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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2006 32.2005.107

17 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,783 parole·~9 min·5

Riassunto

assicurato 62enne con capacità lavorativa residua giudicata dal TCA non più sfruttabile in un mercato di lavoro equilibrato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.107   rg/sc

Lugano 17 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 maggio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con domanda 13 agosto 2003 RI 1, classe 1943, di professione montatore di impianti di riscaldamento, ha chiesto di poter beneficiare di una rendita d’invalidità in quanto affetto da grave gonartrosi destra;

                                     -   raccolta la documentazione medica ed economica del caso, per decisione 22 febbraio 2005, confermata con successiva decisione su opposizione 24 maggio 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato, giudicato totalmente inabile nella sua precedente attività da settembre 2002, il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2003 al 31 agosto 2004; per il periodo successivo, ritenendo l’assicurato, a far tempo dal giugno 2004, ancora in grado di svolgere malgrado il danno alla salute attività leggere adeguate ed operando delle riduzioni percentuali del reddito conseguibile in siffatte attività alla luce delle risultanze mediche e del rapporto del consulente in integrazione, l’amministrazione ha quindi stabilito in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi un tasso d’invalidità del 55%, con conseguente diritto ad una mezza rendita a far tempo dal 1. settembre 2004;

                                     con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della pronunzia amministrativa e - per quanto è dato di capire - il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità anche dopo il mese di settembre 2004. L’insorgente rimprovera in sostanza  all’amministrazione di averlo ritenuto abile, a far tempo da giugno 2004, nell’esercizio di attività (sedentarie, leggere e poco qualificate) che, a sua mente, da un lato presuppongono la facoltà di spostare carichi più o meno pesanti ed una mobilità assoluta, d’altro lato richiedono un periodo più o meno lungo d’integrazione che non può ragionevolmente essere imposto ad un operaio di 62 anni prossimo alla pensione, il quale non avrebbe peraltro nessuna possibilità concreta di reperire un’occupazione soprattutto nell’attuale difficile situazione di mercato del lavoro;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità in condizioni normali del mercato del lavoro con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité. Les prestations, 1985, pp. 200ss; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

                                     -   ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124);

                                     -   nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno;

                                     -   in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28  e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221);

                                     -   come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64);

                                     tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro;

                                     -   indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02);

                                     nella specie dagli atti risulta che l’assicurato, quasi 62enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da settembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente professione di montatore di riscaldamenti. A far tempo da giugno 2004, sulla scorta della valutazione medica - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere la posizione eretta, con necessità quindi di pause (15 minuti) ogni 2 ore, nell’effettuare spostamenti su terreni sconnessi e su terreni piani, nel salire e scendere le scale, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 10 kg e nel lavorare inginocchiato o accovacciato, cfr. doc. AI 12, 13) - egli è per contro stato giudicato abile in misura del 90% in attività leggere adeguate (attività sedentarie, leggere e poco qualificate, ad es. quella di addetto all’incasso o di operaio generico addetto all’imballaggio, all’etichettatura o alla spedizione - cfr. decisione impugnata, cfr. rapporto 24 novembre 2004 del consulente in integrazione, doc. AI 19) in considerazione di suddette limitazioni;

                                     professionalmente l’assicurato ha esercitato per oltre 40 anni l’attività di montatore di riscaldamenti, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica nonché la scarsa adattabilità nell’acquisizione di nuovi “savoir-faire” evidenziate dal consulente in integrazione (doc. AI 19), incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno alla salute, presenta comunque una ridotta capacità lavorativa dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività - contrariamente all’assunto del consulente in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del lavoro la presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno della salute ed in cui l’assicurato potrebbe essere direttamente integrabile nel ciclo produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà dell’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica) (cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne);

                                     stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso  è  accolto.

                                         §    La decisione 24 maggio 2005 é annullata.

                                         §§                                                                            RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2003.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'500.- (IVA inclusa) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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