Raccomandata
Incarto n. 32.2005.11 RG/sc
Lugano 5 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto che
- RI 1, nato nell’aprile __________, da settembre 1993 e sino al compimento dei 20 anni ha beneficiato del rimborso delle spese relative all’esecuzione di una psicoterapia dapprima in quanto affetto da infermità congenita di cui alla cifra 404 OIC ed in seguito perché portatore di un’infermità di cui alla cifra 403 OIC (cfr. STCA 7 agosto 2001, inc. 32.00.108 e 21 ottobre 2003 inc. 32 .02.116, in inc. AI). Dal maggio 2002, raggiunta l’età di 18 anni, all’assicurato è stato inoltre riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità (doc. AI 135). Sempre dal maggio 2005 egli beneficia anche di un assegno per grandi invalidi dell’AI di grado elevato (doc. AI 158, 163);
- nel febbraio 2004 RI 1 ha presentato, per il tramite dell’incaricato dell’esecuzione del trattamento sin dal 1993, una richiesta di rinnovo della garanzia per la psicoterapia;
per decisione su opposizione 23 dicembre 2004 confermando la precedente decisione 30 marzo 2004 contro cui l’assicurato aveva interposto opposizione - l’Ufficio AI ha respinto detta richiesta osservando come il diritto a provvedimenti d’integrazione sia in casu da escludere in quanto l’assicurato beneficia già di una rendita d’invalidità;
con il presente gravame l’assicurato, rappresentato dai genitori, contesta la decisione amministrativa ribadendo in sostanza il suo diritto al provvedimento integrativo in parola;
con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- nell’AI vale il principio secondo cui l'applicazione di provvedimenti integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190, 116 V 92). In tale ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI il diritto alla rendita non sorge finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa. L’amministrazione deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di rendita che di revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di una rendita, l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212, 99 V 48). In virtù dei citati principi, quindi, la rendita può essere assegnata prima dell’esecuzione di provvedimenti integrativi, solo se, a causa dello stato di salute, l’assicurato non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 191 consid. 4a, 193 consid. 4c; 100 V 189 consid. 3; Meyer/Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 224). Nella citata sentenza il TFA ha pure precisato che dopo l’entrata in vigore degli art. 18 e 28 OAI sono divenute obsolete le eccezioni stabilite in DTF 100 V 191, secondo cui una rendita va erogata anche quando l’amministrazione ha ritardato la procedura integrativa per un errore palese o l’assicurato si trova in una situazione finanziaria di emergenza. Secondo l’Alta Corte infatti se l’assicurato è immediatamente reintegrabile, riceve le indennità per il periodo d’attesa, se invece l’assicurato non è o non è ancora integrabile entra in linea di conto la rendita (DTF 121 V 193);
- secondo la giurisprudenza federale l’assegnazione di una rendita (intera) d’invalidità non esclude l’esecuzione di provvedimenti integrativi (DTF 122 V 77; ZAK 1992 p. 365). Inoltre, i beneficiari di mezze rendite o di rendite intere dell’AI possono ugualmente pretendere provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari nella misura in cui tali provvedimenti integrativi mirano ad assicurare l’esercizio di un’attività – anche solo parziale - lucrativa o meno e quando tra le spese per la loro esecuzione e il profitto che ne risulta, sussista una ragionevole proporzione (RCC 1965 p. 189). Il TFA ha parimenti precisato che non è giustificato ritenere che l’applicazione di provvedimenti integrativi entra in linea di conto solamente se questi possono influenzare l’invalidità presa in considerazione per la fissazione della rendita (RCC 1965 p. 191). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che il beneficiario di una rendita il cui tasso d’invalidità è stato valutato sulla base dell’incapacità al guadagno ha di massima diritto a provvedimenti integrativi atti a migliorare o conservare la sua capacità in attività non lucrative, sempre che fra il costo di tali provvedimenti ed il loro effetto pratico sussista una proporzione ragionevole (EVGE 1965 p. 238);
- nel caso in esame l’Ufficio AI, limitandosi ad osservare – a fondamento della reiezione della richiesta di provvedimenti sanitari (continuazione della psicoterapia anche dopo il compimento dei 20 anni) - come il diritto ad una rendita esclude quello a provvedimenti d’integrazione, ha erroneamente omesso di considerare e quindi di esaminare l’eventualità di un riconoscimento della chiesta misura sanitaria ex art. 12 LAI alla luce dei succitati dettami giurisprudenziali;
- stante quanto precede, in accoglimento del gravame, annullata la decisione amministrativa, gli atti devono essere retrocessi all’Ufficio AI perché verifichi, quantunque l’assicurato benefici già di una rendita intera d’invalidità, l’esistenza o meno dei presupposti per l’eventuale concessione del postulato provvedimento, e renda in seguito una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti