Raccomandata
Incarto n. 32.2005.215 BS/td
Lugano 26 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 12 ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1994, ha beneficiato e beneficia tuttora di varie prestazioni dell’AI a causa di infermità esistenti dalla nascita. In particolare, dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 l’Ufficio AI le ha assegnato un sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi di grado medio (cfr. decisione 24 settembre 1998; doc. AI 16-1). L’amministrazione ha contestualmente riconosciuto un contributo alle spese di cura a domicilio per assistenza d’intensità media, avendo determinato in 4,37 ore il tempo medio supplementare di cura rispetto ad una persona sana della stessa età dell’assicurata (cfr. decisione 23 settembre 1998; doc. AI 15-1).
Avviata la procedura di revisione e preso atto dall’inchiesta domiciliare, esperita dall’assistente sociale, che l’assicurata necessitava di una costante e continua sorveglianza giornaliera, con decisione 20 novembre 1997 l’Ufficio AI ha confermato il sussidio di assistenza minorenni per grandi invalidi riconoscendo una grande invalidità di grado elevato (doc. AI 48-1). Essendo di conseguenza il tempo di cura supplementare salito a 8,32 ore giornaliere, il contributo per cure a domicilio è stato aumentato per assistenza molto importante (cfr. decisione 19 novembre 1997; doc. AI 47-1).
1.2. Nell’ambito di un’ulteriore revisione, l’Ufficio AI ha nuovamente predisposto una nuova indagine domiciliare dalla quale è emerso che l’assicurata, rispetto ad una coetanea normodotata, necessita di maggior aiuto per compiere 5 atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette, spostarsi) e di una sorveglianza personale permanente. Il calcolo del tempo supplementare per le cure è stato fissato in quattro ore e trenta minuti.
Di conseguenza, con decisione 20 ottobre 2004 l’amministra-zione ha ridotto l’assegno per grandi invalidi riconoscendo una grande invalidità di grado medio ed un supplemento per cure intensive di fr. 14 al giorno (doc. AI 94-1).
1.3. Con decisione 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha accolto la tempestiva opposizione presentata dall’assicurata, per il tramite dei propri genitori e a loro volta rappresentati dall’avv. __________. Modificando la precedente decisione, nel senso di ripristinare l’assegno per grandi invalidi di grado elevato, l’amministrazione ha osservato:
" A seguito delle censure addotte con l'opposizione, il caso è stato sottoposto al vaglio dell'assistente sociale, Sig.ra __________, la quale ha ritenuto utile eseguire ulteriori accertamenti presso __________ a complemento d'istruttoria.
È quindi emerso che RI 1 può camminare per alcune decine di metri su percorsi pianeggianti e privi di ostacoli, ma che il suo incedere è precario e che se urtata anche solo lievemente cade a terra; che ella è in grado di alzarsi autonomamente dal letto e da appoggi adeguati, ma che al momento di sedersi deve essere assistita in quanto non è in grado di collocare nella giusta posizione la sedia: la presenza di una persona è quindi necessaria per aiutarla a centrare correttamente l'appoggio e a sedersi correttamente (RI 1 tende a non sedersi centralmente ma sul bordo con rischio di scivolare in avanti).
In merito all'azione del coricarsi, RI 1 riesce a sedersi sul letto ma fatica a portare le gambe all'interno e va sempre aiutata a sistemarsi al centro del letto e a ricoprirsi. Inoltre RI 1 richiede sempre la presenza accanto a sé di educatori per rassicurarla e solo in questo modo riesce a prendere sonno. Viene segnalato che RI 1 trascorre la notte senza svegliarsi ma che al mattino alle cinque è già sveglia e non vi è modo di convincerla a rimanere tranquilla a letto. Non è quindi assolutamente possibile lasciarla sola, per le sue difficoltà di movimento e l'inconsapevolezza nei confronti dei pericoli circostanti (apre i rubinetti dell'acqua, armadi che trova sul cammino, …). Risulta pertanto necessaria, nel caso di RI 1, la presenza di un aiuto anche per l'atto dell'alzarsi, sedersi e coricarsi.
Ritenute le considerazioni sopraesposte, è oltremodo dimostrato, secondo i parametri vigenti nelle assicurazioni sociali, che RI 1 necessita di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere tutti gli atti ordinari della vita, tra i quali l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi. Pertanto risultano essere assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado elevato, diritto che viene quindi ripristinato.
In merito al calcolo del diritto per supplemento per cure intensive, si osserva che il tempo calcolato di quattro ore e trenta minuti nell'inchiesta del 30.09.2004 è aumentato a quattro ore e cinquanta minuti (20 minuti giornalieri ritenuti per l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi), che non modifica il diritto a supplemento per le cure intense durante il soggiorno a domicilio (importo di fr. 14 giornalieri in base all'art. 42 ter LAI)." (Doc. AI 118)
1.4. Con decisione formale 18 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata un assegno di grandi invalidi di grado elevato ed un diritto al supplemento per cure intensive di 5 ore (doc. AI 119-3).
Con scritto 8 novembre 2005 la giurista dell’amministrazione, confermando il tempo supplementare giornaliero in 4 ore 50 minuti, ha fatto presente che la decisione 18 ottobre 2005 è stata erroneamente emessa (doc. AI 120), motivo per cui la stessa è stata annullata (doc. AI 119-1).
1.5. Mediante il presente tempestivo ricorso, l’avv. RA 2, quale rappresentante dei genitori dell’assicurata, ha contestato la decisione su opposizione 12 ottobre 2005 limitatamente alla determinazione del tempo supplementare per cure intensive fissato dall’Ufficio AI in 4 ore e 50 minuti.
Queste sono le motivazioni a sostegno dell’atto ricorsuale:
" __________ abbisogna, contrariamente a quanto preteso, di sorveglianza particolarmente intensiva, che giustifica il riconoscimento del diritto per supplemento per cure intensive del grado massimo, sub. di grado medio.
RI 1 infatti non può mai essere lasciata sola perché non è assolutamente in grado di essere indipendente, di riconoscere i pericoli, di conformarsi a qualsiasi indicazione o avvertimento.
Questo stato di cose esige una vigilanza particolarmente intensa, sicuramente superiore alla norma ed una prontezza ad intervenire immediatamente alfine di evitare che RI 1 si metta in pericolo o si ferisca. E ciò a maggior ragione se si pensa che l'abitazione di RI 1 è disposta su due piani con una zona notte e una zona giorno separate da una scala interna.
E' in particolare escluso che si possa concludere che RI 1 "collabora" posto che nella realtà avviene il contrario ed occorre imporre alla stessa, con fatica, perseveranza e fermezza particolare, ogni necessario atto ordinario, ma anche corrente.
Del resto si rilevano delle contraddizioni tra la motivazione (punto 9) della decisione 12 ottobre 2005 e la comunicazione 8 novembre 2005 rispettivamente lo scritto esplicativo. Infatti nella decisione si dice esplicitamente che non v'è modo di convincere RI 1 a rimanere tranquilla a letto dalla ore 05.00 del mattino allorché si sveglia, o ancora che non è assolutamente possibile lasciarla sola per la difficoltà di movimento e l'inconsapevolezza nei confronti dei pericoli, mentre nella comunicazione si parla di collaborazione, ciò che è insostenibile.
Occorre d'altra parte sottolineare che inaccettabile è la decisione di limitare a 4 ore e 50 minuti il tempo calcolato posto che in ogni caso va, tra l'altro, tenuto in considerazione l'accertamento secondo il quale RI 1 si sveglia già alle ore 05.00 del mattino ed abbisogna, come detto, da quel momento, cure ed attenzione particolarmente intensa al fine di evitare che si faccia male.
Detto tempo supplementare non può essere dimenticato. Ne segue che la valutazione per le cure intensive agli atti non può essere ritenuta sufficiente perché non tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso. Una corretta valutazione per il compimento di tutti gli atti ordinari della vita non può che comportare un tempo ben superiore a quanto calcolato (circa 4 ore), al quale va aggiunto il riconoscimento di almeno 4 ore per la sorveglianza particolare intensiva, ciò che dà un tempo di almeno 8 ore giornaliere, sub. almeno 6 ore giornaliere.
Ci si riserva di produrre in progresso di procedura un rapporto medico del medico curante in merito all'esigenza delle cure costanti ed intensive." (Doc. I)
1.6. Con risposta di causa 22 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, osservando fra l’altro quanto segue:
" In concreto, nel rapporto d'inchiesta l'assistente sociale ha indicato che RI 1 necessitava di sorveglianza permanente e che la bambina non era cosciente dei pericoli ed il suo comportamento era alquanto imprevedibile, valutando il tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza permanente in 2 ore (cfr. doc. AI n. 91-6).
Si osserva che la sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una prontezza d'intervento costante, come in caso di un bambino autistico (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) stato al 01.01.2004, ad n. 8077), caso non equiparabile a quello di RI 1." (Doc. IV)
1.7. Il 26 gennaio 2006 l’avv. RA 2 ha prodotto un certificato del medico curante dell’assicurata e la descrizione della giornata tipo con RI 1 redatta dai genitori della stessa (VIII).
1.8. Invitato dal TCA a prendere posizione sulla nuova documentazione, con scritto 13 febbraio 2006 l’Amministrazione ha osservato che la descrizione dei genitori dell’assicurata non apporta elementi atti a modificare la decisione su opposizione impugnata.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
In merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, come ritenuto dall’ammi-nistrazione, l’assicurata ha diritto ad un supplemento (20% della rendita massima AVS) per cure intensive di 4,50 ore giornaliere oppure, come richiesto dalla diretta interessata, ad un supplemento (60% della rendita massima AVS) per 8 ore giornaliere per cure intensive, di cui 4 ore per la sorveglianza particolarmente intensiva. In via subordinata essa ha chiesto il riconoscimento del diritto al supplemento per cure intensive di almeno 6 ore al giorno (40% della rendita massima AVS).
Pacifico è il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
2.3. Dal 1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi per adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi (art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI) sono stati soppressi e riuniti sotto un unico assegno per grandi invalidi per adulti (art. 42 LAI) e minorenni (art. 42bis LAI), d’importo maggiore del precedente assegno (in merito al nuovo assegno per grande invalidi: Maestri, La 4a revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634s).
2.4. L’art. 42 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3).
L’art. 42bis LAI prevede particolari condizioni per i grandi invalidi minorenni.
2.5. Per quel che concerne il supplemento per cure intensive, oggetto del contendere, l’art. 42ter cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, statuisce che l’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60%, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40% e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Sulla base della succitata delega, l’esecutivo federale ha emesso l’art. 39 OAI avente il seguente tenore:
" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza."
Riguardo alla determinazione dell’onere d’assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive, il marginale 8089 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’as -sicurazione per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, prevede:
" Nel determinare l’onere giornaliero supplementare si deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al proprio domicilio. È determinante la necessità di assistenza, la quale rappresenta una grandezza oggettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da assistere. Ci si deve basare su un valore medio. Il tempo necessario per incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un medico o un terapista (N. 8074), va ripartito sul periodo di calcolo e calcolato al giorno.
Esempio: Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5 giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno. Si deve presumere un onere d’assistenza di 9 ore al giorno.”
2.6. Va qui rilevato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.
Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno.
Tuttavia, continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
Gli stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare i presupposti per l’eventuale assegno per grandi invalidi ed il sussidio per cure a domicilio (DTF 130 V 61. consid. 6.1 e 6.2, sentenza emessa sulla base del vecchio diritto).
2.7. Nel caso in esame, nell’ambito della seconda revisione della prestazione assicurativa, il 29 settembre 2004 l’assistente sociale si è recata presso il domicilio dell’assicurata per l’espletamento dell’inchiesta volta ad accertare la richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi (supplemento per cure intensive incluso). Con rapporto 30 settembre 2004 essa ha accertato una necessità di maggior aiuto per l’espletamento di cinque atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette e spostarsi), con conseguente diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio.
Riguardo alla determinazione del diritto al supplemento per cure intensive (art. 43ter cpv. 3 LAI in relazione all’art. 39 OAI), l’assistente sociale ha quantificato in 2 ore e 25 minuti il tempo supplementare per il compimento degli atti ordinari della vita, 5 minuti per le cure e l’accompagnamento a visite mediche ed alle terapie ed, infine, 2 ore per il tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza personale permanente (doc. AI 91). Necessitando complessivamente l’assicurata di 4 ore e trenta minuti di tempo supplementare giornaliero per le cure intensive, con decisione formale 20 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha quantificato il contributo in fr. 420 al mese (20% di fr. 2'100, rendita massima AVS nel 2004, diviso 12 mesi) o 14 al giorno (420: 30 giorni).
A seguito dell’opposizione, il caso è stato sottoposto ad una seconda assistente sociale (diversa da quella che ha eseguito l’inchiesta domiciliare nel settembre 2004), la quale, dopo essersi recata presso l’__________ (l’istituto dove RI 1 frequenta la scuola speciale e soggiorna due giorni alla settimana, cfr. rapporto 30 settembre 2004; doc. AI 90-1), ha proceduto alla valutazione in merito all’atto dell’alzarsi/sedersi e coricarsi.
Dopo aver incontrato l’assicurata e due educatrici, con rapporto 21 settembre 2005 essa ha confermato la necessità d’aiuto anche per il suddetto atto ordinario della vita, quantificando in 20 minuti il tempo supplementare per l’espletamento di detto atto (doc. AI 117-1).
Di conseguenza, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha aumentato l’assegno per grandi invalidi da grado medio ad elevato. Il supplemento per cure intensive è stato portato da 4 ore 30 a 4 ore e 50 minuti, circostanza che comunque non ha modificato l’importo riconosciuto a tale titolo.
2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non può confermare la validità della valutazione effettuata il 29 settembre 2004 dall’assistente sociale.
Innanzitutto non risulta che essa abbia incontrato l’assicurata, contrariamente a quanto fatto dalla collega un anno dopo (21 settembre 2005). Tale circostanza è stata del resto segnalata nell’opposizione 13 dicembre 2004 (punto 1: “innanzitutto chiedo che venga effettuata una nuova valutazione del caso; infatti quella agli atti è stata effettuata in assenza di RI 1, da un’assistente sociale che si basava sul ricordo di RI 1 risalente a 3 / 4 anni fa…”; doc.AI 46). Vero che essa ha attinto le necessarie informazioni dai genitori, ma è altrettanto vero che l’osservazione della diretta interessata, a quell’epoca dell’età di dieci anni, costituisce un elemento importante per una valutazione completa.
Nel correggere la valutazione 29 settembre 2004 esperita dall’assistente sociale __________, come visto, la sua collega __________ ha riconosciuto la necessità d’aiuto anche per l’atto dell’alzarsi, sedersi e coricarsi. Se da una parte tale circostanza può costituire la conferma della valutazione (del 29 settembre 2004) per i rimanenti cinque atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette, spostarsi), dall’altro, questo non significa parimenti la conferma della determinazione del tempo supplementare giornaliero per detti atti e per la sorveglianza personale permanente (4 ore e 30 minuti).
Ad esempio, dubbi sorgono in merito alla quantificazione in 5 minuti il tempo supplementare necessario per l’ac-compagnamento dal medico curante (punto no. 3.3) quando nell’inchiesta 12 dicembre 1997 sono stati riconosciuti 30 minuti, tenuto conto che il medico è lo stesso ed invariato è il luogo della consultazione (doc. AI 46-1).
Inoltre, al capitolo 3.1.6 “spostarsi in casa o fuori casa, mantenere i contatti sociali”, pur avendo rimarcato una palese differenza con un coetaneo normodotato, l’assistente sociale non ha computato alcun supplemento di tempo.
Vi sono poi indizi che depongono a favore di un eventuale riconoscimento di una sorveglianza personale di grado intenso in luogo di quello permanente.
Al riguardo occorre ricordare che con sorveglianza personale permanente s’intende che la persona assicurata deve avere vicina tutto il giorno, con brevi interruzioni, una terza persona perché non può essere lasciata sola [RCC 1989 pag. 190 consid. 3b; 1986 pag. 510, 1980 pag. 66 consid. 4b; cfr. marginale no. 8035 CIGI]. Per contro, la sorveglianza è considerata particolaremente intensiva se alla persona addetta all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una prontezza d’intervento costante (cfr. marginale no. 8077 CIGI. A titolo d’esempio, la CIGI menziona un bambino autistico che ha gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con se stesso, non è in grado di riconoscere i pericoli, non è in grado di reagire adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento).
In casu, nella descrizione relativa all’atto di coricarsi, nel rapporto 21 settembre 2005 l’assistente sociale ha evidenziato che RI 1 necessita della costante presenza degli educatori e che, una volta sveglia alle cinque, l’educatore non la può lasciare sola “per le sue difficoltà di movimento e l’inconsapevolezza nei confronti dei pericoli circostanti (apre i rubinetti dell’acqua e gli armadi che trova nel suo cammino)” (doc. AI 117-1). In questo contesto escludere che si tratti di una sorveglianza particolarmente intensiva in quanto “RI 1 collabora”, così come sostenuto dall’Ufficio AI nello scritto 8 novembre 2005 al legale dell’assicurata (doc. AI 120-2), non appare conforme alla realtà delle cose.
In conclusione, visto quanto sopra, s’impone quindi una nuova valutazione del tempo supplementare per cure intensive ai sensi dell’art. 39 OAI, motivo per cui gli atti sono rinviati all’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 12 ottobre 2005 è annullata per quel che concerne la determinazione del supplemento per cure intensive, per il resto la stessa è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda all’espleta-mento di una nuova inchiesta domiciliare conformemente al consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.- (IVA inclusa) di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti