Raccomandata
Incarto n. 32.2005.14 ZA/td
Lugano 8 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di ottobre 2003, RI 1, nato nel 1952, di professione impiegato di banca, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento nella stessa professione e rendita) in quanto sofferente di “depressione” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 6 aprile 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (…)
Le prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere concesse quando un danno alla salute causa un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata (di regola un anno).
L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p. es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).
Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
• Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della legge AI.
• In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute che causa l'incapacità di lavoro e di conseguenza al lucro è primariamente l'importante abuso etilico persistente che influisce negativamente sullo stato di salute, sullo stato psichico e sulla capacità lavorativa
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 14)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal tutore RA 1, a sua volta rappresentato dall’avv. RA 2, con la quale ha postulato in sostanza il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, con decisione su opposizione 16 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione, motivando:
" (…)
8. In concreto per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo non presenta un danno alla salute tutelato dall'AI.
Considerata l'opposizione presentata, l'incarto, ivi comprese le obiezioni sollevate in sede d'opposizione, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione. Inoltre il dottor __________, medico responsabile del SMR, constata che l'assicurato è portatore di dipendenza da sostanze alcoliche e stati depressivi. La dipendenza é stata oggettivata anche con misurazioni di contenuto alcolico nel sangue mentre gli stati depressivi sono stati descritti come media gravità nei rapporti di degenza. Il medico rileva inoltre che una depressione di media gravità è di per sé suscettibile di sostegno e non scredita in modo totale la capacità lavorativa. Nel caso di concomitanza di stati depressivi e di abuso è veramente difficile stabilire quale sia la capacità lavorativa residua poiché esiste una sicura interazione tra le due manifestazioni cliniche. Se da un parte la depressione può facilitare l'abuso di alcol come tentativo di automedicazione, anche l'abuso crea sintomi simili a quelli depressivi (tristezza, apatia, sensi di colpa) che non sono influenzabili e se non con una cura di astensione. Il lavoro è pure una componente terapeutica. Il dottore constata pure che in simili condizioni non è stato possibile determinare quale sia l'effettiva capacità/incapacità lavorativa del soggetto e aggiunge che solo dopo un periodo di astenzione adeguato (non meno di sei mesi) si potrebbe dare l'esatta risposta e precisare sia le corrette affezioni invalidanti sia l'esatta incapacità di lavoro che le stesse eventualmente comportano.
In altre parole l'SMR contesta che il disturbo psichico lamentato attualmente dall'assicurato sia di severità tale da pregiudicare le funzioni lavorative e sostiene la tesi secondo la quale la problematica psichiatrica si riconduce in modo preponderante all'abuso etilico.
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma.
Tuttavia dal profilo medico non si esclude l'eventualità che nel frattempo sia subentrata una patologia psichiatrica, la quale a sé stante potrebbe venire considerata.
Comunque una valutazione in merito potrà essere fatta non prima di un comprovato periodo di astinenza dall'alcol della durata di almeno sei mesi.
Invitiamo pertanto l'assicurato a ripresentare una nuova domanda di prestazioni al termine della cura di disintossicazione." (doc. AI 30)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dal tutore RA 1 e dall’avv. RA 2, ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione rivendicando il diritto una rendita intera d’invalidità:
" (…)
2.
La decisione dell'ufficio dell'assicurazione invalidità è errata nella valutazione dei fatti e del diritto, si chiede pertanto il suo annullamento con conseguente riconoscimento dello stato d'invalidità del signor RI 1.
2.1
Il signor RI 1 ha avuto, purtroppo per lui, una vita decisamente sfortunata e ciò sin dalla prima infanzia.
Nato ad __________ (__________) da genitori svizzeri: madre di __________ e padre svizzero tedesco, è stato il primogenito di due fratelli.
La sorella, di otto anni minore di età, è morta a 16 anni, travolta da un'automobile. L'episodio ha colpito il ricorrente che era particolarmente vicino alla sorella in assenza dei genitori.
Un fratellino era deceduto per malaria all'età di tre anni.
Con il rientro dei genitori in Svizzera (avvenuto quando egli aveva tre anni) e la separazione con conseguente divorzio dei medesimi, RI 1 ha vissuto per qualche anno presso i nonni materni a __________. Del padre, affetto da grave etilismo e morto suicida a 50 anni (sparandosi in bocca con il fucile), ricorda episodi di violenza gratuita (la cintura militare).
Anche la madre muore, allorquando il ricorrente ha dodici anni, a seguito di carcinoma mammario.
Di seguito egli vive nella casa del vice-direttore della ditta di trasporti internazionali presso cui aveva lavorato la madre quale segretaria, svolge l'apprendistato di commercio dopo avere superato, non brillantemente, le scuole maggiori.
Sui banchi di scuola conosce __________, che sposerà nel 1974 e dalla quale avrà una figlia, __________, nata nel 1977.
Il rapporto coniugale, molto importante per il signor RI 1, andrà ad incrinarsi negli anni novanta. Il divorzio viene decretato nel 1998.
Con la figlia, attiva nel settore bancario in Svizzera interna, il ricorrente non ha praticamente rapporti.
Dal profilo professionale, il signor RI 1, attivo prima nel settore delle spedizioni ed in seguito in quello bancario, verrà licenziato nel giugno 1998 a motivo di ristrutturazione aziendale.
Da allora, egli, forte anche la depressione in cui è caduto e la dipendenza alcolica, non è più stato in grado di svolgere alcuna attività.
Il 1998 segna la fine dell'equilibrio precario in cui il ricorrente vive: la fine del matrimonio ed il licenziamento vengono letti come episodi decisivi che fanno crollare ogni fiducia in sè stesso ed ogni apertura verso un futuro migliore.
Il consumo alcolico, sino ad allora contenuto, aumenta significativamente.
Il 27 maggio 2003 il dott. __________ ha rilasciato la perizia psichiatrica, richiesta dal servizio tutele, che a più riprese aveva dovuto occuparsi del ricorrente.
La perizia attesta chiaramente che RI 1 è affetto da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33) e da un disturbo della personalità dipendente (CD 10 F 60.7). La prognosi formulata era negativa a seguito della "non accettazione da parte del paziente di alcuna proposta terapeutica".
A seguito di tale perizia RI 1 veniva interdetto ed il signor RA 1 era nominato tutore.
PROVE: perizia psichiatrica 27.5.2003 (doc. D), testi avv. __________ (che conosce il signor __________ sin dall'infanzia), tutore RA 1, dott. __________
2.2
La vicenda umana del signor RI 1 è parecchio triste.
Quello che è certo è che il medesimo non è un simulatore, non è in grado di affrontare le proprie difficoltà e nemmeno è in grado di riconoscere i propri limiti.
A sentire il ricorrente egli è infatti perfettamente in salute…
Aiutare una persona che rifiuta di riconoscersi malato è certamente un problema.
In questo contesto, l'iniziativa d'inoltrare la richiesta di riconoscimento dell'invalidità è da identificare nella persona del tutore, il quale (ben rendendosi conto delle particolarità dell'interessato) crede fermamente che egli si trovi in uno stato tale in cui ogni attività lucrativa sia da escludere.
3.
L'invalido è la persona che - in modo permanente - è incapace di guadagnare, a seguito di un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia e infortunio (vedi art. 4 LAI).
Nel concreto non corrono dubbi che, a seguito dello stato depressivo e dalla dipendenza dall'alcool di cui il ricorrente è vittima, egli sia - da tempo - incapace di guadagnare in modo permanente.
La decisione su opposizione ne dà in fondo atto.
Unica riserva che viene sviluppata, in forza del parere espresso dal dottor __________ (che vale la pena di precisare non ha né visto né conosciuto il signor RI 1 e che non dimostra di essere al corrente della perizia psichiatrica del dott. __________ - vedi punto 8 a pag. 4) è l'asserita necessità di effettuare delle verifiche circa la sussistenza dell'incapacità di guadagno dopo un periodo di "astinenza dall'alcool della durata di almeno sei mesi".
Tale soluzione tuttavia non è proponibile siccome, già in diversi momenti, si è cercato di risolvere la problematica senza successo.
La perizia psichiatrica del dott. __________ dà atto di un primo ricovero addirittura risalente al 1992 e di tentativi successivi nel 2002 che non hanno portato ad alcun risultato dato che il paziente non ha accettato "le proposte terapeutiche".
Proprio per tale ragione, d'altronde, si è resa necessaria la nomina di un tutore: delle due l'una, se il ricorrente è incapace di prendere le distanze dall'alcool a seguito del proprio stato psichico di profonda depressione, non è certo pensabile imporre un periodo di verifica di sei mesi, se così non fosse stato, d'altronde, non si sarebbe proceduto ad interdire l'interessato.
Si ribadisce pertanto che lo stato psichico di RI 1 è tale da considerare il medesimo definitivamente incapace di guadagno (il perdurare della sua depressione e delle sue dipendenze dall'alcool sono d'altronde state accertate anche dalla dott.sa __________ nel rapporto 11.4.2002 che conferma come il tutto "perdura ormai da circa quattro anni").
In tale contesto la sua fragilità ed il suo rifiuto di riconoscere i propri limiti, portano alla sola conclusione possibile secondo cui tutte le condizioni dell'invalidità sono in concreto date.
In caso di ulteriori dubbi si chiede all'autorità giudicante di risolvere una perizia giudiziaria a conferma.
Si precisa ulteriormente che lo stato del ricorrente tende al peggioramento.
Recentemente si sono verificati episodi che dimostrano un crescente di aggressività.
Si sottolinea l'importanza di sentire quale teste il dott. __________ che ha avuto in passato e ha tuttora contatti con il ricorrente e che meglio di altri, può riferire in merito all'effettivo stato del signor RI 1." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha precisato:
" preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come il ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in tal senso la relazione 27.5.2003 del Dr. __________ sub. doc. D), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurato.
Dall'annotazione medica 2 febbraio 2005 allegata alla presente risposta ed emessa dal Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute del signor RI 1.
Del resto, la descrizione clinica contenuta nel rapporto 27.5.2003 del Dr. __________ (cfr. doc. D agli atti) era già stata inclusa e ripresa dal rapporto medico stilato in data 16 gennaio 2004 dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. 11 incarto AI).
Inoltre, occorre sottolineare come il Dr. __________ nelle proprie annotazioni 2.2.2005 ha precisato che: […] notiamo che malgrado il lungo iter di abuso il soggetto abbia avuto anche un funzionamento definito normale dal profilo dell'attitudine al lavoro. Questo già relativizza in modo molto importante l'influsso del cosiddetto "disturbo di personalità dipendente", come d'altra parte ci si doveva aspettare perché tale disturbo, se fosse importante, avrebbe avuto un'azione negativa anche per i periodi antecedenti il licenziamento o il conflitto con la consorte. […]. E ancora: "[…] Consideriamo che la patologia psichiatrica concomitante non è di tipo ed entità tali da diminuire in modo importante la capacità di volere. Constatiamo che non esistono patologie organiche (per esempio encefalopatie) derivanti dal consumo alcolico che possano minare la funzionalità psico-fisica […].
A titolo abbondanziale, va rilevato quanto già ampiamente e correttamente indicato in sede di decisione su opposizione, vale a dire che le tossicomanie (alcolismo, dipendenza da medicamenti o da droghe, ecc.) non possono di per sé motivare un'invalidità ai sensi della legge se non viene accertato che un danno alla salute fisico o psichico con valore di malattia compromettente la capacità al guadagno ha portato alla dipendenza o è insorto quale conseguenza di quest'ultima.
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha già avuto modo di stabilire in più occasioni che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato in questione di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 294 e segg.; DTF 102 V 165 e segg.).
Alla luce di quanto suesposto, si osserva in conclusione che non vi è la presenza attualmente di un danno alla salute di natura fisica o psichica che sia la causa o l'effetto dello stato di dipendenza da alcool in cui si trova l'assicurato (il quale rappresenta invece il motivo primario dell'inabilità lavorativa dello stesso).
Visto quanto sopra, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)
1.5. In data 17 febbraio 2005 il ricorrente ha osservato:
" preso atto della richiesta del 9 febbraio 2005 confermo le prove indicate in sede di ricorso in particolare l'audizione del dott. __________, dell'avv. __________ e del tutore signor RA 1, nonché - per quanto ulteriormente necessario - una ulteriore perizia psichiatrica.
Il dott. __________ soprattutto avrà modo di fornire quelle indicazioni che (per totale mancanza di contatti diretti, rispettivamente ignoranza delle vicende passate dell'interessato) mancano al medico dott. __________.
Si conferma che lo stato del ricorrente tende al peggioramento e che non è pensabile ottenere una sua collaborazione che permetta di verificare la sua capacità lavorativa, una volta risolto il problema dell'alcool.
Tale problematica è conseguente - lo si ribadisce - allo stato depressivo di cui il ricorrente soffre a seguito delle innumerevoli disavventure che, purtroppo, hanno caratterizzato la sua vita famigliare, professionale e soprattutto affettiva.
La perizia del 27 maggio 2003 già indicava precisamente che ogni prognosi sullo stato del ricorrente era negativa siccome il medesimo "non mostra alcuna capacità di critica" in merito alla sua problematica. Il risultato accertato er ache il signor RI 1 non è in grado di provvedere ai propri interessi personali e gestionali; in tali condizioni una capacità professionale certo NON entra in considerazione!" (doc.V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, in data 9 luglio 2002 i medici della Clinica __________, presso cui l’assicurato è stato degente dal 25 aprile 2002 al 26 aprile 2002, hanno rilevato:
" Diagnosi
- sindrome da dipendenza da sostanze alcooliche (ICD 10: F 10.=).
- episodio depressivo di media gravità (ICD 10: F 32.1).
Esami di laboratorio
Non effettuati.
ECG
Non effettuati.
Terapia effettuata
✺Farmacoterapia: (Entumina 40 mg in riserva).
✺Colloqui di sostegno.
Terapia alla dimissione
Nessuna.
Decorso e proposte
Si tratta di un paziente cinquantenne già noto nella nostra clinica per due precedenti ricoveri, già seguito tempo fa dal Dottor __________, Direttore medico di __________ oltre che dal Dottor __________ di __________ e dal Dottor __________.
Ultimamente il Signor RI 1 avrebbe dovuto essere seguito dalla Dottoressa __________ del __________ per un problema di alcoolismo in relazione ad uno stato depressivo importante che perdura da circa quattro anni.
Poco prima della mezzanotte del 25 aprile 2002 il paziente si presenta spontaneamente accompagnato da un taxi presso il Padiglione __________ chiedendo di essere ricoverato in quanto sofferente di una grave solitudine trattata dal paziente medesimo mediante un abuso etilico.
Il suo stato attuale sarebbe da mettere in relazione al divorzio dalla moglie avvenuto circa quattro anni fa oltre alla perdita del posto di lavoro avvenuta nel 1999 dopo trent'anni di attività lavorativa in banca in qualità di agente fiduciario. Il Signor RI 1 ha inoltre una figlia di attualmente venticinque anni che lavora a Zurigo nei confronti della quale manifesta una certa ambivalenza manifestando il desiderio di vederla più spesso da un lato e dall'altro il fatto che non gli sembra corretto che essa lo veda soffrire.
Al momento del ricovero il paziente si presenta in uno stato di impregnazione etilica con un'alcoolemia di 2,6 %o.
All'ammissione il paziente si presenta poco curato nell'abbigliamento e nella persona, cosciente e vigile e ben orientato nei tre domini. Appare disponibile al colloquio dopo una iniziale reticenza. L'eloquio deve essere stimolato, la mimica esprime tristezza ed è consona allo stato dell'umore. Il corso del pensiero è rallentato, il paziente non verbalizza alcun tipo di allucinazioni. Il paziente non verbalizza intenti suicidali.
Il Signor RI 1, come nel precedente ricovero, fin dal giorno successivo, rifiuta sia la terapia che un programma di disintossicazione. Permane l'ambivalenza sia nei confronti della terapia che della sua permanenza in clinica ed a differenza dello scorso ricovero, sottolineamo durante il colloquio del 26 aprile 2002, che qualora decidesse di rimanere, dovrà aderire ad un programma sia psicofarmacoterapico
che ergoterapico. Spieghiamo inoltre al paziente che potremo discutere insieme, nel corso di un'eventuale degenza, un aggancio con __________, nonché un eventuale reinserimento professionale.
Il Signor RI 1 rifiuta tutte le nostre proposte, e dichiara che a tali condizioni preferisce lasciare la clinica la mattina stessa. Trattandosi di un ricovero volontario e non sussistendo gli estremi per una coazione, dimettiamo il paziente la mattina del 26 aprile 2002, sottolineando il fatto che qualora cambiasse idea, restiamo sempre a disposizione." (allegato doc. AI 7)
Nel suo rapporto medico del 27 maggio 2003 il dr. __________ del __________, rispondendo alla richiesta d’informazioni della __________, __________, ha rilevato:
" Esame psichiatrico:
Il paziente si presenta puntualmente all'appuntamento prefissato, aspetto senescente, normale l'igiene personale e tutto sommato anche l'abbigliamento; atteggiamento verso l'interlocutore collaborante, accettando di riportare dettagliatamente la propria anamnesi, eloquio fluente, buona l'attenzione e la comprensione; rispetto alla pregressa e ad una potenziale prossima presa a carico da parte psichiatrica, egli si rivela essere ambivalente, da una parte egli riconosce di avere bisogno di aiuto, svalutando in pari tempo l'operato e le proposte terapeutiche, come per esempio una psicofarmacologia antidepressiva. L'ideazione mostra un flusso monotono, incentrato sull'avvenuta separazione dalla moglie, essenzialmente negata, sperando in un ricongiungimento, divenendo talora proiettivo rispetto alle possibili cause dell'interruzione della relazione matrimoniale (per un cambiamento della moglie), mostrando in pari tempo una capacità di critica fortemente diminuita, per non dire nulla, rispetto la propria problematica etilica ed alla conseguente sua situazione sociosanitaria. Importante appiattimento affettivo più che franca deflessione timica; tendenza all'isolamento sociale, certa ipobulia. Marcati tratti abbandonici e di dipendenza, tali da suffragare la diagnosi più sotto menzionata. Non disturbi percettivi, funzione mnestica conservata così come l'orientamento nei tre spazi. Propria anamensi, piena di avvenimenti tragici, raccontata con certa anempatia.
Dal Test di Rorschach le difese maggiormente evidenziate risultano essere la manipolazione, la svalutazione e la negazione; emergono modalità relazionali basate sull'anaclitismo. Durante la somministrazione, il paziente assume sin da subito un atteggiamento sprezzante.
Dal Test di Wais risulta un Q.I. totale a livello medio, senza significativa discrepanza tra risultati ottenuti nella parte verbale e in quelli di performance.
Diamo ora seguito ai quesiti peritali:
1.
Si.
1.1
Sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33).
Disturbo di personalità dipendente (ICD 10 F 60.7).
La prognosi si profila essere per lo meno riservata, se non negativa, anche e soprattutto per la non accettazione da parte del paziente di alcuna proposta terapeutica.
2.
Si.
2.1.
Sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol, sindrome di dipendenza, uso continuo (ICD 10 F 1.25).
La prognosi è negativa, il paziente non mostra alcuna capacità di critica in merito a questa problematica.
Al momento non si oggettiva un deterioramento cognitivo.
3.
Si, il paziente non è in grado di provvedere ai propri interessi personali (cura delle propria persona, gestione della propria abitazione ... come già oggettivato in alcuni
momenti) e gestionale (consumo di importanti cifre pecuniarie per acquisto di bevande alcoliche in spacci pubblici...).
4.1.
Si, a causa dei disturbi di cui il paziente è affetto, per l'interdicendo è richiesta durevole protezione ed assistenza.
4.2.
Nemmeno anamnesticamente, non è mai risultato che l'intericendo abbia costituito una minaccia per l'altrui sicurezza; mai stato in possesso del permesso di condurre.
5.1.
Si, l'interdicendo è in grado di capire il concetto di interdizione.
5.2.
No, non perché una sua audizione potrebbe avere una possibile incidenza negativa sulle sue condizioni di salute psichiche, quanto piuttosto non se ne intravede un'utilità, né ai fini della procedura di interdizione né tanto meno per l'interesse del paziente.
5.3
Se affiancato dal medico psichiatra di riferimento, è ipotizzabile che all'interdicendo, se da lui richiesto espressamente, sia permesso, in ossequio al diritto di consultazione degli atti, di visionare almeno parte della relazione peritale, ciò che non dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle sue condizioni di salute psichica, ma potrebbe aiutarlo ad acquisire, anche se con certa remoticità, una minima capacità di critica rispetto alle proprie problematiche psicosociali." (doc. D)
Nel suo rapporto medico del 16 gennaio 2004 la dr.ssa __________ del __________ ha rilevato:
" Si tratta di un signore cinquantaduenne che dall'aspetto appare più anziano.
È stato segnalato al nostro servizio nel luglio 2000 dal signor __________ dell'allora __________ (ora __________) di __________ per una problematica ansioso-depressiva reattiva a separazione coniugale nell'ambito di un abuso etilico presente da tempo ma intensificatosi negli ultimi anni.
Già seguito in passato dal punto di vista psichiatrico, è stato ricoverato una volta alla Clinica __________ e tre volte presso la Clinica __________ (ultima degenza nell'aprile 2002) a causa di scompensi nell'ambito della summenzionata patologia.
Divorziato da circa sei anni dalla moglie, non ha più avuto rapporti con lei e negli ultimi tempi neanche con l'unica figlia. Questa situazione familiare; unitamente alla perdita del lavoro (lavorava come agente fiduciario in una banca americana con problemi di crisi) avvenuta nel 1999, hanno portato il paziente ad una condizione psichica e di conseguenza anche sociale sempre più degradata e al limite del tollerabile.
Dopo aver venduto la casa di __________ il paziente si è trasferito in un appartamento a __________ dove vive tuttora.
L'aggancio al nostro servizio ha avuto inizialmente una funzione di sostegno, successivamente (dopo un anno circa) il paziente ha rifiutato di continuare i colloqui peggiorando così ancora la sua situazione. Non ha mai accettato una terapia farmacologica peraltro auspicabile per un miglioramento del suo stato.
Su segnalazione del curatore di quel momento (sig. __________ di __________) e anche del sig. __________ del Municipio di __________ avevamo ristabilito i contatti con il paziente e fatto con lui un incontro il 10 luglio 2002.
In quell'occasione si presentava estremamente trascurato nella propria persona, il tono dell'umore era deflesso ma senza idee suicidali, la volontà a stabilire un programma terapeutico con noi era scarsa.
Lo avevamo rivisto un mese dopo presso l'ufficio del signor __________ a __________ alla presenza del curatore, gli avevamo organizzato un'ospedalizzazione presso la Clinica __________, cosa che al momento aveva accettato, il giorno successivo però rifiutava la proposta.
Successivamente il paziente non si è più presentato da noi.
Nel mese di agosto 2002 scrivevamo alla __________ di __________ in merito al caso auspicando l'istituzione di una misura tutelare.
A tale scopo il signor RI 1 è stato visto al nostro Servizio dal Dr. med. __________ che confermava nel suo rapporto peritale la necessità di tale figura.
In conseguenza a ciò è stato nominato un tutore che è il signor RA 1 di __________.
Personalmente ho convocato il paziente il 10 dicembre 2003 per poter redigere l'attuale rapporto.
Molto ambivalente nei confronti delle proposte di aiuto, il signor RI 1 rifiuta di riprendere una presa a carico come pure una terapia farmacologica, come sempre non riesce a vedere nessuna possibilità di miglioramento della sua situazione se non che la moglie ritorni da lui.
In generale è scarsamente critico dei proprio stato sebbene riconosca in parte il suo degrado psico-fisico e sociale. Vari tentativi di inserire una figura dell'aiuto domiciliare sono falliti per un suo rifiuto.
Tende sempre all'isolamento, conduce una vita sregolata, si alimenta in modo scorretto, dorme male e poco, sarebbe inoltre sempre presente un'assunzione di alcool che secondo il paziente non eccederebbe mai.
Dal punto di vista diagnostico è presente una sindrome depressiva ricorrente, un disturbo di personalità dipendente e disturbi psichici e comportamentali nell'ambito di un abuso etilico continuo.
Dal punto di vista lavorativo, in base alla nostra osservazione specialistica, consideriamo il paziente inabile nella misura del 100%.
Per quanto concerne la prognosi non prevediamo alcun miglioramento neanche a lungo termine." (doc. AI 11)
Nelle sue “raccomandazioni, proposte” del 5 aprile 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Etilismo con degrado psico-fisico e sociale
Dalla documentazione medica risulta un importante abuso etilico persistente con influsso negativo sullo stato di salute, sullo stato psichico e sulla capacità lavorativa.
L'assicurato non presenta primariamente una patologia psichiatrica maggiore con abuso etilico secondario ma una reazione depressiva su problematica familiare e lavorativa (separazione e licenziamento) che potrebbero essere anche secondari all'abuso etilico tuttora persistente. L'attuale stato depressivo viene sicuramente influenzato negativamente dal persistente abuso etilico.
In conclusione l'attuale IL è causata da abuso etilico dannoso e non primariamente da danno alla salute invalidante, quindi rifiuto prestazioni." (doc. AI 13)
Nelle sue annotazioni del 13 dicembre 2004, il dr. __________, medico responsabile SMR, ha rilevato:
" Il paziente, di cui conosciamo lo stato di salute per i rapporti medici degli psichiatri che si sono occupati di lui è portatore di
- dipendenza da sostanze alcoliche
- e stati depressivi.
La dipendenza è oggettivata anche con misurazioni di contenuto alcolico nel sangue. Gli stati depressivi sono descritti come di media gravità nei rapporti di degenza.
Si nota che una depressione di media gravità è di per sè suscettibile di sostegno e non inficia in modo totale la capacità lavorativa.
Nel caso di concomitanza di stati depressivi e di abuso di sostanze è veramente difficile stabilire quale sia la capacità lavorativa residua poiché esiste una sicura interazione tra le due manifestazioni cliniche.
Se da una parte la depressione può facilitare l'abuso di alcol come tentativo di automedicazione, anche l'abuso crea sintomi simili a quelli depressivi (tristezza, apatia, sensi di colpa) che non sono influenzabili se non con una cura di astensione. L'attività è pure una componente terapeutica.
In simili condizioni non ci è possibile determinare quale sia l'effettiva capacità/incapacità lavorativa del soggetto. Si deve aggiungere che solo un periodo di astensione adeguato (non meno di sei mesi) potrebbe dare la risposta."
(doc. AI 29)
Nelle sue annotazioni del 2 febbraio 2005, il dr. __________ ha rilevato:
" Per la valutazione dello stato clinico del soggetto veniamo ora a conoscenza di un documento risalente al 2003 che dovrebbe aver servito da base per la pronunciata interdizione dello stesso.
Si possono confrontare i documenti psichiatrici del dossier con quello nuovo; questo ci fa concludere che vi è sostanzialmente un medesima descrizione clinica.
Una differenza risulta quella della determinazione della durata dell'abuso etilico, che nei nostri atti appariva come piuttosto recente, mentre dall'atto del dr. __________ risulta comunque essere presente da un ventennio.
Possiamo notare che le risposte che vengono date nei due atti sono di diversa natura, perché per l'Al la domanda posta è quella riguardante la funzionalità lavorativa, mentre per l'autorità tutoria riguarda la funzionalità sociale.
Come notato in precedenza non vengono, per principio, negate le diagnosi poste, ma viene posto l'accento sull'entità delle stesse, perché, ripetiamo, sintomi di depressione e sintomi di impregnazione alcolica (come pure di altre sostanze voluttuarie) sono comuni.
Notiamo che malgrado il lungo iter di abuso il soggetto abbia avuto anche un funzionamento definito normale dal profilo dell'attitudine al lavoro. Questo già relativizza in modo molto importante l'influsso del cosiddetto "disturbo di personalità dipendente", come d'altra parte ci si doveva aspettare perché tale disturbo, se fosse importante, avrebbe avuto un'azione negativa anche per i periodi antecedenti il licenziamento o il conflitto con la consorte.
Ci si pone, attualmente, un'unica domanda ulteriore, cioè quella a sapere se si possa ragionevolmente esigere che il soggetto si astenga dal consumo di alcolici.
Consideriamo che la patologia psichiatrica concomitante non è di tipo ed entità tali da diminuire in modo importante la capacità di volere. Constatiamo che non esistono patologie organiche (per esempio encefalopatia) derivanti dal consumo alcolico che possano minare la funzionalità psicofisica.
In base alle considerazioni espresse riteniamo che la collaborazione del paziente possa ancora essere richiesta, per cui una valutazione dell'entità del danno invalidante, qualora sussista, potrà essere apprezzato." (doc. IIIbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.8. Nella fattispecie in esame, l’UAI non ha sostanzialmente riconosciuto l’esistenza di un’affezione psichica rilevante ai sensi della LAI, essendo essa legata soprattutto all’abuso etilico.
Ora, agli atti sono presenti diversi rapporti medici, dai quali tuttavia non è possibile decifrare con chiarezza l’eventuale patologia psichica invalidante.
I medici della Clinica __________ in data 9 luglio 2002 hanno diagnosticato una sindrome da dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10: F 10) associata ad un episodio depressivo di media gravità (ICD 10: F 32.1) “che perdura da circa quattro anni”. I medici hanno messo soprattutto l’accento sul fatto che l’assicurato “come nel precedente ricovero, fin dal giorno successivo, rifiuta sia la terapia che un programma di disintossicazione”, senza esprimersi sull’eventuale incapacità lavorativa (doc. AI 7).
I data 27 maggio 2003 il dr. __________ del __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), un disturbo di personalità dipendente (ICD 10 F 60.7), sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol, sindrome di dipendenza, uso continuo (ICD 10 F 1.25). L’assicurato è stato ritenuto dal dr. __________ non “in grado di provvedere ai propri interessi personali (cura delle propria persona, gestione della propria abitazione ... come già oggettivato in alcuni momenti) e gestionale (consumo di importanti cifre pecuniarie per acquisto di bevande alcoliche in spacci pubblici...)” (doc. D).
Ora, seppur questa conclusione non risulti chiara al fine di determinare un’eventuale incapacità lavorativa, da questa neppure si può presumere che l’assicurato sia ancora in grado di svolgere la sua precedente attività di gestore patrimoniale in banca, tant’è ch’egli neppure sembra in grado di gestire il suo di patrimonio. Quest’aspetto, per quanto relativo alla questione tutoria, non può essere ignorato.
Tanto più che la dr.ssa __________ del __________ in data 16 gennaio 2004 ha precisato che “dal punto di vista diagnostico è presente una sindrome depressiva ricorrente, un disturbo di personalità dipendente e disturbi psichici e comportamentali nell'ambito di un abuso etilico continuo. Dal punto di vista lavorativo, in base alla nostra osservazione specialistica, consideriamo il paziente inabile nella misura del 100%. Per quanto concerne la prognosi non prevediamo alcun miglioramento neanche a lungo termine" (doc. AI 11). Questo parere medico specialistico, seppur non risultato da un esame peritale approfondito, doveva indurre l’amministrazione ad un esame approfondito sotto ogni punto di vista. Del resto neanche i medici del SMR (“in simili condizioni non ci è possibile determinare quale sia l'effettiva capacità/incapacità lavorativa del soggetto. Si deve aggiungere che solo un periodo di astensione adeguato (non meno di sei mesi) potrebbe dare la risposta”, doc. AI 29, anche cfr. doc. IIIbis) sembrano sicuri sull’eventuale incapacità lavorativa, per cui s’imponevano seri e più approfonditi esami atti a stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica di natura invalidante.
In conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché accerti con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato è per motivi psichici inabile al lavoro, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente ancora esigibili, verificando ogni sospetto di aggravamento dello stato di salute.
Sulla base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi nuovamente l’eventuale grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 16 dicembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.— (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti