Raccomandata
Incarto n. 32.2005.205 cr/RG/sc
Lugano 24 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel settembre 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti - con lo scopo di essere posto al beneficio di un avviamento ad altra professione - a causa di “un’affezione della colonna vertebrale” (doc. AI 3).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 25 ottobre 2001 l’Ufficio AI gli ha attribuito una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° maggio 2000 al 30 giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2001 per un grado di invalidità del 41% (doc. AI 21-22).
1.2. A conclusione della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel 2004 (doc. AI 25-1), con decisione 12 aprile 2005 l'Ufficio AI, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, a seguito dei quali è emerso che l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa a tempo pieno presso la ditta __________ fin dal 1° febbraio 2000, ha soppresso il versamento della rendita, revocandola retroattivamente al 1° maggio 2000, ritenuta la violazione dell’obbligo di informare dell’assicurato (doc. AI 46). Con ordine di restituzione 22 aprile 2005 l’amministrazione ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’indebito ottenuto, pari a fr. 40'686, per il periodo compreso fra il 1° maggio 2000 e il 31 ottobre 2004.
1.3. A seguito dell’opposizione presentata personalmente in data 15 aprile 2005 dall’assicurato - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo di aver inviato, come richiesto, nel 2001 la documentazione attestante la sua situazione economica, motivo per il quale l’Ufficio AI era al corrente della sua attività lucrativa presso la ditta __________ e domandando che venga effettuata una perizia specialistica volta ad accertare le sue effettive condizioni di salute (doc. AI 49) - con decisione su opposizione 2 novembre 2005 l’amministrazione ha confermato la precedente decisione, rilevando che il fatto di avere sottaciuto l’inizio di un’attività lucrativa, intervenuta durante l’istruttoria, costituisce una negligenza grave; inoltre, avere inoltrato alla Cassa __________ il foglio complementare 3 e il conteggio stipendio di un mese per la valutazione del diritto al caso di rigore non è sufficiente per sanare l’inadempienza dell’assicurato nei confronti dell’ammini-strazione.
Nella decisione si legge infatti:
" (...)
8. Nel caso concreto, ripercorrendo gli atti del caso di fattispecie, si constata che l'Ufficio AI aveva affidato il caso per accertamenti al servizio integrazione dell'AI con mandato del 24.12.1999. La consulente del servizio integrazione professionale dell'AI ha convocato l'assicurato con scritto del 04.04.2000, con trasmissione di ulteriore documentazione informativa in merito all'AI e alle possibilità di riformazione. In seguito al colloquio di orientamento e di pianificazione professionale del 29.05.2000, durante il quale la consulente in integrazione professionale ha spiegato nel dettaglio le misure di integrazione dell'AI, emerge dalla nota manuale redatta da quest'ultima che (citiamo) "... l'assicurato non concorda sulle limitazioni stabilite ritenendo di non poter svolgere al 100% nemmeno le attività molto leggere e ci chiede di poter essere visitato da un medico fiduciario dell'AI ..." (cfr. nota OP del 31.05.2000). In seguito la consulente in integrazione professionale ha emesso il rapporto finale 02.04.2001 indicando che (citiamo): "... l'assicurato si è iscritto al collocamento ma sembra che nessun tentativo ha avuto esito positivo perchè impedito e limitato dal danno alla salute ad offrire una tenuta regolare ..." e "... In conclusione si può affermare che la situazione socio professionale dell'assicurato, l'assenza di una specifica formazione professionale e i disturbi dolorosi fanno sì che egli non si "proietta" in un contesto lavorativo, non emerge nessuna progettualità ed iniziativa personale in tal senso". (cfr. rapporto consulente IP pag. 2).
9. Durante l'istruttoria e l'incontro con la consulente in integrazione professionale Al avvenuto il 29.05.2000, l'assicurato ha omesso di informare che dal 01.02.2000 aveva iniziato l'attività lavorativa di operaio di produzione presso la __________.
Ne consegue quindi che l'assicurato ha violato l'obbligo di informazione nei confronti dell'amministrazione. Si osserva che il periodo di prova di tre mesi presso la ditta __________ non avrebbe compromesso il diritto alla rendita; ma se il rapporto lavorativo avesse assunto carattere definitivo, come è successo nel caso specifico, l'amministrazione avrebbe dovuto esserne debitamente informata, con conseguente apertura della procedura di revisione.
10. L'assicurato asserisce di avere informato debitamente l'amministrazione del suo stato lavorativo, avendo compilato il foglio complementare 3 per la definizione dei casi di rigore e avendo inoltrato all'amministrazione il conteggio stipendio relativo al mese di settembre 2001.
11. In base agli atti all'incarto si constata che, a seguito delle risultanze emerse dal rapporto della consulente in integrazione professionale (cfr. considerando 8) al termine del quale è stato definito un grado d'invalidità del 41%, l'amministrazione ha inoltrato all'assicurato il progetto di decisione d'assegnazione di rendita del 19.09.2001, con il quale veniva confermato il diritto ad un quarto di rendita. Nel progetto veniva inoltre specificato di ritornare nei 14 giorni il foglio complementare 3, allegato al progetto, al fine di permettere l'esame delle condizioni economiche per il caso di rigore (senza questo documento, l'assicurato avrebbe beneficiato unicamente del quarto di rendita).
Con scritto 24.09.2001 l'assicurato ha espresso il suo accordo sul progetto di decisione in merito al quarto di rendita senza comunque indicare di svolgere un'attività lavorativa. Egli ha inoltre allegato allo scritto citato il foglio complementare n. 3 non usufruito. Solo in seguito, dopo sollecito della Cassa __________ (cfr. scritto del 27.09.2001) l'assicurato ha risposto con lettera 04.10.2001 inviando a detta cassa il foglio complementare 3 parzialmente completato con invio del conteggio stipendio di un mese. In data 25.10.2001 l'amministrazione ha quindi emesso la decisione di concessione del quarto di rendita, riconoscendo all'assicurato il caso di rigore dal 01.05.2000 al 30.06.2001. Alla decisione sono state allegate le motivazioni e l'indicazione del dovere per l'assicurato di informare (in particolare, in caso di modifica del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa).
12. Ne consegue, ritenuti gli atti dell'incarto, che l'assicurato ha chiaramente omesso di comunicare all'Ufficio Al il cambiamento del suo stato lavorativo, contravvenendo palesemente all'obbligo di informazione nei confronti dell'amministrazione. L'assicurato poteva e doveva rendersi conto che l'informazione inerente l'inizio della nuova attività lavorativa costituiva un elemento essenziale nella determinazione del diritto alla rendita d'invalidità e, durante l'istruttoria soprattutto, allorquando è stato convocato dal servizio integrazione, aveva l'obbligo di informarne la consulente.
L'inoltro di un conteggio salario alla cassa __________ per il computo del diritto al caso di rigore, non del diritto alla rendita, non è ritenuto sufficiente per sanare l'inadempienza dell'assicurato nei confronti dell'Ufficio Al. II fatto di avere sottaciuto l'inizio di una attività lavorativa intervenuta durante l'istruttoria e, conseguentemente, di avere beneficiato del diritto ad un quarto di rendita a seguito della violazione del suo obbligo di informare, costituisce una negligenza grave che esclude di principio la buona fede e quindi permette la soppressione della rendita d'invalidità con conseguente richiesta di restituzione dell'indebito percepito per il periodo dal 01.05.2000 al 31.10.2004." (Doc. A1)
1.4. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato personalmente ricorso al TCA, invocando la sua buona fede. Dando seguito al decreto di completazione del ricorso 11 novembre 2005 di questo Tribunale, il ricorrente in data 15 novembre 2005 ha rilevato:
" Mi riferisco alla vostra raccomandata e come indicazione principale intendo ricorrere sulla decisione dell'Assicurazione invalidità non trovandola giusta vista tutta la documentazione inviata loro per l'opposizione come mi hanno richiesto.
Sono stato nei loro uffici e ho esposto il mio problema, il quale consisteva che non potevo fare il lavoro precedente visto le mie condizioni di salute, vedi certificato medico che vi ho inviato nella documentazione in vostro possesso.
Non ho chiesto però nessuna percentuale di invalidità ma bensì di un aiuto per un lavoro più leggero consono al mio stato di salute. Mi sono impegnato al massimo per trovare un lavoro consono al mio stato attuale di salute con una perdita di Fr. 600.- mensili.
Quando dopo 2 anni è arrivata la decisione ho dovuto prima di percepire la rendita di AI compilare un formulario che dichiarava la mia situazione finanziaria. Io ho riempito e ho allegato il certificato di salario, dove si constatava esattamente dove lavoravo e cosa percepivo, per cui non ho assolutamente occultato di informarli come loro asseriscono nella loro decisione che avete voi ora in possesso per la decisione del caso.
In conclusione, hanno sicuramente sbagliato a valutare la mia situazione ed io non devo restituire assolutamente niente anche perché con il salario che percepisco e con tutti gli oneri che devo pagare sarebbe pura fantasia poter far fronte alla loro proposta visto il loro errore e non il mio.
Certo di essere stato conciso nell'esporvi i fatti non ho altri documenti da esporvi salvo quelli che vi ho inviato per raccomandata l’8.11.2005.
Confido nella vostra decisione oggettiva visto che siete davanti a un cittadino onesto, e colgo così l'occasione per inviarvi i miei più distinti saluti." (Doc. III)
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, postula invece la reiezione del ricorso.
1.6. Pendente causa il TCA ha richiamato dalla Cassa __________, __________, l’incarto completo concernente il calcolo del caso di rigore (doc. VII). Dopo svariati solleciti (doc. VIII e doc. IX), in data 30 ottobre 2006 la Cassa ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione ha a giusta ragione deciso la soppressione del diritto alla rendita dell’assicurato a decorrere dal 1° maggio 2000, ritenuta la sua presunta violazione dell’obbligo di informare. Esula per contro dal presente giudizio la questione relativa alla restituzione delle prestazioni percepite, oggetto di decisione separata.
Statuendo la soppressione del diritto alla rendita retroattivamente dal maggio 2000 l’amministrazione ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente decisione 25 ottobre 2001 con cui all’interessato era stato riconosciuto il diritto ad una rendita a contare appunto dal maggio 2000.
2.3. Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, una decisione formalmente cresciuta in giudicato può essere modificata in via di riesame dall'autorità che l'ha pronunciata quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 e sentenze ivi citate);
L’art. 53 LPGA dispone:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477, 119 V 422, 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, p. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 120 V 132, 119 V 480, 117 V 17).
L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17, 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, in: SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, in: SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17, 109 V 113).
Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128, 119 V 483; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483, 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483, 109 V 113).
Va qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio, op. cit., p. 267).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V 184).
Ritenuto che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda (DTF 117 V 21) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180 e 184, 110 V 296).
2.5. Nel caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che confermare sia la manifesta erroneità delle decisioni 25 ottobre 2001, che la riconsiderazione delle stesse ai sensi della pronunzia contestata e questo per i seguenti motivi.
Con rapporto 2 aprile 2001 la consulente in integrazione professionale aveva fissato il reddito da valido dell’assicurato in fr. 45'925, pari a quanto guadagnava presso __________. Riguardo al reddito da invalido, ella aveva fatto capo ai dati salariali statistici per attività semplici e ripetitive (fr. 34'043), ridotto del 20% per limitazioni mediche (doc. AI 16).
Se il salario da valido è stato correttamente quantificato, errato è invece quello da invalido.
Occorre qui ricordare che, conformemente alla sentenza di principio del TFA emessa il 9 maggio 2000 e pubblicata in DTF 126 V 75ss, il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332, 1989 p. 485).
Va altresì rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Ritornando al caso in esame, nel raffronto dei redditi l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto, quale reddito da invalido, della situazione professionale concreta dell'interessato, attivo dal 1° febbraio 2000 al 100% presso la ditta __________ in qualità di operaio di produzione (doc. AI 28), attività nella quale egli sfrutta in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, con un reddito annuale lordo (nel 2001) di fr. 47'166 (doc. AI 44-4).
Nel rapporto 1° marzo 2005 la consulente IP ha corretto il succitato calcolo considerando quanto effettivamente percepito, nonostante il danno alla salute, presso __________, quantificando in tal modo il reddito da invalido in fr. 46'673 nel 2002 e in fr. 46'955 nel 2003. A fronte di un reddito da valido aggiornato al 2003 di fr. 49’232, non risulta per l’assicurato un particolare scapito finanziario (doc. AI 40).
In queste circostanze, dunque, la determinazione del grado d’invalidità alla base delle decisioni 25 ottobre 2001 è stata eseguita in modo errato. Al riguardo occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483, 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Trattandosi in casu di un errore manifesto, la cui rettifica riveste un’importanza notevole, l’Ufficio AI ha giustamente rivisto le decisioni 25 ottobre 2001 nel senso di sopprimere il diritto alla rendita dell’assicurato.
Appurata dunque la legalità della riconsiderazione, occorre rilevare che l’assicurato nel lasso di tempo compreso tra la resa delle decisioni iniziali (25 ottobre 2001) e quella impugnata (2 novembre 2005) non ha subito una modifica delle sue condizioni cliniche tali da influire sul diritto alla rendita. Nel certificato medico 3 maggio 2005 il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha infatti rilevato che a causa dei suoi problemi a livello della colonna lombare l’assicurato è inabile al lavoro almeno all’80% nella precedente attività di operaio presso una ditta di idrodemolizioni, mentre è da ritenere abile al 100% nella sua attuale attività di magazziniere al 100% presso la ditta __________ (doc. A3).
L’assicurato del resto non ha invocato un peggioramento del suo stato di salute che inciderebbe in modo rilevante sul suo diritto alla rendita.
2.6. L’art. 31 LPGA prescrive che l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv. 1).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cpv. 2). L’art. 77 OAI precisa che deve essere immediatamente comunicato all’Ufficio AI in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della capacità di svolgere mansioni consuete, della grande invalidità, delle condizioni personali e eventualmente economiche dell’assicu-rato.
2.7. Nel caso in esame, in data 13 settembre 1999 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni AI per adulti, con lo scopo di essere posto al beneficio di un avviamento ad altra professione (doc. AI 3). Nel formulario egli ha indicato di essere iscritto in disoccupazione dal 1° settembre 1998, con un periodo quadro valido fino al 30 settembre 2000.
Nella valutazione finale 2 aprile 2001 la consulente IP ha ricordato che in base al rapporto del dr. __________ l’assicurato è da ritenere abile a tempo pieno e con un rendimento completo in attività leggere quali custode/guardiano/portinaio; abile al 75% per mansioni ergonomicamente favorevoli, dove non sia necessario sollevare pesi superiori ai 5-10 kg, dove sia possibile frequentemente il cambiamento della posizione e sia possibile spostarsi e camminare; totalmente inabile per contro nella sua precedente professione di operaio addetto alla idrodemolizione e in tutte le attività pesanti. La consulente IP, nel suo rapporto finale 2 aprile 2001, ha posto il raffronto tra il reddito che l’assicurato ha percepito prima del danno alla salute presso la __________ e quanto egli potrebbe guadagnare in un’attività leggera adeguata, lavorando all’80%, precisando che il reddito da invalido è da “ridurre all’80% come da capacità lavorativa attestata dal dr. __________” (doc. AI 16-3).
In data 19 settembre 2001 l’Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, ha trasmesso all’assicurato un “Progetto d’assegnazione di rendita”, che gli attribuiva un quarto di rendita, con la facoltà di presentare entro le successive due settimane le sue osservazioni e con l’invito a trasmettere entro 14 giorni l’allegato foglio complementare 3, al fine di esaminare se egli assolveva le condizioni economiche per usufruire di una mezza rendita quale caso di rigore. In tale progetto l’amministrazione ha indicato che dal punto di vista medico l’assicurato è ritenuto totalmente inabile al lavoro in attività pesanti “come nell’ultima attività di operaio addetto alla idrodemolizione”, ma abile all’80% in attività leggere generiche, che non richiedono qualifiche professionali specifiche (doc. AI 17). L’amministrazione ha poi riportato il calcolo effettuato per stabilire il grado d’invalidità, raffrontando il reddito da valido (fr. 45'924) e quello da invalido (27'234), da cui risulta un grado di invalidità del 41% (doc. AI 17).
Al riguardo, l’assicurato, con scritto 24 settembre 2001 inviato all’Ufficio AI, ha indicato:
" Mi riferisco alla vostra raccomandata concernente la domanda d’assegnazione di rendita effettuata il 17.9.1999 e ho esaminato la vostra decisione, mi trovo dunque d’accordo con quanto da voi comunicato sul grado di invalidità cioè il 40% dato che posso eseguire ora lavori molto leggeri ma purtroppo mal retribuiti.
Vi ringrazio anticipatamente e resto a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Allegato: Foglio complementare 3 non usufruito” (Doc. AI 18)
Egli ha allegato a tale scritto il foglio complementare 3 “non usufruito” (doc. AI 18).
In data 26 settembre 2001 l’Ufficio AI ha trasmesso alla Cassa __________ la delibera concernente il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita, con allegate la motivazione e copia della richiesta (doc. AI 20).
In data 4 ottobre 2001 l’assicurato ha trasmesso alla Cassa __________ il Foglio complementare 3 da lui sottoscritto (doc. 1 inc. Cassa), con allegato il suo conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre 2001 presso la ditta __________ (doc. 2 inc. Cassa, la sottolineatura è della redattrice) e il contratto di locazione (doc. 3 inc. Cassa). Ricevuto tale foglio complementare 3, il __________ della Cassa __________ è quindi venuto a sapere dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta __________ di __________. Nel foglio di calcolo, alla voce “3.1 Reddito dell’attività lucrativa, lettera a) salario lordo di un’attività dipendente”, la Cassa ha infatti riportato gli importi di fr. 40’950 e fr. 34'341 relativo al salario dei coniugi RI 1.
Dal foglio di calcolo della rendita per casi di rigore emerge che la Cassa, relativamente al periodo compreso fra il 1° maggio 2000 e il 30 giugno 2001, ha giudicato adempiuti i presupposti per il diritto ad una mezza rendita d’invalidità quale caso di rigore, in base ai seguenti parametri:
" Foglio di calcolo della rendita per casi di rigore (N. 3.4.2.3 DR) e per casi gravi di rigore (N. 10.8 DR)
Persone assicurate: RI 1 N. d'ass. __________
__________ N. d'ass.
__________ N. d'ass.
N. DPC
3001 segg. 1. Spese Franchi
3009 Premi dell'assicurazione malattie
(importo forfetario ai sensi dell'allegato VI DR)
- beneficiario/a di una rendita importo 2'976
- coniuge e figli importo 2'976 + 1896 all'anno 7'848
3011 1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG per persone non attive
3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto di famiglia
3018
3005 1.3 Interessi ipotecari effettivi In totale al massimo
3006 1.4 Spese di manutenzione di immobili l'importo del provento del
bene immobile (n. 3.6)
3019 segg. 1.5 Pigione
- canone effettivo -------- + spese accessorie --------- 13'800
(aliquota massima ai sensi dell'allegato VI DR)
3027 segg. - spese supplementari dovute all'invalidità per appartamenti
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella
4001 segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa di cura, ospedale
Beneficiario/a di una rendita:
Tassa giornaliera: ------/annua ------ più AGI ------- (max.)
Spese personali di persone beneficiari/e di una
rendita --------- totale all'anno
che vivono in un istituto
Fabbisogno vitale per le persone che vivono a casa
(allegato VI DR)
(quota massima legale)
2033 Persona sola (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
persone che vivono separate)
Coniugi 24'690
(per le persone che vivono separate,
cfr. N. 2033 DPC)
Ognuno dei due primi figli/orfani 8'630
Ognuno degli ulteriori due figli/orfani
Ognuno degli altri figli/orfani
Totale del fabbisogno vitale determinante 33'320 riportare 33'320
totale delle spese 54'968
1.7 Se sono stati ceduti beni patrimoniali a terzi devono
essere registrati al n. 2.5 (altra sostanza).
Se si è rinunciato a redditi i valori devono essere
registrati al n. 3.11 (altri redditi).
2102 segg. 2. Sostanza
2105 2.1 Depositi di risparmio, titoli, contanti
2105 2.2 Assicurazioni sulla vita (valore di riscatto
2103.1/2 2.3 Proprietà fondiaria (se abitata dal proprietario:
dedurre fr. 150'000.-
2105 2.4 Veicoli, bestiame, merci (senza suppellettili
domestiche)
2061 2.5 Altra sostanza (compresa la sostanza a cui si è
rinunciato)
Totale
Deduzioni
2107 2.6 Debiti ipotecari
2107 2.7 Altri debiti
2103 Sostanza netta
2102 segg. Importo non conteggiabile
Sostanza computabile
2102 segg. Computo della sostanza: sostanza computabile da conteggiare Franchi
come reddito
- 1/15 per persone con una rendita d'invalidità, un'indennità
giornaliera dell'AI, una rendita per superstiti
- 1/10 per persone con una rendita di vecchiaia (o rendita
per superstiti per gli uomini a partire da 65 anni e per le
donne a partire da 62 anni)
3. Redditi
3.1 Reddito dell'attività lucrativa
2071 a) Salario lordo di un'attività dipendente 40950 + 34341
2065 b) Reddito in natura
2074 c) Reddito netto di un'attività indipendente
2079 d) Assegni familiari e per figli
2072 e) Spese generali dedotto
2072 f) Contributi AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588
importo non conteggiabile dedotto 1500
Totale all'anno 67203 44'802
2085 3.2 Rendita AVS/AI 8'340
2087 3.3 Altre rendite e pensioni di ogni genere
2088 3.4 Indennità giornaliere delle assicurazioni malattie, infortuni, AI,
disoccupazione IPG
2091 3.5 Interessi dei depositi di risparmio, dei titoli e dei prestiti
2092 segg. 3.6 Provento dei beni immobili, interessi locativi, canone d'affitto,
valore locativo del proprio appartamento
2097 segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento dell'usufrutto, vitalizio
(o altre convenzioni)
2125 segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di famiglia
2088 3.9 Prestazioni dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno
in un istituto
Beneficiario/a di una rendita
2136 segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AM
(se in caso di soggiorno in un istituto, non è conteggiato
in più) o dell'INSAI
Beneficiario/a di una rendita
2060 3.11 Altri redditi (compresi i quelli a cui si è rinunciato)
Totale dei
redditi 53'142
Totale delle spese 54'968
Totale dei redditi 53'142
Differenza Accolto
Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425 DR)." (Doc. X/4)
Quanto al periodo successivo al 30 giugno 2001 la Cassa ha invece ritenuto che non fossero dati i presupposti per ottenere il diritto ad una mezza rendita quale caso di rigore, sulla base dei seguenti dati:
" Foglio di calcolo della rendita per casi di rigore (N. 3.4.2.3 DR) e per casi gravi di rigore (N. 10.8 DR)
Persone assicurate: RI 1 N. d'ass. __________ __________ N. d'ass.
N. DPC
3001 segg. 1. Spese Franchi
3009 Premi dell'assicurazione malattie
(importo forfetario ai sensi dell'allegato VI DR)
- beneficiario/a di una rendita importo 2'976
- coniuge e figli importo 2'976 all'anno 5'952
3011 1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG per persone non attive
3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto di famiglia
3018
3005 1.3 Interessi ipotecari effettivi In totale al massimo
3006 1.4 Spese di manutenzione di immobili l'importo del provento del
bene immobile (n. 3.6)
3019 segg. 1.5 Pigione
- canone effettivo -------- + spese accessorie --------- 12'800
(aliquota massima ai sensi dell'allegato VI DR)
3027 segg. - spese supplementari dovute all'invalidità per appartamenti
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella
4001 segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa di cura, ospedale
Beneficiario/a di una rendita:
Tassa giornaliera: ------/annua ------ più AGI ------- (max.)
Spese personali di persone beneficiari/e di una
rendita --------- totale all'anno
che vivono in un istituto
Fabbisogno vitale per le persone che vivono a casa
(allegato VI DR)
(quota massima legale)
2033 Persona sola (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
persone che vivono separate)
Coniugi 24'690
(per le persone che vivono separate,
cfr. N. 2033 DPC)
Ognuno dei due primi figli/orfani
Ognuno degli ulteriori due figli/orfani
Ognuno degli altri figli/orfani
Totale del fabbisogno vitale determinante 24'690 riportare 24'690
totale delle spese 44'442
1.7 Se sono stati ceduti beni patrimoniali a terzi devono
essere registrati al n. 2.5 (altra sostanza).
Se si è rinunciato a redditi i valori devono essere
registrati al n. 3.11 (altri redditi).
2102 segg. 2. Sostanza
2105 2.1 Depositi di risparmio, titoli, contanti
2105 2.2 Assicurazioni sulla vita (valore di riscatto
2103.1/2 2.3 Proprietà fondiaria (se abitata dal proprietario:
dedurre fr. 150'000.-
2105 2.4 Veicoli, bestiame, merci (senza suppellettili
domestiche)
2061 2.5 Altra sostanza (compresa la sostanza a cui si è
rinunciato)
Totale
Deduzioni
2107 2.6 Debiti ipotecari
2107 2.7 Altri debiti
2103 Sostanza netta
2102 segg. Importo non conteggiabile
Sostanza computabile
2102 segg. Computo della sostanza: sostanza computabile da conteggiare Franchi
come reddito
- 1/15 per persone con una rendita d'invalidità, un'indennità
giornaliera dell'AI, una rendita per superstiti
- 1/10 per persone con una rendita di vecchiaia (o rendita
per superstiti per gli uomini a partire da 65 anni e per le
donne a partire da 62 anni)
3. Redditi
3.1 Reddito dell'attività lucrativa
2071 a) Salario lordo di un'attività dipendente 40950 + 34341
2065 b) Reddito in natura
2074 c) Reddito netto di un'attività indipendente
2079 d) Assegni familiari e per figli
2072 e) Spese generali dedotto
2072 f) Contributi AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588
importo non conteggiabile dedotto 1500
Totale all'anno 67203 44'802
2085 3.2 Rendita AVS/AI 6'372
2087 3.3 Altre rendite e pensioni di ogni genere
2088 3.4 Indennità giornaliere delle assicurazioni malattie, infortuni, AI,
disoccupazione IPG
2091 3.5 Interessi dei depositi di risparmio, dei titoli e dei prestiti
2092 segg. 3.6 Provento dei beni immobili, interessi locativi, canone d'affitto,
valore locativo del proprio appartamento
2097 segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento dell'usufrutto, vitalizio
(o altre convenzioni)
2125 segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di famiglia
2088 3.9 Prestazioni dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno
in un istituto
Beneficiario/a di una rendita
2136 segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AM
(se in caso di soggiorno in un istituto, non è conteggiato
in più) o dell'INSAI
Beneficiario/a di una rendita
2060 3.11 Altri redditi (compresi i quelli a cui si è rinunciato)
Totale dei
redditi 51'174
Totale delle spese 44'442
Totale dei redditi 51'174
Differenza Rifiuto
Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425 DR).” (Doc. X/4)
Sulla base di tali valutazioni, con decisione 25 ottobre 2001 l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurato una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° maggio 2000 al 30 giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2001 (doc. AI 21 e 22).
Nel questionario per la revisione della rendita compilato in data 5 ottobre 2004 l’assicurato al punto “2. Attività” ha indicato di essere salariato, attivo presso la ditta __________ di __________, precisando alla voce “osservazioni” di allegare “l’ultimo salario rimasto invariato da questi 3 anni e minimo perché consono allo stato di salute attuale” (doc. AI 25).
2.8. Orbene, dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene che tutto ben considerato l’amministrazione non possa rimproverare all’assicurato di avere violato l’obbligo di informazione che gli incombeva non avendo comunicato l’inizio della sua attività presso la ditta __________.
Se da una parte è vero che dal rapporto della consulente IP non emerge che l’assicurato abbia comunicato di essere professionalmente attivo presso __________, dall’altra non si può ignorare che in data 4 ottobre 2001 (e quindi prima dell’emissione delle decisioni di attribuzione di una rendita) l’assicurato ha trasmesso alla Cassa __________, chiamata a valutare l’esistenza o meno di un caso di rigore, il conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre 2001 presso la ditta __________ (doc. 2 inc. Cassa). A quel momento il __________ della Cassa __________ è quindi senza ombra di dubbio venuto a sapere dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta __________ di __________.
Di conseguenza, ritenuto che l’assicurato ha trasmesso il conteggio stipendio al __________ della Cassa __________, autorità segnatamente competente per collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare l’importo delle rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi invalidi (art. 60 cpv. 1 lett. a-b LAI), occorre concludere che l’amministrazione avesse una sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431, 112 V 180; STCA 3 maggio 2005 nella causa T., inc. 32.2005.57). Pertanto, non si può affermare, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio AI, che l’assicurato abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti dell’amministrazione.
2.9. L’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art. 88bis OAI é applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, BG über die IVG), in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss).
In casu, non essendo, come visto, imputabile all’assicurato una violazione del suo obbligo di informare, l’effetto della soppressione - operata in via di riconsiderazione e motivata da errore concernente la quantificazione del reddito da invalido a valere quale questione specifica del diritto dell’AI - del diritto alla rendita non può essere fatto risalire retroattivamente al 1° maggio 2000, ma deve prodursi - giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. anche art. 85 cpv. 2 seconda frase OAI) - dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire dal 1° giugno 2005 (doc. AI 46).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 2 novembre 2005 è modificata nel senso che l’assicurato non ha più diritto ad una rendita a partire dal 1° giugno 2005.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti