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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2005 32.2005.22

7 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,684 parole·~1h 8min·1

Riassunto

valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Reiezione della domanda di rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.22   cr/sc

Lugano 7 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione impiegata e casalinga, dal 2000 è affetta da stato dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per un’epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta e ipotireidosi compensata (come risulta dal rapporto medico del 15 gennaio 2002 del Dr. Med. __________ dell’__________ di __________ all'AI, cfr. doc. AI 4).

                                         Nel mese di ottobre 2001 ella ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di prestazioni assicurative AI per adulti (cfr. doc. AI 1).

                                         In relazione a tale domanda, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha espletato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 24) e ha dato incarico al Dr. __________, specialista FMH in gastroenterologia, di stendere una perizia al fine di valutare lo stato di salute dell'assicurata e un’eventuale incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 14).

                               1.2.   Con decisione 23 aprile 2004 l'UAI ha deliberato che:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto risulta oggettivata la completa inabilità al lavoro dal momento in cui ha subito il trapianto per una durata di sei mesi dopodiché, vi è un'esigibilità lavorativa completa quale segretaria per un'occupazione del 50%. Considerato che anche senza il danno alla salute avrebbe svolto unicamente un'attività lucrativa in misura del 35% non sussiste inabilità.

Per gli impedimenti che incontra nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente a domicilio dalla nostra collaboratrice, l'inabilità è del 25%.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:

Attività                   Quota parte                Limitazione              Grado d'invalidità parziale

casalinga                      65 %                            25 %                                                   16 %

salariata                        35 %                              0 %                                                     0 %

Grado d'invalidità                                                                                                          16 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

Ÿ   La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 27)

                               1.3.   Avverso la decisione amministrativa RI 1, rappresentata dallo studio legale Avv. RA 1, ha presentato tempestiva opposizione, rilevando.

"  (...)

10.  Nel caso concreto, come accennato al punto 6, la signora RI 1, a seguito della separazione dal marito, che ha comportato la necessità di provvedere da sè al proprio mantenimento, avrebbe - ed in parte ha - gradualmente intrapreso un'attività lavorativa, dapprima nella misura del 50% e poi, una volta il figlio minore di __________ fosse stato più indipendente, a tempo pieno.

Il grado d'invalidità della ricorrente va pertanto stabilito a norma dell'art. 27bis vOAI, che prescrive che per l'assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale, occorre dapprima determinare la percentuale di attività lucrativa e la percentuale di attività in altri ambiti (ad es. casalinga) e, in seguito, valutare l'invalidità nei due rispettivi ambiti, quello lavorativo e quello in altri ambiti, con i metodi di calcolo rispettivi e propri di ogni ambito di attività (cosiddetto metodo misto; Ueli Kieser, op. cit., N. 22 ad art. 16 LPGA).

Qui di seguito si procede quindi al calcolo del grado d'invalidità relativamente all'attività lavorativa della signora RI 1. Quello relativo alla sua attività quale casalinga verrà effettuato al punto seguente.

        a)   Reddito ottenibile senza invalidità

Contrariamente a quanto sostiene l'ufficio assicurazione invalidità, che ritiene che "anche senza il danno alla salute (la signora, n.d.r.) avrebbe svolto unicamente un'attività lavorativa in misura del 35%" (decisione 23.04.2004, §1, ultima frase), l'opponente non si sarebbe certo limitata a lavorare in tale percentuale. Alla luce della separazione nel frattempo intervenuta e della pendente procedura di divorzio, la signora RI 1 aveva intenzione di riprendere a lavorare nella misura del 50%, fino a che il figlio minore non avesse raggiunto una maggiore indipendenza, e poi, successivamente, a tempo pieno. Prova ne è il fatto che non appena ricevuta la sentenza del Pretore in ambito di misure cautelari a tutela dell'unione coniugale, e apprese le intenzioni del marito che non intendeva versare alimenti, se non il minimo necessario, la ricorrente si attivò subito per cercare un lavoro e in data 1 settembre 2002 iniziò a lavorare presso la __________.

Si tratta pertanto di determinare il suo salario ipotetico da "valida", ovvero se non fosse subentrato il danno alla salute.

Il compito è facilitato nella fattispecie dal fatto che la signora RI 1, che è in possesso di un diploma di commercio, e che in corso di matrimonio ha saltuariamente lavorato come segretaria-contabile presso la ditta del marito, senza però percepire alcun salario, ha dovuto, dopo l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno, lavorando presso la __________ e percependovi, quale invalida e per un tempo di lavoro molto ridotto, un reddito mensile lordo di franchi 2'261.- (doc. C).

Allo scopo di determinare il reddito ipotetico da valida, la signora RI 1 si è fatta parte attiva e diligente ed ha richiesto al suo datore di lavoro quale sarebbe stato il suo stipendio se non fosse subentrata l'invalidità, quest'ultimo ha dichiarato che sarebbe stato di fr. 6'460.-- mensili lordi. A sapere della qui opponente, un'attestazione in tal senso è stata inviata al lodevole ufficio assicurazione invalidità, che qui si richiama integralmente.

La signora RI 1, segretaria con specifiche conoscenze in ambito contabile, avrebbe pertanto raggiunto il reddito di franchi 6'460.- ­mensili lordi per un attività lucrativa a tempo pieno.

Ciò senza poi considerare, da una parte l'adeguamento annuale all'indice nazionale dei prezzi al consumo e dall'altra la probabile evoluzione del salario dopo un certo numero di anni al servizio dello stesso datore di lavoro.

        b)   Reddito ipotetico dall'attività che si può ora attualmente esigere dall'opponente.

La determinazione non è così evidente, poiché essa richiede la valutazione del possibile sfruttamento della residua capacità lavorativa da un lato e la traduzione di questa nella capacità di guadagno dall'altro.

Il fatto però che, come accennato al paragrafo precedente, la signora RI 1, ha dovuto, dopo l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno, lavorando presso la __________, facilita il compito, in quanto permette di disporre di un dato economico effettivo: ossia un reddito mensile lordo di fr. 2'261.- (doc. C) lavorando nella misura del 35%.

Non vi è però dubbio che con un lavoro al 35% la qui opponente sta sfruttando al massimo la propria capacità lucrativa, poiché ella sia fisicamente che psicologicamente, non può assolutamente dedicare più forze e più energie di quelle che già ora dedica alla sua attività, ritenuto lo stato persistente di spossatezza e la difficoltà di concentrazione (perizia SAM 17.04.2004, pag. 3, no. 2.4).

Ne discende che la considerazione dell'ufficio assicurazione invalidità, che ritiene che "vi è un’esigibilità lavorativa completa quale segretaria per un'occupazione del 50%" (decisione 23.04.2004, pag. 2, § 1) è errata.

L'ultimo certificato medico del dott. __________, allegato, parla chiaro: la signora RI 1 è invalida nella misura del 70%: "Sa capacité de travail peut être évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau, saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples" (doc. D).

Di più la signora non può assolutamente lavorare e ciò per i seguenti motivi:

              aa)    Il dott. __________ dell'__________ di __________, esperto in epatologia, che ha seguito la signora RI 1 dopo l'intervento, ha sempre sottolineato come fosse importante combattere ogni fattore di rischio, in particolare tentando di eliminare lo stress nella maggior misura possibile e soprattutto ogni sovraccarico fisico e psichico.

              bb)    Nel rapporto medico del 02.11.2001, il dottor __________ rilevava che la paziente presentava un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dalla data dell'intervento, 28.06.2000, e fino alla data del rapporto medico, quindi per un periodo di 1 anno e 5 mesi circa, stimando poi l'incapacità lavorativa per il futuro al 70-80% (rapp. 02.11.2001, ad D.).

              cc)    Sempre lo stesso medico, con certificato 13.05.2004 (doc. D), ritenuto che le condizioni della paziente non erano nel frattempo migliorate, indicava un grado di incapacità al lavoro del 70%, certificando uno stato di salute stazionario, caratterizzato da una diminuzione del rendimento e da uno stato di affaticamento persistente ed eccessivo, oltre che da una difficoltà di concentrazione da non sottovalutare (doc. D).

              dd)    Infine, il rapporto del medico del Servizio di Accertamento Medico (SAM) indicava che la paziente soffriva di una stanchezza generale ("affaticabilità anormale", perizia SAM 17.04.2003, pag. 3, no. 1), con capogiri e che le attività quotidiane riuscivano ad essere espletate dalla signora solo ad "un ritmo nettamente inferiore a prima di ammalarsi" (ibidem, pag. 2, no. 2), rilevando un’incapacità lavorativa del 100% fino all'agosto 2002 e del 70% per il futuro (ibidem, pag. 3, no. 2.8).

              ee)    Si può quindi concludere che tutti i medici consultati dall'ufficio assicurazione invalidità si siano concordemente espressi per un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e fino almeno al novembre 2001, e in seguito e per il futuro di almeno il 70%.

              ff)      In conclusione si può ritenere che lo stipendio che la signora RI 1 potrebbe percepire con un’attività da lei ragionevolmente esigibile, è leggermente inferiore a quello attualmente percepito di fr. 2'261.- mensili lordi, siccome detto reddito corrisponde in effetti ad un grado di occupazione del 35%, presumibilmente non sostenibile a lungo dalla ricorrente. Riducendo proporzionalmente lo stipendio di fr. 2'261.si ottiene, per un'attività parziale nella misura del 30%, uno stipendio di franchi 1'938.- lordi mensili.

c)      L'invalidità dell'opponente è quindi da determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1 avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed il reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al punto h), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:

(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %

6'460

La signora RI 1 presenta quindi un grado d'invalidità del 70% per un'attività lucrativa del 100%.

Ritenuto però che nel caso concreto, la signora, fin tanto che il figlio minore non fosse stato più indipendente, avrebbe lavorato solo a metà tempo, ovvero nella misura del 50%, il grado di invalidità trovato va rapportato al 50% che la signora avrebbe dedicato all'attività lucrativa se non fosse intervenuta l'invalidità, così come imposto dal cosiddetto metodo misto, e che verrà illustrato al punto 12.

Per la parte del tempo che la signora avrebbe invece dedicato all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%, il grado di invalidità, non essendoci nessun reddito, non può venir calcolato sulla base del raffronto dei redditi, bensì va trovato a norma dell'art. 5 cpv. 1 vLAI, di cui al punto seguente.

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del "Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________, testi, interrogatorio della parte, perizia.

11.  Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in parte il nuovo art. 8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e "L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art. 5 cpv. 1 LAI è calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete." (art. 27 vOAI).

Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1 per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare in che misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni quotidiane.

Il dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come "la paziente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui I'oblige à interrompre son activité". (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico nell'ultimo certificato medico del 13.05.04 (doc. D).

Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che "la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2), specificando che "la paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare sforzi fisici troppo importanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora che, "Ha bisogno di aiuto per i lavori pesanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.1).

Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 25%, basandosi peraltro su una visita a domicilio esperita da una non meglio definita "collaboratrice", che pur essendo sicuramente qualificata non possiede certo le conoscenze specifiche di un medico, è pertanto errata e va rettificata.

Il fatto che la signora non sia in grado di svolgere normalmente le proprie mansioni quotidiane, siccome subentra dopo breve tempo uno stato di debolezza fisica, lo attesta anche la signora __________, madre della qui opponente, che spesso e regolarmente, l'aiuta nelle faccende domestiche (doc. E).

Alla luce dei rapporti medici citati, e in particolare di quello dello specialista dott. __________ del 02.11.2001, che indica un'incapacità lavorativa del 70-80% senza differenziare tra attività lavorativa e altre mansioni, nonché dell'ultimo certificato medico dello stesso dottore, che porta la data del 13.05.2004 e che ribadisce la valutazione fatta quasi 3 anni prima (doc. D), si deve concludere che il grado di invalidità della signora RI 1 è, per ciò che attiene l'attività di casalinga, almeno del 50%. Si dice almeno, in quanto pur comprendendo che l'attività lucrativa soggiacia a regole e ritmi più ferrei di quella di casalinga, è opinabile il fatto che sia meno faticante e esigente di quella lavorativa.

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della parte, perizia.

12.  Visto quanto precede, in considerazione del fatto che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den je massgebenden Bestimmungen die Invalidtät zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser, op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo a metà tempo, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga, viene così calcolato:

              Attività                 Quota Parte          Limitazione          Grado Invalidità Parz

              casalinga                 50%                       50%                          25%

              salariata                   50%                       70%                          35%

              grado di invalidità totale                                                        60%

Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E meglio:

        -     per il periodo prima del 01.01.2004, ovvero fino al 31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI, che ad un grado di invalidità del 60% fa corrispondere una mezza rendita, una mezza rendita ai sensi della LAI,

              mentre

        -     per il periodo dal 01.01.2004, data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e per il futuro (tutti i diritti di revisione ex art. 17 LPGA riservati), a norma del nuovo art. 28 cpv. 1, che per un grado di invalidità del 60% fa corrispondere 3/4 di rendita, 3/4 di rendita ai sensi della LAI .

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della parte, perizia.

13. A titolo abbondanziale, si osserva infine che la cassa è caduta in un’inspiegabile contraddizione, sostenendo al § 1 della decisione che "vi è un’esigibilità lavorativa completa quale segretaria per un'occupazione del 50%" (decisione 23.04.2004, pag. 2), quindi riconoscendo implicitamente un grado di invalidità del 50%, ma inserendo poi nello schema di calcolo più sotto, alla voce "salariata", una limitazione dello 0%. La limitazione avrebbe comunque dovuto essere del 50%, dando così un grado di invalidità parziale dello 17%, per un totale del 33%.

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della parte, perizia.

14. Alla luce di quanto finora esposto, si conclude riassumendo che:

La signora RI 1, se non fosse intervenuto il danno alla salute di cui si è detto, avrebbe, dopo la separazione dal marito, gradualmente intrapreso un'attività lavorativa, dapprima nella misura del 50% per poi arrivare ad un'occupazione a tempo pieno non appena il figlio minore avesse raggiunto un'indipendenza maggiore.

Si è conseguentemente calcolato il suo grado di invalidità nei due ambiti di attività, lavorativo e "casalingo", con i due metodi di calcolo imposti dalla legge, e meglio, tramite il confronto dei redditi ipotetici di cui al punto 10. lett. a) e lett. b), per ciò che attiene l'attività lavorativa, e tramite la valutazione delle residue possibilità di svolgere le proprie mansioni abituali, per l'attività di casalinga.

Si è così potuto stabilire che la signora RI 1, ha un grado di invalidità del 70% per ciò che attiene l'ambito lavorativo, e del 50% per ciò che riguarda l'ambito "casalingo".

Grazie al metodo misto, si è poi proceduto a rapportare il grado di invalidità parziale delle due attività menzionate al tempo in cui effettivamente vengono svolte, e si è quindi trovato un grado di invalidità complessivo del 60%.

Ne discende il diritto della signora RI 1 a ricevere una rendita ai sensi dell'AI: fino al 31.12.2003 una mezza rendita, e dal 01.01.2004, con l'entrata in vigore della novella legislativa, tre quarti di rendita ai sensi della LAI.

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della parte, perizia." (Doc. AI 31. pag. 7-16)

                               1.4.   Esperiti nuovi accertamenti, in particolare una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 39), con decisione su opposizione 20 gennaio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione, osservando:

"  (...)

6.  In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta genericamente la valutazione operata dall'amministrazione e precisa che senza il danno alla salute avrebbe ripreso attualmente il lavoro almeno nella misura del 50%.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).

In casu, la valutazione medica espressa dal dottor __________ non offre alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai giudizi sovresposti.

7.  Secondo prassi, per determinare il grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a domicilio, effettuata da un assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane. Infatti non ci si può basare unicamente sull'incapacità di lavoro medico teorica per valutare l'incapacità di lavoro quale casalinga.

Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi). Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.

In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).

Nella fattispecie I'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata con il rapporto d'inchiesta del 25 marzo 2004 ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute che ha portato ad un'invalidità globale del 25,5% quale casalinga.

Ad ogni buon conto le obiezioni presentate dall'assicurata in sede d'opposizione sono state sottoposte al vaglio della nostra assistente sociale.

Quest'ultima nella sua nuova inchiesta del 26 novembre 2004 ha rivalutato le limitazioni dell'assicurata ed ha concluso con un'invalidità del 38% quale casalinga.

8.  In concreto nel presente caso il metodo misto adottato il quale combina attività lucrativa e casalinga non appare applicato in modo del tutto corretto. In effetti visto lo stato civile (separata), l'attività lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto dell'opponente 15 settembre 2003 e quello del legale del 19 maggio 2004, l'assicurata doveva essere valutata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente 50% quale casalinga.

Dal lato economico l'assicurata, lavorando a metà tempo potrebbe percepire un salario annuo senza il danno alla salute di fr. 38’760.- (considerato il salario a tempo pieno di fr. 77'520.- secondo i dai dati forniti dal datore di lavoro il 18 giugno 2003).

Considerato che lavorando al 35% quale segretaria consegue un salario annuo di fr. 27'132.-, l'assicurata presenta una perdita di guadagno e quindi grado d'invalidità del 15% considerata un'attività lucrativa del 50%.

Nella fattispecie in considerazione di un grado d'invalidità del 19%, ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 50% con una limitazione del 38% e un grado d'invalidità del 15% considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 50%, determina un grado d'invalidità globale (salariata+casalinga) del 34%.

Di conseguenza l'assicurata non presenta un grado d'invalidità tale che giustifichi il diritto a prestazioni, essendo necessario un grado minimo del 40%.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI 43)

                               1.5.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dallo studio legale Avv. RA 1, ha chiesto che le venga versata una mezza rendita fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente tre quarti di rendita a far tempo dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, motivando:

"  (...)

12.  Nel caso concreto, come illustrato ai punti 6 e 9, la signora RI 1, a seguito della separazione dal marito, è stata obbligata, per sopravvivere, ad intraprendere un'attività lucrativa.

L'assicurata ha iniziato a lavorare in data 1.9.2002 presso la __________ nella misura del 35%, percentuale che, come riconosciuto dalla decisione su opposizione dell'ufficio Al al punto 8., se non fosse subentrata l'invalidità sarebbe stata almeno del 50% e che, in seguito all'aumento dei suoi oggettivi bisogni finanziari, la signora RI 1 ha dovuto portare al 60%.

Il grado d'invalidità della ricorrente va pertanto stabilito a norma dell'art. 27bis vOAI, che prescrive che per l'assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale, occorre dapprima determinare la percentuale di attività lucrativa e la percentuale di attività in altri ambiti (ad es. casalinga) e, in seguito, valutare l'invalidità nei due rispettivi ambiti, quello lavorativo e quello in altri ambiti, con i metodi di calcolo rispettivi e propri di ogni ambito di attività (cosiddetto metodo misto; Ueli Kieser, op. cit., N. 22 ad art. 16 LPGA).

Qui di seguito si procede quindi al calcolo del grado d'invalidità relativamente all'attività lavorativa della signora RI 1. Quello relativo alla sua attività quale casalinga verrà effettuato al paragrafo seguente.

        a)   Reddito ottenibile senza invalidità

Come ha riconosciuto anche l'ufficio assicurazione invalidità, al punto 8. della decisione impugnata, l'assicurata, se non fosse subentrata l'invalidità, avrebbe iniziato a lavorare al 50% già a partire dal mese di dicembre 2001 - data in cui la signora, a seguito del rifiuto del marito di corrispondere gli alimenti versati fino a quel momento, si vide costretta ad inoltrare in Pretura un'istanza di provvedimenti cautelari a tutela dell'unione coniugale -, per poi aumentare gradatamente la sua percentuale lavorativa fino al 100% non appena il figlio minore avesse raggiunto una maggiore indipendenza o non appena le circostanze della vita lo avessero richiesto, come è poi stato il caso concreto.

In effetti l'assicurata, alla luce di eventi come il divorzio e il fatto che il marito versa gli alimenti dovuti irregolarmente e facendo sempre più resistenza - circostanza peraltro del tutto imprevedibile per la signora RI 1 che mai avrebbe immaginato un tale epilogo - avrebbe aumentato la sua attività lucrativa, dedicandole verosimilmente tutto il suo tempo, ovvero il 100%.

A comprova della buona fede di dette intenzioni, vi è il fatto che l'assicurata a partire dal 2005, malgrado le difficilissime condizioni di salute, ha ulteriormente aumentato il tempo dedicato all'attività lavorativa portandolo al 60%, perché, come detto, costretta dalle circostanze della vita e senza altra scelta.

Si tratta pertanto di determinare il suo salario ipotetico da "valida", ovvero se non fosse subentrato il danno alla salute.

Il compito è facilitato nella fattispecie dal fatto che la signora RI 1, che è in possesso di un diploma di commercio, e che in corso di matrimonio ha saltuariamente lavorato come segretaria-contabile presso la ditta del marito, senza però percepire alcun salario, ha dovuto, dopo l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno, lavorando presso la __________ e percependovi, quale invalida e per un tempo di lavoro molto ridotto, dal 1° settembre 2002 e fino al 31 dicembre 2004, un reddito mensile lordo di franchi 2'261.- (doc. C), e, a partire dal mese di gennaio 2005, con l'aumento dell'attività lavorativa al 60%, un salario lordo di franchi 4'000.-- (doc. F).

Ora, come già illustrato nell'allegato di opposizione, il datore di lavoro della signora RI 1 ha dichiarato che, se non fosse subentrata l'invalidità, il salario dell'assicurata sarebbe stato di fr. 6'460.mensili lordi per un attività a tempo pieno. A conoscenza della qui opponente, un'attestazione in tal senso è stata inviata al lodevole ufficio assicurazione invalidità, che qui si richiama integralmente.

La signora RI 1, segretaria con specifiche conoscenze in ambito contabile, avrebbe pertanto raggiunto il reddito di franchi 6'460.- ­mensili lordi per un attività lucrativa da "valida" a tempo pieno.

In tal senso si contesta il metodo di calcolo applicato dall'Ufficio di Assicurazione Invalidità, che al punto 8. della decisione impugnata, prende, come base per il calcolo del grado di invalidità dell'assicurata, lo stipendio che la signora avrebbe percepito lavorando al 50%.

In realtà, il calcolo del grado di invalidità avrebbe dovuto rapportarsi allo stipendio percepito dalla signora al 100%, tant'è che l'assicurata ora lavora al 60%. Della ridotta attività lucrativa si tiene in effetti già conto al momento dell'applicazione del metodo misto, di cui al punto 14 del presente allegato.

        b)   Reddito ipotetico dall'attività che si può ora attualmente esigere dall'opponente.

La determinazione non è così evidente, poiché essa richiede la valutazione del possibile sfruttamento della residua capacità lavorativa da un lato e la traduzione di questa nella capacità di guadagno dall'altro.

Il fatto però che, come accennato al paragrafo precedente e già illustrato con l'allegato di opposizione, la signora RI 1, ha dovuto, dopo l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno, lavorando presso la __________, facilita il compito, in quanto permette di disporre di un dato economico effettivo: ossia un reddito mensile lordo di fr. 2'261.- (doc. C) lavorando nella misura del 35% per il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2004 e un reddito mensile lordo di fr. 4'000.- a partire dal mese di gennaio 2005 in poi (doc. F).

Relativamente a questo aumento del tempo dedicato all'attività lavorativa, si chiarisce e ribadisce che ciò non deve assolutamente portare questa lodevole autorità a misconoscere le reali condizioni di salute della signora RI 1, che erano e permangono assai precarie, come hanno avuto modo di certificare i medici interpellati dall'assicurata e dallo stesso Ufficio AI. A questo proposito si rammenta che:

Nel rapporto medico del 2.11.2001, il dottor __________, esperto in epatologia, rilevava che la paziente presentava un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dalla data dell'intervento, 28.06.2000, e fino alla data del rapporto medico, quindi per un periodo di 1 anno e 5 mesi circa, stimando poi l'incapacità lavorativa per il futuro al 70-80% (rapp. 02.11.2001, ad D.). Il medico ha sempre sottolineato come fosse importante combattere ogni fattore di rischio, in particolare tentando di eliminare lo stress nella maggior misura possibile e soprattutto ogni sovraccarico fisico e psichico. In seguito, sempre lo stesso medico, con certificato 13.05.2004 (doc. D), ritenuto che le condizioni della paziente non erano nel frattempo migliorate, indicava un grado di incapacità al lavoro del 70%, certificando uno stato di salute stazionario, caratterizzato da una diminuzione del rendimento e da uno stato di affaticamento persistente ed eccessivo, oltre che da una difficoltà di concentrazione da non sottovalutare (doc. D): "Sa capacité de travail peut être évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau, saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples." (doc. D).

Tale diagnosi è stata confermata dal medico del Servizio di Accertamento Medico (SAM), il dott. __________, che nella sua perizia indicava che la paziente soffriva di una stanchezza generale ("affaticabilità anormale", perizia SAM 17.04.2003, pag. 3, no. 1), con capogiri e che le attività quotidiane riuscivano ad essere espletate dalla signora solo ad "un ritmo nettamente inferiore a prima di ammalarsi" (ibidem, pag. 2, no. 2), rilevando un’incapacità lavorativa del 100% fino all'agosto 2002 e del 70% per il futuro (ibidem, pag. 3, no. 2.8).

Risulta pertanto che tutti i medici consultati dall'ufficio assicurazione invalidità si siano concordemente espressi per un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e fino almeno al novembre 2001, e in, seguito e per il futuro di almeno del 70%.

Il fatto che ora la signora RI 1 abbia aumentato la percentuale di tempo dedicata all'attività lavorativa, portandola al 60%, non significa assolutamente che le sue condizioni di salute siano migliorate, bensì, come già evidenziato, che la sua situazione finanziaria sia evoluta negativamente e in modo assolutamente imprevedibile in modo tale da rendere assolutamente necessaria un'integrazione del salario percepito fino al mese di gennaio 2005.

        c)   L'invalidità dell'opponente è quindi da determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1 avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed il reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al punto b), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:

Per il periodo dicembre 2001 (data in cui l'assicurata avrebbe iniziato a lavorare, se non fosse subentrata l'invalidità, v. punto 6.) al 31.12.2004:

(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %

6'460

La signora RI 1, fino al 31.12.2004, presenta quindi un grado d'invalidità del 70% rapportato all'attività lucrativa svolta nella misura del 100%.

              Per il periodo a far tempo dal mese di gennaio 2005:

(6'460 - 4'000) x 100 = 38 %

6'460

La signora RI 1, a partire dal mese di gennaio 2005, presenta quindi un grado d'invalidità del 38% rapportato all'attività lucrativa svolta nella misura del 100%.

Il grado di invalidità così ottenuto andrà rapportato al tempo di lavoro effettivo che l'assicurata avrebbe dedicato all'attività lavorativa se non fosse subentrata l'invalidità, come si illustrerà al punto 14.

Prove: documenti, richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del "Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________, testi, interrogatorio della parte, perizia.

13. Per la parte del tempo che la signora avrebbe invece dedicato all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%, rispettivamente, allo stato attuale delle cose a far tempo dal mese di gennaio 2005, il 38%, il grado di invalidità, non essendoci nessun reddito, non può venir calcolato sulla base del raffronto dei redditi, bensì va trovato a norma dell'art. 5 cpv. 1 vLAI.

      Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in parte il nuovo art. 8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e "L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art. 5 cpv. 1 LAI è calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete." (art. 27 vOAI).

Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1 per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare in che misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni quotidiane. L'ufficio assicurazione si è basato sulle considerazioni dell'assistente sociale, che ha valutato l'invalidità della signora RI 1 nella misura del 38% (decisione 20.01.2005 punto 7.).

        Tale valutazione non può essere condivisa e viene recisamente contestata.

Innanzitutto si rileva che essa si distanzia in modo troppo evidente dalle valutazioni fatte dai medici, che si erano espressi per un grado di invalidità del 50% almeno:

Il dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come "la patiente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui l'oblige à interrompre son activité." (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico nell'ultimo certificato medico del 13.05.04, che ribadisce la valutazione fatta quasi 3 anni prima (doc. D).

Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che "la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2), specificando che "la paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare sforzi fisici troppo importanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora che, "Ha bisogno di aiuto per i lavori pesanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.1).

Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 38%, sulla base di un rapporto stilato da un'assistente sociale incaricata dallo ufficio stesso appare errata.

Diversamente da quanto sostiene l'ufficio AI al punto 7. della decisione impugnata, la valutazione fatta dai predetti medici, non può essere definita come meramente teorica, e non può, conseguentemente, venir sostituita tout court da un rapporto stilato da un'assistente sociale. Al contrario: il dott. __________ ha allestito una vera e propria perizia, dopo aver avuto un colloquio con l'assicurata, certamente più approfondito e scientifico di quello che l'Ufficio AI ha delegato alla propria collaboratrice, seppur diplomata, la quale, peraltro, in una prima valutazione aveva stabilito un invalidità del 25%, per poi rivedere la propria valutazione portandola al 38%, ciò che non può che confermare quanto queste valutazioni siano aleatorie e non sostituibili con quelle fatte da un medico specialista.

Ne discende che l'ufficio AI avrebbe - anzitutto - dovuto rifarsi unicamente ai rapporti medici del dott. __________ e alla perizia medica del dott. __________, entrambi statuenti un'invalidità della signora RI 1 nell'ambito di attività di casalinga di almeno un grado del 50% (rapporto medico del dott. __________ del 2.11.2001, doc. D e perizia 17.04.2003 del dott. __________) e rifarsi al parere di una collaboratrice diplomata assistente sociale, senza conoscenze specialistiche, nell'unica ipotesi in cui i due medici non fossero giunti alla medesima conclusione, e non viceversa.

