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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2006 32.2005.138

18 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,271 parole·~41 min·5

Riassunto

Controversia in merito all'eventuale capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere adeguate. Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Atti rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.138   cr/sc

Lugano 18 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di luglio 2003 RI 1, nato nel __________, di professione autotrasportatore indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da "sindrome lombare algica su discopatia L5-S1, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1" (cfr. doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 28 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti

In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota che l'attività abituale è proponibile in misura del 50% dal 08.04.2002, mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è dell'80%.

L'assicurazione ha quindi valutato il grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto dei redditi come espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è stato fissato in base alle seguenti considerazioni: si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si considerano i rapporti medici esaminati dal servizio medico regionale.

Per tali attività, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro.

Il consulente per l'integrazione professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire l'attività consone allo stato di salute dell'assicurato.

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo le tabelle RSS, il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 50'000.- (stato 2000) con il reddito da invalido che secondo tali tabelle nel 2000 ammontava almeno a Fr. 34'860.- ottenendo un grado invalidante massimo del 30% come espresso a margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal 08.04.2002 come dimostrato dagli atti medici.

Reddito annuale esigibile: senza l'invalidità                     CHF 50'000.con l'invalidità                         CHF 34'860.- Perdita di guadagno             CHF 15'140.-           = Grado d'invalidità 30%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Inoltre, l'età relativamente avanzata dell'assicurato non ci permette di prendere in considerazione misure di riqualifica professionale." (Doc. AI 24)

                               1.2.   Avverso la decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha presentato tempestiva opposizione, rilevando:

"  (...)

1.  Il signor RI 1, attivo quale autotrasportatore in proprio, ha subito un'inabilità lavorativa totale tra il 28 febbraio 2002 ed il 7 aprile 2002, momento a partire dal quale il grado d'inabilità si è stabilizzato nella misura del 50%. Egli ha quindi presentato in data 23 luglio 2003 una richiesta di prestazioni AI per adulti, così consigliato dalla spett. __________, con scritto del 28 maggio 2003.

2.  Conformemente alla vigente prassi, questo lod. Ufficio ha avviato gli accertamenti del caso, demandando un'inchiesta a domicilio ex art. 4, 28 e 29 LAI al Servizio Ispettorato, convocando il signor RI 1 in data 1 luglio 2004, richiedendo la copia del conto perdite e profitti, così come del bilancio d'esercizio per l'anno contabile 2003, interrogando, per finire, il qui opponente circa alcuni aspetti legati alla sua attività quale trasportatore indipendente. Dando seguito alle richieste di cui sopra, il signor RI 1 ha fornito la necessaria documentazione e le risposte relative alle informazioni pretese da codesto Ufficio.

     Nel contempo il signor RI 1 si è pure sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. In particolare a quelli effettuati dal dr. med. __________ di __________, il quale ha stabilito e confermato, ancora di recente, un'incapacità lavorativa dell'assicurato pari al 50% (cfr. certificato annesso).

3.  Dopo oltre due anni dalla richiesta, in data 28 gennaio 2005, il lod. Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha reso una decisione di rifiuto di prestazioni. Da qui la presente istanza.

4.  A ben vedere lo stato fisico del qui opponente, attestato anche dal dr. med. __________, non appare certo tale da permettergli di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Tantomeno la sua formazione scolastica, terminata alla fine del primo anno di scuola secondaria. Del tutto incomprensibili - e non condivisibili - appaiono pertanto le affermazioni di codesto Ufficio, quando è dichiarato che:

     "  ... secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota che l'attività abituale è proponibile in misura del 50% dal 08.04.2002, mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è dell'80%...";

     A non averne dubbio la decisione di cui è parola appare del tutto improponibile alla luce delle circostanze di fatto accertabili nella concreta fattispecie. Il signor RI 1, nato il __________ del __________ e senza formazione specifica, non appare in misura di intraprendere alcuna attività lavorativa e il suo inserimento, fosse anche solo parziale, nel mondo del lavoro appare circostanza del tutto improponibile. Su questo punto le considerazioni del consulente per l'integrazione, a cui la decisione qui avversata fa esplicito riferimento, debbono essere riviste siccome poggianti su premesse del tutto infondate agli occhi di chiunque.

     Ne deriva la necessità di annullamento della decisione di diniego della rendita o, in via subordinata, trova giustificazione una nuova serie di accertamenti, che valutino in modo più approfondito la situazione medica, formativa e patrimoniale dell'assicurato." (Doc. AI 25)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 19 luglio 2005 l'Ufficio AI ha confermato la precedente decisione, osservando:

"  (...)

In concreto, l'opposizione è stata corredata dal certificato medico 18 febbraio 2005 stilato dal Dr. __________, assolutamente succinto, privo di diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive. Tale documento non è dunque di rilevanza tale da apportare nuovi elementi medici probatori ai fini del diritto a prestazioni.

Per quanto concerne la capacità di guadagno sfruttabile ancora in un mercato del lavoro supposto in equilibrio e in un'attività rispettosa delle indicazioni mediche, va precisato che, di regola e conformemente ad una consolidata giurisprudenza, qualora un assicurato non esercita alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutta appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido è ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavoro leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico, che a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb, VSI 2002 pag. 64).

In considerazione di questa fattispecie, nel caso dell'assicurato e posto un cambiamento occupazionale più appropriato alla sua salute, applicando i criteri testé citati (settore privato, livello professionale 4, mediana 2° quartile ed ammessa pure l'ipotesi di una riduzione del 15% motivata dalla necessità di svolgere attività leggera e dall'età professionale avanzata con presumibili difficoltà di adattamento), il reddito annuo che potrebbe conseguire lavorando a tempo pieno con rendimento ridotto del 20% corrisponderebbe a fr. 34'860.- (stato anno 2002), aggiornato a fr. 35'836.- (stato anno 2005), dunque importo tale da escludere un pregiudizio economico sostanziale se consideriamo che il reddito annuo da autotrasportatore indipendente, sarebbe equivalso in assenza del danno alla salute a fr. 52'100.- (stato anno 2002), rispettivamente a fr. 53'500.- (stato anno 2005 - redditi fiscali, nonché soggetti alla riscossione del contributo AVS/AI, aggiornati secondo l'indice di aumento dei salari nominali estrapolati da "La Vie Economique").

In tale evenienza, il discapito economico risulta del 33%, livello inferiore ai minimi legali necessari per l'attribuzione di rendita.

A titolo complementare, va precisato che la consulente AI in integrazione professionale, escludendo l'adozione di provvedimenti di riqualificazione professionale, ha reputato comunque ancora idonee le seguenti professioni:

-    addetto alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente di incasso;

-    operaio nei lavori leggeri non qualificati (addetto al controllo, spedizione, etichettatura nell'industria dell'abbigliamento);

-    addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare e cioccolatiera, eccetera.

In esito a quanto menzionato, ne discende conseguentemente che le motivazioni e le conclusioni dettate dalla decisione negativa 28 gennaio 2005 vanno sostanzialmente ribadite.

In definitiva pertanto, si può affermare che l'atto di opposizione non ha messo in evidenza fattori oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio espresso con la decisione impugnata, la quale deve pertanto essere confermata." (Doc. AI 32)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                                         Egli ha in particolare rilevato quanto segue:

"  (...)

4.  Mediante la sua richiesta, il qui ricorrente, sulla base degli accertamenti medici e ritenuta la sua formazione, ha ragione di ritenere che un'attività lucrativa in alternativa a quella da lui svolta attualmente nella misura del 50%, non possa entrare in linea di conto. Questo a prescindere dal fatto che nella concreta evenienza i presupposti dell'incapacità permanente sono adempiuti, siccome è da presumere che non sono ipotizzabili miglioramenti (ma semmai peggioramenti) del suo stato di salute. Il signor RI 1 contesta in particolare che possa essere ritenuta una capacità lavorativa medico teorica dell'80% nel caso di professione "adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute". In particolare è contestata dal qui ricorrente la conclusione a cui giunge la consulente AI in integrazione professionale, la quale ha reputato le professioni di addetto alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente di incasso, rispettivamente di operaio in lavori leggeri non qualificati (addetto al controllo, spedizione, etichettatura, nell'industria dell'abbigliamento) o, ancora, addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare, cioccolatiera, come idonee. Nel rapporto del 22 agosto 2003, il dr. med. __________ ha chiaramente e dettagliatamente evidenziato l'entità dei dolori lombari lamentati dal qui ricorrente. Che si giunga oggi alla conclusione che le professioni menzionate sopra, tutte da svolgere in posizione eretta, possano essere ritenute compatibili con lo stato fisico del signor RI 1, ancorché non tutte le professioni proposte potrebbero essere svolte senza specifica formazione, non può trovare conferma. Di transenna sia poi rilevato che il mercato del lavoro, soprattutto alle nostre latitudini, non offre certamente molte possibilità di impiego nei settori dell'industria farmaceutica, dell'abbigliamento o cioccolatiera. Tanto più che l'assicurato, quasi __________, avrebbe certo ben più difficoltà della norma nel farsi assumere in una delle professioni individuate nella decisione qui impugnata. Peraltro nemmeno sulla base dei referti del 12.06.2002 del dr. med. __________ e del 25.02.2003 del dr. med. __________ sembrerebbe possibile giungere alla conclusione di ammettere che il signor RI 1 possa essere reinserito nel mondo del lavoro. L'unica certezza risiede nel fatto che, anche se ridotta al 50%, l'attuale attività del qui ricorrente, e meglio quella di autotrasportatore in proprio, non potrà essere continuata a lungo. Il continuo manifestarsi dei dolori alla schiena ed alla gamba destra rende sempre più probabile l'abbandono totale della sua professione, con tutti i rischi legati al fatto che - così facendo il signor RI 1 perderebbe l'unica sua attuale fonte di guadagno.

     (Prove: incarto AI)

5.  A mente dell'Ufficio dell'Assicurazione invalidità, l'atto di opposizione non avrebbe messo in evidenza fattori oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio espresso con decisione formale del 28 gennaio 2005. Anche tale conclusione non trova l'accordo del qui ricorrente, il quale ha comunque chiesto che venissero esperite ulteriori verifiche, ciò che appare pure oggetto del petitum del presente ricorso.

     Nella decisione qui impugnata il certificato del 18 febbraio 2005 del dr. med. __________ è considerato troppo succinto, privo di diagnosi dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive. Lo stesso Ufficio non considera tuttavia che esiste un precedente certificato dello stesso medico curante, datato 22 agosto 2003, comprensivo di tutti i requisiti pretesi. Quello del 18 febbraio 2005 va quindi interpretato alla luce del precedente, e meglio come sua conferma, in assenza di elementi che possano aver fatto in modo che il dr. med. __________ cambiasse opinione. Non fosse il succitato certificato sufficiente per imporre al competente Ufficio di giungere a conclusione diversa rispetto a quella oggetto del presente ricorso, come sembra sostenere l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità, certo è che avrebbe perlomeno dovuto spingere ad avviare ulteriori accertamenti, ritenuto oltretutto che, in questo senso, la collaborazione del signor RI 1 non è mai venuta meno." (Doc. I)

                               1.5.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando che il rapporto medico 22 agosto 2003 del Dr. __________ era già stato valutato dal SMR nel rapporto 26 aprile 2004 (cfr. doc. IV).

                               1.6.   In data 29 settembre 2005 l’assicurato ha trasmesso al TCA la documentazione necessaria per valutare il suo diritto o meno all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. VI).

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2003A, 2003B e 2004 dell’assicurato (cfr. doc. VII).

In data 6 ottobre 2005 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (al quale rinvia l’art. 28 cpv. 2 LAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                               2.5.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.6.   Con "Rapporto medico" 22 agosto 2003 il Dr. Med. __________, posta la diagnosi di sindrome lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx e spondilolisi con spondilolistesi L5-S1, ha indicato che l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal 28 febbraio 2002 al 7 aprile 2002 e al 50% a partire dall’8 aprile 2002, osservando:

"  Anamnesi: Il paziente presenta da anni dolori lombari ricorrenti che lo hanno limitato nella propria professione. Dal 08.03.2002 dopo esser scivolato ed aver picchiato la schiena e la testa il 28.02.2002, i dolori si sono accentuati e gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato le alterazioni sopra descritte. Non presentava nessuna lesione ossea traumatica ma come vedete anche dalla TAC e dal consulto neurochirurgico, una grave alterazione del passaggio lombosacrale con anterolistesi di L5 su S1 ed una protrusione del disco con compressione nel neuroforame della radice di L5 a dx. Nonostante antireumatici e fisioterapia, i dolori permangono.

Disturbi soggettivi: Il paziente lamenta sempre dolori lombari, irradiati spec. nella fascia posteriore della gamba dx. I dolori non gli permettono di lavorare a tempo pieno ma dopo ca. 4 ore deve interrompere la propria attività.

Constatazioni: Paziente di __________ anni in buone condizioni generali, atletico. Auscultazione polmonare e cardiaca: nei limiti della norma, PA 119/81, polso 79/min. Addome: molle trattabile, non organomegalie. Esame neurologico: non disturbi della forza o della sensibilità, riflessi osteotendinei vivaci e simmetrici, marcia sulle punte e sui talloni mantenuta. (...)"  (Doc. AI 8)

Nell’"Allegato al rapporto medico" il medico ha indicato che l’assicurato "lamenta sempre dolori lombari che si accentuano nella posizione seduta, deve essere aiutato perché non può spostare o sollevare pesi"; che l’attività attuale è ancora proponibile per "4 ore al giorno"; che esiste una diminuzione del rendimento nella misura del "50%"; che non è possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale; che l’assicurato non è in grado di svolgere altre attività, giustificando tale affermazione con il fatto che l’attività attuale dell’assicurato "è l’unica attività per cui il paziente è formato" (cfr. doc. IX).

Il Dr. __________ ha allegato il rapporto 14 giugno 2002 della TAC lombare eseguita all’assicurato, del seguente tenore:

"  REFERTO: come sulla lastra standard notasi un'osteocondrosi avanzata ai livelli L4/L5 e L5/S1. Livello L4/L5: sporgenza globale del disco intervertebrale con una convessità che oblitera lo spazio epidurale anteriore (i 20) e estensione soprattutto dal lato sinistro sotto il peduncolo nel neuroforame ( i 24 27). Le ricostruzioni sagittali dimostrano anche irregolarità ossea con una formazione osteofitosica sporgente in questa sede (vedi se 3 ricostruzione sagittale). Livello L5/S1: presenza di un'anterolistesi L5 su S1 su base di lisi istmica bilateralmente. Le ricostruzioni sagittali pongono in evidenzia una chiara stenosi del neuroforame della radice di L5 destra con compressione diretta in questa sede da paragonare con il lato opposto (i 22,7 con i 30,6). Veda pure la compressione sul ganglion dorsale su (i 37 38), mentre dal lato sinistro il contatto è limitato. Non stenosi del canale spinale. Livello L3/L4: protrusione globale del disco intervertebrale con liscia indentazione sul sacco tecale e senza focalità di ernia.

CONCLUSIONI: -    Anterolistesi di L5 su S1 su base di lisi istmica bilateralmente e lo sviluppo

     di un’osteocondrosi avanzata.

-    Ne risulta una protrusione del disco intervertebrale ma chiaramente focalizzata nel neuroforame della radice di L5 destra come dimostrato sulle ricostruzioni sagittali, questo neuroforame d'altronde è già più ristretto rispetto al lato opposto e verosimilmente contribuendo ad una indentazione più significativa rispetto al lato opposto.

     Un'erniazione lussata però non è presente.

-    Alterazioni meno spiccate a livello L4/L5 sottoforma di un'avanzata degenerazione discale con protrusione focalizzata questa volta nel neuroforame della radice di L4 sinistro, inoltre si documenta una formazione osteofitaria intraforaminale nella stessa sede.

-    Sarebbe pertanto utile un confronto con RM, tecnica che potrebbe meglio mettere in evidenzia i rapporti neurodiscali ai livelli dei neuroforami indicata qualora fosse previsto un intervento chirurgico." (Doc. AI 8a)

Il Dr. __________ ha inoltre allegato il rapporto 25 febbraio 2003 redatto dal Dr. Med. __________, __________, del seguente tenore:

"  Vedo in consultazione il paziente sopra menzionato il 18.2.2003. Non ritorno sull'anamnesi, il paziente presenta una lunga storia di lombalgie e più recentemente una radicolopatia L5 dx non deficitaria. La sintomatologia dolorosa sembra essere meno predominante rispetto alla sintomatologia lombare. L'esame neurologico non mostra deficit di forza, la manovra di Lasègue è negativa e la mobilità del rachide relativamente conservata. La professione di autista di certo non aiuta questo tipo di problema e da una parte un intervento chirurgico che potrebbe essere proposto di fissazione per via posteriore con eventualmente interposizione di gabbie nello spazio discale L5/S1 non garantirebbe una ripresa del lavoro al 100%. In tal senso consiglio una posizione conservativa e proporrei un intervento chirurgico qualora la sintomatologia dolorosa iperalgica nella radice di L5 dovesse riapparire e naturalmente se si manifestasse un severo deficit di forza nel territorio di L5 a dx." (Doc. AI 8b)

Nella "proposta per il medico" 21 novembre 2003 il funzionario incaricato ha così riassunto i fatti:

"  -    Domanda del 23.07.2003                per sindrome lombare algica su discopatia

L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1 si dichiara inabile dal 01.06.2002.

-    Diagnosi:                                             sindrome lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1

-    Professione/attività appresa:           scuole dell'obbligo

-    Attività svolte / datori di lavoro:         autotrasportatore indipendente

-    Disoccupazione                                  � SI            x NO       � PARZIALE

                                                                    dal (ev. al)                            dal (ev. al)

-    Incapacità lavorativa:                         Dr. __________: 100% 28.2.02-7.4.02, 50% 8.4.02 e continua

                                                                    __________: 100% 8.3.02-7.4.02, 50% 8.4.02-30.06.02

                                                                    __________: 1.6.02-31.7.03

-    Domande al medico:                         a)   Quali sono le limitazioni di cui bisogna tener conto in occasione dell'inchiesta che verrà effettuata?" (Doc. AI 10)

Con "Rapporto medico" 26 aprile 2004 il medico SMR ha rilevato:

Diagnosi principale

Sindrome lombovertebrale su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 a destra Spondilolisi con spondilolistesi L5-S1  

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Limiti funzionali

Evitare la posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la posizione seduta con quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri massimo 10 kg, evitare posizioni statiche e movimenti ripetitivi non ergonomici per la schiena (tipo flessione, rotazione, iperestensione del tronco)    

IL in %

Attività abituale Autotrasportatore in proprio con mansioni di ritiro e consegna merci varie e guida autocarro

50%

Attività adeguata attività leggera con pesi non oltre 10 kg, con possibilità di alternare la posizione seduta con quella in posizione eretta, senza movimenti ripetitivi di flessione-rotazione iperestensione del tronco

A tempo pieno con stimabile diminuzione del rendimento non oltre 20%

Inizio IL duratura Mese/anno

IL 100%dal 28.02.2002 al 07.04.2002 IL 50% dal 08.04.2002 continua

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

                         Raccomandazioni, proposte SMR   In base alla documentazione medica agli atti, è giustificata una diminuzione medico-teorica del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con mansioni non ergonomiche per la schiena (posizione seduta per tempo prolungato, mansioni di carico e scarico), come valutato da parte del curante. Il curante ritiene altre attività lavorative non fattibili in quanto ha sempre solo fatto l'autotrasportatore: in base alla documentazione medica agli atti si può comunque stimare una capacità lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera, ergonomicamente adatta sicuramente superiore a quella di autotrasportatore, praticamente a tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento non oltre 20%.    

(Doc. AI 13)

Con certificato 18 febbraio 2005 il Dr. __________ ha attestato che l’assicurato è inabile al lavoro parzialmente al 50% dall’8 aprile 2002 (cfr. doc. AI 27 d).

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.8.   Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta a domicilio. Nel rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 egli ha osservato:

"  In data 01.07.2004 abbiamo incontrato il signor RI 1 al suo domicilio. L'interessato dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, non ha acquisito formazione professionale alcuna. Ha avuto modo di maturare esperienza professionale lavorando per una decina d'anni per una ditta che si occupava della manutenzione dei binari per le __________, indi per ca. 12-13 anni per la ditta __________ di __________ - trasporto valori.

Dal 1989 lavora in proprio quale autotrasportatore, senza personale alle dipendenze.

In caso di necessità faceva capo alla collaborazione di personale esterno.

Oggigiorno possiede un Camion frigo - classe media - Isotherm e si occupa di trasporti a livello svizzero, di qualsiasi tipo di merce, per diversi clienti. Oltre al trasporto si occupa del carico/scarico della merce, e spesso della distribuzione della stessa nelle varie succursali della ditta committente. Il carico/scarico avviene mediante sponda lift ed appositi carrelli elevatori, ma specialmente nella distribuzione, vi è anche una parte di attività manuale.

Le trasferte, prima dell'insorgenza del danno alla salute, avevano la durata massima di un giorno. Occupato sull'arco di 5 giorni lavorativi settimanali. Il sabato impegnato nei lavori di manutenzione/servizio del veicolo e magazzino a __________. Per il lato amministrativo, usufruisce della collaborazione importante della moglie (vedi telefoni, ordinazione trasporti, fatturazioni, registrazioni, corrispondenza). L'impegno dell'assicurato è meno significativo.

II richiedente da alcuni anni accusa disturbi lombari, che non gli hanno mai causato tuttavia particolari impedimenti a livello lavorativo. Trattavasi di disturbi abbastanza sopportabili. Questi si sono accentuati in occasione dell'infortunio occorsogli in data 28.02.2002, tutelato dall'__________.

La LAINF gli ha riconosciuto le prestazioni IG al 100% sino al 07.04.2002, indi al 50% sino al 30.06.2002. In seguito il caso è continuato quale malattia, a carico della __________, che ha ripreso il versamento delle IG al 50% dal 01.07.2002 appunto, sino a tutt'oggi.

Dopo il citato evento i problemi alla schiena si sono accentuati, e si manifestano in modo più importante sotto sforzo, p. es nel sollevare/spostare/trasportare pesi (limiti di carico 10 kg), nell'effettuare movimenti ripetitivi che coinvolgono la colonna vertebrale. Difficoltà sono dichiarate presenti nel mantenere a lungo la stessa postura, specialmente in piedi. Nella posizione di guida sono dichiarati meno presenti; la situazione non è soddisfacente, ma neppure così problematica. Segnala piuttosto, importanti problemi durante il riposo notturno. Il sonno è disturbato dai dolori, quindi dalla necessità di dover cambiare sovente la posizione corporea.

Segnala disturbi alla colonna cervicale, presenti anche a livello lombare irradiantisi alla gamba destra.

Porta una cintura di sostegno lombare, che gli dà un certo sollievo. Per il problema del riposo ci comunica che quasi tutti i giorni sarebbe costretto a riposarsi di primo pomeriggio, coricandosi durante 1-2 ore.

Dopo l'insorgenza del danno alla salute ha quindi dovuto ridimensionare il suo impegno lavorativo, che a detta del richiedente è stato ridotto a 2-3 giornate lavorative settimanali in media. I viaggi più lunghi, in Svizzera interna, oggigiorno verrebbero quindi ripartiti sull'arco di 2 giorni invece di eseguirli in uno solo, troppo stressante per i ritmi di lavoro. Se le esigenze, i tempi di consegna sono troppo ristretti, impegnativi, declina il trasporto.

Vengono prediletti viaggi dove le operazioni di carico vengono effettuate dal committente.

Oggigiorno le esigenze della clientela, al riguardo della celerità nel trasporto e consegna della merce, sono molto elevate, per cui come sopra accennato, non potendo più garantire in modo continuativo il suo impegno lavorativo, ha dovuto ridimensionare i suoi programmi. Si trova quindi confrontato con l'incertezza di poter pianificare e garantire il lavoro, legata appunto alle oscillazioni dello stato di salute. In caso di necessità può comunque far capo ad un collaboratore esterno indipendente, meccanico di professione, che oltre a qualche trasferta, gli effettua la distribuzione in Ticino, intesa quale smistamento del trasporto principale alle diverse succursali e collabora nei servizi di manutenzione al veicolo.

L'attuale riduzione dell' impegno professionale, in via valutativa può essere considerato, tutto sommato, in media nella misura del 40-45% circa, come a tabella seguente, tenuto conto che per la parte amministrativa /organizzativa, non sussistono impedimenti, che per i trasporti gli impedimenti sono stati considerati nella misura tra il 40 ed il 50 %, legati in particolare al carico/scarico del mezzo, alla distribuzione finale al dettaglio, e meno alla guida in sè. Per il p.to 3 si è considerato un impedimento più contenuto che non dovrebbe superare il 25%.

Mansioni                                    Quota-parte          Impedimenti            Invalidità

1.  Lavori amministrativi                      02 %                0 %                         0 %

     organizzativi

2. Trasporti/consegne                         90 %              40 - 50 %             40.5 %

3.  Manutenzione-pulizia

     Veicolo e magazzino                       08 %              25 %                      _2.0 %

Totale impedimenti pratici                                                                     42.5 %

Per il lato economico si rimanda all'allegata tabella riassuntiva, con i dati per il periodo 1998-2002. Per il 2003 abbiamo solo una distinta mensile degli incassi, indicati complessivamente in fr. 159'333.--, e di una parte delle spese, incomplete (mancano gli ammortamenti ed altre poste). I conti, in via di allestimento, non saranno pronti verosimilmente prima del 31.08.2004 (proroga per l'inoltro della dichiarazione UT).

Sarà infine necessario un parere dell'OP." (Doc. AI 16)

Nella valutazione 26 gennaio 2005 la consulente IP ha indicato:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

  Dagli atti medici presenti all'incarto risulta che il sig. RI 1 è inabile nella sua professione di autista-autotrasportore in misura parziale (50%) a causa di:   sindrome lombovertebrale su discopatia L5-sl con radiculopatia L5 a dx spondilolisi con spondilolistesi L5-S1  

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,  mansioni, specializzazioni, retribuzioni  

  All'incarto non risultano particolari informazioni riguardanti la formazione scolastica e professionale dell'assicurato. Dalla domanda risulta che ha eseguito le scuole obbligatorie e, da rapporto del dr. __________, sembrerebbe non essersi formato in altra professione che quella attuale. Deduco quindi che l'assicurato si è formato quale autotrasportatore e che ha sempre esercitato questa professione, mettendosi poi in proprio nel 1989. L'ultimo reddito percepito risulta essere quello della tassazione 2001-2002, con un reddito aziendale di 50'000.- frs.  

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica  

  Innanzitutto, occorre precisare che l'età relativamente avanzata dell'assicurato non ci permette di prendere in considerazione misura di riqualifica professionale.   Secondo il parere medico SMR il sig. RI 1 risulta ancora abile nella sua professione al 50%.   In attività maggiormente adeguate, che non comportino il sollevamento di pesi sup. ai 10 kg, l'assunzione di posizioni statiche o comportanti ripetute flessioni, torsioni o rotazioni della schiena e che offrano la possibilità di alternare le posizioni seduta/eretta, l'assicurato sarebbe abile in misura dell'80% (rendimento parziale sull'arco dell'intera giornata). Teoricamente esigibili risulterebbero quindi attività quali, ad esempio:   addetto alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo   servisol, con compiti essenzialmente di incasso   operaio in lavori leggeri non qualificati (addetto al controllo, spedizione,   etichettatura nell'industria dell'abbigliamento)   addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare e cioccolatiera  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Nelle attività summenzionate, i redditi di riferimento possono essere reperiti sulle "tabelle RSS", che sono dati salariali periodicamente editi dall'Ufficio Federale di Statistica concernenti gli stipendi medi presenti nei vari settori e nelle varie regioni della CH. Faremo riferimento alle attività non qualificate di mano d'opera maschile presenti in Ticino al 2004, attenendoci unicamente al valore centrale, o mediano. Visto però che il reddito da valido a nostra disposizione risale agli anni di tassazione 2001-2002, i redditi in attività adeguate verranno rilevati dalle tabelle RSS del 2002.   Secondo recente giurisprudenza (maggio 2000) è possibile, nel caso in cui gli assicurati non potessero mettere completamente a frutto la loro residua capacità di lavoro a causa di motivi personali o professionali obbiettivi, operare delle riduzioni sul salario teorico statistico fino al 25%.   Nel presente caso risulta quanto segue.   Secondo le tabelle RSS l'assicurato, lavorando a tempo pieno e con pieno rendimento in attività maschile non qualificata, nel 2002 avrebbe potuto guadagnare 51'265- frs. annui.   A questo reddito operiamo una riduzione del 20% per il rendimento ridotto stimato dal SMR (vedi "stato di salute"), ottenendo un reddito annuo di 43'860.- frs., ai quali dovremo ancora apportare una riduzione del 10% per porto di pesi limitato e del 5% per età relativamente avanzata con relativa difficoltà di adattamento a nuova professione.   Otteniamo quindi un Reddito da Invalido finale di 34'860.- frs. annui.   Come detto sopra, il Reddito da Valido del 2000 è di 50'000.- frs. annui.   La CGR risulta quindi essere del 69,7%.  

 (Doc. AI 22)

                               2.9.   Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico curante Dr. __________, sia il Dr. __________ del SMR, sono concordi nel ritenere l’assicurato abile al 50% nella sua attuale attività di autotrasportatore.

Controversa risulta per contro l’eventuale capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere adeguate. A mente del Dr. __________, l’assicurato non sarebbe in grado di svolgere altre attività, dato che la professione di autotrasportatore è l’unica attività nella quale egli è formato (cfr. doc. IX). Inoltre, nel seppur succinto certificato medico 18 febbraio 2005 il Dr. __________ ha nuovamente attestato un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato a partire dall’8 aprile 2002, senza ulteriori specifiche (cfr. doc. 27 D).

                                         Secondo il parere del SMR, per contro, l’assicurato sarebbe abile nella misura dell’80% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (attività che comportino carichi non superiori a 10 kg, con possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta, senza obbligo di movimenti ripetitivi di flessione-rotazione-iperestensione del tronco, cfr. doc. AI 13).

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 22 agosto 2003 del Dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% nella sua professione di autotrasportatore (4 ore al giorno) e nel quale il curante ha indicato che l’assicurato non può svolgere altre attività (cfr. doc. IX), l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 aprile 2004 del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali del signor RI 1 (“evitare la posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la posizione seduta con quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri massimo 10 kg, evitare posizioni statiche e movimenti ripetitivi non ergonomici per la schiena”), per concludere che “in base alla documentazione medica agli atti è giustificata una diminuzione medico-teorica del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con mansioni non ergonomiche per la schiena”, mentre per quanto riguarda altre attività lavorative “in base alla documentazione medica agli atti si può comunque stimare una capacità lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera, ergonomicamente adatta, sicuramente superiore a quella di autotrasportatore, praticamente a tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento non oltre il 20%” (cfr. doc. AI 13). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa dell’80%, non è dato sapere. Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.

                                         Inoltre, se è pur vero che l’ulteriore certificato 18 febbraio 2005 del Dr. __________ attesta laconicamente un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato dall’8 aprile 2002 (cfr. doc. 27 D) senza specificare in che ambito e per quali motivi, ciò nondimeno l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti, al fine di valutare se effettivamente l’assicurato presentasse un’inabilità lavorativa a causa dei problemi lombari che lo affliggono da lungo tempo, in quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione contestata.

Anche l’esame del rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 (cfr. doc. AI 16) e quello della valutazione del consulente IP 26 gennaio 2005 (cfr. doc. AI 22) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno portato il SMR a ritenere l’assicurato abile all’80% in attività leggere adeguate, circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della presente controversia.

                                         Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurato.

                             2.10.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto. §   La decisione 19 luglio 2005 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.138 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2006 32.2005.138 — Swissrulings