Raccomandata
Incarto n. 32.2005.129 FS
Lugano 2 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 giugno 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto e in diritto
- RI 1, classe __________, attiva quale centralinista-ricezionista presso uno studio legale, il 6 agosto 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “grave periartropatia calcificata delle 2 spalle – ernia cervicale” (doc. AI 1);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al Dr. __________ FMH in reumatologia e medicina interna, per decisione 12 ottobre 2004, confermata con decisione su opposizione 22 giugno 2005, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 20 e 31);
- con il ricorso in oggetto l’avv. RA 1, suo rappresentante, ha chiesto per la sua assistita l’erogazione di una mezza rendita almeno dal 15 luglio 2003. A sostegno del proprio ricorso il legale ha addotto che certificati, referti ed attestati medici agli atti sono in contrasto con le conclusioni del perito; che nel proprio lavoro è impensabile che l’assicurata possa alzarsi ogni 20 minuti, rimanendo ferma in posizione eretta, o in movimento, per almeno 5 minuti; che il consulente in integrazione professionale è andato oltre le conclusioni del perito ritenendo l’occupazione della ricorrente conforme alle condizioni ergonomiche indicate nella perizia; che l’insorgere di insopportabili dolori, non più lenibili da farmaci, non consente all’assicurata di prestare il proprio lavoro per più di 3 o 4 ore al giorno e che la situazione della ricorrente sta drasticamente peggiorando come attestato dal Dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo certificato 18 agosto 2005, vista la RMN della colonna cervicale del 10 agosto 2005 e ritenuto che attualmente la paziente è in investigazione presso il Dr. __________, neurologo a __________ (doc. I);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa, rilevando che non vi è stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della ricorrente e facendo notare che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione (doc. V);
- con scritto 3 ottobre 2005 il legale dell’assicurata ha chiesto di richiamare dal neurologo __________ le risultanze delle sue attuali investigazioni e l’assunzione di una controperizia reumatologica e di una perizia neurologica con la richiesta, in entrambi i casi, di valutare l’efficacia e la sopportabilità dei trattamenti antidolorifici necessari per mantenere in essere la residua capacità lavorativa, precisando, nella stessa ottica, la durata giornaliera della capacità lavorativa residua (doc. III). In particolare l’avv. RA 1 ha contestato la rilevanza delle “Annotazioni” 14 settembre 2005 (doc. V/Bis), in quanto neppure firmate dal Dr. __________ medico SMR, rilevando che lo stesso sanitario non è entrato nel merito del certificato 18 agosto 2005 del Dr. __________ e dell’allegato referto radiologico 11 agosto 2005 e ha formulato delle proprie discutibilissime considerazioni circa le mansioni della ricorrente nella sua professione;
- con ulteriore scritto 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di causa (confermando integralmente la validità delle annotazioni 14 settembre 2005 del Dr. __________) e ha contestato la necessità dell’esperimento di ulteriori accertamenti (doc. IX);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia 19 luglio 2004 del Dr. __________ – ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni
Nel suo rapporto 19 luglio 2004 lo specialista, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, poste le diagnosi di “sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative della colonna cervicale, sindrome lombovertebrale cronica recidivante, in disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare, scoliosi), periartropatia omeroscapulare calcarea bilaterale, esito da intervento alla spalla sinistra per una lesione della cuffia rotatoria con sintomatologia di attrito nel 1994, epicondilopatia omeroulnare a destra”, ha osservato che “(…) Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un’attività con carichi variabili (carico massimo: 15 Kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. L’assicurata dovrebbe avere la possibilità di cambiare la posizione corporea da seduta a in piedi ogni 20 minuti, premesso che sia rimasta seduta ininterrottamente, rimanendo poi in posizione di lavoro eretta ferma o in movimento per almeno 5 minuti prima di doversi risedere. Non sono proponibili lavori ripetitivi oltre il piano orizzontale con le braccia specialmente con il braccio destro, sono sconsigliabili lavori che implicano una flessione-estensione, rispettivamente una prosupinazione a più riprese con il braccio destro contro resistenza. Il carico massimo per le braccia è di 7 Kg per parte (…)” (doc. AI 18).
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro il perito ha concluso che:
" (…)
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal momento in cui è iniziata l’inabilità lavorativa parziale, per le patologie segnalate sopra, ossia dal 15.7.2003.
Premesso che nella sua ultima attività principale come segretaria, siano rispettate le condizioni ergonomiche sopraevidenziate, giudico l’assicurata abile al lavoro in misura completa con un rendimento massimo a partire dal 15.7.2003. Nel caso in cui si trattasse di un lavoro svolto esclusivamente in posizione seduta, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di ¼ a partire dal 15.7.2003, riduzione dovuta alla necessità di cambiare di posizione, come riferito sopra.
Come casalinga, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, a partire dal 15.7.2003, dato che questo lavoro comporta anche attività in posizioni statiche alternate a movimenti ripetitivi di flessione-torsione del rachide e impieghi monotoni con le braccia, talvolta anche sopra il piano orizzontale.
(…)” (doc. AI 18)
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01);
- nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il Dr. __________, nella sua perizia 19 luglio 2004, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di ¼ nel caso in cui si trattasse di un lavoro svolto esclusivamente in posizione seduta.
In particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo al rapporto medico e al suo allegato 6 ottobre 2003 del Dr. __________, che attesta una incapacità lavorativa del 50% senza specificare da quando, indica che l’attività attuale dell’assicurata è ancora proponibile per quattro ore al giorno e che attività leggere (che comportino frequenti cambiamenti posizionali, evitare il portare pesi con le braccia, in particolare sopra l’orrizzontale) possono essere svolte da subito in una misura ≥ al 50% (doc. AI 12).
Infatti, il Dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate nella perizia del Dr. __________ e non ha fornito una soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi stante la quale la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata a quattro ore al giorno nella sua attività e a una misura ≥ al 50% in attività leggere.
Per gli stessi motivi neppure è possibile distanziarsi dai risultati della perizia 19 luglio 2004 avuto riguardo al rapporto medico e al suo allegato 15 dicembre 2004 del Dr. __________ FMH in neurochirurgia.
Infatti anche il Dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate nella perizia del Dr. __________ e, senza fornire sufficienti spiegazioni, attestata una incapacità lavorativa del 50% senza specificare da quando e certifica che all’assicurata è ancora proponibile la sua attività con una flessione del rendimento di circa il 50% e che in attività leggere (pesi, ergonomia) la riduzione del rendimento è ≤ al 50% (doc. AI 13). Lo stesso specialista, nello scritto 15 dicembre 2004, ha precisato che “(…) rivedo nuovamente la paziente in agosto del 2003. In quest’occasione accusava forti dolori cervicali ed alle spalle. M’informava che esami radiologici avevano confermato delle calcificazioni alle spalle, che le causavano forti fastidi alle spalle ed alle braccia. L’esame clinico confermava una mobilità cervicale leggermente ridotta e dolente in ogni posizione in fase terminale. L’esame neurologico tuttavia era normale. Le radiografie convenzionali confermavano una discopatia C5/6 con riduzione dello spazio intersomatico. La TAC a sua volta confermava questa discopatia ed evidenziava un inizio di discopatia anche a livello C4/5. Presenza di una leggera listesi a livello C3/4. I radiogrammi funzionali risultavano normali (…)” e ha concluso affermando che “(…) sono dell’opinione che la paziente non sia in grado di svolgere lavori pesanti e lavori con un’ergonomia sfavorevole nella quale debba tenere le braccia elevate e la testa in posizione di inclinazione o declinazione. Tuttavia in attività confacenti con un’ergonomia favorevole, che permette quindi di muoversi frequentemente escludendo attività con braccia elevate e testa in declinazione ed inclinazione, la paziente potrebbe assumere un lavoro in misura di almeno il 50% (…)” (doc. AI 13).
La perizia 19 luglio 2004 non può essere messa in discussione neanche dal rapporto medico e dal suo allegato 9 settembre 2004 del Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e medicina dello sport (SSMS).
Infatti, il Dr. __________, senza fornire una soddisfacente spiegazione, ha attestato un‘incapacità lavorativa del 100% dal 15 luglio al 3 agosto 2004 e al 50% dal 4 al 25 agosto 2004 (cfr. incarto cassa malati) e ha precisato che l’attività attuale dell’assicurata è ancora proponibile per 4-6 ore al giorno con una flessione del rendimento di circa il 50% e che la capacità della ricorrente a svolgere altre attività è da valutare (doc. AI 8).
Neanche il reperto 7 aprile 2004 del Dr. __________, FMH in chirurgia (interpellato dalla __________), è suscettibile di mettere in dubbio la perizia 19 luglio 2004. Infatti il Dr. __________ pone l’accento su aspetti già noti e parimenti esaminati dal Dr. __________ nella sua perizia e, senza alcuna spiegazione, circa la capacità lavorativa dell’assicurata attesta solo che “(…) la signora RI 1 risulta inabile al lavoro in misura del 50%. Una domanda al servizio A.I. è già in corso (…)” (doc. AI 18 reperto 7 aprile 2004 del Dr. __________);
- alla perizia 19 luglio 2004, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Considerato che con scritto 4 ottobre 2004 l’avv. __________ ha dichiarato che “(…) l’assicurata è alle dipendenze del mio studio dal 1. settembre 1995. Durante questo periodo ha sempre svolto la funzione di centralinista-ricezionista effettuando anche lavori generali di segreteria (corrispondenza con PC, trascrizioni lettere, verbali e formulari vari con macchina per scrivere, fotocopie) (…)” (doc. AI 20/B), questo Tribunale, avuto riguardo all’abilità al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale e alle condizioni ergonomiche poste dal Dr. __________ nella perizia 19 luglio 2004, non può che condividere le conclusioni a cui è giunto il Dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 14 settembre 2004 (documento questo non firmato dal medico SMR ma da ritenere a tutti gli effetti valido vista la produzione del parere interno da parte dello stesso Ufficio AI e dell’ulteriore conferma con lettera 16 settembre 2005; [doc. V, V/Bis e VI]), secondo le quali la ricorrente non è limitata in misura importante nella sua attività, al massimo nella misura del 20% (doc. V/Bis).
In ogni caso, anche una flessione del rendimento nella sua attività pari al 25% non giustificherebbe ancora il diritto a prestazioni.
Del resto, nel suo rapporto 5 ottobre 2004, la consulente in integrazione professionale ha sostenuto che “(…) l’attività di centralinista-ricezionista, svolta presso l’avv. __________ è confacente con il danno alla salute e rispetta le limitazioni funzionali descritte dal perito (cf. mansionario allegato, 4 ottobre 2004) (…)” e ha concluso che “(…) pur non disponendo di una formazione professionale adeguata, l’A. svolge l’attività di centralinista/ricezionista da quasi dieci anni, ritengo che quest’attività (cf. mansionario allegato) sia confacente con il danno alla salute e le limitazioni funzionali descritte nella perizia reumatologica. L’A. si può quindi considerare convenientemente reintegrata sull’attuale mercato del lavoro. Peraltro, secondo il parere medico, potrebbe svolgere l’attività di centralinista/ricezionista, con le mansioni descritte (possibilità di alternare le posizioni), al 100% (…)” (doc. AI 20/A);
- in sede di ricorso il rappresentante sostiene un drastico peggioramento della situazione della sua assistita avvalendosi di un certificato medico 18 agosto 2005 del Dr. __________ e di un referto radiologico (RM Col. Cervicale) 11 agosto 2005. (doc. I).
Per quel che concerne l’ulteriore documentazione medica prodotta questo Tribunale rileva che, posta un’anamnesi già nota “(…) la paziente summenzionata soffre di problematiche reumatologiche importanti in particolare lombalgie in presenza di disturbi degenerativi, periartropatia bilaterale delle scapole in presenza di calcificazioni e soprattutto di cervicalgie croniche recidivanti (…)”, anche se riferisce di un “(…) da qualche mese netto peggioramento dei dolori cervicali e apparizione di una sindrome radicolare C6 sx in relazione con, alla nuova RMN della colonna cervicale del 10.08.2005, una osteocondrosi diffusa in particolare C5-C6 con marcato restringimento di origine osteodiscale dei forami di congiunzione di C6 bilaterale (e moderato di origine osteodiscale di C5 bilaterale) (…)”, il Dr. __________ non spiega in modo sufficiente per quali motivi egli conclude che l’assicurata “(…) sulla base di queste constatazioni ella presenta un’incapacità lavorativa in qualsiasi mestiere attualmente del 50% (…)” (doc. I).
In particolare lo stesso medico nulla dice sulla capacità funzionale residua della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche.
Va qui pure ricordato che già nel suo allegato al rapporto medico 6 ottobre 2003 il Dr. __________ aveva attestato che attività leggere possono essere svolte dall’assicurata in una misura ≥ al 50% (doc. AI 12). Dunque già a quell’epoca il Dr. __________ non escludeva un’inabilità lavorativa dell’assicurata anche in attività leggere.
Di conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), siccome non dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata dopo la perizia 19 luglio 2004 e fino alla decisione su opposizione 22 giugno 2005.
Questo vale anche avuto riguardo all’ulteriore informazione contenuta nel certificato medico 18 agosto 2005 del Dr. __________i secondo cui “(…) attualmente la paziente è in investigazione presso il Dr. __________, neurologo a __________ (…)” (doc. I).
Infatti, da allora il rappresentante dell’assicurata non ha prodotto alcun atto medico del citato neurologo e si è limitato a chiedere al TCA “(…) di richiamare dal neurologo dr. __________, __________, le emergenze delle sue attuali investigazioni (…)” (doc. VII).
Al riguardo, a prescindere dal fatto che le asserite investigazioni del neurologo sono avvenute in un periodo posteriore alla decisione su opposizione, occorre qui ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). L’assicurata deve pertanto sopportare le conseguenze di non aver saputo provare un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’assunzione di una controperizia reumatologica.
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, richiamata l’appurata forza probatoria piena della perizia reumatologica 19 luglio 2004, la perizia giudiziaria richiesta deve essere respinta;
- ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Se alla luce degli accertamenti medici di carattere neurologico effettuati dopo la decisione su opposizione dovesse effettivamente emergere un peggioramento valetudinario del suo stato di salute l’assicurata potrà inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti