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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2006 32.2005.222

3 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,906 parole·~15 min·2

Riassunto

Domanda di revisione: l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante. A ragione l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della domanda di revisione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.222   FS/td

Lugano 3 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe __________, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 1998 (doc. AI 77/1-3, 79/1-2, 81/1-2 e 82/1-2);

                                     -   con scritto 30 aprile 2004 (doc. AI 115/1) l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha richiesto una revisione della sua rendita producendo un certificato medico del 19 aprile 2004 nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, osservato che l’assicurato è in sua cura dal 27.12.1990 e posta la diagnosi di “sindrome cervicale, cervico-cefalgica e cervico-brachiale dx; sindrome dorsale; sindrome lombovertebrale e pseudoradicolare dx su alterazioni statiche e degenerative; ambliopatia refrattaria OD; sindrome ansiosa depressiva reattiva; iperuricemia con attacchi di artrite urica ai piedi ed al ginocchio dx; lieve adipositas, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia; sindrome del canale carpale dx post-traumatica (2001); epicondilite radiale dx post-traumatica (1993), stato dopo denervazione secondo Wilhelm (1995); stato dopo epatite A e C” ha rilevato che: “(…) dal 2003 il paziente lamenta un aumento di dolori soprattutto a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del visus OS per cui, presumendo una diminuzione della capacità lavorativa residua, è indicata una revisione dell’attuale rendita di un quarto (…)” (doc. AI 115/2);

                                     -   con decisione 7 luglio 2004, confermata con decisione su opposizione 21 ottobre 2005, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda avvalendosi delle annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, circa il certificato del dr. __________, ha osservato che: “(…) le diagnosi sono quelle precedenti, il curante aggiunge inoltre che c’è una diminuzione del visus all’OS (con già nota ambliopia OD da anni), ma non ci documenta il grado della diminuzione del visus. Aggiunge inoltre sindrome ansioso-depressiva, ma non ne descrive la “portata” e l’influsso sulla CL, che stando alla sua lettera è comunque dovuta ai disturbi della colonna. Aggiunge: “presumendo una diminuzione della capacità lavorativa …”. In conclusione: il peggioramento non è documentato, rifiuto in assenza di motivazioni esaurienti (…)” (doc. AI 117/1);

                                     -   con il ricorso in oggetto, tramite lo stesso legale, l’assicurato si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera sulla base di un grado d’invalidità di almeno il 70%. Egli sostiene innanzitutto che l’Ufficio AI sarebbe entrato nel merito della richiesta di revisione e contesta la valutazione medica ed economica effettuata dall’amministrazione;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa confermando i contenuti della decisione su opposizione e rilevando che non è stata prodotta ulteriore documentazione;

                                     -   con scritto 2 marzo 2006 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA una lettera del 25 febbraio 2006 nella quale il dr. __________, FMH in medicina interna, gli ha comunicato le sue impressioni dopo aver visitato alcune volte l’assicurato nel proprio studio.

                                         Il dr. __________ si è così espresso:

"  (…)

Conosco il Sig. RI 1 solo dallo scorso 30 gennaio 2006, mi è pertanto difficile rispondere direttamente alla domanda se vi sia stato o meno un peggioramento dello stato di salute in epoca successiva al 1.02.2005.

Ritengo però che il paziente soffra di varie patologie il cui computo va senz'altro tenuto presente nella valutazione della sua capacità lavorativa: le elencherò qui sotto.

1)    Il ben noto trauma all'arto superiore destro del 1996, che giustifica il grado di rendita AI riconosciutogli.

2)    Gli esiti di un secondo trauma allo stesso braccio alcuni anni dopo quando era addetto al carico scarico di giornali.

3)    Le crisi (frequentissime ed invalidanti) di emicrania cronica, violenta, di insorgenza quasi quotidiana in qualsiasi momento della giornata o della notte, con scarsa risposta alla potente associazione analgesica attualmente assunta (Novalgina + Tramal) a dosi tali da costituire un abuso di medicamenti.

4)    Una importante diminuzione del visus all'occhio destro (percepisce il movimento delle dita di una mano a 2 metri di distanza, e non il loro numero)

5)    Un'ipertensione arteriosa (ne abbiamo intrapreso solo recentemente il trattamento)

6)    Contratture dolorose della muscolatura cervicale su disturbo statico più che degenerativo della colonna.

Il dettaglio mai evidenziato né riconosciuto finora, ma di primaria importanza nell'esigere un giusto aumento del grado di rendita AI è costituito da un disturbo di personalità a predominanza depressiva ed ansiosa, che è stato la diretta conseguenza (o forse addirittura la causa primaria) del crollo psico sociale del Sig. RI 1, catalizzato dal danno fisico iniziale (trauma al braccio). E' peraltro vero che la morte alla nascita di una bambina tanto desiderata costituisce un evento senz'altro traumatico. Il successivo degrado della relazione coniugale (facilitato dai tratti psicologici particolari di questo paziente?), le difficoltà economiche che hanno fatto seguito alla perdita del primo posto di lavoro, per inabilità lavorativa prolungata hanno completato la definitiva caduta sociale.

E' soprattutto alla luce di queste mie ultime considerazioni che possiamo renderci conto che con ogni probabilità gli aspetti psichiatrici, finora del tutto ignorati nella valutazione del Signor RI 1, costituiscono la ragione prima della sua non reazione agli eventi avversi e del mancato suo reinserimento nel modo del lavoro attivo.

Al momento attuale, egli ha dietro di sé un periodo di dieci anni dal trauma iniziale (causa della cascata di eventi successivi o forse solo catalizzatore della stessa, in una personalità già predisposta a questo tipo di evoluzione?) dove l'elemento psichiatrico non è mai stato né considerato né riconosciuto, privandolo così delle cure per lui più importanti.

E' ansioso, solo, sospettoso, pessimista, interpretativo, deluso, beffato dalla vita (egli che è possessore di una laurea universitaria ed è persona di vasta cultura). Mi ha addirittura confessato che le letture e le sue occupazioni all'interno di un circolo culturale che frequenta, hanno rappresentato l'unica ragione che in tempi ancora non remoti, gli ha impedito di mettere fine ai suoi giorni.

Temo che, stando le cose come stanno ora, debba essere considerato un invalido al 100% per queste ragioni, e difficilmente posso immaginare un miglioramento delle sue condizioni vista l'evoluzione così negativa.

Aggiungo che il disturbo depressivo sottogiacente è stato immediatamente intuito anche dal Dr. __________, specialista FMH in Neurologia, Via __________, cui ho sottoposto il Sig. RI 1 per valutazione dell'aspetto emicranico, nello spazio di una sola visita. (…)" (Doc. XIIIbis)

                                     -   Con osservazioni 20 marzo 2006 l’Ufficio AI insiste nel chiedere la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, circa il certificato del dr. __________, ha osservato che:

"  (…)

Valutazione: l’attuale rapporto del dr. __________ non risulta molto chiaro, si parla di problematica di personalità e di depressione, non viene però fornito una descrizione dello stato clinico né viene fatto riferimento ad un eventuale trattamento medicamentoso o psichiatrico. Inoltre le indicazioni anamnestiche risultano poco precise, ricordo che l'assicurato nel 1993 subì un infortunio al gomito con in seguito insorgenza di epicondilite radiale operata (diagnosi SUVA sindrome algica gomito ed avambraccio destro in paziente sofferente da una decina di anni di artrosi cervicale ed in presenza di uno stato dopo contusione il 26.8.1993).

Conclusione: condivido la precedente valutazione che la documentazione medica fornita fino al momento dell'opposizione non permette di oggettivare una modifica di rilievo dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato.

Il certificato medico presentato attualmente non permette di oggettivare la presenza di una modifica dello stato di salute presente già prima della decisione su opposizione (il certificato medico presentato risulta posteriore alla decisione su opposizione, inoltre l'attuale medico curante segue l'assicurato unicamente da 1.2006 quindi anche posteriore alla decisione su opposizione, non vi sono chiari elementi clinici in favore di una modifica dello stato presente prima della decisione su opposizione)." (Doc. XV1)

                                     -   le osservazioni dell’Ufficio AI unitamente alle annotazioni del dr. __________ sono state trasmesse con facoltà di presentare osservazioni al rappresentante dell’assicurato;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

                                     -   nel certificato medico del 19 aprile 2004 – attestato sulla base del quale è stata chiesta la revisione (doc. AI 115/1) – il dr. __________ non si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell’assicurato limitandosi a sostenere che: “(…) dal 2003 il paziente lamenta un aumento di dolori soprattutto a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del visus OS per cui, presumendo una diminuzione della capacità lavorativa residua, è indicata una revisione dell’attuale rendita AI di un quarto (…)” (doc. AI 115/2, sottolineatura del redattore).

                                         In occasione delle precedenti revisioni intraprese d’ufficio – entrambe sfociate con la conferma di un quarto di rendita in quanto l’Ufficio AI non ha constatato alcuna modifica atta ad influenzare la rendita (doc. AI 94/1 e 107/1, comunicazioni del 21 febbraio 2001 e del 10 giugno 2003) – il dr. __________, nei certificati medici del 20 novembre 2000 e dell’11 aprile 2003, fatta salva la sindrome ansioso depressiva reattiva, ha menzionato le medesime diagnosi poste nel certificato medico del 19 aprile 2004 e riferito di uno stato di salute stazionario (doc. AI 93/1 e 105/1).

                                         La semplice aggiunta della “sindrome ansioso depressiva reattiva“ nella diagnosi posta il 19 aprile 2004 non è sufficiente per rendere verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante.

                                         Questo vale a maggiore ragione considerato che nel certificato medico del 19 aprile 2004 il dr. __________ riporta che l’assicurato lamenta un aumento dei dolori soprattutto a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del visus OS. Riguardo poi al peggioramento dei disturbi alla colonna vertebrale e dell’occhio il medico non documenta alcunché limitandosi a presumere una diminuzione della capacità lavorativa.

                                         Inoltre, sempre nel certificato del 19 aprile 2004, il dr. __________ ha riferito di un peggioramento dal 2003 allorquando in quello dell’11 aprile 2003 egli ha posto le stesse diagnosi ravvisate nel 2000 e ha descritto uno stato di salute stazionario.

                                         Neppure il reperto 25 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, è sufficiente per rendere verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante prima dell’emanazio-ne della decisione su opposizione impugnata.

                                         Infatti, lo stesso medico dichiara che: “(…) conosco il Sig. RI 1 solo dallo scorso 30 gennaio 2006, mi è pertanto difficile rispondere direttamente alla domanda se vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute in epoca successiva al 1.02.2005 (…)” (doc. XIII/Bis).

                                         Inoltre il dr. __________, non specialista in quel ramo e comunque non documentando in alcun modo, ha solo sostenuto che: “(…) il dettaglio mai evidenziato né riconosciuto finora, ma di primaria importanza nell’esigere un giusto aumento del grado di rendita AI è costituito da un disturbo di personalità a predominanza depressiva ed ansiosa, che è stato la diretta conseguenza (o forse addirittura la causa primaria) del crollo psico sociale del Sig. RI 1, catalizzato dal danno fisico iniziale (trauma al braccio) […] Al momento attuale, egli ha dietro di sé un periodo di dieci anni dal trauma iniziale (causa della cascata di eventi successivi o forse solo catalizzatore della stessa, in una personalità già predisposta a questo tipo di evoluzione?) dove l’elemento psichiatrico non è mai stato né considerato né riconosciuto privandolo così delle cure per lui più importanti (…)” e concluso che: “(…) temo che, stando le cose come stanno ora, debba essere considerato un invalido al 100% per queste ragioni, e difficilmente posso immaginare un miglioramento delle sue condizioni vista l’evoluzione così negativa (…)” (doc. XIII/Bis);

                                     -   in simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhalts-änderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha reso verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante e pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di revisione.

                                         Al proposito va qui evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per il solo fatto di aver sottoposto degli atti medici al proprio servizio onde stabilire se un peggioramento dello stato di salute è o meno documentato, non è possibile concludere che l’Ufficio AI è entrato nel merito della domanda di revisione. Del resto nella proposta per il medico era formulata la seguente domanda: “(…) si entra nel merito della richiesta di revisione? (…)” (doc. AI 116 /1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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