Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 32.2004.77

10 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,736 parole·~1h 9min·1

Riassunto

incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico dell'invalidità. Contestazione del reddito da valido. Riqualifica professionale.Esame delle tipologie di attività ancora esigibili

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.77   ZA/td

Lugano 10 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 agosto 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel febbraio 1995, RI 1, nato nel 1965, operaio, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) in quanto affetto da “lombalgie su discopatie” (doc. AI 1). 

                                         L’UAI in data 1° aprile 1996 ha respinto la richiesta di prestazioni per mancato adempimento delle condizioni assicurative (doc. AI 19).

                                         Una seconda domanda di prestazioni presentata nel giugno 1997 (orientamento professionale, avviamento ad altra professione e rendita, doc. AI 22), è stata respinta dall’UAI dopo l’erezione di una perizia reumatologica (doc. AI 42, 50), in quanto a detta dell’amministrazione l’assicurato poteva conseguire in attività leggere adeguate lo stesso guadagno percepito prima della malattia.

                                         L’UAI ha respinto una nuova richiesta con “progetto di decisione” 18 ottobre 1999 in quanto non sarebbe stato documentato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. AI 51, 53).

                                         Nel settembre 2000 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto un “riesame della pratica” e l’attribuzione di provvedimenti di riformazione professionale (doc. AI 96).

                                         La perizia 12 dicembre 2001 del dr. __________, reumatologo, confermando la precedente perizia del dr. __________, ha stabilito una completa capacità lavorativa in attività lucrative leggere confacenti allo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 110).

                                         L’assicurato ha presentato una nuova richiesta il 1° aprile 2003 asserendo di aver interrotto la propria attività a causa del peggioramento del proprio stato di salute (doc. AI 116).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 11 novembre 2003 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

●   Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto e in

modo particolare dal rapporto 25.09.2003 della consulente in integrazione professionale risulta che l'assicurato nonostante il danno alla salute presentato potrebbe svolgere in misura del 100% attività adeguate allo stato di salute (attività medio-leggere non qualificate, direttamente accessibili sul mercato del lavoro ad esempio: custode, portinaio, aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, operaio di fabbrica).

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di operaio (Fr. 32'247.-- nel 2002) e quello conseguibile in un'attività  adeguata allo stato di salute (33'502.--), non risulta alcuna perdita di guadagno.

Essendo il grado AI inferiore al 20%, l'applicazione di provvedimenti volti al conseguimento di una riqualifica professionale di base non è possibile, e neppure il riconoscimento di una rendita AI.

Decidiamo pertanto:

●   La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 133)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato - con la quale ha contestato la determinazione del reddito da invalido, ha chiesto di essere messo a beneficio di provvedimenti di riformazione professionale e successivamente di essere messo al beneficio di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 40% - con decisione su opposizione 26 agosto 2004 l'UAI ha respinto l’opposizione, motivando:

"  (…)

3.     L'assicurato contesta la determinazione del reddito senza

invalidità di CHF 32'247.- per il 2002, adducendo che nel calcolo del reddito ipotetico è stato trascurato il possibile miglioramento di posizione professionale ed economico che l'assicurato avrebbe potuto raggiungere se non avesse avuto il danno alla salute.

        (…)

A sostegno delle allegazioni relative al possibile miglioramento professionale ed economico che avrebbe potuto pretendere, adducendo che "è notorio infatti che proprio tra i 30 e 40 anni l'uomo acquisisce e consolida la sua esperienza professionale, implicando una migliore retribuzione a fronte di una oramai ottimale prestazione lavorativa", l'assicurato non produce alcun elemento concreto.

Certo, l'assicurato ha ottenuto un diploma in pedagogia generale a __________ __________ non riconosciuto in Svizzera; dalla sua entrata in Svizzera (1988) ha svolto brevi periodi di lavoro presso varie ditte, da ultima la __________ dove ha lavorato per quasi 2 anni quale operaio nel reparto confezione/magazzino. Tuttavia non esiste nulla agli atti da cui si possa desumere un possibile miglioramento dello stato professionale ed economico come sostenuto dall'assicurato. Pertanto il fatto che l'assicurato avrebbe forse beneficiato di promozioni professionali o intrapreso possibili specializzazioni migliorando la sua capacità economica è elemento che non può essere considerato, in quanto costituisce una semplice ipotesi. La carriera professionale di un uomo dipende da tante circostanze e, in mancanza di indizi seri, non è possibile attenersi a mere ipotesi (RCC 1963 p. 221).

4.     Il reddito ipotetico senza invalidità di fr. 32’247.è stato calcolato in base al salario percepito dall'assicurato nell'attività di operaio nel 1992 (fr. 28'337.-) aggiornato al 2002 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali. Detta valutazione non può che essere confermata dallo scrivente Ufficio.

Dal confronto con il reddito annuo con invalidità stabilito in fr. 33'502.- (statistiche RSS teoriche) che potrebbe percepire in una attività medio-leggera (ad esempio custode, portinaio, aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, operaio di fabbrica) si evidenzia una capacità residua di guadagno del 100%.

Il reddito esigibile da non invalido dell'assicurato stabilito nella decisione impugnata è quindi corretto e viene confermato.

5.     L'assicurato chiede di ottenere una riformazione professionale quale assistente di cura presso l'__________ a __________.

        (…)

Nella fattispecie va rilevato che i presupposti per entrare nel merito della domanda tendente all'assegnazione di provvedimenti professionali reintegrativi non sono dati, in quanto il grado d'invalidità dell'assicurato non raggiunge il 20% (capacità residua di guadagno pari al 100%). Inoltre l'attività scelta dall'assicurato quale assistente di cura potrebbe essere in contrasto con le precise indicazioni contenute nella perizia effettuata dal Dr. __________ (2001) in merito all'attività confacente allo stato di salute dell'assicurato, alla quale lo scrivente Ufficio rinvia.

6.     AbbondanziaImente va rilevato che dall'esame delle diverse valutazioni medico-peritali eseguite dal 1995 (Dr. __________, Dr. __________) come pure dal rapporto di degenza prodotto dall'assicurato a seguito del soggiorno nel 2003 presso la clinica __________ di __________, in base alle affidabili e concludenti risultanze specialistiche ancora valide (perizia medica 2001 del Dr. __________), è possibile considerare che la situazione clinica dell'assicurato è rimasta invariata con anzi riscontro di un certo miglioramento della funzionalità.

Pertanto il caso dell'assicurato non può essere rivalutato non rendendo verosimile una modifica delle proprie condizioni di salute o economiche successivamente all'emanazione della decisione dell'Ufficio Al.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta, e merita piena conferma.

7.     Con istanza 12 novembre 1999 l'assicurato, per il tramite del suo legale, ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio. Il TCA, su ricorso, ha riconosciuto lo stato di indigenza dell'assicurato al momento dell'istanza. Vanno pertanto verificati gli ulteriori presupposti cumulativi necessari per la concessione del gratuito patrocinio.

Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

Il TFA ha riconosciuto il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita in un procedimento amministrativo non contenzioso, prima dell'emissione del progetto di decisione, per questioni di diritto e/o istruttorie o situazioni procedurali difficili che giustificano e necessitano l'assistenza di un avvocato (Pratique VSI 2000 p. 164). L'assistenza giudiziaria gratuita è però sottoposta a condizioni oggettive rigorose e cumulative: stato di bisogno dell'assicurato, causa non palesemente priva di esito favorevole, importanza della causa giuridica, difficoltà delle questioni affrontate che non possono essere trattate da un rappresentante di associazioni o designato da un'istituzione sociale, o da un assistente sociale. L'intervento del rappresentante legale, condizione da valutare con maggiore severità, deve apparire necessario secondo le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (DTF 117 la 281). L'assistenza del legale è da considerarsi necessaria solo in casi eccezionali e meglio quando sono sollevati problemi di notevole difficoltà e non entrano in linea di conto i consigli forniti dal rappresentante di un'associazione, da un assistente sociale, da uno specialista o da una persona di fiducia designata da un'istituzione.

Pur supponendo assolti i presupposti dello stato di bisogno dell'assicurato (dato al momento dell'istanza e presunto al momento dell'emissione della presente decisione), e che la vertenza non sia di primo acchito votata all'insuccesso (al momento della richiesta di gratuito patrocinio la vertenza si basava su un possibile peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, che ha richiesto ed ottenuto una ulteriore valutazione peritale nel 2001), l'ultima condizione relativa alla necessità dell'assistenza legale non è realizzata. L'assicurato si è avvalso per la prima volta del patrocinio di un legale, senza chiedere il gratuito patrocinio, nel 1998 a seguito della proposta di decisione dell'Ufficio Al (in precedenza era la moglie dell'assicurato che gestiva la pratica). È solo con l'avvento del nuovo patrocinatore nel 1999 che è stata chiesta l'assistenza giudiziaria gratuita.

Nel caso in esame, la procedura concernente la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità, sia di fatto che di diritto, rientra nella casistica più consueta delle pratiche Al. Infatti il legale null'altro ha intrapreso se non atti alquanto ordinari, attivandosi quale tramite tra l'assicurato e lo scrivente Ufficio per ogni questione amministrativa, chiedendo di procedere a perizie mediche, contestando il calcolo del reddito esigibile da non invalido con argomentazioni che non implicano ragionamenti giuridici.

Pertanto l'assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi." (doc. AI 139)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha fatto valere:

"  (…)

17. L'oggetto della lite verte nel conoscere se il Signor RI 1 abbia diritto sia ai necessari provvedimenti professionali sia all'assegnazione di una rendita d'invalidità, viste le problematiche fisiche che attanagliano l'assicurato de quo e che sono gradatamente peggiorate, le quali non gli hanno permesso in alcun modo di svolgere attività lavorative sebbene leggere.

18.  Alla luce di quanto sinora esposto, il mio assistito contesta l'asserzione per cui, a seguito del danno alla salute, egli non abbia subito alcuna perdita di guadagno. Egli contesta in particolare il reddito esigibile se non fosse diventato invalido di soli Fr. 32'247- per l'anno 2002 (cfr. valutazione dei Consulente IP del 25.09.2003, Doc. P).

19.  In effetti, il Consulente in integrazione professionale (di seguito denominato IP) ha ritenuto che l'assicurato avrebbe percepito nel corso del 1992, all'età di 27 anni, presso la ditta __________, quale precedente datore di lavoro, un salario annuo di Fr. 28'337.-, "che aggiornato al 2002 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali diventa di Fr. 32'247.-".

20.  Giova rilevare che nel determinare il grado d'invalidità, l'Ufficio Al si è fondato sul reddito di Fr. 28'337.-, conseguito dall'assicurato allora ventisettenne, allorquando aveva svolto la sua attività professionale presso la ditta __________. Non c'è chi non veda al riguardo come tale reddito ipotetico non tenga conto del fatto che il Signor RI 1, continuando a lavorare presso la __________ di __________ oppure presso altre ditte, avrebbe così cercato di ottenere un miglioramento della sua posizione professionale (seguendo eventuali corsi di perfezionamento professionale) in maniera di poter conseguire oggigiorno un salario notevolmente superiore. In effetti, migliorando le sue qualifiche professionali, egli avrebbe conseguentemente ottenuto una retribuzione superiore. È notorio, infatti, che proprio tra i 30 - 40 anni l'uomo acquisisce e consolida la sua esperienza professionale, il che implica una migliore retribuzione a fronte di un'ormai ottimale prestazione lavorativa.

21.  Va ricordato al riguardo che il mio patrocinato, dopo essere emigrato, ha lavorato alla __________ sino al 1993, allorquando aveva 28 anni, e ha dovuto terminare proprio a causa degli assillanti dolori che lo attanagliavano. È ovvio dunque che nel calcolo del reddito ipotetico non è stato minimamente preso in considerazione il fatto che, se non fosse diventato invalido, il mio mandante avrebbe migliorato la sua posizione professionale e di conseguenza quella economica, e molto verosimilmente avrebbe conseguito un sensibile aumento salariale, percependo così oggigiorno sicuramènte un importo superiore a quello statuito dall'UAI. In particolare deve essere tenuto conto che il ricorrente, mentre svolgeva la sua attività professionale presso la __________, si trovava in un periodo di formazione.

22.  Inoltre non può sfuggire come costituisca un fatto notorio che i richiedenti l'asilo, qual era a quel tempo RI 1, percepiscano un reddito sensibilmente inferiore rispetto al reddito percepito dai lavoratori indigeni, per svolgere le stesse mansioni. Risulta quindi urtante e del tutto discriminatorio, considerare il reddito, conseguito dall'assicurato negli anni 1992/1993 nello svolgimento della sua attività professionale presso la __________, per la definizione dei grado d'invalidità.

23.  Merita pure di essere rilevato che l'assicurato ha avuto una relazione con la Signora __________, residente a __________, dalla quale sono nati 3 figli: __________, __________ e __________.

Questo fatto avvalora la tesi del ricorrente che il reddito annuo di Fr. 32'247.--, se non fosse diventato invalido, è palesemente errato e del tutto inaccettabile. In effetti, risulta evidente che con un reddito annuo di Fr. 32'247.--, corrispondente ad un reddito mensile di Fr. 2'480.50 (pari a Fr. 32'247.--: 13 mesi), __________ non sarebbe in grado di fare fronte alle spese di sua moglie a Bodio e a quelle dei figli a __________.

Si contesta pertanto recisamente il reddito di Fr. 32'247.--, conseguibile oggigiorno dall'assicurato senza l'insorgenza dell'evento invalidante, poiché detto reddito non tiene debitamente conto dell'effettiva situazione famigliare del ricorrente, nonché della conseguente verosimile evoluzione della sua situazione economica. Per comprovare detto argomento, ci si riserva di produrre uno stato di famiglia aggiornato, da cui si evince che RI 1 ha tre figli.

24. Di conseguenza, la decisione denegante l'assegnazione di provvedimenti professionali è manifestamente errata, poiché si fonda su un reddito ipotetico, conseguibile dall'assicurato se non fosse diventato invalido, del tutto inattendibile. Si domanda pertanto che, dopo avere svolto gli accertamenti economici del caso circa il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'insorgenza dell'evento invalidante, l'Ufficio Al predisponga la riformazione professionale dell'assicurato in un'attività lavorativa compatibile al suo stato di salute.

25.  Viste l'età dell'assicurato nonché la sua difficoltà nello svolgere qualsiasi attività seppur leggera, s'impone applicare al reddito ipotetico d'invalido il fattore di riduzione. Una mancata applicazione di detto fattore costituisce pertanto un abuso di diritto.

26. Nel presente caso è peraltro doveroso tenere conto che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci deve essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione alle capacità professionali, intellettuali e fisiche (DTF 110 V 276).

27. Merita di essere ricordato pure che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l'offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d'attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b). .

28. Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, si rimprovera alla predetta Amministrazione di non avere considerato un ampio ventaglio di attività lavorative nel determinare, nello specifico, il reddito ipotetico d'invalido, ma di aver semplicisticamente ritenuto totalmente abile il mio mandante in altre attività medio­leggere. In effetti, l'UAI ha ribadito quanto sancito dal Consulente IP, secondo il quale:

"Tenendo conto delle limitazioni funzionali (oggettivamente poco invalidanti) definite in sede medica, l'A. potrebbe ancora svolgere una vasta gamma di attività medio­leggere non qualificate, direttamente accessibili sul mercato del lavoro (penso per esempio a custode, portinaio, aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, operaio di fabbrica,...)".

29. Si rimprovera al Consulente IP di aver semplicisticamente sottoposto il rapporto della Clinica f__________ di __________, quale documento giustificativo di un peggioramento dello stato di salute del mio assistito, al Dr. med. __________ c/o il SMR, il quale ha ritenuto invariata la situazione clinica dell'assicurato e dunque ancora valida la valutazione peritale del Dr. med. __________ del 14.12.2001.

30. Si contesta in questa sede che non siano stati predisposti i necessari accertamenti medici del caso, essendo stata riscontrata, durante la degenza presso la Clinica di __________, una diagnosi per lo più differente da quella evidenziata dal Dr. med. __________. Infatti, i sanitari di detta Clinica hanno evidenziato nel rapporto del 31.07.2003 (Doc. L) quanto segue:

        " 1.    Lombalgia cronica aspecifica su/con:

                  ● importante turbe statiche con spondilolistesi L5/S1 grado

                15 mm

                  ● alterazioni degenerative con marcata discopatia L5/S1 con

                balging diffuso e prolasso dorso-mediale e paramediale a

                sx, insufficienza segmentale L5/S1 sindrome miofasciale

                più marcato a dx

           2.   Cefalea di probabile origine cervicale con turbe statiche della

        colonna cervicale e Knick cifotico a livello C3/C4 e sindrome miofasciale

  3.   Piede piatto bilaterale

          4. Ipotensione arteriosa".

31.  Va rilevato come da sempre l'intenzione del mio mandante sia stata quella di riattivarsi dal profilo professionale, chiedendo la predisposizione di provvedimenti professionali. Nella concreta evenienza, va inoltre rappresentato come il Dr. med. __________ su richiesta dell'UAI abbia stabilito la proponibilità di altre attività per l'assicurato, sebbene con una limitazione del rendimento nella misura di almeno il 50% (cfr. rapporto medico del 28.08.2000, Doc. Q).

32.  Vista infatti l'impossibilità dell'assicurato di svolgere la sua precedente attività professionale, non si comprende per quali ragioni l'UAI non abbia considerato un ampio ventaglio di possibilità lavorative, come per contro ritenuto dallo stesso Ufficio in casi analoghi.

33.  A titolo esemplificativo, nel caso di un assicurato che non poteva più svolgere l'attività professionale esercitata prima dell'infortunio, bensì soltanto delle attività più leggere, l'Ufficio Al, nello stabilire il reddito ipotetico d'invalido conseguibile in attività lavorative leggere, aveva tenuto conto pure delle seguenti attività:

        a. controllo (produzione e qualità),

b. incasso (stazione carburante, servizi pubblici, cinema, museo,

    negozio a conduzione familiare),

        c. imballaggio (prodotti alimentari, farmaceutici, manufatti),

        d. confezione dei prodotti,

        e. sorveglianza (parcheggio, visite),

        f. consegna merce.

34.  Sulla base di quanto sopra, si rende quindi necessaria l'espletazione di nuovi accertamenti medici ed economici, visti gli oltremodo gravi problemi fisici accusati dal mio mandante, segnatamente alla schiena, che gli impediscono lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, seppur leggera.

35.  A tal stregua, si domanda all'UAI di riesaminare nuovamente la posizione dell'assicurato de quo, riconoscendolo invalido per almeno il 40%, con la correlativa assegnazione di un quarto di rendita Al.

36.  Si domanda altresì, vista l'età dell'assicurato, che vengano predisposti i necessari provvedimenti volti al conseguimento di una riqualifica professionale, in modo tale che il Signor RI 1 possa svolgere un'attività lavorativa più consona al suo stato di salute.

P.Q.M., alla luce degli artt. 6 - 16 LPGA, 28 cpv. 1 e 2 LAI, 17 LAI, nonché ogni altra disposizione ritenuta applicabile alla presente fattispecie, si domanda

sia giudicato

In via principale

1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione su opposizione,

        emessa il 26.08.2004 dall'Ufficio Al, è annullata.

2.     Di conseguenza, vengono accordate all'assicurato i provvedimenti professionali, nella forma della riformazione professionale, come pure viene riconosciuto un tasso d'invalidità di almeno 40%, giustificante l'assegnazione di almeno ¼ di rendita Al.

3.     L'incarto viene retrocesso all'Ufficio Al per predisporre la riformazione professionale dell'assicurato e successivamente per stabilire l'importo della rendita Al.

In via subordinata

1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione su opposizione emessa dall'Ufficio Al in data 26.08.2004 è annullata.

2.     Di conseguenza l'incarto viene retrocesso all'Ufficio Al al fine di espletare nuovi accertamenti medici ed economici, ai sensi dei considerandi e per la successiva emanazione di una decisione formale in merito al diritto di RI 1 alla riformazione professionale come pure al suo diritto a una rendita d'invalidità.

3.     Spese e ripetibili protestate." (doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  (…)

preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio richiama per l'essenziale i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, completandola con le osservazioni di seguito indicate.

Il ricorrente ha svolto la sua attività di operaio presso la __________ e non risulta dagli atti che fosse in periodo di formazione.

Il reddito da valido di fr. 32'247.-- è stato determinato in base al salario percepito dal ricorrente nell'attività di operaio aggiornato al 2002 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali.

Il reddito ipotetico da invalido è stato invece determinato in base alla tabella RSS categoria 4 con quartile 1, ridotto del 25% (massimo permesso dalla giurisprudenza) ritenuto un 10% per attività leggera, 10% per ergonomia e 5% per primo impiego. Il reddito da invalido così definito è favorevole al ricorrente visto e considerato che l'uso del quartile 4.1 costituisce l'eccezione ed è motivata da gravi e numerose limitazioni. Pertanto, ritenuto quanto sopra, è indubbio che la determinazione del reddito ipotetico da invalido del ricorrente è stata più che correttamente stabilita in fr. 33'502.--.

Per quanto concerne le possibilità lavorative, in base alle limitazioni mediche la consulente in integrazione professionale ha correttamente definito il genere di mansioni che il ricorrente poteva svolgere indirizzandolo verso delle attività definite medio-leggere non qualificate accessibili sul mercato del lavoro orientativamente segnalate in una lista non esaustiva." (doc. III)

                               1.5.   Con osservazioni 1° novembre 2004 l'assicurato ha precisato:

"  (…)

Tenuto conto che la presente procedura è retta dalla massima dell'ufficialità, con la presente postulo l'assunzione dei seguenti mezzi di prova, suscettibili di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e giustificanti l'assegnazione di una rendita d'invalidità:

- copia del rapporto del dr. med. __________ emesso in data 4.03.2004;

- copia della prescrizione di fisioterapia del dr. med. __________ di data

  4.03.2004;

- copia del rapporto radiologico emesso dall'Istituto __________ -

  __________, in data 24.06.2004." (doc. V)

                               1.6.   Con osservazioni 24 novembre 2004 l’UAI ha evidenziato:

"  con riferimento ai documenti medici presentati dal ricorrente in sede di ricorso si rileva innanzitutto che i medesimi, datati 04.03.2004 Dr. __________ e 24.06.2004 Dr. __________, potevano già essere prodotti in sede di opposizione.

Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni mediche già espresse precedentemente ed agli atti.

I documenti medici presentati dal ricorrente a suffragio delle proprie argomentazioni non attestano variazioni nello stato di salute, ma ripetono quanto già conosciuto.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. VII)

                               1.7.   In data 28 gennaio 2005 l’assicurato ha osservato:

"  Ho potuto appurare per il tramite del Dr. med. __________ come le valutazioni mediche precedentemente espresse in relazione al mio assistito non siano affatto  riconfermate per il tramite dei nuovi documenti prodotti.

Di tal fatta, si giustifica l'inoltro del rapporto medico del medesimo sanitario allestito in data 25.01.2005, che ha chiarito in toto le patologie del mio mandante. Egli ha infatti statuito quanto segue:

"importanti dolori alla colonna lombare dovuti ad una grave discopatia L5/S1 con spondilolistesi e cioè scivolamento della stessa struttura vertebrale L5/S1. Con questo tipo di lesione è difficile affrontare qualsiasi tipo di lavoro, in quanto la persona non può stare né troppo tempo in piedi, né troppo tempo seduta, ma si deve di tanto in tanto sdraiare. Con il passare del tempo i disturbi si accentuano anche con il minimo sforzo o con il portare pesi seppure leggeri."

Detta valutazione si contrappone a quella espressa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha considerato inadatta la capacità lavorativa del signor RI 1 in relazione allo svolgimento di attività leggere. Tant'è che il Dr. med. __________ ha concluso come segue:

"sia nel caso di cure conservative che di cure chirurgiche, resta pressoché impossibile una qualsiasi collocabilità del paziente in un contesto di lavoro fisico, manuale. In tutti questi casi, la tabella SUVA circa le indennità per menomazioni della colonna lombare prevede un calcolo d'invalidità del 50%. Quindi un 50% per menomazioni della sola colonna lombare, anche dopo intervento di chirurgia, in quanto non dà alcuna garanzia di restitutio ad integrum."

Si contesta pertanto l'asserzione secondo cui si sia ripetuto in ambito ricorsuale quanto già conosciuto dall'UAI, soprattutto in relazione all'intangibilità della capacità lavorativa per le attività leggere. In effetti, il dr. med. __________ ha sancito una menomazione del 50% per quel che concerne unicamente la colonna lombare, nonché un'impossibilità di collocamento del mio assistito in un contesto di lavoro fisico manuale.

Sussiste quindi dal profilo economico un'incapacità di guadagno di almeno il 20% giustificante - ai sensi dell'art. 17 LAI - l'assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi alla riformazione professionale del mio patrocinato.

Si rappresenta come proprio in funzione delle differenti patologie riscontrate, il Dr. med. __________ abbia disposto per il mio mandante un nuovo ricovero presso la Clinica __________ di __________, la cui data verrà stabilita nelle prossime settimane e i cui esiti verranno se del caso prodotti a codesta lodevole Corte.

Si conclude quindi sancendo che il Signor RI 1 non è affatto in grado di svolgere in misura completa alcuna attività lavorativa seppur leggera; tuttavia, vista l'età del mio mandate e gli studi di pedagogia seguiti in __________, si chiede che il medesimo sia riformato professionalmente - ai sensi dell'art. 17 LAI - in una nuova attività lucrativa (quale ad esempio insegnante o educatore), in modo tale che il medesimo possa mettere a frutto la capacità lavorativa residua." (doc. XIII)

                               1.8.   L’UAI con scritto 10 febbraio 2005 si è riconfermato nella propria posizione (doc. XV).

                               1.9.   In data 22 febbraio 2005 l’assicurato ha ancora osservato:

"  Si contesta principalmente l'asserzione secondo cui il Dr. med. __________ sarebbe l'ultimo esaminatore del signor RI 1. Si rappresenta infatti come il suo rapporto rechi come data quella del 14.12.2001, e come da allora il mio mandante si stato visitato da altri specialisti, segnatamente durante la degenza presso la Clinica __________ di __________, il cui rapporto data il 31.07.2003.

Non v'è chi non veda come dovrebbero a maggior ragione essere ritenuti più attendibili - per una precipua valutazione del caso - quest'ultimo rapporto, nonché quello del Dr. med. __________ di data 25.01.2005.

Si evidenzia dunque in merito come il sanitario responsabile SMR, Dr. med. __________, abbia peccato di superficialità nell'esaminare le patologie del signor RI 1, riferendosi in particolar modo all'inesistenza di cefalea. Mal si comprende infatti la motivazione per cui egli debba escludere a priori, senza neppure previamente visitare il mio assistito e solo sulla base degli atti che ha voluto prendere in considerazione, la sussistenza di cefalee o di una grave discopatia. Al riguardo, si rappresenta pure come la stazionarietà del quadro clinico paventata dal Dr. med. __________ sia riconducibile semmai esclusivamente a pochi documenti, peraltro datati. Egli non ha inoltre neppure tenuto conto delle risultanze del rapporto della degenza presso la Clinica __________ di __________, secondo cui:

"Vista la difficoltà di effettuare lavori in flessione del tronco per esempio come manovale, riteniamo giustificata una riformazione professionale…".

Detta valutazione, congiuntamente a quella espressa dal Dr. med. __________, si contrappone infatti a quella espressa dal Servizio medico regionale dell'AI, il quale - per contro - ha considerato intatta la capacità lavorativa del signor RI 1 in relazione allo svolgimento di attività leggere.

Sussiste quindi dal profilo economico un'incapacità di guadagno giustificante - ai sensi dell'art. 17 LAI l'assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi alla riformazione professionale del mio patrocinato. Si ribadisce la necessità per il mio mandante di essere riformato professionalmente in una nuova attività lucrativa (quale ad esempio insegnante o educatore), in modo tale che possa mettere effettivamente a frutto la capacità lavorativa residua." (doc. XVII)

                             1.10.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA volto a sapere quanto l’assicurato avrebbe guadagnato mensilmente dal 2000 al 2004 in qualità di operaio nel reparto confezione/magazzino, in data 22 marzo 2005 la __________ di __________ ha riferito che la paga oraria sarebbe variata da un minimo di fr. 14.83 a fr. 18.34 (doc. XIX e XX).

                                         Su richiesta del TCA la __________ in data 20 aprile 2005 ha precisato:

"  come da vostra richiesta, vi comunichiamo il salario mensile medio per mansione che avrebbe svolto il signor RI 1 per gli anni:

2000-2001                                                CHF 2'600 (13a esclusa)

2002-2003-2004                                     CHF 2'650 (13a esclusa)." (doc. XXIX)   

                             1.11.   Nel frattempo, in data 7 aprile 2005 l’assicurato ha osservato:

"  Lo scritto della __________ è stato oggetto della mia massima attenzione e, in seguito ad un'analisi dei dati fornitimi dal mio mandante, ho potuto peraltro constatare che era prevista per tale attività pure una tredicesima.

Non va neppure trascurato di dire che il salario percepito dal signor RI 1 era strettamente collegato alle ore lavorative, e che ad esso in molte occasioni doveva essere aggiunto il conteggio delle ore straordinarie, delle vacanze e delle feste pagate, e meglio come si evince dall'allegato conteggio di salario del 18.12.1992 della __________.

Pertanto, non ritengo equo considerare esclusivamente la paga oraria ritenuta dalla summenzionata ditta, non essendo incluse tutte le ulteriori voci che hanno contribuito di mese in mese ad incrementare la retribuzione del mio mandante, e non essendo stato considerato il conseguente rincaro per gli anni dal 2000 al 2004.

Non c'è chi non veda infatti come già nel contratto di lavoro, concluso in data 2.07.1991, la paga oraria prevista fosse di Fr. 13.55 x 13 mensilità, mentre nel corso del 1992 essa fosse aumentata a Fr. 14.72 x 13 mensilità.

Non si comprende dunque come ad oltre 10 anni di distanza, la paga oraria sia rimasta pressoché invariata, neppure adeguandola al rincaro vita (cfr. scritto __________: minimo Fr. 14.83 / h - massimo Fr. 18.34 / h). Si chiede dunque a codesta lodevole Corte di non tenere in considerazione lo scritto della __________ di data 22.03.2005, in quanto troppo generico e poco realistico. Mi necessita dunque domandare a codesta lodevole Corte di rinnovare la richiesta alla predetta ditta, dettagliando e giustificando ove possibile i dati forniti."

(doc. XXV)

                                         Con successivo scritto 29 aprile 2005 l’assicurato ha rilevato:

"  In particolar modo, mi preme evidenziare come già nel lontano 1992 il signor RI 1 avesse percepito uno stipendio mensile di Fr. 2'639.81 (vedi conteggio paga del mese di gennaio 1992, ivi allegato).

Non c'è chi non veda come pure il salario annuo di base riportato nel certificato personale della previdenza professionale per l'anno 1992 riportasse l'importo di Fr. 33'127.-. Per tale motivazione, non sembra equo considerare l'importo ritenuto dalla __________ quale salario per gli anni 2000-2004: in effetti, procedendo ad un breve calcolo, si otterrebbe che per l'anno 2000 - ad esempio - egli avrebbe percepito l'importo di Fr. 31'200.- (senza tredicesima).

Merita pertanto di essere rilevato come a quasi 10 anni di distanza, l'importo che un dipendente potrebbe conseguire lavorando per la medesima ditta risulterebbe del tutto inalterato. Ciò implica necessariamente un grossolano errore che vale la pena di sanare.

Visto quanto sopra, si chiede a codesta lodevole Corte di voler considerare adeguatamente gli importi stabiliti dalla __________ (per tredici mensilità), eventualmente partendo dal salario annuo considerato nel certificato di previdenza professionale del 1992 per poi modificarli secondo gli indici del caro-vita." (doc. XXXI)

                             1.12.   Con osservazioni 23 maggio 2005 l’UAI ha precisato:

"  con riferimento a quanto in oggetto osserviamo come nella decisione su opposizione lo scrivente Ufficio abbia determinato il reddito senza invalidità in fr. 32'247.-, calcolato in base al salario percepito dall'assicurato nell'attività di operaio nel 1992 (fr. 28'337.-, reddito soggetto a AVS per l'anno 1992), aggiornato al 2002 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali.

A seguito della risposta del 20.04.2005 a codesto lodevole Tribunale dell'ex-datore di lavoro __________, è emerso che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare di un salario mensile medio per la mansione svolta di fr. 2'600.- (13a esclusa) per l'anno 2000-2001 e fr. 2'650.- (13a esclusa) per gli anni 2002-2004. Lo scrivente Ufficio non vede ragioni per discostarsi dalla cifre indicate dalla spettabile __________, che non avrebbero comunque modificato le conclusioni poste nella decisione su opposizione, anche considerando la tredicesima nel raffronto dei redditi per definire il grado di invalidità.

A titolo abbondanziale si osserva che pur aggiornando il salario annuo di base indicato nel certificato personale di previdenza professionale Fondazione __________, valevole dal 01.01.1992 (cfr. annesso 1), risulta un aggiornamento al 2002 pari a fr. 37'665.40 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali (cfr. La Vie Economique, données économiques actuelles, tabella B.10.2). Dal raffronto dei redditi emerge una perdita lucrativa dell'11%, che non pone tuttavia l'assicurato a beneficio dell'applicazione di provvedimenti volti ad una riqualifica professionale di base, ritenuto che egli può comunque svolgere al 100% attività medio-leggere non qualificate, adeguate al suo stato di salute e direttamente accessibili sul mercato del lavoro.

Si ritiene pertanto di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XXXIV)

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita e/o ad una riformazione professionale.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Secondo l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., pag. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pagg. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131). Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

                               2.5.   Nella fattispecie, su incarico dell’UAI, in data 12 novembre 1998 dr. __________, reumatologo, ha rilasciato il seguente referto peritale:

"  4. DIAGNOSI

- sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sin. più che a dx. su spondilolistesi L5-S1, su spondilolisi bilaterale nonché protrusione paramediana a sin. del disco L5-S1

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Il paziente presenta dei disturbi di carattere lombovertebrale con componente spondilogena a sin., senza che vi siano clinicamente segni per un'instabilità lombosacrale (nessun dolore all'iperestensione della colonna lombare) o segni per una compressione di tipo radicolare.

Gli esami radiologici hanno mostrato la presenza comunque di una spondilolistesi di L5 su S1, su una spondilolisi bilaterale ed una discopatia a livello del segmento L5-S1, con una protrusione discale paramediana a sin.

Le radiografie eseguite nel 1997 presso l'Ospedale di __________ non mostrano alterazioni progredienti rispetto a quelle del 1994.

Il reperto radiologico è quindi stazionario. Anche dal punto di vista clinico ed anamnestico non risultano peggioramenti importanti in questi anni.

Tenendo comunque presente la presenza di queste alterazioni radiologiche, ritengo che un'attività lavorativa così detta pesante non sia più esigibile dal paziente.

Per quanto riguarda invece un'attività nella quale il paziente non debba alzare di pesi ripetutamente più di 20 kg, che possa svolgere un lavoro in un ambiente ergonomicamente adatto, possa evitare di piegarsi in avanti ripetutamente con la parte superiore del corpo, che possa lavorare in parte seduto ed in parte in piedi, esiste una completa capacità lavorativa.

Penso qui ad un'attività quale operaio anche non qualificato, di portinaio, di custode od eventualmente anche di magazziniere.

Per quanto riguarda la problematica di una riqualifica professionale, in un indirizzo piuttosto informatico, potrebbero anche qui insorgere dei problemi, visto e considerato che egli riesce a rimanere seduto al massimo un'ora.

Un'attività da svolgere in modo continuo in posizione seduta, non è primariamente adatta in pazienti che presentano delle alterazioni radiologiche di questo tipo.

La possibilità di alternare invece un'attività seduta con una in piedi ed eventualmente di camminare, sarebbe molto più appropriato.

6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

Penso che con una buona dieta ed un calo ponderale e soprattutto con un allenamento muscolare continuato, con un training di tipo isotonico da eseguire in modo anche autonomo presso un centro fitness adeguatamente attrezzato, il paziente potrebbe chiaramente migliorare la stabilità e la forza muscolare della colonna lombare e della muscolatura degli addominali, fatto questo che lo sosterrebbe senz'altro in qualsiasi attività egli intraprendesse." (doc. AI 42)

                                         In data 27 gennaio 2000 il dr. __________, chirurgo e medico curante, su richiesta del legale dall’assicurato ha attestato:

"  Come da lei richiesto, esprimo il mio parere sul problema riguardante l'invalidità del signor RI 1.

Il signor RI 1 soffre di disturbi alla colonna lombare etichettati dalle radiografie e dai TAC lombari fatti in precedenza e ultimamente fatti al 13.12.1999 c/o il centro diagnostico __________.

Le lesioni sono chiare, ben documentate e il paziente è stato pure visitato da ottimi specialisti quale il Dr. __________, il Dr. __________, già a partire dal 1995.

Trattandosi di problemi ortopedici non si capisce che cosa avrebbe potuto fare di più il reumatologo (considerazioni del Dr. __________).

Nel frattempo il signor RI 1 ha eseguito dei trattamenti con medicamenti e fisioterapia.

Allorché si era chiesto un invio in un centro specializzato di recupero tipo __________, la cassa malati non ha dato seguito alla proposta.

D'altronde è difficile dire se ne sarebbe conseguito un risultato positivo.

Il fatto è che i risultati di miglioria o guarigione non sono mai venuti.

A questo punto ritengo che si possa mal definire la capacità lavorativa.

Nella sua perizia il Dr. __________ suggerisce attività più o meno leggere, in parte in piedi e in parte seduto e, ultimamente l'AI suggerisce pure delle attività tipo assemblaggio o di eticchettaggio che in realtà è difficile a trovare.

La perizia del Dr. __________ si basa su una ipotesi di lavoro.

Altra cosa è la proposta di un lavoro reale che il paziente sia in grado di fare.

L'AI deve decidere in funzione del lavoro attuale del paziente, che essendo un lavoro pesante il paziente non è in grado di fare; quindi a prova contraria l'incapacità resta del 100%.

I lavori di operaio non qualificato, portinaio, custode o magazziniere sono lavori pesanti che non si possono fare né in misura completa né in misura parziale.

Le pause di lavoro non arrecano alcuna miglioria in suddetti lavori.

E' ovvio che la difficoltà maggiore sta nel trovare questo fantomatico lavoro leggero che permetta al paziente un guadagno annuo sufficiente per vivere." (doc. AI 79)

                                         In data 22 marzo 2000 il dr. __________, neurochirurgo, su richiesta del legale dell’assicurato ha precisato:

"  1. Peggioramento dello stato di salute del paziente? L'esame cinico

del 15.02.00 è praticamente invariato rispetto all'esame dell'11.05.98, con una mobilità lombare leggermente ridotta e dolente unicamente in inclinazione. Schober pressoché normale. Palpazione leggermente dolente da L3 a S1, pseudo-Lasègue a sinistra, nessun deficit sensomotorio. Gli esami neuroradiologici evidenziano una lieve discopatia degenerativa, con spazi intersomatici ancora conservati e metameri ben allineati. La RM mostra una lieve riduzione del contenuto idrico del disco L5/S1 (black-disc). Vi è la presenza di una listesi L5/S1, che comunque risulta perfettamente stabile.

3.    Possibilità di svolgere un'attività professionale leggera? Valutando l'esame clinico e neuroradiologico, penso che il paziente possa svolgere un'attività fisica leggera, che tanga conto di una buona ergonomia, in cui il paziente non debba ripetutamente sollevare pesi oltre i 10 kg. In un'attività con queste caratteristiche, il paziente potrebbe essere abile al lavoro almeno al 50%, eventualmente anche in misura piena. In attività come operaio manuale, svolgendo quindi lavori relativamente pesanti, ci sarà una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%.

4.    Precisazioni riguardo al referto peritale del Dr. __________? In linea di massima concordo con questo referto. Sostengo, tuttavia, che il paziente non dovrebbe sollevare pesi oltre i 10 kg. Ritengo che dei pesi di 20 kg siano, data la situazione clinica e nuroradiologica, eccessivi. Concordo anche sul fatto che un'attività lavorativa sedentaria sia da escludere, poiché la discopatia fa tipicamente male in posizioni statiche, mentre in movimento i dolori tendono rapidamente a regredire. Proporrei, quindi, un'attività mista con fasi seduto, in piedi ed in movimento." (doc. AI 77)

                                         Per chiarire la problematica reumatologica, l’UAI ha ordinato una perizia specialistica (doc. AI 109). Nel suo referto del 14 dicembre 2001 il dr. __________, reumatologo, ha rilevato:

"  4. DIAGNOSI

-    Anamnesticamente sindrome lombovertebrale e -spondilogena

     bilaterale recidivante in

     ▪  turbe statiche moderate del rachide (iperlordosi lombare)

     ▪  disequilibrio muscolare (con notevole indebolimento degli

                                                  addominali)

     ▪  alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale:

        - spondilolisi vera bilaterale di L5 - olistesi di L5 su S1 di 5 mm

        - condrosi e protrusione paramediana a sinistra L5/S1

-    Sovrappeso (BMI 27)

5.  GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCI­ZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Il signor RI 1 soffre sin dall'inizio degli anni '90 di dolori lombari. Gli accertamenti clinici ed in particolare radiologici hanno messo in evidenza alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale in presenza di una spondilolisi vera di L5 ed un'olistesi (scivolamento anteriore) della vertebra L5 sull'osso sacro. Malgrado svariate cure fisio­terapiche, rispettivamente la confezione di un corsetto portato per quasi 3 mesi (1995) l'evoluzione soggettiva è stata sfavorevole con una persistente sofferenza fino ad oggi. Da parte del medico curante Dr. __________, viene certificata un'incapacità lavorativa completa sin da settembre 1994 (per il lavoro svolto ma anche per altre attività lucrative, vedi rapporto per l'AI del 10.05.2000, cit.). Da parte degli specialisti il paziente venne invece considerato abile al lavoro per lo meno in misura parziale per delle attività adatte alle condizioni fisiche; l'ortopedico Dr. __________, Hopital __________, __________, ritenne possibile il raggiungimento di una capacità lavorativa completa per un lavoro non estremamente pesante (suo rapporto per l'AI del 10.03.1998, cit.); il reumatologo Dr. __________ lo ritenne abile al lavoro in misura completa per un lavoro in un ambiente ergo­nomicamente adatto dove il paziente non debba alzare dei pesi ripetutamente più di 20 kg (perizia del 12.11.1998 per 1 'AI, cit.); il neurochirurgo Dr. __________ infine pur concordando con le conclusioni del perito suggerì di evitare il solleva­mento di pesi superiori a 10 kg (sua lettera all'Avvocato RA 1 del 22.03.2000, cit.).

Clinicamente trovo un paziente 36.enne in condizioni generali buone, con al rachide un'alterazione statica da ritenere modica (shift della colonna vertebrale a destra, iperlordosi lombare e minimo dislivello del bacino). La mobilità globale del rachide è pressoché normale ad eccezione di un limite dei movimenti lombari di 1/5 in tutte le direzioni. Vi è una lieve sollecitazione meccanica del passaggio lombosacrale (movimento di flessione ed estensione), senza che la mobilizzazione posteroanteriore del segmento L5/S1 sia particolarmente dolente. E' presente un notevole disequilibrio muscolare in un paziente con un indebolimento degli addominali al quale si aggiunge un pannicolo notevole. Non vi sono invece elementi clinici in favore di una compressione radicolare o di una franca instabilità segmentale.

Gli esami radiologici che risalgono fino al 1994 mostrano una spondilolisi vera di L5 bilateralmente con un'olistesi stabile di 5 mm; lo spazio intersomatico L5/S1 appare conservato. Gli esami neuroradiologici mostrano una certa discopatia L5/S1 (deidratazione discale nell'MRI) ed una protrusione dello stesso disco in sede paramediana a sinistra. I reperti recenti sono sovrapponibili alle prime indagini confermando tra l'altro la "perfetta stabilità" (Dr. __________) del segmento L5/S1. Si può perciò concludere che la patologia strutturale del passaggio lombosacrale non abbia un influsso particolare sulla biomeccanica della cerniera lombosacrale, che dal profilo clinico presenta una funzione pressoché normale. Alla luce di queste constatazioni ritengo del tutto appropria­to il giudizio espresso del perito Dr. __________ riguardante la capacità lavorativa residuale: il paziente è da ritenere abile al lavoro in maniera normale per un'attività lucrativa confacente come descritto nella sua relazione del 12.11.1998, pag. 4: ritengo che un'attività lavorativa cosiddetta pesante non sia più esigibile dal paziente. Per quanto riguarda invece un'attività nella quale il paziente non debba alzare dei pesi ripetutamente più di 20 kg che possa svolgere un lavoro in un ambiente ergonomicamente adatto, possa evitare di piegarsi in avanti ripetutamente con la parte superiore del corpo, che possa lavorare in parte seduto ed in parte in piedi esiste una completa capacità lavorativa". Riguardante la discordanza tra questa valutazione ed il giudizio del neurochirurgo Dr. __________ per il peso da sollevare va specificato, che l'esigibilità può variare a secondo del volume, rispettivamente della forma del peso da alzare permettendo di rispettare in maniera più o meno rigorosa un appropriato adattamento ergonomico (flettere le ginocchia anziché il tronco, divaricare e gambe, ecc.). Ritengo in ogni caso esi­gibile l'alzare pesi dal suolo fino a 15 kg di qualsiasi forma e dimensione ad un ritmo fino ad una volta ogni 5 minuti.

Il paziente può spostare e trasportare pesi dall'altezza di un tavolo e per un massimo di un minuto fino a 20 kg con una frequenza fino a 10 volte/ora. Può portare pesi sulle spalle fino a 20 kg per un massimo di 5 minuti in una frequenza di 4-5 volte/ora. Dovrebbe poter evitare lavori al di sotto dell'altezza di un tavolo se richiesti per più di 5 minuti senza interruzione. La posizione eretta con leggera inclinazione del tronco può essere assunta in maniera normale. Il paziente può restare seduto od in piedi fermo per almeno un'ora senza interruzione. Può salire e scendere scale in maniera normale e può spostarsi senza restrizione su terreni piani. Camminare su terreni sconnessi potrebbe invece sollecitare dei dolori lombari (se richiesto ripetutamente). Non vi sono infine limiti nell'uso delle braccia e delle mani, anche sopra l'altezza dell'orizzontale.

Per quanto riguarda le mansioni richieste sull'ultimo posto di lavoro vi è una discrepanza tra le affermazioni del paziente (pesi da alzare fino a 50 kg) ed il certificato del datore di lavoro per l'AI (20.03.1995); secondo questi il paziente "confezionava le bobine di film, di cui il peso varia da kg 5 a 12". Dato che l'attività lucrativa venne effettuata esclusi­vamente in piedi il lavoro poteva essere considerato solo parzialmente adatto alle condizioni di salute del paziente di allora (e di adesso) con una capacità lavorativa limitata a 75% circa.

Si tratta di una valutazione da ritenere definitiva, essendo le alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale stabili ma irreversibili.

6. POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Dal lato medico/terapeutico non vi sono particolari proposte da formulare eccezion fatta per un rigoroso calo ponderale in associazione ad una riabilitazione muscolare con accento su un rinforzo dei muscoli del portamento e degli addominali. Il tutto dovrebbe avvenire con un programma di esercizi ginnici prevalentemente di stabilizzazione, evitando una mobilizzazione segmentale in particolare del passaggio lombo­sacrale. In assenza di un impatto biomeccanico maggiore della olistesi di L5 su S1 non vi é in alcun caso un'indicazione chirurgica.

Per qualsiasi lavoro adatto alle capacità manuali ed intel­lettuali del paziente che possa rispettare i limiti esposti sotto il punto 5 il paziente può essere considerato abile al lavoro in maniera normale.

Il signor RI 1 non necessita di particolari mezzi ausiliari. La prescrizione di un sostegno lombare (tipo Lombostat o simile) non è indispensabile ma può favorire la sensazione di una maggiore caricabilità della colonna vertebrale tramite una stimolazione della propriocezione della muscolatura autoctona del rachide." (doc. AI 110)

                                         In data 19 luglio 2002 la perizia è stata confermata dal dr. __________, medico SMR (doc. AI 113).

                                         Nella sua “proposta medico” del 18 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  L’esame delle diverse valutazioni mi permette di affermare che la situazione clinica risulta invariata da quella effettuata dal dott. __________. Guardando bene la descrizione si nota anche un certo miglioramento della funzionalità.

In tale situazione ritengo che la valutazione peritale sia ancora valida e che l'attività adatta descritta sia ancora applicabile come anche la valutazione della CL." (doc. AI 126)

                                         I medici della Clinica __________ di __________ in data 31 luglio 2003 hanno certificato:

"  Decorso

Il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica.

Nell'ambito infragenicolare sx è stato trattato il muscolo tricipite surale e nell'ambito del tallone è stato applicato l'ultrasuono con conseguente buon effetto sui dolori inserzionali al tallone sx. Ha inoltre effettuato una serie di esercizi per migliorare la stabilità della colonna lombare sia la muscolatura dorsale che addominale. Dopo l'applicazione di una nuova cintura tipo Lumbal-lock il paziente poteva aumentare il carico di pesi durante il programma di ergonomia. Vista la tendenza alla pressione bassa abbiamo introdotto Effortil Plus (1-0-0). Durante la degenza il paziente mostrava segni di ansia e di agitazione recidivante per cui abbiamo prescritto Rebalance drag. 3x1/die. Per ridurre i dolori abbiamo prescritto Vioxx 25 mg (1-0-0). Durante la degenza il peso corporeo è lievemente diminuito da 84,6 a 82,9 Kg all'uscita.

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente: il paziente si dichiara soddisfatto del ricovero, la muscolatura è più sciolta e la forza muscolare è aumentata. Il formicolio al piede sx è meno frequente.

Obiettivamente: troviamo una buona mobilità lombare con una DDS di 0 cm ed un indice di Schober di 10-18 cm, Rimangono ancora limite di 1/3 la latero-flessione e la rotazione a sx.

TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE

Vioxx 25 mg                  in riserva                        Valverde détente   3x11die Effortil Plus           1-0-0

Abbiamo consigliato al paziente di continuare con gli esercizi di stabilizzazione in una sala attrezzi e portare la cintura lombare che gli abbiamo prescritto durante gli sforzi.

Vista la difficoltà di effettuare lavori in flessione del tronco per esempio come manovale, riteniamo giustificata una riformazione professionale (il paziente si interessa per un impiego nell'ambito sociale come per es. con gli invalidi).

Con l'augurio che il risultato delle cure da noi improntate rispecchi i desideri per i quali il paziente ci è stato indirizzato, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali e collegiali saluti." (allegato doc. AI 128)

                                         In data 4 marzo 2004 il dr. __________ ha nuovamente certificato un’incapacità lavorativa dell’assicurato nello svolgere lavori pesanti ribadendo nel contempo la necessità di una riformazione professionale (doc. U).

                                         Nelle sue “annotazioni” del 24 novembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato:

"  Ho preso atto della nuova documentazione medica prodotta in sede di ricorso. Posso osservare quanto segue:

1.     il certificato del dr. __________ non dice nulla o perlomeno nulla di nuovo. Asserisce che il soggetto non può svolgere lavori pesanti. Questo è documentato dall'UAI, ma si è pure valutata la capacità lavorativa intatta per attività leggere. La necessità di una formazione professionale, se buona dal lato medico, va valutata anche dal profilo del diritto e questo non può essere di competenza medica. Riferisce poi di degenza alla Clinica __________: pure questo elemento è noto e valutato (ci sono più copie dello stesso rapporto agli atti).

2.     Una prescrizione di fisioterapia non ha alcun significato per la determinazione di una patologia e della sua durata. Fa stato, al massimo, soltanto per una necessità di cura intermittente.

3.     il rapporto di radiologia depone per le stesse alterazioni apprezzate in modo conclusivo da parte dello specialista reumatologo." (doc. VIIbis)

                                         In data 25 gennaio 2005 il dr. __________ ha osservato:

"  il signor RI 1 soffre da parecchi anni di disturbi di carattere ortopedico assai importanti,disturbi che con gli anni sono sempre andati verso il peggioramento. Questi disturbi riguardano:

la colonna cervicale con dolori su tutto lasse delle vertebre, dei ligamenti e dei muscoli,con associata una sindrome di ne­vralgie alla testa,del tipo algoneurodistrofia,non guaribile né con medicamenti, né con la fisioterapia,cure entrambe che possono dare delle semplici remissioni,ma mai delle guarigioni.

Importanti dolori alla colonna lombare dovuti ad una grave discopatia L5/S1 con spondilolistesi e cioè scivolamento della stessa struttura vertebrale L5/S1. Con questo tipo di lesione é difficile affrontare qualsiasi tipo di lavoro,in quanto la per­sona non può stare né troppo tempo in piedi,né troppo tempo se­duta,ma si deve di tanto in tanto sdraiare. Con il passare del tempo i disturbi si accentuano anche con il minimo sforzo o con il portare pesi seppure leggeri

piedi piatti dolorosi,che riducono la possibilità di marcia e di stazione eretta della persona.

Sia dal profilo medico che chirurgico,non esiste una soluzione radicale a questi problemi. Le cure restano pur sempre palliative, e servono a ritardare l'insorgenza di disturbi che con il tempo si fanno sempre più handicappanti,quali: maggiore diminuzione della forza agli arti inferiori,maggiore stanchezza su tutta la colonna,maggiore riduzione della mobilità e della deambulazione.

Si tratta dunque di una patologia in continuo peggioramento,nono­stante trattamenti e cure. L'intervento chirurgico non dà alcuna garanzia di ricupero fisico,ma potrebbe al massimo far diminuire la quantità di dolore,sempre alla condizione che dopo l'interven­to il paziente mantenga precise norme di riposo senza forzature.

Sia nel caso di cure conservative che di cure chirurgiche,resta pressoché impossibile una qualsiasi collocabilità del paziente in un contesto di lavoro fisico manuale. In tutti questi casi,la ta­bella SUVA circa le indennità per menomazioni della colonna lombare prevede un calcolo di invalidità del 50%. Quindi un 50% per menomazioni della sola colonna lombare,anche dopo intervento di chirurgia,in quanto non dà alcuna garanzia di restitutio ad in­tegrum." (doc. XIII1)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 9 febbraio 2005 il dr. __________ ha osservato:

"  Assicurato con disturbi dell'apparato locomotore per il quale non si sono erogate prestazioni Al. In sede d'opposizione si contesta il calcolo dei redditi, in sede di ricorso si contesta la valutazione della capacità/incapacità lavorativa.

A tale scopo si produce un rapporto del dr. __________, curante del soggetto.

Si osserva innanzitutto che la valutazione medica da parte di specialisti dell'apparato locomotore, curanti e periti, sono concordi nell'attestare una riduzione anche importante della capacità lavorativa per ogni attività di tipo pesante.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa per attività meno impegnative dal lato fisico ammettono pure una funzionalità pressoché normale.

Osserviamo come la valutazione del Dr. __________, reumatologia FMH, e ultimo esaminatore­abbia valutato lo stato di salute del soggetto e gli atti dando indicazioni molto precise sulla capacità funzionale, sui limiti e ha discusso molto seriamente le divergenze di valutazione.

Il rapporto del Dr. __________, che comunque ha sempre attestato incapacità lavorativa piena per ogni attività, manca di ogni serio criterio di valutazione. Va pure osservato che tutta la sua certificazione non ha mia riportato dati oggettivi, nessuna descrizione di limiti o risorse funzionali per cui le valutazioni specialistiche si imponevano.

Dicevo dell'assenza di criteri seri di valutazione:

-    descrive dei disturbi, peraltro tutti ben noti, introducendo un concetto algoneurodistrofia per descrivere delle cefalee. Algodistrofia è in genere una patologia articolare, quasi sempre legata a traumi o interventi chirurgici. Non sappiamo ravvisare relazione con una cefalea.

-    Descrive dell'inguaribilità. In tutta la documentazione si trovano elementi che indicano la stazionarietà del quadro clinico, l'impossibilita di ricupero dell'integrità, della necessità di terapie, quindi elementi noti e valutati.

-    Parla di grave discopatia: non pare abbia letto i rapporti specialistici che tutti depongono per la presenza di lisi e olistesi al livello L5-S1 e parlano anche di discopatia, descrivendo una moderata disidratazione discale.

-    Riferisce di piedi piatti dolorosi: si tratta comunque di variazione anatomica molto frequente, che viene controbilanciata con successo, se dolorosa, con semplici rimedi terapeutici come dei plantari.

-    Riferisce della continua evoluzione negativa: ebbene anche questo è contrario ad ogni valutazione specialistica dove si ammette stazionarietà.

-    La discussione per una soluzione chirurgica, non trovata indicata da nessun specialista, risulta essere commento puramente accademico sul trattamento in genere possibile per spondilolisi/spondilolistesi, ma non riguarda il caso particolare.

-    Confonde il concetto LAINF di indennità per menomazione fisica con quello di incapacità lavorativa e di invalidità.

Dobbiamo concludere che ci troviamo confrontati con una situazione di valutazione del medico curante di base per un'incapacità lavorativa totale da lunghissimo periodo, in contrasto con le valutazioni sia degli specialisti curanti che degli specialisti chiamati a dirimere i problemi sulle conseguenze della patologia sulla funzionalità.

Non si può rilevare alcun elemento che possa minimamente far dubitare delle valutazioni specialistiche." (doc. XVbis)                                                          

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.7.   Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).

                                         In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto peritale 14 dicembre 2001 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6)  - il dr. __________, reumatologo, sulla base di una consultazione avvenuta il 12 dicembre 2001, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha diagnosticato una “sindrome lombovertebrale e spondilogena bilaterale recidivante in turbe statiche moderate del rachide (iperlordosi lombare), disequilibrio muscolare (con notevole indebolimento degli addominali), alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale (spondilolisi vera bilaterale di L5 - olistesi di L5 su S1 di 5 mm, condrosi e protrusione paramediana a sinistra L5/S1) e soprappeso”, concludendo per una totale incapacità lavorativa in attività pesanti; nella sua precedente professione di operaio addetto agli imballaggi ed al trasporto l’assicurato è stato giudicato abile in misura del 75%; per attività leggere dove l’assicurato non debba alzare pesi superiori a 15 kg, dove possa svolgere un lavoro in un ambiente ergonomicamente adatto, dove possa evitare di piegarsi in avanti ripetutamente con la parte superiore del corpo e possa lavorare in parte seduto ed in parte in piedi, la capacità lavorativa dell’assicurato è stata giudicata totale (doc. AI 110, pag. 6-7)                                       

                                         La perizia del dr. __________ ricalca in sostanza quella del 12 novembre 1998 del dr. __________ (doc. AI 42) alla quale il dr. __________ fa ampio riferimento (doc. AI 110 pag. 7).

                                         Tale valutazione è stata confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 113 e XVbis).

                                         Anche le prime valutazioni mediche del dr. __________ sono perfettamente in linea con la perizia del dr. __________ (doc. AI 77). Nel suo referto 22 marzo 2000 il dr. __________, neurochirurgo, ha sostanzialmente rilevato le stesse patologie descritte dal dr. __________ ed ha concordato con le conclusioni di quest’ultimo, salvo per quanto concerne il sollevamento di oggetti pesanti, che a detta del dr. __________ non dovrebbero superare i 10 kg (doc. AI 77).

                                         Nemmeno nel rapporto di degenza presso la Clinica __________ di __________ sono state evidenziate patologie tali da giustificare l’erogazione di una rendita (allegato doc. AI 128).

                                         Per contro, il dr. __________, chirurgo e medico curante, ha sempre certificato un’incapacità lavorativa totale sin dal 1994 (doc. AI 6, 79); nel suo referto del 25 gennaio 2005 il sanitario ha in particolare sottolineato che con i “dolori alla colonna lombare dovuti ad una grave discopatia L5/S1 con spondilolistesi e cioè scivolamento della stessa struttura vertebrale L5/S1” per l’assicurato “é difficile affrontare qualsiasi tipo di lavoro, in quanto la per­sona non può stare né troppo tempo in piedi,né troppo tempo se­duta, ma si deve di tanto in tanto sdraiare” (doc. XIII1).

                                         In quest’ultimo referto medico il dr. __________ non ha descritto nessun limite funzionale (al contrario di quanto è emerso per contro dalla perizia __________). Egli si è limitato ad elencare i disturbi e le limitazioni già noti e rilevati dal perito.

                                         Ora, sino all'emanazione della decisione su opposizione del 26 agosto 2004, la conclusione cui sono giunti i periti incaricati e i medici del SMR non possono essere validamente messe in discussione.

                                         Per quanto attiene al certificato medico 25 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. XIII1), benché rilasciato da un sanitario che ha in cura l’assicurato dal 1994, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e dettagliato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6). Dal referto medico in parola non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici SMR (doc. XVbis).

                                         Inoltre, va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che il succitato atto medico non può in ogni caso essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 26 agosto 2004.

                                         Ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il rapporto medico in discussione non é sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente.

                                         Spetterà semmai al ricorrente inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa all'asserito peggioramento del suo stato di salute.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per la valutazione della fattispecie dal profilo medico sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere ritenute idonee dai periti.   

                               2.8.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale. Basandosi sugli esami specialistici, con rapporto finale 25 settembre 2003 la consulente ha osservato:

"  Situazione dell'A.

L'A. (38enne) ha inoltrato una prima domanda di prestazioni nel 1995; nel 1996 la pratica è stata chiusa in quanto essendo l'A. entrato in Svizzera in ottobre 1988, non adempiva alle condizioni di base per beneficiare delle prestazioni dell'Assicurazione Invalidità. La seconda domanda inoltrata nel 1997 è stata rifiutata con decisione del novembre 1998, decisione poi annullata a seguito di un'opposizione. In dicembre 1998 è stata riconfermata la decisione di rifiuto. Attestando un peggioramento dello stato di salute, I'A. ha richiesto una nuova valutazione, di nuovo respinta in novembre 1999 in quanto il peggioramento non risultava rilevante.

Con la lettera di settembre 2000, l'Avv. RA 1 chiede un riesame della decisione per accordare provvedimenti di riformazione professionale all'A. Si procede quindi con una nuova valutazione del caso.

Dati medico-teorici sui quali si basa la presente valutazione

Il Dr. __________, nella sua perizia di dicembre 2001, definisce anamnesticamente una sindrome lombovertebrale e spondilogena bilaterale recidivante in turbe statiche moderate del rachide (iperlordosi lombare), disequilibrio muscolare, alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale: spondilolisi vera bilaterale, oliatesi di L5 su S1 di 5mm., condrosi e protusione paramediana a sinistra L5/S1.

L'A. viene definito abile al lavoro in maniera normale in attività confacente come descritto dal Dr. __________ "non alzare ripetutamente più di 20 kg., ambiente ergonomicamente adatto, evitare di piegarsi in avanti ripetutamente con la parte superiore del corpo, lavorare in parte seduto, in parte in piedi".

In ogni caso è esigibile l'alzare pesi dal suolo fino a 15 kg. di qualsiasi forma e dimensione ad un ritmo fino ad una volta ogni 5 min. Può spostare e trasportare pesi dall'altezza di un tavolo e per un massimo di un minuto fino a 20 kg. con una frequenza fino a 10 volte l'ora. Può portare pesi sulle spalle fino a 20 kg. per un massimo di 5 min. per una frequenza di 4-5 volte l'ora.

Sono da evitare i lavori al di sotto dell'altezza di un tavolo se richiesti per più di 5 min. senza interruzione.

La posizione eretta con leggera inclinazione del tronco può essere assunta in maniera normale.

Può restar seduto o in piedi fermo per almeno un'ora senza interruzione. Può salire e scendere le scale normalmente e spostarsi senza restrizione su terreni piani. Camminare su terreni sconnessi potrebbe sollecitare dolori lombari se richiesto ripetutamente. Non vi sono limiti nell'uso delle braccia e delle mani, anche sopra l'altezza dell'orizzontale. Nella sua precedente professione di operaio l'A. viene considerato abile al 75% (la capacità di lavoro ridotta è dovuta al fatto che l'A. lavorava esclusivamente in piedi).

Dati socio-professionali

Dopo le scuole dell'obbligo e le superiori, l'A. ha ottenuto un diploma in pedagogia generale a __________ (__________), non riconosciuto in Svizzera.

Entrato in Svizzera, dal 1991 al 1993 ha lavorato come operaio presso la ditta __________ di __________ (il datore di lavoro osserva che I'A. era in piedi durante l'intera giornata e confezionava bobine di film del peso di 5-12 kg.)

Dati economici

Basandomi sulla riunione dei contributi, l'A. nel 1992 presso la ditta __________ conseguiva un salario annuo di fr. 28'337, che aggiornato al 2002 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali diventa di fr. 32'247.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 32'247, una capacità di lavoro residua del 100% e anche applicando il massimo delle riduzioni, secondo le statistiche RSS teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 33'502 e una capacità di guadagno residua del 100%.

Discussione e consulenza

Durante il colloquio avvenuto il 31 luglio 2003, l'A. mi racconta che dal 1993 non ha più esercitato nessuna attività lavorativa (ad eccezione di un periodo alla __________ di __________ dove doveva alzare pesi di 30 kg., che per lui erano troppo importanti). L'A. sostiene sia avvenuto un peggioramento dello stato di salute che risulterebbe anche dal rapporto della Clinica di __________. Vista la situazione già parecchio complessa, ho sottoposto il rapporto della Clinica all'SMR. Il Dr. __________, in settembre 2003 prende posizione dicendo che l'esame delle diverse valutazioni permette di affermare che la situazione clinica risulta invariata rispetto alla valutazione effettuata dal Dr. __________.

Guardando bene la descrizione si nota anche un certo miglioramento della funzionalità. In tale situazione si ritiene che la valutazione peritale sia ancora valida e che l'attività adatta descritta sia ancora applicabile come anche la valutazione della capacità lavorativa.

L'assenza di una perdita di capacità di guadagno non permette l'applicazione di provvedimenti volti al conseguimento di una qualifica professionale di base (non è quindi nemmeno possibile dar seguito alla proposta dell'Avv. RA 1 (lettera del 17 settembre 2003) di finanziamento di una riqualifica come assistente di cura, professione oltretutto non adatta alla problematica alla schiena di cui soffre l'A.). Tenendo conto delle limitazioni funzionali (oggettivamente poco invalidanti) definite in sede medica, l'A. potrebbe ancora svolgere una vasta gamma di attività medio-leggere non qualificate, direttamente accessibili sul mercato del lavoro (penso per esempio a custode, portinaio, aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, operaio di fabbrica,...).

Conclusione

Viste le precedenti considerazioni si ritiene che l'A. possa essere direttamente inserito sul mercato libero del lavoro." (doc. AI 128)

                               2.9.   Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 25 settembre 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 110 e 42), ha evidenziato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione  in quanto le attestazioni mediche-peritali indicano una certa stazionarietà se non anche un miglioramento delle funzionalità per cui la precedente professione sarebbe ancora esigibile in misura perlomeno del 75%. Essa ha precisato inoltre che “l'assenza di una perdita di capacità di guadagno non permette l'applicazione di provvedimenti volti al conseguimento di una qualifica professionale di base” e “di finanziamento di una riqualifica come assistente di c

32.2004.77 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 32.2004.77 — Swissrulings