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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2005 32.2004.76

13 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,014 parole·~25 min·3

Riassunto

revisione del diritto alla rendita; modifica del reddito da invalido; soprressione della rendita; diritti acquisiti della mezza rendita per caso di rigore soppressa dal 1° gennaio 2004

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.76   bs/ss

Lugano 13 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 18 agosto 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, di professione meccanico di manutenzione, a causa di un’ischialgia cronica alla parte destra del corpo e di una lombalgia, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° giugno 1998 (cfr. decisione 5 aprile 2000, doc. AI 21).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata nel febbraio 2003 dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), RI 1 ha indicato di esser stato alle dipendenze della __________ di __________ sino al 28 febbraio 2002 e di lavorare, dopo un periodo di disoccupazione, dal 1° settembre 2002 presso la __________ di __________ in qualità di custode presso il __________ di __________ (doc. AI 23).

Dopo aver raccolto gli attestati dei summenzionati datori lavoro  e proceduto ad un accertamento medico, con decisione 8 gennaio 2004 l’amministrazione ha soppresso la mezza rendita, sostituendola con un quarto di rendita. A motivo del provvedimento preso, essa ha fatto presente quanto segue:

"  Dalla documentazione economica acquisita all'incarto risulta che dall'1.1.2003 lei percepisce un reddito che non le dà più il diritto alla rendita poiché raggiunge una capacità di guadagno del 62% circa; di seguito si riporta il calcolo effettuato per stabilire l'attuale grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità             CHF 55'900.00

con invalidità                 CHF 34'450.00

Perdita di guadagno      CHF 21'450.00      = Grado invalidità 38%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

Decidiamo pertanto:

1. La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.

2. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS))." (Doc. AI 35)

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione 27 agosto 2004 l’amministrazione ha confermato la soppressione della mezza rendita dal 1° ottobre 2004, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Aggiornando al 2004 il reddito conseguito presso la __________ (fr. 58'149), l’Ufficio AI ha determinato un’invalidità del 41% conferente il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 39).

                               1.4.   Avverso la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il ripristino della mezza rendita e contestando la determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d’invalidità. In particolare egli ha fatto presente:

"  L'assicurato chiede il ripristino della rendita, ritenendo errata la valutazione della decisione di soppressione, secondo la quale il suo reddito da valido era di fr. 55'900.-, mentre egli lo indica in fr.

69'225.-, a fronte del reddito da invalido di fr. 24'450.-, con una perdita di guadagno di fr. 34'775 superiore al 50%.

Egli produce a tal fine la dichiarazione 19 gennaio 2004 della __________, __________, la quale indica che il suo stipendio sarebbe stato di fr. 5'325,- se il rapporto di lavoro fosse continuato (Doc. E).

Prove: richiamo intero incarto dall'istanza inferiore.

4. Non si può convenire con l'impostazione data dall'Autorità inferiore. Giusta contratto di lavoro custode-giardiniere (Doc. B) e giusta comunicazione 9 agosto 2004 in atti il ricorrente percepisce uno stipendio orario lordo di fr. 31.50 (e non 31.- come riportato nel mio scritto 9 agosto 2004) comprese vacanze e tredicesima.

    Come risulta dall'allegato B nei primi 3 mesi dell'anno e a dicembre il lavoro scema assai, di modo che in tali periodi lo stipendio risulta essere dell'ordine di fr. 750.- / 800.- al mese lordi.

    Ma anche nei periodi più laboriosi lo stipendio è di fr. 2'520.- mensili lordi.

    Non v'è chi non veda come una famiglia composta da 3 persone non possa vivere con tale introito." (Doc. I)

                                         Il ricorrente ha inoltre sostenuto un diritto acquisito ad una mezza rendita per caso di rigore, nonostante che con la 4° revisione dell’AI tale istituto sia stato abolito.

                               1.5.   Mediante risposta di causa 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha per contro postulato la reiezione del ricorso, confermato la bontà della decisione contestata ed osservato:

"  Con riferimento al reddito da invalido risulta pacifico che l'assicurato è in grado di conseguire il reddito che ha effettivamente conseguito con l'impiego dall'1.10.2002 come custode al __________ di __________ in qualità di meccanico di manutenzione per 5 ore al giorno anziché 9 per cinque giorni alla settimana, reddito di fr. 2'650.-- al mese per tredici mensilità (doc. 28 inc. AI) e pari a fr. 34'450.-- all'anno. Non viene infatti indicato alcun motivo contrario. Il successivo impiego, posto che non sia cumulativo, non definisce al reddito determinante. L'invalidità è infatti definita a partire dal più efficace impiego della capacità di guadagno residua in attività adeguata in un mercato del lavoro teoricamente in equilibrio, laddove fattori estranei al danno alla salute, segnatamente congiunturali, non sono determinati, mentre l'assicurato è tenuto a ridurre il danno quindi e svolgere l'attività idonea che maggiormente riduce la sua perdita economica. Il reddito di fr. 31.50 all'ora come custode giardiniere non è il reddito migliore che il ricorrente è in grado di conseguire. Ad ogni buon conto, anche considerando in via teorica tale reddito e valutato su 41 ore settimanali esso porterebbe ad un reddito mensile di fr. 2'583.-- a metà tempo, quindi fr. 30'996.-- all'anno, in rapporto ad un reddito di fr. 58'149.--, quindi ad una perdita ed un'invalidità del 46.7% comunque insufficiente per una mezza rendita d'invalidità. Relativamente alla mezza rendita per il caso di rigore il diritto è mantenuto per chi già aveva tale diritto in precedenza. Non è tale il caso del ricorrente." (Doc. V)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere si vi è stato un rilevante cambiamento delle condizioni economiche di RI 1 giustificante la soppressione, in via di revisione, della mezza rendita ed il conseguente versamento di un quarto di rendita.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nel caso in esame, nell’ambito della proceduta di revisione della rendita l’Ufficio AI, basandosi sul rapporto 20 maggio 2003 del medico curante (doc. AI 31), ha accertato che le condizioni di salute di RI 1 sono rimaste sostanzialmente invariate (doc. AI 34).

Per quel che concerne l’aspetto economico, dall’attestato dell’ex datore di lavoro, pervenuto all’Ufficio AI il 13 marzo 2003, risulta che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________ dal 13 ottobre 1986 al 28 febbraio 2002 quale meccanico (addetto alla manutenzione dei ristoranti, cfr. doc. AI 17) e che, con orario lavorativo pieno, avrebbe potuto percepire uno stipendio mensile di fr. 4'300 (doc. AI 29).

                                         Con scritto 19 febbraio 2003 la __________ ha, da parte sua, certificato un salario mensile di fr. 2'650 corrispondente alla mansione di custode/meccanico esercitata dal ricorrente nella misura del 50% dal 1° ottobre 2002 (doc. AI 28).

Di conseguenza, mediante decisione 8 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha raffrontato il reddito da valido di fr. 55'900 (13 x 4300), conseguito nell’ultima attività svolta dall’assicurato a tempo pieno prima del danno alla salute presso la __________, con quello da invalido di fr. 34'450 (13 x 2'650), giungendo ad un’incapacità al guadagno del 38%. Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha adeguato il reddito ipotetico al 2004 (fr. 58'149) e determinato un’invalidità del 41% ( 58’149 – 34'450 x 100 : 58'149).

Con il presente ricorso l’assicurato ha contestato la determinazione di entrambi i redditi di riferimento.

                               2.8.  

                            2.8.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a) rispettivamente, in caso di revisione, al momento della decisione su revisione (DTF 125 V 368 consid. 2, 105 V 29, cfr. consid. 2.4). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr.  VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                            2.8.2.   Nel caso in esame, al fine di giustificare un reddito ipotetico da valido di fr. 69'225, con l’opposizione il ricorrente ha prodotto lo scritto 19 febbraio 2003 della __________ avente il seguente tenore:

"  .. relativamente al Suo vecchio contratto di lavoro come responsabile dei meccanici in Ticino, le dichiariamo che il Suo stipendio sarebbe stato di fr. 5'325 al mese, se il nostro rapporto di lavoro fosse continuato." (doc. VIII)

                                         Orbene, tale dichiarazione è contraddetta dallo stesso datore di lavoro, il quale, come accennato al consid. 2.7, nel marzo 2003 aveva attestato un salario mensile di fr. 4'300 (doc. AI 29).

Vero che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207). Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4 settembre 2002 in re L [M 8/01]).

                                         In casu, agli atti non vi è alcun indizio che permette di individuare una prospettiva di avanzamento professione dell’assicurato.

                                         Anzi, va rilevato che, a fronte delle perplessità espresse il 17 ottobre 2003 dall’amministrazione in merito all’esiguo aumento salariale di fr. 100 percepito dall’assicurato dopo oltre quindici anni di attività (doc. AI 32), con scritto 17 ottobre 2003 la __________, ritenendo la retribuzione adeguata al ricorrente, ha confermato il succitato aumento rispettivamente quanto attestato nel mese di marzo (doc. AI 33).

                               2.9.

                            2.9.1.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                            2.9.2.   In casu, quale reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo di fr. 34’450 (13 x 2'650) percepito dal ricorrente nel 2003 presso la __________ quale custode/meccanico al __________ di __________, lavoro che svolgeva per 5 ore al giorno, anziché 9, per cinque giorni alla settimana (doc. AI 28).

Con il ricorso l’assicurato sostiene invece che si debba tenere conto della nuova attività di custode-giardiniere presso un condominio di __________, per conto della __________, iniziata il 22 marzo 2004, per il quale è stato pattuito un compenso di fr. 31,50 lordi all’ora, indennità per vacanze e tredicesima compresi. Tale attività comporta, nei mesi estivi, anche la pulitura della piscina, il riempimento e lo svuotamento della stessa per complessive 40 ore (doc. B). Dal mansionario risulta che nei primi 3 mesi dell’anno ed a dicembre il carico lavorativo è ridotto, motivo per cui, a mente del ricorrente, in quei periodi lo stipendio risulta essere dell’ordine di fr. 750/800 al mese, mentre nei periodi laboriosi la remunerazione lorda lievita a fr. 2'520 mensili.

Come rettamente rimarcato dall’UAI in sede di risposta, l’attività di custode/ giardiniere, svolta nelle modalità indicate nel relativo contratto, non risulta essere quella in cui l’assicurato mette a pieno frutto la sua residua capacità al guadagno, visto che egli è da ritenere ancora abile, ancorché nella misura del 50%, nella sua professione di meccanico meglio remunerata di quella svolta per la__________ SA. Va poi fatto presente che l’attività di giardiniere non rispecchia le controindicazioni fisiche, dovute principalmente alla lombalgia, elencate dalla dr. ssa __________ nella perizia 20 dicembre 1999 ossia quelle di evitare posture reclinate, ripetute rotazioni del tronco, sollevamenti regolari di pesi maggior di 5 kg, nonché l’esposizione a sbalzi di temperatura (perizia doc. 14, pag. 18).

Ora, pur volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, l’idoneità al 50% dell’attività svolta per la __________, con un compenso orario di fr. 31,50 su un periodo lavorativo di 41 ore settimanali, ammesso dall’UAI nella decisione contestata, l’assicurato potrebbe guadagnare a metà tempo fr. 2’583 al mese (41 ore x 31,50 fr/h x 4 settimane/mese : 2), rispettivamente, tenuto conto di solo dodici mensilità, fr. 30'996 all’anno. Dal raffronto tra quest’ultimo reddito con quello da valido di fr. 58'149 risulta un’invalidità del 46,7% (58'149 – 30'996 x 100 : 58'149) che, arrotondato al decimale superiore, corrisponde a 47% (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2). Tale grado d’incapacità al guadagno non è sufficiente per erogare una mezza rendita.

                                         In queste circostanze, essendo subentrata una rilevante modifica ai sensi dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, la mezza rendita intera erogando un quarto di rendita.

                             2.10.   Con l’atto di ricorso l’assicurato ritiene di poter beneficiare, quale diritto acquisito, di una mezza rendita per caso di rigore nonostante che la stessa sia stata soppressa con la 4° revisione dell’AI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004.

Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, l’assicurato con grado d’invalidità del 40% che si trovava in ristrette economiche aveva diritto ad una mezza rendita. L’art. 28 bis vOAI determinava che vi era un caso di rigore se le spese riconosciute dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC, RS 831.30) superavano i limiti di reddito fissati dalla stessa LPC.

Come detto, a seguito della 4° revisione dell’AI tale diritto è stato soppresso, motivo per cui dal 1° gennaio 2004 non verranno più erogate mezze rendite per casi di rigore, gli assicurati potranno beneficiare delle prestazioni complementari nella misura in cui ne sono dati i presupposti. Al riguardo il Messaggio del Consiglio federale precisa:

"  La rendita per casi di rigore deve essere soppressa e il diritto alle prestazioni complementari è esteso ai beneficiari di quarti di rendita. Le persone che hanno diritto ad un quarto di rendita AI e che versano in condizioni economiche difficili potranno perciò chiedere, invece di una rendita per casi di rigore, il versamento di prestazioni complementari. I presupposti del diritto a una rendita per casi di rigore e del diritto a prestazioni complementari sono assai simili." (FF 2001 pag. 2882).

                                         Per quel che concerne i diritti acquisiti, le disposizioni transitorie relative alla 4° revisione LAI stabiliscono:

"   d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore.

1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2 Se l’avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l’entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell’assicurazione per l’invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:

a. il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) si trovano in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione; b. il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento; c. la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta; d. il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita."

                                         (il capoverso 3 riguarda unicamente 46 casi di assicurati, i cosiddetti casi transitori del diritto anteriore relativi alla 2a revisione dell’AI; cfr. FF 2001 pag. 2943)

Pertanto, se l’assicurato è al beneficio di una rendita per caso di rigore sorta prima del 1° gennaio 2004, ma non ha diritto ad una prestazione complementare a partire dal medesimo giorno, egli continua ad avere diritto alla mezza rendita se adempie alle condizioni esposte al capoverso 3 delle succitate disposizioni transitorie (cfr. marg. 3104 delle Direttive sulle rendite, DR, edite dall’UFAS nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004).

                                         Al proposito, il Consiglio federale ha evidenziato:

"  Il cambiamento di sistema avverrà in modo da non costituire un peggioramento della situazione finanziaria per gli attuali beneficiari di rendite per casi di rigore. Per principio, le rendite per casi di rigore in corso saranno sostituite da quarti di rendita. A coloro che, oltre alla rendita per casi di rigore, percepiscono attualmente prestazioni complementari, saranno assegnati un quarto di rendita e prestazioni complementari proporzionalmente più elevate. Per i beneficiari di una rendita per casi di rigore senza prestazioni complementari si procederà ad un calcolo comparativo. Se la somma del quarto di rendita e delle eventuali prestazioni complementari è inferiore alla rendita per casi di rigore attuale, si continuerà a versare quest’ultima fintanto che determinate condizioni saranno adempiute." (FF 2001 pag. 2882)

                                         È quindi evidente che la succitata regolamentazione riguardante i diritti acquisiti presuppone che l’assicurato, antecedentemente la revisione dell’AI (1° gennaio 2004), percepiva una mezza rendita quale caso di rigore, ciò che non corrisponde alla fattispecie in esame.

Occorre tuttavia ricordare che qualora il ricorrente si dovesse trovare in condizioni economiche disagiate, potrà chiedere l’erogazione di una prestazione complementare. La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo da richiedere all’Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio. Tale richiesta sarà accordata nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2004.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2005 32.2004.76 — Swissrulings