Le considerazioni sovra esposte valgono ancor più se si pensa che a partire dal mese di gennaio 2005 la signora RI 1 ha aumentato la sua attività lavorativa al 60%. Questo aumento, causato, come più volte ribadito, da urgenti bisogni finanziari dell'assicurata, incidono profondamente sull'attività di casalinga della signora. La signora, sfruttando al massimo le sue energie per l'attività lavorativa, si ritrova sfinita e priva di forze nel tempo rimanente, che deve così dedicare per la gran parte al recupero fisico. A riprova di ciò si richiama la dichiarazione già resa in corso di procedura di opposizione dalla madre dell'assicurata, signora __________ (doc. E), che aveva attestato come la figlia non fosse in grado di svolgere normalmente le proprie mansioni quotidiane, siccome subentrava dopo breve tempo uno stato di debolezza fisica molto marcato. Tale dichiarazione vale ancor di più ora, che l'assicurata dedica all'attività di salariata il doppio del tempo che dedicava prima.

Alla luce di queste considerazioni appare opportuno rifarsi unicamente alle valutazioni mediche, che avevano indicato la signora RI 1 come invalida al 50% per ciò che attiene l'attività di casalinga, oppure ordinare una nuova valutazione, allestita da un medico specialista.

Prove: c.s. Si richiede inoltre che il tribunale abbia a ordinare d'ufficio una perizia specialistica che stabilisca il grado di invalidità della signora RI 1 relativamente alla sua attività di casalinga.

14. Visto quanto precede, in considerazione del fatto che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den je massgebenden Bestimmungen die Invalidität zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser, op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo a tempo parziale, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga, viene così calcolato:

        Periodo dal dicembre 2001 al 31 dicembre 2004:

        Attività                       Quota Parte          Limitazione          Grado Invalidità Parz

        casalinga                       50%                       50%                          25%

        salariata                         50%                       70%                          35%

        grado di invalidità totale                                                               60%

Ritenuto che se non fosse subentrata l'invalidità l'assicurata avrebbe intrapreso un'attività lavorativa nella misura almeno del 50%, sotto il titolo "quota parte" si è inserita detta percentuale.

        Periodo a far tempo dal mese di gennaio 2005:

        Attività                       Quota Parte          Limitazione          Grado Invalidità Parz

        casalinga                       40%                       50%                           20%

        salariata                         60%                       38%                           22.8%

        grado di invalidità totale                                                               42.8%

Si rileva che in questo caso nella casella "quota parte-salariata" è stato inserito il dato del 60%, che in quanto dato oggettivo comprova la completa buona fede della signora RI 1 allorquando ha affermato che se non fosse subentrato il danno alla salute avrebbe aumentato il tempo dedicato all'attività lucrativa.

        Prove: c. s.

15. Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E meglio:

        Periodo fino al 31.12.2004:

        -     per il periodo fino al 31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI, una mezza rendita ai sensi della LAI, mentre

        -     per il periodo dal 01.01.2004, data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e fino al 31.12.2004, a norma del nuovo art. 28 cpv. 1 LAI, 3/4 di rendita ai sensi dell'LAI.

        A far tempo dal mese di gennaio 2005:

              A norma dell'art. 28 LAI, ¼ di rendita ai sensi dell'LAI." (Doc. I, pag. 9-19)

                               1.6.   Con risposta 1° marzo 2005 l'UAI ha proposto di respingere il gravame e ha osservato quanto segue:

"  A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea come il datore di lavoro dell'assicurata in oggetto abbia dichiarato che quest'ultima si trova (a partire dal mese di gennaio 2005) alle dipendenze dell'__________ al 60% in qualità di segretaria e percepisce uno stipendio mensile pari a Fr. 4'000.-(cfr. doc. A2 incarto TCA).

Secondo il rapporto medico stilato dal Dr. __________ in data 22.4.2004 (cfr. doc. 26 incarto AI), l'assicurata è in grado di eseguire un'attività quale segretaria nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento normale).

Mediante la decisione su opposizione 20.1.2005 (cfr. doc. 43 incarto AI), l'amministrazione ha rettamente considerato l'assicurata quale salariata nella misura del 50% e quale casalinga per il rimanente 50%.

Per quanto attiene l'attività di salariata della qui ricorrente, bisogna sottolineare come a partire dal 1 ° gennaio 2005 la situazione della stessa sia persino migliorata e come essa non presenta di conseguenza alcuna perdita di guadagno.

Infatti, visto e considerato come dal lato medico la Signora RI 1 è abile al 50% nella propria professione di segretaria (cfr. doc. 26 incarto AI), essa sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa lavorando addirittura nella misura del 60% senza subire pertanto alcuna perdita di guadagno rilevante ai sensi di legge.

A far tempo dal 1.1.2005, il grado d'invalidità dell'assicurata quale salariata risulta essere quindi dello 0%.

Per quanto concerne invece l'attività quale casalinga, l'amministrazione ha correttamente valutato il grado d'invalidità dell'assicurata nella misura del 19% (ritenuta una limitazione globale del 38% secondo l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica di data 30.11.2004 (cfr. doc. 39 incarto AI) in relazione con un'attività parziale di casalinga in ragione del 50%).

L'assicurata ritiene che l'inchiesta di cui sopra non sia probante ai fini di legge, in quanto aleatoria e non sostituibile con le valutazioni effettuate dai medici specialisti (cfr. pag. 16 del ricorso di data 22.2.2005 agli atti).

Al riguardo va precisato che il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 pag. 143 consid. 5).

La qui ricorrente ha chiesto altresì in sede di ricorso l'assunzione di nuove prove ed in modo particolare l'allestimento di una perizia atta a stabilire il grado d'invalidità della Signora RI 1 nonché l'audizione del Dr. __________ di __________ (oltre all'audizione dell'assicurata stessa).

Per quanto attiene l'allestimento della perizia di cui sopra, si può affermare con certezza che gli atti dell'incarto alla base della decisione impugnata risultano assolutamente completi (vedi in modo particolare i doc. 14 e 26 incarto AI) e di conseguenza, sotto il profilo prettamente medico, si può arguire che la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori passi istruttori non sono da ritenere necessari.

Per quanto riguarda invece l'audizione dei due testi summenzionati, l'Ufficio Al ritiene che essa non è assolutamente necessaria, poiché la documentazione agli atti è ampiamente sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza ed ulteriori provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato della fattispecie che ci occupa. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita fino al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 e a un quarto di rendita a partire dal 1° gennaio 2005, così come chiesto con il ricorso.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

                                         Appurato che la ricorrente a partire dal mese di settembre 2002 lavora al 35% presso l’__________, mentre per il restante 65% ella è casalinga; che prima del danno alla salute aveva lavorato in qualità di segretaria e, dopo un periodo dedicato alla cura dei figli, aveva svolto saltuariamente l’attività di segretaria contabile presso la ditta del coniuge (senza percepire nessun salario) e che senza i problemi di salute essa avrebbe svolto la sua professione inizialmente al 50%, per poi aumentare gradatamente la percentuale di occupazione fino al 100% (una volta che il figlio minore, nato nel __________, avesse raggiunto una maggiore indipendenza, intorno ai 15-16 anni, cfr. doc. AI 17 e doc. AI 31 pag. 5), l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

                                         Per quel che concerne la capacità lavorativa, l’UAI, ritenuto che il medico curante dell’assicurata, il Dr. __________, della __________ di __________ aveva attestato il 15 gennaio 2002 una incapacità lavorativa del 70-80% a partire dal 28 giugno 2000 (cfr. doc. AI 4), mentre il 16 gennaio 2003 aveva certificato che un'attività professionale era per l’assicurata impossibile (cfr. doc. AI 8), ha disposto una perizia medica gastroenterologica esperita dal dott. __________, specialista FMH in gastroenterologia (cfr. doc. AI 14). Nel rapporto stilato in data 17 aprile 2003 lo specialista ha indicato quanto segue:

"  (...)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

A livello Psicologico e mentale: la paziente ha elaborato bene il suo trapianto, le sue facoltà mentali sono normali salvo ogni tanto difficoltà di concentrazione quando è stanca.

A livello fisico: l'unico disturbo importante è la stanchezza con affaticabilità anormale.

Nell'ambito sociale: la paziente stà divorziando, i suoi figli di __________ e __________ vivono con lei.

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

        2.1    Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La paziente riesce a fare i suoi lavori di casalinga ma ad un ritmo inferiore al normale. Ha bisogno di un aiuto per i lavori pesanti. Attualmente la paziente lavora nella misura del 30% circa come impiegata presso l'__________.

        2.2    Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.

La paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50% circa e la sua occupazione di impiegata d'ufficio nella misura del 30% circa.

        2.3    L'attività attuale è ancora praticabile? Sì

        2.4    Se sì, in quale misura (ore al giorno)? Vedi sopra, questa quantità di lavoro è il massimo che può fare la paziente attualmente.

        2.5    E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

La paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare sfor­zi fisici troppo importanti.

        2.6    Se sì, in che misura? Vedi sopra

        2.7    Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%? Dal 23 giugno 2000.

        2.8    Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro? L'incapacità lavorativa è stata del 100 % fino a fine agosto del 2002.

Attualmente l'incapacità lavorativa in qualità di impiegata di ufficio è del 70% circa.

C.    Conseguenza sulla capacità di integrazione

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

          No, il sintomo principale essendo la stanchezza e la paziente non facendo un lavoro con forte attività fisica non è possibile migliorare la situazione.

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

        No, non è escluso che la capacità lavorativa possa migliorare.

        Propongo una nuova valutazione tra 1-2 anni." (Doc. AI 14)

                                         Sulla base della perizia gastroenterologica citata, l’amministrazione ha concluso che l’assicurata, affetta da stato dopo trapianto epatico per un’epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta, è da ritenere abile al 30% nella sua attuale attività di segretaria a tempo parziale.

                                         Dato che l’assicurata lavora come segretaria al 35%, mentre per il restante 65% è casalinga, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di allestire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 21), esperita il 10 marzo 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 25 marzo 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 25.5%, così composta:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1  Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 5%

percentuale degli impedimenti

 0%

percentuale di invalidità

 0%

Nessun impedimento.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

 7%

La signora RI 1 riferisce di aver ripreso ad occuparsi della cucina come era sua consuetudine fare precedentemente al danno alla salute. Non vengono segnalati impedimenti di sorta per quanto concerne la preparazione dei pasti quotidiani, l'apparecchiare e sparecchiare la tavola, il caricare e scaricare la lavastoviglie, il riordino del piano di lavoro e del locale tutto.

Nelle pulizie a fondo della cucina l'assicurata si avvale invece di una collaboratrice domestica per la facile affaticabilità e il rapido esaurimento delle residue energie.

Per quanto riferito valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

7,5%

L'assicurata riferisce di occuparsi tuttora personalmente delle pulizie giornaliere dell'appartamento a ritmi di lavoro rallentati ed alternando l'attività a necessarie pause di riposo.

La signora RI 1 ha imparato a dosare le proprie energie distribuendole sull'arco della giornata.

Una collaboratrice domestica, presente 4 ore la settimana, è invece incaricata dei lavori approfonditi: aspirapolvere e pulizia dei pavimenti a fondo, pulizia approfondita dei bagni, della cucina e della grande terrazza. La collaboratrice viene inoltre attivata, su chiamata, in occasione delle grandi pulizie stagionali (vetri, tende, ecc.).

L'assicurata afferma di essersi sempre avvalsa di un aiuto domestico anche precedentemente al danno alla salute. Specifica altresì che la collaboratrice domestica ha sempre lavorato 4 ore la settimana, ma la casa in cui abitava prima con il marito aveva una superficie doppia dell'attuale appartamento.

Per quanto riferito valuto in misura del 50% la percentuale di impedimento in questo specifico ambito.

5.4  Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

 0%

percentuale di invalidità

 0%

Nessuna modifica rispetto alle personali abitudini.

L'assicurata provvede autonomamente agli acquisti necessari, sia casalinghi che personali, e gestisce personalmente le pratiche burocratico-amministrative.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

 3%

L'assicurata si occupa di persona di tutte le operazioni collegate al bucato. Porta la cesta in lavanderia, ripartendo su più viaggi il carico, suddivide i panni, li inserisce e toglie dalla lavatrice e dall'asciugatrice, stende i panni delicati.

I panni asciutti vengono, per quanto possibile, semplicemente piegati e riposti negli armadi, per ridurre all'essenziale l'attività di stiro. Questa mansione risulta infatti onerosa per la signora RI 1 che la riparte quindi su più giorni in modo tale da non esaurire le residue forze. I compito richiede anche un maggiore dispendio di tempo in quanto va pure affrontato a ritmi rallentati e non solo poco per volta.

Non vengono segnalate particolari abitudini per i lavori a maglia, cucito o uncinetto.

Per quanto riferito valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.6  Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.  

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

 8%

L'assicurata si impegna per preservare il più possibile le sue energie che tiene a dedicare alla cura dei propri figli, molto provati dalla separazione dei genitori e dalla grave malattia della mamma.

La signora RI 1 riposa molto, al pomeriggio, prima del loro rientro a casa per poterli accogliere come desidera e per poterli poi seguire nei compiti.

L'assicurata praticava molte attività sportive in loro compagnia che in seguito al danno alla salute ha dovuto forzatamente molto limitare per le sue ridotte energie.

L'assicurata, pur non facendosi angosciare oltre il necessario, teme comunque sempre che quanto occorsole nel giugno 2000 possa ripetersi. Non parte quindi più all'estero da sola con i ragazzi, ma desidera sempre che familiari od amici si uniscano a loro durante le vacanze.

Per quanto riferito valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento.

5.7  Diversi

cura delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato

    importanza assegnata

       0%

    percentuale degli impedimenti

       0%

    percentuale di invalidità

       0%

Non vengono segnalate attività extra-domestiche.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100%

   percentuale

 di invalidiità

   25,5%

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                                                                                 Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Una collaboratrice domestica.

6.     GRADO ATTUALE DEI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quanto il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di giugno 2000.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nulla da aggiungere." (Doc. AI pag, pag. 4 e seg.)

                                         Con “Proposta per il medico” 29 marzo 2004 il funzionario incaricato ha indicato:

"  Se medicalmente oggettivata l'inabilità quale casalinga indicata sul rapporto d'inchiesta esperita a domicilio si ha la seguente situazione:

casalinga al 65%              inabile al 25.5%                                        16.57%

salariata al 35%                totalmente abile in quella misura                0%

TOTALE                                                                                                    16.57%

Si rifiuta pertanto il diritto alla rendita." (Doc. AI 25)

Nel “Rapporto medico” 22 aprile 2004 il medico del SMR __________, posta la diagnosi di stato dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta, ha posto le seguenti “Raccomandazioni, proposte SMR”:

"  (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Casalinga 65% /Salariata (segretaria 35%).

Decorso post-trapianto epatico privo di complicazioni, in assenza di complicazioni e funzionalità epatica normale dopo trapianto la situazione può essere definita quale stabile dopo circa 6 mesi dall'intervento (per i primi 6 mesi dell'intervento può essere riconosciuta quindi una inabilità lavorativa al 100% per qualsiasi attività, mentre dopo tale periodo l'assicurata è da ritenersi abile nella misura attuale. L'attuale stato di salute permette almeno di svolgere una attività di segretaria nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento normale).

Inchiesta a domicilio per casalinghe: impedimento del 25,5% da giugno 2000

Lavora quale segretaria al 35% con rendimento completo quindi IL 0%

Procedere, OK per grado d'invalidità del 16.57% come da proposta segretario, prognosi buona, attività lavorativa adatta al danno alla salute." (Doc. AI 26)

                                         Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 16%, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione formale 23 aprile 2004, doc. AI 27).

                               2.8.   Nell’opposizione l’assicurata ha sostanzialmente contestato, per quanto concerne l’attività di segretaria, la percentuale di invalidità risultante dal confronto dei redditi operato dall’amministrazione e, in relazione alla sua attività di casalinga, la valutazione fornita dall’assistente sociale nell'inchiesta economica (cfr. doc. AI 31). Per quanto concerne la sua attività di segretaria, l’assicurata ha trasmesso un rapporto medico 13 maggio 2004 del Dr. __________, del seguente tenore:

"     Le médecin soussigné atteste qua Madame RI 1 a été transplantée hépatique en urgence le 28 juin 2000 pour hépatite fulminante.

Elle bénéficie depuis d'un traitement immunosuppresseur qu'on ne pourra interrompre et on constate chez cette patiente, comme chez la plupart des greffés hépatiques, un état de fatigue important ainsi que des difficultés de concentration.

Sa capacité de travail peut être évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau, saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples." (Doc. AI 31 D)

Quanto alle sue reali possibilità di svolgere le mansioni di casalinga, l’assicurata ha prodotto la seguente dichiarazione sottoscritta in data 17 maggio 2004 da sua madre, che attesta l’aiuto fornito da quest’ultima alla figlia nello svolgimento dei compiti domestici:

"  lo sottoscritta, signora __________, nata il __________, da __________ in __________, coniugata, spontaneamente ed in perfetta buona fede, conscia degli effetti legali della presente dichiarazione che verrà presentata avanti alle autorità competenti, attesto e confermo quanto segue:

da quando mia figlia, RI 1, in data 28.6.2000 ha subito il trapianto del fegato, mi reco a casa sua più volte a settimana per aiutarla nei lavori di casa, e di tanto in tanto, nei giorni in cui si sente particolarmente debole, anche per aiutarla a preparare il pranzo per i suoi figli, in quanto mia figlia soffre di uno stato di affaticamento costante e persistente, che le impedisce di svolgere normalmente le attività quotidiane di pulizia e riordino della casa." (Doc. 31 E)

Visti gli argomenti addotti con l’opposizione, l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato all’assicurata con scritto 24 maggio 2004 (cfr. doc. AI 34).

L’UAI ha interpellato il curante dell’assicurata, dott. __________, specialista FMH in neurologia, il quale in data 8 settembre 2004 ha redatto il seguente rapporto medico:

"  (...)

1.     Stato di salute da allora:

        stazionario peggioramento - migliorato?

In generale stazionario, nelle ultime settimane la paziente aveva notato un certo peggioramento dei disturbi motori agli arti, dopo che aveva sospeso per qualche tempo la terapia miorilassante con Dantamacrin.

2.     Le diagnosi sono state modificate? No.

3.     Decorso / evoluzione delle constatazioni?

Essenzialmente invariato, con fluttuazioni della sintomatologia motoria, che si è leggermente accentuata negli ultimi 2 mesi dopo che la paziente aveva sospeso la terapia miorilassante con Dantamacrin. In particolare si erano accentuati i cloni agli arti e gli spasmi muscolari notturni e diurni al corpo.

4.     Provvedimenti terapeutici / prognosi?

Proseguimento della terapia miorilassante. Prognosi invariata con sicura persistenza della sintomatologia neurologica.

5.     Ritiene che provvedimenti professionali siano attualmente indicati? No.

6.     L'assicurato deve ricorrere regolarmente all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.

7.     Ritiene che un accertamento medico supplementare sia indicato? No.

8.     Data dell'ultimo controllo medico: 27.07.2004." (Doc. AI 36)

L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente sociale di allestire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, esperita il 26 novembre 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 30 novembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 38%, così motivata:

"  (...)

1.     INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE

Viene confermato quanto illustrato nel precedente rapporto d'inchiesta.

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA

a.     formazione scolastica e professionale

        Diploma professionale di commercio.

b.     se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

La signora RI 1 conferma quanto indicato dal proprio legale e più precisamente che attualmente lavorerebbe, se lo stato di salute glielo permettesse, in misura del 50 %. Questa percentuale di lavoro verrebbe, in assenza del danno alla salute, aumentata al 100 % una volta ultimata la scuola dell'obbligo da parte dell'ultimogenito.

■      Eventuale situazione economica

L'accordo stabilito con l'ex-coniuge stabilisce che dall'importo di fr. 9’300.- (contributo di mantenimento per lei e i due figli stabilito sulla base delle spese effettive) venga dedotto il salario della signora RI 1 e la differenza d'affitto in caso di trasloco. La signora RI 1 ha difatti appena traslocato e il nuovo appartamento costa fr. 1’200.- in meno rispetto all'abitazione di __________.

Non vi è però ancora nessun accordo definitivo tra i signori RI 1. Si attende infatti la decisione del nostro ufficio per stabilire una convenzione definitiva.

■      Attività svolta e in che misura

        Segretaria in misura del 35 %.

c.     L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito?

        ---

3.     PERSONE CHE VIVONO NELL'ECONOMIA DOMESTICA

nome e cognome

data di nascita

grado di parentela

professione

pasti consumati a casa

__________

__________

figlio

__________

tutti

__________

__________

figlio

__________

tutti

Fra queste persone, le seguenti hanno bisogno di cura (esclusi i bambini)

nome e cognome

ragioni della cura richiesta

4.     CONDIZIONI DI ABITAZIONE (DESCRIZIONE)

■      appartamento di 4 1/2 locali, al l piano in palazzina senza ascensore

■      Giardino (descrizione)

Di circa 200 mq coltivato a prato e piante d'alto fusto. Del taglio dell'erba e della cura delle piante si occupa il padrone di casa.

■      Elettrodomestici particolari e mezzi ausiliari

        specificare se acquistati dopo il danno alla salute

        Cucina dotata di lavastoviglie.

        Comune locale lavanderia.

■      Ubicazione dell'abitazione

        accesso, comodità dei mezzi pubblici, dei negozi

        L'assicurata guida l'automobile.

        Negozi e servizi distanti da casa.

5.     ATTIVITÀ descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

La descrizione che segue tiene conto delle nuove indicazioni segnalate in sede di opposizione e per iscritto dalla madre della signora RI 1.

In occasione di questo secondo incontro, l'assicurata tiene a precisare di non avere segnalato, durante il primo colloquio, la presenza in suo aiuto della madre, ritenendo il suo contributo non rilevante al fine della nostra indagine in quanto prestato da una parente prossima.

La percentuale assegnata ad ogni attività casalinga è stata inoltre modificata tenendo conto della fine della scuola elementare del figlio minore.

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 5%

percentuale degli impedimenti

 0%

percentuale di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2  Alimentazione

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

14%

La signora RI 1 riferisce di convivere con un facile esaurimento delle proprie energie. Nei giorni in cui lavora (due la settimana) la madre si reca al suo domicilio per la preparazione del pasto di mezzogiorno. Questa presenza è di grande aiuto per l'assicurata che durante i giorni lavorativi è perlomeno sollevata da questo compito. La signora RI 1 afferma infatti di non riuscire a conciliare, proprio per una condizione di ridotte energie, la sua attività lavorativa con i compiti domestici. Durante i suoi giorni di lavoro l'assicurata può di conseguenza dedicarsi unicamente al lavoro, alla preparazione della cena (molto semplice e di veloce preparazione e talvolta in parte già avviata dalla madre) e ai propri figli. Energie per occuparsi della casa non ne rimangono.

Diverso è invece il discorso nei rimanenti giorni della settimana, nei quali l'assicurata, sollevata in questo caso dal compito lavorativo, trova l'energia per dedicarsi ai lavori domestici fisicamente più semplici e alla preparazione dei pasti giornalieri.

A sera l'assicurata arriva comunque molto affaticata e pertanto la cena è di regola molto semplice e di veloce preparazione.

Si riconferma altrimenti quanto indicato nel precedente rapporto d'inchiesta.

Per quanto puntualizzato dalla signora RI 1 in occasione di questo secondo incontro, valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

12%

Anche in questo ambito l'assicurata si avvale dell'aiuto della madre, per quanto concerne le pulizie giornaliere della casa, durante i due giorni lavorativi.

La signora RI 1, come già riferito nel rapporto precedente, deve infatti dosare le proprie forze. Assiste infatti ad un facile esaurimento delle forze e a un difficile recupero delle stesse.

Per il resto si conferma quanto riferito nel precedente rapporto d'inchiesta.

Tenendo conto di queste nuove precisazioni valuto in misura del 60 % la percentuale di impedimento.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

 0%

percentuale di invalidità

 0%

Viene confermato quanto indicato nel rapporto precedente.

La signora RI 1 si occupa autonomamente degli acquisti casalinghi e personali così come della gestione burocratico-amministrativa.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti.

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

 8%

Anche per quanto riguarda lo stiro del bucato, l'assicurata riferisce di poter contare sull'aiuto della madre in caso di necessità.

La signora __________ afferma di non riuscire a smaltire sempre ed autonomamente la cesta dei panni da stirare. Durante i suoi giorni di presenza in casa della figlia, la signora RI 1 le viene così in aiuto sistemando quanto eventualmente rimasto in sospeso.

Per il resto si conferma quanto descritto nel rapporto precedente.

Anche in questo caso, tenendo conto di queste nuove indicazioni, valuto oggi in misura del 40% la percentuale di impedimento.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc...

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

 4%

Nessuna modifica rispetto a quanto indicato nel rapporto di marzo 2004.

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artisti-ca, impegno a favore di terzi, volontariato

  importanza assegnata

    0%

  percentuale degli impedimenti

    0%

  percentuale di invalidità

    0%

Non vengono segnalate attività extra-domestiche.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

38%

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                                                                                 Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Una collaboratrice domestica, presente 4 ore la settimana, e la madre dell'assicurata.

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di giugno 2000.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nulla da aggiungere." (Doc. AI 39)

In data 7 dicembre 2004 l’UAI ha inoltre chiesto al dott. __________ di precisare, rispetto al suo rapporto peritale 17 aprile 2003 in cui aveva valutato che l’incapacità lavorativa dell’assicurata quale impiegata d’ufficio era pari al 70%, il grado di incapacità lavorativa della signora RI 1 per un’attività lavorativa al 50% (cfr. doc. AI 40). Agli atti non risulta una risposta in merito, ma solo una copia del sollecito spedito dall’amministrazione l’11 gennaio 2005 al dott. __________, recante un’indicazione, scritta a mano, secondo la quale l’assicurata non è una paziente dello specialista citato (cfr. doc. AI 42).

                                         Con la decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che il metodo misto utilizzato in sede di decisione non è stato applicato in maniera del tutto corretta, dato che l'assicurata, “visto lo stato civile (separata), l’attività lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto dell’opponente del 15 settembre 2003 e quello del suo legale del 19 maggio 2004, avrebbe dovuto essere considerata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente 50% quale casalinga” (cfr. doc. AI 43). L'amministrazione ha quindi ridefinito la ripartizione delle quote, sostenendo che quella relativa alla parte salariata doveva essere stabilita mediante il raffronto tra il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute esercitando la sua attività al 50% (fr. 38'760), con quello che essa guadagna lavorando al 35% quale segretaria (fr. 27'132) per giungere ad una diminuzione della capacità al guadagno, considerata un’attività lucrativa del 50%, del 15% (fr. 38'760 reddito da valido; fr. 27'132 reddito da invalido). Il grado di invalidità per l’attività di casalinga al 50%, con una limitazione del 38%, è invece del 19%. L’UAI ha infine calcolato, sulla base della chiave di riparto tra salariata (50%) e casalinga (50%), un’invalidità globale del 34% (cfr. doc. AI 43).

                               2.9.   Ora, a mente di questa Corte alla ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella salariata (50%) operata dall’UAI va data conferma. È infatti da ritenere, come indicato dall’assicurata stessa, che senza il danno alla salute ella avrebbe suddiviso l’attività in questo modo, almeno fino a quando il figlio minore, nato nel __________, avesse raggiunto i 15-16 anni (cfr. doc. AI 17 e doc. AI 31 pag. 5).

                             2.10.  

                          2.10.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, l’assicurata, dopo aver subito in data 28 giugno 2000 presso l’__________ di __________ un intervento d’urgenza di trapianto di fegato a causa di un’epatite fulminante acuta con grave insufficienza epatica di tipo B, è stata dichiarata dal suo medico curante, Dr. __________ della __________ del citato ospedale __________, inabile al lavoro al 100% fino al dicembre 2001 e inabile al lavoro al 70-80% a partire dal gennaio 2002 (cfr. rapporto medico 15 gennaio 2002, doc. AI 4). Nel successivo rapporto medico 16 gennaio 2003 il Dr. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% (cfr. doc. AI 8 e 9). L’amministrazione ha quindi sottoposto l’assicurata ad una perizia gastroenterologica a cura del Dr. __________, il quale nel suo rapporto medico 17 aprile 2003 è giunto alla conclusione che la ricorrente “riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50% circa e la sua occupazione di impiegata di ufficio nella misura del 30% circa”, precisando che “l’incapacità lavorativa è stata del 100% fino a fine agosto del 2002. Attualmente l’incapacità lavorativa in qualità di impiegata di ufficio è del 70% circa” (cfr. doc. AI 14).

                                         Con rapporto medico 13 maggio 2004 il Dr. __________ ha attestato una capacità lavorativa dell’assicurata di circa il 30% in un’attività sedentaria, quale quella di segretaria (cfr. doc. AI 31 D).

                          2.10.2.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit., Rechtsprechung, p. 111).

                          2.10.3.   Ora, per quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato dall’AI e che coincidono con quanto indicato dal curante dell’assicurata. Dalla documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata, affetta da stato dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per un’epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta e ipotireidosi compensata (come risulta dal rapporto medico del 15 gennaio 2002 del Dr. Med. __________ dell’__________ di __________ all'AI, cfr. doc. AI 4), presenta un’incapacità lavorativa in qualità di impiegata d’ufficio del 70%, come attestato dal Dr. __________ nella perizia gastroenterologica 17 aprile 2003, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. doc. AI 14) e dal Dr. __________ nel suo rapporto medico 13 maggio 2004 (c

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