Raccomandata
Incarto n. 32.2005.105 cr/sc
Lugano 22 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale capo-operaio pulitore, nel mese di dicembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti - con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita - in quanto affetto da “lombo-sacralgia bilaterale cronica su restringimento del recesso laterale L4/L5 bilaterale, ernia discale L5/S1 con pseudolisi e antero listesi di L5” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare presso il SAM di Bellinzona (doc. AI 23), con decisioni 25 gennaio 2005 e 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, ritenuto un grado d’invalidità del 43%, una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003 e un quarto di rendita dal 1° settembre 2003 (doc. AI 27, 28 e 29).
1.2. Con decisione su opposizione 19 maggio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione 25 febbraio 2005 dell’assicurato, rappresentato dallo RA 1, con la quale ha contestato sia la valutazione operata dal SAM in merito alla percentuale dell’80% di abilità al lavoro in attività leggere, sia il calcolo economico del grado di invalidità (doc. AI 37), ribadendo che il grado di invalidità è del 43% (doc. AI 48).
Nella stessa decisione su opposizione 19 maggio 2005 l’Ufficio AI ha inoltre respinto la richiesta di gratuito patrocinio dell’assicurato, ricordando la severa prassi esistente in materia ed indicando che nel caso di specie l’intervento di un legale, seppur innegabilmente utile, non appariva tuttavia indispensabile (doc. AI 48).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dallo RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare almeno di tre quarti di rendita.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente in sede ricorsuale egli ha contestato, basandosi su quanto certificato il 1° febbraio 2005 dal dr. __________, medico generalista e il 14 febbraio 2005 dal dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologica, la valutazione medica operata dal SAM, rilevando quanto segue:
" (...)
Nonostante il parere concorde del Dr. __________i e del Dr. __________ - i quali, dopo avere visitato nuovamente il signor RI 1, confermano i loro rapporti medici precedenti e auspicano che il grado di invalidità sia portato al 50% (anche per lavori leggeri) - il SMR non ha ritenuto doveroso approfondire maggiormente lo stato di salute dell'assicurato mediante un nuovo accertamento peritale.
Le ragioni addotte dall'Ufficio dell'AI a sostegno dell'inutilità di nuovi esami medici, paiono alquanto vaghe e arbitrarie.
Il SMR ritiene difatti che "dal profilo medico la documentazione presentata in sede di opposizione non riveste importanza significativa" e che "i medici curanti si sono limitati a valutare in modo differente la capacità lavorativa dell'assicurato", senza tuttavia indicare quali parametri renderebbero le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ meno valide di quelle eseguite dai medici del SMR e dunque prive di forza probatoria.
La stessa giurisprudenza citata nella decisione impugnata considera che "le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili" (DTF 123 V 176).
Mal si comprende pertanto per quale motivo il rapporto medico stilato dal Dr. __________ - medico specializzato in reumatologia, il quale ha, a non averne dubbio, espresso il suo parere dopo accertamenti approfonditi - non venga ritenuto sufficientemente significativo. Lo stesso non reca difatti assolutamente alcun indizio che induca a ritenerlo poco attendibile e sarebbe altresì grave ritenere a priori che un certificato redatto da un medico specialista possa essere inaffidabile.
La tesi secondo cui, nel dubbio, è da ritenere che il medico di famiglia attesta a favore del proprio paziente è anch'essa assolutamente priva di fondamento, e ciò a maggior ragione se si considera che questo ragionamento potrebbe portare di riflesso anche alla conclusione contraria, ossia che il medico retribuito dall'Ufficio Al, nel dubbio, va ritenuto attestare contro l'assicurato (DTF 122 V 157).
A fronte di due tesi contrarie altrettanto qualificate e affidabili, sarebbe stato quantomeno opportuno approfondire lo stato di salute del signor RI 1, mediante un ulteriore accertamento peritale, magari esterno.
In ogni caso il ricorrente ribadisce il proprio precario stato di salute, così come esposto dai doc. D e E, con la chiara conseguenza tenendo per buone le cifre dell'Ufficio Al - di un grado di invalidità pari ad almeno il 64%, con il conseguente diritto a tre quarti di rendita.
Visto l'esito dell'opposizione si chiede in questa sede che vengano sanate tali gravi manchevolezze.
2. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta questa prima censura, la decisione impugnata sarebbe comunque da riformare.
Infatti, come indicato, il SAM ha ritenuto l'assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaio di pulizia, come pure in ogni altra attività pesante o medio-pesante. Tuttavia, nell'esercizio di - generiche e non meglio specificate - "attività leggere", l'assicurato è stato reputato abile al lavoro nella misura dell'80%.
Non avendo il signor RI 1 svolto alcun tipo di formazione e avendo lo stesso unicamente svolto le attività di aiuto cuoco, giardiniere e impiegato in un'agenzia di pulizia, non si comprende quale tipo di attività leggera si possa pretendere che egli svolga senza un'adeguata riformazione professionale.
Il signor RI 1 non è quindi ovviamente in grado di svolgere alcuna funzione amministrativa o contabile senza riformazione. Sembrerebbe dunque che secondo l'Ufficio Al il signor RI 1 sia abile all'80% per lavori leggeri di manovalanza. Constatazione questa che stride con gli atti medici dello stesso Ufficio citati poiché, secondo quanto ritenuto dai medici del SAM, la professione del signor RI 1 non deve comportare "movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione, estensione e rotazione del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate particolarmente in piedi, posizioni inginocchiate prolungate o movimenti ripetitivi di flessione ed estensione delle ginocchia in carico, nella quale non vi sia la necessità di sollevare ripetutamente o trasportare carichi superiori ai 10 kg e ove si permettano brevi pause al bisogno per sgranchirsi".
È veramente difficile immaginare quale tipo di attività che adempia a questi requisiti possa esercitare il signor RI 1 e men che meno senza una riqualifica professionale. Del resto l'assicurazione ben si guarda dall'elencare delle mansioni possibili.
Nel caso concreto un provvedimento di riformazione atto a migliorare in modo sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato (art. 17 cpv. 1 LAI) si giustifica pienamente.
Una riqualifica improntata all'apprendimento di un lavoro cosiddetto leggero, considerate le circostanze di fatto e di diritto del caso in esame, sarebbe senz'altro proporzionata all'obbiettivo fissato.
Il signor RI 1, nato il __________, è ancora relativamente giovane e, soprattutto, lo stesso ha manifestato la sua ferma volontà di impegnarsi nel conseguimento di una riqualifica. L'età dell'assicurato non compromette per nulla la sua facoltà di seguire i corsi di istruzione necessari all'apprendimento di un lavoro leggero, anche se questi dovessero protrarsi su un periodo relativamente lungo, e il sostegno finanziario necessario sarebbe a non averne dubbi ragionevole se paragonato agli effetti favorevoli (per lui, ma anche e soprattutto per le casse dell'assicurazione invalidità) che comporterebbe una sua reintegrazione professionale.
Giusta l'art. 22 cpv. 1 LAI, durante l'integrazione l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.
Sempre che sussista un'abilità lavorativa in attività leggere dell'80%, è quindi chiaro che va riconosciuto al signor RI 1 il diritto a una riformazione professionale.
3. Ad ogni buon conto, nella denegatissima ipotesi in cui anche questa seconda censura non dovesse trovare accoglimento, la decisione impugnata va comunque riformata, poiché anche l'iter istruttorio che ha consentito di definire il grado di invalidità nella misura del 43% non è corretto, portando quindi ad una errata conclusione.
La giurisprudenza considera che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76).
Sulla base di questi dati statistici è stato ritenuto che il reddito ipotetico ancora esigibile dal signor RI 1 in attività confacenti al suo stato di salute è pari a fr. 35'745.--.
La giurisprudenza considera altresì che per gli assicurati che non possono mettere a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che, pertanto, non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF 126 V 80).
Visto lo stato di salute attuale del signor RI 1 e tenuto conto delle considerazioni precedentemente fatte in relazione al suo scarso livello di istruzione e di formazione (da cui ne discende una scarsa adattabilità professionale), nonché ritenuto che lo stesso può svolgere solo attività leggere, il reddito teorico statistico preso in considerazione dall'Ufficio dell'AI va ulteriormente ridotto del 25%.
In effetti le possibilità per il signor RI 1 di trovare un posto di lavoro confacente al suo stato di salute e che gli permetta di guadagnare fr. 35'745.- lavorando all'80% senza dapprima aver ottenuto una riqualifica professionale, sono estremamente esigue, per non dire nulle.
Riducendo quindi il reddito teorico statistico (fr. 35'745.--) del 25%, risulta - a fronte del reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta, pari a fr. 62'187.-- - una perdita di guadagno superiore al 50%.
(…)
5. Concludendo, il ricorrente postula l'annullamento del giudizio querelato e il riconoscimento a tutti gli effetti di un'incapacità lavorativa quantomeno del 64%, nonché l'ammissione a corsi di riqualifica professionale." (Doc. I)
Quanto al rifiuto di concessione del gratuito patrocinio in sede amministrativa l’assicurato ha rilevato:
" (…)
La decisione impugnata non mette in dubbio l'esistenza dello stato di indigenza dell'assicurato - comprovato dal certificato municipale vidimato dal comune competente - e non sostiene neppure che l'opposizione formulata dal signor RI 1 fosse di primo acchito votata all'insuccesso. Viene però contestata l'esistenza dell'ultima condizione necessaria alla concessione dell'assistenza giudiziaria, a sapere la necessità dell'assicurato di farsi rappresentare da un legale a questo stadio della procedura.
Seppur pacifico che, oggettivamente, la procedura amministrativa non raggiunge livelli di complessità tali da rendere indispensabile l'ausilio di un legale, nel caso specifico tale aiuto è stato più che necessario e giustificato per il signor RI 1.
Lo stesso in effetti non è cresciuto nel nostro Paese e, come detto, ha un livello di istruzione molto basso. Da parte sua dunque essendo poco cognito della nostra lingua e ancora meno della procedura giudiziaria - non si poteva pretendere la stesura dell'opposizione senza l'aiuto di un legale.
Attestato dunque come nel presente caso l'intervento dello scrivente Studio legale sia stato indispensabile per permettere al signor RI 1 di tutelare i suoi diritti, lo stesso deve essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.” (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (doc. VI). L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (...)
Come già indicato nella decisione su opposizione, i certificati medici del Dr. __________ e Dr. __________ sono stati esaminati dal Servizio Medico Regionale dell'AI (di seguito SMR), il quale con nota del 19.04.2005 ha potuto sottolineare come questi non evidenziano elementi clinici oggettivanti un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato rispetto a quanto emerso dalla risultanze peritali SAM del 07.06.2004.
In merito alla perizia svolta dal Servizio Accertamento Medico dell'AI del 07.06.2004 si rileva dalla medesima che l'attività precedentemente svolta di capo operaio di pulizia non è più esigibile nella misura in cui l'assicurato debba svolgere personalmente lavori pesanti a mediamente pesanti. In caso di direzione di una squadra di pulizia e per eseguire lavori particolarmente leggeri che rispettino i criteri elencati nella perizia (cfr. pag. 13 della perizia SAM), questa attività sarebbe esigibile in misura dell'80%. L'assicurato è comunque ritenuto in grado di svolgere la maggior parte delle professioni leggere e adatte a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20%.
A seguito degli accertamenti medici si rinvia, per la valutazione economica, al rapporto del consulente in integrazione professionale del 10.11.2004, il quale non ha ritenuto applicabili provvedimenti professionali, concludendo che è identificabile, nel caso dell'assicurato, una gamma di attività esigibili di tipo non qualificato sufficientemente ampia, che giustifica l'applicazione delle statistiche teoriche RSS per la definizione del reddito ipotetico da invalido. Da notare che è compito dell'orientatore professionale stabilire, in base alle informazioni del medico relative alle mansioni ancora possibili, le attività concretamente ammissibili per l'invalido. Nella fattispecie il medesimo consulente ha evidenziato la presenza di attività non qualificate sul mercato, ritenute adeguate allo stato di salute dell'assicurato, ha proceduto alla definizione del redditi, riducendo quello da invalido determinato in base alle statistiche RSS del 15% (nel caso non si giustifica una riduzione maggiore) ed ha stabilito in conclusione un grado d'invalidità del 43%." (Doc. IV)
1.5. In data 2 settembre 2005 il TCA, rispondendo ad un’esplicita richiesta del rappresentante dell’assicurato, ha trasmesso al ricorrente il rapporto 10 novembre 2004 allestito dal consulente in integrazione professionale (doc. VI).
Con scritto 19 settembre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente criticato la decisione dell’amministrazione che considera l’assicurato abile all’80% in attività leggere, contestando in particolare gli esempi di attività non qualificate ritenute idonee dal consulente in integrazione professionale (doc. IX).
1.6. In data 20 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. XII), completata poi in data 24 gennaio 2006, così come richiesto dal Tribunale (doc. XIII), con la documentazione attestante le entrate della moglie e la notifica di tassazione del 2004 (doc. XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita.
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
2.6. Nel caso in esame, nel rapporto 16 giugno 2003 il curante, dr. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi di “lombo-sacralgia bilaterale cronica su restringimento del recesso laterale L4/L5 bilaterale, ernia discale L5/S1 con pseudolisi e antero listesi di L5, rigidità lombo-sacrale con netta diminuzione funzionale e sviluppo di una sindrome ansioso-depressiva reattiva”, ha rilevato:
" (...)
Conclusione:
Si tratta dunque di una sindrome lombo sacrale cronica mista, con discopatia e radicolopatia L5-S1 ma anche con instabilità segmentaria superiore all'altezza L4-L5.
Ciò comporta dolori quasi persistenti ed una netta diminuzione funzionale del dorso con ripercussioni tanto in posizione eretta che seduta, per cui li paziente deve cambiare continuamente posizione.
Per tanto chiedo:
● secondo il rapporto del __________ che si preveda un reinserimento almeno parziale in un'attività leggera dove si possa cambiare di frequente posizione, inoltre l'attribuzione di una rendita per la parte residua (almeno 50%) di diminuita capacità lavorativa.
● Dato che si tratta di un caso complesso da un punto di vista ortopedico, aggravato dallo sviluppo di una sindrome depressiva, e data anche l'età relativamente giovane del paziente, chiedo venga fatta una valutazione da parte della vostra commissione medica o che il paziente venga mandato per valutazione in un istituto come la __________." (Doc. AI 8.2)
Il sanitario ha inoltre rilevato che l’assicurato “non può eseguire attività di sforzo costante del dorso (uomo di pulizia, aiuto cucina o di albergo”, precisando che l’attività attuale non è più proponibile e che la diminuzione del rendimento è del 50%. Il dr. __________ ha poi indicato che l’assicurato è in grado di svolgere altre professioni in tempi “da stabilire”, indicando che potrebbe trattarsi di “lavori di aiuto, di bricolage, di portiere notturno, di guardia nella misura del 50% e a condizione di poter cambiare spesso la posizione”. Rispettando queste indicazioni, l’assicurato può lavorare al 50%, con rendimento ridotto dato che egli “non può alzare pesi, non può compiere frequenti movimenti di flessione o pressione del dorso” (doc. AI 8.1).
Su richiesta del medico curante l’assicurato è stato visitato in data 26 agosto 2003 dal dr. __________, FMH in neurochirurgia, il quale ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale in presenza di discopatie plurisegmentali e ha ritenuto prematuro un intervento chirurgico, vista la situazione clinica del paziente (doc. AI 20.6).
L’assicurato è poi stato visitato, sempre su richiesta del medico curante, dal dr. __________, FMH in medicina interna, specialista in reumatologia, il quale nel rapporto 22 ottobre 2003 ha posto la diagnosi di “sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica, invalidizzante su: osteocondrosi flogistica L5/S1 e soprattutto L4/L5, discopatia L3/L4, spondilodesi L5 senza listesi significativa, severa spondilartrosi L5/S1, decondizionamento fisico e assenza di sintomatologia radicolare”. Il dr. __________ ha poi affermato che:
" (...)
Il paz. lamenta una sintomatologia dolorosa lombare invalidante agli sforzi, limitante anche in movimento (deambulazione limitata dopo 20 minuti) o a riposo (non può stare seduto o in piedi a lungo). Per contro non lamenta dei disturbi che evocano una componente radicolare, bensì unicamente talvolta un'irradiazione algica sulla parte posteriore delle cosce appena fin sotto le ginocchia, una sensazione difficile da spiegare sulla parte anteriore delle cosce.
All'esame clinico presenta una limitazione dolorosa della flessione laterale e della flessione posteriore di 2/3, mentre la flessione anteriore è libera e dolente solo in fase estrema. Nessun segno radicolare irritativo o deficitario agli arti inferiori, che presentano comunque una certa debolezza diffusa che si manifesta con un tremolio ai movimenti attivi.
Dal lato terapeutico il paz. ha finora beneficiato di numerose fisioterapie ambulatoriali e anche stazionarie senza alcun risultato. Si proverà ora con un trattamento riabilitativo di ginnastica posturale e rinforzo muscolare a scopo stabilizzante in delordosi, da iniziare molto dolcemente e da proseguire a lungo termine.
Ho inoltre indirizzato una richiesta alla sua cassa malati affinché gli riconoscano le spese relative ad un corsetto lombare di sostegno leggero.
Per il momento non ritengo che siano indicate delle infiltrazioni peridurali o delle faccette articolari, che avrebbero verosimilmente solo un effetto transitorio. Queste potrebbero essere utilizzate, se necessario, durante la riabilitazione muscolare nel caso in cui questa fosse impossibile a causa dei dolori.
Riguardo ad un intervento di stabilizzazione intersomatica sarei molto prudente al momento in presenza di una malattia bi-segmentale con già una discopatia del segmento prossimale L3/4. L'indicazione operatoria, come già affermato dal dr. __________, sarebbe per contro data in caso di disturbi neurologici. Una certa speranza in questo senso è data dei recenti sviluppi delle "protesi discali"." (...)" (Doc. AI 20.4)
Quanto alla capacità lavorativa dell’assicurato il dr. __________ ha osservato:
" Confermo che il paziente è da ritenere inabile in maniera completa nella sua attività professionale precedente nelle pulizie. Purtroppo anche in attività lavorativa leggera adeguata difficilmente si potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 50%”. (Doc. AI 20.4)
L’Ufficio AI ha inoltre chiesto informazioni in merito all’assicurato al dr. __________, FMH in medicina interna, il quale in data 1° dicembre 2003 ha indicato la diagnosi di “lombo-cruralgia bilaterale cronica persistente su restringimento del recesso laterale L4-L5 bilaterale ed ernia discale L5-S1 con pseudolisi a questo livello e anterolistesi di L5 di 6 mm” presente da almeno 10 anni (doc. AI 15.1). Il dr. __________ ha poi precisato di avere visitato l’assicurato in una sola occasione, in data 17 luglio 2002, in qualità di medico consulente della __________, allorquando lo aveva ritenuto totalmente inabile a titolo definitivo nella precedente attività di operaio presso un’impresa di pulizie e in tutte le attività molto gravose per la schiena. Il dr. __________ ha poi aggiunto che in futuro all’assicurato “resta aperta la possibilità di una ripresa del lavoro in un’attività confacente, di tipo leggero, che non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di carichi superiori ai 10 kg, non imponga posizioni scomode per la schiena, non imponga il mantenimento forzato della posizione seduta o della posizione eretta in modo prolungato: in linea di conto possono entrare attività nell’ambito della manutenzione o della sorveglianza, ma anche lavori leggeri di magazzino oppure attività come fattorino, benzinaio, ecc.”, precisando che un reinserimento professionale sarebbe probabilmente reso più difficile dalla scarsa scolarizzazione dell’assicurato e che la valutazione della sua residua capacità lavorativa in un’attività confacente “sarà possibile al termine della cura stazionaria, se il decorso sarà favorevole. In caso contrario si dovrà attendere l’esito della rivalutazione da parte del neurochirurgo” (doc. 15.2).
L’amministrazione ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel dettagliato referto 7 giugno 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronicizzata con/su: modica discopatia L3/L4, avanzata osteocondrosi L4/L5 con modica protusione discale senza neurocompressione, incipiente osteocondrosi L5/S1 con modica protusione discale senza neurocompressione, incipente spondilartrosi L5/S1 e spondilolisi bilaterale di L5 con listesi di grado I invariata rispetto al 1990; disturbo d’elaborazione del dolore nell’ambito del processo di cronicizzazione; stato dopo rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro con/su resezione artroscopica del moncone e meniscectomia laterale il 30.06.1995” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “disturbo depressivo ricorrente, con componente reattiva alla difficile situazione somatica e socioeconomica, d’intensità tra media e grave, senza sintomi psicotici” (doc. AI 23 pag. 9).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come operaio di pulizia, è da considerare nullo, in quanto attività non più esigibile.
Questa valutazione tiene conto delle patologie reumatologiche e psichiatriche descritte nei capitoli precedenti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico (reumatologico), un'attività pesante a mediamente pesante non é più esigibile. Questa conseguenza sulla capacità lavorativa è giustificata dalla presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari.
Ci troviamo di fronte ad una sindrome lombospondilogena cronicizzata in presenza di alterazioni degenerative prevalentemente discali tra L3 e S1, più importanti a livello L4-L5, senza neurocompressioni.
Inoltre, l'A. presenta una spondilolisi bilaterale di L5, con listesi grado I, invariata rispetto al 1990. A questo proposito ricordiamo che in presenza di una spondilolisi bilaterale con spondilolistesi vi sono alcuni elementi che possono predisporre allo sviluppo di lombalgie (l'insorgenza dei dolori prima dei vent'anni, la spondilolisi a livello L4, un'iperlordosi lombare, uno scivolamento di oltre 10mm e soprattutto la degenerazione precoce del disco sottogiacente). Nel nostro caso abbiamo una discopatia L5-S1 che può contribuire a dolori a livello di questo segmento in presenza di una spondilolisi bilaterale. Ma soprattutto si tratta di lombalgie cronicizzate, con un disturbo di elaborazione del dolore, che spiega perché i dolori siano ora costanti, con discrepanza tra l'importanza soggettiva dei dolori con le relative ripercussioni funzionali e le lesioni strutturali riscontrate ed il carattere particolare dei dolori. Sono quindi da evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione/rotazione del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate, particolarmente in piedi, sono necessarie brevi pause al bisogno per sgranchirsi, senza limitazioni riguardo agli arti sup., evitando la posizione inginocchiata prolungata o movimenti ripetitivi di flessione/estensione delle ginocchia in carico. E' da evitare il sollevamento o il trasporto di carichi sup. ai 10 kg.
Sul piano psicologico e mentale, come descritto al capitolo 6., le patologie riscontrate attualmente non limitano in modo significativo la capacità lavorativa del periziando.
Riassumendo, per le ragioni su esposte dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata di operaio di pulizia, nella misura dello 0%, in quanto attività non più esigibile, e ciò principalmente in conseguenza delle patologie reumatologiche riscontrate e descritte nei capitoli precedenti.
Dal 1990 almeno l'A. presenta lombalgie intermittenti e dal 2002 lombalgie cronicizzate. Il carattere costante, che i dolori hanno assunto ora, corrisponde ad un disturbo di elaborazione del dolore e non a nuove alterazioni strutturali o nuovi elementi di qualunque natura che siano intervenuti nel frattempo. Le alterazioni degenerative lombari sono andate incontro, secondo una dinamica abituale, a lento peggioramento. Come detto, tale peggioramento delle alterazioni strutturali non deve essere automaticamente messo in relazione con un peggioramento clinico. La TAC lombare del 15.05.2002 mostra la presenza di una possibile piccola ernia discale L5-S1 mediolat. sin., non più visualizzata alla MRI del 5.08.2003. Tale evoluzione è abituale nelle ernie discali, che regrediscono nell'arco di alcune settimane - alcuni mesi nella maggior parte dei casi.
Sulla base di questa evoluzione delle problematiche reumatologiche, per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con la valutazione del medico curante dr. __________, FMH med. generale, __________, il quale attesta un'incapacità lavorativa totale dal 28.03.2002 in poi (vedi atto del 16.06.2003). Allora l'incapacità lavorativa era motivata da un'esacerbazione delle note lombalgie. Dopo il miglioramento della situazione acuta, la situazione si é stabilizzata e può essere considerata ora invariata, particolarmente per quanto attiene alla capacità lavorativa.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Concordiamo con le proposte fatte dai nostri consulenti, reumatologo e psichiatra, i quali ritengono possibili provvedimenti di reintegrazione; anzi, si ritiene indispensabile offrire all'A. misure professionali.
Come esposto nel capitolo precedente, un'attività pesante fino a mediamente pesante non é più esigibile. In un'attività leggera, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione / rotazione del tronco, che eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate particolarmente in piedi, che permetta brevi pause al bisogno per sgranchirsi, senza limitazioni riguardo agli arti sup., che eviti la posizione inginocchiata prolungata o movimenti ripetitivi di flessione / estensione delle ginocchia in carico, che non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di carichi sup. ai 10 kg, la capacità lavorativa dell'A. é considerata nella misura del 80%.
A questo proposito sottolineiamo che l'attività di capo operaio di pulizia non é più esigibile nella misura in cui l'A. debba svolgere di persona lavori pesanti a mediamente pesanti. Se si trattasse unicamente di dirigere una squadra di pulizia, e tutt'al più di eseguire personalmente lavori particolarmente leggeri che rispettino i criteri precedentemente elencati, quest'attività sarebbe ancora esigibile nella misura del 80%.
D'altra parte l'A. é ritenuto in grado di svolgere la maggior parte delle professioni leggere e adatte a tempo pieno, con un rendimento ridotto del 20% ca..
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, sono indicate solo misure conservative sotto la supervisione del reumatologo curante dr. __________. Tenendo conto del fatto che le alterazioni degenerative coinvolgono dischi da L3 a S1, ma soprattutto del fatto che si tratta di lombalgie cronicizzate, con un disturbo di elaborazione del dolore, si ritiene controindicato qualunque intervento chirurgico, particolarmente di spondilodesi. Non vi é alcun dubbio circa l'esito catastrofico, almeno dal punto di vista soggettivo, che un tale intervento avrebbe.
Dal punto di vista psichiatrico il peritando necessita ancora di un trattamento verosimilmente a lungo termine e consiste in una terapia di sostegno e psicofarmacoterapia.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio lungo termine, dal punto di vista reumatologico, le lombalgie cronicizzate non cambiano abitualmente nel tempo oppure tendono a peggiorare. L'inevitabile involuzione delle alterazioni degenerative descritte non coincide abitualmente con un drammatico peggioramento clinico, probabilmente in ragione di meccanismi di adattamento e di guarigione.
Dal punto di vista psichiatrico, il disturbo descritto é soggetto a ricadute depressive, con dipendenza stagionale e secondo le condizioni somatiche: la frequenza delle ricadute dipende dal trattamento psicoterapico e psicofarmacologico. (...)"
(Doc. AI 23)
Nella procedura d’opposizione l'assicurato ha opposto alla perizia del SAM il rapporto redatto in data 11 febbraio 2005 dal dr. __________ e quello del 14 febbraio 2005 del dr. __________.
Il dr. __________ ha osservato:
" (...)
Ho rivisto il paziente, la situazione non é assolutamente cambiata da quanto da me descritto il 16 giugno 2003, il paziente presenta gli stessi dolori, la stessa instabilità del dorso ed in particolare la stessa diminuzione funzionale per cui a livello pratico la sua possibilità d'impiego è nettamente ridotta. Avendo lavorato prima come aiuto in albergo poi come impiegato in una agenzia di pulizia, il paziente non ha acquisito la formazione e le conoscenze per potere svolgere un lavoro cosiddetto leggero, in particolare non è in grado di svolgere una funzione amministrativa o contabile. A suo livello d'istruzione e di formazione non esistono lavori leggeri ma solo di manovalanza. La ricerca di un lavoro gli ha permesso di prendere contatti per un lavoro di portineria o in un'altra impresa di pulizia, dove comunque non potrebbe svolgere un'attività con un rendimento superiore al 50%.
Esclusi i lavori di artigianato nell'edilizia (elettricista, idraulico, falegname) che comportano la possibilità di sollevare pesi e di movimento senza restrizione, non vedo quali altri lavori il signor RI 1 possa svolgere.
Ritengo pertanto non giustificata l'attribuzione di una rendita corrispondente ad una invalidità del 40%, insisto perché al paziente venga concessa una rendita del 50%.
Ritengo quindi giustificata una opposizione alla vostra decisione." (Doc. AI 37.2)
Il dr. __________ si è così espresso:
" In effetti, non ho particolari reperti clinici o anamnestici, rispetto al mio precedente rapporto del 22.10.2003. Il paz. è recentemente stato valutato nell'ambito del SAM e sembrerebbe che gli sia stato riconosciuto un grado d'invalidità del 43%. Presumo che questo grado d'invalidità sia dovuto principalmente ad una valutazione della capacità lavorativa in un'attività leggera (secondo dati anamnestici del paz. stimata all'80%).
Da parte mia, dopo aver esaminato il paz. sulla base dei precedenti riscontri, sono tuttora dell'opinione che il paz. possa essere considerato abile in un'attività leggera unicamente al 50%.
Dal lato terapeutico il paz. continua la terapia di massaggi, ginnastica e rinforzo muscolare, ciò d'altronde fa regolarmente già da anni. Non ho per il momento altre proposte terapeutiche particolari." (Doc. AI 37.1)
A seguito di tali refertazioni mediche, con nota 19 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato:
" Assicurato sottoposto a perizia SAM 4.2004.
In fase di opposizione vengono presentati:
- certificato dr. __________ del 14.2.2005: che si limita ad esprimere una valutazione differente della capacità lavorativa rispetto a quella espressa dal SAM senza però che venga fatta valere una modifica dello stato di salute.
- rapporto dr. __________ del 11.2.2005: egli conferma uno stato invariato rispetto a quella presente in giugno 2003.
Valutazione: i rapporti medici presentati in sede di opposizione si limitano a valutare in modo differente la capacità lavorativa residua. Non risulta una modifica dello stato di salute dell'assicurato. La valutazione SAM va quindi confermata." (Doc. AI 47)
Sulla base della perizia SAM, l’amministrazione ha quindi confermato il grado d’invalidità del 43% attribuito all’assicurato (doc. AI 48).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nel caso di specie, secondo la perizia SAM la capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista strettamente psichiatrico è da considerare totale, potendo egli svolgere qualsiasi attività senza limitazione (cfr. in particolare consulto del dr. __________). Dal punto di vista reumatologico, per contro, l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro in un’attività pesante e mediamente pesante, mentre è da ritenere abile all’80% in attività leggere, tenendo conto dei suoi limiti funzionali (cfr. in particolare consulto reumatologico dr. __________).
A mente dei periti SAM l’assicurato a causa della problematica reumatologica e psichiatrica è inabile al 100% nella sua precedente professione di operaio di pulizia e in qualsiasi attività pesante e mediamente pesante, mentre è da ritenere abile all’80% in attività leggere, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione-rotazione del tronco, che evitino posizioni statiche eccessivamente prolungate, particolarmente in piedi, che permettano brevi pause al bisogno per sgranchirsi, senza limitazioni riguardo agli arti superiori, che evitino la posizione inginocchiata prolungata o movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia in carico, che non prevedano il sollevamento ripetuto o il trasporto di carichi superiori ai 10 kg (doc. AI 23).
Di diverso avviso il curante dr. __________ e il dr. __________, secondo i quali l’assicurato, a causa delle patologie reumatologiche, è da ritenere inabile al 50% in attività leggere (doc. AI 37.1 e 37.2).
Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del SAM.
Nella fattispecie, infatti, lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti risultano essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata giurisprudenza, in maniera completa ed approfondita da parte dei periti SAM (doc. AI 23), i quali dopo esame anamnestico, esposti i dati soggettivi e le costatazioni obiettive, posta la diagnosi di “sindrome lombospondilogena cronicizzata con/su: modica discopatia L3/L4, avanzata osteocondrosi L4/L5 con modica protusione discale senza neurocompressione, incipiente osteocondrosi L5/S1 con modica protusione discale senza neurocompressione, incipente spondilartrosi L5/S1 e spondilolisi bilaterale di L5 con listesi di grado I invariata rispetto al 1990; disturbo d’elaborazione del dolore nell’ambito del processo di cronicizzazione; stato dopo rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro con su resezione artroscopica del moncone e meniscectomia laterale il 30.06.1995”, hanno concluso osservando come l’assicurato, a causa della presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari, non possa più essere sottoposto a sforzi particolari e come quindi non sia più in grado di esercitare la professione di operaio di pulizia e ogni altra attività pesante e medio-pesante. Gli specialisti hanno per contro sottolineato come l’interessato possa ancora svolgere, nella misura dell’80%, lavori leggeri con la possibilità di cambiare frequentemente la posizione, di avere brevi pause per sgranchirsi e che non prevedano il sollevamento ripetuto o il trasporto di carichi superiori ai 10 kg. Gli specialisti hanno inoltre sottolineato che l’attività di capo-operaio di pulizia non è più esigibile nella misura in cui l’assicurato debba svolgere di persona lavori pesanti e mediamente pesanti, mentre invece sarebbe esigibile all’80% un’attività consistente nel dirigere una squadra di pulizia, con tutt’al più la necessità di eseguire personalmente lavori particolarmente leggeri che rispettino i limiti funzionali dell’assicurato (doc. AI 23).
Alla perizia SAM, su cui l’amministrazione ha fondato il proprio provvedimento, può quindi essere attribuita forza probatoria piena. Nel contestare le risultanze peritali l’insorgente ha richiamato anzitutto le certificazioni del dr. __________, specialista in reumatologia. Dagli atti risulta infatti che il dr. __________ che in un rapporto del 22 ottobre 2003 (doc. AI 20.4) all’attenzione del medico curante, aveva illustrato il quadro diagnostico/anamnestico ed espresso una sua valutazione circa l’origine dei disturbi lamentati dall’assicurato e sul decorso, ritenendolo inabile in maniera completa nella sua attività professionale precedente nelle pulizie ed indicando che “anche in attività lavorativa leggera adeguata difficilmente si potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 50%. A questo riguardo si aspetta comunque la decisione dell’AI” - in un successivo rapporto del 14 febbraio 2005 al medico curante (doc. AI 37.1) ha indicato di non avere particolari reperti clinici o anamnestici rispetto alla valutazione 22 ottobre 2003, ribadendo, sulla base dei precedenti riscontri e della visita 9 febbraio 2005, di ritenere l’assicurato abile in attività leggera unicamente al 50%, senza ulteriori specificazioni. Nel gravame è pure fatto riferimento alle attestazioni del medico curante dr. __________, generalista, il quale - dopo aver attestato (in un certificato del 16 giugno 2003, doc. AI 8) che l’assicurato accusa dolori quasi persistenti ed una netta diminuzione funzionale del dorso con ripercussioni tanto in posizione eretta che seduta, per cui il paziente deve cambiare continuamente posizione, chiedendo “un reinserimento almeno parziale in un’attività leggera dove si possa cambiare di frequente posizione, inoltre l’attribuzione di una rendita per la parte residua (almeno 50%) di diminuita capacità lavorativa” e “dato che si tratta di un caso complesso da un punto di vista ortopedico, aggravato dallo sviluppo di una sindrome depressiva e data anche l’età relativamente giovane del paziente, chiedo venga fatta una valutazione da parte della vostra commissione medica o che il paziente venga mandato per valutazione in un istituto come la __________” - nel successivo rapporto 11 febbraio 2005 all’Ufficio AI (doc. AI 37.2) ha in sostanza evidenziato come la situazione del paziente non sia assolutamente cambiata rispetto a quanto descritto il 16 giugno 2003, presentando gli stessi dolori, la stessa instabilità del dorso e la stessa diminuzione funzionale, concludendo che “la sua possibilità d’impiego è nettamente ridotta”. Quale giustificazione di tale conclusione il dr. __________ ha indicato che “avendo lavorato prima come aiuto in albergo poi come impiegato in un’agenzia di pulizia, il paziente non ha acquisito la formazione e le conoscenze per poter svolgere un lavoro cosiddetto leggero, in particolare non è in grado di svolgere una funzione amministrativa o contabile. A suo livello di istruzione e di formazione non esistono lavori leggeri ma solo di manovalanza. La ricerca di un lavoro gli ha permesso di prendere contatti per un lavoro di portineria o in un’altra impresa di pulizia, dove comunque non potrebbe svolgere un’attività con un rendimento superiore al 50%. Esclusi i lavori di artigianato nell’edilizia (elettricista, idraulico, falegname) che comportano la possibilità di sollevare pesi e di movimento senza restrizione, non vedo quali altri lavori il signor RI 1 possa svolgere”. Ora, le summenzionate non specificatamente motivate e non sufficientemente circostanziate attestazioni del dr. __________ e del dr. __________ in punto alla capacità lavorativa residua dell’assicurato - rese precedentemente all’esame peritale e poi confermate successivamente, indicando che lo stato di salute dell’assicurato non è nel frattempo mutato - non sono idonee a mettere validamente in discussione le convincenti conclusioni cui sono giunti i periti i quali, in esito ad un approfondito e completo esame dello stato valetudinario, hanno, come visto, esposto nel dettaglio quali sono le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, concludendo per una abilità dell’80% dell’assicurato nell’esercizio di attività rispettose dei predetti impedimenti, dovuti alla presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari.
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato è stato periziato dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che dopo aver posto la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente con una componente reattiva alla difficile situazione somatica e socioeconomica, con un’intensità degli episodi depressivi che si colloca tra media e grave senza sintomi psicotici, ha rilevato che “i disturbi psichiatrici constatati hanno un influsso incostante sulla capacità lavorativa dell’assicurato, indipendentemente dall’attività esercitata e soprattutto nella fase acuta con inabilità lavorative totali della durata di 1 o 2 mesi a seconda dell’intensità dell’episodio depressivo”, precisando che “dal punto strettamente psichiatrico l’attività svolta dall’assicurato è ancora praticabile tranne negli episodi acuti” e che “non vi è una diminuzione permanente della capacità lavorativa per motivi esclusivamente psichiatrici” (doc. AI 23.2).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, cui il SAM ha affidato il consulto reumatologico, ha invece indicato che “il quadro clinico attuale è, in sintonia con tutte le valutazioni precedenti, quello di una sindrome lombospondilogena cronificata in presenza di alterazioni degenerative prevalentemente discali tra L3 e S1, più importanti a livello L4/L5, senza neurocompressione”. Nel descrivere l’evoluzione delle problematiche reumatologiche segnalate agli atti il dr. __________ ha indicato che “il paziente presenta dal 1990 almeno lombalgie intermittenti e dal 2002 lombalgie cronificate. Il carattere costante che i dolori hanno assunto ora corrisponde a un disturbo di elaborazione del dolore e non a nuove alterazioni strutturali o nuovi elementi di qualunque natura che siano intervenuti nel frattempo. Le alterazioni degenerative lombari sono andate incontro progressivamente, secondo una dinamica abituale, a un lento peggioramento. Come detto tale peggioramento delle alterazioni strutturali non dev’essere automaticamente messo in relazione con un peggioramento clinico. La TAC lombare del 15 maggio 2002 mostrava la presenza di una possibile piccola ernia discale L5/S1 mediolaterale a sinistra, non più visualizzata alla risonanza magnetica del 5 agosto 2003. Tale evoluzione è abituale nelle ernie discali che regrediscono nell’arco di alcune settimane – alcuni mesi nella maggior parte dei casi”. Il dr. __________ ha poi evidenziato che, a causa dei disturbi reumatologici evidenziati, l’assicurato non è più in grado di svolgere la precedente attività di capo-operaio di pulizia, nella misura in cui egli debba svolgere personalmente lavori pesanti e mediamente pesanti. Lo specialista ha invece osservato che se si trattasse unicamente di dirigere una squadra di pulizia e, tutt’al più, di eseguire personalmente lavori particolarmente leggeri che rispettino i limiti funzionali dell’assicurato, l’attività sarebbe invece esigibile a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 20% circa. Tale riduzione è giustificata dalla presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari (doc. AI 23.1).
In conclusione, i periti hanno quindi ritenuto che sul piano psicologico e mentale le patologie riscontrate non limitano in modo significativo la capacità lavorativa dell’assicurato, mentre sul piano fisico (reumatologico) le patologie lo rendono totalmente inabile nell’attività da ultimo esercitata di operaio di pulizia e in altre attività pesanti e mediamente pesanti e abile all’80% in attività leggere rispettose dei suoi limiti funzionali. I periti hanno poi spiegato che l’assicurato soffre di lombalgie intermittenti dal 1990 e a partire dal 2002 di lombalgie cronicizzate; che il carattere costante assunto dai dolori corrisponde ad un disturbo di elaborazione del dolore; che le alterazioni degenerative lombari sono andate incontro, secondo una dinamica abituale, a un lento peggioramento, che non deve essere automaticamente messo in relazione con un peggioramento clinico. I periti hanno infine rilevato, sulla base dell’evoluzione delle problematiche reumatologiche, di concordare con la valutazione del medico curante dr. __________, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 28.03.2002 in poi, precisando che “allora l’incapacità lavorativa era motivata da un’esacerbazione delle note lombalgie. Dopo il miglioramento della situazione acuta, la situazione si è stabilizzata e può essere considerata ora invariata, particolarmente per quanto attiene alla capacità lavorativa” (doc. AI 23).
Viste le chiare motivazioni espresse dai periti a sostegno del loro giudizio circa un’abilità dell’80% in attività leggere adeguate e ritenuto che le stesse sono state contestate dai medici curanti sulla base dei medesimi giudizi espressi prima dell’esame svolto dal SAM, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalle risultanze peritali.
2.9. Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa l’assicurato è stato visto dal consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente). Con rapporto 10 novembre 2004 il consulente, basandosi sulle risultanze mediche, si è così espresso in merito ad un possibile reinserimento professionale:
" (...)
Consulenza e discussione - progetti, idee, proposte, ecc.
Ho incontrato l'A. il 09.11.04. Riferisce che è praticamente inattivo dal lato professionale dal 2002, momento in cui lo stato di salute gli ha impedito di continuare l'attività di capo-operaio presso la ditta di pulizie, lavoro che gli piaceva particolarmente (anche perché gli permetteva di guadagnare un buono stipendio). L'unica attività lucrativa (390.- al mese) che è riuscito a mantenere è la portineria della palazzina nella quale vive: si occupa della piccola manutenzione interna (pulizia scala e finestre) e esterna (falciare il prato). Riesce a svolgere tale attività perché si può gestire come meglio crede in funzione delle condizioni di salute del momento e perché si fa aiutare dai famigliari.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Visti il percorso scolastico (ha frequentato solo le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine) e socio-professionale (nessuna formazione professionale di base, difficoltà di espressione nella lingua italiana) non ci sono i presupposti perché vengano finanziati provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Anche una formazione "ad hoc" porterebbe difficilmente a recuperare la capacità di guadagno piuttosto alta dimostrata prima dell'insorgere del danno alla salute (qualora l'A. trovasse però un'occasione di questo genere ci sarebbe il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali secondo l'art. 17 LAI). Anche grazie ad una ricerca tramite la banca dati della SUVA (schede DPL) si può identificare una gamma di attività esigibili di tipo non qualificato sufficientemente ampia. Tali attività permetterebbero l'inserimento diretto dell'A. nel ciclo produttivo e il loro numero sufficientemente elevato giustifica l'applicazione delle statistiche teoriche RSS per la definizione del reddito da invalido. Esempi di attività non qualificate nelle quali l'A. potrebbe direttamente inserirsi sono: fattorino/addetto alle consegne, operaio di fabbrica (ad esempio nell'industria tessile, farmaceutica,...), aiuto-meccanico (addetto alla lavorazione dei metalli).
Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica o dopo (ri)formazione
Considerando un reddito ipotetico di 62'187.-, una capacità di lavoro residua del 80%, e praticando una riduzione del 5% per attività leggera, del 5% per i limiti concernenti l'ergonomia e del 5% per salario da primo impiego, sulla base delle statistiche teoriche RSS risulta una capacità di guadagno residua del 57.48% (il reddito d'invalido è di 35'745.-). Il grado d'invalidità è quindi del 42.52%.
Proposte
Viste le precedenti considerazioni non si ritiene indicata l'applicazione di provvedimenti professionali e si conclude determinando un grado d'invalidità del 42.52%.
(Doc. AI 25)
2.10. Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 10 novembre 2004 del consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali fattorino/addetto alle consegne, operaio di fabbrica (ad esempio nell’industria tessile, farmaceutica, …), aiuto-meccanico (addetto alla lavorazione dei metalli) - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile all’80% in suddette attività, adeguate al suo stato di salute.
Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Va ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332).
Gli ambiti lavorativi presi in considerazione dal consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).
Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal consulente nel citato rapporto 10 novembre 2004.
Infine, riguardo ad un’eventuale riformazione professionale occorre ricordare come il consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e culturale: il consulente ha infatti indicato che “visti il percorso scolastico (ha frequentato solo le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine) e socio-professionale (nessuna formazione professionale di base, difficoltà di espressione nella lingua italiana) non ci sono i presupposti perché vengano finanziati provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.” (consid. 2.9.).
Ciononostante il consulente ha fatto presente che l’Ufficio AI è a disposizione per una "formazione ad hoc" qualora egli dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Egli ha infatti indicato che “anche una formazione "ad hoc" porterebbe difficilmente a recuperare la capacità di guadagno piuttosto alta dimostrata prima dell'insorgere del danno alla salute (qualora l'A. trovasse però un'occasione di questo genere ci sarebbe il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali secondo l'art. 17 LAI)” (consid. 2.9.).
Al riguardo nella STCA del 29 agosto 2005 nella causa D. (inc. 32.2005.12) questo Tribunale ha chiesto all’amministrazione delle delucidazioni:
" 1. Come dev'essere intesa questa "messa a disposizione"?
Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia un recupero della capacità di guadagno residua.
2. Su quali basi legali, rispettivamente su quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?
Art. 17 LAI sub riformazione professionale che comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile, la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata (concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.). Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il recupero della capacità di guadagno residua.
3. Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?
Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad assumerli.
4. In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la "formazione ad hoc"?
L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5. Non si tratta in effetti di una riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).
Sì. Infatti la consulente in integrazione professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua." (STCA citata)
Quindi, anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per una formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno residua.
Ciò non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione. È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI a sostenere l’assicurato.
2.11. In concreto, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido, ritenuta una capacità lavorativa residua dell’80% e praticando una riduzione del 5% per attività leggera, del 5% per i limiti concernenti l’ergonomia e del 5% per salario da primo impiego, in fr. 35’745.-- (salario RSS).
Tramite raffronto tra tale dato ed il reddito da valido di fr. 62'187.--, egli ha determinato un’incapacità al guadagno pari all’42.52% [(62'187 – 35’745) x 100 : 62'187], percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 25).
L’assicurato ha contestato il reddito statistico preso in considerazione dall’amministrazione, giudicato troppo elevato, rimproverando all’Ufficio AI di non aver applicato al reddito di fr. 35'745 una riduzione del 25% per tenere conto del suo stato di salute, del suo scarso livello di istruzione e di formazione e del fatto che egli può svolgere solo attività leggere (doc. I).
2.11.1. Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 62'187 percepito nel 2001 e nel 2002 dall’assicurato in qualità di operaio di pulizia presso la ditta __________, importo del resto non contestato dall’assicurato (doc. AI 47).
2.11.2. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)).
La determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
Nell’evenienza concreta, vista anche la giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i salari lordi statistici relativi al Canton Ticino.
Va a questo proposito rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In un’altra sentenza sempre del 13 giugno 2003, il TFA ha inoltre ricordato che "(…) le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche il consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174).
L’Alta Corte, come detto, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in una recente sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), tornano quindi applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.
Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Secondo i dati del 2002 (ultima edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato nel Cantone Ticino corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 settore privato).
Per il caso in esame, il reddito da invalido dell’assicurato da prendere in considerazione sulla base dei recenti citati dati statistici è pari ad un salario lordo di Fr. 51’266.- percepito dagli uomini nel 2002 nel settore privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.
2.11.3. Quanto alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora recentemente questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).
In una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa d