Raccomandata
Incarto n. 32.2005.146 FS
Lugano 24 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto e in diritto
- RI 1, classe __________, casalinga, il 7 maggio 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “diabete-colesterolo / malattia occhi blefarospasmo aprassia palpebrale” (doc. AI 1);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, per decisione 19 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 16);
- in sede di opposizione l’assicurata ha precisato che con la domanda di prestazioni intendeva chiedere l’assunzione dei costi derivanti dalle cure particolari necessarie per il trattamento del diabete e per il problema agli occhi e non una rendita;
- con decisione su opposizione 29 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata. Richiamate le norme di legge e la giurisprudenza applicabile al caso di specie, l’Ufficio AI ha segnatamente osservato:
" (…)
La circolare dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente le misure mediche di reintegrazione (CPSI) alla cifra marginale 621-625/821-825 stabilisce che le allergie, le malattie del metaboliso e della nutrizione, i disturbi della secrezione interna sono processi patologici labili e non danno nessun diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma e neppure i provvedimenti sanitari richiesti possono essere assunti dall’AI.
(…)” (doc. A)
- contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso con il quale ha confermato la richiesta di prestazioni per le cure necessarie per il diabete e per il problema agli occhi evidenziando, da una parte, che nelle prestazioni coperte dall’AI rientrerebbero pure quelle che permettono di preservare da una notevole diminuzione la capacità di svolgere le mansioni consuete e, d’altra parte, che il diabete e il colesterolo sarebbero ormai stabilizzati e che la malattia agli occhi si troverebbe in uno stato relativamente stabilizzato;
- con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa adducendo che:
" (…)
Nel caso concreto, l’assicurata ha dichiarato che per quanto concerne il diabete essa deve seguire una dieta particolare, mentre per quanto attiene ai suoi problemi visivi la Signora RI 1 deve fare costantemente delle infiltrazioni di Boltolin; sempre a detta dell’assicurata, nel caso in cui quest’ultima dovesse smettere di seguire i due trattamenti testé citati, il suo stato di salute si aggraverebbe notevolmente (cfr. pag 3 del ricorso 13.9.2005 inoltrato dalla Signora RI 1 al TCA).
Ora, alla luce di quanto descritto in precedenza, è inequivocabile che le cure di cui necessita l’assicurata nel caso di specie permetterebbero unicamente di lenire uno stato patologico labile ed evolutivo, rispettivamente di mantenere stazionarie le conseguenze secondarie derivanti da tali affezioni.
In conclusione, le spese di tali cure non devono essere prese a carico dell’AI bensì dall’assicurazione contro le malattie (LAMal). (…)” (doc. III)
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- quale misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 ed applicabile in concreto (SVR 2003 IV nr. 25; DTF 129 V 1, 127 V 467), l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI);
- l’art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Longchamp, Conditions et étendue du droit aux prestations de l’assurance-maladie sociale, Berna 2004, pp. 248s; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1);
- la legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, p. 217). Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
Provvedimenti aventi effetto stabilizzante sono quindi sempre diretti contro uno stato patologico labile. Perciò una terapia continuata, necessaria ad impedire l’avanzamento di una malattia o mantenerla stazionaria, è da considerare quale cura vera e propria del male (DTF 108 V 218; SVR 1995 IV Nr. 34 consid. 1a; ZAK 1989 p. 451ss.; RCC 1988 p. 96 consid. 1; STFA 5 gennaio 1993 in re A.M., 9 novembre 1992 in re M.F.M.). Non costituisce pertanto una conseguenza stabile di una malattia uno stato che è mantenuto in equilibrio grazie a misure terapeutiche, indipendentemente dal tipo di trattamento (EVGE 1969 p. 97; DTF 98 V 209). Fino a quando può essere mantenuto in equilibrio, un tale stato è sì stazionario ma non stabile (o relativamente stabile) ai sensi della citata giurisprudenza, provvedimenti medici volti a stabilizzare una determinata affezione rispettivamente a differire un peggioramento dello stato di salute non essendo a carico dell’AI in quanto sempre incentrati su una patologia labile (ZAK 1988 p. 86; STFA del 7 luglio 2003 nella causa W. [198/03]). Una volta terminata la fase evolutiva dell'affezione, sia essa primaria o secondaria, e subentrato uno stato relativamente stabilizzato, ci si può porre il quesito, nel caso di assicurati maggiorenni, se una misura terapeutica debba essere ritenuta un provvedimento d'integrazione (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a; DTF 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19, 149, 104 V 82 consid. 1; RCC 1975 p. 392; Valterio, op. cit., p. 94-95);
- in concreto l’assicurata è affetta da “diabete mellito tipo II – ipertensione arteriosa diastolica” (doc. AI 11-1) e da “blefarospasmo con aprassia di apertura degli occhi, probabilmente idiopatico” (doc. AI 7-1).
Il dr. __________, FMH in Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia, nel suo “Rapporto medico” 12 gennaio 2004, ha rilevato che “(…) la signora RI 1 soffre di un diabete di tipo II compensato in modo accettabile. Inoltre presenta delle infezioni urinarie recidivanti per le quali non si è finora trovata una spiegazione. Queste due situazioni sono la causa di un aumento della stanchezza soggettiva (…)” e ha concluso che “(…) per il problema del diabete e la stanchezza una diminuzione della capacità lavorativa del 30% - 40% esiste (…)” (doc. AI 11-2).
La dr.ssa __________, Vice primario di neurologia all’__________ di __________, attestando un’incapacità lavorativa del 20% al massimo e indicando come lo stato di salute dell’assicurata sia “stazionario”, “suscettibile di miglioramento” e “suscettibile di peggioramento”, ha precisato che “(…) dal 04.2002 eseguiamo periodiche infiltrazioni di tossina botulinica nella muscolatura perioculare con esito dal lato oggettivo nel complesso soddisfacente per la scomparsa della sintomatologia. Dal lato soggettivo persistono disturbi incostanti che le creano difficoltà alla esposizione alla luce, guardando la TV e lavorando in casa (…)” (doc. AI 7-2).
Nelle annotazioni 25 maggio 2004, il dr. __________, medico SMR, ha rilevato:
" (…)
Le diagnosi elencate dai curanti sono
- Diabete mellito tipo II, ritenuto compensato in modo accettabile dallo specialista, terapia Glucophage, dose non specificata,
- Ipertensione arteriosa diastolica, non specificata la terapia
La IL 30-40% NON è giustificata per le diagnosi sopra elencate. Di solito sono diagnosi senza influsso sulla CL.
- Blefarospasmo (crampo delle palpebre) idiopatico, in trattamento con botulino e con apparente miglioramento (rapporti della neurologa), che giustifica al massimo IL 20%.
In base ai rapporti medici a mia disposizione una rendita NON è giustificata. (annotazione dell’A. in calce alla richiesta: “necessito costantemente di una dieta particolare per il diabete”; come motivazione per una rendita è fuori luogo) (doc. AI 13-1)
- sulla base della surriferita refertazione, considerato che il diabete non ha conseguenze invalidanti (il dr. __________ non ha specificato e documentato in alcun modo per quali ragioni il diabete e la stanchezza soggettiva giustificherebbero un’incapacità lavorativa del 30-40%; l’assicurata non ha contestato le conclusioni cui è giunto il medico SMR e neppure ha prodotto ulteriori certificati medici), per questa affezione il diritto a provvedimenti sanitari è escluso (art. 8 cpv. 1 LAI).
Per quanto riguarda la malattia agli occhi, viste risultanze mediche e alla luce della succitata giurisprudenza, è da ritenere che il trattamento dell’affezione di cui l’assicurata è portatrice – giudicata peraltro ancora suscettibile di miglioramento e di peggioramento – tramite periodiche infiltrazioni di tossina botulinica, costituisce nella specie provvedimento avente effetto stabilizzante (come del resto evidenziato nel ricorso: “(…) è chiaro che se per malaugurata ipotesi la ricorrente dovesse smettere di seguire questo trattamento vi è il concreto rischio che perda definitivamente la vista (…)” cfr. doc. I) e volto alla cura sintomatica ed al lenimento della malattia e delle sue sequele; esso é quindi da considerare quale cura vera e propria del male, ritenuto per il resto che nulla agli atti permette di ipotizzare un duraturo miglioramento delle capacità di svolgere le mansioni quotidiane.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti