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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2005 32.2005.20

5 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,411 parole·~1h 2min·1

Riassunto

incapacità al lavoro per motivi fisici. Commerciante indipendente (gerente di una stazione di benzina)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.20   za/td

Lugano 5 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di novembre 2002, RI 1, nata nel 1949, di professione commerciante indipendente (gerente di una stazione di benzina), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto sofferente di dolori al “collo, spalla e braccio destro” (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica, per decisione 15 dicembre 2003 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (...)

•    In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto ed avvallati dal servizio medico regionale, risulta che il danno alla salute ha comportato una parziale incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nell'attuale professione di gerente per stazioni di benzina.

L'attività è stata compromessa a causa del danno alla salute totalmente dal 1.11.2002 al 25.11.2001; nella misura del 50% dal 26.11.2001 al 2.3.2002; nuovamente in misura totale dal 3.3.2002 al 5.3.2002 mentre dal 6.3.2002 i medici concordano una riduzione del rendimento del 20% nell'attività abituale di gerente di benzinaio mentre in attività adeguata rispettosa dei limiti dettati dagli impedimenti del danno alla salute la capacità lavorativa è reputata totale.

Il consulente per l'integrazione professionale conclude che la professione di commerciante indipendente è ancora riesercitabile in misura importante e con un'organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazioni mediche, anche in misura totale. L'importanza del guadagno dichiarato, la formazione e l'esperienza professionale, lo statuto d'indipendente, l'età, la valutazione medico riguardante l'inabilità, molto limitata, non consentono di raccomandare il cambiamento di attività. Egli indica che l'assicurata sfrutta quindi al massimo la residua capacità di lavoro nell'attuale attività abituale e di conseguenza il grado d'invalidità viene fissato nella misura del 20%, grado presente anche alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute.

Decidiamo pertanto:

•    La richiesta di prestazioni è respinta essendo il grado invalidante del 20% inferiore al minimo previsto dalla legge LAI che notoriamente è 40%." (doc. AI 37)

                               1.2.   A seguito di un colloquio presso l’UAI in data 21 gennaio 2004 è stato stilato il seguente verbale/opposizione:

"  1. Premessa

Tramite domanda 19.11.2002 l'assicurata ha avanzato richiesta di prestazioni assicurative e meglio Rendita. Con decisione 15.12.2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 29 LAI in quanto alla scadenza dell'anno d'attesa (dopo periodi d'incapacità totale e parziale al lavoro) il consulente d'integrazione dell'ufficio invalidità ritiene che l'attività attuale quale gerente di un chiosco di benzina è proponibile in misura dell'80%.

L'assicurata ha di seguito fatto richiesta di un colloquio volto a chiarire i motivi della decisione.

2.  Nel merito

Presenti al colloquio:

-    l'assicurata personalmente Signora RI 1, __________, __________

-    il Segretario ispettore __________

Viene analizzato il caso, precisando i motivi di fatto e diritto alla base della decisione contestata.

Viene brevemente spiegata la procedura d'opposizione ed i relativi requisiti.

In concreto viene evidenziato che la decisione contestata applica correttamente i criteri stabiliti dalla legge per l'assegnazione della prestazione richiesta.

In considerazione del chiarimento intervenuto l'assicurata dichiara di interporre formale opposizione contro la decisione, per i seguenti motivi:

il perito nella persona del Dr. __________ riconosce periodi d'incapacità lavorativa parziale e totale per il lasso di tempo intercorrente fra il 1.11.2001 e il 5.3.2002 mentre indica gli impedimenti entro i quali un'attività adeguata è proponibile dal 6.3.2002. Interpellato il consulente d'integrazione professionale indica che l'attuale professione è proponibile in misura dell'80% da cui il rifiuto.

A ricezione del rifiuto l'assicurata è stata invitata a recarsi con la perizia reumatologica dal medico curante Dr. __________ e dal Dr. __________ per presentare in sede odierna elementi atti ad argomentare l'opposizione.

L'assicurata ha quindi portato la seguente documentazione allegata:

•    certificato medico del dr. __________ datato 10.1.2004 nel quale si

evince un'incapacità lavorativa intercalata nel tempo in misura parziale con grado 50% e totale. Nel caso il certificato aprirebbe il diritto ad una mezza rendita.

•    Lettera del chirurgo Dr. __________ al medico curante del 19.1.2004 nel

quale si riferisce della visita effettuata il 16.1.2004 dopo aver operato l'assicurata il 4.8.2003.

•    Referto operatorio del Dr. __________ per il provvedimento sanitario di

     tunnel carpale del 4.8.2003.

•    Esame elettroneurografico ed elettromiografico del 30.4.2003 del

     Dr. __________.

•    Rapporti della clinica __________ del 24.2.2003 e del 7.12.2001.

•    Ecocolordopples eseguito dal Dr. __________ il 23.4.2002.

•    Atto del Dr. __________ del 5.3.2002.

Dagli atti si evince in particolar modo che l'assicurata è stata inabile al lavoro per motivi medici durante i seguenti periodi:

IL 100% dal 1.11.2001 al 25.11.2001

IL 50% dal 26.11.2001 al 02.03.2002

IL 100% dal 3.3.2002 al 5.3.2002

IL 50% dal 6.3.2002 al 5.6.2003

IL 100% dal 6.6.2003 al 15.7.2003

IL 50% dal 16.7.2003 al 4.8.2003

IL 100% dal 5.8.2003 al 01.09.2003

IL 50% dal 2.9.2003 a tutt'ora

L'assicurata infine comunica che sono presenti anche altre patologie non menzionate quali:

•    fibroma uterino (vedi atti clinica __________)

•    ciste ovarica al collo dell'utero (vedi atti __________)

•    alopecia a chiazze

•    manifestazione di eruzioni cutanee agli arti superiori

•    cisti mammellari

Dal punto di vista economico-lavorativo occorre precisare che le mansioni di lavoro sono state mutate (in particolare sono state diminuite le ore lavorative) avvalendosi di tre validi collaboratori. L'orario d'apertura del chiosco è diminuito da 16 ore giornaliere a 12 ore giornaliere poiché la diminuzione del tempo di lavoro dell'assicurata non è stato rimpiazzata da nuovo personale. In pratica la signora RI 1 si reca dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e saltuariamente al sabato e alla domenica durante lo stesso orario o su chiamata durante la settimana per un aiuto straordinario. Le nuove mansioni sono di carattere 2 ore/die servizio al clienti (incassare la benzina, operazioni di cambio valute, vendita di articoli di negozio da confine (sigarette,…) mentre 1 ora/die viene dedicata alla chiusura della stazione di benzina con conteggi delle pompe del carburante, chiusura contabile, chiusura dello stabile con allarme. Evita di esporre gli articoli da sostituire. Non vengono effettuati lavori di pulizia nel negozio da parte dell'assicurata. Anche nella cura dell'abitazione le limitazioni sono a sua detta importanti omettendo di effettuare lavori fisicamente impegnativi, per i quali si serve di una persona terza.

Per i motivi sopra citati l'assicurata richiede di rivalutare il diritto a prestazioni AI.

L'assicurata, letto il verbale, dichiara di approvarne il contenuto.

Copia del verbale - viene consegnato seduta stante all'assicurata." (doc. AI 29)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 13 gennaio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione:

"  (...)

3. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, giova ricordare che l'amministrazione esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione, spetta quindi all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

A tal proposito, la documentazione medica prodotta dall'assicurata unitamente all'atto di opposizione nonché il rapporto di decorso 17.5.2003 del Dr. __________ ed il rapporto medico 2.6.2004 del Dr. __________ sono stati sottoposti al vaglio del Servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità (SMR); quest'ultimo (vedi in modo particolare le annotazioni 15.11.2004 del Dr. __________ agli atti) non ha tuttavia riscontrato alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurata tale da poter legittimare un apprezzamento medico diverso della fattispecie in esame.

Ulteriori accertamenti di natura medica non sono di riflesso stati reputati necessari e da questo punto di vista gli atti componenti l'incarto appaiono del tutto soddisfacenti.

A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

Nello specifico, non sono state ravvisate ragioni concrete o spunti di critica atti ad inficiare la perizia reumatologica 11.6.2003 effettuata dal Dr. __________; sotto questo profilo, non sussiste di conseguenza motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione operata dal summenzionato perito, la quale va pertanto pienamente avvalorata.

4. Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si rileva quanto qui di seguito.

Per la determinazione del diritto alla rendita, occorre innanzi tutto precisare che l'amministrazione ha valutato il grado d'invalidità dell'assicurata con decisione 15.12.2003 nella misura massima del 20%, tenendo conto dell'impatto del danno alla salute sulla capacità lavorativa della Signora RI 1 e basandosi in modo particolare sugli elementi medici-economici raccolti in fase istruttoria. In seguito all'opposizione datata 21.1.2004 interposta dall'assicurata contro la decisione di cui sopra, l'amministrazione ha incaricato il Servizio ispettorato Al di voler esperire un'inchiesta economica a domicilio per indipendenti.

Gli impedimenti lavorativi pratici indicati nella tabella dell'inchiesta economica per indipendenti (cfr. in tal senso il rapporto d'inchiesta esterna 23.4.2004 nonché la successiva annotazione e precisazione del 12.10.2004 agli atti) hanno definito la situazione di lavoro concreta determinatasi dopo l'insorgenza del danno alla salute.

L'attività globale ancora possibile in qualità di gestore indipendente di una stazione di benzina dopo l'insorgenza del danno alla salute (come da valutazione secondo l'inchiesta economica) risulta essere pari al 68%; come confermato dal SMR l'impedimento pratico complessivo pari al 32% su tutte le mansioni risulta essere adeguato alla valutazione medica (cfr. annotazioni del SMR di data 15.11.2004).

Bisogna altresì sottolineare come il consulente in integrazione professionale aveva specificato a pag. 2 della propria valutazione datata 16.10.2003 che "(...) La professione di commerciante indipendente esercitata dall'assicurata prima del danno alla salute è ancora esercitabile in misura importante e con un'organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazione mediche, anche in misura totale. Per concludere, ritengo che la Signora RI 1, può sfruttare al massimo la residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua professione di commerciante indipendente applicata nella gerenza della Stazione __________ con negozio (...).

Ora, alla luce di quanto suesposto e considerato come l'assicurata riesca a sfruttare pienamente la propria residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua abituale professione svolgendo di conseguenza dal profilo prettamente pratico pressoché tutte le sue mansioni (la maggior parte delle quali è da ritenersi leggere), già solo per questi motivi la decisione impugnata merita piena conferma, risultando il grado invalidante nella fattispecie che ci occupa inferiore al minimo previsto dalla legge sull'assicurazione invalidità la quale prevede un diritto a rendita unicamente per gradi uguali o superiori al 40%.

5. Occorre per di più puntualizzare come le osservazioni poste dal Servizio ispettorato Al nel rapporto d'inchiesta esterna 23.4.2004 con successiva nota interna 12.10.2004 appaiono del tutto chiare ed indiscutibili laddove si afferma che, in virtù delle indicazioni raccolte, dal punto di vista finanziario la marcata diminuzione della cifra d'affari è assolutamente estranea al danno alla salute patito dall'assicurata". (doc. AI 68)                                                     

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha ribadito quanto chiesto in sede di colloquio/opposizione rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità:

"  (...)

Dalla documentazione medica qui prodotta si constata chiaramente che purtroppo il mio stato di salute è inesorabilmente in lento ma costante stato di degenerazione. Allo stato attuale delle cose i miei medici curanti non riescono ad attuare specifiche cure atte a poter migliorare o per lo meno a preservare la mia salute. I medici stanno vagliando la possibilità di attuare a breve, interventi chirurgici specifici.

In effetti, dal mese di novembre 2001 la mia inabilità al lavoro, suffragata dai referti medici, è oscillata dal 50% al 100%. E, data la mia età questo non è sicuramente incoraggiante per il mio morale e le mie aspettative future.

Da un punto di vista prettamente pratico, mio malgrado sono stata costretta a mutare le mie mansioni di lavoro; per questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di tre collaboratori che mi hanno aiutata nella gestione della stazione di benzina. Grazie al loro senso di responsabilità questi collaboratori, malgrado le mie difficoltà di salute, sono restati nella struttura, sebbene il futuro fosse veramente molto incerto.

I miei interventi nella gestione e conduzione del negozio e della stazione di benzina ora sono forzatamente ridotti allo stretto necessario. Tuttavia, anche per una questione d'immagine e fiducia nei confronti della mia clientela che ormai conosco da anni, la mia presenza, seppur limitata nel tempo, è raccomandata e quindi necessaria per la continuazione degli affari.

Al Servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità (SMR) sono stati sottoposti i rapporti medici del Dr. __________ (17.05.2004) e del Dr. __________ (02.06.2004); in tale contesto il Dr. __________ "non ha tuttavia riscontrato alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurata tale da poter legittimare un apprezzamento medico diverso della fattispecie in esame". Vorrei tuttavia evidenziare, che il mio stato di salute nell'arco di quel breve periodo non ha, per mia fortuna, subito modifiche o peggioramenti ma che sull'arco temporale dal novembre 2001 ad oggi la mia situazione si è costantemente aggravata.

Quali elementi giustificativi vi posso indicare:

-    si sono rese necessarie numerose visite di accertamento effettuate da medici specialisti conosciuti ed apprezzati;

-    diversi ricoveri in cliniche ed ospedali in Ticino per interventi chirurgici;

-    un grado di incapacità lavorativa che nel passato, come giustificato dai referti medici, oscillava dal 50% al 100%;

-    l'insorgere di nuove complicazioni mediche che ne condizionano ulteriormente il mio già precario stato di salute. A tal proposito vi rimando alle mie osservazioni espresse a pagina 3/3 del Verbale di colloquio/Opposizione del 21 gennaio 2004.

Da parte mia prendo atto della valutazione sul mio stato di salute espresso dal Dr. __________ nella sua perizia reumatologica dell'11 giugno 2003; tuttavia da quel periodo ad oggi la mia salute ha subito un inesorabile peggioramento. Fino ad oggi, nessun medico che mi ha visitata, è riuscito, con adeguate terapie o con gli interventi chirurgici sin qui già effettuati, a ristabilire uno stato di salute apprezzabile che mi permetta di lavorare come in precedenza.

L'affermazione espressa dall'Ufficio AI secondo il quale .." la signora RI 1, può sfruttare al massimo la residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua professione di commerciante indipendente applicata alla gerenza della Stazione Agip con negozio..." mi trova d'accordo solamente nella misura in cui questa mia capacità di lavoro viene realmente quantificata secondo principi economici. In altre parole, la "mia capacità di produrre reddito aziendale" deve essere valutata in modo oggettivo nel senso che il mio apporto economico all'azienda deve essere confrontato con quanto un dipendente, con pari funzioni, è chiamato a dare al suo datore di lavoro. Questo raffronto, con le attuali mie condizioni di salute che non mi permettono, durante la mia presenza nella Stazione di servizio, di "poter dare il massimo" oggettivamente non è attuabile. Infatti nessun datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere e retribuire un dipendente con una presenza fisica sul posto di lavoro ad esempio del 70%, ma con una "resa economica" soltanto del 50% poiché impedito da problemi di salute.

Lascio tuttavia all'Autorità competente un'equa valutazione in giudizio per queste mie considerazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, mi permetto evidenziare alcune mie brevi considerazioni.

All'entrata in vigore il 01.04.2000 in Svizzera della nuova Legge contro il riciclaggio di denaro (LRD) la sottoscritta si è prontamente annunciata, secondo i disposti di legge, all'Amministrazione Federale delle Finanze per richiedere l'autorizzazione all'iscrizione quale intermediario finanziario (IF). In effetti, la sottoscritta è riconosciuta IF a tutti gli effetti di legge. In tale ambito, la Stazione __________ svolge l'attività d'ufficio cambio collateralmente a quello del commercio di carburante e generi di confine. Corrisponde ai dati statistici una generale diminuzione, in Ticino ed in Svizzera, del commercio di carburante. La peggiorata situazione economica generale in Svizzera e nella vicina Italia, l'aumento del prezzo del carburante e la riduzione del costo della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine ha influenzato la cifra d'affari di tutte le stazioni di benzina.

Tuttavia, malgrado questi fattori negativi, la mia Stazione di benzina è sempre stata aperta al pubblico ed ha sempre avuto in organico, in modo costante e regolare, diverse persone.

La diminuzione della cifra d'affari è oggettivamente da imputare alle seguenti cause:

-    calo generale degli affari legati al settore carburanti e generi di confine;

-    diminuzione della mia presenza fisica in seguito alle peggiorate condizioni di salute dall'anno 2001 che mi impediscono di poter presenziare in azienda in modo regolare e continuativo" (doc. I).

                               1.5.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare i doc. A 27, A 29 e A 30 incarto TCA i quali non fanno parte dell'incarto AI), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.

Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.

In effetti, il Dr. __________ del SMR ha confermato con le proprie annotazioni 28.2.2005 di cui sopra che, malgrado l'iter descritto dall'assicurata in sede di ricorso, la valutazione della sua capacità lavorativa può essere inglobata in quella che aveva a suo tempo apprezzato il Dr. __________ con perizia reumatologica 11.6.2003 agli atti, le altre patologie lamentate dalla signora RI 1 non essendo di alcun rilievo pratico ai fini del presente giudizio.

Si precisa altresì che in sede di ricorso (cfr. pag. 3-4 del ricorso 10.2.2005 agli atti) l'assicurata ammette in modo inequivocabile che vi sia stata una diminuzione della propria cifra d'affari dovuta a motivi di natura congiunturale e concorrenziale (vedi in modo particolare la riduzione del costo della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine in un raggio di 20 km), come rettamente analizzato dall'amministrazione con la propria decisione su opposizione del 13.1.2005" (doc. III).

                               1.6.   Con scritto 14 marzo 2005 l’assicurata ha osservato:

"  (...)

accuso ricevuta della raccomandata del 1 marzo 2005 intimata alla sottoscritta, nella quale sono contenute le osservazioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, unitamente alle annotazioni del medico responsabile SMR Dr. __________, che non condivido.

Va innanzitutto chiarito che le annotazioni del Dr. __________ sono state allestite unicamente sulla base della documentazione medica a lui pervenuta.

Da un colloquio che ho richiesto al mio medico di fiducia Dr. __________ di __________,"è emerso che due certificati da lui emessi in data 9 dicembre 2002 e 17 maggio 2004 a suo tempo trasmessi direttamente all'Ufficio dell'assicurazione invalidità - Bellinzona; fino ad oggi, per un disguido, la sottoscritta non ne aveva mai ricevuto copia.

Per i motivi sopra esposti allego alla vostra attenzione fotocopia di quanto ricevuto ultimamente. Negli stessi, ma specialmente nell'ultimo referto medico del Dr. __________ del 17.5.2004, è chiaramente evidenziato che il mio stato di salute, lentamente ma inesorabilmente, è in continuo peggioramento. Questo stato di cose non mi permette di poter svolgere la mia attività lavorativa al 100% e questa situazione di precarietà è confermata dallo stesso certificato del 17.5.2004. A supporto di quanto sopra indicato vi segnalo che già nel certificato del 9 dicembre 2002, alla domanda se la mia capacità lavorativa poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari il Dr. __________ già a suo tempo rispose in modo negativo (vedi punto C.2) come pure si espresse in termini chiari per quanto riguardava l'evoluzione del mio stato di salute (vedi punto C.1).

Già in sede di ricorso del 10 febbraio 2005 avevo chiaramente espresso che il calo della mia cifra d'affari era imputabile, cumulativamente, a due fattori ben distinti ossia:

-    calo generale degli affari legati al settore carburanti e generi di confine;

-    diminuzione forzata della mia presenza fisica in azienda a seguito del peggioramento delle mie condizioni di salute. La mia presenza in negozio è frazionata sull'arco della giornata. Una presenza effettiva per quattro ore di seguito, alle attuali mie condizioni di salute, è purtroppo oramai impensabile. I dolori si manifestano dopo breve tempo e ciò comporta una continua interruzione del lavoro ed un periodo di riposo. Non corrisponde quindi al vero l'affermazione che "Si precisa altresì che in sede di ricorso (cfr. pag. 3-4 del ricorso 10.2.2005 agli atti) l'assicurata ammette in modo inequivocabile che vi sia stata una diminuzione della propria cifra d'affari dovuta a motivi di natura congiunturale e concorrenziale (vedi in modo particolare la riduzione del costo della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine in un raggio di 20 Km), come rettamente analizzato dall'amministrazione con la propria decisione su opposizione del 13.1.2005" (doc. V).

                               1.7.   Con osservazioni 22 marzo 2005 l’UAI ha precisato:

"  con riferimento allo scritto 14 marzo 2005 inviatoVi dall'assicurata, si osserva quanto verrà esposto qui di seguito.

Per quanto attiene all'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (cfr. in modo particolare i doc. B3, B4, B5, B6, B7 e B8).

I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito in sostanza con annotazioni 18 marzo 2005 qui allegateVi che non vi sono nel caso concreto elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in oggetto.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. VII)

                               1.8.   Con scritto 14 aprile 2005 l’assicurata ha osservato:

"  (...)

accuso ricevuta della lettera del 23 marzo 2005, nella quale sono contenute le osservazioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, unitamente alle annotazioni del medico responsabile SMR Dr. __________, che non condivido.

A complemento della documentazione già in vostro possesso e come anticipato nella precedente corrispondenza, mi permetto inoltrare ulteriori referti medici aggiornati a sostegno delle osservazioni qui di seguito riportate:

- Il Dr. __________, primario Ortopedico dell'__________ (1), dopo aver esaminato la RM del ginocchio dx del 04.05.2004 (allegata) e la teleradiografia effettuata l'11.03.2005 presso __________ di __________ (allegata), consiglia ricovero per intervento chirurgico, come potrete rilevare dal certificato medico allegato.

- Il Dr. __________, dopo le valutazioni e le diagnosi effettuate dal Dr. __________ del 24.03.2005 (allegato), conferma un' inabilità lavorativa del 50%, di cui allego documentazione.

Concorde col Dr. __________ e il Dr. __________ eseguirò una terapia d'infiltrazioni. Nel caso in cui la stessa non avrà nessun effetto sulle condizioni del mio ginocchio, mi sottoporrò all'intervento chirurgico consigliato dal Dr. __________.

Come traspare dalla diagnosi del Dr. __________, le problematiche riscontrate alla spalla dx e della cervicale persistono e sono in costante peggioramento rispetto al passato” (doc. XI)

                                1.9   Con osservazioni 27 aprile 2005 l’UAI ha precisato:

"  con riferimento alla missiva 14 aprile 2005 inviataVi dall'assicurata (doc. XI) nonché alla documentazione medica allegata alla stessa (doc. C1-6), si osserva quanto verrà esposto qui di seguito.

I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

Il Dr. __________ del SMR dell'Al ha stabilito che la documentazione medica conferma in primo luogo la presenza di una gonartrosi prevalentemente a destra, patologia comunque già nota sia in occasione della perizia effettuata dal Dr. __________ in data 11.6.2003 che durante l'inchiesta economica a domicilio per indipendenti.

In secondo luogo, per quanto attiene alla problematica della spalla destra, con annotazioni 25 aprile 2005 qui allegateVi il Dr. __________ del SMR dell'AI ha precisato che l'articolazione presenta una mobilità completa ed è presente soltanto un impingement ventrale e ventrolaterale; inoltre, in considerazione dell'inchiesta economica per indipendenti in occasione della quale la Signora RI 1 è già stata ritenuta molto limitata per attività in cui potrebbe disturbare la spalla (vedi lavori di pulizia, ordinazione, stoccaggio della merce), tale problematica non influenzerebbe ulteriormente la capacità lavorativa residua già attestata in precedenza dall'amministrazione.

Infine, le altre patologie menzionate nei doc. C1-6 prodotti dall'assicurata sono di lieve entità e senza alcun influsso di rilievo sulla capacità lavorativa residua della stessa.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XIII)

                             1.10.   Con scritto 6 maggio 2005 l’assicurata ha osservato:

"  (...)

Le annotazioni del Dr. __________ evidenziano un progressivo peggioramento. Infatti i rapporti referto RM ginocchio dx; certificato Dr. __________ e rapporto Dr. __________ già in vostro possesso, evidenziano il mio cattivo stato di salute.

Nelle presenti annotazioni del medico non è stato preso in considerazione il rapporto del Dr. __________ già in vostro possesso.

Riconfermo le mie considerazioni già esposte in precedenza.

Considerato quanto esposto chiedo la continuazione del ricorso" (doc. XIV).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nella fattispecie, il dr. __________, specialista in malattie reumatiche, nel suo rapporto medico del 26 novembre 2002 ha rilevato:

"  A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: 1. Sindrome cervico-spondilogena a dx su:

- Alterazioni degenerative soprattutto a livello C5-C6.

- Tendenza alla cronicizzazione dei dolori su probabile sovraccarico funzionale 2. Sindrome lombovertebrale/spondilogena a dx su:

- Iniziali alterazioni degenerative.

- Insufficienza muscolare.

3. Gonartrosi a dx.

- Stato dopo menischectomia nel 1961.

4. Leggera sindrome del tunnel carpale a dx.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa: Nessuna.

B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale gerente di distributore:

Da parte mia non è mai stata attestata alcuna Incapacità lavorativa. Da quanto mi risulta la signora RI 1 ha sempre continuato a lavorare (?). L'assicurata è indipendente ed ha un negozio proprio.

C. Domande generali per il medico

1. Lo stato di salute dell'assicurata è stazionario, ma suscettibile di miglioramento.

2. La capacità lavorativa può essere migliorata con provvedimenti sanitari? Sì. I suoi dolori sono migliorati dopo l'esecuzione di un corretto trattamento fisioterapico, sebbene non dei tutto scomparsi.

3. Ritiene che provvedimenti professionali siano indicati? No.

4. L'assicurata ha bisogno di mezzi ausiliari? No.

5. L'assicurato deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.

6. Ritiene che un accertamento medico supplementare sia indicato? Qualora l'assicurata non stia effettivamente lavorando e si dichiari inabile al lavoro bisognerà eseguire un'adeguata valuta­zione della sua effettiva capacità lavorativa tramite perizia reumatologica.

D. Dati medici

1. Trattamento dal: l'assicurata era stata a me inviata dal suo medico curante, dr. __________, una prima volta il 26.07.2002.

2. Ultima consultazione del 21.11.2002.

3.+4.+5. Anamnesi! Disturbi soggettivi! Constatazioni

Vedi copia dei rapporti inviati al dr. __________ del 29.07.2002 e del 15.11.2002 allegati.

6. Esami specialistici Nessuno.

7. Provvedimenti terapeutici! prognosi

Da parte mia erano stati prescritti due cicli di fisioterapia, eseguiti presso lo studio del signor __________, comprendenti principalmente misure di medicina manuale secondo tecnica Maitland. Grazie a queste terapie è stato possibile ottenere un certo miglioramento dei suoi cronici dolori alla colonna vertebrale.

In occasione del controllo del 14.11.2002 aveva affermato di stare un po' meglio, di lamentare però ancora leggeri dolori nel braccio dx, con un certo indolenzimento sia durante il giorno che di notte. Clinicamente avevo potuto confermare dolori a livello cervico-scapolare a dx più che a sx, in presenza comunque di una buona mobilità sia della colonna cervicale che delle spalle. Clinicamente nessun chiaro segno per la presenza di una sindrome del tunnel carpale. Come già espresso nei miei rapporti ho il sospetto che i dolori lamentati dalla signora RI 1 possano anche avere una certa componente funzionale (sembra che recentemente abbia avuto problemi di vicinato, cosa che l'ha notevolmente disturbata).

Da parte mia non sono state per il momento prese ulteriori misure terapeutiche, ho consigliato all'assicurata di continuare ad eseguire regolarmente un programma di ginnastica a domicilio, così da mantenere una buona tonicità ed elasticità della muscolatura del tronco. Non sono previsti ulteriori controlli nel mio studio.

Ritengo che la prognosi sia abbastanza positiva, sebbene sia già subentrata una certa forma di cronicizzazione. Molto probabilmente il miglioramento dei suoi cronici dolori dipenderà anche da fattori esterni, non dipendenti dalle sue problematiche al sistema locomotore." (doc. AI 11)

"  1. Domande sull'attività attuale

1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Da quanto mi risulta l'assicurata lavora quale indipendente ed è proprietaria di un negozio di frontiera. Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che non vi siano particolari limitazioni per lo svolgimento di questo tipo di lavoro.

2. Domande su possibili provvedimenti d'Integrazione

2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

Come già espresso precedentemente ritengo che l'assicurata, se continuerà ad eseguire un buon programma di esercizi fisici per migliorare la tonicità della muscolatura del tronco, dovrebbe poter continuare a svolgere la sua attività senza particolari difficoltà.

2.2. L'assicurata è in grado di svolgere altre attività?

Sì, purché si tratti di attività che non richiedano sforzi particolari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, ecc.).

3. Proposte, altre domande

Sottolineo come non fossi a conoscenza del fatto che l'assicurata avesse inoltrato richiesta per provvedimenti da parte dell'AI. A me non è mai stato richiesto alcun certificato e nessuna presa di posizione sulla sua capacità lavorativa." (allegato doc AI 11)

                                         Nel suo rapporto del 9 dicembre 2002 il dr. __________, internista e medico curante, ha rilevato:

"  A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1)    sindrome cervico-spondilogeno destra su artrosi C5-C6, tendenza alla cronicizzazione dei dolori, da novembre 2001.

2)    sindrome lombovertebrale-spondilogena destra, su iniziale artrosi ed insufficienza muscolare, da novembre 2001.

3)    gonartrosi destra da luglio 2002.

4)    sindrome dei tunnel carpale destro, da giugno 2002.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1)    Stato da bombardamento con ultrasuono al calcolo ureterale sinistro, nel marzo 2002.

2)    Ricostruzione dei tendini e legamenti del V dito della mano sinistra nel 1975.

B. Incapacità lavorativa:

100% dal 01.11.2001 al 25.11.2001

  50% dal 26.11.2001 al 02.03.2002

100% dal 03.03.2002 al 05.03.2002

  50% dal 06.03.2002 a tuttora.

C.    Domande generali per il medico:

1.     Lo stato di salute dell'assicurato è suscettibile di peggioramento.

2.     La capacità lavorativa può essere migliorata con provvedimenti sanitari?

        No.

3.     Ritiene che provvedimenti professionali siano indicati? No.

4.     L'assicurato ha bisogno di mezzi ausiliari? No.

5.     L'assicurato deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? Se si da quando? No.

6.     Ritiene che un accertamento medico supplementare sia indicato? No.

D.    Dati medici:

1.     Trattamento dal 26.11.2001 a tuttora.

2.     Ultima consultazione del 04.12.2002

3.     Anamnesi: dal novembre 2001, seguo la paziente per dolori cervicoscapolari al braccio destro, con parestesia alla mano destra soprattutto il I/II/III dito. Concomitanti, vi sono pure dolori toracolombari irradianti alla gamba destra fino al ginocchio. La paziente è stata sottoposta nel marzo 2001 a bombardamento con ultrasuoni per calcolo ureterale sinistro, con risoluzione totale dei problema.

4.     Disturbi soggettivi: sono lamentati soprattutto i dolori nella regione cervicotoracoscapolare destra che irradiano al braccio, fino alla mano destra, con formicolii soprattutto I/II/III dito, sempre della mano destra. Sono pure riferiti dolori in modo minore, a livello lombare che irradiano alla gamba destra fino al ginocchio. I dolori non sono influenzati dal movimento e non disturbano particolarmente il sonno alla paziente.

5.     Constatazioni: vedi i referti allegati del Dr. __________.

6.     Esami specialistici: vedi i referti allegati dei Dr. __________ e Dr. __________.

7.     Provvedimenti terapeutici/prognosi: purtroppo tutti gli approcci terapeutici fino ad ora intrapresi ( fisioterapia, medicina manuale, antinfiammatori, miorilassanti) non hanno sortito alcun effetto. A mio modo di vedere, la prognosi è sfavorevole, poiché vi è sicuramente una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, molto poco influenzabili con le terapie." (doc. AI 15)

"  1. Domande sull'attività attuale

1.1 Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Non riesce a svolgere la sua professione di gerente e commessa di un negozio di frontiera (benzina ed articoli vari) più di 4 ore al giorno.

1.2 E'ancora proponibile l'attività attuale?

Si.

Se si, per quanto tempo (ore al giorno)? Per 4 ore al giorno.

Esiste inoltre una diminuzione del rendimento?

Si.

Se si, in che misura? 50%.

2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione

2.1 Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No.

2.2 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? No.

2.2.3 Se altre attività non fossero proponibili, quali sono i motivi? Ritengo che l'attività attuale della paziente, sia già la massima che la stessa possa fare." (allegato doc AI 16)

                                         Il dr. __________, reumatologo ed internista, su incarico dell’UAI in data 11 giugno 2003 ha rilasciato il seguente referto peritale:

"  Valutazione:

La signora RI 1, nata il 24.3.1949, __________, accusa da tempo indeterminato dolori cervicooccipitali e brachiali a destra come pure dolori lombari a presentazione meccanica. Clinicamente trovo un rachide piatto con una scoliosi dorsolombare ed una muscolatura decondizionata, la cervicale mostra una disfunzione dei segmenti alti e a livello C5/6 a destra, dove radiologicamente riscontriamo una grave osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi accompagnatorie. La cervicale presenta comunque una buona mobilità, risulta minimamente limitata alla rotazione globale verso sinistra, sono assenti, come già in precedenza durante un esame specialistico neurologico, deficit radicolari. Ricordiamo che il 13.6.2002 era stata documentata una sindrome del canale carpale a destra, la quale poteva sicuramente spiegare i disturbi distali della mano destra durante la notte descritti dalla signora. La colonna lombare è solo minimamente limitata alle lateroflessioni con dolori muscolari a fine corsa alla lateroflessione verso destra, assenti segni lomboradicolari, alle lastre della lombare del 2002 sono riconoscibili minime alterazioni degenerative con una condrosi L4/5 con spondilosi, normali le articolazioni sacroiliache. In esito da meniscectomia nel 1961 al ginocchio destro, radiologicamente riscontriamo una gonartrosi tricompartimentale a destra, che spiega le gonalgie prevalentemente presenti al carico, il ginocchio si presenta con un valgismo, risulta stabile, la mobilità passiva è normale con una gonalgia mediale ai movimenti. Da anni sono presenti dolori all'altezza del malleolo laterale a sinistra soprattutto al carico, la caviglia non è tumefatta, ma dimostra un indolenzimento malleolare laterale, in insufficienza legamentare. La caviglia destra alcuni giorni orsono, il 5.6.2003 ha subito un trauma di supinazione è viene risentita dolorante anch'essa alla mobilizzazione.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi di sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica in rachide piatto con scoliosi dorsolombare, alterazioni degenerative della colonna cervicale (grave osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi C5/6), alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4/5 con spondilosi), gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra in esito da meniscectomia nel 1961, insufficienza legamentare dell'articolazione tibioastragalica a sinistra, esito da trauma di supinazione della caviglia destra il 5.6.2003.

Non ho proposte terapeutiche da formulare in grado di migliorare la capacità lavorativa. Per i problemi alle articolazioni tibioastragaliche consiglio di portare scarpe che stabilizzano le caviglie.

(…)

4. Diagnosi

Sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica in

- rachide piatto con scoliosi dorsolombare,

- alterazioni degenerative della colonna cervicale (grave

  osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi C5/6),

- alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4/5 con

  spondilosi)

Gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra in

- esito da meniscectomia nel 1961

Insufficienza legamentare dell'articolazione tibioastragalica a sinistra

Esito da trauma di supinazione della caviglia destra il 5.6.2003

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Non sono consigliabili lavori che richiedono salire c/o scendere scale a più riprese, lavori su terreno sconnesso, attività in posizione accovacciata, inginocchiata.

In un lavoro adeguato allo stato di salute, l'assicurata presenta una capacità lavorativa completa con un rendimento massimo a partire dal 6 marzo 2002.

Nell'ultima attività principale di gerente di una stazione di benzina, giudico una capacità lavorativa completa sull'arco di una giornata di lavoro normale, ma con una riduzione del rendimento del 20% a partire dal 6 marzo 2002." (doc. AI 29)

                                         Nella sua “proposta medico” del 18 agosto 2003 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  IL 0% in attività adeguata dal 6.3.2002 (carichi fino a 15kg, possibilità di cambiare spesso posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, senza estensione prolungata del rachide. Senza lavori che richiedono di salute o scendere ripetutamente le scale, non lavori su terreno sconnesso, senza posizione accovacciata, senza lavori da svolgere inginocchiata.

IL 20% (riduzione rendimento) in attività abituale di gerente di stazione di benzina a partire dal 6.3.2002.

In conclusione:

IL

100% dal 1.11.2001 al 25.11.2001

  50% dal 26.11.2001 al 2.3.2002

100% dal 3.3.2002 al 5.3.2002

  20% dal 6.3.2002 continua (0% in attività confacente)." (doc. AI 31)

                                         In data 17 maggio 2004 il dr. __________ ha rilevato:

"  1.     Lo stato di salute da allora è: peggiorato

2.     Le diagnosi sono state modificate? Si.

        Quali hanno un influsso sulla capacità lavorativa?

- La gonartrosi destra è molto peggiorata con lesione meniscale

  degenerativa a destra.

        - Insufficienza ligamentare all'articolazione della caviglia sinistra.

        Da quando e in che proporzioni?

        Dalla fine del 2003 in una proporzione del 25%-35%.

3.     Decorso/evoluzione delle constatazioni?

Si caratterizza per la presenza di dolori continui al ginocchio destro che si aggrava in posizione eretta, questi dolori al ginocchio fanno sì che la paziente carichi maggiormente l'arto controlaterale con dolenzia alla caviglia sin., che presenta un'insufficienza ligamentare per diversi traumi distorsivi subiti in passato, provocandole pure dolori a quel livello.

4.     Provvedimenti terapeutici/prognosi:

per la gonartrosi la paziente verrà nuovamente visitata prossimamente dal Dr. __________ per un'eventuale artroscopia, mentre per la caviglia sin. al momento non entrano in gioco opzioni terapeutiche, tranne quella di portare una cavigliera e delle scarpe adatte.

La prognosi per la gonartrosi è sicuramente sfavorevole nel medio-lungo periodo, quella per la caviglia è legata a quella della gonartrosi.

5.     Data dell'ultimo controllo medico: 10.05.2004." (doc. AI 56)

                                         Su richiesta del medico curante, in data 2 giugno 2004 il dr. __________, reumatologo, ha attestato:

"  (...)

Inviata da __________ (vedi lettera) per gonalgia ds. già operata anni fa con meniscectomia lat. e trattamento per cisti (Bergamo).

Ora torna per un problema al gin. sin., RM: grave gonartrosi soprattutto laterale con lesione degenerativa del menisco esterno.

All'esame clinico:

tendenza ad iperpronazione, valgo di 7 dita a livello malleolare, sovraccarico esterno soprattutto sulla gamba ds., tendenzialmente anche a sin.

Ha dolori sulla parte mediale del ginocchio all'inserzione del pes anserius che sembra gonfio. C'è anche una cisti di Baker con probabile presenza di corpo libero.

Interessante la patologia meniscale lat. (vedi RM) in menisco residuo lat. piccolo con lesioni superficiali però non ha segni meniscali ma un dolore al pes anserius da sovraccarico in valgo.

Dobbiamo probabilmente cambiare atteggiamento di carico e mi domando se non sarebbe il caso di fare un'osteotomia varizzante per la quale io non sono specialista.

Porta volentieri i tacchi alti ma ha tendenza a distorsioni della caviglia. Anche qui probabilmente un sottopiede con rialzo mediale non porterà a successo.

Lavora come indipendente e non se la sente di assentarsi troppo, un'osteotomia porterebbe una lunga riabilitazione per cui tentiamo un approccio conservativo con sottopiedi per ora.

Come secondo approccio si potrebbe anche discutere una toilette articolare con introduzione di acido laluronico.

Pur consci della situazione e d'accordo con la paziente, tentiamo un approccio conservativo.

Diagnosi

grave gonartrosi soprattutto laterale ds. in genua valga

st. dopo meniscectomia lat. parziale aperta

sovraccarico sulla parte int. al pes anserinus

Procedere

fisioterapia e sottopiedi con rialzo interno per correggere il valgo." (doc. AI 57)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 15 novembre 2004 il dr. __________ ha precisato:

"  Vengono aggiunti :         rapporto medico del Dr. __________ del 17.5.2004

                                                                                                     rapporto Dr. __________ del 18.5.2004

La patologia attualmente limitante in prima linea risulta essere la gonartrosi a destra, patologia già presente in occasione della perizia Dr. __________ del 11.6.2003. Tale patologia era presente in modo in pratica identico in occasione dell'inchiesta esterna avvenuta il 23.4.2004 e ne è stato tenuto conto in forma adeguata.

Le conclusioni dell'ispettore possono essere condivise." (doc. AI 65)

                                         In data 20 luglio 2004 il dr. __________, fisiatra, scrivendo al dr. __________, ha osservato:

"  Ti ringrazio per avermi inviato la sopra scritta paziente che ho visitato l'08.07.2004 per dolori al collo, alla regione scapolare ed al braccio destro, nonché per dolori lombari a sinistra.

Non tornando sull'anamnesi che ti già nota, all'esame obbiettivo locale della spalla destra si evidenziava: lieve sopralivellamento della spalla destra rispetto alla controlaterale. palpazione delle parti ossee: esente da dolore riferito. Palpazione della parti molli: contrattura e punti triggers muscolari attivi del sottospinoso e del piccolo rotondo. Articolarità: flessione anteriore 150°, flessione posteriore 40°, abduzione 180°, adduzione limitata da dolore a 20°, flessione orizzontale 120° limitata da dolore, estensione orizzontale a 30°, rotazione esterna 50°, rotazione interna 95°. Motilità: flessione anteriore a 90° limitata da dolore, flessione posteriore a 40°, abduzione a 90° limitata da dolore, adduzione a 20° limitata da dolore, rotazione esterna 50°, rotazione interna 95°. Non deficit della stenia muscolare del deltoide, sottospinato, bicipide brachiale, lungo supinatore, tricipite brachiale, estensore comune delle dita, abduttore breve del pollice, abduttore del V° dito e I° interosseo dorsale bilateralmente. Non deficit delle sensibilità agli arti superiori, né parestesie riferite.

L'esame obbiettivo locale nella zona circostante la spalla destra ha evidenziato una contrattura con punti triggers attivi sul fascio superiore del trapezio e sullo splenio del collo di destra.

In relazione a tali rilievi clinici a da quanto descrittomi nella tua lettera del 05.07.2004, ho sottoposto la paziente ad un ciclo di kinesiterapia attiva ed assistita con l'obbiettivo di allungare la muscolatura del sottospinoso e del piccolo rotondo e di trattarne i punti triggers attivi con delle infiltrazioni locali, associando una kinesiterapia attiva ed assistita di rinforzo dei muscoli che stabilizzano la scapola destra. Infatti il problema principale che riferisce la paziente è questa sgradevole sensazione dolorosa della scapola destra, che non viene stabilizzata sufficientemente dai muscoli e quindi si muove anche nelle fasi di movimento della spalla in cui dovrebbe non muoversi." (doc. A29)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 28 febbraio 2005 il dr. __________, medico responsabile SMR, ha osservato:

"  Si deve ammettere che la Signora RI 1 è stata sottoposta a numerosi consulti, terapie, per disturbi di varia natura (renali, cervicali, del cinto omeroscapolare, del ginocchio ecc.).

L'elemento che maggiormente influisce sulla possibilità di espletare funzioni lavorative è sicuramente l'artrosi del ginocchio. Tutte le altre patologie, eccetto per i brevi periodi di cura, non intaccano la funzionalità soprattutto per attività di tipo leggero, dove elementi di grado leggero-moderato, non devono essere esclusi a priori.

In conclusione si può affermare che, malgrado l'iter descritto, la descrizione di CL può essere inglobata in quella che già aveva valutato il Dr. __________, non essendo di alcun rilievo pratico le altre patologie all'infuori dei disturbi lamentati all'apparato locomotore." (doc. IIIbis)

                                         In data 9 marzo 2005 il dr. __________, primario ortopedico presso l’Ospedale di __________, ha precisato che l’assicurata dovrebbe “evitare qualsiasi attività che comporti un sovraccarico funzionale degli arti inferiori (stazione eretta prolungata, deambulazione prolungata o sforzi di altra natura)" (doc. B3).

                                         In data 24 marzo 2005 il dr. __________, chirurgo ortopedico, oltre alla gonartrosi ha certificato un “impingement ventrale” alla spalla destra (doc. C6).

                                         Nelle sue “annotazioni” del 18 marzo 2005 il dr. __________ ha evidenziato:

"  In sede di ricorso la Signora RI 1 il suo lungo iter clinico in base a rapporti/certificati, annotati all'incarto.

Produce un rapporto del Prof. dr. __________, il quale descrive in riassunto la situazione clinica delle ginocchia e conclude affermando "da evitare qualsiasi attività che comporti un sovraccarico funzionale degli arti inferiori (stazione eretta prolungata, deambulazione prolungata o sforzi di altra natura)".

Tale situazione di sovraccarico non si verifica esplicando attività che permettano la variazione delle posizioni (eretta - seduta, deambulazione ridotta per brevi tratti, sollevamento/spostamento di pesi ridotti) come avviene in una stazione di benzina a cui è annesso uno spaccio di articoli vari (es. sigarette, alimentari, giornali). Si tratta di una situazione dove lo sforzo maggiore, quanto a pesi, è esplicato nel trasporto di casse di bibite che saranno poi "esposte" in frigoriferi o su scaffalature. Per questo, dove la persona attiva non è sola per tutta la giornata, può far richiedere l'aiuto di collaboratori/collaboratrici."  (doc. VIIbis)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 25 aprile 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"  In fase di ricorso al tribunale vengono presentati:

-                                                 referto RM ginocchio destro del 4.5.2004: gonartrosi di grado avanzato a livello del compartimento laterale, lesione a carattere degenerativo del menisco laterale

-       certificato del dr. __________ nel quale egli conferma di aver visto l'assicurata a più riprese per gonartrosi destra, rizartrosi destra, artralgia spalla destra con esecuzione di relative infiltrazioni. Valuta genericamente la presenza di una IL del 50%

-       Rapporto dr. __________ del 24.3.2005:

        Diagnosi:     impingement ventrale spalla destra

                              Lieve sindrome cervico-vertebrale bilaterale su

                              degenerazione C5/C6

                              Incipiente rizartrosi con sublussazione carpometacarpale I a destra

                              Sospetto di incipiente sindrome del tunnel carpale a

                              sinistra

                              Stato dopo operazione del tunnel carpale a destra e

dito a scatto pollice destro con disestesie persistenti I° e II° dito mano destra

Il medico descrive la presenza di "dolori un po' ovunque nell'arto superiore destro", a livello della spalla destra presenza di impingement ventrale e ventro-laterale con per il resto mobilità completa della spalla a destra

Valutazione: l'attuale documentazione medica conferma la presenza di una gonartrosi prevalentemente a destra, patologia già nota in occasione della perizia dr. __________ e in occasione dell'inchiesta sul posto di lavoro. Di questa patologia si è tenuto debitamente conto nei limiti funzionali.

Per quanto concerne la problematica della spalla destra va menzionato che l'articolazione presenta una mobilità completa, unicamente presente un impingement ventrale e ventro­laterale (quindi per i movimenti sopra il pianto orizzontale). In considerazione dell'inchiesta sul posto di lavoro dove in pratica l'assicurata è già stata ritenuta molto limitata per attività dove potrebbe disturbare la problematica della spalla (lavori di pulizia, ordinazione e stoccaggio della merce) tale problematica non influenzerebbe ulteriormente la capacità lavorativa residua stabilita.

Le altre patologie menzionate sono di entità lieve e senza influsso di rilievo sulla capacità lavorativa residua." (doc. XIIbis)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.

                                         In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto peritale 11 giugno 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) - il dr. __________, reumatologo ed internista, sulla base di una consultazione avvenuta il 11 giugno 2003, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha diagnosticato una sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica in rachide piatto con scoliosi dorsolombare, alterazioni degenerative della colonna cervicale (grave osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi C5/6), alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4/5 con spondilosi), gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra in esito da meniscectomia nel 1961, insufficienza legamentare dell'articolazione tibioastragalica a sinistra ed esito da trauma di supinazione della caviglia destra, concludendo per una capacità lavorativa dell’80% nella precedente professione di gerente di una stazione di benzina; a mente del perito, l’assicurata presenta per contro una completa capacità lavorativa in attività ergonomicamente idonee alle patologie sopramenzionate, dove non debba sollevare pesi superiori ai 15 kg, che le permettano di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale e senza estensione prolungata del rachide. Egli ha per giunta sconsigliato lavori che richiedono il salire e scendere dalle scale a più riprese, lavori su terreni sconnessi e attività in posizione accovacciata e inginocchiata (doc. AI 29).

                                         Tale valutazione è stata confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR (doc. AI 31, 65, IIIbis, VIIbis e XIIbis).

                                         Dal canto suo il dr. __________ in data 9 dicembre 2002 ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% dal marzo 2002 (cfr. anche certificato medico del 10 gennaio 2004, doc. A 23), mentre in data 17 maggio 2004 il sanitario ha certificato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata in misura del 25-35%, soprattutto a causa della gonartrosi a destra e dell’insufficienza ligamentare all’articolazione della caviglia sinistra (doc. AI 56).               

                                         Dai certificati del dr. __________ non si evincono tuttavia sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un rilevante peggioramento delle condizioni di salute per lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento.

                                         La descrizione clinica operata dal medico curante, peraltro sovrapponibile a quella del dr. __________, non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

                                         Nemmeno i certificati medici prodotti con l’atto ricorsale (posteriori di due mesi rispetto alla decisione su opposizione, rispettivamente del 9 marzo e 24 marzo 2005, doc. B3 e C6) permettono di apprezzare diversamente la situazione dell’assicurata. Il dr. __________, come visto, ha in sostanza rilevato che all’assicurata devono essere negate quelle attività che comportano un sovraccarico degli arti inferiori (doc. B3); tali eventualità sono comunque scongiurate nella precedente attività di gestione di una stazione di benzina (che, a quanto sembra di capire, l’assicurata continua, seppure con una presenza meno prolungata, ad esercitare). Anche il dr. __________ ha confermato la presenza di una gonartrosi e di un problema alla spalla destra (inpingement ventrale), patologie che non inficiano tuttavia la capacità lavorativa quale gerente di una stazione di benzina (doc. C6).

                                         Agli atti non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui é giunto lo specialista dr. __________, avallate anche dei medici del SMR (doc. AI 29, 31, 65, IIIbis, VIIbis e XIIbis).

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al lavoro in misura dell’80% nella sua precedente professione di gerente di una stazione di benzina, rispettivamente in misura del 100% in attività leggere consone alle limitazioni elencate dal perito.

                               2.7.   Il caso è stato in seguito sottoposto al consulente in integrazione professionale (di seguito consulente), che nel suo rapporto del 16 ottobre 2003 ha precisato:

“(…)

Sulla base delle informazioni raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.

La professione di commerciante indipendente esercitata dall'assicurata prima del danno alla salute è ancora esercitatile in misura importante e con una organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazioni mediche, anche in misura totale.

L'importanza del guadagno dichiarato, la formazione e l'esperienza professionale, lo statuto di indipendente, l'età, la valutazione del medico riguardante l'inabilità, molto limitata, non consentono di raccomandare il cambiamento di attività.

Per concludere, ritengo che la Signora RI 1, può sfruttare al massimo la residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua professione di commerciante indipendente applicata nella gerenza della Stazione __________ con negozio.

La pratica viene chiusa nell'ambito del mandato conferito." (doc. AI 36)

                                         Nel suo “rapporto d’inchiesta esterna” del 23 aprile 2004 il segretario-ispettore incaricato ha rilevato:

“(…)

Prima dell'insorgenza del danno alla salute, con particolare riferimento all'affezione lombare/cervicale, la richiedente risultava impegnata dal profilo lavorativo a tempo pieno, con una presenza complessiva di circa 8-9 ore ripartite sull'arco della giornata lavorativa di 12 ore. Si è sempre occupata di tutte le mansioni inerenti la conduzione della stazione di benzina, dai lavori amministrativi organizzativi( controllo dipendenti, comanda merci, registrazioni, corrispondenza,ecc), a quelli inerenti il servizio della clientela in negozio, agli incassi e cambio valuta, chiusura serale della cassa (non sempre), ai lavori del magazzino e sistemazione della merce negli scaffali, a quelli di pulizia del negozio, delle pompe e del piazzale (unitamente ai dipendenti), alle commissioni e mansioni generali. La parte contabile è curata __________ di __________ (sig. __________).

Gli impedimenti lavorativi iniziali vengono riferiti all'insorgenza di disturbi legati alla colonna lombare e cervicale nonché a coliche renali , che l'hanno portata ad annunciarsi alla sua assicurazione privata, la __________, che ha riconosciuto la presenza di inabilità al lavoro nella misura del 50 % a partire dal novembre 2001. Da allora avrebbe quindi mantenuto questa percentuale, intercalando saltuariamente dei brevi periodi di totale inabilità per cure specifiche, quali il ricovero per bombardamento del calcolo renale, la distorsione alla caviglia (06.06 - 15.07.0), l'intervento chirurgico del tunnel carpale (04.08­01.09.03).

Al riguardo della sua capacità lavorativa la signora RI 1 ci riferisce che oggigiorno risulta impegnata nella misura di 3-4 ore lavorative giornaliere in media. Presente principalmente sulla fascia oraria tra le 18.00 e le 21.00 ed in caso di necessità / sostituzioni, anche in giornata. Asserisce di non essere in grado di fornire una prestazione superiore, in quanto ne risentirebbe a livello fisico, in particolare per gli asseriti dolori a livello cervicale, irradianti a suo dire sino a livello del gomito destro. L'accentuarsi dei dolori la disturberebbe quindi anche a livello di riposo notturno. Notifica minor resistenza agli sforzi.

Da pochi giorni avrebbe un'accentuazione di un'allergia generalizzata, presente soprattutto all'inguine ed alle ascelle (ha un appuntamento in questi giorni dal Dr. __________);

Segnala inoltre l'insorgenza recente di un rigonfiamento al ginocchio destro, all'interno, mentre sul retro avrebbe pure una specie di indurimento/gonfiore . In merito verrà verosimilmente eseguito un approfondimento medico a suo dire con esame RM (sembra anche per la questione cervicale) per il tramite del curante.

Quali ulteriori fatti nuovi dopo il rapporto peritale 11.06.03 del Dr. __________, abbiamo l'intervento chirurgico per tunnel carpale destro del 04.08.03 ed il recente intervento sul pollice destro (18.03.04). Per questo problema la signora ci notifica una mancanza di sensibilità che sarebbe presente alla base del dito, rispettivamente la mancanza di forza nell'eseguire mansioni quali p. es il fare una presa per l'apertura di barattoli. Si lamenta di lasciar cadere di mano frequentemente gli oggetti.

A livello lavorativo oltre all'asserita riduzione dell'impegno orario dichiara di aver tralasciato le mansioni più impegnative quali i lavori di stoccaggio ed esposizione della merce, rispettivamente quelli di riordino e pulizia.

Attualmente la fascia oraria d'apertura della stazione di benzina viene dichiarata coperta come segue:

dalle ore 08.00 alle 13.00: __________

dalle ore 13.00 alle 18.00 dalla dipendente __________;

il sabato e la domenica la dipendente __________

dalle 18.00 alle 21.00 dall'assicurata e saltuariamente sull'arco della giornata per particolari necessità (commissioni, sostituzioni, ecc ).

La signora RI 1 già da parecchi anni usufruisce pure della collaborazione saltuaria da parte di un pensionato, nella persona del signor __________, del 1929, già collaboratore anni fa' nella Stazione di benzina __________., oggigiorno presente più regolarmente per aiuto/sostituzione, a titolo di volontariato per ragioni di amicizia.

Dal profilo medico , secondo le risultanze peritali, ricordiamo che le limitazioni evidenziate sono riferibili in particolare all'esecuzione di sforzi quali il sollevare pesi superiori ai 15 kg. Da evitarsi il salire/scendere con frequenza le scale, i lavori su terreno sconnesso, l'attività in posizione accovacciata, inginocchiata, i movimenti ripetitivi di flessione -rotazione della colonna vertebrale.

Idonea un'attività dove si può variare spesso la posizione del rachide.

In considerazione di queste indicazioni, tenuto conto del tipo di mansioni che l'esercizio della professione della signora RI 1 richiede, la maggior parte delle quali è da ritenersi leggera, adeguata con il danno alla salute presentato, tenuto conto di quanto emerso in sede di colloquio, si ritiene che le limitazioni presentate possono essere così riassunte:

Mansioni

Quota-parte

Impedimenti

Invalidità

1. Lavori organizzativi/direttivi

10%

0%

0.0%

2. Ordinazione/Stoccaggio/esposizione della merce

05%

60%

3.0%

3. Lavori di pulizia pompe, negozio, Magazzino, piazzale

05%

100%

5.0%

4. Vendita/cambio/commissioni

80%

20%

16.0%

Impedimenti pratici complessivi

24.0%

Per il lato economico si rimanda all'allegata tabella (dati dal 1999 al 2002). I dati sono riferiti sull'arco del biennio. Un 'incidenza del danno alla salute sul lato finanziario non è determinabile, in particolare in quanto la marcata diminuzione della cifra d'affari evidenziabile, tra il biennio 99-00 ed il 2001-2002 è da ricondurre alla decisione delle Autorità italiane di ridurre il costo della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine, nel raggio di 20 km, in misura proporzionale alla distanza.

Questo fatto ha comportato un'importante perdita di clientela, che per la concorrenzialità del prezzo della benzina italiana, si è quindi nuovamente riversata sui distributori oltre confine.

Per il lato medico, prima di valutare il caso, viste le lamentele fatte valere dall'interessata, abbiamo concordato la richiesta di un aggiornamento medico al curante, per non tralasciare nessun aspetto al riguardo." (doc. AI 52)

                                         In una sua nota interna del 12 ottobre 2004 il segretario-ispettore ha inoltre precisato:

"  In riscontro alla richiesta 08.10.2004 e dopo aver preso atto del conto perdite e profitti + bilancio per l'anno 2003, rispettivamente della certificazione medica rilasciata il 17 maggio 2004 dal Dr. __________ di __________, posso riconfermarmi nelle conclusioni di cui al precedente rapporto datato 23.04.2004.

I dati economici del 2003 confermano infatti la tendenza già evidenziata nel periodo contabile precedente, di diminuzione degli affari per ragioni comunque estranee al danno alla salute (vedi costo della benzina).

Il nuovo rapporto medico non porta peraltro elementi tali da poter portare ad una modifica sostanziale delle limitazioni lavorative pratiche considerate, di cui a tabella a pag. 2. Gli impedimenti lavorativi a mio modo di vedere possono essere attribuiti all'esecuzione dei lavori più gravosi, per i quali, già per le altre problematiche di salute, abbiamo considerato degli impedimenti significativi (vedi punti 2 e 3 della tabella). Per l'esecuzione dei lavori amministrativo-direttivi non vedo problemi . Per l'attività di vendita /cambio/commissioni (p.to 4) v'è da dire che trattasi di un'attività che permette all'interessata il cambio frequente della postura, a sua discrezione e comunque nei ritagli di tempo tra un cliente e l'altro.. Posso immaginare eventualmente delle maggiori difficoltà per quanto concerne le commissioni/mansioni generali. Non penso comunque che gli impedimenti superino il 30 %. (sulla tabella quindi 24 % al posto di 16 %). II tempo di lavoro dedicato al p.to 4 è impiegato infatti per la maggior parte in negozio. In questo caso avremmo quindi un impedimento pratico complessivo pari al 32 % su tutte le mansioni." (doc. AI 63)

                                         In merito alla valutazione operata dal consulente in integrazione professionale, rispettivamente dal segretario-ispettore, va osservato quanto segue.

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

                                         In casu, nel rapporto 16 ottobre 2003 il consulente, tenendo conto delle risultanze specialistiche (e delle indicazioni del dr. __________ e del dr. __________, doc. AI 31, 65, IIIbis, VIIbis e XIIbis) ha evidenziato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, poiché la professione di gerente di una stazione di benzina può essere ancora esercitata dall’assicurata in misura pressoché totale. Il consulente ha in particolare riferito che “l'importanza del guadagno dichiarato, la formazione e l'esperienza professionale, lo statuto di indipendente, l'età, la valutazione del medico riguardante l'inabilità, molto limitata, non consentono di raccomandare il cambiamento di attività” (doc. AI 36).  

                                         Anche il segretario-ispettore incaricato di valutare con precisione l’organizzazione del lavoro in ogni sua componente è giunto alla conclusione che l’impedimento complessivo è del 32% (doc. AI 52 e 63). L’esame, peraltro ben dettagliato, permette di completare dal lato pratico quanto rilevato in sede peritale e di valutazione professionale.

                                         Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2005 32.2005.20 — Swissrulings