Raccomandata
Incarto n. 32.2005.193 BS/sc
Lugano 11 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________ e professionalmente attivo quale muratore, il 12 aprile 1989 ha presentato una prima richiesta di rendita sfociata nella decisione di rifiuto 4 gennaio 1991, motivata dall’assenza di un danno alla salute invalidante sia di natura fisica che psichica (doc. AI 27-1).
Una seconda domanda di rendita è stata introdotta dall’assicurato il 2 aprile 1992 a motivo degli esiti (epicondilite radiale al gomito destro) dell’infortunio occorso il 15 luglio 1991. Con decisione 11 febbraio 1994, cresciuta in giudicato, egli è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità (100% invalidità) dal 1° luglio 1992 e di una mezza rendita (50% d’invalidità) dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1993 (doc. AI 48).
1.2. Il 31 maggio 2002 RI 1 ha depositato un’ulteriore domanda di prestazioni motivata da epicondilite acuta e da depressione nervosa (doc. AI 50).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una visita psichiatrica dell’assicurato svolta presso il Servio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 17 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni facendo presente quanto segue:
" (...)
Dalla documentazione medico-specialistica acquista agli atti, con particolare riferimento al rapporto d'esame 01.10.2004 del Servizio medico regionale dell'AI, risulta che l'assicurato, dal profilo psichico, è ritenuto totalmente abile al lavoro nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.
Considerato che a livello organico gli impedimenti apprezzati risultano del tutto sovrapponibili a quelli definiti in occasione della precedente domanda, non appare sostenibile l'ipotesi di un eventuale peggioramento dello stato di salute tale da giustificare il diritto a rendita." (Doc. AI 80-1+2)
1.3. Con decisione su opposizione 19 settembre 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:
" (...)
Nell'evenienza concreta, bisogna precisare che l'opponente ha effettivamente prodotto in originale il referto 25 marzo 2005 stilato dal Servizio __________ di __________, sostenendo nel contempo la messa al beneficio del diritto a rendita intera.
Per l'esame di tale referto, come prassi richiede, è stato chiamato in causa il SMR dell'AI.
Con rapporto interno 04 maggio 2005, il Dr__________ del SMR ha sottolineato come l'assicurato sia stato nuovamente segnalato all'inizio dell'anno in corso dal medico curante al Servizio __________ per una ricaduta di una sindrome depressiva con ripresa dell'abuso etilico secondario. Ciò concorre a dimostrare che non era in atto una cura continua per il problema di dipendenza. Il Servizio __________ ha poi indicato che dal 22 marzo 2005 l'assicurato ha presentato uno stato di deflessione timica con diversi altri sintomi psichici; queste constatazioni, a giudizio del SMR. sono tipicamente riconducibili alle persone che abusano cronicamente di alcol e non appartengono ad uno stato clinico tale da semmai confermare un peggioramento dello stato psichico. Infatti, un simile eventuale peggioramento dovrebbe essere documentato in stato di astinenza prolungata, circostanza che in concreto non è data.
Il SMR è perciò giunto alla conclusione che le informazioni trasmesse non dimostrano un aggravamento dello stato clinico, non essendo resi oggettivi eventuali elementi medici di importanza da sconfessare l'apprezzamento alla base della decisione impugnata.
Di conseguenza, la valutazione sulla capacità di lavoro ancora esigibile, ritenuta totale in un contesto lavorativo compatibile con le controindicazioni di carattere osteo-articolare, deve essere sottoscritta. (Doc. AI 97-4)
Contestualmente l’amministrazione ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata dal legale dell’assicurato.
1.4. Con tempestivo ricorso l'assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della citata decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, nonché di essere posto al beneficio del gratuito patrocino sia in sede amministrativa che giudiziaria.
In particolare egli rileva:
" (...)
4. Nel caso concreto e contrariamente a quanto sostiene l'UAI, siamo in presenza di un caso ove l'abuso di prodotti alcolici è la conseguenza o un sintomo di un danno alla salute mentale. È questo danno che produce l'invalidità; l'abuso di alcolici essendo secondario per rapporto allo stato mentale del ricorrente.
E valga il vero! Il Servizio __________ di __________, nelle persone dei dr. __________ e __________, delle persone a contatto con il ricorrente così si sono espresse nel referto 11 ottobre 2005:
" Si certifica che il signor RI 1, nato il __________ e domiciliato a __________, visitato presso il Servizio __________ di __________ in data 10 ottobre 2005, presenta un ulteriore peggioramento dello stato depressivo da cui è affetto da anni con abuso etilico secondario, motivo per il quale si rende necessario un trattamento psichiatrico stazionario (organizzato presso la Clinica __________ di __________ a partire dal 24 ottobre 2005), con l'obiettivo di sottoporre il paziente a disintossicazione fisica da sostanze alcoliche e di instaurare una psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica."
(cfr. doc. D.)
Conseguentemente ben si può affermare:
Ÿ il dr. __________, che nemmeno ha visitato il ricorrente, sbaglia allorquando ritiene impossibile la valutazione peritale del peggioramento dello stato di salute del ricorrente;
Ÿ Il dr. __________ sbaglia allorquando ritiene l'abuso di bevande alcoliche quale causa principale del danno alla salute psichica del ricorrente.
Infatti:
Ÿ l'abuso etilico è da considerare secondario (il ricorrente si sottoporrà ad una cura di disintossicazione a partire dal 24 ottobre 2005);
Ÿ il problema principale va ricercato nel danno alla salute mentale, ampiamente documentato da una lunga serie di rapporti medici contenuti negli atti di causa che vengono espressamente richiamati dall'UAI; sono quindi dati gli elementi di fatto atti a sconfessare il rapporto medico del dr. __________ e le conclusioni contenute nella decisione impugnata. Il danno alla salute mentale del ricorrente è tale che egli non è più in grado di svolgere qualsivoglia attività lucrativa.
Egli deve essere riconosciuto incapace al lavoro almeno al 70%. Sono quindi dati i presupposti per la concessione di una intera rendita AI. (...)"
(Doc. I, pag. 5)
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. Con decreto 16 novembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (V).
1.7. In data 17 novembre 2005 il ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni in merito alla risposta di causa e notificato i mezzi di prova (VI).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ del SMR. Con rapporto clinico-psichiatrico datato 1° ottobre 2004 il succitato sanitario, posta la diagnosi di epicondilite radiale al gomito destro e di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD F 10.25) e dopo aver esposto una dettagliata anamnesi, ha proceduto alla seguente valutazione:
" (...)
Dall'anamnesi dell'assicurato emerge innanzitutto la scarsa cura mostrata dai genitori nel provvedere ai suoi bisogni affettivi, che durante il periodo infantile lo portano probabilmente a sviluppare i primi sintomi di una situazione di disagio nota come sindrome ipercinetica, un quadro caratterizzato dalla mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo, dalla tendenza a passare da un compito all'altro senza completarne alcuno, dalla tendenza ad "impegnarsi" in attività afinalistiche e da una certa tendenza impulsiva spesso causa di provvedimenti disciplinari. Quanto occorsogli nei primi dieci anni di vita può essere letto in quest'ottica e tutto ciò insieme al successivo allontanamento e collocamento in istituto hanno di fatto contribuito da un lato alla perdita di processi di identificazione stabilizzanti nello sviluppo psicologico, dall'altro alla genesi di una affettività centrata sulla propria persona.
Personalità fragile quindi, tendente all'isolamento, scarsamente capace di stabilire validi legami affettivi cerca, nei momenti di maggiore sollecitazione, la fuga dai problemi con cui si trova confrontato in importanti abusi alcolici. Così quando in seguito all'incidente al gomito destro si trova nell'impossibilità di poter continuare l'attività di muratore, un'attività che si era scelta e per la quale si sentiva portato non necessitando di particolari doti intellettive, sviluppa una inevitabile reazione depressiva, si lascia andare e comincia a trovare conforto nel consumo di bevande alcoliche. Sicuramente inizialmente le utilizza a scopo automedicativo ma progressivamente esse finiscono per condizionare pesantemente la sua esistenza perché cominciano ad incidere in modo importante sui suoi impegni occupazionali e perché probabilmente comincia a spendere una grande quantità di tempo a procurarsi l'alcool, ad assumerlo e a riprendersi dai suoi effetti, con inevitabili ripercussioni sulla resa lavorativa che a sua volta, in una sorta di circolo vizioso, diventa motivo essa stessa di ulteriori abusi a scopo ansiolitico. Ma soprattutto perché gradualmente lo portano a sviluppare quella che comunemente viene definita tolleranza, cioè la necessità di ricorrere ad un sempre maggiore consumo per raggiungere gli stessi effetti psichici.
In definitiva se inizialmente il ricorso all'alcol per l'assicurato rappresenta una "via di fuga" dai problemi lavorativi, successivamente prende il sopravvento portandolo ad una condizione di degrado e soprattutto di dipendenza nell'ambito della quale, va sottolineato, generalmente la gratificazione immediata del bere lascia il posto, subito dopo ad aver bevuto, a sensi di colpa e quindi ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.
C'è un ultimo aspetto a mio avviso da non sottovalutare nella diagnosi di dipendenza di questo soggetto e cioè che egli, come é tipico in questi casi, dà l'impressione di non considerare la tendenza etilomanica come un problema ed in fondo per lui non lo è, perché l'alcool rappresenta probabilmente l'unico modo che ha per socializzare. Non a caso gli abusi etilici avvengono frequentemente al bar con gli amici.
In conclusione appare indubbio che la psicopatologia predominante attualmente lamentata dall'assicurato sia conseguente alla dipendenza da sostanze alcoliche e che in quanto tale, così come per le altre dipendenze, non va riconosciuta come patologia invalidante, anche perché al momento l'assicurato non ha evidenziato segni deponenti per danni organici rilevanti conseguenti all'abitudine di appetenza alcolica. A tale proposito va detto che la diagnosi di epatite B avanzata durante l'ultima degenza presso l'ospedale di __________ nel mese di giugno 2002, dalle notizie anamnestiche in nostro possesso risulta richiedere unicamente dei controlli della funzionalità epatica, che l'assicurato afferma di eseguire presso il proprio curante.
Ritengo pertanto che sulla base di quanto oggettivato nel corso dell'attuale valutazione l'assicurato vada considerato, per motivi psichici, abile all'attività lavorativa in modo completo.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha precisato:
Dall'insieme delle constatazioni oggettivate e dalle informazioni fornite dall'assicurato è possibile concludere per una psicopatologia di dipendenza da sostanze alcoliche non complicata da danni psico-organici irreversibili e clinicamente significativi. Anche le attuali conseguenze sulle funzioni cognitive, deficit di memoria e di capacità di concentrazione, non appaiono particolarmente invalidanti. Sulla base di tali considerazioni si può ritenere l'assicurato, per motivi psichici, totalmente abile all'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, compatibilmente con i limiti derivanti dalla patologia osteo-articolare a carico del gomito destro." (Doc. AI 77-5+6)
Durante la procedura d’opposizione l’assicurato, contestando la valutazione del SMR, ha prodotto lo scritto 25 marzo 2005 del Servizio __________ avente il seguente tenore:
" Si certifica che il signor RI 1, seguito presso il Servizio __________ di __________ a partire dal 1998 al 2003, ci è stato nuovamente segnalato dal Dr.med. __________, specialista FMH in Medicina interna di __________, a causa della riacutizzazione a partire dal mese di gennaio-febbraio 2005 della sindrome depressiva ricorrente da cui il paziente è affetto al 1998 con ripresa dell'abuso etilico secondario a scopo ansiolitico.
Attualmente, sulla base del colloquio effettuato presso il Servizio __________ di __________ n data 22.03.2005, lo stato psichico del paziente è caratterizzato da deflessione timica, apatia, anedonia, abulia, ansietà, rimuginio, crisi di pianto, disturbi del sonno, sentimento di colpa, idee suicidali non progettuali.
A causa di tale peggioramento del suo stato psichico, il paziente al momento attuale non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, appare pertanto indicata una rivalutazione del diritto ad una rendita di invalidità dal punto di vista psichico." (Doc. AI 95-2)
Chiamato ad esprimersi in merito al succitato certificato, con nota 4 maggio 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Trattasi di un A che presenta una lunga storia d'abuso etilico con relativi disturbi psico-sociali.
L'A ha mostrato durante questi anni di cura una netta mancanza di collaborazione e tenacia sul piano terapeutico risultando immancabilmente in ripetute ricadute.
Una valutazione peritale psichiatrica effettuata in ottobre 04, con accurata valutazione del decorso e dei sintomi, ha evidenziato l'assenza di una problematica psi invalidante ritenendo che i disturbi riguardano prevalentemente l'abuso etilico.
Con tale presa di posizione l'amministrazione ha emesso un rifiuto di prestazioni visto che la problematica presente non risulta tutelabile ai sensi della legge dall'AI.
A tale decisione viene fatto opposizione con un certificato medico del __________.
In tale certificato viene dichiarato che l'A è stato nuovamente segnalato dal MC per una ricaduta in una sindrome depressiva con ripresa dell'abuso etilico secondario al inizio del 05.
Questo dimostra come indicato nella perizia che l'A non era sottoposto a una cura continua per il suo problema di dipendenza.
Il psi indica che il 22.3.05 l'A presenta un stato di deflessione timica con diversi altri sintomi psichici. Tale constatazioni sono tipicamente presenti nelle persone che abusano cronicamente di alcool. Questo stato clinico non conferma la presenza di un peggioramento dello stato psi. Un peggioramento dovrebbe essere documentato in stato di astinenza prolungata e questo non è il caso.
Per i diversi motivi sopra-descritti si può ritenere che le informazioni presentate non dimostrano un peggioramento del stato clinico. In tale senso non vengono forniti mezzi di prova atti a sconfessare l'operato precedente.
Non sono presenti per ora elementi medici che giustificano un cambiamento della nostra decisione che va confermata." (Doc. AI 96-1)
Confermata dunque la valutazione del dr. __________ di ritenere la la psicopatologia di cui l’assicurato è portatore quale conseguenza della dipendenza da sostanze alcoliche e che come tale non è riconosciuta invalidante ai sensi dell’AI, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Il ricorrente contesta tale tesi e sottolinea la natura secondaria dell’etilismo, evidenziando quindi il carattere invalidante del danno alla salute psichico che gli causa un’incapacità lavorativa almeno al 70%.
2.6. Va qui rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Dopo un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte ritiene che la patologia psichiatrica di cui è affetto l’assicurato non è riconducibile al solo abuso di sostanze alcoliche.
Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che nel rapporto 19 giugno 2002 il dr. __________ del Servizio __________ di B__________ aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33) con secondario abuso etilico (ICD 10: F10.2). In particolare è stato ricordato come già nel novembre 1998 il paziente era ricorso a cure mediche e psichiatriche dovute ad “un episodio depressivo maggiore caratterizzato da ansia, angoscia ricorrente, perdita di appetito, e secondario abuso etilico” (doc. AI 56-3).
Anche nel referto d’uscita 28 giugno 2002 dell’Ospedale di __________, presso il quale l’assicurato è stato degente dal 5 al 27 giugno 2002, si parla di dipendenza da alcool secondaria a sindrome depressiva ricorrente. In quell’occasione l’astinenza da alcol durante la degenza non aveva creato problemi al paziente ed era stata disposta anche una presa a carico psichiatrica successiva alla dimissione (doc. AI 57-2).
Va poi rilevato che nel già citato rapporto 25 marzo 2005 (cfr. consid. 2.5) lo stesso __________ ha attestato una riacutizzazione della sindrome depressiva avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2005 con ripresa dell’abuso etilico secondario a scopo ansiolitico (doc. AI 95-2).
Un ulteriore peggioramento dello stato depressivo con abuso etilico secondario è stato certificato nel rapporto 11 ottobre 2005 del __________ allegato al ricorso. Dallo stesso certificato risulta inoltre che è stato organizzato, partire dal 24 ottobre 2005, un trattamento psichiatrico stazionario presso la Clinica __________ di __________ “con l’obiettivo di sottoporre il paziente a disintossicazione fisica da sostanze alcoliche e di instaurare una psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica” (doc. D).
In queste circostanze non si può dedurre che la sindrome depressiva sia la conseguenza diretta dell’etilismo.
Nella succitata valutazione 1° ottobre 2004 lo stesso dr. __________ ha del resto evidenziato la precaria situazione affettiva e sociale del ricorrente, rilevando che lo stesso aveva sviluppato un’inevitabile reazione depressiva conseguente alla problematica lavorativa. Al riguardo il medico del SMR ha scritto che l’assicurato “ si lascia andare e comincia a trovare conforto nel consumo di bevande alcoliche” e più avanti egli conferma che “il ricorso all’alcol per l’assicurato rappresenta una “via di fuga” dai problemi lavorativi”. Quindi l’assicurato utilizza le sostanze alcoliche come una sorta di “mezzo terapeutico” o, come certificato il 25 marzo 2005 dal Servizio __________, a scopo ansiolitico. Certo il dr. __________ ha evidenziato come il perdurare dell’etilismo abbia portato all’interessato una sorta di gratificazione immediata accompagnata in un secondo tempo da sensi di colpa con susseguente stato d’ansia e depressione, circostanze che a loro volta determinano nuovamente il bisogno di bere. Ma è altrettanto vero che, come attestato dai succitati atti medici, il ricorso all’alcol era ed è la risposta ad una particolare situazione psichica preesistente.
Per questi motivi questa Corte non può aderire alla conclusione del medico del SMR nel ritenere “la psicopatologia predominante attualmente lamentata dall’assicurato” quale “conseguenza alla dipendenza da sostanze alcoliche”.
Occorre piuttosto accertare se la sindrome depressiva provoca all’assicurato un’incapacità al guadagno di grado rilevante. La nota 4 maggio 2005 del dr. __________ non può essere d’aiuto in quanto egli non si è espresso sugli effetti dell’affezione psichica, né d’altronde era il suo compito. Il citato sanitario, esaminato il rapporto 25 marzo 2005 del __________, ha infatti escluso un peggioramento dello stato clinico (a mente del TCA, la ricaduta della sindrome depressiva segnalata dal Servizio __________ può invece costituire un indizio di un cambiamento in peggio dello stato di salute extra-somatico) e confermato la valutazione del dr. __________. Il dr. __________ ha anche sostenuto che un peggioramento può essere documentato solo dopo una prolungata astinenza, senza comunque porsi la domanda se l’assicurato sia in grado di effettuare un periodo senza consumo di sostanze alcoliche (cfr. al riguardo STFA inedita 13 luglio 2006 nella causa B, I 621/05, consid. 6). La risposta a tale quesito potrà essere data dall’esito della terapia di disintossicazione preannunciata nell’attestato 11 ottobre 2005 del __________, quesito che dovrà essere sottoposto dall’amministrazione nell’ambito di una valutazione specialistica esterna insieme a quello principale consistente nel sapere se l’assicurato, nonostante il danno alla salute psichica, sia in grado di esercitare un’attività lucrativa ed in che misura. Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio AI, a cui sono rinviati gli atti, si pronuncerà nuovamente sull’invalidità del ricorrente. Nel frattempo la decisione contestata dev’essere annullata.
2.8. L’assicurato contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del gratuito patrocinio.
Al riguardo egli ha evidenziato:
" (...)
5. Sono pure dati i presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nel caso concreto l'intervento del legale non è solo "utile", così come sostiene l'UAI, ma pure indispensabile. Infatti per il ricorrente, in assenza di persone a lui vicine che possano occuparsi di queste procedure, risulta impossibile valutare oggettivamente la fattispecie per rapporto alle norme giuridiche in concreto applicabili. Altresì il danno alla salute psichica e mentale non permette una equa e sufficiente difesa dei suoi interessi.
Infine lo stato d'indigenza risulta essere documentato dall'accluso certificato municipale (doc. E.)." (Doc. I, pag. 6)
Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Vero che l’assicurato si trova in una particolare situazione mentale, ma è altrettanto vero che egli è seguito dal __________ motivo per cui i suoi interessi sono sufficientemente difesi.
Alla luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
2.9. Visto l'esito parzialmente favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 16 novembre 2005 con cui il TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione contestata è annullata limitatamente al rifiuto di prestazioni, per il resto la stessa è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3. Il decreto 16 novembre 2005 con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è revocato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti