da lei preteso, all’assicurata deve essere riconosciuta una rendita intera dal 1° settembre 2002;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- in una decisione pubblicata in DTF 127 V 294, chiamato a pronunciarsi circa la rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’invalidi-tà, del fatto che un’affezione psichica sia suscettibile di essere curata nonché dei fattori psicosociali e socioculturali, il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
5.- a) Was das "sozio-kulturelle Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass invaliditätsfremde Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den Erfolg therapeutischer Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass sich solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter dem Gesichtspunkt zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung regelmässig nicht klar vom medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen gebietet sich mit Blick auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung, insbesondere Praxis 1997 Nr. 49 S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1 IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen, welche von den belastenden soziokulturellen Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psychiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen klar unterscheidbare andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder einen damit vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann. Wo der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). Ist anderseits eine psychische Störung von Krankheitswert schlüssig erstellt, kommt der Frage zentrale Bedeutung zu, ob und inwiefern, allenfalls bei geeigneter therapeutischer Behandlung, von der versicherten Person trotz des Leidens willensmässig erwartet werden kann zu arbeiten (eventuell in einem geschützten Rahmen; vgl. Praxis 1997 Nr. 49 S. 255 Erw. 4b) und einem Erwerb nachzugehen (vgl. HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff., insbes. S. 15 ff. mit zahlreichen Hinweisen auf die neuere medizinische Lehre; ferner JACQUES MEINE, L'expertise médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in: SVZ 1999 S. 37 ff.).
(…)“ (DTF 127 V 294, consid. 5a, pag. 299-300)
Dunque, se da una parte i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, dall’altra essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die invalidi-tätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Ar-beitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003).
In una tale evenienza decisiva è la questione a sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori.
Il TFA, in un’altra decisione del 19 settembre 2006 nella causa P. (I 404/05), concludendo che l’incapacità al lavoro era dovuta a disturbi depressivi e non a fattori socioculturali, ha confermato il valore probatorio di una perizia psichiatrica ordinata dall’ammini-strazione sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.1 Dans son rapport, l'expert constate que l'assuré présente, à la suite de son licenciement, un épisode dépressif marqué par l'accablement moral, le pessimisme, le découragement, une anhédonie sévère, un sentiment d'inutilité, une perte de l'estime de soi (effondrement narcissique), des troubles mnésiques et de la concentration, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur important; les idées suicidaires dont il était assailli une année auparavant ont certes disparu; toutefois, il subsiste une anxiété forte et caractérisée par une anticipation catastrophique de l'avenir. De nature réactionnelle, la dépression a résisté aux traitements administrés jusqu'à ce jour. Elle dure depuis deux ans et malgré une discrète amélioration, elle demeure partiellement invalidante. Sur la base de ces constatations, le docteur A.________ diagnostique un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) en regard duquel l'exercice à 50% d'une activité lucrative ne requérant pas l'apprentissage de techniques ou compétences nouvelles est raisonnablement exigible de l'assuré. L'expert indique en revanche qu'à l'annonce de son licenciement, l'intéressé a subi une incapacité totale de travail compte tenu d'un état dépressif particulièrement sévère. Il précise enfin que moyennant le suivi de traitements pharmacologiques et psychothérapeutiques spécifiques, une amélioration de la capacité de travail peut être espérée, et dans l'hypothèse la plus favorable, jusqu'à atteindre 75 voire 100%.
5.2 Ce faisant, le docteur A.________ pose au titre de diagnostic ayant valeur de maladie, celui d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Cette affection étant répertoriée sous chiffre F32.11 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision (CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, il énonce un diagnostic issu d'une classification reconnue qui ne saurait être invalidé au motif que l'expert ne cite pas de doctrine scientifique. Celui-ci se détermine en outre sur le degré de l'affection. A l'appui de son point de vue, il énumère de multiples traits caractéristiques de la dépression (accablement moral, pessimisme, découragement, anhédonie sévère, sentiment d'inutilité, effondrement narcissique, troubles mnésiques et de la concentration). Sur le plan clinique, il fonde son diagnostic sur les plaintes subjectives de l'assuré et sur son propre examen. Enfin, il procède à l'évaluation de la capacité de travail adaptée au trouble précité.
(…)” (STFA del 19 settembre 2006 nella causa P., I 404/05, consid. 5.1 e 5.2)
- nella fattispecie, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 27 novembre 2003, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11) – disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10:F60.31) – problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) / difficoltà di acculturazione (ICD-10:Z60.3)”, ha concluso che “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio avviso, è valutabile al 25%. La prognosi sarà determinata dal tempo (consiglio l’invio del Rapporto di decorso fra 6 mesi allo specialista curante e un riesame peritale fra 12 mesi) (…)” (doc. AI 19/1-7).
Con lettera 27 febbraio 2004 il dr. __________, medico SMR, ha chiesto al perito le seguenti precisazioni:
" (…)
- Quali sono esattamente le constatazioni psichiatriche che permettono al momento di porre la diagnosi di disturbo depressivo di medià gravità.
- Quali sono le ripercussioni funzionali derivanti da tale patologia (quali attività di tipo lavorativa vengono compromesse, influsso sulla capacità lavorativa quale casalinga).
- Quale è l’influsso delle diagnosi di problemi correlati alle circostanze economiche e di difficoltà di acculturazione sulla capacità di lavoro.
- Quale è stata l’evoluzione della capacità di lavoro da maggio 2001 dal punto di vista psichiatrico.
(…)” (doc. AI 21/1)
Il dr. __________, nel complemento peritale 8 marzo 2004, ha precisato quanto segue:
" (…)
- l’entità della sua sintomatologia depressiva è tale da essere considerata di .… media gravità .... (importante difficoltà a continuare le attività sociali, lavorative e familiari).
- Vengono compromesse le normali attività domestiche nel contesto di una non regolarità d’esecuzione e facile affaticamento con bisogni di riposare.
- Su un totale di 75% di incapacità lavorativa, attuale, alle due componenti (problemi economici / difficoltà di acculturazione) andrebbe un 20-25% circa.
- Ci sono stati periodi prolungati di totale e di parziale incapacità al lavoro dovuti all’instabilità delle sue condizioni di salute psichica; da più di un anno circa si assiste a un lento miglioramento – recupero delle sue capacità di lavoro.
(…)” (doc. AI 23/1)
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base della perizia e del suo complemento non è possibile concludere, come fatto dall’Ufficio AI, che l’assicurata è inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 55% dal mese di giugno 2002.
Il TCA constata innanzitutto che il perito ha fornito una diagnosi secondo una precisa classificazione. In particolare egli ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11) e un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10:F60.31).
Nel caso concreto rilevanti sono solo queste diagnosi poste sotto la lettera F – nell'ambito della Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi relativi alla salute, decima revisione, del 1992 (ICD-10) il capitolo V enumera infatti sotto la lettera F le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali e nel Capitolo XXI sotto la lettera Z vengono invece elencati i fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con i servizi sanitari – cioè secondo la classificazione abitualmente richiesta dal TFA in presenza di un danno alla salute psichica (vedi in questo senso anche la STCA del 7 novembre 2005 nella causa D., inc. 32.2004.31 e la giurisprudenza federale ivi citata).
Tuttavia, nonostante i fattori psicosociali non rientrino nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, il perito, oltretutto in maniera imprecisa, ha asserito che “(…) su un totale di 75% di incapacità lavorativa, attuale, alle due componenti (problemi economici / difficoltà di acculturazione) andrebbe un 20-25% circa (…)” (doc. AI 23/1).
Considerato che lo stesso perito ha rilevato che “(…) la perizianda manifesta, dall’anno 2000, una sintomatologia depressiva tutt’ora presente e che compromette, ora in maniera preponderante, la sua funzionalità sociale e lavorativa aggravata comunque da alterazioni della sua costituzione caratteriale e da fattori minori quali problemi finanziari e problemi di disambientamento-acculturazione (…)” (doc. AI 19/6, sottolineatura del redattore), egli avrebbe dovuto chiaramente precisare se nella percentuale d’incapacità al lavoro dovuta al danno alla salute psichica ha o meno considerato anche l’aggravio riconducibile ai problemi finanziari e di disambientamento-acculturazione. Diversamente detto, ribadito che fattori psicosociali da soli non bastano per giustificare un’incapacità di guadagno e visto che per l’aggravio in parola egli ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del circa 20-25%, non è possibile concludere se l’aggravio è o meno stato considerato nella percentuale di incapacità al lavoro del 55% ritenuta dall’amministrazione.
Già per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento peritale, chiarisca una volta per tutte quale sia la capacità lavorativa dell’assicurata avuto riguardo al suo complessivo (diagnosi secondo la lettera F dell’ICD-10 più gli altri fattori aggravanti che non possono essere superati dando prova di buona volontà) danno alla salute psichica;
- il dr. __________ non si è neppure pronunciato chiaramente circa l’inizio dell’incapacità lavorativa del 75% da lui attestata e l’evoluzione della capacità di lavoro dell’assicurata dal mese di maggio 2001.
Dagli atti di causa risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto sulla visita fiduciaria del 19 luglio 2001, posta la diagnosi di “(…) sindrome depressiva ed ansiosa con attacchi di panico e disturbi somatoformi – disturbi gastrointestinali funzionali (…)” ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) la paziente era inabile al lavoro in misura totale dal 7 maggio al 15 luglio 2001. In data 16 luglio 2001 ha ripreso il lavoro in misura totale (venditrice/cassiera presso la __________ con impiego al 50%). Stando alle dichiarazioni della paziente era previsto un reinserimento graduale nel lavoro. Al contrario, la paziente è stata inserita immediatamente tutto il giorno per esigenze di lavoro. Anche se il lavoro con i clienti è importante per la paziente, lo stato di salute attuale non permette una ripresa del lavoro in misura totale. D’accordo con il medico curante Dr.ssa __________ propongo di considerare la paziente abile al lavoro in misura del 50% con l’intenzione di farle assegnare dei turni di lavoro più brevi. E’ indispensabile che il datore di lavoro contribuisca in questo modo alla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residuale. A medio termine, la prognosi è a mio avviso favorevole (…)” (doc. 1/31 incarto cassa malati).
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo reperto 27 agosto 2001 all’intenzione della __________, posta la diagnosi di “(…) reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (F 43.22 dell’ICD 10), con incapacità lavorativa al 100% iniziata dal mese di maggio, attualmente al 50% a tutt’oggi (…)” ha rilevato che “(…) l’incapacità lavorativa attuale del 50% appare giustificata per crisi depressiva insorta su conflitto coniugale e separazione dal marito. Prevedo ulteriori due mesi circa di incapacità lavorativa parziale al 50% (…)” (doc. 1/27-29 incarto cassa malati).
La stessa specialista, nel suo reperto 13 dicembre 2001, posta la diagnosi di “(…) reazione depressiva prolungata (F43.21 dell’ICD 10) – disturbo di personalità immaturo-passivo e autosvalutativo (F 60.8 dell’ICD 10), ha concluso che “(…) per ora dunque non prevedo l’aumento della capacità lavorativa superiore al 50% per i prossimi due-tre mesi al massimo. Chiedo di rivedere l’assicu-rata e di rivalutare la situazione (…)” (doc. 1/25-26 incarto cassa malati).
Sempre la dr.ssa __________, nel suo reperto 9 aprile 2002 – posta la medesima diagnosi di cui al certificato 13 dicembre 2001 indicando tuttavia diversi numeri dell’ICD 10: F 32.11, F 60.8 e F 43.21 – ha concluso che “(…) propongo dunque un’intensifica-zione del supporto psicoterapeutico con sedute settimanali o presso il dr. __________ o presso un psicologo di sua fiducia, e il tentativo di chiusura dell’incapacità lavorativa completa entro due mesi a partire da oggi. Dal 1° giugno 2002 ritengo possibile la ripresa della capacità lavorativa al 100% (…)” (doc. 1/21-23 incarto cassa malati).
Il dr. __________, dell’__________ di __________, dopo aver precedentemente attestato un’incapacità totale al lavoro dell’assicurata dal mese di giugno 2002 (doc. 1/5 e 1/7-8 incarto cassa malati), nel suo reperto 22 agosto 2002 all’attenzione della __________, ha certificato che: “(…) la paziente è da noi seguita dall’11.06.02 su segnalazione del medico curante Dr.ssa __________ di __________; in precedenza presa a carico da parte psichiatrica [della] assicurata dal Dr. __________, __________. Dal profilo diagnostico la signora è affetta da sindrome ansioso-depressiva (ICD 10, F 41.2) in ambito di disturbo di personalità istrionico (ICD 10, F 60.4) (…)” (doc. 1/6 incarto cassa malati).
Lo stesso medico, nel suo rapporto 25 marzo 2003, ha attestato un’incapacità al lavoro del 100% dal mese di giugno 2002 in avanti e, nei certificati 1° febbraio e 29 novembre 2005, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del 100% (doc. AI 10/1-7, 46/1 e A22).
La dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 7 ottobre 2002, posta la diagnosi di “sindrome ansio-depressiva con disadattamento”, ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 7 maggio all’8 agosto 2001, 50% dal 9 agosto 2001 al 27 maggio 2002 e di nuovo 100% dal 28 maggio 2002 in avanti (doc. AI 8/1-4).
Visti i diversi periodi e gradi d’incapacità lavorativa attestati – al riguardo il perito nel complemento 8 marzo 2004 ha osservato che: “(…) ci sono stati periodi prolungati di totale e di parziale incapacità al lavoro dovuti all’instabilità delle sue condizioni di salute psichica; da più di un anno circa si assiste a un lento miglioramento – recupero delle sue capacità di lavoro (…)” (doc. AI 23/1) – anche per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, una volta chiarita la capacità lavorativa dell’assicurata avuto riguardo al suo danno alla salute psichica, applicando la modalità di calcolo della media retrospettiva giusta l’art. 29 LAI, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 19 settembre 2002;
- con le osservazioni il rappresentante dell’assicurata ha chiesto un accertamento peritale.
Questa domanda può essere respinta visto che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento peritale, proceda ad emettere una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
- visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);
- visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come sopra indicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all'Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti sopra indicati.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti