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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2006 32.2005.126

24 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,467 parole·~12 min·3

Riassunto

grado d'invalidità del 60% confermato in sede di revisione della rendita; valutazione peritale dello stato di salute psichica dell'assicurato confermata dal TCA

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.126   rg

Lugano 24 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, portatrice di un’affezione psichica, da febbraio 2000 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 60% (doc. AI 52, 54);

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2002, per decisione 13 ottobre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 18 luglio 2005, l’Ufficio AI -  non riscontrando, sulla base di una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, un peggioramento della situazione invalidante - ha confermato il grado d’invalidità del 60% precedentemente accertato;

                                     avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata interpone ricorso al TCA, contestando la valutazione peritale posta alla base del provvedimento e postulando, previo esperimento di un nuovo esame peritale, l’erogazione di una rendita intera d’invalidità a contare dall’11 ottobre 2002. A sostegno della propria tesi ricorsuale l’insorgente richiama in particolare le certificazioni rese dagli psichiatri dr.ssa __________ e dr.ssa __________ ed attestanti una totale incapacità lavorativa;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

                                     -   il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss);

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI);

                                     -   la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);

-   in concreto, nella suo referto peritale 19 febbraio 2004 (doc. AI 78) - allestito su incarico dell’amministrazione  nell’ambito della procedura di revisione avviata nel novembre 2002 - il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha giudicato l’assicurata incapace al lavoro nella misura del 60%, confermando quindi la sua precedente valutazione peritale resa nel settembre 2001 in occasione della precedente procedura sfociata con il riconoscimento di un’incapacità del 60%;

                                     -   perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95; ZAK 1986 p. 188). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111). Per quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il TFA ha già ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (Pratique VSI 2001 p. 109; DTF 124 V 175). Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. L'Alta Corte ha altresì stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1998 U 56, p. 370), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 citata in RAMI 2001 U 438, p. 345; STCA 8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34);

                                     nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far propria la valutazione del perito dr. __________, specialista nella materia che qui interessa - per altro già a conoscenza del caso avendo egli peritato l’assicurata nell’ambito della precedente procedura sfociata con decisione 13 febbraio 2002 - il quale, sulla base degli atti medici all’inserto, di un consulto personale con l’assicurata, risulta aver in maniera sufficientemente approfondita esaminato il danno alla salute lamentato dall'interessata con esposizione del quadro anamnestico, dei dati soggettivi e dopo illustrazione delle costatazioni obiettive. Il perito - dopo aver rilevato, nell’ambito della descrizione dell’evoluzione della patologia, come lo status psichico sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto a quanto da egli stesso riscontrato in occasione della precedente valutazione peritale, ed attestata la diagnosi di sindrome depressiva (riconducibile alla classificazione  ICD 10-32.01) - ha quindi concluso per una invariata incapacità al lavoro del 60%;

                               -   l’insorgente contesta le risultanze peritali nonché la successiva valutazione con cui il SMR ha aderito a queste ultime, rilevando che sia il suo medico curante dr.ssa __________, presso la quale essa è in cura dal 1983, sia la dr.ssa __________, psichiatra, abbiano attestato una totale incapacità al lavoro;

                                         Orbene, a mente del TCA, le seppur specialistiche ma del tutto generiche certificazioni della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (certificati 20 settembre e 12 ottobre 2004, sub. doc. AI 91) - che si limitano invero a certificare un’incapacità lavorativa del 100% - non sono sufficienti a mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il perito in esito ad una più approfondita indagine alla quale deve essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. Non sufficientemente circostanziato e motivato - in particolare, come rettamente osservato dal SMR (doc. VIIIbis), per quanto attiene alla descrizione dei dati clinici (anamnestici e status) ed alla descrizione dell’evoluzione - e quindi non idoneo a validamente far dubitare della fedefacenza del referto peritale, risulta pure il successivo certificato 13 settembre 2005 rilasciato dalla dr.ssa __________ e prodotto pendente lite (doc. B), nel quale viene in sostanza indicato un continuo peggioramento dello stato psichico riferito in particolare alla componente depressiva melanconica e  nuovamente confermato il giudizio - già espresso nel succitato certificato del settembre 2004 e nelle certificazioni rese nell’ambito della precedente procedura sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 60% (cfr. certificati sub. doc. AI 31 e 51) - circa una totale incapacità lavorativa;

                                     -   alla perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica e ciò neppure - per i pertinenti motivi addotti al riguardo dal SMR nelle sue annotazioni prodotte pendente lite (VIIIbis) - con riferimento all’asserita necessità di procedere ad una valutazione degli eventuali effetti invalidanti legati alla presenza di una arteriopatia (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162);

                                     -   è pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili non sono tali da giustificare l’erogazione di una rendita intera d’invalidità;

                                     stante quanto sopra, la decisione impugnata merita di essere tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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