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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2006 32.2005.156

10 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,522 parole·~38 min·2

Riassunto

valutazione dell'incapacità lavorativa di un'assicurata attiva quale sonorizzatrice TV; conferma della perizia multidisciplinare; valutazione della sindrome di affaticamento cronico.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.156   BS/sc

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni  

Giudice Raffaele Guffi  

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva a titolo parziale quale sonorizzatrice presso la __________, nel gennaio 2004 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell'AI (in seguito: SAM), con decisione 3 gennaio 2005 l'Ufficio Al le ha negato il diritto ad una rendita poiché:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

La valutazione della documentazione medica acquisita all'incarto ed in particolare la perizia eseguita nel mese di ottobre 2004 presso il Servizio Accertamento Medico Al di Bellinzona, risulta che la Signora RI 1 va ritenuta abile al lavoro nella misura dell'80% nell'attività finora svolta di sonorizzatrice radio-tv. La presenza di una possibile sindrome d'affaticamento cronico e la presenza di una fibromialgia non concorre a ridurre la sua lavorativa nella professione esercitata. Lo stato di salute va compromesso, come sopra descritto, a partire dal gennaio 2002 in avanti.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."(...) (doc. 29)

                               1.2.   Con decisione 13 luglio 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata.

                                         Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall'interessata all'esame del SAM e sulla scorta del complemento peritale 7 luglio 2005, l'Ufficio Al ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 55).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di almeno ¾ di rendita.

                                         Sostanzialmente essa ritiene la perizia psichiatrica alla base della valutazione SAM non più attendibile in quanto la nuova documentazione medica prodotta attesta almeno un'incapacità lavorativa al 60%. Inoltre, attualmente non è neppure in grado di svolgere parzialmente la propria attività di sonorizzatrice ma unicamente un'attività adeguata al 40% e quindi dal raffronto dei redditi deriva un'incapacità al guadagno tra il 69 e 70% con conseguente diritto a tre quarti di rendita rispettivamente ad una rendita intera.

                               1.4.   Con risposta di causa l'Ufficio Al ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Pendente causa la ricorrente ha trasmesso due certificati medici (IX).

                                         Interpellata dal TCA, con osservazioni 6 dicembre 2005 l'amministrazione ha rilevato che la nuova documentazione non evidenzia un cambiamento dello stato di salute rispetto alla perizia del SAM e quindi ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (XI).

                                         Con scritto 28 dicembre 2005 la ricorrente ha contestato la presa di posizione dell'Ufficio Al chiedendo l'allestimento di una perizia pluridisciplinare (XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   II 1 ° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito Al.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell'assicurazione per l'invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell'ordinamento giuridico posteriore al 1 ° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1 o gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance­chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Va infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.5.   Nell'evenienza concreta, la ricorrente è stata peritata dal SAM. Dal referto 20 dicembre 2004 (doc. Al 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), internistico­infetetivologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo di somatizzazione in organizzazione di personalità non altrimenti specificato.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Fibromialgia

Dolori a livello dell'articolazione raiocarpica su iniziali alterazioni degenerative, soprattutto all'altezza dell'articolazione tra l'osso navicolare ed il lunato.

Sindrome di Duane con disturbo della motricità oculare solitamente congenito, dovuto, probabilmente, alla mancanza del nucleo dell'abducente d'ambo i lati, con conseguente probabile innervazione aberrante da parte del nervo oculomotorio.

Emicrania senz'aura.

Stato da gastrite su HP.

Possibile sindrome d'affaticamento cronico. (...)" (doc. 13)

                                         I medici del SAM hanno poi valutato l'incapacità lavorativa medico-teorica:

"  L'A. presenta un disturbo di somatizzazione in un'organizzazione di personalità non altrimenti specificato. Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 20%.

La presenza di una possibile (anche se poco probabile) sindrome d'affaticamento cronico e la presenza di una fibromialgia non concorre a ridurre la capacità lavorativa dell'A. nell'attività finora svolta di sonorizzatrice presso la __________. Lo stato di salute va considerato compromesso, come sopra descritto, a partire dal gennaio 2002 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro è possibile un miglioramento dello stato di salute dell'A., soprattutto mediante una presa a carico psichiatrica e psicoterapica." (Doc. AI 28)

                                         Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, oggetto principale della contestazione ricorsuale, i periti hanno fatto riferimento alla valutazione 20 ottobre 2004 del dr. __________.

                                         Esclusa la presenza di disturbi psichici maggiori ("Una presa a carico prettamente psichiatrica non ha alcun successo vista l'assenza di disturbi psichici maggiori [depressioni, schizofrenie, psicosi, disturbi nevrotici, ecc..]. Essi tendono a rivolgersi a trattamenti di tipo conservativo o alternativo riscontrando dei modesti successi personali [ma che a livello operativo non sono in grado di presentare alle richieste dovute], doc. 28/23), lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha proceduto alla seguente valutazione:

"  DISTURBI ATTUALI

La sintomatologia attuale dell'A. è caratterizzata da momenti di confusione, una facile affaticabilità, si sente facilmente sfinita e questo già al mattino quando si alza, quando si alza si sente stanca dopo un minimo sforzo (ora si sente leggermente meglio con la cura effettuata dal Dr. med. __________). Talora ha l'iniziativa di voler effettuare delle mansioni ma dopo poco tempo si sente stanca. Ha una grande lentezza di recupero della sua affaticabilità. Dichiara che se ella fa degli sforzi fisici ha dei disturbi di equilibrio, di vertigini si sente scoordinata mentalmente ed anche il suo linguaggio è inappropriato. Presenta delle difficoltà di coordinazione dei movimenti.

Mi parla di fenomeni ipnagogici ed ha dei disturbi di sonno. Attualmente sono ancora in atto degli accertamenti neurologici presso l'Ospedale __________ (Dr.ssa __________).

Secondo l'A. l'ultimo EEG effettuato è risultato alterato.

L'A. ha già visitato molteplici medici tra cui anche psichiatri senza ottenere alcun successo terapeutico. Si è trovata bene solo con lo psicologo signor __________ che l'ha visitata negli ultimi anni.

La signora RI 1 è attiva presso la __________ con le mansioni descritte agli atti.

Non riesce però a svolgere quest'attività se non al 40% (due giorni settimanali) dopo quest'attività sente il bisogno di riprendersi sia muscolarmente sia mentalmente.

Mi parla pure che le svariate indagini endocrinologiche non hanno portato a delle conclusioni soddisfacenti. Ella mi parla di una iperinsulinemia senza particolari segni clinici ma pure di una menopausa ormonale documentata senza riscontro clinico.

La signora RI 1 è una donna in grado di stabilire un buon contatto. Appare però piuttosto distante durante i colloqui. E' ben orientata nel tempo e nello spazio. Il suo corso del pensiero è intatto. E' orientata a livello spazio temporale. Il corso del suo pensiero è integro riferisce strane sensazioni di tipo dispercettivo chinestesico.

Non ho riscontrato nella signora RI 1 alterazioni deliranti.

Affettivamente denota un impoverimento affettivo, è leggermente ansiosa e denota un netto sentimento d'insufficienza.

Non si sente più in grado di assolvere i suoi compiti sociali personali e lavorativi, ma vorrebbe un aiuto terapeutico che le potesse migliorare i problemi.

DIAGNOSI

•    Disturbo di somatizzazione in organizzazione di personalità non altrimenti specificato

In conclusione, penso che la signora RI 1 possa beneficiare di un approccio psico somatico o psicoterapeutico per migliorare le sue condizioni e ridarle delle competenze vitali, sociali e relazionali integrative.

Dati gli insuccessi avuti finora sarà ben difficile che la signora RI 1 possa ancora rivolgersi a trattamenti medici tradizionali. Forse l'approccio medico alternativo effettuato da un medico con una formazione tradizionale potrebbe aiutarla ad attenuare la sua sintomatologia.

In conclusione per quanto concerne la sua capacità lavorativa ritengo che la signora RI 1 sia in grado di svolgere i suoi compiti nella misura di almeno l'80% se accompagnata da un trattamento specifico come sopra indicato." (Doc. AI 28)

                                         Nel ricorso l'assicurata contesta appunto la valutazione del SAM essendo ormai superata dalla nuova documentazione prodotta.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer­Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, "La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali", in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).In quest'ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Gli atti di causa contengono la seguente documentazione, successiva alla perizia del SAM:

·        certificato 5 febbraio 2005 della dr.ssa __________, medico curante:

“La Paziente a margine soffre da anni di disturbi che ne invalidano la capacità lavorativa e di semplice relazione sociale. Questi disturbi sono stati addebitati alla Sindrome da stanchezza cronica entità nosologica mal conosciuta, ma ben descritta nel volume Clinical evidence medicine, dicembre 2000 pag. 578-486, tomo 4, volume in uso corrente anche agli esperti di salute pubblica e spesso citato come referenza nel tentativo di ridurre i costi della salute.

La paziente presenta le stigmate di questa subdola malattia e per questo motivo vi invito a riesaminare il caso. Le argomentazioni del rifiuto non mi sono giunte." (Doc. AI 37)

·        lettera 25 maggio 2005 della responsabile Ufficio personale della __________ all’Ufficio AI in merito alla posizione dell'assicurata (doc. 43), avente il seguente tenore:

“Faccio seguito al nostro incontro dello scorso 17 maggio 2005, relativo alla decisione negativa in merito al riconoscimento alla signora RI 1 di una rendita d'invalidità e alla successiva opposizione formulata dalla nostra collaboratrice, inviandole una descrizione dettagliata di quanto richiesto dalla funzione di "sonorizzatrice TV" da lei svolta presso la __________.

Scopo di tale funzione è la realizzazione della colonna sonora di lungometraggi, documentari e di tutte le altre produzioni televisive (musiche di sottofondo o principali, rumori effetti, interviste in lingua originale, ecc….) e quella completa (con dialogo e commento) nella lingua stabilita.

Il o la titolare di tale funzione risponde anche del contenuto audio delle produzioni __________, nei termini tecnici e artistici.

Lo svolgimento di tale attività si concretizza in una serie di compiti molto impegnativi ed estremamente creativi: si va dalla necessità di acquisire  e aggiornare costantemente le conoscenze su infrastrutture, procedure e metodi di produzione con i quali si è chiamati a operare (questo su iniziativa personale o rispondendo a misure decise dalla linea), alla necessità di sviluppare la propria cultura professionale (storia della musica, della comunicazione, ecc…) necessaria allo svolgimento del ruolo; dalla lettura dei copioni per trarne gli elementi di riferimento per la preparazione del materiale di sonorizzazione all'interpretazione della tematica della produzione e alla proposta di soluzioni creative per l'esecuzione.

Il sonorizzatore o la sonorizzatrice TV realizza gli incarichi secondo gli accordi presi con il regista, con il giornalista o con il realizzatore o il settore: provvede al montaggio audio, al mix finale, alla registrazione dei dialoghi, dei commenti, degli effetti in cabina e in esterno; può essere chiamato a occuparsi anche di registrazioni musicali; è rumorista, ossia rifà, anche completamente, tutta la colonna sonora effetti e ambienti; è consulente musicale per le varie produzioni, fa le scelte di tutte le musiche di una produzione e talvolta addirittura le crea; è attento ai problemi di sincronizzazione audio/video e al legame artistico; contatta o collabora con musicisti esterni per realizzare musiche originali, secondo le indicazioni del responsabile.

L'attività della signora RI 1, ancora oggi svolta solo nella misura del 40% di un tempo pieno, è legata alla produzione tipiche dell'attualità televisiva: è quindi particolarmente stressante, poiché legata a orari e a modifiche dell'ultimo momento per esigenze delle emissioni in diretta della __________ (ad esempio: Il __________ delle ore 19:00).

Segnalo inoltre che gli studi di sonorizzazione sono, per necessità, in gran parte privi di finestre.

Con l'occasione mi preme ancora una volta sottolineare che la collaboratrice continua ad essere inabile al lavoro nella misura del 60% di un tempo pieno e che ci ha più volte segnalato (verbalmente e talvolta non riuscendo effettivamente a presentarsi sul posto di lavoro quando di turno) serie difficoltà anche a garantire tale percentuale di presenza.

Sarebbe quindi davvero utile poter avere il prima possibile la decisione del vostro ufficio in merito all'opposizione inoltrata dalla signora RI 1." (Doc. AI 45)

·        presa di posizione 14 giugno 2005 del dr. __________, specialista in psichiatria, in merito alla documentazione medica inviatagli dalla ricorrente:

„Der Untersucherin fiel die exzessive Tagesmüdigkeit sowie auch der nicht erholsame Schlaf (auch tagsüber als Mittagsschlaf) auf.

Herr Prof. __________ sowie die Frau Dr. __________ diagnostizierten mehrmals ein Chronic Fatigue Syndrome (Chronisches Erschöpfungssyndrom). Beide Ärzte gehen von einer er­heblichen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aus.

Die diversen Hausärzte attestierten seit Jahren eine wechselnde Arbeitsunfähigkeit. Bei der Durchsicht der mir zur Verfügung stehenden Zeugnisse fielen mir die schnellen Wechsel zwi­schen 100% und 20% Arbeitsunfähigkeit auf. Es ist wohl Ausdruck dafür, dass die Patientin zwar vermehrt Arbeiten wollte, aber dazu einfach nicht mehr in der Lage war.

Das Gutachten vom Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona steht mir leider nicht zur Verfügung.

Aus dem abschlägigen Entscheid der IV vom 3.1.05 entnehme ich jedoch keine anderen als die schon bekannten Diagnosen Chronisches Erschöpfungssyndrom und Fibromyalgie.

Die Begründung für eine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von 80% im angestammten Beruf kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Diesbezüglich geht es mir sehr ähn­lich wie der INAC, welche am 1.2.05 Einsprache erhob. Dieser Entscheid desavouiert näm­lich sämtliche Ärzte, welche Frau RI 1 bisher beurteilten und Arbeitszeugnisse ausstellten. Man unterschiebt ihnen somit Gefälligkeitszeugnisse ausgestellt zu haben. Ausserdem ist die Diagnose eines Chronic Fatigue Syndrome nicht mit einer 80%igen Ar­beitsfähigkeit vereinbar. Per Definitionem ist diese Erkrankung invalidisierend, meist zu min­destens 50%. Diese Erkrankung ist mittlerweile auch im ICD-10 aufgenommen worden: Neurasthenie F 48.0 (dazugehöriger Begriff: Chronisches Erschöpfungssyndrom, Er­müdungssyndrom).

In den Kantonen BS und BL setzt sich die Diagnose nach meinen Beobachtungen zunehmend durch und wird von der IV-Stelle auch anerkannt.

Das Hauptproblem ist die Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit, da es noch keine Standard­messverfahren dafür gibt. Bei Frau RI 1 halte ich auf Grund der Aktenlage die angegebenen 60% Arbeitsunfähigkeit für glaubhaft.

Ich möchte Sie bitten auf Ihren Entscheid zurückzukommen. Nach meinen zum Teil fünfjäh­rigen Erfahrungen mit aktuell etwa 40 Betroffenen kann ich Ihnen versichern, dass eine Ab­lehnung des Gesuches Frau RI 1 nicht an die Arbeit sondern zum Sozialdienst der Ge­meinde führen wird. Dies führt lediglich zu einer Verschiebung der Finanzierungsquelle. Frau RI 1 will aber kann nicht mehr voll arbeiten!" (Doc. AI 47)

                                         Alla luce della succitata documentazione, l'amministrazione ha chiesto al SAM di esprimersi sulla validità della perizia multidisciplinare 20 dicembre 2004.

                                         Questa è la risposta datata 7 luglio 2005:

"  Rispondo volentieri riguardo alla perizia dell'A. a margine che ha soggiornato presso il SAM i giorni 12, 13, 14, 21 e 27.10.2004.

La vastità della sintomatologia dichiarata dall'A. era tale da richiedere vari consulti specialistici fra cui un consulto psichiatrico eseguito da parte del dr. __________, un consulto neurologico, eseguito da parte del dr. __________, un consulto internistico - infettivologico, eseguito da parte del dr. __________ e un consulto reumatologico eseguito da parte del dr. __________.

Durante la permanenza al SAM e la raccolta anamnestica, l'A. non ha mostrato il benché minimo affaticamento, cedimento o disturbo qualsiasi. L'A. ha fornito tutta la documentazione necessaria, peraltro ampia, ha saputo sostenere la discussione con le sue tesi, senza mostrare sintomi o segni peraltro ampia, ha saputo sostenere la discussione con le sue tesi, senza mostrare sintomi o segni deficitari psicofisici o di affaticamento. Di conseguenza, riteniamo che al momento dell'esame clinico a scopo peritale, le patologie descritte al capitolo "Diagnosi" e commentate di seguito, non abbiano conseguenze più ampie sullo svolgimento dell'attività lavorativa, sia per attività con scarso impegno fisico, che anche per altre, con importante componente intellettiva.

L'atteggiamento dell'A. ha evidenziato risorse sufficienti, come è pure dimostrato dalla sua tenacia. Di conseguenza non troviamo elementi che attestino un'incapacità superiore al 20% come da noi descritto nella perizia. Indipendentemente dalla capacità lavorativa attuale, riteniamo che cure adeguate possano permettere di mantenere il grado attuale o addirittura di migliorarlo.

Ora, alla luce dei documenti medici sottoposti (rapporto medico del dr. __________ e rapporto della dr.ssa __________), poniamo le seguenti considerazioni: - il rapporto della dr.ssa __________ non contiene elementi clinici che ci siano d'aiuto per una rilettura critica dell'atto peritale; - il rapporto del dr. __________ evidenzia la mancata lettura di tutta la documentazione medica e avvalla delle diagnosi non documentabili.

Sulla base di ciò, il dr. __________ suppone un'incapacità lavorativa relativamente alta, senza aver avuto la possibilità di valutare i deficit e le risorse dell'A..

Tra la documentazione rileviamo pure una lettera della __________ all'indirizzo dell'avv. __________, in cui viene descritto il mansionario della funzione lavorativa dell'A., da cui non emergono attività che l'A. non possa eseguire. Possiamo riconoscere nell'A. un calo di rendimento occasionale o transitorio, essendo l'attività suscettibile di variazioni di ritmo ed intensità di lavoro nelle giornate, e per questo abbiamo riconosciuto un'incapacità nella misura del 20%.

Dunque, a nostro avviso, la documentazione agli atti non porta elementi oggettivi e significativi tali da mettere in discussione la perizia effettuata presso il SAM nel dicembre 2004.

Non riteniamo che lo stato di salute, da allora, abbia subito un peggioramento." (Doc. AI 49)

                                         Tenuto conto delle succitate conclusioni del SAM, con la decisione contestata l'Ufficio Al ha confermato il diniego di prestazioni.

                               2.8.   Pendente causa, la ricorrente ha prodotto due nuovi atti:

·        scritto 24 ottobre 2005 del medico curante:

"  Vi chiedo di riesaminare il caso della paziente a margine poiché le condizioni generali sono tali da impedirle il lavoro al 100%. Dal suo dossier evincerete che si tratta di una sindrome da affaticamento cronico senza indizio di remissione, a ciò si accompagna sempre più frequentemente una somatizzazione di disturbi psichici non indifferenti al limite della psicosi. Temo un atto estremo e non posso che ridarvi il compito di rivederla.

Accanto al mio modesto avviso troverete quello del Dr. __________, esperto di questa sindrome che sottolinea come ci siano i sintomi di una fibromialgia e di una cronica ipersonnia oltre che della sindrome da affaticamento cronico.

Lo stato della signora RI 1 merita un riesame." (Doc. M)

·        rapporto 21 novembre 2005 del dr. __________:

"  le confermo di aver visitato in quest'ultimo periodo la Signora RI 1 che è anche stata sottoposta a diversi colloqui dal Dottor __________, psicologo clinico che collabora con il mio studio, che ha anche sottoposto alla paziente una serie di test psicologici.

Preso atto di tutta la voluminosa documentazione concernente l'interessata, posso comunicarle che è mia impressione diagnostica che la paziente soffra di una nevrastenia (F 48.0 ICD 10), probabilmente post-virale.

Ritengo che questa diagnosi sia l'unica che renda ben conto di tutta la storia clinica dell'interessata e degli innumerevoli disturbi lamentati in questi ultimi anni.

Le ricordo che per quanto concerne le direttive diagnostiche di questa sindrome abbiamo bisogno dell'oggettivazione di sensazione persistenti e penose di aumentato affaticamento dopo sforzo mentale, oppure anche di sensazioni persistenti e penose di fiacchezza e affaticamento del corpo dopo ogni minimo sforzo. Sono presenti tra l'altro dolori muscolari, capogiri, cefalea muscolo-tensiva, disturbi del sonno, incapacità a rilassarsi, irritabilità e dispenpsia.

I sintomi depressivi e vegetativi presenti non sono sufficientemente gravi e persistenti da soddisfare i criteri per una sindrome più specifica nella classificazione.

Non sono d'accordo con la sommaria valutazione del Dottor __________ dell'Assicurazione Invalidità che parla di un disturbo somatoforme in quanto l'aspetto più tipico della sindrome nevrastenica è l'accento posto dal paziente sull'affaticamento e sulla fiacchezza e la preoccupazione di questi riguardo alla sua diminuita efficienza mentale e fisica (in contrasto con le sindromi somatoformi, dove i disturbi somatici e la preoccupazione per la malattia somatica dominano il quadro).

Per questo sono assolutamente concorde con la valutazione fatta nel giugno di quest'anno dal Dottor __________ e ritengo quindi inaccettabile la valutazione psichiatrica sommaria fatta dal collega __________ per l'Assicurazione Invalidità.

Rimango volentieri disponibile per ulteriori delucidazione sul caso e le comunico che la paziente rimane al momento ancora in mia cura con una capacità lavorativa fluttuante e determinata dalla sindrome che potrebbe permetterle nei periodi migliori la massima esigibilità del 40-50% e non di più." (Doc. N)

                                         Infine, con scritto 1° dicembre 2005 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha preso posizione in merito ai due succitati atti:

"  Valutazione SMR:

Sia nella valutazione Dr. __________ del 20.10.2004 che nella valutazione da parte del Dr. __________ non sono stati riscontrati sintomi depressivi né altri disturbi psichiatrici maggiori tipo psicosi o schizofrenia.

La differenza principale tra le 2 valutazioni consiste nel fatto che il perito __________ ha costatato un disturbo di somatizzazione F 45.0 mentre il dr. __________ insiste per la presenza di una nevrastenia F48.0.

A favore di una sindrome somatoforme parla la comparsa ripetuta di sintomi somatici e la continua richiesta di indagini mediche (vedi riassunte indagini eseguite nella perizia SAM pagina 8-10) senza riscontro di una base fisica. Nella sindrome di somatizzazione (o anche nel disturbo psicosomatico multiplo) vi è la presenza di sintomi somatici multipli, ricorrenti con una lunga e complicata serie di contatti con servizi di medicina (come nel caso presente), inoltre vengono richiesti i criteri secondo DCR 10, criteri che in questo caso sono assolti.

Nella nevrastenia il sintomo principale è l'affaticamento (nevrastenia anche nota quale sindrome da affaticamento), problematica sicuramente anche presente nell'assicurata.

Nella letteratura specifica viene messa in risalto la necessità assoluta di distinguere la nevrastenia da una sindrome depressiva dato che sovente dietro una nevrastenia si nasconde una depressione, depressione che è stata negata indipendentemente dai 2 psichiatri.

Secondo Klaus Förster (23.5.6 Psychische und Verhaltensstörungen, Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer, 6. Auflage) la nevrastenia si sovrappone almeno in parte con i altri disturbi somatoformi e che differenziarla da altri disturbi somatoformi risulta difficile.

Förster indica inoltre, sempre nello stesso capitolo, che la sindrome della fatica cronica (come pure la nevrastenia) dovrebbe essere valutata, per quanto concerne la capacità lavorativa, come i disturbi somatoformi, quindi bisognerà valutare in particolare la presenza o meno di un disturbo psichiatrico con influsso sulla capacità lavorativa.

In conclusione l'assicurata in questione presenta un disturbo di tipo somatoforme. Se questo disturbo corrisponda più ad una sindrome di somatizzazione o ad una nevrastenia dal punto valetudinario ha importanza marginale dato che per poter valutare l'influsso sulla capacità lavorativa il perito ha il compito di escludere in questi disturbi una patologia psichiatrica maggiore (cosa che è stata fatta nel presente caso e che non risulta essere messa in dubbio dal dr. __________) e valutare l'influsso dei disturbi dell'assicurata sul funzionamento globale e sull'esigibilità lavorativa in conoscenza di tutti i fatti rilevanti dal punto di vista psichiatrico.

La documentazione medica presentata in fase di ricorso non permette di evidenziare cambiamenti dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla perizia SAM che va quindi confermata nelle sue conclusioni." (Doc. XI)

                               2.9.   Da un attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta. Né la documentazione medica prodotta dalla ricorrente permette di concludere diversamente, tantomeno di ritenere superata la perizia multidisciplinare.

                                         Occorre innanzitutto evidenziare che, come rettamente sottolineato dal SAM nel complemento peritale 7 luglio 2005, nel breve e stringato rapporto 5 febbraio 2005 il medico curante non apporta elementi clinici nuovi, a parte la diagnosi di sindrome da stanchezza cronica, diagnosi del resto attestata il 28 agosto 2004 dal prof. __________ (doc. Al 55), documento già visionato dal SAM nella perizia 20 dicembre 2004 (cfr. elenco atti, doc. Al 28).

                                         Il parere formulato il 14 giugno 2005 dal dr. __________ sulla base della documentazione inviatagli dalla ricorrente non risulta essere utile ai fini della causa. Egli stesso ha ammesso di non aver visto la ricorrente e di non aver avuto a disposizione la perizia del SAM.

                                         Sussiste invece una sostanziale divergenza tra la diagnosi posta dal dr. __________ (sindrome somatoforme F 45.0) e quella accertata dal dr. __________, attuale psichiatra curante (sindrome da nevrastenia F 48.0). Il primo ha messo piuttosto in risalto il disturbo di somatizzazione e non l'affaticamento cronico, mentre il secondo una nevrastenia accompagnata da persistenti sintomi di affaticamento.

                                         Nella nota 1 ° dicembre 2005 il dr. __________, citando un contributo di dottrina medica, ha inoltre evidenziato che "la nevrastenia si sovrappone almeno in parte con gli altri disturbi somatoformi e che differenziarla da altri disturbi somatoformi risulta difficile" (doc. XI), mentre nella presa di posizione 19 dicembre 2005 il dr. __________ ha fatto presente che la sindrome di nevrastenia "non fa parte delle sindromi somatoformi ma un'entità clinica al confine tra la neurologia e la psichiatrica scatenata probabilmente da un fattore virale" (doc. Xlllbis).

                                         Al riguardo occorre rilevare che la sindrome da stanchezza cronica (Chronic Fatigue Syndrom [CFS]), stato clinico definito dal Center for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense, è caratterizzata da una stanchezza severa e debilitante come pure da una combinazione di sintomi anamnesticamente accertati, quali riduzione della concentrazione e memoria, insonnia e dolori muscolari. La diagnosi di CFS può essere posta solo dopo aver escluso tutte le possibili cause mediche e psichiatriche (cfr. STFA 29 dicembre 2003 nella causa K, I 326/03, consid. 2.1). Tale affezione è del resto inclusa nella sindrome di nevrastenia (cfr. 10.A revisione delle direttive diagnostiche dei sindromi e disturbi psichici e comportamentali ICD 10, WHO 1994, sub F 48.8: nevrastenia).

                                         Ora, va ricordato che una corretta diagnosi di un danno alla salute non ha rilevanza sulla valutazione della capacità lavorativa. Importante è che la diagnosi faccia riferimento a un sistema di classificazione riconosciuto. Decisive sono invece le ripercussioni sulla capacità lavorativa (STFA inedita 29 dicembre 2003 nella causa K, 1326/03, consid. 4.1 con riferimento a DTF 127 V 298 consid. 3, 99 V 29 consid. 1; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 11 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 117, 122 d 126). In questo contesto un dibattito medico relativo alla denominazione diagnostica più appropriata per descrivere lo stato di affezione di un paziente assume piuttosto un'importanza secondaria (STFA inedita 8 febbraio 2006 nella causa S, 1336/04, consid. 3.4 con riferimento a Meyer Blaser, Der Rechstbegriff der Arbeitsunfähigkeit      und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003 pag. 64, nota 93). Infine, va detto che la diagnosi è sì una condizione giuridica necessaria, ma non sufficiente per apprezzare un danno alla salute invalidante (DTF 131 V 50 consid. 1.2, 130 V 353 consid. 2.2.3).

                                         Va altresì ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., 1 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (...)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. la, pag. 324 consid. la; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [1 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Nel caso in concreto, determinante è che il dr. __________ non ha riscontrato disturbi psichici maggiori, valutazione del resto condivisa dal dr. __________ ("I sintomi depressivi e vegetativi presenti non sono sufficientemente gravi e persistenti da soddisfare i criteri per una sindrome più specifica nella classificazione", doc. N).

                                         Nel rapporto 21 novembre 2005 - tra l'altro reso dopo la decisione contestata del 13 luglio 2005 (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata [DTF 129 V 4 consid. 1.2]) - , l'attuale psichiatra  curante ha descritto la sintomatologia della paziente che sostanzialmente collima con quanto accertato dal perito psichiatra. Tuttavia la valutazione del dr. __________ è più dettagliata e completa, essa contiene un'esaustiva descrizione dello status oggettivo dell’assicurata che, secondo questo TCA, tenuto conto dei severi dettami giurisprudenziali suesposti, non giustifica un'incapacità lavorativa maggiore di quella apprezzata dal perito stesso.

Per quel che concerne l'aspetto economico, nello scritto 25 maggio 2005 il datore di lavoro ha fatto presente che l'assicurata svolge solo al 40% la sua attività legata alle produzione televisiva, descritta come particolarmente stressante, senza tuttavia menzionare quali sono le mansioni che essa oggettivamente non è più in grado di eseguire. In tal senso questo Tribunale può condividere quanto sostenuto dal SAM nel complemento peritale, ovvero che dal mansionario non emergono attività che l'assicurata non possa eseguire quindi "possiamo riconoscere nell’A. un calo di rendimento occasionale o transitorio, essendo l'attività suscettibile di variazioni di ritmo ed intensità di lavoro nelle giornate e per questo abbiamo riconosciuto un'incapacità lavorativa nella misura del 20%" (doc. 49).                                        

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), considerato come la situazione valetudinaria sia rimasta sostanzialmente invariata, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente presenta un’inabilità al lavoro nella sua originaria professione, rispettivamente incapacità al guadagno, del 20% non sufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita e questo sino al momento dell'emanazione della decisione contestata.

                             2.10.   II legale dell'assicurata ha chiesto l'assunzione di una perizia multidisciplinare, motivata in particolare dal fatto che vi sono diagnosi psichiatriche opposte.

                                         Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, con riferimento al considerando precedente, non è necessario esperire una perizia psichiatrica tantomeno pluridisciplinare, avendo la perizia del SAM valore probatorio pieno. La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.156 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2006 32.2005.156 — Swissrulings