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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2010 (pubblicato) 32.2005.214

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,018 parole·~10 min·5

Riassunto

Assicurata minorenne beneficiaria di un assegno grandi invalidi. Essa ha diritto all'assegno integrale in quanto al mese trascorre meno di quindici notti in un istituto. La circolare UFAS sull'AI no. 196, la quale prevede l'erogazione di metà assegno in caso di pernottamento in istituto, è illegale.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.214   BS/td

Lugano 22 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe 1981, è al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado elevato con effetto dal 1° agosto 1999, mese successivo al compimento del 18° anno di età (cfr. decisione 12 agosto 1999; doc. AI 120-1);

                                     avviata d’ufficio nel marzo 2004 la procedura di revisione e dopo aver esperito la necessaria inchiesta domiciliare, con decisione formale 18 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un AGI di grado elevato, limitando tuttavia l’erogazione alla metà dell’importo massimo previsto, essendo stato accertato che l’assicurata trascorre una notte per settimana presso l’Istituto __________ di __________ (doc. AI 161-1);

                                     -   con decisione 20 ottobre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato quindi il rifiuto di  raddoppiare l’importo riconosciuto, motivando come segue:

"  Nel caso in questione bisogna innanzitutto ribadire che l'assicurata trascorre una notte alla settimana presso l'Istituto __________, per cui nessuno ha contestato il fatto che la stessa non vive esclusivamente al proprio domicilio. La lettera-circolare AI n° 196 del 16 aprile 2004 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha permesso di chiarire le condizioni inerenti il diritto al raddoppio dell'assegno per grandi invalidi (AGI) dettate dall'art. 42ter, cpv. 1 e 2 LAI.

In sostanza si ritiene che l'UFAS abbia introdotto condizioni o misure più restrittive di quelle previste dalla legge, avendo unicamente specificato che il diritto al raddoppio dell'importo mensile dell'assegno per grandi invalidi sussiste unicamente se l'assicurato rimane tutto il mese al proprio domicilio. Anche una sola notte passata in Istituto esclude il diritto al raddoppio dell'importo.

Occorre ad ogni modo precisare che, essendo l'UFAS l'organo di sorveglianza degli Uffici AI, le relative prese di posizione sono vincolanti. Lo scrivente Ufficio, quand'anche intendesse farlo, non avrebbe comunque la competenza per esaminare la compatibilità delle circolari emanate dall'UFAS con la vigente legislazione." (Doc. AI 167)

                                     -   contro la decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite della RA 2, ha presentato tempestivo ricorso al TCA. Fondandosi sui lavori parlamentari relativi alle modifiche dell’AGI introdotte a seguito della 4° revisione dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la ricorrente ritiene che la circolare UFAS no. 196 del 16 aprile 2004 viola la legge non rispecchiando l’obbiettivo della riforma legislativa che è quello “di garantire agli assicurati validi una maggiore autonomia e la possibilità di scelta tra il vivere in modo indipendente a casa ed il soggiorno in un istituto”. Per questi motivi l’assicurata chiede le venga riconosciuto l’importo intero previsto per un AGI di grado elevato dal quale, in analogia a quanto previsto per gli assicurati grandi invalidi minorenni (erogazione della prestazione solo nei giorni in cui il minorenne grande invalido non soggiorna in un’istitu-zione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale; art. 42bis cpv. 4 LAI), dedurre in percentuale i giorni trascorsi in istituto. In concreto questo corrisponde all’86,6% (49 notti trascorse nel 2004 in istituto su 366 ) dell’importo intero;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   con scritto 28 novembre 2006 l’insorgente si è riconfermata nella propria richiesta di giudizio;  

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91; 107 V 149);

                                     l’art. 42 LAI dispone in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3);

                                     per l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nel-l’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);

                                     -   ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

                                         L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1 (art. 42ter cpv. 2 LAI);

                                     -   con lettera circolare no. 196 del 19 aprile 2004 l’UFAS, precisando che cosa s’intende con “soggiornare in un istituto”, ha stabilito che l’importo integrale AGI viene assegnato solo se l’assicurato vive esclusivamente a casa  (“Der volle Ansatz der HE kommt zur Anwendung, wenn die versicherte Person ausserhalb eines Heimes wohnt. In Konkretisierung dieser Randziffer bedeutet dies, dass der volle Ansatz der HE nur für diejenigen Personen in Betracht fällt, die vollumfänglich zu Hause wohnen. Volljährige Versicherte, die teils zu Hause und teils in einem Heim leben, haben keinen Ansatz auf vollen Ansatz der HE“).

                                         Sulla base di ciò, l’UFAS ha modificato il marg. no. 8003 della Circolare concernente sull’invalidità e grande invalidità nell’AI (CIGI) avente ora il seguente tenore:

"  Vi sono due  importi degli assegni per grandi invalidi: l'importo intero e il mezzo importo. La scelta dell’importo dipende dalla forma abitativa o dal luogo di soggiorno della persona assicurata. L’importo intero dell’assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita di vecchiaia massima) si applica alle persone assicurate che non vivono in un istituto. In caso di soggiorno in un istituto non finalizzato all'esecuzione di provvedimenti d’integrazione, si ha diritto unicamente a mezzo importo dell’assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita minima)”;

                                     -   va ricordato che le direttive dell'UFAS (incluse le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);

                                     con sentenza, destinata alla pubblicazione, del 4 luglio 2006 nella causa B., I 92/05, il TFA ha statuito che il limite temporale necessario per l’erogazione di un AGI ridotto va esaminato in prospettiva mensile. Nel caso in cui un assicurato trascorre al mese più di quindici giorni in un istituto, in applicazione dell’art. 42ter cpv. 2 prima frase LAI,  egli ha diritto unicamente a metà dell’assegno (STFA citata consid. 7.2, cfr. anche STFA non pubblicata 27 luglio 2006, I 459/05, consid. 3.4). Evidenziando come dai lavori parlamentari preparatori relativi era emerso che la nozione di soggiorno in un istituto implicava un soggiorno di una certa durata ed importanza, l’Alta Corte ha di conseguenza ritenuto di non seguire l’interpretazione data dalla lettera circolare no. 196 che ritiene sufficiente un solo giorno trascorso in un istituto per l’erogazione di metà dell’AGI. Anche perché tale disciplina impedirebbe di fatto al grande invalido di poter scegliere tra il vivere in modo indipendente a casa ed il soggiorno presso un istituto, ciò che era del resto lo scopo della riforma legislativa (STFA citata consid. 6.3 e 6.4). Infine, il TFA ha precisato che avendo il legislatore previsto solo due modalità di retribuzione dell’AGI - versamento intero o metà dell’assegno relativo ai tre gradi di grande invalidità (cfr. art. 42ter cpv. 2 LAI) -, non vi è spazio per un terzo sistema di erogazione (STFA citata consid. 7.4, cfr. anche STFA inedita 24 luglio 2006 citata, consid. 3.4);

                                     -   nel caso concreto, soggiornando l’assicurata solo quattro notti per mese presso un istituto, conformemente alla succitata giurisprudenza, essa ha diritto all’importo intero AGI di grado elevato;

                                     -   stante quanto sopra, annullata la decisione impugnata, il ricorso dev’essere accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione 20 ottobre 2005 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato d’importo intero.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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