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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2006 32.2005.217

16 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,973 parole·~30 min·3

Riassunto

Rifiuto di prestazioni. Confermata la perizia reumatologica. Assicurata non prova un peggioramento tra il momento della perizia e quello della decisione impugnata. A ragione l'UAI ha applicato il metodo ordinario di confronto dei redditi. Conferma rifiuto gratuito patrocinio in sede amministrativa.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.217   FS/td

Lugano 16 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                     -   RI 1, classe __________, attiva quale operaia pulitrice fino al 30 novembre 2000, il 26 febbraio 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da ernia del disco (doc. AI 1/1-7);

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie reumatologiche eseguite il 21 giugno 2002 e il 28 luglio 2004 dal dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, con decisione 17 gennaio 2005, confermata con decisione su opposizione 18 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%. Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha inoltre respinto la richiesta di gratuito patrocinio;

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la valutazione medica ed economica effettuata dall’amministrazione, produce nuova documentazione medica e chiede l’esperimento di una perizia specialistica;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e, circa la documentazione medica prodotta, ha osservato:

"  (…)

In fase di ricorso vengono prodotti i certificati medici del Dr. __________ del 17.11.2005 e l'attestato medico del Dr. __________ del 17.11.2005, posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

Il certificato del Dr. __________ è generico e non apporta nessun elemento ulteriore di valutazione rispetto a quanto già agli atti, citando tuttavia per la prima volta in fase di ricorso una "depressione nervosa" dell'assicurata, per la quale sarebbe in cura dal Dr. __________.

Con attestazione del 17.11.2005 il Dr. __________ dichiara di seguire l'assicurata dal 27.10.2005 a causa del disturbo da dolore cronico. L'attestato è generico, non indica le diagnosi né gli impedimenti funzionali con influsso sulla capacità lavorativa ed indica l'attuazione, recente, di una terapia semistazionaria di tipo multidisciplinare per diminuire la sintomatologia e migliorare le competenze operative e lavorative. Il Dr. __________ aggiunge di non avere visto la necessità di istituire una terapia psicofarmacologica di tipo ansiolitico antidepressivo prima di conoscere l'organizzazione e la struttura personologica dell'assicurata.

Lo scrivente Ufficio ribadisce quindi l'assenza di elementi clinici oggettivanti un peggioramento dello stato di salute fino all'emissione della decisione su opposizione impugnata, indicando che ulteriori patologie, se di natura invalidante, dovranno essere valutate in sede di nuova domanda/revisione.

(…)."

                                     -   con scritto 22 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica rilevando che: “(…) constato che vi è una discrepanza tra i pareri medici ragion per cui rinnovo la richiesta di una perizia specialistica o, subordinatamente, la richiesta che i medici dell’Ufficio AI abbiano a prendere posizione su questi due nuovi referti, e in particolare sul primo del dottor __________. (…)” (cfr. doc. V);

                                     -   con osservazioni 13 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, che circa l’ulteriore documentazione medica prodotta ha osservato:

"  (…)

Rapporto dr. __________ del 7.12.2005:

da tale rapporto risulta:

    -   paziente dimostrativa

    -   assenza di problematica neurologica

    -   sparizione del prolasso discale mediale L4/5 con canale spinale nuovamente normale

    -   aumento della discopatia L4/5

conclusioni del medico dr. __________: situazione senza dubbio migliorata, intervento chirurgico non indicato.

Valutazione: l'attuale rapporto del dr. __________ mostra un'evoluzione senz'altro favorevole con regressione del prolasso discale. L'aumento della discopatia è un'evoluzione normale in presenza di un disco che secca e si appiattisce. Clinicamente permane in questi casi una sindrome lombovertebrale/lombospondilogena, patologia che porta ai limiti funzionali espressi già dal perito dr. __________.

Rapporto succinto dr. __________: assenza di nuovi elementi clinici

Conclusione: l'attuale rapporto dr. __________ basato su recente indagine radiologica mostra una evoluzione regolare del prolasso discale con residua discopatia L4/5. I limiti funzionali espressi dal perito __________ vanno quindi pienamente confermati.

(…)." (cfr. doc. XI/Bis)

                                     -   le osservazioni dell’Ufficio AI unitamente alle annotazioni del dr. __________ sono stata trasmesse con facoltà di presentare osservazioni scritte al rappresentante dell’assicurata;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione all’assicurata è stato negato il diritto a prestazioni;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia reumatologica 28 luglio 2004 del dr. __________ e dopo aver effettuato un confronto tra i redditi da valido e da invalido – ha negato all’assi-curata il diritto a prestazioni.

                                         Dal referto 28 luglio 2004 (doc. AI 34/1-9) risulta che il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente diagnosi:

"  Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica in

- alterazioni degenerative della colonna cervicale (uncartrosi C4/5 e C5/6, condrosi C5/6),

- alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia L3/4 e L4/5, grosso prolasso discale mediale L4/5 con stenosi subtotale del canale spinale ed irritazione radicolare L5 bilateralmente),

- disturbi statici del rachide,

- decondizionamento e sbilancio della muscolatura." (doc. AI 34/7)

                                         Riguardo alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha concluso che:

"  (…)

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività che tiene conto della capacità funzionale residua (vedasi esame della funzionalità fisica in allegato) con carichi variabili, che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale. Lavori al di sopra del piano orizzontale con estensione prolungata della colonna sono da evitare, come pure lavori statici. L'assicurata dovrebbe avere la possibilità di cambiare la posizione corporea da eretta a seduta ogni 20 minuti, premesso che sia rimasta in piedi ininterrottamente. La signora __________ (come previsto dal neurochirurgo curante) non dovrebbe portare carichi oltrepassanti i 5 kg, per i motivi sopraelencati.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, nella misura del 100%.

Come ausiliaria di pulizie, giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 100%, trattandosi di un lavoro svolto prevalentemente in posizioni inergonomiche. Come ausiliaria di pulizie la capacità lavorativa è ulteriormente diminuita dall'80% stabilito durante l'ultima perizia del 21.5.2002, al 100%, a partire dal 25.8.2003, data della visita neurochirurgica dal Dr. __________ di __________, a seguito della quale si notava un cambiamento strutturale alla colonna lombare.

Come cameriera presenta una capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, dato che si tratta di un lavoro svolto quasi esclusivamente in posizione eretta, con necessità di flettere e ruotare il tronco e di sollevare pesi talvolta ben superiori ai 5 kg. Questo giudizio è valido a partire dal 25.8.2003 (data della visita neurochirurgica dal Dr. __________).

Come casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata di lavoro usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 25.8.2003 (data della visita neurochirurgica dal Dr. __________).

Ribadisco che lo stato di salute e quindi la capacità lavorativa, potrebbero essere migliorati ottimalizzando le cure, in particolare penso che il rendimento, specialmente nelle attività di cameriera e casalinga, potrebbe essere incrementato dopo l'intervento neurochirurgico discusso dal neurochirurgo curante.

Per chiarire questo contesto, consiglio di sottoporre l'assicurata anche ad una perizia neurochirurgica, qualora un intervento chirurgico al rachide venisse ritenuto esigibile.

(…)." (doc. AI 34/7-8)

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella sua perizia reumatologica 28 luglio 2004, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate.

                                         Per quanto attiene ai reperti medici rilasciati prima della perizia 28 luglio 2004 dal dr. __________, FMH in neurochirurgia, va rilevato che nello scritto 12 marzo 2004 all’Ufficio AI – riferendosi alla visita 25 agosto 2003 in cui ha rivisto l’assicurata dopo la prima visita dell’agosto 1999 e alla nuova RM che confermava un’importante discopatia L3/4 e L4/5 con una perdita della lordosi e presenza di un grosso prolasso mediale L4/5 con stenosi subtotale del canale spinale ed irritazione radicolare L5 bilateralmente – il sanitario ha osservato: “(…) a mio modo di vedere la paziente presenta in effetti una riduzione della capacità lavorativa del 50%. In attività ergonomicamente confacenti, nelle quali non debba subire delle rotazioni o delle flessioni ripetitive del rachide lombare e non debba sollevare pesi superiori ai 5 kg., ci potrebbe essere una capacità residuale del 50% (…)” (doc. AI 27/1-2, sottolineatura del redattore).

                                         Ora, a prescindere dal fatto che non si è espresso con chiarezza sulla capacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate, va qui osservato che, nella lettera 26 agosto 2003 al curante, il dr. __________, ritenuta la nuova RM, non aveva attestato alcuna inabilità lavorativa dell’assicurata e si era così espresso: “(…) la paziente ha sempre avuto dolori lombari ma con saltuari episodi acuti. L’ultimo episodio acuto ha avuto luogo in inizio luglio 2003. I fastidi sono poi regrediti spontaneamente. Attualmente la paziente non accusa più molti dolori salvo qualche fastidio lombare irradiante soprattutto la gamba sinistra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche ma anche deambulando. L’esame clinico non evidenzia deficit neurologi. I riflessi sono conservati. La nuova RM riconferma come la TAC del 1999 una grave discopatia L3/4 a L5/S1 con un grosso prolasso L4/5 con substenosi del canale spinale. La situazione in complesso è praticamente invariata (…)” (doc. AI 49/11-12). Anche nel precedente certificato del 29 settembre 1999 il dr. __________ non si era pronunciato sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 11/4-5).

                                         Neppure, come preteso dall’assicurata, la perizia 28 luglio 2004 può essere messa in dubbio per il fatto che il dr. __________ non disponeva della RM del 2003. Infatti, come appena visto, il perito era a conoscenza della nuova RM e disponeva della valutazione operata dal dr. __________ sulla stessa. Al riguardo il dr. __________ ha rilevato che “(…) per quanto concerne la problematica della RM eseguita nel 2003 il dr. __________ era a conoscenza del referto scritto (vedi pagina 3 e 5 della perizia) ed il peggioramento radiologico è stato preso debitamente in considerazione dal perito. Normalmente la conoscenza di un referto radiologico (scritto) abbinata alla visita clinica del paziente di regola è sufficiente per valutare l’impedimento dovuto ad una patologia reumatologica. In questo senso non ritengo giustificata la critica rivolta al perito (…)” (doc. AI 59/1).

                                         Anche dall’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di causa non è possibile concludere che un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurata è intervenuto tra la perizia del 28 luglio 2004 e la decisione su opposizione del 18 ottobre 2005.

                                         Infatti, poste le diagnosi note e già considerate dal perito, nella lettera 9 marzo 2005 al rappresentante dell’assicurata, il dr. __________, FMH in chirurgia, osservato che essa è in sua cura dal 1997 per dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazioni agli arti inferiori senza tuttavia documentare in alcun modo, ha solo sostenuto che “(…) durante questi anni la paziente ha sempre continuato con le cure fisioterapeutiche ed antinfiammatorie, ma senza miglioramento della sintomatologia dolorosa. All’ultima visita del 28.02.05, la paziente lamentava ancora dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazioni agli arti inferiori. Visto il persistere dei dolori, a mio parere rimane inabile al 100% (…)” (doc. AI 51/3).

                                         Al riguardo il dr. __________ ha rilevato che “(…) in fase di opposizione viene presentato certificato del dr. __________ del 9.3.2005 che attesta una situazione invariata della problematica lombare negli ultimi anni ritenendola per questo inabile al 100%. Il rapporto in questione non porta elementi in favore di un mutamento dello stato di salute rispetto al momento dell’ultima perizia. Conclusione: assenza di nuovi elementi che potrebbero far supporre un mutamento dello stato di salute rispetto al momento della perizia del dr. __________ di luglio 2004 (…)” (doc. AI 54/1).

                                         Va qui inoltre osservato che sempre il dr. __________, nel rapporto medico 2 marzo 2001, ha certificato un‘incapacità lavorativa totale dell’assicurata dal 6 agosto 2000 in avanti (doc. AI 11/1-3) allorquando in una lettera del 10 agosto 2000 alla Cassa malati __________ aveva dichiarato che “(…) visto il miglioramento dello stato di salute, l’interessata riprenderà l’attività lavorativa al 100% il giorno 01.08.2000 (…)” (incarto cassa malati doc. 1-6). In un altro certificato del 18 gennaio 2002 lo stesso medico ha poi concluso che “(…) a mio parere la paziente è inabile al 100% per lavori pesanti e potrà svolgere le abituali mansioni per la conduzione dell’economia domestica al 50% (…)” (doc. AI 16/1).

                                         Anche nel certificato medico del 21 dicembre 2005 – dopo che il dr. __________ gli aveva trasmesso il suo parere 7 dicembre 2005 nel quale, senza pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assi-curata, ha rilevato che “(…) avevo visto la paziente in novembre del 2005 ancora con dolori lombari irradianti soprattutto alla gamba sx e dolori alle spalle. L’esame clinico evidenziava una mobilità lombare ridotta e dolente, ma paziente dimostrativa. Dolenzia muscolare diffusa e poca dolenzia del rachide lombare. L’esame neurologico risultava normale. La nuova RM conferma ora una completa sparizione del prolasso mediale L4/5 per cui il canale spinale è nuovamente normale. Evidentemente la discopatia a livello L4/5 è aumentata con un’obliterazione subtotale dello spazio intersomatico. Discopatia pure a livello superiore. Essendoci un’anomalia di transizione, il livello direttamente interessato è il secondo più basso. Da una parte quindi la situazione è senza dubbio migliorata dal momento che il prolasso è scomparso ed il canale spinale è ora regolare e d’altra parte la situazione è peggiorata per quel che riguarda la discopatia poiché lo spazio intersomatico sicuramente è ulteriormente regredito (…)” (doc. V/D2) – il dr. __________ ha solo addotto che “(…) certifico che la paziente summenzionata malgrado le visite eseguite dal Dr. __________ e dal Dr. __________ lamenta ancora dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale, per cui continua ad essere inabile al 50% (…)” (doc. V/D1).

                                         Al riguardo il dr. __________ nelle sue annotazioni 11 gennaio 2006 si è così espresso: “(…) valutazione: l’attuale rapporto medico del dr. __________ mostra un’evoluzione senz’altro favorevole con regressione del prolasso discale. L’aumento della discopatia è un’evoluzione normale in presenza di un disco che secca e si appiattisce. Clinicamente permane in questi casi una sindrome lombovertebrale/lombospondilogena, patologia che porta ai limiti funzionali espressi già dal perito __________. Rapporto succinto dr. __________: assenza di nuovi elementi clinici. Conclusione: l’attuale rapporto dr. __________ basato su recente indagine radiologica mostra una evoluzione regolare del prolasso discale con residua discopatia L4/5. I limiti funzionali espressi dal perito __________ vanno quindi pienamente confermati (…)” (doc. XI/Bis).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occa-sione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Nemmeno un peggioramento della situazione dell’assicurata prima della decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 può essere giustificato da motivi di natura psichiatrica. Infatti nessun medico ha mai evidenziato problemi di questa natura e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini ed adolescenti, nel suo attestato 17 novembre 2005 ha affermato che “(…) il medico sottoscritto dichiara di seguire la paziente a margine dal 28.10.2005 e questo su segnalazione del suo medico curante Dr. med. __________, a causa di: disturbo da dolore cronico (…)” (doc. C, sottolineatura del redattore).

                                         Non va qui poi dimenticato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128);

                                     -   di conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), siccome non dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata dopo la perizia reumatologica 28 luglio 2004 e fino alla decisione su opposizione 18 ottobre 2005;

                                     -   alla perizia reumatologica 28 luglio 2004 del dr. __________, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza;

                                     -   vista l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi (doc. AI 33/1-4, rapporto finale 23 novembre 2004 della consulente in integrazione professionale) e ritenuto che l’assicurata può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno;

                                     -   il TCA rileva innanzitutto che, a differenza di quanto affermato in un primo tempo, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un’attività a tempo pieno rivendicando il diritto alle indennità dal 1° aprile 1996 (doc. AI 25/1-3 e incarto diso). Ella ha poi dichiarato il 10 maggio 2004 che “(…) senza il danno alla mia salute, avrei continuato a lavorare al 100%. Dopo la nascita, mia figlia l’avrei lasciata a mia zia __________, abitante in via __________ a __________ (…)” (doc. AI 31-2).

                                         In simili circostanze è a ragione che per determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI ha applicato il metodo generale del raffronto dei redditi;

                                     -   in merito alle ripercussioni economiche, visto che una tredicesima non era prevista e considerato che l’ultimo datore di lavoro ha attestato che per l’anno 2004 la paga oraria ammontava a fr. 16,50 e le ore settimanali erano 42.50 (doc. AI 9/1-3 e 61/1), il consulente in integrazione professionale ha ritenuto un salario da valido di fr. 36'156.-- (16.50 x 8.5 x 21.7 [media di giorni di lavoro in un mese] x 12; doc. AI 64/1).

                                         Il TCA rileva che moltiplicando la paga settimanale per le 52 settimane di un anno il salario da valido ammonterebbe invece a fr. 36'465.-- (fr. 16.50 x 42.50 x 52).

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Il consulente in integrazione, utilizzando le tabelle RSS, settore professionale privato, femminile, livello 4, valore mediano (secondo quartile) e ritenuta un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate ha ottenuto, dopo una riduzione del 20%, un reddito da invalido aggiornato all’anno 2004 di fr. 33'812.-- che determina un grado d’invalidità del 6.48% e quindi non pensionabile (doc. AI 64/1).

                                     -   ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale stralciata dal TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

                                         Il TCA rileva inoltre che anche volendo utilizzare quale salario da valido l’importo di fr. 36'465.-- e applicando la riduzione massima possibile del 25% del reddito da invalido l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Alla medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2004 con ogni verosimiglianza l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità del 40%;

                                     -   con il ricorso il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’esperi-mento di una perizia specialistica.

                                         Questo Tribunale ritiene la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

                                     -   con la decisione su opposizione di cui l’assicurata chiede l’annul-lamento l’Ufficio AI ha anche respinto la richiesta di gratuito patrocinio adducendo che “(…) anche senza valutare lo stato di bisogno dell’assicurata e che la vertenza non sia di primo acchito votata all’insuccesso la condizione relativa alla necessità dell’as-sistenza legale non è realizzata. Il caso in esame rientra infatti nella casistica più consueta delle pratiche AI. Pertanto l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)”.

                                         Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

                                         Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

                                         Alla luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo;

                                     -   visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.217 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2006 32.2005.217 — Swissrulings