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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.07.2006 32.2005.165

19 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,313 parole·~17 min·3

Riassunto

conferma del rifiuto di erogazione di una rendita per motivi reumatologici

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.165   BS/sc

Lugano 19 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedente-mente attiva quale cameriera ai piani, nel giugno 2003 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando una problematica lombare (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 16 giugno 2004 l'Ufficio Al le ha negato il diritto ad una rendita poiché:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurata dal profilo medico teorico risulta essere inabile al 50% nella professione da ultima esercitata di cameriera ai piani, a causa del danno alla salute.

In attività che permettano di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide, con pesi massimi di 15 kg, la capacità lavorativa è ritenuta essere del 100%.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 28'362 e, il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 41'600, ne risulta una perdita di guadagno del 32%." (Doc. AI 25-2+3)

                               1.2.   Con tempestiva opposizione l’assicurata ha contestato la decisione, sostenendo di poter svolgere attività leggere unicamente nella misura del 50% (doc. AI 25).

                                         Al fine di accertare l’incidenza dell’affezione alla spalla sulla capacità lavorativa residua, con nota 13 aprile 2005 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) ha ordinato un aggiornamento peritale da parte del dr. __________ (doc. AI 41).

                               1.3.   Con decisione 19 agosto 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata e confermato il diniego di prestazioni. In particolare essa ha motivato come segue la decisione presa:

"  (...)

In concreto l'assicurata ritiene che il suo stato di salute non le permetta di svolgere un'attività lucrativa.

Come visto, in sede di opposizione l'assicurata è stata nuovamente valutata a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi personale, sistemica e sociale, ai dati soggettivi dell'assicurata ed alle constatazioni obiettive, con rapporto peritale del 25 luglio 2005, ha valutato che l'assicurata presenta un'incapacità del 75% nella precedente attività di cameriera ai piani ed una capacità lavorativa completa in attività adeguata allo stato di salute.

(...)

Ritenute queste nuove risultanze mediche l'Ufficio AI ha sottoposto il dossier al consulente in integrazione professionale i quale, con rapporto del 17 agosto 2005, ha confermato appieno la precedente valutazione ed in particolare il grado d'invalidità stabilito nella misura del 32%." (Doc. AI 50-3+4)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso l’assicurata ha postulato il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Allegando un recente certificato del suo medico curante, essa ribadisce un’inabilità del 50% per le conseguenze relative alla spalla destra. Inoltre sostiene che le altre affezioni di cui è portatrice le causano difficoltà a camminare ed a stare seduta, motivo per cui non riesce a svolgere nessuna attività lavorativa, tantomeno leggera, e che addirittura i lavori domestici sono svolti in maniera preponderante da suo figlio.

                               1.5.   Con risposta di causa l'Ufficio Al ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1 o gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance­chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.3.   Va infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.4.   Nell'evenienza concreta, la ricorrente è stata peritata una prima volta dal dr. __________. Dal referto 5 aprile 2004 (doc. Al 19) risulta che lo specialista in reumatologia, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi di sindrome fibromialgia generalizzata, alterazione degenerative al rachide lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare ed una periartropatia omeroscapolare destra.

                                         A seguito di queste affezioni, il perito ha valutato una capacità lavorativa al 50% nella precedente professione svolta dall’assicurata ed una piena abilità in attività leggere rispettose delle limitazioni esposte in perizia.

                                         Sulla base delle risultanze mediche, con rapporto 11 giugno 2004 il consulente in integrazione professionale non ha ritenuto indicate misure professionali per migliorare la capacità al guadagno e, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha valutato un grado d’invalidità del 32% (doc. AI 22).

Attestato un peggioramento della spalla destra, l’assicurata è stata nuovamente peritata dal dr. __________.

                                         Con rapporto 25 luglio 2005 lo specialista ha proceduto alla seguente valutazione della residua capacità lavorativa:

"  (...)

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzio-nate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente, senza estensione prolungata del rachide. Movimenti sopra il piano orizzontale con il braccio destro non sono più possibili, attività rotatorie monotone con il braccio destro sono da evitare; il carico massimo per il braccio destro senza abduzione fino all'altezza della cintura è di 5 kg, fino all'altezza del piano orizzontale in abduzione e flessione il carico massimo è inferiore ai 2 kg.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% a partire dal 24.7.2002 tenendo conto dei limiti funzionali descritti nella perizia precedente del 5.4.2004, con i limiti funzionali descritti in quella attuale, a partire dal 16.7.2004, ossia al momento in cui è stata confermata una lesione strutturale all'articolazione omeroscapolare destra.

Nella sua attività di cameriera ai piani, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50% dal 24.7.2003 fino al 15.7.2004, dal 16.7.2004 (data della risonanza magnetica della spalla destra), con una diminuzione del reddito del 75%.

Come casalinga giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, dal 24.2.2002 al 15.7.2004, della ½ dal 16.7.2004. (...)" (Doc. AI 45-7)

                                         Tenuto conto delle nuova perizia, in data 17 agosto 2005 il __________ Integrazione e Collocamento dell’AI ha confermato il precedente rapporto 11 giugno 2004 del consulente (doc. AI 49).

                                         Di conseguenza, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.

                               2.5.   Nel ricorso l'assicurata contesta la valutazione del dr. __________. Essa sostiene di non essere in grado di svolgere attività adeguate.

                                         Per quel che concerne la spalla destra, essa ha prodotto il certificato 12 settembre 2005 del suo medico curante, dr. __________, avente il seguente tenore:

"  Certifico che la soprannominata paziente si lamenta di dolori alla spalla ds.

Il 16.07.2004 era stata eseguita una RM (copia acclusa): si presentava marcata fibrostiti erosiva cistica a livello dell'inserzione della porzione centrale/posteriore del tendine del sovraspinoso con un forte sospetto per una rottura transmurale o subtotale per 90% della cuffia in questa sede. Limitato impingement ed osteoartriti dell'articolazione acromio-clavicolare. Recesso sublabbrale superiore e non lesione slap.

Era stata vista regolarmente dall'ortopedico Dr. __________ che aveva eseguito delle infiltrazioni con effetto passeggero. Aveva prescritto sedute di fisioterapia e dei controlli regolari.

Al controllo oggettivo: la spalla è diminuita nel movimento da 1 a 2/3 nell'abduzione e nella rotazione interna ed esterna.

Data la situazione la paziente che soffre inoltre di dolori alla colonna lombare, per cui era già stata vista dall'invalidità, non può lavorare più del 50% e solo lavori leggeri.

Invierò la paziente da un reumatologo." (Doc. A6)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer­Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.7.   Da un attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione 25 luglio 2005 effettuata dal dr. __________. Egli ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta. In particolare egli ha considerato il peggioramento della spalla destra portando un incremento dell’incapacità lavorativa del 75% nella precedente professione di cameriera ai piani, ma ha confermato un’abilità al 100% in attività adeguate.

                                         La documentazione medica prodotta dalla ricorrente non permette di concludere diversamente.

In particolare nel succitato rapporto 12 settembre 2005 il dr. __________ ha confermato l’abilità lavorativa in attività leggere (cfr. consid. 2.6).

                                         Vero che tale giudizio si riferisce ai soli dolori alla spalla destra, ma è altrettanto vero che nel referto peritale il dr. __________ ha dettagliatamente ed esaurientemente valutato in modo oggettivo ogni singola affezione lamentata dall’assicurata (vedi pagg. 6 seg. della perizia), tenendo del resto conto anche della documentazione medica prodotta con il ricorso, la quale è stata redatta prima della seconda perizia, eccezion fatta per il succitato rapporto del medico curante.

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.4), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente presenta una piena abilità in un’attività adeguata rispecchiante le limitazioni elencate dal perito.

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.8.   L’assicurata ha chiesto l'assunzione di una perizia neutra.

                                         Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, con riferimento al considerando precedente, non è necessario esperire una perizia giudiziaria, avendo la perizia 25 luglio 2005 del dr. __________ valore probatorio pieno. La richiesta dell’assicurata non può quindi essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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