Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2004 32.2004.44

20 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,734 parole·~14 min·1

Riassunto

reiterate richieste di completazione dell'opposizione (certif. medici). Stralcio della proced. da parte dell'UAI. Decisione annullata dal TCA e rinvio degli atti all'amministr. per una nuova decisione munita di comminatoria che indichi, in caso di mancata completazione, l'irricevibilità della causa

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.44   ZA/td

Lugano 20 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 13 maggio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto che

                                     -   nell'agosto 2002, RI 1, nata nel 1956, di professione cameriera ai piani alle dipendenze dell'__________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'erogazione di una rendita, in quanto affetta da problemi lombari e atralgie (doc. AI 1);

                                     -   esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia medica eseguita nell'aprile 2003 (doc. AI 18), per decisione 8 dicembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad un una rendita intera per un grado d'incapacità lavorativa del 100% limitatamente al periodo dal 1° aprile 2002 al 31 ottobre 2002, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dal aprile 2001 (inizio dell'anno in attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

•   Dalla documentazione medica acquisita all'incarto ed in particolare dalla perizia medica del Dr. __________ risulta che la momento attuale (aprile 2003 – visita peritale) lei è abile nella misura dell'80% nella sua professione di cameriera ai piani, 8 ore al giorno.

Inoltre è in grado di svolgere tutti i lavori che non richiedono di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20-25 KG, dove possa alternare le posizioni erette a deambulazione e a dei momenti dove possa stare seduta; è in grado di lavorare in anteroflessione per un massimo di 30 minuti di fila.

Dall'aprile 2001, data dimissione dalla Clinica __________, certificata inabilità lavorativa totale.

Dal 27.07.2002 (ultima degenza alla Clinica) viene certificata un'abilità lavorativa del 100%.

Decidiamo pertanto:

Per concludere dal 01.04.2002 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) viene conseguentemente erogata una rendita intera d'invalidità, con grado AI del 100% limitatamente fino al 30.10.2002 (art. 88a cpv. 1 OAI)."

(doc. AI 24)

                                     -   con opposizione 18 dicembre 2003 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha rilevato:

"  In nome e per conto dell'assicurata indicata in epigrafe, ci permettiamo di elevare opposizione alla vostra decisione dell'otto u.s.. Infatti, la nostra patrocinata dal 15/9/2003 si trova in cura presso la dottoressa __________, psichiatra in __________, inoltre è stata ricoverata presso l'ospedale __________ di __________. In seguito alla sindrome psichiatrica, la signora RI 1 risulta essere totalmente inabile a qualsiasi attività lavorativa." (doc. AI 35)

                                     -   in data 10 febbraio 2004, l'UAI ha scritto al patrocinatore dell'assicurata, osservando:

"  Confermiamo di aver ricevuto la vostra opposizione.

A questo proposito rendiamo noto che un'opposizione può essere esaminata solo se è firmata, se contiene un esposto succinto dei fatti e dei motivi, e se presenta delle conclusioni.

Constatiamo che l'opposizione inoltrataci non soddisfa queste esigenze in particolare ci necessita ricevere un certificato medico dettagliato rilasciato dalla psichiatra curante (dr.ssa __________) che attesti in che misura il danno alla salute incide sulla capacità di lavoro e da quando.

Assegnamo pertanto un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della presente, per completarla." (doc. AI 38)

                                     -   l'UAI, in data 30 marzo 2004 ha ancora scritto (richiamo) al patrocinatore dell'assicurata, osservando:

"  Ci permettiamo rammentare che non abbiamo ancora ricevuto riscontro al nostro invio del 10 febbraio 2004.

Restiamo pertanto in attesa delle informazioni e/o della documentazione richiesta." (doc. AI 40)

                                     -   in data 6 aprile 2004, il patrocinatore dell'assicurata ha osservato:

"  Sperando di trovare la vostra comprensione e disponibilità, ci permettiamo di farvi rispettosa richiesta della motivazione della vostra lettera di cui in allegato." (doc. AI 42)

                                     -   con decisione su opposizione 13 maggio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha stralciato dai ruoli la procedura, motivando:

"  A. L'assicurata, in precedenza attiva quale cameriera ai piani, nel

mese di agosto 2002 ha avanzato la richiesta di prestazioni assicurative, causa problemi lombari e atralgie di origine indeterminata

Esperiti gli accertamenti del caso, l'amministrazione ha stabilito sussistere un grado d'incapacità lavorativa pari al 100% unicamente per il periodo dal 09.04.2001 al 27.07.2002 ed una completa capacita di lavoro dal 28.07.2002.

Tramite decisione 08 dicembre 2003 l'interessata è pertanto stata posta al beneficio dì una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 01.04.2002 al 31.10.2002

B.                                  Contro questa decisione l'assicurata, per il tramite del suo rappresentante legale, ha interposto opposizione in data 18 dicembre 2003. Con scritto 10 febbraio 2004 lo scrivente Ufficio ha assegnato all'assicurata un termine di 20 giorni per completare l'opposizione e presentarla nella dovuta forma.

in diritto

1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 legge federale sulla parte generale del diritto

della assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Secondo l'art. 10 cpv. 5 OPGA se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

2. In concreto l'opponente ha inoltrato un'opposizione incompleta avverso la decisione amministrativa dello scrivente Ufficio, segnatamente senza alcuna motivazione e richiesta. Di conseguenza gli è stato assegnato un termine di 20 giorni per rimediare a tale difetto, con l'indicazione che in caso contrario lo scrivente Ufficio non sarebbe entrato nel merito.

3. In casu, l'assicurata non ha mai dato seguito a quanto richiesto nello scritto del 10 febbraio 2004.

4. Per questo motivo non si entra nel merito e la procedura

    d'opposizione viene stralciata dai ruoli.

l'ufficio AI del cantone Ticino in conclusione risolve.

1. Non si entra nel merito dell'opposizione e la procedura

    d'opposizione 18 dicembre 2003 è stralciata dai ruoli.

2. La procedura è gratuita.

3. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo

    (art. 66 LAI e 97 LAVS)." (doc. AI 44)

                                     -   con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha precisato:

"  Come si può evincere dall'allegato DOC B, l'istante nel mese di agosto 2002 provvede a presentare richiesta di prestazioni AI al competente Ufficio AI in Bellinzona. Il 30 di settembre dello stesso anno il dottor __________, medico curante, risponde ai quesiti della Convenuta inviando diagnosi di totale inabilità lavorativa. La nostra patrocinata, sempre nel 2002, allegato DOC D, risulta essere degente presso la Clinica __________ di __________, detta Clinica  suffraga la diagnosi del medico curante sopraccitato. Il 30 di giugno del 2003 la Convenuta emette una decisione (DOC E, con la quale assegna all'istante una rendita per malattia di lunga durata. A questa decisine il patrocinatore (DOC F) subito insorse indicano che l'assistita, nel frattempo era in cura psichiatrica ambulatoriale e in degenza. Nonostante la precitata opposizione la Convenuta sembra non aver tenuto conto della nuova patologia emettendo l'allegata decisione di rifiuto; (DOC G).

FATTI E CONSIDERANDI

Tenuto conto di quanto sommariamente sopra enucleato, riteniamo che la Convenuta non abbia posto in essere una metodologia istruttoria esaustiva eludendo l'indagine sulla sopravvenuta patologia psichiatrica. Riteniamo che ciò sia lesivo dei diritti elementari dell'assicurata.

Per questi motivi, illustrissimo signor presidente piaccia giudicare la sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano è annullata, l'incarto viene retrocesso al competente UAI, per una rivalutazione del caso." (doc. I)

                                     -   nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  L'assicurata ha inoltrato domanda di prestazioni AI nell'agosto 2002 per problemi lombari e artralgie. L'UAI con decisione 8 dicembre 2003, posto un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 9.4.2001 al 27.7.2002, le ha riconosciuto una rendita intera dal 1.4.2002 al 31.10.2002. L'assicurata ha interposto incompleta opposizione il 18.12.2003 e non ha dato seguito alla richiesta 10.2.2004 di completare l'opposizione entro 20 giorni di modo che con la decisione su opposizione qui impugnata l'UAI ha stralciato l'opposizione dai ruoli.

Con il ricorso l'assicurata indica che con l'opposizione ha indicato di essere stata in cura psichiatrica ambulatoriale e in degenza mentre lo scrivente ufficio non ha tenuto conto della nuova patologia emettendo la citata decisione su opposizione. La ricorrente rimprovera all'UAI di non aver adeguatamente indagato la citata patologia psichiatrica violando i diritti elementari dell'assicurata.

Relativamente al danno alla salute della ricorrente si rileva che il rapporto di degenza 21 agosto 2002 della Clinica __________ di __________ ha definito un'inabilità lavorativa dello 0% e non emerge dalle attestazioni mediche all'incarto un danno alla salute di carattere psichico a carico dell'assicurata, di modo che il problema indicato nell'opposizione 16 dicembre 2003 rimane, pure in occasione del presente ricorso, un'affermazione di parte senza attestazione medica di sorta di un danno alla salute psichica di valore invalidante, né di una comorbidità psichica per un dolore somatoforme. Tale circostanza, inusuale, non permette di riconoscere un danno alla salute di natura psichica invalidante e lede il dovere di collaborazione dell'assicurata. La decisione impugnata è quindi corretta essendo stata data adeguata possibilità all'assicurata di motivare e quindi documentare la sua opposizione, ciò che non ha fatto.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   oggetto del contendere è limitato alla questione a sapere se l'amministrazione abbia a ragione o meno – "stralciato dai ruoli" l'opposizione interposta alla decisione 8 dicembre 2003;

                                     -   giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                                         Il cpv. 2 prevede che una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

                                         Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato (cpv. 3);

                                     -   per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (cpv. 3);

                                     -   l'art. 10 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                         Per il cpv. 2 l'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

                                         a.   impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;

                                         b.   emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47-51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

                                         In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale (cpv. 3).

                                         L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4).

                                         Infine, per il cpv. 5, se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito;

                                     -   secondo la giurisprudenza, la via dell’opposizione rappresenta una sorta di procedura di riconsiderazione che conferisce all’autorità che ha statuito la possibilità di riesaminare la sua decisione, prima che il giudice venga eventualmente adito. Si tratta di un vero e proprio "mezzo giurisdizionale".

                                         L'opposizione deve perciò essere motivata, in difetto di che essa non raggiungerebbe lo scopo perseguito, che è quello di costringere l'assicuratore a rivedere la propria decisione.

                                         In altri termini, deve essere possibile dedurre dai mezzi sollevati dall'opponente un'argomentazione diretta contro il dispositivo della decisione, suscettibile di condurre ad una sua modifica oppure al suo annullamento (DTF 123 V 128 consid. 3a e riferimenti ivi citati, STCA 15 dicembre 2003 nella causa M.S. e S. SA inc. 30.03.74-75).

                                         Incombe all'assicurato di determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione. L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione nella misura in cui la sua decisione è oggetto di contestazione (DTF 119 V 350 consid. 1b);

                                     -   nella fattispecie in esame, in data 10 febbraio 2004 l'UAI ha assegnato un termine di 20 giorni per la completazione dell'opposizione, in quanto, a detta dell'amministrazione, questa non soddisfaceva le esigenze di legge. L'UAI ha chiesto in particolare di trasmettere un certificato medico dettagliato della psichiatra dr.ssa __________ (doc. AI 38).

                                         In data 3 marzo 2004, il patrocinatore dell'assicurata ha semplicemente comunicato che la propria assistita "è stata recentemente ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale __________ di __________ " (doc. AI 39);

                                     -   l'UAI in data 30 marzo 2004 ha richiamato il suo precedente scritto del 10 febbraio 2004, con il quale si era chiesto di trasmettere la documentazione medica relativa allo stato di salute psichico dell'assicurata (doc. AI 40).

                                         Il patrocinatore in risposta ha chiesto all'UAI di determinarsi sui motivi alla base della richiesta di completazione dell'opposizione (doc. AI 42).

                                         L'UAI con decisione su opposizione 13 maggio 2004 ha stralciato dai ruoli la causa (doc. AI 44);

                                     -   in realtà, come emerge dall'art. 10 cpv. 5 OPGA, l'UAI avrebbe semmai dovuto dichiarare l'opposizione irricevibile;

                                     -   tuttavia, da un attento esame degli atti, questo TCA, a prescindere dalla questione a sapere se l'opposizione interposta dall'assicurata fosse sufficientemente motivata o meno, non può non rilevare come sia lo scritto 10 febbraio 2004 che il successivo richiamo 30 marzo 2004 dell'UAI (doc. Al 38 e 40) - contrariamente a quanto addotto in risposta di causa - difettino dell'indicazione della comminatoria prescritta dall'art. 10 cpv. 5 OPGA: entrambi gli scritti non hanno infatti minimamente prospettato all'assicurata la possibilità di essere sanzionata con lo stralcio della causa (recte: con la declaratoria d'irricevibilità) in caso di mancata completazione dell'opposizione (in concreto tramite produzione della pertinente documentazione medica).

                                         La ricorrente non ha quindi avuto la possibilità di completare la propria opposizione con la consapevolezza che in caso contrario l'UAI non sarebbe entrato nel merito del gravame.

                                         Nel caso di specie, quindi, nel diffidare l'assicurata a voler completare, entro un certo termine, l'opposizione senza la comminatoria di cui sopra l'amministrazione è incorsa in una manifesta violazione dall'art. 10 cpv. 5 OPGA, l'assicurata non essendo stata resa edotta delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza di detto termine (in argomento cfr. RCC 1972 pag. 63);

                                     -   per il che, annullata la decisione 13 maggio 2004, l'incarto deve essere rinviato all'UAI affinché agisca conformemente all'art. 10 cpv. 5 LPGA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §)  La decisione 13 maggio 2004 dell'UAI è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà all'assicurata fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2004 32.2004.44 — Swissrulings