Raccomandata
Incarto n. 32.2005.102 rg
Lugano 16 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, già impiegata a tempo parziale quale custode di una scuola e addetta alle pulizie, dal 1. febbraio 2002 beneficia di una rendita d’invalidità (sino al 30 giugno 2002 di una rendita intera, dal 1. luglio 2002 di un quarto di rendita per un grado d’invalidità complessivo del 40% [11% per la quota parte casalinga, 29% per quella salariata]);
- in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nel maggio 2004, per decisione 19 luglio 2004, confermata con decisione su opposizione 20 maggio 2005, l’Ufficio AI - non riscontrando una modifica della situazione invalidante - ha negato un aumento della rendita in corso;
con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione 20 maggio 2005 e postulando in via principale l’erogazione di tre quarti di rendita, in via subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo espletamento di ulteriori accertamenti medici. L’insorgente, riferendosi in particolare alle attestazioni dell’oftalmologo curante dr. __________, ritiene segnatamente non concludente la valutazione resa dal SMR sulla base degli atti medici presenti all’inserto, asseverando che il disturbo visivo di cui essa è portatrice ha subito un peggioramento non fatto oggetto di approfondita indagine;
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento, producendo al riguardo delle nuove annotazioni del medico responsabile SMR;
- nelle more istruttorie all’insorgente è stato richiesto di produrre la documentazione a sostegno della propria richiesta di assistenza giudiziaria formulata con il gravame, documentazione che non è tuttavia mai stata trasmessa al TCA;
- pendente lite l’insorgente ha invece prodotto un ulteriore certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, in relazione al quale l’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni riconfermandosi nella domanda di reiezione dell’impugnativa;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una domanda di revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv. 4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- nella fattispecie dal fascicolo risulta che in occasione della precedente procedura sfociata con decisione 11 settembre 2003, nel cui ambito era stata accertata a datare dall’aprile 2002 una incapacità lavorativa del 40% sia nell’attività salariata (di custode e ausiliaria di pulizia presso una scuola media) che nello svolgimento delle mansioni domestiche (rispettivamente una precedente totale incapacità in entrambi i settori da febbraio ad aprile 2002), l’assicurata - operata nel febbraio 2001 di cataratta bilaterale con impianto di lente intra-oculare (con relativi costi d’intervento all’occhio sinistro presi a carico dall’AI), nel giugno 2001 di cheratoplastica perforante nr. 2 OS (sub. doc. AI 94), nel dicembre 2002 per un’aderenza fra la cornea ed in seguito posta al beneficio di lenti per occhiali a sinistra quale mezzo ausiliario (doc. AI 117) - per quanto attiene all’aspetto oculistico qui litigioso presentava, secondo la refertazione considerata ai fini del citato provvedimento, un visus OD 0.25 e OS 0.1, non migliorabili con correzione (certificato dr. __________ del 19 novembre 2002, doc. AI 113). A causa dei disturbi visivi essa presentava limitazioni sia nell’esercizio di mansioni amministrative e richiedenti una certa precisione (tanto nell’ambito professionale che in quello domestico) come pure in attività comportanti situazioni di rischio e quindi suscettibili di mettere a repentaglio la sua incolumità (per es. pulizia delle grondaie sul tetto della scuola) (cfr. rapporto d’inchiesta 30 gennaio 2003 dell’assistente sociale, doc. AI 126);
- dalla refertazione medica rilasciata posteriormente alla decisione 11 settembre 2002 emerge che l’assicurata - cui nel frattempo é stato riconosciuto, nel marzo 2004, il diritto ad un cannocchiale quale mezzo ausiliario (doc. AI 151) - nel gennaio 2003 presentava un visus con correzione OD 0.3 e OS 0.3 (doc. AI 176), nell’agosto 2004 un visus OD 0.4 e OS 0.01 (doc. AI 172), nonché nel giugno 2005 un visus con correzione OD 0.4 e OS 0.2 (certificato 3 giugno 2005 del dr. __________, doc. A/2);
orbene, da suddetta certificazione risulta che, con riferimento alla diagnosi già posta nel 2002, l’acuità visiva dell’assicurata (attualmente con visus OD 0.4 e OS 0.2) ha addirittura subito un certo miglioramento, come rettamente evidenziato dal SMR (cfr. annotazione medica 9 maggio 2005, doc. AI 177), rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura (giova qui ricordare che all’aumento dell’acutezza visiva residua corrisponde un aumento del valore ad essa attribuito, cfr. al riguardo: Atteinte à l’integrité après lésions oculaires, tabelle 11 (révision 1998), pubblicato dalla SUVA). Per quanto riguarda le limitazioni funzionali riconducibili al disturbo visivo, quanto evidenziato dal dr. __________ nel suo ultimo certificato del 6 luglio 2005 (Xbis) - segnatamente la presenza di impedimenti nell’esecuzione di mansioni amministrative [per le quali l’interessata necessita di mezzi ottici ausiliari e/o l’aiuto di terze persone (si ricorda al riguardo che, come accennato, l’assicurata beneficia di mezzi ausiliari ottici che le consentono la lettura di tutti i testi, cfr. doc. AI 150)] e di quelle richiedenti precisione, nonché l’impossibilità a sollevare pesi e a svolgere attività in situazioni pericolose [quale per es. la pulizia di grondaie sul tetto della scuola] - corrisponde nella sostanza alla valutazione posta alla base del precedente provvedimento. In tale occasione, infatti, oltre ad essere state evidenziate e tenute in debita considerazione le già presenti difficoltà e limitazioni che l’assicurata presentava nello svolgimento di attività di tipo amministrativo o richiedenti precisione (cfr. rapporto d’inchiesta 30 gennaio 2003, doc. AI 126), l’impossibilità di effettuare lavori pesanti era stata tenuta già all'epoca adeguatamente in considerazione laddove l’amministrazione aveva considerato siccome non esigibile l’attività di addetta alle pulizie, attività che l’assicurata svolgeva accanto a quella di custode presso la scuola media di __________ (cfr. motivazione della precedente decisione amministrativa, doc. AI. 138);
- è pertanto da ritenere siccome provato, con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili, siano rimasti pressoché invariati e non siano tali da giustificare una modifica del diritto alla rendita ai sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata, atteso che quanto attestato dal dr. __________, laddove (pur specificando quali sono le mansioni non più esigibili) sostiene in maniera generica che l’attività di custode in quanto tale non é più proponibile, non può che essere considerata alla stregua di una diversa valutazione di una situazione sostanzialmente già presente e costatata in occasione della precedente procedura;
di conseguenza la decisione con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non essere in concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione del diritto alla rendita merita di essere tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di natura medica;
con il gravame la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 27 luglio 2005) trasmessa al TCA ed il gravame risultando inoltre già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti