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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.08.2006 32.2005.184

25 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,302 parole·~17 min·2

Riassunto

Rendita d'invalidità limitata nel tempo. In casu, la decisione dell'assicuratore LAINF sul grado d'invalidità non vincola l'AI essendo stata presa sulla base di una transazione con l'assicurato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.184   BS/td

Lugano 25 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 8 settembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1961, precedentemente attivo quale manovale, nel mese di novembre 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente accaduto il 15 giugno 1998 (doc. AI 1).

                                         Con decisione 1° gennaio 2004 la __________ gli ha assegnato, a seguito della transazione 20 ottobre 2003, una rendita d’invalidità del 60% con effetto dal 1° gennaio 2004 (doc. AI 44).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui il richiamo degli atti dalla __________ e la valutazione economica 18 maggio 2004 della consulente in integrazione professionale, con decisione 22 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno 1999, di una mezza rendita dal 1° gennaio 2000 sino al 31 maggio 2000, nonché di una rendita intera dal 1° agosto 2000 fino al 31 luglio 2003. Esso ha motivato come segue il provvedimento preso:

"  Esito degli accertamenti:

Dal 18.06.1998 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

•    Dalla documentazione medica acquisita all'incarto non si evincono affezioni invalidanti estranee all'infortunio e pertanto, ci atteniamo ai gradi d'inabilità riconosciuti dalla __________ fino al momento della visita medica di chiusura.

Poiché la __________ ha definito il grado d'invalidità tramite una transazione, dobbiamo discostarci da questa valutazione e procediamo con il calcolo della capacità di guadagno residua, rispettivamente del grado d'invalidità, tramite il confronto dei redditi:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 53'247.00

con invalidità                           CHF 42'053.00

Perdita di guadagno             CHF 11'194.00  = Grado d'invalidità 21

Per determinare il reddito con invalidità abbiamo considerato quanto potrebbe guadagnare in attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e che rispecchiano le indicazioni mediche (fisicamente leggere, che non necessitino la posizione eretta prolungata per oltre tre ore al giorno ed il sollevamento di pesi superiori a 15kg.) considerate esigibili in misura completa.

Non vi sono sufficienti garanzie per l'applicazione di provvedimenti professionali che vengono pertanto esclusi.

Decidiamo pertanto:

•    A decorrere dal 01.06.1999 ha diritto ad una rendita intera, dal 01.01.2000 (a a OAI, cpv. 1) ad una mezza rendita limitata al 31.05.2000 in quanto il grado era del 50%; dal 01.08.2000 (risorgere del diritto) viene assegnata una rendita intera per un periodo limitato al 31.07.2003 (art. 88a OAI, cpv. 1) poiché in seguito fa stato il grado d'invalidità del 21% che non dà diritto ad una rendita da parte dell'A." (Doc. AI 53)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 8 settembre 2005 l’amministra-zione ha confermato l’erogazione temporanea delle rendite, decise sulla base dell’incapacità lavorative riconosciute dalla __________, e la cessazione del diritto alla rendita al 1° agosto 2003 essendo il grado d’invalidità, determinato dalla consulente, del 21%, inferiore al tasso minimo del 40%.

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Egli contesta il grado d’invalidità determinato dall’Ufficio AI facendo presente come la __________ abbia riconosciuto un’invalidità del 60%. Inoltre, viste le proprie condizioni fisiche e psichiche, egli sostiene di non essere più in grado di svolgere sia l’ori-ginaria professione di manovale che altre attività adeguate, non qualificate e fisicamente leggere.

                                         In merito alle affezioni invalidanti, il ricorrente ha evidenziato quanto segue:

"  Il signor RI 1 è seguito regolarmente presso uno studio medico di psichiatria e psicoterapia poiché soffre di un importante depressione reattiva alla sua situazione creatasi dopo il grave incidente del giugno 1998.

In particolare il ricorrente, all'inizio della presa a carico, presentava un importante stato ansioso-depressivo con idee suicidali e propositi omicidali gravi e si sentiva vittima di una situazione non giusta che ha cambiato radicalmente la sua vita ed i suoi progetti futuri.

Un lungo periodo di sostegno psicoterapeutico e psicofarmacologico si è reso quindi necessario per migliorare gradualmente la sua situazione psichica che rimane tuttora precaria malgrado piccoli miglioramenti.

Questo tipo di patologia non si risolve da sé, non permette di esplicare attività professionali anche leggere, e non si guarisce da questo stato automaticamente.

Un perito medico potrà costatare i gravi disturbi non solo psichici ma anche fisici subiti dall'assicurato, nonché la grande difficoltà che egli ha nel comunicare le sue sofferenze e la sua sintomatologia anche a causa di un problema linguistico abbastanza importante che a volte necessita la presenza di qualcuno che traduce ciò che vuole esprimere.

Malgrado un miglioramento degli ultimi mesi, la sua situazione comunque rimane ed è precaria. Il signor RI 1 ha e avrà ancora bisogno di un adeguato sostegno medico e dovrà continuare ad assumere la psicofarmacoterapia.

Va inoltre ricordato che il precitato investimento ha aggravato l'artrosi alla colonna lombare L 1 -L 5 con lievi protrusioni.

La perizia del Dr. __________ agli atti ha confermato un nesso diretto fra i disturbi psichici e l'investimento." (Doc. I)

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Con scritto 25 novembre 2005 il ricorrente ha prodotto due certificati medici.

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera AI successivamente al 1° agosto  2003.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.3.   Nel caso in esame, il 15 giugno 1998 l’assicurato, investito da un autovettura, ha riportato una frattura della diafisi della tibia sinistra. Il caso è stato assunto dalla __________.

                                         Nel rapporto della visita medica di chiusura 7 aprile 2004 il dr. __________ della __________, in base ai diversi accertamenti medici eseguiti nell’ambito dell’elaborata istruttoria amministrativa, precisando quanto segue:

"  L'assicurato può ancora sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta portare pesi da 10 fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado portare pesi da 25 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi.

Il paziente può ancora spesso portare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto e talvolta portare pesi sopra 5 kg fino all'altezza del petto.

Il paziente è in grado di maneggiare molto spesso attrezzi di leggera entità, spesso di media entità, talvolta di pesante e di rado di molto pesante entità.

Il paziente può molto spesso fare lavori sopra la testa con la rotazione, molto spesso fare lavori seduto e inclinato in avanti, spesso lavori in piedi e inclinato in avanti, spesso lavori inginocchiato o che richiedono la flessione delle ginocchia.

Il paziente può molto spesso mantenere la posizione di lunga durata seduto e spesso la posizione di lunga durata in piedi. Il paziente può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre i 50 metri e il paziente può anche talvolta camminare per lunghi tragitti e talvolta camminare su terreno accidentato.

Il paziente può molto spesso salire le scale e talvolta anche salire le scale a pioli." (Doc. AI 12)

Dal punto di vista neurologico non è stata riscontrata alcuna limitazione alla capacità lavorativa (cfr. rapporto 9 novembre 2001 del neurologo dr. __________, doc. AI 7-4). In merito alla problematica alla schiena (sindrome lombo-sacrale congenita con lombalgia cronica), dovuta a malattia e quindi non assicurata, non è stata evidenziata alcuna limitazione nell’espletamento di attività adeguate leggere (cfr. perizia specialistica 31 gennaio 2003 del dr. __________ della __________, doc. AI 11-2, in cui ha riscontrato delle limitazioni circa l’espletamento di attività pesanti dovute sia ai dolori alla schiena che agli esiti dell’infortunio).

                                         Durante l’istruttoria AI l’assicurato ha sviluppato una problematica extra-somatica, motivo per cui è stato peritato dal dr. __________ del Servizio psico-sociale di __________. Nel rapporto 2 aprile 2002 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome da disadattamento (ICD 10 F 43.2) in remissione, ha valutato un’abilità lavorativa in attività semplici nella misura del 100%, giudicando esigibile una prossima ripresa lavorativa (doc. AI 8-8).

                                         Alla luce degli atti medici __________, con proposta 27 novembre 2003 la dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha concluso che dal punto di vista medico-teorico sono esigibili attività fisicamente leggere che non necessitano la posizione eretta prolungata (massimo 3 ore) ed il sollevamento di pesi superiori ai 15 Kg (doc. AI 39).

                               2.4.   L’assicurato contestata la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. Pendente causa ha prodotto i seguenti due atti medici:

- certificato 18 novembre 2005 dello psichiatra curante, dr. __________:

"  Certifico che il paziente a margine è in cura presso il mio studio medico dal 12.04.2000 a tuttora ed attualmente presenta un peggioramento del suo stato depressivo con agitazione psico-motoria, ansia, angoscia e preoccupazioni eccessive. Attualmente presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 100% in modo globale." (Doc. B)

                                         certificato 22 novembre 2005 del medico curante, dr. __________:

"  Posso confermare che il paziente summenzionato a causa di:

frattura della diafisi tibia sinistra;

-    stato dopo osteosintesi con chiodo endo-midollare (per questo motivo il paziente ha un'inabilità del 60% riconosciuta dalla __________);

-    anomalia del transito lombosacrale con neatrosi tra il processo traverso ipertrofico L5 e il sacro a sinistra;

-    modica condrosi multisegmentaria L1 a L5 con lieve protrusione senza indizi per chiarire sofferenze radicolari;

stato ansioso depressivo." (Doc. C)

                                         Orbene, tale documentazione non è sufficiente per giungere ad una valutazione diversa da quella operata  dall’amministrazione. Non vi sono in particolare validi motivi per ritenere un peggioramento della situazione invalidante.

                                         Per quel che concerne la patologia psichiatrica, nello scarno certificato 18 novembre 2005 il dr. __________ sostiene un generico peggioramento dello stato depressivo, descrivendo lo status già presente durante la perizia del dr. __________ (il 24 luglio 2003 lo psichiatra curante aveva confermato alla __________ l’importante sindrome da disadattamento, doc. AI 13-2).

                                         Infine, le affezioni riportate dal medico curante nel certificato 22 novembre 2005 sono tutte note e già state esaurientemente valutate in ambito istruttorio __________.

                                         Occorre qui ricordare che in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), criteri che le perizie e le valutazioni specialistiche eseguite durante l’istruttoria __________ adempiono.

                               2.5.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 18 maggio 2004 la consulente in integrazione professionale ha evidenziato che l’attività precedentemente svolta dall’assicurato non è esigibile poiché richiede l’espletamento di mansioni pesanti (montaggio e riparazione delle barriere autostradali) e la posizione eretta prolungata.

                                         Per contro, l’assicurato è da ritenere integrabile in attività non qualificate e fisicamente leggere, come per esempio quelle di aiuto orologiaio, di autista-fattorino, operaio generico di fabbrica con compiti fisicamente leggeri (controllo o imballaggio), aiuto magazziniere o addetto alla sorveglianza.

                                         Partendo da un reddito da valido di fr. 53'247, dato rimasto incontestato, la consulente ha poi determinato il reddito da invalido e calcolato la residua capacità al guadagno:

"  Considerando un reddito ipotetico di fr. 53247, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% per la limitazione concernente la capacità di carico limitata, la scarsa adattabilità e per primo impiego, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 42053 e una capacità di guadagno residua del 78,98%)." (Doc. AI 50)

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).             Applicando in casu la succitata giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la consulente ha quindi determinato un grado d’invalidità del 21,02%.

                                         Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno del 21% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

                               2.6.   Il ricorrente evidenzia che la __________ gli ha riconosciuto un’invalidità del 60%.

                                         Al proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Vista la succitata giurisprudenza, la decisione 24 gennaio 2004 della __________, emessa sulla base della transazione 20 ottobre 2003, non ha alcun effetto vincolante per l’Ufficio AI. Inoltre, parrebbe che l’assicuratore contro gli infortuni abbia assegnato una rendita d’invalidità commisurata all’originaria professione del-l’assicurato, senza aver proceduto al raffronto dei redditi, ciò che invece l’amministrazione ha rettamente eseguito.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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