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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2006 32.2005.152

7 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,646 parole·~33 min·1

Riassunto

Assic. chiede attribuzione di una rendita.Da perizia SAM emerge che l'assic. è abile all'85% in attività adeguate;dal raffronto dei redditi risulta un grado d'invalidità del 32%.Nuovo certificato medico prodotto col ricorso e successivo alla decisione impugnata,non può essere preso in considerazione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.152   cr/sc

Lugano 7 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione autista commerciante, nel mese di ottobre 2001 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, respinta dall’Ufficio AI con decisione 2 aprile 2003 e, in seguito all’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 26 giugno 2003. Tale decisione, impugnata dall’assicurato, è stata poi confermata dal TCA con sentenza 30 marzo 2004, cresciuta in giudicato.

                                         Nel mese di maggio 2004 l’assicurato, per il tramite del suo medico, dr. __________, il quale ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 49-1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 17 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, non ritenendo che nel caso concreto si fosse verificato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. AI 56).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione con richiesta di gratuito patrocinio presentata in data 30 settembre 2004 dall’avv. RA 1 - con la quale l’assicurato ha contestato il grado d’invalidità del 32%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto del suo stato di salute, ulteriormente peggiorato a causa della scoperta, in occasione della degenza dal 14 al 23 settembre 2004 presso l’Ospedale __________ di __________, di un tumore al rene (doc. AI 47) - con decisione su opposizione 15 luglio 2005 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la correttezza della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM a seguito dell’opposizione dell’assicurato e posto che dal confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 32%. Nella stessa decisione su opposizione 15 luglio 2005 l’Ufficio AI ha inoltre respinto la richiesta di gratuito patrocinio dell’assicurato, ricordando la severa prassi esistente in materia ed indicando che nel caso di specie l’intervento di un legale, seppur innegabilmente utile, non appariva tuttavia indispensabile (doc. AI 80).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera (doc. I).

                                         Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Sostanzialmente in sede ricorsuale egli ha contestato, basandosi su quanto certificato il 12 settembre 2005 dal dr. __________, la valutazione medica operata dal SAM, rilevando quanto segue:

"  (...)

7.  Nel suo rapporto dell'11 marzo 2005, il Dr. __________ afferma che l'assicurato presenta uno stato depressivo reattivo alla sua situazione generale con perdita d'interesse, diminuita energia, aumentata affaticabilità con modificazione dell'appetito, disturbi del sonno ed un umore depressivo per brevi periodi. La diagnosi propriamente psichiatrica classifica la situazione mentale del signor RI 1 come un episodio depressivo lieve con sindrome biologica che causa un'inabilità lavorativa attualmente nella misura dal 10 al 20%. Lo psichiatra presenta il signor RI 1 come una persona abbastanza forte di carattere, con una struttura psichica solida che gli permette di arrangiarsi e di non peggiorare la sua situazione generale.

8.  Il dr. med. __________, medico curante del ricorrente, nella sua lettera-parere del 12 settembre 2005 indica che la situazione psichica del signor RI 1 è decisamente precipitata al punto tale che in data 24 luglio 2005 il paziente ha dovuto essere ricoverato in modo coatto presso l'Ospedale __________ di __________ a causa di gesti autolesivi. Secondo lo psichiatra, l'assicurato presenta un disturbo depressivo ansioso, parzialmente reattivo alla malattia tumorale; egli è colto da attacchi di panico e una grossa incapacità di organizzare la sua vita. Si precisa che una persona con ideazioni suicidali non può essere in grado di esercitare un'attività lavorativa.

9.  La valutazione dell'invalidità non va effettuata unicamente in base a fattori medico-teorici, bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (DTF 110 V 275 e 105 V 207).

                                                                                                    Nel valutare quali siano gi effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno nella fattispecie bisogna tener conto di tre fattori importanti.

                                                                                                    In primo luogo, l'assicurato non svolge più alcuna attività lavorativa dal 2001 a causa di numerosi problemi di salute quali mal di schiena, diabete, ipertensione arteriosa, tumore al rene sinistro, depressione, ecc..

                                                                                                    In secondo luogo, nel rapporto del SAM si afferma che l'assicurato è atto a svolgere un'attività lavorativa piuttosto sedentaria, senza l'obbligo di trasportare e alzare pesi al di sopra dei 10 kg, senza dover usare macchine pericolose per sè stesso e per gli altri, senza dover lavorare in posti pericolosi, con la possibilità di introdurre delle brevi pause per seguire la dieta diabetica e per seguire i controlli.

                                                                                                    Da ultimo il signor RI 1 non rientra nella categoria di persone che possono beneficiare di un'integrazione professionale perchè il livello piuttosto basso di formazione, l'età e le professioni svolte fino ad ora escludono ogni progetto formativo volto al conseguimento di una qualifica di base.

                                                                                                    Considerando gli elementi sopra citati ed in particolare l'evoluzione negativa della patologia psichiatrica della quale soffre il ricorrente, così come confermato dal suo medico curante, va escluso che l'interessato possa iniziare la benché minima attività lucrativa. Ciò ha quale conseguenza che la sua invalidità va stabilita nella misura del 100% con diritto ad una rendita intera. Se del caso codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni potrà ordinare ulteriori appronfondimenti in merito alla malattia psichiatrica. A mente del ricorrente è palese che l'autorità precedente non ha preso in considerazione tale malattia e le relative conseguenze in modo corretto. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che l’ulteriore peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, certificato in data 12 settembre 2005 dal dr. __________, è avvenuto posteriormente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata e sarà pertanto valutato dall’Ufficio AI quale nuova domanda visto il peggioramento dello stato di salute (doc. III).

                               1.5.   In data 17 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’audizione del dr. __________ e la verifica peritale del peggioramento dello stato psichico del ricorrente segnalato dal dr. __________ (doc. VI). Tale scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VII), per conoscenza.

                               1.6.   Con scritto 28 ottobre 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VIII).

                               1.7.   Con decreto 3 novembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.7.   Nel caso in esame, nel rapporto 5 ottobre 2004 il curante, dr. __________, FMH in chirurgia, ha comunicato all’Ufficio AI quanto segue:

"  (...)

Purtroppo devo comunicarvi che il paziente è stato ricoverato all'Ospedale __________ di __________ dal 14.09.2004 al 23.09.2004 per dolori retrosternali, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, dorso-lombosciatalgia, problemi psichici e problemi urologici con nicturia e impotenza. Inoltre, nel corso degli accertamenti, la sonografia addominale ha mostrato un tumore al rene sx; referto che è stato confermato con una TAC addominale. Il paziente verrà prossimamente sottoposto ad intervento urologico per l'asportazione del tumore probabilmente maligno.

Visto il peggioramento dello stato di salute del paziente chiedo gentilmente la possibilità di revisionare e riconsiderare la vostra decisione o eventualmente convocare il paziente per un controllo." (doc. AI 62-1)

Nel rapporto 28 ottobre 2004 il dr. __________, Primario di urologia dell’Ospedale __________ di __________, poste le diagnosi di “carcinoma chiaro-cellulare pT1a N0 M0; cardiopatia ipertensiva; ipertensione arteriosa trattata; diabete mellito tipo II non insulino-dipendente; dislipidemia in trattamento; lombalgia cronica recidivante; sindrome ansioso-depressiva in trattamento; stato dopo intervento per ulcera gastrica perforata; esiti di timpanoplastica destra”, ha indicato che l’assicurato è stato sottoposto in data 14 ottobre 2004 a nefrectomia parziale sinistra, concludendo che lo stesso è inabile al lavoro al 100% fino al 1° novembre 2004 (doc. AI 65-1,2).

In data 14 dicembre 2004 il dr. __________ ha comunicato all’Ufficio AI che l’assicurato, rivisto in data 9 dicembre 2004, è affetto da un disturbo ansioso-depressivo su problemi somatici, patologia che lo rende inabile al lavoro al 100%. Il dr. __________ si è così espresso:

"  (...)

Rivisitando il paziente dopo diversi mesi ho osservato una persona attenta, orientata nel tempo e nello spazio. Ho osservato dei problemi di concentrazione e di memoria. Il corso del suo pensiero è inibito e ristretto. Data la sua affezione tumorale ha timore per le sue prospettive future.

Non ho riscontrato alterazioni deliranti o disturbi percettivi.

Affettivamente denota un impoverimento affettivo con una diminuzione del tono vitale, è teso, inquieto, a tratti iper emotivo ma a momenti anche monotono. La sua energia vitale è diminuita. Accusa una serie di disturbi oftalmologici di disestecici al viso, oltre ai dolori cronici dorsali. Si sente estraniato. La sua socievolezza è nettamente diminuita, le sue possibilità relazionali pure (e qui mi riferisco in particolar modo alla relazione coniugale: il paziente presenta una impotenza coeundi). Durante il colloquio il paziente ha stabilito un contatto adeguato e discreto.

DIAGNOSI

Disturbo ansioso depressivo su problemi somatici.

In conclusione, non penso che questo paziente a breve medio termine sia in grado di riprendere la sua attività lavorativa per cui lo considero inabile al lavoro al 100%." (Doc. AI 68-3)

A seguito di tali referti, nelle sue annotazioni 15 dicembre 2004, il dr. __________ del SMR, constatato un effettivo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, ha ritenuto opportuno, vista la presenza di una importante polipatologia, “procedere ad una perizia SAM per un’attenta valutazione dell’evoluzione dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa” (doc. AI 66-1,2).

                                         L’amministrazione ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Nel dettagliato referto 20 aprile 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto endocrinologico del dr. __________ e consulto urologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve con una sindrome biologica” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “diabete mellito tipo 2B; carcinoma chiaro cellulare pT1a, pN0, M0, G2 a sinistra; ipertensione arteriosa; dislipidemia anamnestica; sindrome lombovertebrale; iperplasia prostatica grado I-II” (doc. AI 75-10,11).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:

"  (...)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa dell'85% in un'attività leggera e piuttosto sedentaria.

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una lieve riduzione della capacità lavorativa per il problema psichiatrico. Il problema urologico non causa nessun'incapacità lavorativa e il problema diabetologico neppure (sconsiglia però un certo tipo di attività). Per l'anamnesi di dolori lombari si sconsigliano attività pesanti.

Sicuramente l'attività di muratore (eseguita nel passato) come pure attività pesanti sono sconsigliabili.

L'attività di autista possibile, ma non è più proponibile, poiché l'A. è senza patente.

Sicuramente l'A. può svolgere un'attività leggera, piuttosto sedentaria, senza l'obbligo di trasportare e alzare pesi al di sopra dei 10 kg, senza dover usare macchine pericolose per se stesso e per gli altri, senza dover lavorare in posti pericolosi, con la possibilità di introdurre delle brevi pause per seguire la dieta diabetica e per seguire i controlli. In questo tipo di attività l'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'85% dal novembre 2004 (dopo la dimissione ospedaliera) e continua. Vi sono state delle brevi incapacità lavorative totali dovute ai ricoveri ospedalieri nel periodo settembre - ottobre 2004 e tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2005.

In futuro non è da prevedere un peggioramento della sopraccitata capacità lavorativa.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Sulle attività esigibili (attività leggere) abbiamo già risposto al punto 8.

10       OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 75-12 e 13)

A seguito di tale perizia, con nota 25 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato che “l’attività di autista è in teoria esigibile, ma l’assicurato è senza patente. La situazione a livello del rachide dorsale è invariata rispetto a SMR 10.2002. La capacità lavorativa è dell’85% in attività adatta, capacità lavorativa ridotta (rendimento ridotto) per problematica psichiatrica” (doc. AI 76-2).

                                         Sulla base della perizia SAM, l’amministrazione ha quindi confermato il grado d’invalidità del 32% attribuito all’assicurato (doc. AI 80).

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 12 settembre 2005 dal Dr. __________:

"  (...)

Innanzitutto le chiedo di scusarmi per il ritardo in cui invio questo rapporto ma non sono mai riuscito a contattare il Dr. med. __________ anche per comprendere meglio la patologia tumorale di cui il paziente è affetto.

Dal punto di vista psichiatrico la situazione del signor RI 1 è decisamente precipitata al punto tale che in data 24.07.2005 ha dovuto essere ricoverato in modo coattivo presso l'Ospedale __________ a causa di gesti autolesivi. Egli è uscito dalla Clinica e continua a seguire una terapia ambulatoriale presso il mio studio.

Il signor RI 1 a mio modo di vedere presenta un disturbo depressivo ansioso, parzialmente reattivo alla sua malattia tumorale. È colto da attacchi di panico e una grossa incapacità di organizzare la sua vita.

In conclusione, a mio modo di vedere lo stato psichico del paziente è decisamente peggiorato e di conseguenza anche la sua capacità lavorativa e reintegrativa. Non vedo come un paziente affetto da un tumore renale con ideazioni suicidali possa esercitare un'attività lavorativa." (Doc. AI 83-15)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

                                         L’Ufficio AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 66), nell’ambito della quale è stato valutato sia l’aspetto psichiatrico, sia quello endocrinologico, sia quello urologico, giungendo alla conclusione che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dell’85% in un’attività leggera e piuttosto sedentaria. I periti hanno rilevato che la leggera diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurato è dovuta al problema psichiatrico – l’assicurato è infatti affetto, come indicato dal perito, dr. __________, da un episodio depressivo lieve con sindrome biologica (doc. AI 75-20) – mentre le altre sue patologie non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa residua in attività leggere (doc. AI 75-13). Il dr. __________, nel suo rapporto 11 marzo 2005 relativo alla visita peritale 8 marzo 2005, ha indicato che l’assicurato “da 4 anni non svolge alcuna attività professionale a causa di vari suoi problemi fisici e, successivamente una paura con varie preoccupazioni che hanno scatenato una serie di sintomi neurovegetativi sottoforma di uno stato d’ansia ed importanti disturbi che peggioravano la sua situazione generale. Gli è stata consigliata una presa a carico di tipo psichiatrico che purtroppo non ha avuto un aggancio positivo ed a quanto pare egli si è presentato solo 2 volte presso lo studio del dr. __________ che gli aveva consigliato di assumere un antidepressivo a base di Zoloft ma sembra che l’abbia interrotto” (doc. AI 75-19). Il dr. __________ ha poi rilevato che “anamnesticamente egli avrebbe presentato uno stato depressivo reattivo alla sua situazione generale con perdita d’interesse, diminuita energia, aumentata affaticabilità con modificazione dell’appetito, disturbi del sonno ed un umore depressivo per brevi periodi ma essendo una persona abbastanza forte di carattere e con una struttura psichica solida è riuscito ad arrangiarsi e a non peggiorare la sua situazione generale. Sicuramente le sue preoccupazioni per il problema dell’ipertensione sono da prendere in considerazione ed apparentemente egli aveva presentato un attacco di panico all’inizio dell’anno mentre viaggiava in aereo, che ha vissuto molto male” (doc. AI 75-20).

                                         In conclusione, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato affetto da “un episodio depressivo lieve (ICD-10 F32.1) con una sindrome biologica, che causa un’inabilità lavorativa attualmente nella misura dal 10% al 20%”. Quanto all’evoluzione dello stato psichico, il perito ha indicato che lo stesso “è piuttosto variabile, ma attualmente non si giustifica una grossa inabilità lavorativa e vi è anche la possibilità di cure riprendendo la sua presa a carico e, se necessario, con l’assunzione di farmaci mirati che sicuramente possono migliorare il malessere psichico ed aumentare la sua autostima e sicurezza” (doc. AI 75-20).

                                         Questo TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta sì una situazione variabile, ma che non è stata seguita da altri certificati da parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia. L’assicurato non ha infatti prodotto nuova documentazione medica attestante una patologia psichiatrica maggiormente invalidante concernente i mesi successivi alla perizia del dr. __________ (11 marzo 2005), fino al momento della decisione impugnata (15 luglio 2005). Solo successivamente alla decisione contestata, in sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso il certificato medico del dr. __________, datato 12 settembre 2005, nel quale lo psichiatra riferisce di una situazione psichiatrica precipitata, al punto che in data 24 luglio 2005 l’assicurato ha dovuto essere ricoverato in modo coattivo presso l’Ospedale __________ a causa di gesti autolesivi (doc. AI 83-15). Non risultano tuttavia agli atti ulteriori referti medici, sia del dr. __________, sia di altri specialisti, attestanti un’esacerbazione della problematica psichiatrica nei mesi precedenti tale ricovero del 24 luglio 2005 (posteriore alla decisione impugnata).

                                         Va al riguardo ricordato che tale certificato non può essere preso in considerazione nel presente giudizio perché si riferisce ad una situazione posteriore alla decisione su opposizione contestata.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata, in casu 15 luglio 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

                                         Tale documentazione medica, come rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (doc. III), sarà valutata dall’amministrazione quale nuova domanda.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), siccome non dimostrato un rilevante peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato dopo la perizia 11 marzo 2005 e fino alla decisione su opposizione 15 luglio 2005.

Questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per discostarsi dalla perizia pluridisciplinare SAM 20 aprile 2005. L'assicurato deve dunque essere ritenuto abile all’85% a partire dal mese di novembre 2004 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

                             2.10.   Quanto alla valutazione economica, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato di confermare le motivazioni rese dalla consulente IP nel rapporto 1° aprile 2003 e successiva nota 20 giugno 2003 relativa al calcolo del reddito ipotetico redatti in occasione della precedente richiesta di prestazioni da parte dell’assicurato (doc. AI 80). La consulente in integrazione professionale, basandosi sulle conclusioni mediche del SMR, aveva proceduto alla valutazione economica, osservando fra l’altro quanto segue:

"  (…)

Dati economici

Viste le difficoltà a stabilire il salario da valido, considerato in maniera teorica che l'A. potrebbe essere inserito nella categoria 4.2. (mediana delle attività generiche, semplici e ripetitive per uomini).

Nel 2002, il reddito ipotetico senza danno alla salute è di fr. 52'556.-- annui.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 52'556.--, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% (per attività leggere, ergonomia e prima impiego), secondo le statistiche RRS teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735.-- e una capacità di guadagno residua del 67.98%." (Doc. AI 30, pag. 2)

                                         Nella presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha effettuato il calcolo relativo al grado di invalidità riprendendo i medesimi parametri usati in precedenza e confermati dal TCA (STCA 30 marzo 2004, inc. 32.2003.69), adeguandoli al 2004 (anno in cui vi è stato il peggioramento dello stato di salute). L’assicurato in sede ricorsuale non ha contestato il calcolo operato dall’amministrazione.

                                         Quanto alla determinazione del reddito ipotetico da invalido occorre rilevare che, sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido." – nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto di un'esigibilità dell’85% e pur ammettendo una riduzione di rendimento del 20% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 39'029.--

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60’000 risulta un'incapacità al guadagno del 35% (60'000 – 39’029 x 100 : 60'000), non giustificante l'erogazione di una rendita. Visto il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino all’emanazione del querelato provvedimento, l’assicurato non presenta un’incapacità al guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che la consulente (cfr. rapporto 1° aprile 2003, doc. AI 26) ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

                             2.11.   RI 1 ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di prova:

"  (…)

-   audizione del dr. med. __________;

-   verifica peritale del peggioramento dello stato psichico del ricorrente segnalato dal dr. Med. __________."

(Doc. VI)

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

                                         Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del SAM, motivo per cui l’audizione del medico curante e l’espletamento di una perizia giudiziaria non sono da ritenere necessari.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.152 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2006 32.2005.152 — Swissrulings