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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2004 32.2004.49

3 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,266 parole·~26 min·2

Riassunto

assicurato pienamente integrato grazie ad una riformazione professionale (da carrozziere ad operatore sociale); proroga del provvedimento integrativo, senza diritto alla rendita; eventualità di riduzione di prestazioni a seguito dell'esercizio di un'attività lucrativa inidonea

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.49   BS/sc

Lugano 3 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 24 maggio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1957, a seguito di problemi reumatologici non può più svolgere la sua originaria attività lucrativa di carrozziere indipendente.

Dopo aver inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1), egli ha potuto beneficiare di una riformazione professionale nel settore sociale, ottenendo nel dicembre 2003 il diploma di Operatore sociale SUPSI (cfr. doc. AI 76).

                                         Dal 1998 egli lavora quale educatore presso il Centro di cura dell’__________ di __________ nella misura del 50% (questionario 15 gennaio 2004 del datore di lavoro, doc. AI 78).

                                         Ritenuto l’assicurato convenientemente integrato, con decisione 12 febbraio 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha chiuso il caso, senza erogazione di rendita.

                                         L’amministrazione ha motivato come segue il provvedimento preso:

"  (…)

Secondo le nostre constatazioni lei ha terminato con successo la riformazione professionale quale educatore ed ora potrebbe realizzare un reddito da invalido che esclude il diritto alla rendita.

Più esplicitamente, dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 05.11.2003 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta attualmente una parziale incapacità al lavoro del 30% ella sua abituale professione di educatore, ciò che equivale ad una diminuzione della capacità di guadagno del 9.42%, come può constatare dal seguente capoverso.

Infatti, confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno se non le fosse subentrato il danno alla salute (quindi se avesse continuato la sua attività di carrozziere indipendente), ossia Fr. 56'000.- all'anno, con il guadagno che può realizzare ora con il danno alla salute lavorando nella misura del 70% (percentuale questa in cui è medicalmente esigibile che lei eserciti l'attività di educatore), vale a dire Fr. 50'723.- annui (il guadagno annuo al 100% sarebbe di fr. 72'462), si ottiene  un grado d’incapacità pari al 90,58% e, dunque, un grado AI del 9.42%. Essendo quest'ultimo inferiore al 40% il diritto alla rendita non sussiste.

La consideriamo pertanto convenientemente reintegrato e chiudiamo il caso senza l'attribuzione di ulteriori prestazioni." (Doc. AI 86)

                                         In data 4 marzo 2004 l’UAI ha poi deciso di versare all’assicurato un’indennità giornaliera d’attesa ex art. 19 OAI erogabile dal 1° gennaio 2004 per la durata massima di 60 giorni (doc. AI 89).

                               1.2.   Con opposizione 8 marzo 2004 RI 1 ha contestato la decisione 12 febbraio 2004 ritenendo non completata la riqualifica professionale intrapresa, la quale non gli permetterebbe una piena integrazione nel mondo del lavoro, né di conseguire un’autonomia finanziaria (doc. AI 92).

                                         Dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti economici (presso il proprio consulente in integrazione professionale) e medici, con decisione 24 maggio 2004 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione nel senso di riconoscere all’assicurato un ulteriore periodo formativo di sei mesi, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                                         In particolare l’amministrazione ha rilevato:

"  (…)

Premesso che tramite decisione 4 marzo 2004 l'assicurato, riformato quale educatore a spese dell'AI, è stato considerato convenientemente reintegrato, e che il grado di invalidità stabilito ha permesso di escludere qualsivoglia diritto a rendita.

Accertato che l'assicurato, causa in particolare un danno alla salute concernente l'apparato locomotore, presenta un grado di capacità lavorativa pari al 60/70% riferito allo svolgimento di un'attività leggera, che permetta di variare periodicamente posizione, e non lo costringa a posizioni inergonomiche.

Considerato che l'attività di educatore non consente necessariamente di rispettare i limiti medico teorici descritti.

Ritenuto che l'assicurato avrebbe la possibilità di beneficiare di un complemento formativo ad hoc presso l'attuale datore di lavoro, che gli garantirebbe un'assunzione presso quest'ultimo in misura del 70%.

Considerato infine che al termine di tale ulteriore periodo formativo l'assicurato svolgerebbe un'attività maggiormente consona al proprio stato valetudinario, e che come tale il provvedimento prospettato va inteso quale riformazione e non quale perfezionamento professionale.

L'Ufficio AI del Canton Ticino ritiene giustificato porre l'opponente a beneficio di un ulteriore periodo formativo di sei mesi presso il Centro diurno __________, con l'avvertenza che terminato il medesimo l'assicurato non potrà più pretendere ulteriori misure di riqualifica professionale, dovendosi a quel momento ritenere convenientemente reintegrato. (…)" (Doc. AI 108)

                                         Con decisione 1° giugno 2004 l’amministrazione ha dunque proceduto al rilascio di una garanzia per la copertura dei costi relativi ad un’ulteriore riformazione professionale in qualità di operatore sociale presso il Centro __________ di __________ per un periodo di sei mesi, ossia dal 1° giugno 2004 al 30 novembre 2004, con diritto alla relativa indennità giornaliera (doc. AI 110).

                               1.3.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso del seguente tenore:

"  Nel merito della decisione su opposizione

Considerato che:

-     la decisione contestata non considera la possibilità di un reinserimento duraturo ed economicamente autonomo come auspicato nella mia opposizione;

-     che il calcolo matematico del grado d'invalidità "economica" adottato nella prima decisione (12.12.04) si fonda su un momento preciso e non considera né la condizione particolare indicata nella prima opposizione né la possibile evoluzione professionale;

-     che la professione di operatore sociale si riferisce a tutta una gamma di attività diverse che spaziano dall'accompagnamento di gruppi di lavoro ad attività di tipo più ricreativo, amministrativo o concettuale;

-     che il grado d'invalidità stimato nel 30/40 % nella professione di operatore mi causa pregiudizio sia a livello di accessibilità e mobilità professionale che rispetto alle coperture di tipo assicurativo.

Riconoscendo che:

la riqualifica professionale conclusa ed il periodo di proroga concesso possono migliorare la mia collocabilità.

Propongo che:

il grado di invalidità venga riformulato considerando che la professione di operatore sociale può essere svolta in contesti di lavoro molto diversi per cui, a certe condizioni, la collocabilità potrebbe essere maggiore al 70%." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 8 luglio 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando:

"  Contrariamente a quanto sostenuto nell'allegato di ricorso, l'amministrazione ha considerato la possibilità di inserimento professionale duraturo. Se così non fosse stato del resto non sarebbe nemmeno stato concesso un ulteriore periodo affinché l'assicurato possa completare la propria riqualifica professionale.

In merito alla questione relativa alla capacità lavorativa residua, l'amministrazione ha ritenuto un'abilità pari al 60/70%, facendo riferimento alla valutazione peritale effettuata dal dottor __________ nel novembre dello scorso anno (cf. doc. n. 74 inc. AI).

Quest'ultimo ha infatti ritenuto che quand'anche l'assicurato svolgesse un'attività adeguata dal punto di vista ergonomico, la capacità lucrativa non sarebbe completa.

L'assicurato contesta ora tale valutazione, sottintendendo che quale operatore sociale la propria capacità lucrativa potrebbe anche essere maggiore.

L'amministrazione non ha tuttavia elementi che le permettano di scostarsi dalla compiuta valutazione eseguita dal reumatologo __________, e non può quindi ipotizzare che quale operatore sociale l'assicurato potrebbe essere pienamente abile. A questo proposito occorre attirare l'attenzione dell'assicurato sul fatto che accettando una percentuale di impiego superiore a quella stabilita sul piano medico egli corre il rischio di aggravare il proprio stato di salute, contravvenendo fra l'altro al generale obbligo che incombe ad ogni assicurato di ridurre per quanto possibile il discapito economico che il danno alla salute implica.

Tenuto conto di ciò occorre comunque ammettere che qualora l'assicurato riuscisse senza sforzi a svolgere la propria attività con pieno rendimento, egli fornirebbe la prova che la valutazione medica si è rivelata troppo pessimistica. Riservato un ulteriore esame atto ad appurare l'esigibilità dell'attività in misura completa, l'amministrazione non formulerebbe in tal caso obiezione alcuna.

Considerato tuttavia come la documentazione agli atti non permetta attualmente di esprimere diverso giudizio, l'amministrazione postula la conferma della decisione impugnata." (Doc. III)

                               1.5.   In data 21 luglio 2004 il ricorrente ha replicato, facendo sostanzialmente notare come l’attuale situazione non gli permette di conseguire un reddito sufficiente per mantenere la propria famiglia, indicando le diverse alternative proponibili:

"  (…)

1)   Riprendere un'attività lavorativa a tempo pieno assumendomi il rischio di un peggioramento fisico. In tal caso tuttavia la decisione AI mi penalizza a livello d'accesso al lavoro, di collocabilità ai sensi dell'assicurazione disoccupazione (alla quale peraltro non ho diritto) e di coperture assicurative generali (sociali e private).

2)   Lavorare al 60/70% contando su una rendita parziale AI che possa escludere o ridurre ai minimi termini il ricorso al sostegno sociale cantonale. In tal caso e date le premesse posso ritenere che il calcolo del diritto alla rendita debba essere fondato sulla possibile evoluzione professionale se non fosse intervenuto il danno alla salute e sul cambiamento di condizione fisica intervenuto durante la riqualifica stessa.

3)   Lavorare al 60/70% ricorrendo secondo necessità al sostegno sociale cantonale per il sostentamento personale e famigliare. Ipotesi che, ripeto, considerato come la più remota, la meno rispettosa delle risorse e dell'impegno profusi da ambo le parti e la più estranea alle comuni attese.

Il motivo del mio ricorso concerne la prima ipotesi tuttavia, ritenuto che il caso possa essere risolto in tempi e modi ammissibili e che il discorso sembrerebbe essersi ridotto ad una questione meramente finanziaria, mi sono permesso di esprimere le prospettive residue e le mie aspettative in tal senso." (Doc. VII)

                               1.6.   Con scritto 20 ottobre 2004 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito quanto esposto in sede ricorsale (IX), mentre il 4 novembre 2004 egli ha prodotto della documentazione inerente il reddito percepito prima del danno alla salute (XIII).

Il 18 novembre 2004 l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni in merito alla nuova documentazione prodotta (XV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente, già attivo quale carrozziere indipendente, ha beneficiato di una riformazione professionale nel campo sociale, ottenendo il diploma di operatore sociale SUPSI.

                                         Attualmente egli lavora al 50% quale educatore presso il Centro diurno __________ di __________.

Secondo la perizia 7 novembre 2003 del dr. __________, reumatologo, l’attività svolta dall’assicurato risulta essere esigibile al 50%, eventualmente aumentabile al 60%. In attività leggere, senza portamento di carichi pesanti, dove possa alternare la posizione da seduta a eretta con possibilità di riposo, la capacità lavorativa è stata fissata al 70% (doc. AI 74).

                                         Nel rapporto 3 febbraio 2004 il consulente in integrazione professionale, evidenziando come l’attuale professione di educatore non sempre può essere considerata leggera e ritenendo invece che in attività amministrative nel settore sociale, quale consulente o operatore sociale, la capacità lavorativa sia del 70%, ha proceduto al calcolo del raffronto dei redditi giungendo ad un discapito economico inferiore al 40%. In particolare egli ha comparato il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire, senza il danno alla salute, quale carrozziere indipendente (fr. 56'000) con quello di educatore al 70% (fr. 50'723, doc. AI 81).

                                         A seguito degli accertamenti eseguiti dopo l’inoltro dell’opposizione, nel rapporto 8 aprile 2004 il consulente ha confermato che l’attuale attività di educatore, svolta nella misura del 50%, non rispetta pienamente le limitazioni funzionali dell’assicurato (cfr. mansionario doc. AI 103, 109) e che “…lavoro adeguato e molto vicino all’attività imparata dall’assicurato è quello di assistente sociale (o meglio dell’operatore sociale con compiti eminentemente di consulenza e amministrativi)”, evidenziando inoltre come l’attuale datore di lavoro sia disponibile a fornigli una formazione in tal senso (doc. AI 99).

                                         Nel rapporto complementare 11 maggio 2004 lo stesso consulente ha poi precisato:

"  A complemento del mio precedente rapporto dell'8 aprile 2004 rispondo alle domande contenute nella lettera del 15 aprile 2004.

La capacità lavorativa medico-teorica come educatore è del 50% (v. stato di salute).

L'assicurato svolgerà una formazione "sul posto di lavoro" della durata di sei mesi.

Questa formazione pratica (svolta a tempo parziale) sarà eventualmente affiancata da alcuni corsi teorici (ancora da definire) organizzati dalla Supsi. Sarà in seguito assunto al 70%.

La formazione "on the job", che l'assicurato avrebbe dovuto iniziare il mese scorso, inizierà il 1° giugno e terminerà alla fine di novembre 2004 (a quel momento l'assicurato dovrebbe già lavorare al 70% come consulente).

Il datore di lavoro permetterà all'assicurato di frequentare i corsi teorici durante gli orari di lavoro (congedo pagato) anche se questi saranno svolti dopo il periodo di formazione pratica.

Questo complemento di formazione non è un perfezionamento (cifra marginale 3017 e seguenti della CMRP) ma una riqualifica (cifra marginale 4021 CMRP).

Vogliate quindi riconoscere all'assicurato:

le indennità giornaliere d'attesa (art. 18 OAI);

le indennità giornaliere dal 1 giugno al 30 novembre 2004;

il rimborso delle spese (rette e materiale scolastico) riguardanti un'eventuale formazione teorica (corsi professionali ancora da definire).

Le indennità dovranno essere calcolate tenendo conto del salario percepito dal signor __________.

Calcolo CGR - dopo (ri)formazione

L'assicurato attualmente ha una capacità di guadagno di Fr. 35'087 (salario iniziale di un educatore diplomato a metà tempo). Questa capacità di guadagno, completata la riformazione, aumenterà a Fr. 49'122 (salario iniziale di un consulente al 70%)"

(Doc. AI 106)

                                         Sulla base della succitata valutazione economica, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha rilasciato un’ulteriore garanzia per i costi relativi al completamento della riformazione professionale intrapresa.

                               2.6.   Visto quanto riportato al considerando precedente, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non si può sostenere che il progetto riformativo contenuto nella decisione contestata non sia da considerare come "duraturo ed economicamente autonomo".

                                         Se ciò fosse stato il caso, l’Ufficio AI non avrebbe avvallato dapprima la riformazione professionale nel settore sociale e, attualmente, la completazione della stessa quale operatore/consulente sociale.

                                         Infatti, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità, indipendentemente se prima dell’insorgenza del danno alla salute esercitassero un’attività lucrativa, hanno diritto a dei provvedimenti integrativi - di cui fa parte, quale misura professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI), la riformazione professionale ex art. 17 LAI -, necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno  o la capacità di svolgere mansioni consuete.

                                         Proprio in quest'ottica l’Ufficio AI ha finanziato l’iter formativo dell’assicurato relativo alla nuova professione nel settore sociale, in particolare dopo un periodo di osservazione.

                                         Inoltre, il completamento professionale, quale operatore o consulente sociale, qui in discussione è stato compiutamente valutato sia dal punto di vista medico che economico.

                                         Oltre ad essere più adeguata alle condizioni di salute dell’assicurato e quindi rispettosa delle limitazioni fisiche evidenziate nella perizia reumatologica 7 novembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 74, cfr. nota 7 maggio 2004 della dr.ssa __________, medico dell’AI), la nuova professione che apprenderà grazie al prolungo dei sei mesi di riformazione professione riconosciuto con la decisione contestata – formazione che al momento dell’intimazione della presente sentenza risulterà conclusa - permetterà all’assicurato di incrementare la capacità al guadagno, passando dai fr. 35'087 attualmente percepiti quale educatore diplomato a metà tempo (cfr. questionario datore di lavoro del 15 gennaio 2004, doc. AI 78) ai fr. 50'723 conseguibili quale operatore sociale alle prime esperienze ma impiegato al 70% (il minimo salariale della classe 26 della scala stipendi dipendenti dello Stato svolto al 100% risulta essere di fr. 72'462, così come stabilito dal consulente nel rapporto 3 febbraio 2004; doc. AI 81).

                                         In queste condizioni, al termine di tale periodo l’assicurato risulterà integrato, potendo con la nuova attività appresa, nonostante i limiti funzionali, conseguire un reddito pressoché identico a quello percepito prima dell’insorgenza del danno alla salute. Raffrontando i fr. 50’723 di reddito da invalido con i fr. 56'000 di reddito da valido il discapito economico risulta essere particolarmente esiguo (56'000 – 50'728 x 100 : 56'000 = 9,4%). Inoltre, dagli atti non risultano indicati ulteriori provvedimenti professionali. La scelta operata dall’amministrazione rispecchia dunque le disposizioni di legge applicabili (cfr. consid. 2.3).

                               2.7.   Con scritto 4 novembre 2004 l’assicurato ha contestato il reddito da valido di fr. 56'000 fissato dall’amministrazione sulla base dei dati fiscali relativi al fratello (doc. AI 82) con il quale aveva gestito la carrozzeria (al riguardo va fatto presente che il ricorrente aveva paragonato la sua situazione professionale, senza il danno alla salute, a quella del fratello che a sua volta aveva continuato a condurre da solo ed in proprio l’attività di carrozziere). In particolare egli ha evidenziato:

"  (...)

Nella decisione AI del 12 febbraio '04, viene considerata la somma di Fr. 56'000.-- quale unico mio reddito nella società semplice in nome collettivo __________. Ora, nel corso del 2003 mio fratello __________ mi ha rimborsato il montante da me lasciato depositato nella ditta dal 1995, da quando, cioè, interruppi la mia attività a causa della malattia oggi causa invalidante. La somma totale rimborsatami dal fratello ammonta a Fr. 20'000.-- (Fr. 16'125.-- + avviamento commerciale), tale somma costituisce, a mio avviso, un reddito del lavoro dal momento che la ditta era stata creata con pochi mezzi, peraltro investiti soprattutto in materiali di consumo (pezzi per automobili, prodotti, tinte, solventi, ecc.).

Vi sono poi altri elementi che ritengo importanti per la definizione della condizione economica antecedente i fatti del 1995 e della possibile evoluzione della stessa. Tra questi potrei osservare che la pratica di un'attività indipendente comporta una serie di vantaggi: dei vantaggi costituiti da economie sui costi (vettura della ditta, abiti al lavoro forniti, vicinanza al posto di lavoro, cassa malati collettiva, ecc..), ma che di fatto aumentano la disponibilità finanziaria a livello personale.

In considerazione di quanto descritto ritengo che la base di reddito da attività indipendente di 56'000 franchi non sia realistica e che vada pertanto riconsiderata abbondantemente al rialzo. D'altronde, credo che nessuno si avventurerebbe in una situazione d'attività indipendente sopportando orari e impegni di lavoro a volte impossibili se non vi fosse un minimo di garanzia di poter vivere del proprio operato." (Doc. XIII).

                                         Nelle osservazioni 18 novembre 2004 l’Ufficio AI ha rilevato:

"  Il ricorrente ha affermato che avrebbe percepito lo stesso importo del fratello, il quale ha continuato nell'attività in proprio di carrozziere, paragonabile come situazione alla sua se non avesse subito il danno invalidante.

In considerazione della fattispecie, ritenuto che il ricorrente ha svolto una riqualifica professionale nell'attività di operatore sociale completandola in seguito con ulteriori provvedimenti professionali atti a orientare la sua attività verso la consulenza (mansione più adeguata alle limitazioni fisiche del ricorrente) e definito il reddito che potrebbe percepire in detta attività al 100% in fr. 72'462.-- (minimo Classe 26 della Scala Stipendi dipendenti cantonali, valori 2004), si deduce che lavorando al 70% il ricorrente può percepire un reddito ipotetico da invalido di fr. 50'723.-- annui (valori 2004).

Considerando il metodo di calcolo del grado di invalidità, si ritiene che affinché il ricorrente abbia diritto almeno al 40% di rendita, deve dimostrare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che avrebbe potuto percepire un reddito ipotetico da valido di circa fr. 83'900.-- annui (grado di invalidità del 39.54% arrotondato al 40%).

Nel caso il ricorrente non ha dimostrato di poter percepire l'importo summenzionato.

A titolo abbondanziale lo scrivente Ufficio ha verificato i dati economici annui del fratello tramite l'estratto del conto individuale, con particolare interesse per gli anni 1995 a 2001, per avere una più precisa valutazione economica del reddito ipotetico da valido che potrebbe essere considerato paragonabile a quello del ricorrente, ma non sono emersi dati che possano in qualche modo inficiare le conclusioni a cui lo scrivente Ufficio è giunto con decisione su opposizione ovvero il grado di invalidità inferiore al 40%.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XV)

                               2.8.   Per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a; cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b; ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Va poi rilevato che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del salario ipotetico, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207).

Ritornando alla fattispecie in esame, come rettamente evidenziato dall’amministrazione nello scritto 18 novembre 2004, il ricorrente non ha reso verosimile un reddito da valido di almeno fr. 83'900 che avrebbe portato ad un grado d’invalidità pensionabile del 40%. Volendo infatti considerare, per pura ipotesi di lavoro, i fr. 20'000 di rimborso ricevuti dal fratello alla stregua di un reddito da attività lucrativa e volendoli sommare ai fr. 56'000 presi in considerazione dall’Ufficio AI si giungerebbe ad una somma di fr. 76'000. Il succitato importo non è nemmeno sufficiente per aprire un diritto alla rendita se si dovesse prendere in considerazione i fr. 49'122 di reddito da invalido risultanti dal rapporto 11 maggio 2004 del consulente (76'000 – 49’122 x 100 : 76'000 = 35,4%).

                               2.9.   Nel ricorso l’assicurato ha inoltre sostenuto di essere penalizzato dalla fatto che gli venga riconosciuta un’invalidità, motivo per cui ha proposto che la capacità al lavoro quale educatore venga fissata in misura superiore al 70%, assumendosi nei confronti dall’AI, così come sostenuto nelle osservazioni 21 luglio 2004, il rischio di un peggioramento fisico dovuto all’esercizio di un’attività esercitabile a tempo pieno.

Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha giustamente fatto presente che la parziale capacità lavorativa in attività leggere, qual è la professione di operatore e consulente sociale, è frutto della dettagliata e completa perizia reumatologica del dr. __________ (doc. AI 74) e che non vi sono degli elementi che permettono di discostarsene.

                                         Altrettanto correttamente l’amministrazione ha avvertito l’assicurato, richiamando il principio relativo all’obbligo di diminuire il danno (cfr. in merito: DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), di evitare l’accettazione di qualsiasi impiego medicalmente non adeguato, con rischio di aggravamento delle condizioni di salute, aggravamento di cui in futuro l’Ufficio AI potrebbe anche rifiutare di rispondere. Infatti, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, nei casi in cui l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

                                         Infine, al ricorrente va fatta presente la possibilità di poter usufruire di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAI nel nuovo tenore in vigore del 1° gennaio 2004.

In conclusione, la decisione amministrativa merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.49 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2004 32.2004.49 — Swissrulings